LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RISPARMIO ENERGETICO NEL 2016
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- Amerigo Franceschi
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1 LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RISPARMIO ENERGETICO NEL 2016 MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015 A favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti (in proprietà / leasing) in beni strumentali nuovi nel periodo , la Finanziaria 2016 prevede la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 40%. Tale incremento rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing deducibili. Di conseguenza il maggior valore così determinato non ha effetto ai fini: del calcolo della plus / minusvalenza in caso di cessione del bene; del limite di deducibilità delle spese di manutenzione; dell applicazione degli studi di settore. La Finanziaria 2016 consente, all art. 1, commi da 91 a 94 e 97, alle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. SOGGETTI INTERESSATI La disposizione in esame riguarda: i titolari di reddito d impresa; i lavoratori autonomi; a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata). Non sono interessati dall agevolazione i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi /
2 compensi. Con riferimento ai contribuenti minimi considerato che, in costanza di applicazione del regime, il costo dell immobilizzazione materiale è interamente deducibile nell anno di acquisto (principio di cassa) e non in base all ammortamento, dovrà essere chiarito se gli stessi possono beneficiare della maggiorazione in esame. AMBITO OGGETTIVO L incremento del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti: in beni strumentali nuovi; effettuati nel periodo Come accennato, l investimento può essere rappresentato dall acquisizione del bene in proprietà ovvero in leasing. Si ritiene che l agevolazione: spetti anche per i beni di costo unitario non superiore a 516,46; spetti anche per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto; non sia applicabile con riferimento ai beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio. In tal caso la maggiorazione opera in capo al soggetto concedente. Va evidenziato che, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate, tra l altro, nella Circolare , n. 5/E con riguardo all agevolazione Tremontiquater, con riferimento: al requisito della novità, lo stesso sussiste anche nel caso di: beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione; beni complessi realizzati in economia anche con l apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Il bene agevolabile può essere acquistato anche da un soggetto diverso dal produttore /rivenditore, a condizione che lo stesso non sia stato comunque utilizzato dal cedente; al periodo di effettuazione dell investimento, in base al
3 principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Va infine considerato che per fruire dell agevolazione è necessaria l entrata in funzione del bene; infatti, l ammortamento decorre, ai sensi dell art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. Così, pertanto, per i beni acquistati nel 2015 (dal 15.10), al fine di poter determinare l ammortamento 2015 sul costo maggiorato del 40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro il Sul punto, con riguardo ai lavoratori autonomi, il CNCDEC, nella Circolare , n. 1/IR, pur evidenziando che l art. 54, TUIR non contiene alcun esplicito rinvio a quanto disposto dal citato art. 102, e pertanto ai fini dell ammortamento non sia applicabile la disposizione sull entrata in funzione del bene, ritiene comunque che sia necessaria un effettiva utilizzazione del bene per poter procedere alla deduzione delle relative quote d ammortamento. BENI ESCLUSI Sono esclusi dall incremento in esame gli investimenti: in beni materiali strumentali per i quali il DM stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; in fabbricati e costruzioni; nei beni ricompresi nei seguenti gruppi: Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari: Specie 19 imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8,0% Gruppo XVII Industrie dell energia elettrica, del gas e dell acqua Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale:
4 Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0% Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,0% Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0% Specie 4/b stabilimenti termali, idrotermali Condutture 8,0% Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori: Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) 7,5% Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari: Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0% MISURA DELL AGEVOLAZIONE SPETTANTE L agevolazione in esame consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene. Come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2016: la disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell Ires e dell Irpef, l imputazione al periodo d imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento
5 e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Al costo maggiorato del bene devono essere applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM La disposizione in esame opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF / IRES), e pertanto non ha alcun effetto ai fini IRAP. Per i beni in leasing la maggiorazione, come sottolineato da ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) nella Circolare , n. 25, opera: sulla quota capitale dei canoni. A tal fine: per lo scomputo della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al DM per l individuazione forfetaria degli interessi impliciti, ossia: costo sostenuto dal concedente prezzo riscatto x giorni del periodo d imposta numero giorni durata fiscale contratto il maggior valore dei canoni è imputato nel corso della durata fiscale del contratto qualora la stessa sia pari / superiore a quella contrattuale ovvero nel corso della durata contrattuale qualora la durata fiscale sia inferiore; sul prezzo di riscatto, per il calcolo delle quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene. A tal proposito va evidenziato che ai fini della maggiorazione rileva la data di stipula del contratto di leasing e non quella di riscatto del bene. Pertanto, la maggiorazione: è applicabile al valore dei beni riscattati, anche successivamente al , relativi a contratti stipulati nel periodo (ad esempio, bene riscattato il relativamente ad un contratto stipulato il ); non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato riferiti a contratti stipulati antecedentemente (ad esempio, bene riscattato il relativamente ad un contratto stipulato il ). VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l aumento nella medesima misura (40%)
6 dei limiti di deducibilità di cui all art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. In particolare: Agenti / rappresentanti: autovetture autocarovan limite ordinario ,84 limite maggiorato (+40%) ,98 motocicli limite ordinario 4.131,66 limite maggiorato (+40%) 5.784,32 ciclomotori limite ordinario 2.065,86 limite maggiorato (+40%) 2.892,16 Altre imprese: autovetture autocarovan limite ordinario ,99 limite maggiorato (+40%) ,39 motocicli limite ordinario 4.131,66 limite maggiorato (+40%) 5.784,32 ciclomotori limite ordinario 2.065,86 limite maggiorato (+40%) 2.892,16 Considerato il richiamo alla lett. b) del citato art. 1, l incremento del 40% non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, disciplinati dalla lett. b-bis). Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi
7 (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti). MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL AGEVOLAZIONE L incremento del costo del bene ha rilevanza esclusivamente fiscale. Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio. Di conseguenza, per la fruizione dell agevolazione, in deroga al principio della previa imputazione dei costi a Conto economico, dovrà essere operata una variazione in diminuzione nel mod. UNICO. Esempio 1 La Alfa srl ha acquistato nel mese di novembre 2015 un macchinario per IVA. Considerando la maggiorazione di costo del 40%, il valore sul quale determinare l ammortamento deducibile risulta pari a [ ( x 40%)]. Ipotizzando un coefficiente d ammortamento pari al 20%, il piano di ammortamento è così individuato (per semplicità, la quota del primo anno non è ridotta della metà). Costo Ammortamento Variazione in diminuz. Civile Fiscale (*) Anno Quota civile Quota fiscale mod. UNICO
8 (*) ai soli fini dell ammortamento Esempio 2 La ditta individuale Mario Omega, in contabilità semplificata, ha acquistato nel mese di dicembre 2015 una stampante per IVA. Poiché il costo è non superiore ad 516,46 il bene viene interamente dedotto nel In tal caso il costo deducibile, incrementato del 40%, risulta pari a 680 [450 + (450 x 40%)] e di conseguenza: Costo Costo maggiorato (+40%) Anno Costo deducibile Il limite di 516,46 va riferito al costo del bene ante maggiorazione del 40%. Esempio 3 Con riferimento all esempio 2, si ipotizzi che il costo della stampante sia pari a IVA. In tal caso, poiché è superato il limite di 516,46, non è possibile dedurre integralmente il costo nel Di conseguenza, ipotizzando un coefficiente di ammortamento pari al 20% lo stesso sarà così ripartito: Costo Costo maggiorato (+40%) Anno Ammortamento
9 Esempio 4 La Gamma & Dedra sas ha stipulato un contratto di leasing relativamente ad un impianto il cui coefficiente di ammortamento è pari al 20%. Il contratto prevede: decorrenza dall e durata di 30 mesi; canone mensile di (quota capitale 1.020); prezzo di riscatto Considerato che il periodo d ammortamento del bene è di 5 anni (60 mesi), la spesa relativa ai canoni è deducibile in 30 mesi (60 / 2), posto che la durata del contratto rispetta quella minima fiscale. In particolare, a seguito dell incremento del 40% della quota del canone, la società potrà dedurre i seguenti importi. Deducibilità canoni Variazione in diminuz. Anno Quota capitale Quota capitale mod. UNICO maggiorata (+40%) 2015 (2 mesi) (12 mesi) (12 mesi) (4 mesi) Nell ipotesi in cui nel 2018 il bene sia riscattato l ammortamento sarà determinato sul prezzo di riscatto maggiorato del 40%, ossia su [( x 40%)].
10 CONTABILIZZAZIONE FISCALITÀ DIFFERITA L agevolazione in esame non comporta variazioni temporanee da cui deriva la necessità di stanziamento della fiscalità differita. Di conseguenza, considerata la natura definitiva delle variazioni collegate con la maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni, non vanno rilevate imposte differite. RILEVANZA DEL MAGGIOR VALORE Come accennato, la maggiorazione del costo opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento / canoni di leasing. Di conseguenza, detta agevolazione non ha alcun effetto: in sede di cessione del bene; la plus / minusvalenza sarà determinata con riferimento al costo non ammortizzato individuato senza considerare i maxi-ammortamenti derivanti dall applicazione della maggiorazione del 40%; ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all 1.1; in caso di cessione del contratto di leasing, ai fini della determinazione della relativa sopravvenienza attiva. Inoltre, l incremento di costo, per espressa previsione normativa, è irrilevante ai fini dell applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali). Esempio 5 Con riferimento all esempio 1 si ipotizzi che il bene venga ceduto nel corso del 2018 per IVA. La plusvalenza sarà così determinata: ( ) = Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo non ammortizzato del bene è individuato considerando il costo storico e gli ammortamenti senza tener conto della maggiorazione. ACCONTI D IMPOSTA
11 Le disposizioni sopra esaminate non hanno effetto sulla determinazione dell acconto dovuto per il periodo d imposta in corso al (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). L acconto dovuto per il periodo d imposta in corso al (in generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell agevolazione. BONUS ARREDO: CONFERME E NOVITA 2016 BONUS ARREDO: CONFERME E NOVITÀ 2016 Art. 16-bis, TUIR Art. 16, DL n. 63/2013 Art. 1, commi 74 e 75, Legge n. 208/2015 Circolare Agenzia Entrate , n. 29/E La Finanziaria 2016 ha: disposto la proroga fino al della detrazione IRPEF del 50% prevista per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all arredo di un immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus arredo ); introdotto una nuova agevolazione spettante alle giovani coppie acquirenti l abitazione principale, consistente in una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l arredo di tale abitazione, con un limite massimo di spesa di Con i commi 74 e 75 dell art. 1, Finanziaria 2016: è disposta la proroga al del termine di
12 sostenimento delle spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nel limite massimo di , per le quali è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50% (c.d. bonus arredo ); è introdotta una nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie acquirenti l abitazione principale, pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l arredo di detta abitazione, nel limite massimo di Di seguito si espongono i presupposti per poter fruire di dette detrazioni e le spese agevolabili. DETRAZIONE BONUS ARREDO A seguito della citata proroga è possibile fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute fino al , per un importo massimo di , per l acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici; da destinare all arredo di un immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione. In merito si rammenta che, come precisato dall Agenzia nella Circolare , n. 29/E: presupposto del beneficio in esame è la realizzazione di lavori di recupero edilizio sull immobile e relative pertinenze di cui all art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR (lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi e acquisto di immobili interamente ristrutturati). Qualora gli interventi edilizi siano effettuati su parti comuni di edifici residenziali ex art.1117, C.c., la detrazione può essere usufruita per l acquisto di beni agevolabili (mobili /elettrodomestici) destinati all arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). Posto che l agevolazione in esame è stata prorogata senza
13 ulteriori vincoli, si ritengono validi i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 11/E relativamente all analoga proroga disposta dalla Finanziaria In particolare, si ritiene che possano beneficiare della detrazione in esame i contribuenti che abbiano sostenuto spese per i citati interventi edilizi a decorrere dal e spese per l acquisto di mobili /elettrodomestici nel periodo per un importo non superiore a , fermo restando che le spese di arredo devono essere sostenute dopo l inizio dei lavori di recupero edilizio; l acquisto agevolato deve riguardare: mobili nuovi, quali ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Sono esclusi dall agevolazione gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo ; grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, nonché quelli per i quali non ne è previsto l obbligo; nell ammontare della spesa agevolabile (massimo ) possono essere ricomprese le spese di trasporto e montaggio; il pagamento dei beni agevolabili può avvenire con bonifico bancario / postale ovvero mediante carte di credito / debito. In caso di pagamento tramite bonifico, la banca / Poste opera la ritenuta dell 8% di cui all art. 25, DL n. 78/2010; la detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali. Esempio Il sig. Gianni Bianchi ha ristrutturato nel 2014 il proprio appartamento, beneficiando della detrazione del 50% per le spese sostenute. In data acquista alcuni mobili per l arredo della cucina, sostenendo una spesa di Per detta spesa, in sede di predisposizione del mod. 730 / UNICO PF 2017, il sig. Bianchi potrà fruire della prima
14 rata di detrazione spettante ( 350). NUOVO BONUS ARREDO GIOVANI COPPIE Come sopra accennato, il comma 75 della Finanziaria 2016 introduce una nuova detrazione a favore delle giovani coppie pari al 50% delle spese sostenute per l arredo dell immobile acquistato e destinato ad abitazione principale. SOGGETTI INTERESSATI Va innanzitutto evidenziato che, ai sensi del citato comma 75, la nuova detrazione è riservata ai coniugi ovvero conviventi more uxorio: che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni; in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età. Il testo normativo non specifica quale sia la data in cui va verificata l età anagrafica (all , al , alla data di acquisto dei mobili); acquirenti di un unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In merito a tale ultimo requisito la norma non precisa i termini temporali relativi all acquisto dell immobile, né se entrambi i componenti della coppia debbano risultare proprietari dell immobile acquistato. Dovrà inoltre essere chiarito se l acquisto dell abitazione principale debba essere necessariamente a titolo oneroso ovvero se possa rientrare anche l acquisizione a seguito di donazione / successione. SPESE AGEVOLABILI E DETRAZIONE SPETTANTE La detrazione spettante, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è pari al 50% delle spese sostenute: dall 1.1 al ; per un ammontare massimo di ; per l acquisto di mobili destinati all arredo dell abitazione principale acquistata dalle giovani coppie sopra definite. La disposizione in esame non fornisce ulteriori indicazioni in merito alle tipologie di beni che possono concorrere all importo agevolato. Si evidenzia comunque che la norma fa espresso riferimento soltanto ai mobili e non anche agli
15 elettrodomestici. INCUMULABILITÀ Per espressa previsione del comma 75 in esame la nuova detrazione non è cumulabile né con la detrazione del 50% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il c.d. bonus arredo.
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