REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI FOGNATURA AFFERENTE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENERI

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1 REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI FOGNATURA AFFERENTE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENERI CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SpA Art. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina e coordina unitariamente i soggetti sul territorio che gestiscono il servizio di fognatura e depurazione. In particolare disciplina l immissione qualiquantitativa degli scarichi con l obiettivo di permettere la buona funzione del servizio di depurazione nell impianto centralizzato di Veneri gestito dal Consorzio del Torrente Pescia SpA e del servizio di collettamento fognario gestito dai Comuni di Villa Basilica e Pescia. Infine, seppur indirettamente, disciplina le modalità di accoglimento degli scarichi di acque reflue urbane, che confluiscono al medesimo collettore e depuratore, provenienti dalle reti fognarie di raccolta dei due comuni e gestite dal Gestore d Ambito Acque SpA. Per buona funzione si intende l efficace ed efficiente esercizio ai sensi della legislazione nazionale, regionale e delle direttive e del Regolamento per l esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (più avanti Regolamento scarichi in fognatura di AATO 2) promulgato dall Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N. 2 Basso Valdarno (più avanti AATO 2), per la tutela ed il corretto impiego delle acque e tenendo conto del dlgs 152/2006 anche in materia di A.I.A.. Esso fissa pertanto in particolare i limiti, le norme e le prescrizioni per l'immissione nella fognatura comunale degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi/industriali oltre alle modalità di esecuzione e di corretto impiego degli allacciamenti. Art. 2 CRITERI GENERALI In considerazione dello scopo del Regolamento, tenuto conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione, è necessario stabilire limiti di accettabilità del liquame in ingresso all impianto di depurazione in relazione alla effettiva capacità di trattamento dello stesso ed ai limiti e prescrizioni imposti dalla autorizzazione allo scarico nel Torrente Pescia. Da tali limiti e dalla capacità di trasporto della condotta discenderanno quelli relativi agli scarichi delle singole utenze del servizio. Detti limiti di accettabilità saranno vincolanti per ogni singolo utente. Dato che il collettore fognario che convoglia i reflui è costituito da una condotta in PVC che scorre lungo la vallata del Torrente Pescia di Collodi per 11 Km e che tale condotta raggiunge, aumentando progressivamente di sezione in relazione ad un carico idraulico crescente, senza alcun sollevamento, sfruttando esclusivamente i vari dislivelli del percorso, l impianto di Veneri; Dato che l impianto di Veneri è costituito essenzialmente da un trattamento primario di sedimentazione chimico fisica atto a rimuovere la frazione solida dell inquinamento, e da un trattamento secondario di ossidazione biologica atto a rimuovere l inquinamento, prevalentemente organico, disciolto; Visto che suddetti impianti hanno determinate potenzialità rispetto ai seguenti principali parametri attinenti agli stessi:

2 pag. 2 Condotta fognaria Portata idraulica delle varie sezioni Trattamento primario di sedimentazione chimico fisica Portata idraulica S.S.T. Portata ponderale S.S.T. Trattamento secondario di ossidazione biologica Portata idraulica C.O.D. solubile (C.O.D. dopo filtrazione) Portata ponderale C.O.D. solubile Rapporto C.O.D. solubile /B. O. D. 5 solubile Definiti i limiti per il liquame affluente all impianto si potranno stabilire conseguenti limiti per gli scarichi delle utenze riservando una ulteriore e particolare valutazione tecnica di questi in sede di autorizzazione soprattutto in relazione alle portate idrauliche, portate di massa degli inquinanti e nel caso di deroghe e/o problematiche particolari. Art. 3 LIMITI IMPIANTO DI TRATTAMENTO Considerando i trattamenti depurativi attuati e le loro attuali potenzialità effettive rispetto ai parametri di cui alle tabelle prescritte nella autorizzazione provinciale allo scarico dell impianto in acque superficiali; si stabilisce che il liquame in ingresso allo stesso, risultante dall assommarsi dei singoli apporti delle utenze omogeneizzati quali- quantitativamente, dovrà, affinché possano essere rispettati tali limiti, risultare conforme alle seguenti specifiche: TAB.1 Caratterizzazione del refluo in ingresso all impianto di depurazione Parametro analitico U.M. Valore Portata idraulica di regime m 3 /h <625 S.S.T. mg/l <7000 C.O.D. solubile (dopo filtrazione a 0,45µm) mg/l <800 C.O.D. solubile/b.0.d. 5 solubile <2,5 Portata ponderale C.O.D. (solubile) Kg/h <300 Portata ponderale S.S.T. Kg/h <2000 Tensioattivi totali mg/l <8 Altri parametri nei limiti di cui alla Tab.3 All.5 parte III D.Lgs.152/06 (colonna scarichi in p.f.) Dove non diversamente specificato la terminologia e le definizioni riportate sono da interpretarsi secondo il D.Lgs. 152/06 Art. 4 LIMITI DI SCARICO UTENZE COLLEGATE In applicazione di quanto espresso nel comma 2 dell art.101 del D.Lgs. 152/06 ed in conseguenza di quanto espresso sopra, affinché si eviti la possibilità di avere un refluo all impianto non a norma, gli scarichi di tutte le utenze, salvo le eccezioni di cui all art. 5 del presente regolamento, dovranno rispettare i limiti in concentrazione per i vari parametri espressi nella seguente tabella:

3 pag. 3 TAB.2 limiti di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura Parametro analitico U.M. valore S.S.T. mg/l <7000 B.O.D. 5 solubile (dopo filtrazione a 0,45µm) mg/l <800 C.O.D. totale mg/l <4500 C.O.D. solubile (dopo filtrazione a 0,45µm) mg/l <800 C.O.D. solubile/b.0.d. 5 solubile <2,5 Tensioattivi totali mg/l <8 - Dove non diversamente specificato la terminologia e le definizioni riportate sono da interpretarsi secondo il D.Lgs. 152/06 - Il parametro C.O.D. solubile/b.0.d. 5 solubile, indicativo della biodegradabilità dell inquinamento organico solubile, potrà essere sostituito in seguito ad studi specifici di validazione di altro/i parametro/i e relative metodiche di determinazione che risultino tecnicamente migliori nella valutazione di suddetta biodegradabilità soprattutto in relazione ai processi depurativi biologici attuati. Per gli altri parametri, non considerati nella tabella 2 del presente Regolamento, si ritengono applicati i limiti per gli scarichi in rete fognaria di cui alla Tab.3 dell All.5 parte III del D.Lgs. 152/06. Art. 5 ECCEZIONI Possono essere considerate nella autorizzazione allo scarico in fognatura prescrizioni particolari e deroghe ai limiti di cui all art. 4. Tali deroghe potranno essere concesse solo se conformi alle leggi vigenti e per i parametri specifici del ciclo produttivo che da luogo allo scarico valutandone caso per caso gli effetti in base alla concentrazione e alle portate di massa nel contesto generale del refluo affluente all impianto. Art. 6 ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE Dato che la fognatura che convoglia le acque all impianto di Veneri è di tipo misto in considerazione delle reti acque reflue urbane a monte del collettore; Dato che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici esterne, per la loro estemporaneità, se addotte in fognatura, producono incrementi improvvisi anche elevati della portata idraulica e possono perciò comportare forti incrementi momentanei del carico inquinante trattato, non soltanto per loro apporto diretto, ma anche per l effetto idraulico di dilavamento sulla vasca di equalizzazione dell impianto con conseguente oscillazione del carico stesso; Considerati assolutamente negativi gli effetti dei fenomeni succitati sulla funzione degli impianti. Vista la mancanza di scaricatori di piena che possano attenuare tali effetti; In generale si stabiliscono i seguenti criteri generali: - Devono essere evitati i conferimenti in fognatura di acque non contaminate - Le acque contaminate devono essere conferite con modalità che evitino, per quanto possibile, punte di carico idraulico in fognatura e quindi all impianto. In base a tali criteri generali dovranno valere le seguenti indicazioni: - Devono essere individuate e rese separate con opportuni impianti le frazioni contaminate e non contaminate delle acque meteoriche e di lavaggio. - Le superfici contaminate devono essere razionalizzate e ridotte per quanto possibile; - Devono essere collettate in fognatura solo le acque di dilavamento contaminate se qualitativamente compatibili con il processo di depurazione e quantitativamente compatibili con la portata idraulica del collettore fognario nel punto di scarico. - Il volume utile della vasca di raccolta delle acque di dilavamento contaminate deve essere congruo ed almeno pari al volume delle acque contaminate raccolte, di norma meteoriche di prima pioggia, per poter differire il rilascio di tali acque in fognatura rispetto all evento causa.

4 pag. 4 - Il rilascio in fognatura delle acque di dilavamento contaminate deve avvenire con una portata oraria che sia la minore possibile compatibile con i volumi raccolti ed il tempo di scarico a disposizione. - Il rilascio in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, pur dovendo avvenire nelle 48 ore successive all evento meteorico, deve essere differito (inizio dopo 6 ore dalla fine della raccolta) rispetto all evento meteorico che le ha generate in quanto la fognatura prima di tale momento risente già sistematicamente di apporti extra di varia origine. - Le acque di dilavamento contaminate, quando non vi siano particolari inconvenienti, devono essere conferite in fognatura mediante la stessa condotta delle acque di scarico purché prima della misura della portata e del campionatore automatico di controllo. - Le acque di dilavamento non contaminate non devono essere conferite in fognatura. Si rimanda all emanazione del regolamento regionale di attuazione dell art. 13 della L.R. 20/2006 per le procedure di dettaglio e operative. Art. 7 AUTORIZZAZIONI Tutti gli scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati come previsto dall art 124 D.Lgs 152/06. In deroga a ciò gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell osservanza dei regolamenti del Gestore del servizio di fognatura e depurazione. Per le procedure di autorizzazione allo scarico si rimanda a quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/06 anche in materia di A.I.A. nonché dalla normativa regionale e dal Regolamento ATO2 e da disposizioni della Provincia competente per L A.I.A.. L impianto di scarico adottato dovrà comunque prevedere: Sulle tubazioni degli scarichi industriali dovrà essere installato il misuratore di portata ed il campionatore automatico indicati dal Gestore delle attività di controllo ed installati nei modi prescritti dallo stesso. Prima della pubblica fognatura a libero scorrimento per caduta, un pozzetto sifone con funzioni di ispezione e prelievo dove immetta la tubazione di scarico in pressione dell Utente e si diparta la tubazione di raccolta e collegamento alla condotta fognaria stessa. Gli scarichi di eventuali acque domestiche presenti dovranno rimanere separati dalle acque industriali almeno fino al pozzetto di ispezione e prelievo che dovrà essere comunque previsto anche nel caso che tali acque raggiungano separatamente la pubblica fognatura. Il pozzetto di ispezione e prelievo e tutti i pozzetti di accesso alla fognatura presenti nell area dell utenza dovranno essere sigillabili da parte di chi esercita l attività di controllo sugli scarichi. Il pozzetto di prelievo dovrà anche essere opportunamente ubicato in modo da consentire l accesso diretto ed immediato degli addetti. Ai fini di una maggior efficacia del controllo sullo scarico, ed ai sensi dell art. 12, comma 4, del D.P.G.R. 46/R/2008, dovrà essere installato e reso accessibile un idoneo strumento di misura di portata e volume delle acque prelevate nel caso di approvvigionamento diverso dal pubblico acquedotto. Le suddette opere di captazione, collegamento dello scarico alla fognatura, installazione e collegamento strumenti, ed eventuali modifiche ritenute necessarie saranno effettuate a spese e cura del titolare dello scarico con la supervisione del Gestore della fognatura. Il rilascio di nuova autorizzazione da parte dell AATO 2 alla utenza industriale che ne abbia fatto richiesta deve essere preceduto dalla annessione societaria al secondo le modalità previste nel Regolamento e nello Statuto del Consorzio stesso. La suddetta

5 pag. 5 adesione alla società deve essere intesa come prescrizione vincolante per l emissione e la validità del parere tecnico favorevole del gestore per l accettabilità dello scarico. Ogni Azienda/Utente è tenuta alla osservanza del presente Regolamento di Accettabilità degli Scarichi, delle prescrizioni proprie dell atto di autorizzazione ed eventuali integrazioni, del Regolamento Consortile delle Utenze. Eventuali nuovi allacciamenti e collettamenti di acque reflue domestiche e assimilate, o comunque di acque reflue urbane, recapitanti all impianto di depurazione di Veneri effettuati dal Comune o dal Gestore di Ambito Acque SpA dovranno essere notificati con almeno 60 gg di preavviso al che valuterà l ammissibilità di tali scarichi ai sensi dell art. 124 c.4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.. Per allacciamenti consistenti sia in termini di utenti (> 100 AE) che di aree servite (> 1ha) è opportuno che il Gestore Acque SpA concordi con il Comune ed il Consorzio Torrente Pescia SpA già in fase di pianificazione/progettazione le modalità e le tempistiche di allacciamento al collettore fognario recependo le eventuali prescrizioni al fine di ottimizzare la funzionalità e valutare la capacità residua dell intero sistema fognario e depurativo. Art. 8 DIVIETI Non può essere effettuato scarico in fognatura diverso da quello autorizzato; sia per composizione quali - quantitativa dello stesso sia per modalità e impianti adottati. I limiti di accettabilità fissati dal presente Regolamento non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. E' comunque vietato immettere nella rete fognaria: liquami o sostanze solide o liquide che in qualsiasi modo danneggino i manufatti ( costituiti in cemento, PVC, neoprene ) es. acidi o basi forti, benzina, benzolo, oli combustibili e qualsiasi altro in quantità tali da creare condizioni di infiammabilità o di esplosività o attacco chimico; qualsiasi scarico che contenga o possa formare sostanze in grado di danneggiare i processi di depurazione in atto o che possa costituire condizioni di pericolo per gli uomini, gli animali e le piante, o comunque nei fanghi di risulta della depurazione; sostanze solide o viscose in quantità tali da causare ostruzioni anche parziali alle condotte o che impediscano il regolare funzionamento delle reti di adduzione e degli impianti; sostanze che possano comunque, nelle condizioni presenti nel collettore fognario e negli impianti di trattamento, precipitare, polimerizzare e comunque determinare i problemi considerati al punto precedente; sostanze non attinenti al ciclo delle acque di processo e classificabili come rifiuti solidi o liquidi, in forma tal quale o sospese o disciolte in acqua (art. 107 del D.Lgs. 152/06). Il Titolare dello scarico è responsabile, verso il proprietario degli impianti e/o il Gestore degli stessi, dei danni causati dalla trasgressione al presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico; lo stesso è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e di ripristino. Art. 9 TARIFFE Per i servizi di fognatura e depurazione dei reflui industriali è dovuto all /agli Ente/i Gestore/i un corrispettivo secondo la tariffa determinata dagli stessi con apposita delibera che terrà conto della qualità e/o quantità dell'effluente scaricato in accordo con quanto esposto nel D.Lgs. 152/06 stesso ed in coerenza con la disciplina del Regolamento AATO 2. La quota di tariffa sostenuta dalle utenze relativa al servizio di depurazione e spettante al diretto Gestore di tale servizio, concorre alla copertura del costo totale di gestione del

6 pag. 6 servizio che risulta comunque sempre maggiore del corrispettivo per la depurazione determinato. La ripartizione del costo totale di gestione del servizio di depurazione avviene però secondo un criterio diverso rispetto a quello che determina il canone di depurazione ed è approvato dall assemblea consortile del Consorzio del Torrente Pescia SpA. Il mancato pagamento della tariffa nei modi, nei tempi e nella misura stabiliti dal Regolamento Consortile delle Utenze non è compatibile con l autorizzazione allo scarico in fognatura. A seguito di ciò l utente sarà estromesso dalla società e tale violazione prescrittiva, al pari di altre (si veda anche l art. 11), seguirà l iter previsto dall art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m. Art. 10 SCARICHI ANOMALI, EMERGENZE Qualora, per causa di forza maggiore, si determinino in una Azienda condizioni straordinarie di emergenza tali da causare scarichi al di fuori dei normali valori caratteristici Aziendali, intendendosi per tali i valori autorizzati, l Azienda è tenuta a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Gestore/i del servizio di fognatura e depurazione, al fine di consentire le necessarie determinazioni operative, facendo seguire una dichiarazione scritta contenente gli elementi ed i dati atti ad individuare i motivi dell evento verificatosi e i tempi di ripristino delle normali condizioni tecnico-gestionali. La dichiarazione scritta deve essere trasmessa nelle 24 ore successive al momento in cui il disservizio si è manifestato. Consorzio del Torrente Pescia numero di fax Comune di Pescia fax In tutti i casi in cui le modifiche quali-quantitative siano prodotte da attività programmabili l Azienda ha l obbligo di avvertire con congruo preavviso. Il Gestore/i si impegna a segnalare tempestivamente ad ARPAT, Comune competente ed AATO N.2 eventi che possano compromettere il regolare funzionamento dell impianto, onde consentire agli enti suddetti l adozione degli opportuni provvedimenti. A tal fine il Gestore/i si impegnerà con suddetti enti, per quanto di sua competenza, ad individuare le cause dell inconveniente e le possibili soluzioni. Qualora le modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico prodotte siano permanenti queste devono essere preventivamente autorizzate in seguito a richiesta e rilascio di nuova autorizzazione. Art. 11 ACCERTAMENTI E CONTROLLI Come previsto dagli art. 128 e 129 del D.Lgs. 152/06 ed art.3 L.R.T. n.20/06 l attività di programmazione dei controlli sugli scarichi è competenza dell ente autorizzante che si avvale per tale attività di ARPAT. Sempre ai sensi della normativa succitata, è svolta dal Gestore/i dei servizi di fognatura e depurazione una adeguata attività di controllo per la verifica che non siano presenti o si possano effettuare scarichi o allacciamenti scorretti ed abusivi, il rispetto dei limiti di scarico e delle prescrizioni imposte. Il Gestore del servizio di depurazione,, diverso dal Gestore della fognatura effettua il controllo degli scarichi anche a fini tariffari e per quanto previsto, procede con la metodologia del campionamento non sigillato e non verbalizzato effettuato secondo il Regolamento Consortile delle Utenze. Qualora nell ambito di tale controllo il Gestore della depurazione ravvisi per l utente una palese inadempienza a quanto prescritto nell autorizzazione o nel presente Regolamento oppure un superamento dei limiti tale da creare problemi ambientali o danni/disfunzioni al depuratore centralizzato di Veneri, questo, eventualmente anche attivando ARPAT, è tenuto a segnalare tali violazioni o inadempienze all ente autorizzante. I tecnici addetti alle attività di controllo finalizzate, sia alla verifica delle disposizioni del presente regolamento, sia alla determinazione della tariffa, sono perciò abilitati ed autorizzati a compiere presso il sito produttivo, in presenza del Titolare o di un suo valido rappresentante, qualsiasi ispezione sul ciclo di produzione che possa considerarsi in relazione allo scarico prodotto.

7 pag. 7 Le determinazioni analitiche sono generalmente effettuate su campione medio composito prelevato mediante campionatore automatico nelle h o manualmente in un periodo minimo di tre ore. Le singole aliquote potranno essere raccolte in intervalli di tempo e volumi variabili in rapporto ai tempi ed alle modalità di effettuazione dello scarico, seguendo il principio di costituire un campione qualitativamente rappresentativo dello scarico effettuato. Come previsto all art.7 e dal Regolamento Consortile delle Utenze sono installati ad ogni Utenza industriale sulla tubazione di scarico prima del pozzetto di ispezione e campionamento un misuratore di portata ed un campionatore automatico per il controllo quali-quantitativo dello scarico. Dette installazioni devono essere mantenute in funzione a cura dell Utente con le modalità e gli obblighi previsti dal Regolamento suddetto; non devono in alcun modo essere danneggiate o manomesse né deve essere praticato di fatto alcun intervento che influenzi in qualche modo l attendibilità dei dati rilevabili con tali strumenti in merito allo scarico da questi controllato (bypass etc.). I pozzetti di ispezione e qualunque accesso non controllato presente nell area dell utente o comunque raggiungibile da scarichi abusivi può essere chiuso/sigillato dal gestore che avrà cura di rendere accessibile a tutti gli organi di controllo autorizzati. Art. 12 SANZIONI Il Titolare dello scarico in fognatura è responsabile civilmente e penalmente per lo scarico effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 ed altra normativa applicabile. Il Titolare dello scarico in fognatura è altresì responsabile verso il Gestore ed il Proprietario degli impianti di adduzione, misura/controllo, collettamento e depurazione per i danni causati dalla trasgressione al presente regolamento e quindi tenuto al risarcimento degli stessi nella misura che il Gestore e/o il Proprietario stabiliranno e motiveranno con relativo provvedimento di richiesta. Per quanto stabilito all art.1, poiché l inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento (compresa l inadempienza per quanto previsto dall art. 9) e nel provvedimento di autorizzazione allo scarico pregiudica, o può pregiudicare, il servizio e/o l effetto di tutela di questo sulle acque, qualora tale fatto venga accertato direttamente dal Gestore o da altre Autorità, ferme restando le norme sanzionatorie previste per legge e per Regolamento Consortile delle Utenze, il Gestore può procedere alla segnalazione del soggetto trasgressore all ente autorizzante, richiedendo l applicazione delle misure ritenute necessarie per la rimozione della irregolarità pregiudicante il servizio. Dette misure, previste dal D.Lgs. 152/06 e dal presente Regolamento, potranno riguardare perciò sia il mancato rispetto dei limiti di accettabilità sia altre prescrizioni regolamentari come meglio descritte. La richiesta di nuova autorizzazione in seguito a revoca di autorizzazione allo scarico dovrà dimostrare e documentare la rimozione della causa di revoca. In tutti i casi previsti di revoca della autorizzazione, il Gestore della fognatura provvederà alla chiusura sigillata della tubazione di scarico in fognatura. Art. 13 VALIDITA II presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell AATO n. 2 Basso Valdarno istituita ai sensi della L.R. 81/95 e competente all autorizzazione e al controllo ai sensi della L.R. 20/06 e successive modifiche e integrazioni. Esso ha validità nei Comuni (Villa Basilica LU, Pescia PT) serviti dalla fognatura che adduce all Impianto finale di Depurazione di Veneri. Quanto disposto nel presente Regolamento potrà essere modificato dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, previa approvazione, qualora ciò risulti necessario per garantire il rispetto delle leggi vigenti e/o per conseguire miglioramenti tecnico-gestionali del servizio.

8 pag. 8 Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01/05/2011

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