gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
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- Arrigo Turco
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2 Scheda informativa Tratto dal sito dell'agenzia delle Entrate Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta gli amministratori dell eredità i curatori delle eredità giacenti gli esecutori testamentari i trust. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una. Soggetti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. Attenzione Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall obbligo della dichiarazione ai fini dell imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.
3 Come e quando La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (art. 456 cc) che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell Agenzia e successivamente presentarlo all ufficio nella cui circoscrizione era fissata l ultima residenza del defunto. Attenzione: i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d ufficio dall Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli estratti catastali (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013). Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all ufficio dell Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP Roma. Attenzione Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'agenzia
4 Come versare le imposte Quando nell attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23. Modello - Dichiarazione di successione Il modello è composto da più quadri, contrassegnati da una lettera e da un titolo, nei quali vanno indicati gli eredi e i legatari, l attivo ereditario (costituito da immobili e diritti reali immobiliari, azioni, titoli, quote di partecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, aziende, altri beni), le donazioni e le liberalità effettuate dal defunto e le passività. L ultima parte è, invece, riservata all ufficio. Scheda informativa Il modello F23 deve essere utilizzato per il versamento di imposte, tasse e sanzioni. In particolare, il modello va utilizzato per il pagamento di: imposta di registro, ipotecaria e catastale (per esempio, compravendita d immobili) imposta sulle successioni e donazioni sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni, ecc.) tasse erariali e demaniali (per esempio, concessioni dei beni del demanio marittimo, ilitare, ecc.)
5 DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Dati anagrafici degli eredi (nome, cognome, residenza, codice fiscale, grado di parentela e numero di telefono in carta semplice) - Per gli immobili: visura catastale per soggetto - Per i terreni: visura catastale per soggetto o certificato di destinazione urbanistica (del comune di ubicazione) - L estratto conto in originale alla data del decesso e l indirizzo dell agenzia presso la quale era acceso. (Filiale della Banca) - Estremi dei titoli azionari, buoni del tesoro, fondi comuni d investimento e loro consistenza alla data della morte (Filiale della Banca) - Fotocopia del documento di identità del firmatario della dichiarazione (uno qualsiasi degli eredi) Attivo e passivo ereditario Costituiscono l attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare: i beni immobili; i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; le azioni e le partecipazioni in società; il denaro, i gioielli, la mobilia, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni. Le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), sono esenti da imposta di successione se gli eredi proseguono nell esercizio dell attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Costituiscono invece il passivo ereditario: i debiti del defunto: fra i casi più frequenti, i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli verso i lavoratori dipendenti e verso gli istituti di credito, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici; le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi; le spese funebri. La differenza fra l attivo e il passivo costituisce l asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l imposta sulle successioni.
6 Come si calcola il valore catastale di un immobile in successione? Il valore catastale di un immobile si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti: 110: per la prima casa 120: per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1) 140: per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B 60: per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D 40,8: per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Dichiarazione di successione: Calcolo Costo Imposta Con la dichiarazione di Successione gli eredi sono tenuti al pagamento dell imposta di successione che non va versata immediatamente, ma solo dopo che la denuncia sia stata liquidata dall Agenzia delle Entrate. Dalla data di accettazione e registrazione della dichiarazione di successione, gli eredi devono effettuare il versamento dell imposta entro 60 giorni tramite modello F23. Nei casi di eredità con beni immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione gli eredi sono tenuti ad autoliquidare, cioè a pagare: Imposte ipotecaria: 2% dell'immobile Imposte catastale: 1%: misura di 200 euro per prima casa Imposte di bollo: 64,00 euro Tassa ipotecaria: 35 euro Diritti di segreteria Tributi per certificati Calcolo Imposta di Successione: Aliquote Per calcolare l Imposta di successione occorre distinguere le diverse aliquote di Imposta di successione in base all asse ereditario: aliquota imposta successione al 4%: per coniuge e parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario aliquota imposta successione al 6%: per gli altri parenti fino al 4 e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di ,00 euro per ciascun fratello o sorella aliquota imposta successione all 8%: per tutti gli altri soggetti Importante: Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro. In altre parole, le aliquote di imposta successione variano in base al grado di parentela e quote, nello specifico:
7 Erede art.74 cc Aliquote Imposta di Successione Imposta Ipotecarie e Catastali Coniuge art. 565 cc Parenti in linea retta Fratelli e sorelle Parenti affini fino al 4 grado Affini fino al 3 grado Altri soggetti 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro 6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l erede è una prima casa)) imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l erede è una prima casa) imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l erede è una prima casa) imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l erede è una prima casa) imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l erede è una prima casa)
8 Dichiarazione di Successione 2014 imposta Ipotecaria e catastale Nel caso in cui l oggetto della successione ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all imposta di successione, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali; tali imposte a partire dal prossimo anno subiranno aumento imposte di registro, ipotecaria e catastale 2014 da 168 euro a 200 euro se è prima casa per la quale appunto è prevista l agevolazione se non di lusso. Tale agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell agevolazione cd. "prima casa", ovvero se: abbia la residenza nel Comune in cui si trova l immobile o si obblighi a trasferirla entro diciotto mesi non abbia altre abitazioni nello stesso comune non abbia altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima abitazione (Guida Fiscale Capitolo VI Agenzia delle Entrate) Passaggi operativi elaborazione MODELLO DICHIARATIVO Stampa dichiarazione con allegati: Documento identità dichiarante (erede): fare almeno 4 copie Allegare alla dichiarazione originale documento del dichiarante 1 - Autocertificazione eredi Firmata in originale e allegare documento dichiarante 2 - Prospetto di calcolo con spillato F23 pagato e copia da far timbrare Fare copia F23 pagato da far timbrare in AdE 3 - C/C e altri beni: necessarie 2 marche da bollo da 16 euro ogni 4 fogli Una sola copia con firma originale le altre sono copie conformi copia per ogni banca (o soggetto depositario) presente: prime 3 pagine + pagina con le consistenze (B4). Spillare copie e scrivere sulle copie a matita BANCA 4 - Delega alla presentazione in AdE Allegare documento dichiarante 5 - Dichiarazione sostitutiva per agevolazioni fiscali 1^ CASA Allegare documento dichiarante 6 - Certificato di morte Se già dichiarato non serve 7 - Opzionali: visure catastali solo 1 immobile 2 copie prime 4 pagine (1 copia a Comune) 2 immobili in due comuni o catasti diversi: 4 copie prime 4 pagine (1 copia a Comune/1 copia a tipo di catasto) Non più obbligatorie (né il certificato di destinazione urbanistica per terreni) risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013 Spillare copie e scrivere sulle copie IMU e VOLTURA Modifiche alla dichiarazione presentata
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10 Scheda informativa Con la domanda di voltura il contribuente comunica all Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali. Chi presenta la voltura Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi: i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti. Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.
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12 Approfondimenti Circolare Ag. Entrate 2/E DEL Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23
13 CODICI DEI TRIBUTI codice tributo imposta ipotecaria (649T) codice tributo imposta catastale (737T) codice tributo imposta di bollo (456T) codice tributo tassa ipotecaria (778T) codice tributo per imposta sostitutiva INVIM (722T) codice tributo per tributi speciali (964T) codice tributo per sanzioni pecuniarie su imposta di bollo (675T) codice tributo per sanzioni pecuniarie su imposte e tasse ipotecarie e catastali (674T) codice tributo per sanzioni pecuniarie su imposta sulle successioni e donazioni (672T) Riferimenti Normativi: Codice Civile Artt. 159, La comunione dei beni La comunione legale dei beni è il regime volto a determinare la condivisione, da parte dei coniugi, degli incrementi di ricchezza conseguiti da marito e moglie, anche per effetto dell'attività separata di ciascuno di essi. La riforma del diritto di famiglia ha previsto la comunione dei beni quale regime legale, applicabile in mancanza di un'apposita convenzione fermo restando la possibilità per i coniugi di adottare un regime di separazione dei beni. Che cosa è La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione. Non è una comunione universale (comprendente cioè tutto quello che appartiene a ciascuno dei coniugi) ma è, in primo luogo, una comunione che ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio (ad esclusione di quelli personali).
14 I beni personali Esistono dei beni che sono esclusi dalla comunione e, per questo, rimangono beni personali di ciascun coniuge: 1. i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio; 2. i beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio a seguito di una donazione o successione a suo favore (a meno che non siano espressamente attributi alla comunione); 3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge; 4. i beni che servono all esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un azienda facente parte della comunione; 5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione attinente alla perdita (parziale o totale) della capacità lavorativa; 6. i beni acquisiti con il trasferimento di beni personali o con il loro scambio con la condizione che sia espressamente dichiarato nell atto di acquisto. Nel caso in cui uno dei coniugi acquisti un bene immobile o un bene mobile registrato, è esclusa la comunione quando vi è il consenso dell altro coniuge che partecipa all atto di acquisto e conferma che rientra nella categoria dei beni personali. TRIBUNALE DI ROMA: accettazione e rinuncia eredità
15 I TRIBUTI SPECIALI CATASTALI Quando nell attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, ed i c.d. tributi speciali. Per quanto riguarda i tributi speciali, occorre fare una prima distinzione tra tributi speciali per le attività dell ufficio che riguardano i diritti di segreteria e tributi per copie di certificati e tributi speciali catastali che riguardano invece i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali, applicati dalla singole Conservatorie. Per quanto riguarda i tributi speciali catastali, il riferimento normativo da tenere in considerazione è l Allegato 1 alla Circolare n. 4 del 28 settembre 2012, in vigore dal 1 ottobre 2012 che reca le tariffe dei tributi valevoli in tutto il territorio nazionale. Il discorso è diverso riguardo i tributi speciali ordinari, ovvero, quelli connessi alle attività svolte dagli uffici finanziari. Per questi si dovrebbe infatti fare riferimento alle disposizioni tariffarie della tabella A Titolo II- allegata al D.P.R. 648/72, come sostituita dall articolo 3, c. 85 della legge n. 549 del 28/12/95 nonché alle singole tariffe regionali. Nella prassi tuttavia, avviene spesso che le tariffe previste dalla normativa nazionale vengano disattese e variate a discrezione del dirigente dell Agenzia delle Entrate, così come numerose Agenzie utilizzano modelli di prospetto di liquidazione personalizzati. Questo comporta che l ammontare complessivo da indicare nel F23 varia da Agenzia in Agenzia. Non esiste uniformità nemmeno nell indicazione del codice tributo da utilizzare: talvolta 886T, talvolta 964T. E quindi opportuno, in caso si debba presentare una dichiarazione di successione, informarsi sempre prima a sportello sul corrispettivo dovuto per essi e il codice tributo in uso in quella Agenzia. Schema didattico semplificato, per uso interno, delle SUCCESSIONI EREDITARIE di Alessandro Marano, ufficio Caf Roma, via A. Genina, 14. Tel azioni@gmail.com
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