IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Aspetti Fiscali degli Atti Dispositivi
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- Fortunato Fabiano Olivieri
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1 Carismi Convegni CARISMICONVEGNI IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Centro Studi I Cappuccini 22 Febbraio 2013
2 Avv. Francesco Napolitano
3 DONAZIONE DI AZIENDA IMPOSTE DIRETTE La donazione di azienda da parte di un imprenditore individuale è caratterizzata dal regime di neutralità fiscale. Il trasferimento per donazione non costituisce realizzo di plusvalenze (né eventualmente di minusvalenze) L azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante. La neutralità fiscale opera indipendentemente dalla sussistenza di una parentela tra donante e donatario.
4 DONAZIONE DI AZIENDA IMPOSTE DIRETTE - La neutralità fiscale opera dunque anche in presenza di un vincolo di parentela o affinità tra donante e donatario - Se la donazione avviene a favore di figli o coniuge, in caso di eredità l azienda oggetto di donazione è soggetta a collazione, salvo che il defunto non ne abbia fatto dispensa; la dispensa peraltro non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile - La collazione si effettua avuto riguardo al valore della azienda al tempo della apertura della successione, compresi gli immobili facenti eventualmente parte dell azienda - Qualora al momento della apertura della successione l azienda non esista più, la collazione si determina di base al valore che l azienda avrebbe teoricamente avuto in quel momento - E possibile una riduzione della donazione, per il caso in cui essa eccede la quota disponibile
5 DONAZIONE DI AZIENDA IMPOSTE DIRETTE - La neutralità fiscale vale solo nel caso in cui il donante sia un imprenditore individuale - Qualora soggetto donante dovesse essere una società, essendosi in presenza di una liberalità, l atto rappresenterebbe una destinazione di beni a finalità estranea all impresa; una eventuale plusvalenza, determinabile in base al valore normale dell azienda, sarebbe tassabile
6 DONAZIONE DI AZIENDA IMPOSTE DIRETTE Posizione fiscale dal donatario - Il donatario persona fisica assumerà l azienda ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante, in continuità fiscale (anche in ordine a magazzino, ammortamenti, crediti, debiti, spese pluriennali, etc.) In caso di successiva cessione da parte del donatario, varranno le ordinarie regole di tassazione della eventuale plusvalenza realizzata (diverse a seconda che donatario continui o meno l attività d impresa) - Qualora il donatario affitti o conceda in usufrutto l azienda e questa sia la sua unica azienda, in caso di successiva cessione la plusvalenza realizzata costituirà reddito diverso e non reddito di impresa - Qualora eventualmente donatario sia una società (essendosi al di fuori di un conferimento o di un finanziamento soci in natura), il valore (fiscalmente riconosciuto) che l azienda aveva in capo al donante costituirà per la società donataria una sopravvenienza attiva, tassabile nell esercizio o in quote costanti in cinque esercizi
7 DONAZIONI DI PARTECIPAZIONI IMPOSTE DIRETTE - In capo al donante persona fisica (al di fuori dell esercizio di una impresa), la donazione non comporta tassazione - Se il donante è un soggetto imprenditore e le partecipazioni sono detenute nell esercizio dell impresa, la donazione genera un ricavo o una plusvalenza a seconda della iscrizione della partecipazione nel bilancio del donante. In caso di plusvalenza vale la eventuale parziale esenzione PEX - Il donatario assumerà inizialmente ai fini della tassazione in caso di successiva cessione a titolo oneroso il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante - Per il donatario varranno per il resto, in caso di successiva cessione a titolo oneroso, gli ordinari criteri di tassazione - Se la donazione avviene a favore di figli o coniuge, valgono le regole della collazione e della riduzione già esaminate per la donazione di azienda. Si ha riguardo però al valore della partecipazione al momento della donazione (?)
8 DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI IMPOSTE INDIRETTE La donazione a favore di discendenti o coniuge non è soggetta alla imposta sulle donazioni In caso di donazioni di quote o azioni di società di capitali il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ex art c.1, n.1) c.c. (maggioranza dei voti in assemblea), e a condizione che il controllo sia detenuto per almeno 5 anni dall atto di donazione, rendendo nell atto di donazione apposita dichiarazione di tal senso. In caso di mancata osservanza è dovuta l imposta ordinaria, una sanzione del 30% e gli interessi Per le donazioni a soggetti diversi da discendenti e coniuge, vale quanto detto per le donazioni di aziende In caso di applicazione dell imposta, la base imponibile è quella proporzionalmente corrispondente al valore del patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio
9 SUCCESSIONE DI AZIENDA IMPOSTE DIRETTE - Valgono le regole viste per la donazione - Le stesse regole (neutralità fiscale, continuità dei valori fiscalmente riconosciuti) valgono anche in caso di scioglimento, entro 5 anni dall apertura della successione, della società esistente tra gli eredi e acquisizione della azienda da parte di un solo erede
10 SUCCESSIONE DI PARTECIPAZIONI IMPOSTE DIRETTE - Vale quanto detto per le donazioni - Salvo che, in sede di successiva cessione, da parte dell erede: si assume come costo il valore definito o, in mancanza, dichiarato agli effetti dell imposta sulle successioni, aumentato dell imposta sulle successioni stessa per i titoli esenti da tale imposta si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione
11 SUCCESSIONE DI AZIENDE E DI PARTECIPAZIONI IMPOSTE INDIRETTE Valgono le regole già viste per le donazioni
12 PATTI DI FAMIGLIA - ASPETTI CIVILISTICI -A proposito delle donazioni, si sono viste le problematiche civilistiche connesse alla collazione e alla azione di riduzione -Per ovviare a ciò e favorire passaggi generazionali rispettando i diritti dei legittimari la legge n. 55/2006 ha introdotto l istituto del patto di famiglia -E un contratto con il quale in deroga ad alcune regole di diritto successorio (divieto di patti successori [1], collazione, azione di riduzione) - l imprenditore (individuale) trasferisce la propria azienda e il titolare di partecipazione la trasferisce [2] a uno o più discendenti, salvaguardando i diritti degli altri legittimari e accordandosi con essi. - Il trasferimento della azienda o delle partecipazioni può essere totale o parziale - Il contratto deve essere concluso, a pena di nullità, per atto pubblico - E una sorta di successione anticipata [1] E stato per questo modificato l art. 458 c.c. [2] In base al tenore letterale, la norma sembra riferirsi a qualsiasi tipo e a qualsiasi quantità della partecipazione
13 PATTI DI FAMIGLIA ASPETTI CIVILISTICI (SEGUE) Partecipano al contratto: il disponente (imprenditore o titolare di partecipazioni)(1) i beneficiari (discendenti del disponente = figli, nipoti in linea retta) il coniuge (se esiste e anche se separato, sempreché la separazione non gli sia stata addebitata) e tutti coloro che sarebbero legittimari (figli e ascendenti) ove in quel momento si aprisse la successione Il contratto deve essere rispettoso: delle disposizioni in materia di impresa familiare dalle norme regolanti le differenti tipologie societarie (1) In caso di usufrutto deve ritenersi essere il nudo proprietario
14 PATTI DI FAMIGLIA ASPETTI CIVILISTICI (SEGUE) - Possono aversi le seguenti alternative contrattuali: gli assegnatari liquidano agli altri legittimari le rispettive quote di legittima in denaro gli assegnatari liquidano agli altri legittimari le rispettive quote di legittima in natura gli altri legittimari rinunciano per l intero alla liquidazione a loro favore gli altri legittimari rinunciano in parte alla liquidazione a loro favore possono essere assegnati dal disponente agli altri legittimari (1) altri beni (per il valore indicato in atto); questi beni sono imputati alla quota di legittima la assegnazione agli altri legittimari può non essere contestuale, ma essere oggetto di successivo contratto posto in essere tra le stesse parti (o loro aventi causa) Tutto quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione. Qualora sopravvengano nuovi legittimari, costoro, all apertura della successione, hanno la facoltà di chiedere ai beneficiari la propria quota di legittima. (1) Non assegnatari all azienda
15 PATTI DI FAMIGLIA ASPETTI CIVILISTICI (SEGUE) Il patto di famiglia può, dalle stesse parti contraenti: - essere sciolto (per mutuo dissenso, ex art c.c.) - essere modificato - essere oggetto di recesso, se ciò è espressamente previsto nel contratto originario
16 PATTI DI FAMIGLIA IMPOSTE DIRETTE - E un atto a titolo gratuito - Anche se non è una donazione, vale il principio di neutralità fiscale previsto per le donazioni di azienda - Qualche perplessità nel caso in cui l azienda sia trasferita a più di un beneficiario, con contestuale costituzione di una società
17 PATTI DI FAMIGLIA IMPOSTE INDIRETTE - Per i trasferimenti dal disponente ai discendenti beneficiari valgono le norme di esenzione e i requisiti di esenzione previsti per la donazione - Le assegnazioni dai beneficiari agli altri legittimari non sono esenti e per esse si applicano le regole ordinarie - La rinuncia ad assegnazioni da parte degli altri legittimari sconta la sola imposta fissa di registro - Per eventuali trasferimenti dal disponente ad altri beneficiari si applicano le regole ordinarie previste per l imposta sulle donazioni
18 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE - Si tratta di negozi mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi Esempi: - Trust - Negozio fiduciario - Fondo patrimoniale - Costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato a uno specifico affare (2447-bis c.c.) - Possono avere: Effetti solo segregativi e non anche traslativi Effetti anche traslativi - Se non vi sono effetti traslativi non è dovuta l imposta sulle donazioni e solo imposta fissa di registro - Se vi sono effetti traslativi è dovuta imposta sulle donazioni secondo aliquote e franchigie ordinarie
19 TRASCRIZIONE DI ATTI DI DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA - Atto pubblico - Deve avere ad oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri - Durata: max 90 anni o durata della vita del beneficiario - Qualunque interesse meritevole di tutela - Beneficiario persone con disabilità pubbliche amministrazioni altri enti o persone fisiche - Trascrizione per rendere opponibile ai terzi il vincolo - Per la realizzazione degli interessi può agire chiunque - Beni trascritti sono destinati solo all interesse - Possono costituire oggetto di esecuzione, ma solo per debiti relativi allo scopo - Se non hanno effetti traslativi: imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali
20 FONDO PATRIMONIALE ASPETTI CIVILISTICI - Complesso di beni appartenenti ai coniugi, ad uno solo di essi oppure a un terzo destinati a far fronte ai bisogni della famiglia - Non è un autonomo soggetto giuridico, ma un patrimonio autonomo di scopo ; lo scopo si realizza con i frutti dei beni che lo compongono - Possono essere destinati al fondo patrimoniale: Immobili Mobili iscritti in pubblici registri Titoli di credito (che devono essere resi nominativi con annotazione del vincolo) - Può essere costituito per atto tra vivi: atto pubblico (da annotare a margine dell atto di matrimonio) - Può essere costituito dai coniugi o da un terzo (in questo caso anche per testamento, con accettazione dei coniugi)
21 FONDO PATRIMONIALE ASPETTI CIVILISTICI La costituzione del fondo patrimoniale implica: In via di principio il trasferimento della piena proprietà a entrambi i coniugi Il costituente può però riservarsi la proprietà L amministrazione dei beni è regolata dalle norme sulla comunione legale I beni conferiti non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono minori, con autorizzazione del giudice Il fondo cessa con l annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se vi sono figli minori dura fino alla loro maggiore età)
22 FONDO PATRIMONIALE ASPETTI CIVILISTICI - Il fondo permette di preservare i beni conferiti da azioni esecutive dei creditori, nei seguenti limiti - Il creditore può aggredire i beni del fondo solo se: il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia il debito sia per scopi personali, ma il creditore non poteva sapere; se il creditore è a conoscenza che il debito è personale non può rivalersi sul fondo - Non sono da ricomprendere tra i debiti familiari i debiti da attività professionali e imprenditoriali e i debiti tributari; per questi debiti il creditore potrebbe solo esercitare una azione revocatoria, entro cinque anni. - L art c.c. fa salve le disposizioni sulla revocatoria in materia penale, qualora il debitore abbia commesso un reato
23 FONDO PATRIMONIALE IMPOSTE INDIRETTE COSTITUZIONE DEL FONDO CON EFFETTI TRASLATIVI è dovuta l imposta sulle donazioni, peraltro secondo gli ordinari criteri quanto a aliquote e franchigie imposta fissa di registro imposte ipotecarie e catastali, se vi sono immobili COSTITUZIONE DEL FONDO SENZA EFFETTI TRASLATIVI (i conferenti si riservano la proprietà) [1] [2] No imposta sulle donazioni Imposta fissa di registro No imposte ipotecarie e catastali, se vi sono immobili [1] Secondo il fisco, in caso di conferimento nel fondo da parte di un coniuge che se ne riserva la proprietà, se l altro coniuge accetta si ha effetto traslativo (è opinabile!) [2] Secondo il fisco in caso di conferimento nel fondo da parte di un terzo che se ne riserva la proprietà, si ha comunque effetto traslativo (è opinabile!)
24 FONDO PATRIMONIALE IMPOSTE DIRETTE I redditi dei beni del fondo sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, indipendentemente dalla proprietà In caso di cessazione e in presenza di minori, i redditi sono imputati al coniuge superstite
25 FONDO PATRIMONIALE ASPETTI PENALI La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che La costituzione di un fondo patrimoniale può configurare, ricorrendone i presupposti, il reato di sottrazione fraudolenta alle imposte di cui all art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Non si ha reato se il fondo patrimoniale poiché persegue uno scopo lecito non è in grado di realizzare un ostacolo alle pretese del fisco, tale da vanificare in assoluto la loro esecuzione. Le misure del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può riguardare anche beni costituiti in fondo patrimoniale; tuttavia il giudice di merito deve motivare
26 DISPOSITIVE ANTIELUSIVE - Art. 16, comma 1, Legge 18/10/2001 n. 383 Rivendita di partecipazioni entro 5 anni dalla donazione. Si applicano le imposte sulle plusvalenze come se la donazione non fosse stata fatta - Art. 69, comma 7, Legge 21/11/2000 n. 342: disposizioni antielusive di cui all art. 37 bis DPR n. 600/1973 si applicano anche a imposte sulle successioni e donazioni - Art. 16, comma 1, Legge 18/10/2001 n Le disposizioni antielusive di cui all art. 37 bis si applicano anche con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità - Potrebbe trovare applicazione l art. 37, comma 3, DPR n. 600/1973 in tema di interposizione fittizia (ovviamente solo per atti di donazione o, soprattutto, per atti di liberalità o comunque a titolo gratuito) - Abuso del diritto: applicabilità: limiti
27 RESPONSABILITA DONATARIO AZIENDE - Regole civilistiche Applicabilità - Art. 14,D. Lgs. n. 472/ Applicabilità
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