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1 Bergamo, 29/04/15 Spett. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OGGETTO: Analisi su Contratto di Mutuo del xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rep. xxxxxxxxxxxxxx Racc. xxxxxxxxxxx, e successivo atto di erogazione e quietanza del xxxxxxxxxxx Rep. xxxxxxxxxxx Racc. xxxxxxxxx, stipulati presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Faccio seguito all incarico in oggetto conferito per signifcare quanto segue dopo aver esaminato la documentazione contrattuale rimessa: - contratto di mutuo stipulato il xxxxxxxxxxxxxx con la xxxxxxxxxxxxxxxx - atto di erogazione e quietanza stipulato il xxxxxxxxxxxx con la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; - piano di ammortamento aggiornato al xxxxxxxxxxxxxxx;

2 - richiesta sospensione pagamento rate del xxxxxxxxxxxxxxxx. In data xxxxxxxxxxxxxx la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxx ha concesso un mutuo alla società xxxxxxxxxxxxxxxx di Euro ,00 alle seguenti condizioni: Il 16/05/11 la xxxxxxxxxxxxxx ha stipulato l'atto di erogazione e quietanza per l'importo di Euro ,00 con la società xxxxxxxxxxxxxxx. alle seguenti condizioni:

3 La mora non rientra nell ambito fsiologico dell operazione di fnanziamento, avendo carattere eventualmente straordinario, ma la legge 108/96 è volta a valutare tutti i costi immediati e quelli procrastinati da quelli ricorrenti e periodici a quelli occasionali.

4 L art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti a qualsiasi titolo e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla L. 24/01 (interpretazione autentica della legge 108/96) ha precisato che va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Corte Cost. 29/02). Essendo l usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che il reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pertanto, con riferimento a questo momento storico, va valutato se il tasso del mutuo sia superiore alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data (Cass. Civ., Sez. I, 27/9/13, n ). Per tale motivo il presente elaborato peritale è stato efettuato per valutare l usura alla data di stipula del contratto. Agli interessi vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escludendo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori, non perdono la funzione remunerativa dell interesse che va ad arricchire - in maniera sproporzionata - la Banca). A sufragio della visione unitaria degli interessi moratori e corrispettivi si citano:

5 Inzitari, La moneta, nel Trattato di Dir. Comm. E Dir. Pubbl. Econ, a cura di Galgano, CEDAM, 1983 IV, 206 ss; Libertini, voce Interessi, in Enciclopedia del Diritto, XXIII, Giufrè, ss, Le Obbligazioni pecuniarie, nel trattato Rescigno, 9 UTET, 1999, 521 ss. Recentemente alcune sentenze, esposte di seguito, confermano quanto precedentemente afermato. La corte d Appello di Venezia Sezione Terza Civile n. 342 del 2013 stabilisce che...si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento... per cui... la natura dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione.... L usurarietà pattizia del mutuo prevede, prosegue la sentenza... la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito...la sanzione così stabilita dell abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori.... La corte di Appello di Torino del 20/12/13 Pres. Grimaldi aferma che: Le Istruzioni della Banca d Italia, di cui alla disciplina sull usura, non sono dettate al fne di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso efettivo globale applicato dalla Banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori fnanziari per rilevare

6 il TEGM, ossia il tasso efettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo. In merito alla inclusione nel conteggio di tutte le spese legate alla erogazione del credito, nel caso di specie anche la polizza assicurativa fnalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo la corte d Appello di Milano del 17/7/13 stabilisce che la determinazione del tasso ai fni della indagine sulla usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Ritiene la corte che, in tale prospettiva, debba essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa fnalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure indiretta per il mutuante. Devono, infatti, ritenersi rilevanti, ai fni della integrazione della fattispecie sull usura tutti gli oneri che il contraente sopporta in concessione con l erogazione del credito (cfr. Cass. Pen. N /10 e Cass. Pen /10). Le direttive e le istruzioni della Banca d Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori fnanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative. Non senza rilevare che le nuove istruzioni della Banca d Italia (a partire dall agosto 2009) includono anche il costo relativo alle polizze assicurative nel calcolo ai fni della verifca del superamento del tasso soglia.... In aggiunta a ciò, la recente ordinanza del Tribunale di Pescara del 25/11/2014 stabilisce che anche la penale per l'estinzione anticipata del fnanziamento deve essere

7 conteggiata ai fni del calcolo del TEG. Alla luce di tali sentenze, nella perizia in oggetto sono stati inclusi tutti i costi legati alla erogazione del credito. Riguardo l inclusione della mora nel calcolo del tasso globale, la Banca d Italia indica quanto segue. Al punto C4 delle Istruzioni Banca d Italia si comunica che dal calcolo del TEG sono esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Tale aspetto si riferisce al fatto che nel calcolare il TEG e nel rafrontarlo al TEGM (il tasso medio rilevato per la specifca categoria di operazioni) la Banca non tiene conto della mora. E la stessa Banca d Italia, nella nota del 3/7/13 a chiarire che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa sull usura, ma si deve tener conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali sul tasso medio rilevato. Tant è che nella circolare dell ABI del 3/4/01, in una comunicazione agli associati, è la stessa Associazione Bancaria Italiana che indica che: per gli interessi si intendono quelli pattuiti a qualunque titolo, e quindi gli interessi corrispettivi, compensativi o moratori!!!!!! Indicazioni espresse in tal senso si evincono soprattutto dalla relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 394/2000 (cfr. Atto/Senato n presentato il 30 dicembre 2000, pag. 6).

8 La circostanza che un determinato elemento di costo non sia ricompreso nel TEGM (il tasso medio rilevato per la specifca categoria di operazioni) comporta esclusivamente che lo stesso, per suo carattere patologico o per il fatto che non venga comunemente applicato dalle banche, non concorre a determinare il normale prezzo del credito; ma ciò non signifca che di tale elemento non si debba tener conto al fne di verifcare il superamento del tasso soglia. Del resto, se così non fosse, per le banche sarebbe sufciente prevedere voci di costo esotiche e come tali escluse dal TEGM, per far si che venga aggirata la normativa sull usura!!!!!! Sulla valenza delle fonti secondarie e sul valore delle Circolari della Banca d Italia, vale la pena di riportare le parole della S.C /2011 che aferma che: le circolari e le istruzioni della Banca d Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi. Il tema della maggiorazione del tasso soglia della percentuale del 2,1% è stato afrontato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 10/6/14 il quale aferma che...il confronto del tasso maggiorato dai moratori va fatto con la soglia di usura di cui alle rilevazioni trimestrali, senza alcuna addizione. Tale locuzione lascia intendere che non si debba aggiungere la maggiorazione del 2,1% al TEGM. Nel caso in esame il TEG medio, rilevato dal Ministro del Tesoro, in applicazione dal 1 Aprile al 30 Giugno 2011 (l'atto di erogazione è stato stipulato il 16/05/11) per la specifca operazione fnanziaria, è del 2,79%, quindi il tasso soglia è

9 4,185% (Allegato 1). Il tasso soglia per la verifca dell usura è stabilito dallo stesso art. 644 c.p., nell art. 2 comma 4, come il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) rilevato trimestralmente dalla Banca d Italia aumentato del 50%. Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La diferenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Tale limite è stato introdotto dal D.L. 70/11, che ha modifcato l art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%. Occorre rilevare come il tasso contrattuale e le spese applicate al contratto del 16/05/11 determinano un tasso di interesse del 4,753%, superiore alla soglia ex L.108/96!!! Inoltre l'incidenza del tasso derivante dagli interessi di mora e dalle spese legate alla erogazione del credito risulta del 7,753%, superiore alla soglia ex L. 108/96. Come detto, la legge 108/96, oltre alla dazione, sanziona anche la promessa di interessi usurai e lo sforamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse pattuito (seppur inteso come tasso moratorio) comporta la nullità non solo degli interessi di mora, bensì anche degli interessi corrispettivi. Per quanto espresso al

10 mutuo in esame non si applicherebbe nessun interesse. La legge 108/96 ha individuato un limite entro il quale comprendere ogni forma di remunerazione del credito a prescindere dalla natura corrispettiva, comprensiva o risarcitoria, degli interessi. La legge non contempla alcuna deroga, ne prevede alcuna diferenziazione connessa alla funzione assolta dall interesse. L art. 644 c.p. individua cosa comprendere nel valore da confrontare con il tasso soglia. Tale criterio non può essere modifcato o sviato dalle indicazioni date dalla Banca d Italia agli intermediari fnanziari per la rilevazione dei valori medi di mercato. Nelle istruzioni della Banca d Italia, fn dalle prime rilevazioni dei tassi medi, si dava indicazione agli intermediari fnanziari di escludere gli interessi di mora, dai tassi medi con il solo scopo di rappresentare più fedelmente i fsiologici tassi di mercato. Tali istruzioni hanno portato confusione e si è arrivati a sottrarre, arbitrariamente, gli interessi di mora dal tasso d usura. Lo stato di incertezza si è protratto fno al 2000, quando la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 2/4/00 n. 5286, ha espresso che: Non v è ragione per escludere l applicabilità anche nell ipotesi di assunzione dell obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia. Il ritardo (di pagamento), poi non giustifca di per sé il permanere della validità di un obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge. Sull interpretazione autentica della legge 108/96 (legge 24/01) è stata chiamata ad esprimersi, nel 2001, la Corte Costituzionale, afermando che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori. Dal marzo 2003 viene fatta ancora confusione con i decreti del Ministro dell Economia,

11 infatti, nella solita tabella dei tassi medi rilevati in base alla legge 108/96 viene afancata un indagine campionaria efettuata dalla Banca d Italia nel III trimestre del 2001 dalla quale emerge che la maggiorazione media stabilita contrattualmente per il ritardo di pagamento è di 2,1 punti percentuali. Immediatamente, l ABI, prendendo spunto da tale rilevazione, evidenzia che il tasso soglia degli interessi moratori si determina sommando il tasso medio individuato dalla Banca d Italia per gli interessi corrispettivi maggiorato di 2,1 punti percentuale, il tutto aumentato del 50%. Tale interpretazione si presenta sicuramente in contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualsiasi titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. Sulla base di questo assunto, infatti, si verrebbe a diferenziare la soglia in funzione non solo della categoria dell operazione, ma anche del titolo della remunerazione cui si riferisce. Inoltre la rilevazione della media del tasso di mora ha riguardato una quota limitata dell universo campionario (10%) e, soprattutto, risulta ferma al terzo trimestre del 2001 e da tale data non è stata più aggiornata, per cui si dovrebbe verifcare se tale campione sia ancora rappresentativo della media della mora applicata. A confermare l orientamento suesposto ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/2013 precisando che ai sensi del nuovo testo dell art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero «gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni

12 similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difcoltà economica o fnanziaria». La recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9/1/2013 ha ribadito che il Tasso di Mora pattuito, (quindi ex ante ) deve essere anch esso, al pari del TAEG, inferiore al Tasso Soglia vigente al momento in cui viene pattuito. Con la modifca dell art c.c. ad opera della legge 108/96 si è voluto porre un più stringente presidio all usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza distinzione tra interessi corrispettivi e di mora. Il 2 comma dell art c.c. fa discernere dall usurarietà degli interessi due rifessi: la nullità della clausola con cui sono previsti interessi usurari e, in deroga all art c.c., la non debenza di alcun interesse. Escludendo la nullità dell intero contratto si è voluto tutelare il mutuatario dalla restituzione immediata del capitale. Alla luce dell art co. 2 del c.c., essendo stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e pertanto dovrebbero essere cancellati tutti gli interessi previsti (pagati e/o da pagare) senza che il mutuatario perda il benefcio del termine rateale di pagamento. Si riportano gli interessi pagati (tabella 4) pari ad Euro ,08 che

13 dovrebbero essere ristornati per quanto detto circa l usurarietà pattizia del mutuo. In virtù della usura pattizia, ogni pagamento viene imputato a capitale e per tale motivo il capitale residuo è di Euro ,71. Nel ringraziare per l incarico conferitomi resto a disposizione per ogni ulteriore contributo e porgo distinti saluti. CONSEQUO LIQUIDE SOLUZIONI SRL

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