Allegato n. 3. La disciplina delle associazioni turistiche Pro-loco in Umbria. 1. Le leggi regionali

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1 Allegato n. 3 La disciplina delle associazioni turistiche Pro-loco in Umbria Ugo Carlone 1. Le leggi regionali 1.1. Il riferimento normativo principale per la disciplina delle associazioni Pro-loco in Umbria è il regolamento 2/1999 1, attuativo della legge regionale 20/1996. Quest ultima è stata successivamente abrogata dalla legge regionale 29/2001, a sua volta abrogata dalla legge regionale 18/ Si tratta di tre norme che regolano l organizzazione turistica regionale e che hanno previsto uno specifico articolo per le associazioni Pro-loco La legge regionale 20/ ha previsto il riconoscimento da parte della Regione delle associazioni Pro-loco come strumenti di promozione dell accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare: - iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale; - iniziative finalizzate a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; - assistenza e informazione ai turisti. La stessa legge ha stabilito che le Pro-loco promotrici dell apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possano usare la denominazione IAT, previo nullaosta della Giunta regionale accompagnato dal parere dell APT. La norma ha istituto l Albo regionale delle associazioni Pro-loco, tenuto dalla Regione, al quale possono richiedere l iscrizione le associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguono finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. Condizione per l iscrizione è la presenza negli organismi direttivi dell associazione di uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività. Nella legge viene prevista l adozione di un regolamento regionale finalizzato a disciplinare le modalità per l iscrizione e la cancellazione dall Albo e l erogazione dei contributi per le attività. In attuazione di tale norma, è stato emanato il regolamento 2/1999 (vedi par. 2). Da ultimo, la legge ha modificato la denominazione del capitolo 5302 del bilancio di previsione regionale che ora si chiama Contributo per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle Associazioni turistiche Pro-loco della Regione La legge regionale 3/1999 4, riguardante il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale, ha previsto che «la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e l erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi» rientra tra i compiti e le funzioni riservate alla Regione. Spetta, dunque, a quest ultima svolgere direttamente le funzioni amministrative riguardanti le Pro-loco La successiva legge regionale 29/ ha istituito gli albi provinciali delle Pro-loco, per la cui iscrizione è previsto il possesso di un ordinamento a base democratica e il perseguimento di finalità di valorizzazione turistica della località in cui le associazioni operano. La norma ha attribuito alle province la disciplina delle modalità di iscrizione e la gestione degli albi, nonché l erogazione dei contributi per l attività, e alla Regione l assegnazione delle risorse finanziarie alle province stesse ai fini dell erogazione dei contributi per le attività delle Pro-loco Successivamente, la legge regionale 18/2006 6, che ha abrogato la legge regionale 29/2001, ha attribuito alla Regione l individuazione dei requisiti ai fini dell esercizio dell attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le Pro-loco; alle Province la funzione di istituzione e gestione dell elenco delle Pro-loco e la concessione e l erogazione di contributi; ai Comuni la vigilanza e il controllo sull attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, nonché sull esercizio delle professioni turistiche e sulle attività delle associazioni Pro-loco. In particolare, la norma ha stabilito che le Pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori. L iscrizione nell elenco provinciale deve essere subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati. Infine, la legge ha ribadito che la Regione deve assegnare le risorse finanziarie alle Province ai fini dell erogazione dei contributi per le attività delle Pro-loco. 1 Disciplina delle Associazioni turistiche Pro-loco. 2 Va detto, inoltre, che la legge regionale 20/1996 ha abrogato la precedente norma che disciplinava le associazioni Pro-loco, cioè la legge regionale 13/1994 recante Regolamentazione delle attività delle Associazioni turistiche Pro-loco della Regione. 3 Disciplina dell organizzazione turistica regionale. 4 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n Disciplina dell organizzazione turistica regionale. 6 Legislazione turistica regionale. 11

2 1.6. In realtà, la disciplina sulle associazioni Pro-loco contenuta nella legge regionale 29/2001 e nella successiva legge 18/2006, che ha abrogato la prima norma, non ha trovato una completa applicazione. La sua attuazione è infatti subordinata all effettivo conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni. La legge 18/2006 ha previsto, all art. 107, che tale conferimento, «nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali», devono avvenire «secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione» e «con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente»: fino all effettivo trasferimento delle funzioni, «i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale» sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla legge stessa, recanti la disciplina delle rispettive materie. Analoga previsione era inserita nella precedente legge 29/2001. Per cui, visto che, al momento, non è stato ancora effettuato il previsto trasferimento di funzioni, e visto anche quanto previsto dalla legge 3/1999, la disciplina contenuta nella legge regionale 18/2006 (e precedentemente nella legge regionale 29/2001) non trova applicazione con riferimento al trasferimento delle funzioni alle Province relative alle Pro-loco: le funzioni amministrative riguardanti le Pro-loco sono di competenza regionale Nella ricostruzione della disciplina delle associazioni turistiche Pro-loco va anche tenuto conto della legge regionale 23/ di riforma del sistema amministrativo regionale e locale. In particolare, l art. 17, rubricato Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale, prevede che «le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali [...], istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo [...] denominato Ambito Territoriale Integrato [A.T.I]». Inoltre, lo stesso articolo stabilisce che il Consiglio regionale procede «alla rideterminazione degli ambiti ottimali previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle seguenti materie: a) sanità; b) integrazione socio-sanitaria; c) rifiuti; d) ciclo idrico integrato; e) turismo, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali» Il regolamento 2/1999 e la dgr 1604/ Come detto, il regolamento 2/1999 rappresenta il riferimento normativo principale per la disciplina delle associazioni Pro-loco ed è attuativo della legge regionale 20/1996. Esso contiene, in particolare, le norme relative all Albo regionale, alla possibilità di utilizzare la denominazione IAT e alle modalità di erogazione dei contributi regionali. Il regolamento è stato abrogato dalla legge regionale 18/2006. Tuttavia, esso trova ancora applicazione per le ragioni esposte nel paragrafo precedente L Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro-loco è istituito presso la Giunta regionale dell Umbria - Assessorato regionale al turismo. L iscrizione allo stesso è condizione indispensabile per fruire del finanziamento regionale ed è subordinata al rispetto di determinati criteri: - il possesso di caratteristiche storiche, ambientali e di tradizioni nel settore dell artigianato e della produzione tipica locale da parte della località dove viene istituita la Pro-loco; - la mancata esistenza di altra Pro-loco riconosciuta ed iscritta all Albo nella stessa località; - la costituzione della Pro-loco con atto pubblico, avvenuta da almeno due anni, e l effettiva operatività documentata per tutto tale periodo; - la presenza negli organismi direttivi di uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui la Pro-loco ha sede o esplica la propria attività. Le modalità per l iscrizione all Albo sono le seguenti: la Pro-loco interessata all iscrizione all Albo regionale presenta apposita domanda all Azienda regionale di Promozione turistica, corredata della copia dell atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l attività svolta sia rispondente a quanto previsto dalla legge regionale 20/1996 e che i requisiti previsti dal regolamento, che abbiamo appena visto, siano rispettati. Successivamente, 7 Nella ricostruzione della disciplina delle associazioni turistiche Pro-loco va anche tenuto conto della legge regionale 23/2007 recante Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione. In particolare, l art. 17, rubricato Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale, prevede che «le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali [...], istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo [...] denominato Ambito Territoriale Integrato [A.T.I]». Inoltre, lo stesso articolo stabilisce che il Consiglio regionale procede «alla rideterminazione degli ambiti ottimali previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle seguenti materie: a) sanità; b) integrazione socio-sanitaria; c) rifiuti; d) ciclo idrico integrato; e) turismo, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali». 8 Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione 9 Per un analisi della riforma del sistema amministrativo umbro e, in generale, della territorialità dello sviluppo, si rimanda alla Sezione IV dell ultimo Rapporto Economico e Sociale dell Umbria, curato dall Agenzia Umbria Ricerche (AUR, Dentro l Umbria. Riflessioni e piste di ricerca. Rapporto Economico e Sociale 2007, Perugia, AUR). In particolare, si vedano i saggi di A. Orlandi, S. Sacchi e F. De Lauso. 12

3 l Azienda regionale di promozione turistica richiede il parere all Amministrazione comunale competente, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole. Acquisito il parere dell Amministrazione comunale, l Azienda regionale trasmette la proposta di iscrizione all Albo all Assessorato al turismo della Giunta regionale, che adotta le determinazioni di competenza. La Giunta regionale può disporre la cancellazione della Pro-loco dall Albo regionale, su proposta dell Azienda regionale di promozione turistica, formulata a seguito dell acquisizione delle valutazioni espresse dall Amministrazione comunale competente e sentito il parere consultivo degli organismi associativi regionali delle Pro-loco. La cancellazione è possibile per attività non conforme alle finalità previste dalla legge regionale 20/1996 e dal regolamento e per non aver svolto alcuna attività nei due anni precedenti Il regolamento precisa anche le modalità attraverso le quali le Pro-loco possono utilizzare la denominazione IAT. La relativa domanda va indirizzata alla Giunta regionale e viene trasmessa, per l acquisizione di valutazioni in merito, all Azienda regionale di promozione turistica, che si esprime una volta acquisito il parere della competente Amministrazione comunale. La Giunta regionale può concedere il nullaosta all uso della denominazione IAT alla Proloco interessata, a condizione che concorrano alcuni requisiti: - che nella località interessata non esista altro punto di informazione e accoglienza turistica denominato IAT; - che esistano locali idonei, per ubicazione e struttura, allo svolgimento dell attività di informazioni e accoglienza turistiche; - che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti al punto di informazione ed accoglienza ai turisti e la conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo); - che si effettui, nei periodi di maggior flusso turistico, un orario giornaliero di apertura del punto di informazione tale da garantire la continuità del servizio offerto ai turisti. Il nullaosta può essere revocato dalla Giunta regionale quando sia stato accertato il venire meno dei requisiti previsti Il regolamento prevede che la Giunta regionale assegni ogni anno all Azienda di promozione turistica regionale le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi predisposti dalle Pro-loco, con particolare riferimento ai programmi di attività di quelle che gestiscono punti IAT. Tuttavia, come abbiamo detto, la successiva legge regionale 3/1999 ha stabilito che la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e l erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi rientra tra i compiti e le funzioni riservate alla Regione. E pertanto quest ultima che eroga i contributi annuali alle Pro-Loco. Ai fini della valutazione delle iniziative programmate, finalizzata all assegnazione dei contributi, le Associazioni turistiche Pro-loco iscritte all Albo regionale devono far pervenire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il bilancio preventivo ed il rendiconto dell attività svolta nel precedente esercizio La dgr 1604/1999 contiene i criteri per l erogazione dei contributi annuali alle associazioni turistiche Pro-loco. Come si legge nell atto, tali criteri sono stati concordati tra il Servizio Turismo della Giunta regionale, la dirigenza dell APT regionale e l UNPLI 10 regionale. Essi consistono nell attribuzione di un punteggio relativo alle diverse attività delle Pro-loco: - apertura e gestione di un punto di informazione turistica IAT: punti 10; - organizzazione e gestione di iniziative promozionali, culturali e folkloristiche di rilevanza nazionale: punti 5 o punti 2,5 (se l apporto della Pro-loco in risorse umane e finanziarie rispettivamente supera o non supera il 50% del bilancio della manifestazione); - organizzazione e gestione di iniziative promozionali, culturali e folkloristiche di rilevanza locale: punti 3 o punti 1,5 (se l apporto della Pro-loco in risorse umane e finanziarie rispettivamente supera o non supera il 50% del bilancio della manifestazione) 11 ; - organizzazione e gestione di sagre: punti 2; - organizzazione e gestione di altre manifestazioni di carattere promozionale o culturale di minore rilevanza: punti 1; - pubblicazioni di carattere informativo, promozionale o culturale (edite dalla Pro-loco): punti 1; I punti sono cumulabili. Al termine della valutazione, viene calcolato il punteggio assegnato ad ogni Pro-loco. Il finanziamento viene ripartito in maniera proporzionale al punteggio ottenuto. 10 Unione Nazionale Pro Loco d Italia. 11 Nella delibera si legge che la qualificazione di nazionale o locale della rilevanza della manifestazione spetta all APT regionale. 13

4 Allegato I riferimenti normativi Legge regionale 20/1996 Art Associazioni Pro-loco 1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare: a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale; b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; c) assistenza e informazione ai turisti. 2. Le Pro-loco che abbiano promosso l apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, ai sensi del quinto comma dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, usare la denominazione «I.A.T.» previo nullaosta della Giunta regionale accompagnato dal parere dell A.P.T.. 3. La Regione provvede alla istituzione e tenuta dell Albo regionale delle associazioni Pro-loco. 4. Possono richiedere l iscrizione all Albo le associazioni che avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività. 5. La Regione disciplina con apposito regolamento le modalità per l iscrizione e la cancellazione dall Albo, nonché la erogazione di contributi di attività. Legge regionale 3/1999 Art Funzioni concernenti la materia turismo [...] Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative: [...] g) alla determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro-loco; h) alla determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati. Legge regionale 29/2001 Art Associazioni pro-loco 1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell accoglienza turistica volti in particolare a realizzare: a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale; b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; c) assistenza e informazione ai turisti. 2. Le pro-loco che esercitano funzioni di informazione ed accoglienza sono tenute al rispetto degli specifici standard di qualità di cui all articolo 2, comma 1, lettera i). La professionalità degli operatori è conseguita mediante percorsi formativi certificati. 3. Sono istituiti gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini dell iscrizione le associazioni devono possedere un ordinamento a base democratica e perseguire finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L iscrizione è subordinata inoltre al parere favorevole del Comune o dei comuni interessati all attività delle singole proloco. 4. Le province disciplinano le modalità per l iscrizione all albo delle pro-loco e la gestione dello stesso, nonché per l erogazione dei contributi per l attività. 5. La Regione assegna risorse finanziarie alle province ai fini dell erogazione dei contributi per l attività delle pro-loco. 14

5 Legge regionale 18/2006 Art Associazioni pro-loco 1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori. 2. L iscrizione nell elenco provinciale di cui all articolo 3, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all attività delle singole pro-loco. 3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell erogazione dei contributi per l attività delle pro-loco. Regolamento 2/1999 Art. 1 - Albo regionale 1. L Albo regionale delle Associazioni turistiche «pro-loco» è istituito presso la Giunta regionale dell Umbria - Assessorato regionale al turismo. 2. L iscrizione all Albo è condizione indispensabile per partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività. 3. Per l iscrizione all Albo devono concorrere le seguenti condizioni: a) che la località dove viene istituita la pro-loco sia in possesso di caratteristiche storiche, ambientali e di tradizioni nel settore dell artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la valorizzazione turistica; b) che nella stessa località non esista già altra pro-loco riconosciuta ed iscritta all Albo ai sensi di legge; c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e che sia documentata l effettiva operatività per tutto tale periodo; d) che negli organismi direttivi sia prevista la presenza di uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività. Art. 2 - Modalità di iscrizione all Albo regionale 1. La pro-loco interessata all iscrizione all Albo regionale presenta apposita domanda all Azienda regionale di promozione turistica, corredata della copia dell atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto dall art. 17 della L.R. 8 agosto 1996, n. 20 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3 dell art. 1 del presente regolamento. 2. L Azienda regionale di promozione turistica richiede il parere all Amministrazione comunale competente per territorio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole. L Azienda stessa si avvale del parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco. 3. L Azienda regionale di promozione turistica, acquisito il parere dell Amministrazione comunale, trasmette la proposta di iscrizione all Albo all Assessorato al turismo della Giunta regionale. La Giunta regionale adotta le determinazioni di competenza in ordine all iscrizione all Albo. 4. Al Consiglio di amministrazione dell Azienda regionale di promozione turistica compete deliberare: a) sulla proposta alla Giunta regionale di iscrizione e cancellazione dall Albo regionale di cui all art. 1; b) sull erogazione di eventuali contributi alle pro-loco e sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni delle attività annuali. 5. Avverso il rifiuto di iscrizione all Albo, le proloco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Art. 3 - Cancellazione dall Albo 1. La Giunta regionale, su proposta dell Azienda regionale di promozione turistica, formulata a seguito dell acquisizione delle valutazioni in merito espresse dall Amministrazione comunale competente per territorio e sentito il parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco, può disporre la cancellazione della pro-loco dall Albo regionale per: a) attività non conforme alle finalità di cui all art. 17 della L.R. 8 agosto 1996, n. 20 e dell art. 1 del presente regolamento; b) non aver svolto alcuna attività nei due anni precedenti. 2. Avverso il provvedimento di cancellazione le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell art. 2. Art. 4 - Denominazione IAT 15

6 1. Le pro-loco o Associazioni di pro-loco possono promuovere l apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, ai sensi del comma 5 dell art. 4 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e del comma 2 dell art. 17 della L.R. 8 agosto 1996, n. 20. Le pro-loco possono chiedere alla Giunta regionale l uso della denominazione IAT. 2. La domanda va inoltrata, a cura del Presidente dell Associazione turistica pro-loco o dal Presidente delegato dall Associazione di pro-loco, alla Giunta regionale che la trasmette ai fini istruttori, per l acquisizione di valutazioni in merito, all Azienda regionale di promozione turistica, che si esprime una volta acquisito il parere della competente Amministrazione comunale, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, il parere si intende favorevole. 3. La Giunta regionale può concedere il nullaosta all uso della denominazione IAT alla pro-loco interessata, a condizione che concorrano i seguenti requisiti: a) che nella località interessata non esista altro punto di informazione e accoglienza turistica denominato IAT; b) che esistano locali idonei, per ubicazione e struttura, allo svolgimento dell attività di informazioni e accoglienza turistiche; c) che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti al punto di informazione ed accoglienza ai turisti, e conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse (inglese, francese tedesco, spagnolo); d) che si effettui un orario giornaliero di apertura del punto di informazione tale da garantire la continuità del servizio offerto ai turisti, nei periodi di maggior flusso turistico nella località. 4. Avverso la mancata concessione del provvedimento di nullaosta le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell art Il nullaosta può essere revocato dalla Giunta regionale quando sia stato accertato il venire meno di requisiti di cui al comma 3, con la stessa procedura prevista per la concessione. Art. 5 - Programmi di attività, bilanci preventivi e rendiconti 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, in armonia con gli indirizzi programmatici del piano regionale di promozione turistica, di cui alla L.R. 8 agosto 1996, n. 20, le Associazioni turistiche pro-loco iscritte all Albo regionale fanno pervenire all Azienda regionale di promozione turistica il programma di attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell attività svolta nel precedente esercizio, ai fini della valutazione delle iniziative programmate per l assegnazione dell eventuale contributo di attività. Art. 6 - Contributi regionali all Azienda di promozione turistica per l attività delle pro-loco 1. La Giunta regionale, annualmente, nell ambito del finanziamento del programma di attività, assegna all Azienda di promozione turistica risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi predisposti dalle pro-loco, con particolare riferimento ai programmi di attività di pro-loco che gestiscono IAT regolarmente autorizzati [...]. 16

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