Bozza 18 dicembre Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
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- Lorenza Toscano
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1 Bozza 18 dicembre 2012 Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
2 IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l articolo 8, comma 7, lett. d), Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, di seguito Decreto legge, che prevede che con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Banca d'italia, disciplini le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); Sentita la Banca d Italia ADOTTA il seguente regolamento Nel presente regolamento, si intende per: Art. 1 (Definizioni) a) legge assegni : il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736; b) regolamento della Banca d Italia : il regolamento di cui all art. 8, comma 7, lett. e), del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; c) negoziatore : la banca o altro soggetto abilitato a cui l assegno è girato per l incasso; d) trattario : la banca o altro soggetto abilitato presso cui è detenuto il conto di traenza dell assegno; e) immagine dell assegno : l immagine in formato elettronico che costituisce copia informatica di assegno originale cartaceo. Art. 2 (Presentazione elettronica dell assegno) 1. Ai sensi dell art. 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore può presentare l assegno al pagamento in forma elettronica. 2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario riceve dal negoziatore l immagine dell assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d Italia. 3. Ai fini del comma 1, si ha altresì presentazione in forma elettronica quando - nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento della Banca d Italia il trattario riceve dal negoziatore le informazioni di cui al comma 2. 2
3 4. Gli assegni girati per l incasso l ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall art. 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalità di cui al comma 2. Art. 3 (Tempi) 1. Il negoziatore presenta l assegno al pagamento al trattario non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l assegno gli è stato girato per l incasso. 2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalità di cui all art. 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarità del titolo, è tenuto a trasmettere al trattario, su richiesta di quest ultimo, l immagine dell assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. 3. Resta fermo quanto previsto dall art. 36, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Art. 4 (Protesto e constatazione equivalente) 1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il negoziatore richiede il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente in modalità telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d Italia. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell immagine dell assegno e delle informazioni ricevute in modalità telematica. 3. L azione di regresso per gli assegni presentati al pagamento in forma elettronica può essere esercitata dal portatore purché il rifiuto del pagamento ai sensi dell art. 45 della legge assegni sia constatato in forma elettronica. 4. Il portatore riceve copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento secondo le regole definite nel regolamento della Banca d Italia. Art. 5 (Sicurezza) 1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione elettronica dell assegno al pagamento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca d Italia. 3
4 2. Con il regolamento della Banca d Italia possono essere definiti i requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del processo di acquisizione e trasmissione dell immagine in forma elettronica. Art. 6 (Dematerializzazione degli assegni e conservazione sostitutiva) 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 66, comma 2, della legge assegni, le banche e gli altri soggetti abilitati, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, possono incaricare soggetti terzi per effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei. 2. La copia informatica degli assegni è conservata in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell amministrazione digitale, e di quanto eventualmente disposto dal regolamento della Banca d Italia. 3. Gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dalla data in cui essi sono stati versati per l incasso. Art. 7 (Responsabilità e controlli) 1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi organizzativi nonché sistemi di controllo interno in grado di assicurare il regolare funzionamento del circuito degli assegni ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento della Banca d Italia e di ogni altra disposizione vigente in materia. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, nel caso di esternalizzazione di funzioni operative, le banche e gli altri soggetti abilitati sono responsabili, anche per i danni causati a terzi, dell operato dei soggetti da essi incaricati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nonché dei provvedimenti emanati in materia dalla Banca d Italia. 3. I soggetti a cui sia stato esternalizzato lo svolgimento di funzioni operative ai sensi del comma precedente sono tenuti a dotarsi di presidi organizzativi e di controllo coerenti con l esigenza di assicurare il regolare funzionamento del circuito degli assegni ai sensi delle disposizioni di cui al comma Ai sensi dell art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la Banca d Italia, al fine di assicurare la sicurezza e l efficienza del circuito degli assegni, esercita la sorveglianza sulle banche e su ogni altro operatore che svolga attività rilevanti ai fini della disciplina di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia. Art. 8 (Disposizioni di attuazione ) 2. Il regolamento della Banca d Italia detta le regole tecniche per l attuazione del presente regolamento. 4
5 Art. 9 (Entrata in vigore) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, IL MINISTRO 5
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