Comunicazione del 4 agosto 2010 Chiarimenti in materia di bilancio e di segnalazioni statistiche di vigilanza

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1 Comunicazione del 4 agosto 2010 Chiarimenti in materia di bilancio e di segnalazioni statistiche di vigilanza Sono pervenute alla Banca d Italia alcune richieste di chiarimenti da parte di banche e altri intermediari finanziari in ordine alle corrette modalità di rilevazione, in bilancio e nelle segnalazioni statistiche di vigilanza, di talune operazioni. Inoltre, dall esame di alcune fattispecie operative, effettuato anche in sede ispettiva, sono stati riscontrati comportamenti contabili e/o segnaletici non in linea con quanto disposto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e/o dalle istruzioni di compilazione delle segnalazioni. Nell acclusa nota tecnica sono, pertanto, riportati i chiarimenti forniti dalla Banca d Italia alle banche e alle società finanziarie in merito ai casi analizzati. NOTA TECNICA 1. Operazioni di factoring: classificazione pro soluto o pro solvendo È stata riscontrata una non corretta classificazione, ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza, di talune operazioni di factoring tra quelle pro soluto o pro solvendo. In particolare, è emerso che taluni contratti presentano una o più delle seguenti clausole: applicazione di una franchigia a carico dei cedenti di importo superiore, talvolta significativamente ampio, al rischio effettivo (storicamente osservato) dei crediti ceduti. Nei casi esaminati la misura della franchigia rappresenta, di regola, un multiplo (elevato) della perdita media rilevata in un certo arco temporale; stipula di una polizza assicurativa da parte del cedente, a beneficio del factor, per la copertura del rischio di credito sui crediti ceduti; nel caso di mancato risarcimento da parte della compagnia assicurativa, è previsto il pagamento da parte del cedente di una commissione aggiuntiva pari al mancato indennizzo; clausole di incasso interessi per ritardato pagamento a copertura del rischio di liquidità su crediti verso la Pubblica Amministrazione; in particolare, il rischio del pagamento differito è trasferito al factor solo dopo un termine molto lungo (ad esempio, 20 anni) rispetto al momento della cessione; clausole malus che prevedono il riprezzamento della commissione pagata dal cedente sulle future cessioni di crediti, nel caso in cui le perdite sopportate nei periodi precedenti siano risultate superiori (malus) a quelle considerate per fissare la commissione. In sostanza, le commissioni si incrementerebbero in maniera più che proporzionale rispetto ad un indice di sinistrosità calcolato in funzione delle perdite su crediti passate. Pertanto, anche se la maggiore commissione si applica formalmente solo alle nuove cessioni di crediti e non a quelli già ceduti, nel caso di continuità nelle cessioni di crediti le maggiori commissioni pagate risulterebbero superiori rispetto alle perdite previste sui nuovi crediti e dunque consentirebbero di ristorare le perdite sui crediti passati (1). (1) In pochi casi è anche prevista una clausola bonus che permette di ridurre la commissione in presenza di un buon andamento dei crediti ceduti, migliore rispetto alla rischiosità stimata inizialmente e implicita nella originaria commissione pagata. In tali casi, l incremento della commissione, connesso con l attivazione della clausola malus, è maggiore in proporzione del decremento della commissione connesso con l attivazione della clausola bonus. II.1

2 Al riguardo, si osserva preliminarmente che, ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza (2), la classificazione di un operazione di factoring come pro soluto oppure pro solvendo va operata in base a quanto previsto dallo IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement in materia di cancellazione (derecognition) dei crediti. In particolare, indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera pro soluto ( pro solvendo ) l operazione che realizza (non realizza) in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione. Ciò posto, si precisa che le operazioni di cessione di crediti per factoring i cui contratti contengano una o più clausole contrattuali simili a quelle sopra indicate, ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza vanno classificate come cessioni pro solvendo, tenuto conto che non consentono di realizzare in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione. 2. Operazioni di factoring: auto-cartolarizzazioni È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza di un operazione di auto-cartolarizzazione avente ad oggetto crediti precedentemente acquisiti pro soluto e pro solvendo nell ambito dell operatività di factoring. In particolare, i titoli sottoscritti - emessi dalla società veicolo sono utilizzati dall intermediario di factoring ( originator ) per essere dati in garanzia ad altri intermediari a fronte dei finanziamenti ricevuti da questi ultimi. Al riguardo, con riferimento all operazione di autocartolarizzazione in esame si osserva preliminarmente che in bilancio e nelle segnalazioni statistiche di vigilanza: la cessione dei crediti precedentemente acquisiti pro soluto (3) non comporta né la cancellazione dei crediti dal proprio attivo né la rilevazione della liquidità ricevuta dalla società veicolo per l acquisto dei crediti medesimi; la cessione dei crediti precedentemente acquisiti pro solvendo (4), avendo il factor iscritto nell attivo l anticipo riconosciuto al cedente e non il credito acquisito, dà luogo alla sottoscrizione dei titoli emessi dalla società veicolo e alla contestuale iscrizione di una passività verso la società veicolo stessa. Poiché tali titoli e la relativa passività verso il veicolo sono originati con la liquidità fornita dall originator, sul piano sostanziale, tali attività e passività si possono considerare come perfettamente correlate (cioè il rimborso dell una è connesso con il rimborso dell altra), avendo le medesime caratteristiche tecniche (durata, tasso d interesse, importo, ecc.). Pertanto, sia i titoli sottoscritti sia la passività non devono essere segnalati. Inoltre, poiché le operazioni di auto-cartolarizzazione non comportano, in via generale, alcun effetto sostanziale dal punto di vista della rappresentazione contabile, la vigente normativa in materia di bilancio di banche (5) ed intermediari finanziari (6) stabilisce che le (2) Circolare n. 217 Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell «Elenco Speciale» del 5 agosto 1996 (il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito internet della Banca d Italia all'indirizzo e comunicazione del 10 giugno 2010 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2010, pag. II.1 e seguenti; Allegato 4, paragrafo 4. (3) Classificazione operata in base a quanto previsto dallo IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement in materia di cancellazione (derecognition) dei crediti. (4) Classificazione operata in base a quanto previsto dallo IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement in materia di cancellazione (derecognition) dei crediti. (5) Circolare n. 262 Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione del 22 dicembre 2005 (il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito internet della Banca d Italia all'indirizzo II.2

3 operazioni di auto-cartolarizzazione cioè quelle nelle quali l intermediario originator sottoscriva all atto dell emissione il complesso delle passività emesse dalla società veicolo (es. titoli ABS, finanziamenti nella fase di warehousing ) - non formano oggetto di rilevazione nella Sezione di nota integrativa relativa alle Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività. Tuttavia, allo scopo di fornire al mercato un informativa sulla realizzazione di tale operazione, la disciplina bancaria prevede che una descrizione di tali operazioni (dettaglio delle attività cedute, dei titoli ABS sottoscritti, ecc.) vada fornita nella Sezione relativa al Rischio di liquidità. Analogamente, è opportuno che anche gli intermediari finanziari iscritti nell Elenco speciale riportino in bilancio in calce alla tabella 6.5 Crediti verso clientela dell allegato A una descrizione di tali operazioni. Relativamente alle segnalazioni statistiche di vigilanza, si osserva che nella matrice dei conti delle banche sono previste specifiche evidenze informative riferite alle attività finanziarie cedute dalle banche nell ambito di operazioni di autocartolarizzazione (ad esempio, voce Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie e voce Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall attivo, sottovoci da 02 a 24 (7)). Ciò posto, si precisa che in tali voci vanno segnalati i soli crediti precedentemente acquisiti pro soluto dalla banca ed iscritti nell attivo dello stato patrimoniale. Viceversa, nella voce Esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito forma oggetto di rilevazione il complesso dei titoli ABS sottoscritti dalla banca originator, anche se riferiti a cartolarizzazione di crediti precedentemente acquisiti pro solvendo. Per quanto concerne le segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari iscritti nell Elenco speciale (8), si fa presente che in base alle vigenti istruzioni segnaletiche non sono richieste specifiche informazioni sulle operazioni di autocartolarizzazione. 3. Promotori finanziari È stato riscontrato che, in aggiunta a quanto specificamente convenuto negli accordi economici collettivi per il settore Commercio, taluni intermediari riconoscono nei contratti individuali di agenzia ai propri agenti monomandatari un indennità speciale per la valorizzazione del portafoglio. Tale istituto è disciplinato da un regolamento allegato ai contratti individuali, il quale - oltre ad attribuire all intermediario la facoltà di modifica o revoca unilaterale con preavviso prevede quanto segue: l indennità il cui diritto sorge solo dopo un certo numero di anni di attività viene corrisposta al verificarsi delle seguenti situazioni: a) risoluzione del rapporto di agenzia (9) (ad esclusione dei casi in cui la risoluzione è imputabile all agente); (6) Regolamento della Banca d Italia del 14 febbraio 2006 "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)", come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 2009 (il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito internet della Banca d Italia all'indirizzo (7) Entrambe le voci con valori dell attributo informativo tipo cessione pari a auto-cartolarizzazioni o autocartolarizzazioni grandfathered. (8) Circolare n. 217 Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell «Elenco Speciale» del 5 agosto (9) Si tratta dei casi di: recesso unilaterale di ciascuna delle parti, invalidità permanente totale, pensionamento o decesso dell agente. II.3

4 b) riduzione del portafoglio (10); l indennità viene calcolata, nel caso a), sull intero portafoglio e, nel caso b), sul portafoglio ceduto (in tutto o in parte). In particolare, essa è quantificata in funzione delle provvigioni rilevate su base annua nell esercizio in cui si verifica la risoluzione nonché di alcune specifiche provvigioni attese per un predeterminato periodo successivo in relazione al portafoglio ceduto; l intermediario riconosce l indennità all agente uscente e può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di quello subentrante. L uscente ha in ogni caso diritto a una quota dell indennità (es. 1/3); se entro un determinato arco temporale (es. 6 mesi) dal momento della risoluzione l intermediario individua un subentrante che accetta di accollarsi la rivalsa, l uscente matura anche il diritto alla residua quota (es. 2/3). L agente subentrante estingue l obbligazione assunta nei confronti dell intermediario lungo un certo numero di anni, attraverso la decurtazione delle provvigioni annuali a lui spettanti; in caso di risoluzione del rapporto di agenzia per fatto non imputabile all agente ovvero in caso di riduzione del portafoglio, è prevista una clausola risolutiva. In particolare, il diritto all indennità si risolve se, nell arco di un prefissato numero di anni (es. 3) successivi alla risoluzione, l agente uscente viene meno al patto di non concorrenza. In tal caso, lo stesso deve restituire all intermediario quanto sino a quel momento ricevuto e non già quanto riferito al periodo di mancato rispetto del patto; l indennità viene liquidata subito in caso di invalidità permanente totale, di pensionamento o di decesso dell agente; in modo differito (attraverso n rate annuali posticipate) negli altri casi. Al riguardo, è stato precisato che nella fattispecie come quella descritta appare conforme ai principi contabili internazionali (IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets ) effettuare, nel periodo minimo per la maturazione del diritto, accantonamenti almeno per le indennità a cui l agente uscente ha in ogni caso diritto(nell esempio, pari a 1/3) (11). 4. Finanziamento alla cartolarizzazione È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione, nel caso di operazioni di cartolarizzazione che ai sensi dello IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement non diano luogo alla cancellazione ( derecognition ) delle attività cartolarizzate, del finanziamento erogato alla società veicolo in aggiunta alla cessione dei crediti. In particolare, nelle operazioni in esame il cedente (banca o intermediari finanziario originator ) cede crediti (si ipotizzi a un prezzo pari a 100), il veicolo emette titoli ABS di importo pari al prezzo di cessione dei crediti (nell esempio, 100) con la quota junior di tali titoli sottoscritta, di regola, dall originator (si ipotizzi pari a 10) e il cedente concede pure alla società veicolo un finanziamento (si ipotizzi, pari a 5). Al riguardo, si osserva preliminarmente che per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di derecognition previsto dallo IAS 39 vale il criterio segnaletico secondo cui la differenza tra l importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività (10) Si tratta dei casi di: riassegnazione del portafoglio ad altro promotore; variazione dell area territoriale o del gruppo di appartenenza del promotore. (11) La facoltà di revoca unilaterale dell indennità da parte dell intermediario non appare sufficiente ad escludere la natura di obbligazione legale per la quota prevista, atteso che i promotori potrebbero sempre recedere dal rapporto di agenzia anche senza il rispetto del termine di preavviso posto a loro carico e dunque conservare così il diritto all indennità. II.4

5 verso la società veicolo rappresenta indirettamente l esposizione per cassa dell originator verso la cartolarizzazione (cfr. la citata comunicazione del 10 giugno 2010, Allegato 4, paragrafo 4). Ciò posto e coerentemente con il trattamento relativo all utilizzo della linea di liquidità concessa dall originator alla cartolarizzazione (cfr. citata lettera), si precisa che l originator non deve rilevare separatamente il finanziamento concesso alla società veicolo (nell esempio, pari a 5), ma deve segnalare una passività verso la società veicolo di importo pari a soddisfare il criterio segnaletico sopra indicato. In particolare, nell esempio l importo della passività verso la società veicolo da segnalare sarebbe pari a 85, in maniera che la differenza (pari a 15) con l importo delle attività cartolarizzate (pari a 100) corrisponda alla complessiva esposizione per cassa dell originator verso la cartolarizzazione (10 titoli junior + 5 finanziamento). 5. Titoli junior Taluni intermediari hanno iscritto nel proprio bilancio i titoli junior ed altre esposizioni connesse con operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, realizzate prima del 1 gennaio 2004, in quanto si sono avvalsi della facoltà prevista dall IFRS 1 First Time adoption of International Financial reporting Standards (cfr. Appendice B, paragrafo B2) di continuare a rilevare tali operazioni secondo le regole stabilite dalla previgente normativa nazionale (12). Ciò premesso, in qualche caso è stato riscontrato che i titoli junior classificati nel portafoglio contabile Crediti -sono valutati in bilancio raffrontando il valore attuale dei crediti oggetto di cartolarizzazione con il valore contabile dei titoli junior stessi. Questi ultimi sono oggetto di rettifica di valore solo se il loro importo è minore del valore attuale dei crediti cartolarizzati. Al riguardo, premesso che la materia delle valutazioni di bilancio esula dalle potestà regolamentari e interpretative della Banca d Italia - le quali invece attengono alle c.d. forme tecniche dei bilanci bancari e finanziari si richiamano di seguito, a titolo di collaborazione, alcuni paragrafi rilevanti dello IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement e si formulano alcune considerazioni su tale comportamento bilancistico. Secondo quanto previsto dallo IAS 39, le attività finanziarie incluse nel portafoglio Crediti vanno valutate al costo ammortizzato, usando il metodo del tasso d interesse effettivo (cfr. paragrafo 46). Nel caso di titoli junior con sottostanti sofferenze (come nel caso di specie) le rettifiche di valore vanno determinate come differenza tra il valore di libro delle attività stesse e il valore attuale dei flussi di cassa futuri scontati all originario tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi 63-65). Ciò posto, il recupero integrale del valore dei titoli junior può avvenire solo se le attività oggetto di cartolarizzazione riescono a produrre nel tempo incassi tali da consentire, dopo il pagamento (in linea capitale e interessi) delle passività (es. titoli) senior e mezzanine emesse dalla società veicolo nonché dei costi amministrativi della cartolarizzazione, il rimborso dei titoli junior e la corresponsione del relativo rendimento. Pertanto, avuto presente quanto previsto dallo IAS 39 in materia di calcolo delle rettifiche di valore su attività deteriorate valutate al costo ammortizzato, nel caso in esame gli intermediari dovrebbero procedere come di seguito indicato: a) calcolo del valore attuale dei flussi di cassa attesi dai crediti cartolarizzati, utilizzando come tasso di sconto l originario tasso d interesse effettivo; nella stima dei suddetti (12) Questa prevedeva la cancellazione dall attivo delle attività oggetto di cartolarizzazione e l iscrizione dei titoli junior sottoscritti dall originator nonché delle altre attività nei confronti della cartolarizzazione detenute da quest ultimo. II.5

6 flussi di cassa occorre tenere in debita considerazione lo scostamento tra pagamenti previsti dall originario piano di rientro e quelli effettivi; b) raffronto tra il valore dei titoli junior e il valore attuale dei crediti cartolarizzati di cui al precedente punto a), quest ultimo diminuito del valore delle passività senior e mezzanine non ancora rimborsate dalla società veicolo e dei costi amministrativi della cartolarizzazione; c) nel caso in cui dal raffronto di cui al precedente punto b) emerga una differenza positiva, quest ultimo importo va iscritto in conto economico tra le rettifiche di valore. Si soggiunge che, qualora nel bilancio riferito all esercizio 2010 si modifichi il criterio valutativo sinora adottato per renderlo conforme a quanto sopra indicato, tale modifica va trattata secondo quanto previsto dallo IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors in tema di errori (cfr. paragrafi 41 49); in particolare, andrebbero rideterminati gli importi comparativi per gli esercizi precedenti. 6. Vita residua attività deteriorate È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione - ai fini della vita residua - delle attività finanziarie deteriorate classificate dalle banche a fini prudenziali nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e nel portafoglio bancario, valutate in bilancio al fair value con impatto a conto economico (13). Al riguardo, relativamente alle banche si precisa che: ai fini della matrice dei conti il valore corrente delle attività appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e il valore contabile delle attività appartenenti al portafoglio bancario vanno rilevati: a) con riferimento alla vita residua per data di riprezzamento, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione da oltre 3 mesi a 6 mesi ; b) con riferimento alla vita residua per scadenza del capitale, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione durata indeterminata ; ai fini del bilancio, con riferimento al rischio di tasso d interesse il fair value delle attività appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza e al portafoglio bancario va rilevato, convenzionalmente, nello scaglione da oltre 3 mesi a 6 mesi ; con riferimento al rischio di liquidità i flussi contrattuali non attualizzati vanno ricondotti nello scaglione durata indeterminata. Coerentemente con tale impostazione, gli intermediari finanziari ex art 107 del T.U.B. devono rilevare le attività finanziarie deteriorate classificate in bilancio nei portafogli Attività finanziarie detenute per la negoziazione e Attività finanziarie valutate al fair value come di seguito indicato: nella sottosezione I.1 Dati patrimoniali - Attivo delle segnalazioni statistiche di vigilanza, le attività in questione vanno rilevate con riferimento alla vita residua per scadenza del capitale, convenzionalmente, come tipo tasso indicizzato e nello scaglione durata indeterminata ; analogo trattamento va applicato alle voci della Sezione V Dati di fine esercizio ; nella sottosezione II.11 Esposizione al rischio di tasso di interesse delle segnalazioni statistiche di vigilanza, le attività in esame appartenenti al portafoglio (13) Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli Attività finanziarie detenute per la negoziazione e Attività finanziarie valutate al fair value. II.6

7 immobilizzato (14) vanno rilevate, convenzionalmente, come vita residua relativa alla data di revisione dei rendimenti, con il tipo tasso indicizzato e nello scaglione da oltre 3 mesi a 6 mesi ; ai fini del bilancio, con riferimento al rischio di tasso d interesse il fair value delle attività in esame va rilevato, convenzionalmente, nello scaglione da oltre 3 mesi a 6 mesi. Con l occasione si precisa pure che le SIM, nelle tabelle del bilancio relative alla distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) rilevano il fair value delle attività deteriorate appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza e delle altre attività, convenzionalmente, nello scaglione da oltre 3 mesi a 6 mesi. 7. Operazioni di fusione Dall esame dei bilanci riferiti all esercizio 2009 di taluni intermediari - che nel corso del medesimo esercizio avevano proceduto alla fusione per incorporazione di altri intermediari - è emerso che i soggetti incorporanti nelle colonne relative al 2008 (T-1) degli schemi del bilancio (15) e di alcune tabelle della nota integrativa hanno indicato valori pari alla somma degli importi segnalati nei bilanci relativi all esercizio 2008 da ciascuno dei soggetti partecipanti alla fusione. Una tale impostazione è stata adottata per favorire la comparabilità dei dati. Al riguardo, si fa presente che nel caso di operazioni di fusione per incorporazione negli schemi del bilancio i dati comparativi riferiti all esercizio precedente (T-1) devono essere quelli delle entità incorporanti. Ciò trova indiretta conferma nell impostazione delle tabelle di nota integrativa relative ai dati di flusso, nell ambito delle quali le operazioni di fusione per incorporazione effettuate nel corso dell esercizio vanno rappresentate come operazioni di acquisizione avvenute nel corso dell esercizio (16). Per quanto concerne l esigenza di favorire la comparabilità dei dati relativi agli esercizi (T) e (T-1) si precisa che un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio può comunque essere fornito nell ambito della Relazione sulla gestione. Con l occasione, si rammenta che nella nuova versione dell IFRS 3 Business Combinations, avente data di efficacia 1 luglio 2009, è caduta l esclusione delle mutual entities dall ambito di applicazione del Principio. Di conseguenza, anche le entità a scopo mutualistico (incluse, ad esempio, le banche di credito cooperativo) sono tenute ad applicare l IFRS 3. Dal tenore dello standard sembra evincersi che l obbligo di applicare il nuovo IFRS 3 decorre a partire dalle operazioni di aggregazione aziendale realizzate nell esercizio 2010 e che per le operazioni avvenute precedentemente (incluse quelle effettuate nell esercizio 2009) è consentito continuare ad applicare la precedente versione del Principio contabile (17). (14) Nella sostanza il portafoglio immobilizzato include le attività finanziarie diverse da quelle classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. (15) Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario. (16) Si consideri, a titolo di esempio, la tabella 11.3 Le attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue della nota integrativa dei bilanci bancari le cui istruzioni di compilazione prevedono che (cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, pag ): In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell esercizio, occorre inserire fra gli aumenti (acquisti) o fra le diminuzioni (vendite) una specifica evidenza con la dizione operazioni di aggregazione aziendale. (17) In particolare, il paragrafo 64 del nuovo Principio prevede che: This IFRS shall be applied prospectively to business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after 1 July Earlier application is permitted. However, this IFRS shall be applied only at the beginning of an annual reporting period that begins on or after 30 June If an entity applies this IFRS before 1 July 2009, it shall disclose that fact and apply IAS 27 (as amended in 2008) at the same time. II.7

8 8. Filiali italiane di banche estere comunitarie: vita residua Talune filiali italiane di banche estere comunitarie, la cui casa madre non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, hanno chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione dei crediti deteriorati distribuiti per vita residua. Tali banche hanno preliminarmente richiamato le vigenti istruzioni segnaletiche in materia di vita residua (cfr. Circolare n. 272 Matrice dei conti del 30 luglio 2008, Avvertenze generali, paragrafo Vita residua ), secondo cui le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate vanno rilevate, nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dalla banca ai fini delle ultimi valutazioni di bilancio disponibili. Le nuovi posizioni, per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno rilevate nella fascia durata indeterminata. Ciò premesso, tali banche, nel rendere noto che i flussi di cassa attesi sulle partite deteriorate non vengono rilevati nei propri sistemi informativi, hanno chiesto di conoscere se ai fini della vita residua le attività finanziarie deteriorate debbano essere segnalate secondo la citata regola generale anche da parte dei soggetti non IAS oppure possano essere ricondotte nello scaglione temporale durata indeterminata, come se fossero nuove posizioni di cui non si dispone delle valutazioni di bilancio. Al riguardo, si precisa che alle succursali italiane di banche estere comunitarie si consente di segnalare le attività finanziarie deteriorate nello scaglione temporale di vita residua durata indeterminata, qualora non dispongano le informazioni sulle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti alle attività finanziarie deteriorate. 9. Mutui deliberati da stipulare È stato chiesto di conoscere se nelle voci della matrice dei conti Impegni irrevocabili, Impegni revocabili e Impegni debbano essere segnalati anche i mutui deliberati da stipulare. Al riguardo, si fa presente che nelle citate voci non devono formare oggetto di rilevazione i mutui deliberati da stipulare. 10. Warehousing È stato chiesto di conoscere quale valore dell attributo informativo Tipo cessione debba essere utilizzato in caso di cessione di crediti a una società veicolo che non dà luogo alla cancellazione dei crediti ceduti dall attivo dell originator. In particolare, la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l acquisto dei crediti è stato finanziato in parte dal cedente ( originator ) e in parte da altri soggetti. Al riguardo, si precisa che in tal caso va utilizzato il valore warehousing. 11. Depositi cauzionali È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione dei depositi cauzionali di terzi nell ambito delle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. (18). Al riguardo, si precisa che i depositi cauzionali di terzi vanno segnalati nella sottovoce Debiti verso clientela altri debiti se sono connessi con operazioni finanziarie, (18) Circolare n. 217 Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell «Elenco Speciale» del 5 agosto II.8

9 ovvero nella sottovoce Altre passività - altre se non sono connessi con operazioni finanziarie. 12. Impegni È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione della voce Impegni delle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B.. Al riguardo, si fa presente che nella voce Impegni va segnalati gli impegni, sia irrevocabili sia revocabili, assunti dall intermediario. In particolare, si precisa che: gli impegni irrevocabili vanno rilevati sia al valore nominale (sottovoci 02 e 04) sia al valore di bilancio (sottovoci 06 e 08); gli impegni revocabili sono segnalati esclusivamente nelle sottovoci 02 e 04 riferite al valore nominale; nelle sottovoci 04 e 08 vanno indicati tra l altro gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma. II.9

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