LA RIFORMA. COSTITUZIONALE PER UN VOTO CONSAPEVOLE I punti salienti LA RIFORMA
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- Gabriele Garofalo
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1 LA RIFORMA COSTITUZIONALE PER UN VOTO CONSAPEVOLE I punti salienti La Costituzione attuale Come cambia il Senato Come cambia la Camera Funzione legislativa Soppressione CNEL Il Titolo V LA RIFORMA COSTITUZIONALE RENZI-BOSCHI RISCRIVE I RAPPORTI TRA LA CAMERA, IL SENATO E LE REGIONI LA RIFORMA LA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE Le leggi di revisione della Costuzione e le altre leggi costituzionali, in forza dell articolo 138 della Costituzione, sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o elettori o cinque Consigli Regionali
2 I PUNTI SALIENTI QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI I target primari dichiarati dalla riforma cotituzionale Renzi-Boschi sarebbero volti alla modifica delle procedure legislative e dei poteri della Camera dei Deputati, all eliminazione dell elezione diretta dei Senatori ed alla riduzione del loro numero, alla soppressione del CNEL e ad una nuova ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni REVISIONE COSTITUZIONALE RIFORMA DEL SENATO CNEL RIFORMA DELLA CAMERA TITOLO V FUNZIONE LEGISLATIVA
3 QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA RENZI-BOSCHI 5 MACRO-AREE D INTERVENTO Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 1429-D, APPROVATO ALLA CAMERA IN SECONDA LETTURA IL 12 APRILE 2016 CON 361 VOTI FAVOREVOLI È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 88 DEL 15 APRILE 2016 LA LEGGE COSTITUZIONALE COME INTERVIENE NELL ASSETTO DEL PARLAMENTO Intenderebbe assicurare una maggiore governabilità, concentrando la maggior parte delle scelte legislative alla sola Camera, riservando ad un Senato ridotto una competenza legislativa attenuata, solo per alcune materie
4 GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA Superamento del bicameralismo perfetto Riduzione del numero dei parlamentari Soppressione del CNEL Diminuzione dei costi e semplificazione delle istituzioni Revisione del Titolo V E IL NOSTRO PARERE UNA RIFORMA DISORGANICA Il testo di legge privilegia la governabilità a scapito della rappresentatività I cittadini non potranno più eleggere i loro Senatori e l iniziativa legislativa sarà appannaggio quasi esclusivo del Governo che avrà un controllo pressoché totale della Camera, portando a un Governo del Primo Ministro che non vede eguali nelle democrazie occidentali
5 LA REVISIONE COSTITUZIONALE LA COSTITUZIONE DA IERI AD OGGI Come è nata nel 1946 Il percorso costituente L attuale percorso di riforma
6 L ASSEMBLEA COSTITUENTE QUAL È IL COMPITO DI UN ASSEMBLEA COSTITUENTE Esercitare, segnando il passaggio tra una fase storica e l altra, il cosiddetto POTERE COSTITUENTE, un potere originario e non vincolato dalle regole pre-esistenti, finalizzato all elaborazione della Costituzione, la legge fondamentale dello Stato che cristallizza i diritti, i doveri e le istituzioni LA COMPOSIZIONE ASSEMBLEA COSTITUENTE 556 SEGGI PCI Partito Comunista Italiano PSIUP Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria PRI Partito Repubblicano Italiano Partito dei Contadini & Partito Sardo d Azione PdA Partito d Azione DC Democrazia Cristiana UDN Unione Democratica Nazionale BNL Blocco Nazionale della Libertà UQ Fronte dell Uomo Qualunque Altri L ESITO DEL VOTO DEL 1946 COME È NATA L ASSEMBLEA COSTITUENTE? È stata eletta con il metodo proporzionale puro, senza sbarramento Il Governo fungeva da Comitato di Gestione, senza interferenza nel processo di redazione della Costituzione
7 LA XVII LEGISLATURA ELEZIONI FEBBRAIO Nessuna delle coalizioni ottenne una vittoria netta determinando un risultato senza precedenti nella storia delle elezioni politiche italiane VIENE CREATO UN GOVERNO FORMATO DAI DUE POLI DI CENTRO-SINISTRA E CENTRO-DESTRA IL COMPROMESSO NELLO STESSO GOVERNO COESISTONO PARTITI CONTRAPPOSTI La composizione delle camere, all esito delle elezioni, non consentiva ad una sola forza politica di governare stabilmente Pertanto, come già accadde nella XVI Legislatura, il governo è stato composto da Ministri provenienti da partiti contrapposti durante le elezioni
8 LA NASCITA DELLA XVII LEGISLATURA Parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza 1/2014) Premio di maggioranza scattato con 0,37% di vantaggio portato in dote da SEL alla coalizione Italia Bene Comune Questa situazione ha determinato la creazione di una maggioranza spuria, approssimata e sempre più indefinita ECCO LA RIFORMA La riforma costituzionale è di iniziativa governativa Il testo è stato approvato con una forzatura dei tempi di discussione parlamentare, con l uscita dall Aula di tutte le opposizioni, sia durante l approvazione di prima lettura che in occasione della votazione finale Il disegno di legge Boschi segue al tentativo del Governo Letta di aggirare l articolo 138 della Costituzione APPROVAZIONE A COLPI DI FIDUCIA Il disegno di legge di provenienza legislativa è stato imposto dal Governo alle Camere che si sono viste contingentare i tempi di discussione e non hanno potuto modificare, nella dialettica parlamentare, le disposizioni di legge a causa dell apposizione da parte del Governo della questione di fiducia per l approvazione della legge
9 RIFORMA DEL SENATO LA SITUAZIONE ATTUALE ED IL SENATO POST-RIFORMA IL CONFRONTO La composizione Le funzioni ARTICOLO 57 COSTITUZIONE "IL SENATO DELLA REPUBBLICA È ELETTO A BASE REGIONALE, I SENATORI ELETTIVI SONO TRECENTOQUINDICI, SEI DEI QUALI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO LE FUNZIONI LEGISLATIVE SONO PARITARIE A QUELLE DELLA CAMERA" MODIFICHE AL SENATO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA COSTITUZIONALE Il Senato conterà 100 membri eletti dai Consigli Regionali e dai Sindaci fra i loro componenti, con un sostanziale indebolimento della rappresentatività popolare ed il parallelo svuotamento di funzioni legislative che confluiranno nelle prerogative della Camera dei Deputati
10 IL SENATO ORA 4 A VITA EX PRESIDENTI 2 REPUBBLICA SENATORI 315 SENATORI IL SENATO DOPO CAMBIA IL SENATO, MA NON I PRIVILEGI I Senatori sono coperti da immunità parlamentare per quel che concerne l'attività amministrativa Pregiudizio delle funzioni legislative dei Senatori part-time : non lavoreranno a tempo pieno essendo contemporaneamente in carica come Consiglieri Regionali o Sindaci I vitalizi dei Senatori, anche delle passate legislature, verrano versati senza alcuna variazione
11 RIFORMA DEL SENATO LA SITUAZIONE ATTUALE ED IL SENATO POST-RIFORMA LE FUNZIONI I DUBBI IL SENATO NON SARÀ PIÙ CHIAMATO A CONFERMARE LA FIDUCIA AL GOVERNO SENATO SOTTODIMENSIONATO IL SENATO RESTA, MA CON SOLI 100 MEMBRI Assistiamo ad un sottodimensionamento irrazionale dei componenti del Senato che si riflette in un irrilevante peso politico dei voti espressi nelle riunioni del Parlamento nelle sedute comuni
12 I DUBBI SULLE FUNZIONI DEL SENATO POST-RIFORMA Perplessità sulle funzioni Sarà pienamente competente su 16 materie (ad esempio in tema di autonomie) Nessun superamento del bicameralismo Sarà chiamato ad esprimere pareri sui commissariamenti degli enti locali Non è chiaro in quali forme e in quali limiti, ma solamente in casi di non-urgenza Il Senato sarà la Camera delle autonomie (?) In nessun ordinamento al mondo i sindaci sono chiamati nelle Camere legislative I consiglieri regionali non hanno alcun vincolo di mandato, quindi agiranno secondo logica di partito e non per rappresentare il territorio Esisteranno modalità e tempi diversi di elezione dei consiglieri regionali e sindaci
13 RIFORMA DEL SENATO LA SITUAZIONE ATTUALE ED IL SENATO POST-RIFORMA LE FUNZIONI I COSTI ARTICOLO 69 COSTITUZIONE I MEMBRI DEL PARLAMENTO RICEVONO UNA INDENNITÀ STABILITA DALLA LEGGE INCERTEZZA SUI RIMBORSI GLI STIPENDI SARANNO PAGATI DAI CONSIGLI REGIONALI I rimborsi per le spese generali, l esercizio del mandato e le ragioni di servizio saranno comunque pagati o dalla Regioni o da Palazzo Madama: il risparmio sarà dovuto alla sola riduzione del numero dei Senatori, non dall eliminazione dei rimborsi che rimarranno I Senatori a vita, peraltro, manterranno l attuale status giuridico ed il relativo trattamento economico
14 I COSTI DEL SENATO OGGI POST-RIFORMA Costo Senato 85% Costo Senato 97% Senatori 8% Rimborsi 3% Rimborsi 7% IL GIOCO VALE LA CANDELA? Restando immutati i costi del Senato, circa 461 milioni, l effetto della scomparsa della voce Senatori dal bilancio (oltre 42 milioni ) produrrebbe una minor spesa nei rimborsi di circa 25 milioni Complessivamente, il risparmio ammonterebbe a 67 milioni In un bilancio annuale complessivo di circa 800 miliardi, è come se un impiegato che guadagna 1300 mensili, mettesse da parte 0,07 ogni mese
15 RIFORMA DELLA CAMERA LA SITUAZIONE ATTUALE E LA CAMERA POST-RIFORMA IL CONFRONTO La composizione Le funzioni ARTICOLO 56 COSTITUZIONE LA CAMERA DEI DEPUTATI È ELETTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO IL NUMERO DEI DEPUTATI È DI 630 MODIFICHE ALLA CAMERA SI CREA UNA CAMERA AGLI ORDINI DEL GOVERNO La riforma vorrebbe eliminare i contro-poteri costituzionali di controllo della Camera, quale ad esempio il Senato stesso, senza riequilibrare il potere così rafforzato con altri contro-poteri interni alla Camera di vigilanza e controllo dell attività legislativa
16 FUNZIONI E PREROGATIVE La Camera dei Deputati sarà l esclusiva titolare del rapporto di fiducia con il Governo Essa sarà l unica Camera al mondo, di fatto monocamerale, eletta con un maggioritario spinto, come previsto dall Italicum La Camera sarà la protagonista del procedimento legislativo che l Italicum rischia di ridurre solo a un passaggio formale Sarà la sola a dichiarare guerra a maggioranza assoluta Sarà la sola a votare leggi di amnistia e indulto Il Presidente della Camera dei Deputati prenderà il posto del Presidente del Senato come seconda carica dello Stato CONSIDERAZIONI E IMPLICAZIONI LA GOVERNABILITÀ È SOLO UN MITO Le Riforme costituzionali immaginano un Paese dominato esclusivamente dal partito di maggioranza attuale, senza un idea compiuta di democrazia E se domani cambieranno i rapporti di forza o nelle Regioni o nella Camera dei Deputati, cosa succederebbe? QUALE FUTURO CI ATTENDE? Il Senato sarà ridotto a un vero e proprio albergo ad ore, le Regioni e i Comuni si rinnovano in tempi diversi, come si fa ad assicurare una maggioranza solida all interno del Senato? Se il PD continuasse ad essere maggioranza al Senato e non più alla Camera? Il Governo (soltanto la Camera dei Deputati vota la fidu cia) si troverebbe intralciato dagli esami di legge del Senato, e sulle materie di bicameralismo perfetto (ratifica di trattati e modifiche costituzionali) si creerebbe una vera paralisi istituzionale che il nostro Paese non ha mai conosciuto
17 LA FUNZIONE LEGISLATIVA LA SITUAZIONE ATTUALE E LA FUNZIONE LEGISLATIVA DOPO IL CONFRONTO L articolo 70 8 modi per fare una legge OGGI TRE MODI PER FARE UNA LEGGE 1) LEGGE ORDINARIA 2) DECRETO LEGGE 3) LEGGE DELEGA OTTO SISTEMI DI VOTO LA RIFORMA AUMENTA I SISTEMI DI VOTO L articolo 70 viene ampliato enormemente consegnando l iter legislativo alla più completa confusione applicativa negli otto diversi sistemi di voto per l approvazione di una legge, in palese contrasto con un auspicabile semplificazione
18 LA FUNZIONE LEGISLATIVA COM È & COME SARÀ L articolo 70 ORA La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere L articolo 70 DOPO LA FUNZIONE LEGISLATIVA È ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE PER LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI, E SOLTANTO PER LE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, I REFERENDUM POPOLARI, LE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 71, PER LE LEGGI CHE DETERMINANO L ORDINAMENTO, LA LEGISLAZIONE ELETTORALE, GLI ORGANI DI GOVERNO, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO SULLE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI, PER LA LEGGE CHE STABILISCE LE NORME GENERALI, LE FORME E I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE DELL ITALIA ALLA FORMAZIONE E ALL ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA, PER QUELLA CHE DETERMINA I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ CON L UFFICIO DI SENATORE DI CUI ALL ARTICOLO 65, PRIMO COMMA, E PER LE LEGGI DI CUI AGLI ARTICOLI 57, SESTO COMMA, 80, SECONDO PERIODO, 114, TERZO COMMA, 116, TERZO COMMA, 117, QUINTO E NONO COMMA, 119, SESTO COMMA, 120, SECONDO COMMA, 122, PRIMO COMMA, E 132, SECONDO COMMA. LE STESSE LEGGI, CIASCUNA CON OGGETTO PROPRIO, POSSONO ESSERE ABROGATE, MODIFICATE O DEROGATE SOLO IN FORMA ESPRESSA E DA LEGGI APPROVATE A NORMA DEL PRESENTE COMMA. LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI OGNI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI È IMMEDIATAMENTE TRASMESSO AL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE, ENTRO DIECI GIORNI, SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI, PUÒ DISPORRE DI ESAMINARLO. NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL TESTO, SULLE QUALI LA CAMERA DEI DEPUTATI SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA. QUALORA IL SENATO DELLA REPUBBLICA NON DISPONGA DI PROCEDERE ALL ESAME O SIA INUTILMENTE DECORSO IL TERMINE PER DELIBERARE, OVVERO QUANDO LA CAMERA DEI DEPUTATI SI SIA PRONUNCIATA IN VIA DEFINITIVA, LA LEGGE PUÒ ESSERE PROMULGATA. L ESAME DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LE LEGGI CHE DANNO ATTUAZIONE ALL ARTICOLO 117, QUARTO COMMA, È DISPOSTO NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE. PER I MEDESIMI DISEGNI DI LEGGE, LA CAMERA DEI DEPUTATI PUÒ NON CONFORMARSI ALLE MODIFICAZIONI PROPOSTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, SOLO PRONUNCIANDOSI NELLA VOTAZIONE FINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI. I DISEGNI DI LEGGE DI CUI ALL ARTICOLO 81, QUARTO COMMA, APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SONO ESAMINATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA, CHE PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA TRASMISSIONE. I PRESIDENTI DELLE CAMERE DECIDONO, D INTESA TRA LORO, LE EVENTUALI QUESTIONI DI COMPETENZA, SOLLEVATE SECONDO LE NORME DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI. IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROPRIO REGOLAMENTO, SVOLGERE ATTIVITÀ CONOSCITIVE, NONCHÉ FORMULARE OSSERVAZIONI SU ATTI O DOCUMENTI ALL ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI LA FUNZIONE LEGISLATIVA È ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE PER LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI, E SOLTANTO PER LE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, I REFERENDUM POPOLARI, LE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 71, PER LE LEGGI CHE DETERMINANO L ORDINAMENTO, LA LEGISLAZIONE ELETTORALE, GLI ORGANI DI GOVERNO, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO SULLE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI, PER LA LEGGE CHE STABILISCE LE NORME GENERALI, LE FORME E I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE DELL ITALIA ALLA FORMAZIONE E ALL ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA, PER QUELLA CHE DETERMINA I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ CON L UFFICIO DI SENATORE DI CUI ALL ARTICOLO 65, PRIMO COMMA, E PER LE LEGGI DI CUI AGLI ARTICOLI 57, SESTO COMMA, 80, SECONDO PERIODO, 114, TERZO COMMA, 116, TERZO COMMA, 117, QUINTO E NONO COMMA, 119, SESTO COMMA, 120, SECONDO COMMA, 122, PRIMO COMMA, E 132, SECONDO COMMA. LE STESSE LEGGI, CIASCUNA CON OGGETTO PROPRIO, POSSONO ESSERE ABROGATE, MODIFICATE O DEROGATE SOLO IN FORMA ESPRESSA E DA LEGGI APPROVATE A NORMA DEL PRESENTE COMMA. LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI OGNI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI È IMMEDIATAMENTE TRASMESSO AL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE, ENTRO DIECI GIORNI, SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI, PUÒ DISPORRE DI ESAMINARLO. NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL TESTO, SULLE QUALI LA CAMERA DEI DEPUTATI SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA. QUALORA IL SENATO DELLA REPUBBLICA NON DISPONGA DI PROCEDERE ALL ESAME O SIA INUTILMENTE DECORSO IL TERMINE PER DELIBERARE, OVVERO QUANDO LA CAMERA DEI DEPUTATI SI SIA PRONUNCIATA IN VIA DEFINITIVA, LA LEGGE PUÒ ESSERE PROMULGATA. L ESAME DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LE LEGGI CHE DANNO ATTUAZIONE ALL ARTICOLO 117, QUARTO COMMA, È DISPOSTO NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE. PER I MEDESIMI DISEGNI DI LEGGE, LA CAMERA DEI DEPUTATI PUÒ NON CONFORMARSI ALLE MODIFICAZIONI PROPOSTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, SOLO PRONUNCIANDOSI NELLA VOTAZIONE FINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI. I DISEGNI DI LEGGE DI CUI ALL ARTICOLO 81, QUARTO COMMA, APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SONO ESAMINATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA, CHE PUÒ DELIBERARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA TRASMISSIONE. I PRESIDENTI DELLE CAMERE DECIDONO, D INTESA TRA LORO, LE EVENTUALI QUESTIONI DI COMPETENZA, SOLLEVATE SECONDO LE NORME DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI. IL SENATO DELLA REPUBBLICA PUÒ, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROPRIO REGOLAMENTO, SVOLGERE ATTIVITÀ CONOSCITIVE, NONCHÉ FORMULARE OSSERVAZIONI SU ATTI O DOCUMENTI ALL ESAME DELLA CAMERA DEI DEPUTATI L incremento dei modi per legiferare appare farraginoso: ci saranno conflitti di competenze tra Camera e Senato e non sempre le osservazioni potranno essere trattate in modo effettivamente critico, poiché sarà sempre il voto della Camera a prevalere senza un aperto contraddittorio
19 LA FUNZIONE LEGISLATIVA 8 MODI PER FARE UNA LEGGE Bicamerale Monocamerale Legge di Bilancio & collegate Richiesta del Senato Disegni di legge governativi Conversione decreti legge Leggi d iniziativa popolare Leggi elettorali IL METODO BICAMERALE VIENE LIMITATO A CIRCA QUINDICI MATERIE FONDAMENTALI NAVETTE RAPIDE SE C È UNA VOLONTÀ POLITICA FORTE, LE LEGGI VENGONO APPROVATE RAPIDAMENTE, ANCHE COL SISTEMA ATTUALE Dal 2008 al 2013 i disegni di legge governativi (sono i più frequenti nell iniziativa parlamentare) sono stati approvati definitivamente con una media di 116 giorni Per le leggi di conversione dei decreti legge la media è di 38 giorni Per la conversione dei decreti collegati alla manovra finanziaria, la media è di 26 giorni
20 I MODALITÀ BICAMERALISMO COME QUANDO Principi fondamentali per il sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli assessori e consiglieri regionali, nonché per promuovere l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza Durata degli organi elettivi regionali Emolumenti degli organi regionali, nel limite dell importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo Distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un altra Potere sostitutivo del Governo e casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dalle funzioni in caso di grave dissesto finanziario dell ente Legge che disciplina i casi e le forme in cui la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati Attribuzione alle Regioni di forme particolari di autonomia Ordinamento di Roma Capitale Revisione della Costituzione e leggi costituzionali Ratifica dei trattati sull appartenenza dell Italia all UE Ineleggibilità ed incompatibilità dei Senatori Legge che stabilisce le norme generali per la partecipazione dell Italia alla formazione ed all attuazione della normativa delle politiche UE Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane Forme associative dei Comuni Legge elettorale del Senato Referendum popolari e altre forme di consultazione Tutela delle minoranze linguistiche
21 LA FUNZIONE LEGISLATIVA 8 MODI PER FARE UNA LEGGE Bicamerale Monocamerale Legge di Bilancio & collegate Richiesta del Senato Disegni di legge governativi Conversione decreti legge Leggi d iniziativa popolare Leggi elettorali IL SISTEMA DI APPROVAZIONE MONOCAMERALE SARÀ IL PIÙ UTILIZZATO SARÀ ADOTTABILE IN TUTTI I CASI NEI QUALI NON SIA PREVISTO IL METODO MONOCAMERALE SENATO SCAVALCATO IL SENATO PUÒ PROPORRE MODIFICHE DA VOTARE ALLA CAMERA Dopo l approvazione di una legge con il metodo monocamerale da parte della Camera, un terzo dei Senatori potrà scegliere, entro dieci giorni, se chiedere di esaminare la legge ed entro trenta giorni di deliberare le modifiche Queste modifiche, deliberate dal Senato, saranno nuovamente votate dalla sola Camera per l approvazione definitiva e, perciò, potranno essere disattese senza alcun meccanismo di garanzia
22 II MODALITÀ MONOCAMERALISMO COME QUANDO SI PROCEDE IN TUTTI GLI ALTRI CASI NON PREVISTI DAL PROCEDIMENTO BICAMERALE
23 LA FUNZIONE LEGISLATIVA 8 MODI PER FARE UNA LEGGE Bicamerale Monocamerale Legge di Bilancio & collegate Richiesta del Senato Disegni di legge governativi Conversione decreti legge Leggi d iniziativa popolare Leggi elettorali LA LEGGE DI BILANCIO È UN ADEMPIMENTO FONDAMENTALE PER OGNI GOVERNO RAPPRESENTA LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELL ANNO PER LA STABILITÀ DELLO STATO TEMPI RIDOTTI PER IL SENATO ITER MONOCAMERALE E SOLO 15 GIORNI PER LE MODIFICHE AL SENATO La legge di bilancio seguirà il metodo monocamerale, lasciando allo Stato la possibilità di deliberare modifiche soltanto entro quindici giorni dalla richiesta di esame del testo È un evidente ed ulteriore compressione delle prerogative del Senato che contrasta con la complessità sistematica della legge di bilancio
24 III MODALITÀ LEGGE DI BILANCIO NEL CASO SI TRATTI DI LEGGI DI BILANCIO E COLLEGATE, SI ADOTTERÀ L ITER MONOCAMERALE, MA RIDUCENDO IL TEMPO CHE IL SENATO HA A DISPOSIZIONE PER OPERARE MODIFICHE DA 30 A 15 GIORNI IV MODALITÀ DA PARTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA RICHIESTA DI LEGIFERARE ALLA CAMERA Il 55% del Senato può deliberare di chiedere alla Camera Deputati di procedere all esame di un disegno di legge La Camera ha sei mesi di tempo dalla deliberazione del Senato per procedere all esame ed alla pronuncia sulla Legge DUBBI E PERPLESSITÀ CHE NATURA HA LA RICHIESTA DEL SENATO? COSA PUÒ CHIEDERE ALLA CAMERA? LA CAMERA QUALI VINCOLI HA? IL SENATO PUÒ INVIARE UN SUO DDL ALLA CAMERA?
25 LA FUNZIONE LEGISLATIVA 8 MODI PER FARE UNA LEGGE Bicamerale Monocamerale Legge di Bilancio & collegate Richiesta del Senato Disegni di legge governativi Conversione decreti legge Leggi d iniziativa popolare Leggi elettorali I DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI ESSENZIALI PER L ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO POTRANNO ESSERE POSTI ALL ORDINE DEL GIORNO PRESSO LA CAMERA ENTRO CINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE TERMINI DIMEZZATI IL SENATO SUBIRÀ UN ULTERIORE LIMITAZIONE Dal momento della proposta approvata della Camera dei Deputati, vengono dimezzati i tempi per la trasmissione e per l esame del testo al Senato Dunque, i Senatori - Consiglieri Regonali o Sindaci - avranno sempre meno tempo a disposizione per approfondire gli argomenti ed esprimersi con competenza
26 PREFERENZIALE PER I DISEGNI V MODALITÀ DICORSIA LEGGE DI PROPOSTA GOVERNATIVA Il Governo può chiedere alla Camera di iscrivere entro cinque giorni all ordine del giorno un disegno di legge indicato come essenziale per l attuazione del programma di Governo DUBBI E PERPLESSITÀ Il Parlamento non è un ratificatoio del Governo! Cos è il programma di Governo? Compressione ulteriore degli spazi di discussione La Camera deve deliberare la legge entro 70 giorni e i termini per la trasmissione e l esame del Senato sono ridotti della metà VI MODALITÀ DECRETI LEGGE
27 LA FUNZIONE LEGISLATIVA 8 MODI PER FARE UNA LEGGE Bicamerale Monocamerale Legge di Bilancio & collegate Richiesta del Senato Disegni di legge governativi Conversione decreti legge Leggi d iniziativa popolare Leggi elettorali SI PREVEDE UN NUOVO METODO DI RICORSO PREVENTIVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI LEGGE ELETTORALI LEGGI D INIZIATIVA POPOLARE TRIPILICATO IL NUMERO DELLE FIRME NECESSARIE Per la presentazione delle proposte di legge d iniziativa popolare viene aumentato il numero di firme necessarie da a Non viene posto alcun limite alla maggioranza parlamentare che potrà anche stravolgere la legge, ovvero rigettarla Inoltre, resta una possibilità marginale poiché, fino ad ora, si rinvia ad una normativa di dettaglio futura da adottarsi con regolamento
28 VII MODALITÀ LEGGI ELETTORALI Le leggi elettorali seguono l iter perfettamente bicamerale DUBBI E PERPLESSITÀ Creazione di una nuova modalità di accesso alla Corte Costituzionale oltre a quelle esistenti della via incidentale e della via principale? È legittimo porre un termine alla Corte in rapporto a un altro organo indefettibile dello Stato come il Parlamento? Cos è il ricorso motivato? Ha natura politica o giuridica? E questo in che rapporto si pone con l imparzialità della Corte Costituzionale? Il Presidente della Repubblica opera già un controllo di legittimità costituzionale prima della promulgazione delle leggi La promulgazione resta sospesa se un quarto dei Deputati o un terzo dei Senatori chiede con ricorso motivato un giudizio di legittimità preventivo alla Corte Costituzionale, che deve esprimersi entro 30 giorni VII MODALITÀ LEGGI D INIZIATIVA POPOLARE Si demandano ai regolamenti parlamentari modalità, forme e limiti per discutere e approvare le leggi di iniziativa popolare S inserisce una fonte del diritto nei regolamenti parlamentari, ma non dove dovrebbe essere, ossia nella Costituzione DEMOCRAZIA DIRETTA Le sottoscrizioni per le leggi di iniziativa popolare passano da a Con una non meglio identificata legge costituzionale, saranno previste delle modalità ed effetti di referendum consultivi e propositivi Il quorum dei referendum abrogativi diventa ballerino: 1 Se il referendum sarà stato firmato da elettori la consultazione sarà valida con la partecipazione al voto del 50%+1 degli aventi diritto 2 Se il referendum sarà stato firmato da elettori il quorum sarà il 50%+1 degli ultimi partecipanti alle elezioni politiche
29 ABOLIZIONE DEL CNEL CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO Il Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo di rilievo costituzionale, previsto dall articolo 99 della Costituzione istituito con legge numero 33 del 5 gennaio 1957 IL CNEL VOLEVA COSTITUIRE UN CONSIGLIO INTERMEDIO TRA I CITTADINI ED IL PARLAMENTO PER IL CONFRONTO TRA LE PARTI SOCIALI SU MATERIE DI LAVORO ED ECONOMIA IL CNEL HA MANCATO L OBIETTIVO DOPO 50 ANNI, I RISULTATI NON SONO ANCORA ARRIVATI Sebbene il CNEL non abbia dato i risultati sperati e si sia rivelato, a tutti gli effetti, un ente scarsamente produttivo, la sua abolizione viene sottolineata come una grande conquista dell attuale riforma Ed invece, sarebbe stata sufficiente una legge brevissima per sopprimere il CNEL anziché attuare una riforma ben più ampia che cela lo stravolgimento della Carta Costituzionale Resta il nodo dei dipendenti CNEL: quale sarà il loro destino?
30 ABOLIZIONE DEL CNEL Nel disegno costituente il Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro doveva rappresentare il mondo corporativo e consociativo ed elaborare proposte di legge in materia di economia e lavoro DALLA SUA ISTITUZIONE, L ATTIVITÀ DI QUESTO ORGANISMO SI È RIVELATA DEL TUTTO INUTILE LA SUA ABOLIZIONE È CONDIVISIBILE
31 IL TITOLO V LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Competenze dello Stato Competenze della Regione Clausola di supremazia LA RIFORMA RISCRIVE I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI, ADOMBRANDO LO SPETTRO DI NUOVI E MAGGIORI CONFLITTI TRA POTERI CENTRALI STATO E REGIONI NEO-CENTRALISMO E VECCHI DISSAPORI La riforma vorrebbe l eliminazione della potestà concorrente, sebbene potrebbe creare confusione, quindi, sulle potestà legislative esclusive dello Stato e delle Regioni Vengono introdotti concetti poco chiari, quali i riferimenti a disposizioni generali e comuni e di principio che, unitamente al ritorno delle materie oggi di potestà concorrente al solo Stato, evocano un idea neo-centralista dello Stato stesso
32 RIFORMA DEL TITOLO V QUALI COMPETENZE RITORNANO ALLO STATO Tutela e promozione della concorrenza Coordinamento della finanza pubblica Ordinamento scolastico Istruzione universitaria Programmazione strategica Ricerca scientifica e tecnologica Ordinamento di professioni e comunicazione Disposizioni generali e comuni su governo territorio Sistema nazionale e coordinamento della Protezione Civile Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell energia Infrastrutture strategiche Grandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale Norme di sicurezza Porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale QUALI COMPETENZE RESTANO ALLE REGIONI Rappresentanza delle minoranze linguistiche Pianificazione territorio e mobilità all interno Programmazione e organizzazione servizi sanitari e sociali Promozione dello sviluppo economico locale Organizzazione regionale servizi alle imprese Organizzazione regionale formazione professionale Servizi scolastici, promozione diritto allo studio, anche universitario Attività culturali, promozione beni ambientali, culturali e paesaggistici Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo Rispetto degli obiettivi programmatici regionali di finanza pubblica LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell interesse nazionale
33 IL TITOLO V LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Competenze dello Stato Competenze della Regione Clausola di supremazia
34 CONCLUSIONI TITOLO V Cosa cambierà la riforma? Tutte le materie passate nella competenza esclusiva dello Stato erano oggetto di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni Con questo nuovo assetto, via libera a TAV, MUOS, trivelle in mare e gasdotti Lo Stato dettava i principi e la Regione, con sua legge, li declinava sul suo territorio Previsione di una legge che introduca indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno standard per le funzioni amministrative Abolizione definitiva Province e costituzionalizzazione delle associazioni dei Comuni Senza ostacoli di alcun genere Per lo scioglimento dei Consigli Regionali occorrerà il parere obbligatorio del Senato I Consigli Regionali potranno rivolgere proposte di legge soltanto alla Camera dei Deputati Gli emolumenti dei consiglieri regionali sono parificati a quelli dei Sindaci dei capoluoghi di Regione
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
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