NOVITA IVA Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone
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1 NOVITA IVA 2015 Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone 1
2 PROGRAMMA Novità IVA 2015 D.lgs. 175/2014 Dichiarazioni d intento Black list Modelli Intrastat Sanzioni statistiche 2
3 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI DI INTENTO L art 20 del D.lgs. N.175/2014 Semplificazioni prevede che dal 1 gennaio 2015 l invio telematico dei dati delle dichiarazioni di intento dovrà essere effettuato dall esportatore abituale, all Agenzia delle Entrate. Trasmettere i dati relativi alle dichiarazioni di intento relative ad operazioni in sospensione di imposta da effettuare dal 1 gennaio 2015, all Agenzia delle Entrate; Consegnare la dichiarazione d intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate, al fornitore, prestatore o in Dogana. Entro 120 giorni dall entrata in vigore del decreto, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. 3
4 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI DI INTENTO Il cedente o prestatore dovrà riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute; Sanzione dal 100 al 200% dell imposta(obbligo di pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e senza averne verificato la trasmissione alle Entrate 4
5 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI DI INTENTO ADEMPIMENTI ESPORTATORE ABITUALE: Trasmettere i dati relativi alle dichiarazioni di intento relative ad operazioni in sospensione di imposta da effettuare dal 1 gennaio 2015, all Agenzia delle Entrate; Consegnare la dichiarazione d intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate, al fornitore, prestatore o in Dogana. 5
6 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI DI INTENTO ADEMPIMENTI CEDENTE: Riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. Prima di effettuare la cessione/prestazione senza IVA, è tenuto a riscontrare telematicamente l avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale utilizzando una specifica funzione a libero accesso 6
7 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI DI INTENTO- DECORRENZA In ossequio al principio contenuto nell art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), fino all gli esportatori abituali possono consegnare / inviare la dichiarazione d intento ai propri fornitori secondo le modalità previgenti all emanazione del Provvedimento in esame; Gli esportatori abituali potranno comunque utilizzare il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d intento dal giorno di pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate del citato software Dichiarazione d intento. 7
8 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI DI INTENTO- DECORRENZA 11 febbraio 2015, fine del regime di sospensione; Con Circolare n.31/e del l Agenzia delle Entrate precisa che: Pertanto, eventuali dichiarazioni d intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. 8
9 Dichiarazioni di intento e fatture in sospensione 8C Dalle operazioni da effettuare a decorrere dal 1/1/2015 Esportatore abituale invia all'ae la dichiarazione di intento AE emette ricevuta telematica di presentazione L'esportatore abituale consegna dichiarazione di intento e ricevuta al fornitore Fornitore dell esportatore abituale riscontra telematicamente la presentazione della dichiarazione di intento ed emette fattura L'AE ha120 gg per implementare un sistema di scambio dati con le Dogane per evitare la presentazione della ricevuta in importazione Il fornitore dell'esportatore abituale dovrà riepilogare nella dichiarazione IVA i dati delle dichiarazioni di intento ricevute L'emissione di fattura 8C senza previo ricevimento e verifica dei dati della dichiarazione di intento ricevuta è sanzionata dal 100% al 200% dell'imposta, oltre all'obbligo di versamento della stessa.
10 La numerazione dovrà essere richiamata dal fornitore/prestatore quando emette la fattura. Fattura non imponibile ai sensi art. 8, co.1. lett.c D.P.R.n. 633/72 a seguito Vs. dichiarazione d intento nr.1 del 2015, ns protocollo nr. 07 del
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14 NOVITA IVA 2015-BLACK LIST ART.21 Comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi black-list Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list 14
15 NOVITA IVA 2015-BLACK LIST ART.21 Comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi black-list La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare. 15
16 NOVITA IVA 2015-BLACK LIST ART.21 Comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi black-list Con riferimento alla nozione di importo complessivo annuale si intende non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l obbligo di comunicazione una volta superato il limite di euro di valore complessivo di operazioni. Tale importo complessivo annuale si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. 16
17 NOVITA IVA 2015-BLACK LIST ART.21 Comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi black-list Per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall art. 21 del decreto. 17
18 NOVITA IVA 2015-VIES ART.22 Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie Inclusione immediata nell archivio VIES per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (non più 30 gg. di attesa); La norma prevede l esclusione dal VIES in caso di cessazione di attività intracomunitaria se il soggetto non ha presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES. Agenzia delle Entrate procede all esclusione della partita IVA dal VIES previa comunicazione all interessato ed ha effetto dal 60 giorno successivo alla data della comunicazione. 18
19 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE La disciplina prevede una procedura differente in capo ai soggetti: che iniziano l attività; già in attività. 19
20 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività 20
21 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra- UE- soggetti già in attività Con riferimento ai soggetti già titolari di partita IVA il Provvedimento in esame dispone che gli stessi possono: esprimere l opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. Dal Provvedimento, quindi, non risulta più possibile richiedere l iscrizione al VIES con la presentazione dell apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC. In ogni caso l opzione ha effetto immediato. 21
22 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra- UE- soggetti già in attività Per effetto del principio del favor rei che prevede: salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. non è, pertanto, più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i trenta giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis, l Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all iscrizione al VIES. In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste dall art. 6 del d. lgs 18 dicembre 1997 n
23 NOVITA IVA 2015-INTRASTAT ART.23 Semplificazioni elenchi Intrastat servizi Provvedimento entro 90 gg. da parte Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogane e ISTAT per ridurre i dati presenti negli elenchi servizi che dovrebbero essere contenere: Codice identificativo della controparte; Valore totale delle transazioni; Codice servizio (tabella CPA); Paese di pagamento Le nuove modalità di compilazione si rendono applicabili a partire dalla data che sarà indicata dal Provvedimento. 23
24 Intra 1Quater Servizi Resi NO NO NO 24
25 NOVITA IVA 2015-SANZIONI STATISTICHE ART.25 Sanzioni per omissioni o inesatezza dati statistici degli elenchi Intrastat Sanzioni statistiche solo per gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare superiore a 750 mila euro, secondo quanto previsto nel DPR 19 luglio 2013, contenente l elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione. La sanzione è applicabile una sola volta a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate per uno stesso mese. 25
26 SANZIONI STATISTICHE Sanzioni per omissioni o inesatezza dati statistici degli elenchi Intrastat Le violazioni riguardanti i dati riepilogati ai soli fini statistici sono sanzionate dall art. 11, D.Lgs. 6 settembre 1989, n Tale articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie: in misura compresa tra 206,00 e 2.065,00 per le violazioni commesse da parte di persone fi siche; in misura compresa tra 516,00 e 5.164,00 per le violazioni commesse da enti e società. 26
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