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1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 13 del 30/11/2015 ARGOMENTO: ACCONTO IVA 2015 CALCOLO E VERSAMENTO E fissato al 28 dicembre 2015, (il 27 cade di domenica) la scadenza dell ormai consueto obbligo di pagare l acconto Iva per il periodo d imposta in corso (2015). L adempimento è previsto, per i titolari di partita Iva (salvo talune eccezioni), dall art. 6 della Legge n. 405 del Dunque, i soggetti passivi Iva sono tenuti al pagamento, entro il prossimo 27 dicembre 2015, di un importo dovuto a titolo di acconto (88%), acconto che poi potrà essere scomputato dall imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 18 gennaio 2016), per il quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2016), o dalla liquidazione annuale per l anno 2015 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2016). Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, esclusivamente con modalità telematiche (direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando il Modello F24. L acconto Iva non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a 103,29. I metodi alternativi per la determinazione dell acconto sono tre: Metodo utilizzabile Metodo storico Metodo previsionale (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990); Metodo effettivo-analitico (art. 6, comma 3-bis, Legge n. 405/1990). Acconto Iva 88% dell imposta dovuta in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno precedente (il dato storico è, quindi, quello relativo all anno 2013). 88% dell Iva che si ritiene di dovere versare in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno in corso. Liquidazione straordinaria al 20 dicembre dell anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. Con l applicazione di questo metodo, il calcolo dell acconto dovrà essere pari al 100% dell imposta base Iva risultante dalla liquidazione straordinaria derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere dal (trimestrali) o dal (mensili) fino al Come calcolare l acconto Iva Il procedimento più utilizzato dai contribuenti è il primo (metodo storico). Tuttavia, è possibile valutare la convenienza finanziaria (evitando così di anticipare denaro all Erario poiché a consuntivo poi non dovuto) ai fini dell adozione di un metodo di calcolo piuttosto che un altro. A tal fine, il contribuente deve confrontare i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale, versando, quindi, il minore tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo analitico (meno rischioso, insieme al metodo storico, in relazione all eventuale applicazione di sanzioni per possibili errori commessi nell utilizzo del metodo previsionale). T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

2 L ammontare dell acconto, unitamente all indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA Metodo storico L importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l 88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l ultimo periodo di liquidazione dell anno precedente. Sotto il profilo pratico, la base di calcolo su cui si applica la percentuale dell 88%, è costituita dalla somma tra: - l acconto IVA versato per il periodo d imposta 2014; - il saldo IVA Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all anno 2014 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un eventuale obbligo di versamento dell acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall eventuale saldo a debito senza considerare l acconto versato (ovvero l importo effettivamente dovuto per il 2014), pari alla differenza tra l acconto versato, indicato nel rigo VH13 ed il credito IVA annuale, indicato nel rigo VL33 (rigo VH13 rigo VL33). Come premesso, il calcolo dell acconto con il metodo storico è sicuramente quello più utilizzato, ciò poiché la base di riferimento è legata all Iva a debito risultante: - dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell anno precedente per i contribuenti mensili; - dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell anno precedente per i contribuenti trimestrali speciali. - dalla dichiarazione annuale IVA 2015 per i contribuenti trimestrali IVA ordinari (o per opzione); Periodicità Liquidazione Base di riferimento Dich. Iva 2014 Mensile Debito liquidazione dicembre anno precedente VH 12 Trimestrale Ordinario o per Debito da dichiarazione anno precedente VL38 VL36 + VH13 opzione Mensile posticipato Debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre VH12 Trimestrale speciale Debito liquidazione quarto trimestre anno precedente VH12 Come precisato nella R.M. 157/E/2004, per la determinazione dell acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati: gli interessi dell 1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36; l eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l anno di riferimento. T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

3 I contribuenti mensili posticipati possono determinare l acconto in misura pari a 2/3 dell IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2015, che daranno luogo alla liquidazione di dicembre È importante ricordare che, nell ipotesi di variazione della cadenza con cui vengono effettuate le liquidazioni periodiche rispetto all anno precedente, a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d affari previsto, il parametro di commisurazione dell acconto in base al metodo storico riferito a tale anno varia: Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2014: - Se la cadenza è stata trimestrale e si verifica il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile, l acconto deve essere calcolato su 1/3 dell imposta dovuta per il quarto trimestre o dalla dichiarazione annuale dai contribuenti trimestrali (aggiungendo l importo dell acconto versato per lo stesso anno: VL38-VL36+VH13)/3); - se la cadenza è stata mensile, e si verifica il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale, occorre calcolare l acconto in base all ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell anno precedente (VH10+VH11+VH12). Metodo previsionale In luogo dell utilizzo del metodo storico, il contribuente può scegliere di utilizzare il metodo previsionale che consente di calcolare l acconto Iva sulla base della previsione delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Pertanto, ai fini dell individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il Con il metodo previsionale, l acconto è quindi pari all 88 % dell Iva che si prevede di dover versare: - Per il mese di dicembre del 2015, se si tratta di contribuenti mensili; - per il quarto trimestre, se si tratta di contribuenti trimestrali. In sostanza, la determinazione del dato previsionale deve coincidere con quanto il contribuente ritiene di dovere versare relativamente alla liquidazione del mese di dicembre 2015 (per i contribuenti mensili) o dell ultimo trimestre dell anno 2015 (per i contribuenti trimestrali). Tale metodo viene utilizzato da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell anno precedente. Il procedimento storico, infatti, comporterebbe un acconto superiore a quello effettivamente dovuto. Occorre, tuttavia, essere molto prudenti nella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell acconto Iva, poiché, a differenza degli altri due metodi, espone il contribuente al rischio di sanzioni nel caso in cui l acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all 88% dell imposta definitivamente liquidata. Per non incorrere in sanzioni (30%), è necessario che a consuntivo l acconto versato per il 2015 non risulti inferiore all 88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2015 (mod. IVA 2016). Pertanto, è necessario che il contribuente conosca con certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell anno. Tuttavia, il contribuente avrà, comunque, la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando il codice tributo 8904 per la sanzione, ed il codice tributo 1991 per gli interessi legali. T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

4 Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) Il metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) è, dunque, alternativo sia al metodo storico sia a quello revisionale. Si tratta di un ulteriore metodo basato su dati reali considerando l imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre del Se i contribuenti adottano il cd. metodo analitico-effettivo, il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto Iva dovrà essere pari al 100% dell imposta base Iva risultante da una liquidazione straordinaria derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al (operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento). In particolare, il metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l acconto dovuto sulla base di un apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del Si tratta di una liquidazione periodica «aggiuntiva», basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell acconto dovuto. Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale (sebbene più impegnativo sotto il profilo operativo) ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l imposta. Peraltro, per l utilizzo del calcolo sui dati effettivi, si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguenti dati: - Le fatture emesse (e i corrispettivi) regolarmente registrate; - le operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto; - le operazioni già effettuate anche se non ancora registrate (ad. es. in caso di vendita di beni con emissione di DDT, occorre tenere conto anche di tale operazione, ciò anche se la fattura sarà emessa dopo). Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2015 o terzo trimestre 2015). Applicando tale metodo di calcolo, l acconto è pari al 100% dell importo risultante da un apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente che tiene conto dell Iva relativa alle seguenti operazioni: - Operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1 dicembre al 20 dicembre 2015 (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre 2015 (se si tratta di contribuenti trimestrali); - operazioni che risultano effettuate (ai sensi dell art. 6, del D.P.R. n. 633/1972), ma non ancora registrate o fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre; - operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto dal 1 dicembre al 20 dicembre 2015 (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre 2015 (se si tratta di contribuenti trimestrali). Non rilevano invece nel calcolo dell'acconto: Le fatture differite emesse entro il relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di novembre; T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

5 analogamente ai contribuenti mensili, per i contribuenti trimestrali le fatture differite emesse entro il relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di settembre non rilevano nel calcolo dell'acconto. Soggetti esonerati dall acconto Iva Sono tenuti a versare l acconto Iva tutti i contribuenti titolari di partita Iva (salvo alcune eccezioni), che svolgono attività imprenditoriale o professionale (è obbligato anche il curatore fallimentare che deve, quindi adempiere a tale scadenza). Mentre sono, invece, esonerati dall obbligo di versamento dell acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni: - Contribuenti che hanno iniziato l attività nel corso dell anno 2015; - contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del 2015 (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): Entro il i contribuenti trimestrali ed entro il i contribuenti mensili; - contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione dell ultimo periodo (mese o trimestre) dell anno precedente (2014), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; - contribuenti che presumono di chiudere l anno in corso a credito, ovvero con un acconto dovuto inferiore a euro 103,29; - soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2015; - soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011); - soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2015 con applicazione del regime ordinario; - soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2015; - soggetti che adottano il regime forfettario con decorrenza contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972; - contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R n. 633/1972; - società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991; - imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda entro il (se trimestrali) o entro il (se mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva; - società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il (se mensili) o entro il (se trimestrali); - raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo. Casi particolari Soggetti con contabilità separata I contribuenti con contabilità separata (art. 36, del D.P.R. n. 633/1972) devono determinare distintamente l importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell imposta. T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

6 Pertanto, l acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito. Affidamento a terzi della contabilità Avvalendosi della possibilità di eseguire liquidazioni sulla base dei dati relativi al secondo mese precedente e non in base a quelli del mese immediatamente anteriore, ai fini del calcolo dell acconto, la determinazione viene effettuata sulla base di annotazioni eseguite nel mese di novembre 2014 (utilizzate per la liquidazione da eseguire entro il 16 gennaio 2015); Tuttavia i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che fanno riferimento, ai fini delle liquidazioni periodiche, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Per questi soggetti, pertanto, è previsto un ulteriore metodo di calcolo dell'acconto Iva, che consiste sostanzialmente nell'anticipare l'effettuazione della liquidazione del mese di dicembre. Ciò, in realtà, si rende possibile atteso che la liquidazione del mese di dicembre viene effettuata, da parte di questi soggetti, prendendo a base le operazioni riferite al mese di novembre, operazioni già registrate alla data del 27 dicembre; Società controllanti e controllate Per i soggetti che nel corso dell anno d imposta 2015 hanno aderito alla particolare procedura di liquidazione dell Iva di gruppo, ai sensi dell art. 73, D.P.R. 633/1972, non sono previste specifiche disposizioni. Tuttavia, poiché il regime dell Iva di gruppo si basa principalmente sul fatto che tutti i versamenti devono essere effettuati dall ente o società controllante per l intero gruppo, ne consegue che anche l adempimento dell acconto Iva deve essere assolto unicamente dalla capogruppocontrollante con riferimento alla situazione complessiva del gruppo. Nel caso in cui la composizione del gruppo non sia mutata, l ente o società controllante potrà determinare l acconto sulla base del metodo storico prendendo a riferimento, quindi, la liquidazione di gruppo del mese di dicembre Nel caso, invece, di variazioni della composizione, le controllate che sono uscite dal gruppo devono determinare autonomamente l acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società. Regime dei Minimi I soggetti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2015 sono passati al regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni periodiche, non avendo una base di riferimento per il 2013, non sono tenuti al versamento dell acconto IVA Eredi Gli eredi devono provvedere entro sei mesi dal decesso del soggetto obbligato. Se il decesso avviene entro quattro mesi dalla scadenza, senza il versamento dell acconto, gli eredi possono sanare l omesso versamento, senza alcuna maggiorazione, entro sei mesi dal decesso. Fusioni Nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

7 capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa. Codici tributo da inserire nel Modello F24 Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, esclusivamente con modalità telematiche (direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. Infatti, dall sono entrate in vigore le nuove regole di presentazione del Mod. F24, e l'agenzia delle Entrate, con la C.M. 27/E/2014, è già intervenuta per offrire i primi chiarimenti. Il pagamento dell acconto IVA quindi può avvenire solo in via telematica attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline. I codici tributo da utilizzare per il versamento dell acconto tramite il Modello F24 variano a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell anno d imposta In particolare, il contribuente deve utilizzare uno dei seguenti codici tributo: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva mensilmente; per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva trimestralmente. Sugli importi dovuti a titolo di acconto non si deve applicare la maggiorazione degli interessi dell 1%, come è noto, invece, dovuta dai contribuenti trimestrali in relazione alle relative liquidazioni periodiche. Limiti alla compensazione del credito IVA Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, esclusivamente con modalità Si rammenta che l acconto Iva, con alcune limitazioni, può essere compensato (art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997), con altre imposte. Prima di tutto è necessario ricordare che, tutte le limitazioni all utilizzo del credito Iva riguardano esclusivamente cosiddetta compensazione orizzontale, ossia quella finalizzata ad opporre il credito in compensazione di debiti tributari di diversa origine (imposte sui redditi, ritenute dei professionisti, ecc), compensazioni che sono possibili a partire dall anno successivo quello cui il credito IVA fa riferimento ovvero, per i crediti IVA trimestrali, nei casi in cui è ammissibile la presentazione del modello TR, a decorrere dal trimestre successivo. Nessuna limitazione opera invece con riferimento alle cosiddette compensazioni verticali, ossia quelle tra crediti IVA con debiti IVA a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico (tanto per intenderci, quando il credito annuale 2015 viene utilizzato per compensare il versamento IVA di gennaio 2016) nemmeno se effettuate con modello F24 (prassi non frequente ma comunque possibile). Nel caso in cui nello stesso modello F24 presentato siano presenti compensazioni di entrambe le tipologie (orizzontali e verticali), il credito IVA si intenderà prioritariamente utilizzato per la compensazione dei debiti IVA (compensazione verticale) rispetto a quella orizzontale, a partire dai crediti esposti di più remota formazione (Agenzia delle Entrate C.M. 1/E/10). Tuttavia bisogna porre particolare attenzione all esatto significato da attribuire al concetto di compensazione verticale: nella C.M. 29/E/10 venne infatti precisato che il descritto esonero dalle limitazioni in commento vale solo per le compensazioni verticali operate nei confronti di un debito che sorge successivamente la maturazione del credito. Quando, al contrario, le compensazioni T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

8 interessano un debito sorto precedentemente (quindi il credito si è formato successivamente al debito) anche tali compensazioni concorrono alla verifica dei limiti di ed Con specifico riferimento ai crediti IVA occorre ricordare 3 limiti alla compensazione: Quando il credito supera la soglia di la compensazione è possibile solo successivamente la presentazione della dichiarazione IVA, non prima del giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello; Quando il credito supera la soglia di il contribuente è altresì tenuto all utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell Amministrazione Finanziaria (Entratel o Fisconline) per effettuare la compensazione (per l eccedenza non è quindi possibile utilizzare il normale canale (home banking); Quando il credito supera la soglia di la compensazione diventa possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, ovvero in alternativa è necessaria l attestazione di aver svolto i prescritti controlli da parte dell organo incaricato del controllo contabile nelle società (ove questo sia presente). Come precisato nella C.M. 1/E/10, i limiti citati sono da considerarsi come una franchigia, nel senso che superato tale limite i vincoli vanno ad interessare solo le compensazioni oltre soglia. Questo significa che sino ad la compensazione è del tutto libera (si può compensare già dal 1 gennaio ed utilizzando l home banking) e sarà solo da in su che si applicheranno le limitazioni riguardanti il momento ed il canale di compensazione. Ravvedimento operoso Il mancato, o insufficiente, versamento dell acconto Iva viene punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997), oltre agli interessi di mora. Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo alla disciplina del ravvedimento operoso. Dunque, il contribuente ha la possibilità di rimediare applicando le sanzioni amministrative ridotte da calcolare nella misura: - dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; - 1/10 del 30% (3%), nel caso di versamento tra 15 e 30 giorni dalla scadenza originaria, quindi in questo caso, entro il (cd. ravvedimento breve); -a 1/9 (3,33%) se la violazione verrà sanata entro 90 dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui l imposta si riferisce, con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo); - di 1/8 del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno in cui è stata commessa la violazione (2015) ossia entro il (cd. ravvedimento lungo); Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, l art. 23, comma 31, del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

9 Contestualmente al versamento dell imposta e alla sanzione ridotta, occorre necessariamente versare anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo (attualmente il 1,0%- Dm Economia ), per tutti i giorni di ritardo; dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ( ) a quello in cui effettivamente il versamento verrà eseguito. A tal fine, i codici tributo da utilizzare per i versamenti tardivi nel Modello F24 sono i seguenti: per la sanzione pecuniaria; per la quota di interessi tardivi; o 6013 per i riferimenti del versamento dell acconto Iva, a seconda se si tratti di contribuenti trimestrali o mensili. Violazione penale Il prossimo 28 Dicembre (il 27 dicembre cade di domenica) rappresenta il termine ultimo per il versamento dell IVA risultante dalla Dichiarazione 2015 (periodo d imposta 2014), onde evitare sanzioni penali, qualora l imposta non versata sia superiore a euro Dallo scorso 22 Ottobre, dopo l entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, il limite che fa scattare la sanzione penale è passato da ,00 euro a ,00 euro. La nuova soglia si applica, in base al principio del favor rei, anche ai fatti commessi prima del 22 Ottobre 2015 a patto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data. Rispetto alla precedente versione della summenzionata disposizione normativa, l unica vera novità è rappresentata dall innalzamento della soglia di punibilità, prima fissata a ,00. Il novellato art. 10 ter, D.lgs. 74/2000, come modificato dal D.lgs. 158/2015, dispone quanto segue: E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.. In base alla summenzionata disposizione normativa, commette reato di omesso versamento dell IVA il contribuente che non versa l'iva dichiarata, oltre l'importo di ,00. In base alla novella disposizione normativa, inoltre, gli elementi necessari per la configurazione del delitto sono: presentazione della dichiarazione IVA da cui risulti indicato un saldo Iva a debito di importo superiore a ,00 euro; mancato versamento entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (generalmente il 27 dicembre). In termini pratici, commette il reato di omesso versamento dell IVA il contribuente che entro il 28 dicembre 2015 non provvede ad effettuare il versamento dell IVA risultante della dichiarazione 2015, periodo d imposta 2014, se superiore a ,00. Il reato non sussiste se entro il suddetto termine il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante. Il versamento parziale effettuato dopo il 28 Dicembre, non esclude la configurazione del reato. T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

10 Il nuovo art. 13 D.lgs. 74/2000 ha previsto però una causa di non punibilità. Si prevede in particolare che il reato di omesso versamento dell IVA non è punibile qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, siano state estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie o dal ravvedimento operoso. Qualora il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve essere concesso al contribuente un termine ulteriore di 3 mesi (prorogabili dal giudice di altri 3 mesi) per estinguere il debito tributario. Nella precedente normativa, il versamento effettuato dopo il 27 Dicembre, non escludeva la configurazione del reato, però il soggetto attivo poteva usufruire dell attenuante prevista dal previgente art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevedeva la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed escludeva l applicazione delle pene accessorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, le riduzione della pena suddetta, era necessaria l'estinzione integrale del debito prima dell'apertura del dibattimento. Dunque, mentre nella precedente versione il pagamento integrale di quanto dovuto prima dell'apertura del dibattimento consentiva l ottenimento di una riduzione della pena, ora lo stesso comportamento esclude la configurabilità del reato di omesso versamento dell IVA. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti T & P Circolare Informativa 13 /2015 Acconto IVA

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