PIANO SANITARIO 240 ADESIONE VOLONTARIA COOPERAZIONE SALUTE

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1 PIANO SANITARIO 240 ADESIONE VOLONTARIA COOPERAZIONE SALUTE GLI ISCRITTI L iscrizione al Piano sanitario 240 può essere richiesta da tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Regolamento applicativo, nonché dalle Norme di Attuazione del Piano stesso. Nel Piano sanitario 240, che prevede una contribuzione di , sono tutelati al massimo tre componenti, con una delle possibili soluzioni al momento dell iscrizione alla forma di assistenza: L Iscritto, il coniuge o convivente more uxorio, un figlio/a a carico; L Iscritto, 2 figli a carico (in caso di mancanza di coniuge o convivente more uxorio). In particolare, gli aventi diritto sono dunque i seguenti componenti del nucleo familiare: Il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con l iscritto purché sia l iscritto che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato; I figli e - se affidati all iscritto con provvedimento dell autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno; I figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito. In caso di presenza di più figli nel nucleo familiare è obbligatorio che l iscritto includa ciascun figlio a carico alla forma di assistenza. Il contributo aggiuntivo di iscrizione è pari a 36,00 annui per ciascun figlio a carico. LE PRESTAZIONI Le aree di prestazioni garantite dal Piano Sanitario sono le seguenti: 1. Area Odontoiatrica: 2. Area Ricovero; 3. Area Ricoveri Ospedalieri Ordinari; 4. Area Prestazioni ambulatoriali; 5. Area Maternità;

2 1. AREA ODONTOIATRICA 1.1. Cure odontoiatriche e/o ortodontiche effettuate nel Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner prestazioni odontoiatriche e/o ortodontiche, viene riconosciuto un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - Sezione Odontoiatria). La prestazione di igiene orale è riconosciuta una sola volta per anno solare per nucleo familiare. Per l Iscritto o per un suo avente diritto, potranno essere effettuate ulteriori sedute di igiene orale successive alla prima, con un riconoscimento di un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - Sezione Odontoiatria). I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati da Cooperazione Salute direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner Cure odontoiatriche a seguito di infortunio effettuate nel Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sostenga spese odontoiatriche a seguito di infortunio, è riconosciuto un sussidio per la spesa sostenuta presso il Poliambulatorio medico e odontoia- trico Milano Viale Jenner come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - Sezione Odontoiatria). Il sussidio viene concesso previa presentazione di documentazione medica di struttura pubblica - Unità maxillo facciale, attestante l infor- tunio e la perdita e/o lesioni di elementi dentari. Il sussidio viene corrisposto fino a un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per infortunio e per anno solare. I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati da Cooperazione Salute direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner. I sussidi relativi all Area Odontoiatrica e Area Prestazioni Ambulatoriali si intendono concessi per spese documentate e sostenute dall iscritto fino ad un massimo del sussidio erogato di 5.000,00 nell anno solare. 2. AREA RICOVERO 2.1. Grandi interventi chirurgici Norme e importi del sussidio All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto ad un grande intervento chirurgico, intendendo per tale ogni intervento compreso nel Nomenclatore e tariffario (allegato B Sezione Alta Chirurgia e Alta Diagnostica), spetta un sussidio per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documentate relative a: a. Onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; b. Diritti di sala operatoria; c. Materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l intervento; d. Retta di degenza; e. Assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero relativo all intervento subito;

3 f. Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero per l intervento e resi necessari dall intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento; g. Esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all intervento e resi necessari dall intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento; h. Prelievo di organi o parte di essi da donatore, ricoveri relativi al donatore vivente, intervento chirurgico di espianto da donatore vivente, cure, medicinali e rette di degenza per il donatore vivente; i. Spese di trasporto sanitario (in italia e all estero) conseguente a grande intervento chirurgico avvenuto all estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) Percentuale di rimborso Il sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicata nel Nomenclatore e tariffario (allegato B Sezione Alta Chirurgia e Alta Diagnostica). Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti condizioni: a. In caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte della Società, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta; b. Nel caso in cui l Iscritto usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta; c. In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta Esclusione della cumulabilità del sussidio Qualora siano richiesti i rimborsi lettera a) b) c) d) e) di cui al precedente punto 2.1.1, l Iscritto deve rilasciare attestazione scritta circa l operatività, o meno, di polizze integrative e/o assicurazioni sanitarie e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine del calcolo del contributo integrativo erogabile da parte della Società, essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità del sussidio in esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie. L Iscritto deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si tratta dell unico rimborso richiesto. È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unicamente in originale che sarà restituita successivamente con indicato, sulla ricevuta, l eventuale importo sussidiato. Per tutti gli interventi riportati nell Allegato B spetta un rimborso massimo di euro (centomila/00) per ricoveri effettuati in strutture sanitarie convenzionate, strutture pubbliche, private o in libera professione. Il rimborso è previsto per spese sanitarie effettivamente sostenute e documentate, secondo le norme previste dal regolamento della prestazione base. Il massimale per socio e per anno solare è di euro (centomila/00). 3. AREA RICOVERI OSPEDALIERI ORDINARI 3.1. Ricovero ospedaliero All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura ospedaliera pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricovero di euro 25,00 (venticinque/00). Il sussidio spetta per un periodo massimo di 90 giorni nell arco

4 dell anno solare. Il sussidio non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative. 4. AREA PRESTAZIONI AMBULATORIALI Prestazioni effettuate presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner 4.1. Sussidio per diagnostica All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui prestazioni diagnostiche presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner, viene riconosciuto un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato C - Sezione Polispecialistica). Per aver diritto al sussidio è necessaria la prescrizione del proprio medico di base, contenente la descrizione della patologia. I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati da Cooperazione Salute direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner Sussidio per visite specialistiche All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui visite specialistiche presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner visite specialistiche, viene riconosciuto un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato C - Sezione Polispecialistica). Per aver diritto al sussidio è necessaria la prescrizione del proprio medico di base, contenente la descrizione della patologia. I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati da Cooperazione Salute direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner Cicli di terapie a seguito di infortunio All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto necessiti di cicli di cure riabilitative a seguito di infortunio è riconosciuto un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato C - Sezione Polispecialistica), con un minimo non indennizzabile di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ciclo di terapia. I cicli di terapie devono essere effettuati entro 365 giorni dall infortunio sul lavoro e devono essere effettuati presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner. Il sussidio viene corrisposto fino a un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00) nell anno solare. Il sussidio è concesso previa presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti l infortunio e deve essere avvenuto successivamente alla data di iscrizione alla Società. I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati da Cooperazione Salute direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner. Prestazioni non effettuate presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner Sussidio per visite specialistiche, esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, effettuati tramite Servizio Sanitario Nazionale (ticket). All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui visite specialistiche, esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio, non disponibili presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner e non previsti nel Nomenclatore e tariffario (allegato C - Sezione Polispecialistica), viene corrisposto, per spese documentate, un sussidio pari al 80% del contributo

5 al Servizio Sanitario Nazionale (ticket). Il sussidio è previsto anche in caso di esami effettuati a scopo di prevenzione o controllo. Qualora sulla ricevuta non sia specificata la prestazione effettuata, è obbligatorio allegare la prescrizione medica Alta diagnostica strumentale All Iscritto, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui un esame di alta diagnostica strumentale in regime privato spetta per ogni esame effettuato un sussidio pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo rimborsabile di euro 100,00 (cento/00) per esame. Ai fini del sussidio, si considereranno accertamenti di alta diagnostica strumentale gli esami indicati nel Nomenclatore e Tariffario Sezione Alta Chirurgia e Alta Diagnostica (allegato B Sezione Alta Chirurgia e Alta Diagnostica). I sussidi relativi all Area Odontoiatrica e Area Prestazioni Ambulatoriali si intendono concessi per spese documentate e sostenute dall iscritto fino ad un massimo del sussidio erogato di 5.000,00 nell anno solare. 5. AREA MATERNITÀ 5.1. Norme e importi del sussidio All iscritto, limitatamente al primo anno di vita del proprio figlio/a, nel caso in cui sostenga delle spese per l acquisto di farmaci, presidi e prodotti sanitari, (ad esempio, latte non materno), viene corrisposto un sussidio pari al 100% delle spese sostenute. I documenti di spesa presentati dovranno riportare il codice fiscale del figlio/a e dovranno sempre essere accompagnati da un autocertificazione dell iscritto, indicante una breve descrizione della funzione del prodotto acquistato (ad esempio: acquisto di presidio medico per la cura di un particolare disturbo). Nel caso di latte non materno acquistato presso un supermercato, allegare gli scontrini con le voci evidenziate e l'autocertificazione. Il sussidio è riconosciuto fino ad un massimo complessivo di 250,00 (duecentocinquante/00) per anno solare. GLOSSARIO Ricoveri: per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento; solo intervento di Pronto soccorso o in day-hospital non costituisce ricovero. Assistenza Forma Diretta: modalità di erogazione delle prestazioni dove Cooperazione Salute paga direttamente alla struttura sanitaria e ai medici chirurghi convenzionati senza anticipo di spesa da parte dell Iscritto il costo delle prestazioni indennizzabili a termini di piano sanitario al netto della quota prevista nel piano che rimane a carico dell iscritto (assistenza fornita in collaborazione con Blue Assistance).

6 Assistenza Forma Indiretta: l Assistenza in Forma Indiretta prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall iscritto in base a quanto previsto dal Piano. Strutture Cooperative Convenzionate del Network Sanitario e Odontoiatrico di Cooperazione Salute: le strutture sanitarie/medici riconducibili al sistema di Confcooperative che erogano, se attivate, le prestazioni in forma diretta e dove è possibile rivolgersi per l assistenza in forma indiretta. Strutture Convenzionate con il Network Sanitario e Odontoiatrico di Cooperazione Salute: le strutture sanitarie/medici non cooperative che erogano, se attivate, le prestazioni in in forma diretta e dove è possibile rivolgersi per l assistenza in forma indiretta. MMG: Medico di Medicina Generale, il medico scelto nell elenco delle ASL dal cittadino tra quelli operanti nell ambito territoriale di residenza e che presta il primo livello di assistenza sanitaria sul territorio. LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO 240 Le Norme di Attuazione del Piano Sanitario 240 fanno parte integrante del Piano dove sono riportati i seguenti punti: 1. Premesse; 2. Oggetto delle Norme di Attuazione; 3. Modalità di Iscrizione a Cooperazione Salute; 4. Tempi e modalità di versamento dei contributi; 5. Variazioni di organico: Nuove Assunzioni e Cessazioni; 6. Decorrenza copertura sanitaria e documentazione identificativa dell iscritto; 7. Cambio di appalto; 8. Estensione della copertura al Nucleo Familiare; 9. Prestazioni del Piano Sanitario 240; 10. Estensione territoriale; 11. Forme di Assistenza e modalità di fruizione dei rimborsi; 12. Esclusioni; 13. Evasione pratiche e tempi di liquidazione; 14. Sospensione dell Assistenza e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore; 15. Decadenza del diritto alle prestazioni; 16. Gestione mutualistica; 17. Durata; 18. Regime fiscale; 19. Detraibilità delle spese sanitarie; 20. Tutela dati personali; 21. Controlli; 22. Chiarimenti e reclami; 23. Richiamo allo Statuto Sociale ed al Regolamento Applicativo. ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO 240 Si riportano alcuni punti delle Norme di Attuazione del Piano Sanitario 240 relativamente a: 8. Estensione della copertura al Nucleo Familiare; 10. Estensione Territoriale; 11. Forme di Assistenza e modalità di fruizione dei rimborsi; 12. Esclusioni; 13. Evasione pratiche e tempi di liquidazione; 14. Sospensione dell Assistenza e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore;

7 15. Decadenza del diritto alle prestazioni; 18. Regime fiscale; 19. Detraibilità delle spese sanitarie; 20. Tutela dati personali; 21. Controlli; 22. Chiarimenti e reclami. 8. Estensione della copertura al Nucleo Familiare La presente copertura è valida per il lavoratore ed al massimo altri due componenti del nucleo familiare secondo le composizioni di seguito descritte: il dipendente, il coniuge o convivente more uxorio e un figlio a carico; il dipendente e due figli a carico (in caso di mancanza di coniuge o convivente more uxorio). In caso di presenza di più figli nel nucleo familiare è obbligatorio che il socio iscriva ciascun figlio a carico alla forma di assistenza. Il contributo aggiuntivo di iscrizione è pari a 36,00 annui per ciascun figlio a carico. In particolare, gli aventi diritto sono dunque i seguenti componenti del nucleo familiare: a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con l iscritto purché sia l iscritto che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione a Cooperazione Salute con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi; b) i figli e - se affidati all iscritto con provvedimento dell autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno; c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito. In riferimento alle condizioni per essere considerati aventi diritto, gli aventi diritto di cui alla lettera c) del precedente articolo saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia. L iscritto ha l obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale. In relazione alla Residenza e domicilio degli aventi diritto, gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all estero per cause di lavoro. Per quanto concerne l estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto, il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l esclusione o la decadenza da tale qualifica. Nel caso di Nucleo familiare con più di un socio, ovvero qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di assistenza economicamente più favorevole. In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell altro in deroga ai principi generali del Regolamento di Cooperazione Salute. In relazione alla Perdita dei requisiti, nel caso in cui l avente diritto perda i requisiti, l adesione alla forma di assistenza aggiuntiva è comunque consentita fino al termine dell anno solare. Il lavoratore dovrà comunicare alla Cooperativa, compilando il modulo di Richiesta Adesione Nucleo Familiare, i dati dei propri familiari necessari per la compilazione della sezione dedicata del

8 Via Segantini 23 file Variazioni dipendenti e Dati Nucleo familiare compilando il modulo di Richiesta Adesione Nucleo Familiare. La Cooperativa provvederà a compilare la sezione specifica del file Variazioni dipendenti e Dati Nucleo familiare ed inviare la Richiesta Iscrizione Nucleo Familiare, firmata dal lavoratore e dai suoi familiari, ed il suddetto file secondo quanto previsto dall art. 5. Ovvero, la Cooperativa si impegna a comunicare, congiuntamente alle comunicazioni di variazione dipendenti, le adesioni famigliari raccolte con un unico invio all indirizzo: amministrazione@cooperazionesalute.it entro il 5 del mese successivo alla adesione del nucleo familiare utilizzando tassativamente il file Variazioni Dipendenti e Dati Nucleo Familiare. Cooperazione Salute provvederà a calcolare e comunicare alla Cooperativa le quote dovute per attivare le copertura per il nucleo familiare. La cooperativa si impegna ad anticipare il contributo per ciascun nucleo familiare operando la relativa trattenuta dalla busta paga del lavoratore. In riferimento alla deducibilità della contribuzione e alla detraibilità delle spese sanitarie si rimanda agli art. 18 e 19. Il lavoratore si impegna a versare i relativi contributi, attraverso la trattenuta in busta paga del datore di lavoro, fin quando sarà attiva la copertura in capo alla sua persona e fin tanto che i famigliari faranno parte del suo nucleo familiare convivente. Ovvero, i famigliari conviventi iscritti non potranno recedere dalla copertura sino a quando non terminerà la copertura del lavoratore e/o usciranno dal nucleo familiare del lavoratore stesso. In caso di cessazione del rapporto di lavoro cessa automaticamente anche la copertura per il nucleo familiare. In particolare, la copertura del nucleo familiare durerà sino alla conclusione del periodo per cui è stato versato il contributo. 10. Estensione territoriale La copertura vale in tutto il mondo. 11. Forme di Assistenza e modalità di fruizione dei rimborsi Cooperazione Salute prevede due modalità di assistenza: Assistenza in Forma Diretta; Assistenza in Forma Indiretta. Assistenza in Forma Diretta Secondo quanto previsto dal Piano, l assistenza in Forma Diretta è possibile esclusivamente presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner (Area Odontoiatrica, Area Prestazioni Ambulatoriali). L assistenza in forma diretta permette all iscritto ed ai famigliari aventi diritto di eseguire le prestazioni in Area Odontoiatrica e in Area Prestazioni Ambulatoriali (prestazione prescritte dal proprio Medico di Medicina Generale) presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner (Area Odontoiatrica, Area Prestazioni Ambulatoriali) senza anticipare la spesa o al massimo pagando le quote/franchigie a suo carico, come previsto dalle coperture concordate nel Piano. Per usufruire dell Assistenza in Forma Diretta, è sufficiente recarsi presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner (Area Odontoiatrica, Area Prestazioni Ambulatoriali), qualificarsi in qualità di iscritto a Cooperazione salute e dunque realizzare la prestazione. L iscritto dovrà sempre presentarsi presso la struttura convenzionata con un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale. Al termine della prestazione sanitaria l Iscritto dovrà saldare alla struttura l eventuale quota di sua competenza indicata sul Piano. Assistenza in Forma Indiretta L Assistenza in Forma Indiretta prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall iscritto in base a quanto previsto dal Piano. Per richiedere un rimborso l iscritto deve far pervenire a Cooperazione Salute nel corso dell anno e comunque non oltre il 28 febbraio dell anno successivo la seguente documentazione:

9 Il modulo di Richiesta rimborso in forma indiretta correttamente compilato; Allegare al modulo di richiesta la copia della documentazione medica che giustifica la fattura/notula di spesa (prescrizione del medico di base); Allegare al modulo la copia della fattura e/o la copia della notula di spesa; Nel caso in cui l Iscritto disponesse di altre forme di copertura sanitaria oltre a quella del SSN, si impegnerà a comunicare a Cooperazione Salute l importo degli eventuali rimborsi percepiti da altri Enti per lo stesso evento per cui presenta richiesta di prestazioni. La richiesta di rimborso potrà essere presentata a Cooperazione Salute nei seguenti modi: Via (MODALITA CONSIGLIATA): invio della documentazione in un UNICO file PDF (Richiesta rimborso e documentazione allegata) al seguente indirizzo: liquidazioni@cooperazionesalute.it; Invio via fax della documentazione (Richiesta rimborso e documentazione allegata) al numero: ; Invio per posta a: Cooperazione Salute, Via Segantini 23, 38122, Trento (Attenzione: si consiglia invio per posta ordinaria non raccomandate e si richiede di inviare solo copie degli originali. La documentazione inviata non verrà infatti restituita); Al momento dell apertura della pratica, utilizzando il contatto dell iscritto, Cooperazione Salute invierà all iscritto una comunicazione riportante la data di ricezione del file pdf ed il numero di protocollo assegnato. In caso di documentazione incompleta, l iscritto verrà contattato direttamente. L iscritto avrà a disposizione 10 giorni per integrare la documentazione incompleta e/o non esaustiva. A conclusione della pratica, sempre via , verrà comunicato all iscritto l esito della richiesta. In caso di esito negativo, verrà comunicata la ragione del diniego (prestazione non prevista dal piano, richiesta rimborso tardiva o incompleta, sforamento massimali, irregolarità, abusi, controversie, ecc). In tempo utile per la dichiarazione dei redditi, sempre utilizzando il contatto dell assistito segnalato nel file excel Dati Azienda e Dipendenti Prima Iscrizione, Cooperazione Salute trasmetterà agli assistiti una comunicazione riepilogativa, con gli estremi delle fatture e/o notule di spesa presentate ed i relativi importi rimborsati; questi dati saranno necessari all assistito per poter usufruire delle detrazioni fiscali su quella parte di spesa non rimborsata e rimasta effettivamente a suo carico ( a tal riguardo, si rimanda agli art. 18 e 19). 12. Esclusioni I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata nella richiesta del medico curante (MMG), pena il diniego di rimborso o dell attivazione della forma diretta. Per quanto riguarda le visite specialistiche, sono escluse: visite odontoiatriche ed ortodontiche (escluso quanto previsto nell Area Odontoiatrica del Piano), visite omeopatiche, visite psichiatriche e psicologiche, visite dietologiche, visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale. Sono inoltre esclusi dalla copertura sanitaria i rimborsi delle spese: Per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; Per la cura di intossicazioni conseguenti all abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché all uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; Per malattie infettive, quando assumano carattere epidemico o pandemico; Derivanti da sport pericolosi; Sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente dall iscritto, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negli-

10 Via Segantini 23 genza anche grave dell iscritto stesso. Sono inoltre esclusi dalla copertura sanitaria: Le cure e gli interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla iscrizione alla copertura; Le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio); Le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modifiche; Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; Le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed altre calamità naturali devastanti. 13. Evasione pratiche e tempi di liquidazioni Cooperazione Salute gestisce direttamente tutte le pratiche relative alle richieste di rimborso e garantisce che i tempi di liquidazione nell assistenza in forma indiretta (attraverso accredito diretto sui c/c dei dipendenti) sono di ca. 60 giorni dal momento dell acquisizione delle note di spesa complete di tutta la documentazione sanitaria occorrente. Nel caso di richieste rimborso inviate per posta, si consiglia invio per posta ordinaria non raccomandate e si richiede di inviare solo copie degli originali. La documentazione inviata non verrà infatti restituita. 14. Sospensione dell Assistenza e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore In ogni caso, il mancato versamento dei contributi determina la sospensione delle prestazioni: Per tutti i dipendenti e familiari: nel caso in cui il mancato versamento riguardi la generalità dei dipendenti; Per il singolo dipendente e familiari: se il versamento riguardi il singolo dipendente; Il provvedimento di sospensione assunto da Cooperazione Salute sarà comunicato alla Cooperativa, sia per la totalità dei dipendenti, sia per la quota singola. Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell effettivo pagamento mediante bonifico bancario e la relativa ricevuta andrà inviata all indirizzo amministrazione@cooperazionesalute.it. A questo punto, Cooperazione Salute, fatte le verifiche bancarie e amministrative del caso, riattiverà l erogazione delle prestazioni per gli eventi successivi alla sanatoria, dandone conferma alla Cooperativa. Nel caso in cui la sospensione delle prestazioni si protragga per un periodo di oltre 180 giorni, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte della Cooperativa (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc), verrà meno l iscrizione dell assistito e si intenderà cessata l Assistenza Sanitaria Integrativa del medesimo che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo. Per i lavoratori che su richiesta siano collocati in aspettativa non retribuita che comporta la sospensione dell attività lavorativa superiore ad 1 mese, il contributo ordinario non dovrà essere versato dal primo giorno successivo all attivazione della sospensione stessa. La comunicazione della avvenuta collocazione in aspettativa non retribuita e, successivamente, la comunicazione del ritorno in servizio del lavoratore dovranno essere fatte secondo quanto previsto dall art. 5, prefigurandosi l inizio dell aspettativa come una cessazione ed il ritorno in servizio come una Nuova Assunzione. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità. 15. Decadenza del diritto alle prestazioni

11 Via Segantini 23 Il diritto all erogazione delle prestazioni previste dal Piano da parte di Cooperazione Salute si estingue per: Decesso del lavoratore; Per cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra a cooperativa ed i lavoratore: i lavoratori conservano le prestazioni sino al primo giorno del mese successivo al momento della comunicazione della cooperativa dell avvenuta cessazione; Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi; I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per il raggiungimento dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione conservano le prestazioni sino alla fine dell anno in corso; 18. Regime fiscale Cooperazione Salute è una società di mutuo soccorso operante ai sensi della legge n. 3818/1886 e della legge n. 833/1978 e delle successive modifiche e integrazioni, con fini esclusivamente assistenziali in favore dei propri associati ed essendo iscritta come Fondo Sanitario all Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86. Pertanto consente la deducibilità dal reddito dei contributi versati. In riferimento ai contributi versati in favore del nucleo familiare convivente del lavoratore, in base alla Circolare 50/E del 12 giugno 2012 dell Agenzia delle Entrate si può affermare che non concorrono a formare reddito del lavoratore dipendente i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo collettivo o di regolamento aziendale, in favore dei familiari del lavoratore, ancorchè non siano fiscalmente a carico dello stesso. Il contributo versato dal lavoratore per i propri famigliari è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri lavoratori in qualità di sostituto di imposta a norma dell art. 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l ammontare dei contributi sanitari versati alla Cassa di Assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. 19. Detraibilità delle spese sanitarie La normativa prevede che quando si usufruisce della deduzione dal reddito dei contributi di Assistenza Sanitaria (come in questo caso), per gli iscritti la spesa sanitaria detraibile è solo quella residua non rimborsata. Pertanto, per gli assistiti non è possibile portare in detrazione spese sanitarie che sono state rimborsate da Cooperazione salute. Gli iscritti potranno dunque portare in detrazione UNICAMENTE le spese sanitarie rimaste effettivamente a loro carico, cioè quelle (o quella quota) non rimborsata. 20. Tutela dati personali A seguito dell informativa scritta rilasciata da Cooperazione Salute al momento dell iscrizione al Fondo e al momento della richiesta degli iscritti di attivazione della forma diretta e/o della richiesta di rimborso, tutte le informazioni e i documenti richiesti alle cooperative ed ai lavoratori sulla base del seguente Regolamento, sono tutelati ai sensi dell art. 13 D.Lgs. N. 196 del 30/06/ Controlli Cooperazione Salute al fine di accertare il diritto dell iscritto alle prestazioni si riserva la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento tramite medici di propria fiducia o istituzioni pubbliche o private. Il rifiuto di presentare la documentazione richiesta o l opposizione agli eventuali accertamenti decisi da Cooperazione Salute comportano la decadenza del diritto alle prestazioni

12 22. Chiarimenti e reclami In caso di richieste di chiarimenti o reclami sulla ammissibilità delle prestazioni, o relativi alla misura dei rimborsi, da parte dei dipendenti delle cooperative iscritti al Fondo sanitario, sarà Cooperazione Salute attraverso i suoi organi a provvedere a fornire le risposte all iscritto. In caso di ulteriore contenzioso, prima dell eventuale ricorso all autorità giudiziaria, Cooperazione Salute e l iscritto si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione sottoponendo il caso ad una Commissione di Conciliazione appositamente costituita e formata da due medici, uno nominato da Cooperazione Salute e l altro dall iscritto. La Commissione esamina i casi ad essa sottoposti ed esprime il proprio parere che verrà comunicato all iscritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il proprio medico designato. CONTATTI COOPERAZIONE SALUTE E POLIAMBULATORIO MEDICO ED ODONTOIATRICO JENNER 73 Per informazioni Cooperazione Salute s.c.s. - Via Segantini 23, Trento Telefono: info@cooperazionesalute.it Sito: Sul sito di Cooperazione Salute è possibile consultare tutta la documentazione per approfondire i contenuti del Piano e relative Norme di attuazione. Assistenza in Forma Diretta Per usufruire dell Assistenza in Forma Diretta, è sufficiente recarsi presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner (Area Odontoiatrica, Area Prestazioni Ambulatoriali), qualificarsi in qualità di iscritto a Cooperazione salute e dunque realizzare la prestazione. L iscritto dovrà sempre presentarsi presso la struttura convenzionata con un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale. Poliambulatorio Medico ed Odontoiatrico Jenner 73 Viale Edoardo Jenner 73, Milano Telefono: info@poliambulatoriojenner.it Sito web: Assistenza in Forma Indiretta L invio delle note spesa per il rimborso (utilizzando il modulo per la richiesta di rimborso delle spese sanitarie) è possibile tramite: liquidazioni@cooperazionesalute.it; Fax: ;

13 Per posta: inviare modulo e documentazione allegata a Cooperazione Salute (Attenzione: si richiede di inviare solo fotocopie degli originali. La documentazione inviata non verrà restituita). Network di Cooperazione Salute Le strutture che fanno parte del Network sanitario ed odontoiatrico di Cooperazioen Salute sono consultabili nella sezione dedicata del sito di Cooperazione Salute. I Network Sanitari ed Odontoiatrici di Cooperazione Salute sono disponibili grazie alla collaborazione con Blue Assistance.

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