I. Diritto alla vita. Introduzione

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1 Alberto Randazzo Università degli Studi di Messina Diritto alla vita (ITALIA) I. Diritto alla vita. Introduzione II. Indice cronologico delle sentenze della Corte costituzionale I. Diritto alla vita. Introduzione In via preliminare, occorre rilevare che la Costituzione italiana non contiene previsioni che enunciano, disciplinano e tutelano in modo esplicito il diritto alla vita (tra gli altri, si è occupato di questo tema G. Gemma); tuttavia, si è concordi nel ritenere che quello alla vita sia il presupposto per il godimento di qualunque altro diritto sancito nella Carta (come la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato) e che pertanto esso possa ritenersi implicito nel dettato costituzionale, desumendosi da una serie di precetti in quest ultimo contenuti (d'altra parte, come tra gli altri osserva F. Modugno, la Consulta ha osservato che tra i diritti fondamentali debbano includersi anche quelli "necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti"; tra le altre, si veda la sent. n. 98 del 1979). Invero, è l intero sistema costituzionale che consente di riconoscere la sussistenza, anche nell ordinamento italiano, del diritto in parola; d'altra parte, non a caso la Costituzione viene definita personalista, poiché volta a valorizzare la persona in quanto tale, ovvero l uomo. Da queste brevi notazioni, si comprende come il diritto alla vita possa godere della tutela che risulta pertanto dal combinato disposto di quelle previsioni costituzionali cui ora brevemente si dirà in grado di dare ad esso una qualche copertura. La scelta del Costituente, allora, come pure è stato fatto notare (ad esempio, da I. Nicotra), è stata quella di disciplinare i singoli momenti della vita, a incominciare dalla fase del concepimento. Al di là di tutte le diatribe sorte nella dottrina italiana in merito a cosa si intenda per "persona" e quindi relative al momento a partire dal quale un soggetto sia meritevole della tutela costituzionale, si condivide la tesi maggiormente seguita in base alla quale possa riconoscersi un "diritto a nascere", essendo dunque già dal momento del concepimento il soggetto destinatario di diritti. In questo senso, anche il principio di uguaglianza sostanziale sarebbe da intendere come obbligo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli al conseguimento della vita del nascituro (si pensi a chi versi in condizioni economiche disagiate tali da indurre una donna ad interrompere la gravidanza). A livello legislativo, tra gli altri, si segnalano due importanti interventi che hanno variamente interessato il diritto alla vita. In particolare, si possono ricordare la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 94 del 1978) e quella sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004). Senza poter ora commentare le normative in parola, è

2 sufficiente sottolineare come in entrambi i casi (seppur in modo differente) il diritto alla vita (della madre o dell'embrione) abbia trovato una qualche forma di tutela. Nel caso, ad esempio, della legge n. 40 del 2004 (si ricordi che il referendum, ammesso con quattro pronunce della Corte costituzionale che qui si è scelto di non riportare, con cui si voleva procedere all'abrogazione di talune norme della legge in parola, è stato considerato nullo per mancato raggiungimento del quorum) si è affermata l'autonomia della vita della madre rispetto a quella dell'embrione, cui si riconosce la qualità di persona; in questo senso, infatti, si è concordi nel ritenere che la vita non è da considerare bilanciabile rispetto a valori quali il progresso scientifico o il miglioramento della specie umana (I. Nicotra). Come si diceva, può ritenersi che il diritto alla vita trovi copertura costituzionale seppur implicitamente in diversi precetti della Carta; tra questi, ovviamente, occorre richiamare l'art. 2, che enuncia il principio personalistico e la tutela dei diritti inviolabili (tra cui di certo rientra il diritto di cui si sta discorrendo), e l'art. 3 con il quale si vuole garantire "il pieno sviluppo della persona umana" (da leggere, come osserva F. Modugno, in combinato disposto con l'art. 13, riguardante la liberta personale). Inoltre, il rifiuto della pena di morte da parte del nostro ordinamento, ex art. 27, IV co., Cost. è chiara manifestazione dell'intangibilità della vita umana (si badi, peraltro, che la legge n. 589 del 1994 ha escluso tale pena anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra). Una generale protezione della vita e della dignità umana emerge anche dalla lettura dell'art. 31 Cost., nella misura in cui si agevola la formazione di famiglie e si "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù", e dell'art. 32 Cost., dedicato invece al diritto alla salute (si badi che il diritto all'integrità psicofisica connesso al diritto alla vita sembra poggiare su una lettura combinata degli artt. 13 e 32, secondo l'impostazione suggerita da F. Modugno); inoltre anche l'art. 38, prevedendo "il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale" a favore di chi sia "sprovvisto dei mezzi necessari per vivere" e sancendo che ai lavoratori debbano essere "assicurati" i "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria", predispone meccanismi volti a favorire e ad esaltare la vita umana. Quelli testé indicati sono solo talune delle disposizioni costituzionali tra le cui trame può trovare spazio il diritto alla vita, ma anche altri sarebbero i precetti che potrebbero richiamarsi a tale scopo; per tale ragione, infatti, si è dell'idea che non sia possibile inquadrare tale diritto in una o nell'altra disposizione costituzionale, ma che sia più corretto evincere come si è detto la salvaguardia della vita (in relazione alle diverse fasi dell'esistenza) dall'intero sistema costituzionale, tutti i precetti variamente concorrendo a disciplinarne aspetti e a tutelarne i più svariati profili. Sul piano della giurisprudenza costituzionale, infine, la Consulta è intervenuta in diverse occasioni ad affermare e a salvaguardare il diritto alla vita, quest'ultimo chiamato in causa dalla Corte in riferimento all'estradizione verso paesi in cui è prevista la pena di morte, all'aborto, alla procreazione assistita e ad altre questioni problematiche; in questa sede, si intende richiamare solo alcune delle diverse pronunce che si ritengono degne di nota e che pertanto si riportano solo a titolo esemplificativo. II. Indice cronologico delle sentenze della Corte costituzionale (Selezione giurisprudenziale) 1. Sentenza della Corte costituzionale n. 27/75 2. Sentenza della Corte costituzionale n. 26/79 3. Sentenza della Corte costituzionale n. 54/79

3 4. Sentenza della Corte costituzionale n. 108/81 5. Sentenza della Corte costituzionale n. 132/85 6. Sentenza della Corte costituzionale n. 223/96 7. Sentenza della Corte costituzionale n. 238/96 8. Sentenza della Corte costituzionale n. 35/97 9. Sentenza della Corte costituzionale n. 151/09 SENTENZA N. 27 ANNO 1975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori Giudici: Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente Dott. Luigi OGGIONI Avv. Angelo DE MARCO Avv. Ercole ROCCHETTI Prof. Enzo CAPALOZZA Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI Prof. Vezio CRISAFULLI Dott- Nicola REALE Prof. Paolo ROSSI Avv. Leonetto AMADEI Dott. Giulio GIONFRIDA Prof. Edoardo VOLTERRA Prof. Guido ASTUTI Dott. Michele ROSSANO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Minella Carmosina ed altri, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento penale a carico di tale Minella Carmosina ed altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

4 dell'art. 546 del codice penale nella parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente anche qualora sia stata accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante, senza che ricorrano gli estremi dello stato di necessità di cui all'art. 54 del codice penale. Osserva il giudice a quo che, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, il c.d. aborto terapeutico ricorre soltanto quando sussiste la inevitabilità e l'attualità del pericolo di un grave danno alla persona, mentre l'aborto praticato a scopo medico per evitare che la donna subisca aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche, rimane sanzionato penalmente. Detta incriminazione contrasterebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, con gli artt. 31, secondo comma, e 32, primo comma) della Costituzione secondo cui la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" e "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". La dichiarazione d'illegittimità della norma consentirebbe invece a moltissime donne di poter ricorrere all'opera dei sanitari, anziché a quella pericolosissima delle fattucchiere. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata. Osserva la difesa dello Stato che il vigente sistema giuridico penale, se correttamente interpretato, non contrasta con gli invocati principi costituzionali, giacché l'unica esimente esistente (art. 54 c.p.) consente che l'aborto sia praticato tutte le volte che, anche se non sia in pericolo la vita della donna incinta, si prospetti il pericolo di un danno grave alla salute della donna, danno proporzionato alla corrispondente gravità dell'aborto. Il suddetto sistema é pertanto pienamente compatibile con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che, proteggendo la maternità e l'infanzia, vuol consentire alla donna di portare a termine la gravidanza e di allevare i figli nelle migliori condizioni fisiche, psichiche e ambientali possibili; ed altresì con l'art. 32 Cost., posto che permetterebbe di evitare qualsiasi pericolo di un serio danno alla salute della donna in stato gravidico. Considerato in diritto L'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano solleva un problema grave, argomento di polemiche e di attività legislativa in diverse nazioni. Non é il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto, legata allo sviluppo del sentimento religioso, all'evolversi della filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche, politiche e demografiche. Non punito in talune epoche, punito in altre con pene quando lievi quando severissime, il procurato aborto si considerò lesivo di interessi disparati, quali la vita, l'ordine delle famiglie, il buon costume, l'accrescimento della popolazione. Nel vigente codice penale l'aborto volontario é rubricato come "delitto contro l'integrità della stirpe" (libro II titolo X c.p.). Secondo i lavori preparatori e la Relazione al Re che accompagna il codice, il bene protetto é "l'interesse demografico dello Stato". Il codice precedente, invece, considerava l'aborto fra i "delitti contro la persona", e questa sembra essere più giusta collocazione. Il prodotto del concepimento fu alternativamente ritenuto semplice parte dei visceri della donna, speranza d'uomo, soggetto animato fin dall'inizio, o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione. Ritiene la Corte che la tutela del concepito - che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) - abbia fondamento costituzionale. L'art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la "protezione della maternità" e, più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito. E, tuttavia, questa premessa - che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali - va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed é proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto. L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codice penale, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, nella sola parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente, e la donna stessa, "anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio

5 psichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell'art. 54 del codice penale". In tali limiti la questione é fondata. La condizione della donna gestante é del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non é sempre immediato. Di più. La scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Opportunamente il legislatore ha previsto, per altri casi, oltre la causa comune di esclusione della pena stabilita nell'art. 54 c.p., alcuni particolari stati di necessità giustificatrice (art. 384 c.p.). Di non diversa considerazione é certamente degno il peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione nella salute. La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. si presenta perciò inevitabile. Va peraltro precisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della donna che vi abbia consentito non esclude affatto, già de jure condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza serii accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO Depositata in cancelleria il 18 febbraio SENTENZA N. 26 ANNO 1979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori giudici: Prof. Leonetto AMADEI, Presidente Prof. Edoardo VOLTERRA Prof. Guido ASTUTI Dott. Michele ROSSANO Prof Antonino DE STEFANO Prof. Leopoldo ELIA Prof. Guglielmo ROEHRSSEN Avv. Oronzo REALE Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

6 Avv. Alberto MALAGUGINI Prof. Livio PALADIN Dott. Arnaldo MACCARONE Prof. Antonio LA PERGOLA Prof. Virgilio ANDRIOLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Sandri Ivan Alessandro Francesco, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Livio Paladin; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 10 luglio 1975, emessa nel corso di un procedimento a carico di Ivan Alessandro Francesco Sandri, imputato di aver tentato di investire con la propria automobile (e dunque di uccidere) una guardia di pubblica sicurezza, che in divisa gli aveva intimato di arrestarsi, il tribunale militare di Padova ha impugnato - per violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma Cost. - quella parte dell'articolo 186 primo comma del codice penale militare di pace, che prevede la pena dell'ergastolo per la violenza consistente nell'omicidio "ancorché tentato", contro un superiore. Sanzionando con l'identica pena, un tempo della morte ed ora dell'ergastolo, l'omicidio commesso e quello tentato, il legislatore avrebbe arbitrariamente equiparato - secondo il giudice a quo - ipotesi affatto diverse, che le stesse norme penali militari mantengono generalmente ben distinte. Né i giudici potrebbero adeguare le pene alla gravità dei singoli comportamenti, mediante il ricorso alle circostanze attenuanti: poiché, in ogni caso, l'art. 52 c.p.m.p. vieterebbe - nel numero 1 dell'ultimo comma - di infliggere una pena inferiore a quindici anni di reclusione. A parte la violazione del principio di eguaglianza, la norma impugnata sarebbe d'altronde in contrasto con le finalità di "rieducazione" che l'art. 27 terzo comma Cost. assegna alla pena, per il fatto stesso di prevedere una sanzione sproporzionata all'entità del fatto-reato Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per mezzo dell'avvocatura generale dello Stato, replica che il giudice a quo avrebbe preso le mosse da una inesatta valutazione delle norme del codice penale militare di pace. Infatti, tali norme prevederebbero la pena dell'ergastolo là dove la lesione della disciplina militare si associ ad una rilevante offesa dell'incolumità individuale del superiore; mentre, per le minori offese di quest'ultimo bene, in luogo dell'ergastolo dovrebbero venire inflitte pene assai meno severe. Inoltre, pur quando sia prescritta la pena edittale dell'ergastolo, l'avvocatura dello Stato ritiene che la sanzione da infliggere in concreto possa essere commisurata all'effettiva gravità dei singoli casi, attraverso il gioco delle circostanze attenuanti, che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente considerato. Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 27 terzo comma Cost., il giudice a quo confonderebbe i problemi di legittimità costituzionale con i problemi di politica legislativa; dimenticando - oltre tutto - che la Corte ha già dichiarato infondata la questione di legittimità della pena dell'ergastolo, con la sentenza n. 264 del Considerato in diritto 1. - Il tribunale di Padova prospetta anzitutto la violazione del principio costituzionale di eguaglianza, per effetto di quel disposto dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, che stabilisce la pena edittale dell'ergastolo per la violenza consistente nell'omicidio tentato contro un superiore: in ciò completamente equiparato all'insubordinazione costituita dall'omicidio

7 volontariamente commesso. Il giudice a quo rileva infatti, nella parte iniziale dell'ordinanza di rinvio, l'irragionevolezza della previsione di un medesimo trattamento per fatti cosi diseguali, che il legislatore considera - di regola - ben diversamente gravi ai fini della repressione penale. Esaminata sotto questo aspetto, l'impugnativa dev'essere accolta. É giurisprudenza costante della Corte che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica legislativa; salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbitri del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate. Ma questo é appunto il caso della norma impugnata, là dove essa commina, per l'omicidio tentato ai danni di un superiore, la massima fra le sanzioni penali previste in tempo di pace. Nell'ordinamento vigente si riscontra più volte che taluni eventi lesivi di determinati beni giuridicamente protetti siano equiparati, quoad poenam, ad eventi di pericolo anziché di danno effettivo: sino al punto di venir fatti rientrare nell'ambito di una comune ed unitaria ipotesi normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur sempre alcunché di eccezionale rispetto ai principi ispiratori del diritto italiano. Il nostro sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso nell'art. 56 cod. pen., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente reato consumato: con la conseguenza che il primo é sottoposto a quelle sanzioni più miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare del secondo. Questo criterio é stato seguito - nell'art anche dal codice penale militare di pace. La stessa regola in particolar modo si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente nel tentativo di omicidio. Certo é che l'art. 186 c.p.m.p. - nel primo e, in parte, nel secondo comma - ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi. Queste differenze sostanziali vengono annullate, assumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta dell'agente e indipendentemente dall'entità dell'offesa, consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrità del superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica. Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o l'integrità fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la disciplina militare, dall'altro, il legislatore, definendo questa figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazione di condotte diversissime: quali l'omicidio volontario, il tentato omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza é portata contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta equiparazione di condotte diverse - e diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate - non può sfuggire alle censure di irragionevolezza. Chiaro che nel bilanciare i due tipi di beni, lesi dal delitto in questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in gioco: anteponendo la disciplina militare in tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta, che é il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore viene egualmente sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia che si tratti di omicidio (ancorché tentato o preterintenzionale), sia che il reato consista - secondo l'art. 186 cpv. - in lesioni personali gravissime o gravi. Ne segue che il codice penale militare di pace prescinde sia dalla concreta intenzione lesiva dell'agente, sia dalla ben diversa gravità degli effetti delle varie condotte criminose, per quanto riguarda la persona del soggetto offeso: quasi che la tutela dell'esistenza o dell'incolumità del superiore fossero semplicemente in funzione dell'ossequio da prestare alla divisa ed al grado. Del resto, l'incoerenza del legislatore é confermata, all'interno dello stesso codice penale militare di pace, dal confronto fra ciò che la norma impugnata stabilisce in tema di insubordinazione con violenza e ciò che risulta, per converso, in tema di violenza esercitata contro l'inferiore. Anche

8 in questo ultimo caso, l'art. 195 secondo comma c.p.m.p. considera unitariamente l'omicidio, volontario o tentato o preterintenzionale, e le lesioni personali gravissime o gravi; ma non per sottoporli alla medesima pena, bensì per rinviare alle differenziate sanzioni disposte dalle norme penali comuni, sebbene aumentate fino a un terzo. Eppure é pacifico che in queste stesse ipotesi l'offesa riguarda, oltre che la vita o l'incolumità dell'inferiore, i doveri inerenti al rapporto gerarchico ed alla disciplina in genere: poiché la gerarchia non va considerata a senso unico, ma implica una serie di obblighi gravanti sul superiore verso l'inferiore; mentre l'ordinamento delle forze armate deve sempre garantire nei rapporti personali "la pari dignità di tutti i militari", come oggi dispone l'art. 4 terzo comma della legge 11 luglio 1978, n. 382 (contenente le "Norme di principio sulla disciplina militare"). Per questo complesso di ragioni, la norma impugnata rappresenta pertanto una deroga così ingiustificata rispetto ai principi del diritto penale vigente, da ledere l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (sicché non occorre esaminare l'ulteriore censura sollevata in vista dell'art. 27 terzo comma Cost.). Ma l'annullamento dell'art. 186 primo comma c.p.m.p., nella parte riguardante il tentato omicidio del superiore, non determina affatto la depenalizzazione di tale fattispecie. Valgono invece, per colmare transitoriamente la lacuna, le norme penali comuni in materia di delitto tentato. E nulla esclude che il legislatore riestenda al tentativo di omicidio l'autonoma figura dell'insubordinazione con violenza: purché la più grave sanzione di questo reato, in quanto commesso dall'inferiore contro il superiore, sia contenuta in limiti tali da non compromettere la necessaria razionalità delle scelte di politica legislativa La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma c.p.m.p., relativamente al tentativo di omicidio del superiore, dev'essere estesa - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n al passo concernente l'omicidio preterintenzionale. Di per se stessa, l'equiparazione dell'omicidio preterintenzionale all'omicidio volontario, entrambi sanzionati con la pena edittale dell'ergastolo malgrado il profondo divario che separa l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe conciliabile con i criteri ispiratori dell'ordinamento penale. Ma una volta annullata la parte della disposizione normativa riguardante l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio preterintenzionale si rivela ancor più sbilanciato - come suol dirsi nel linguaggio dottrinale - di quanto già non fosse in precedenza. Considerazioni analoghe valgono anche per ciò che attiene all'art. 186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo per l'insubordinazione violenta consistente in lesioni personali gravissime o gravi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questione aggrava in maniera arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto é previsto per la generalità delle altre condotte del medesimo genere, sia dal codice penale comune che dal codice penale militare di pace; per cui la incostituzionalità deriva in tal caso, a più forte ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di accoglimento dell'impugnativa proposta dal giudice a quo. Vero é che l'illegittimità conseguenziale non coinvolge la parte residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p.: sicché le lesioni gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non ufficiale, continuano ad esser sanzionate con la reclusione da sette a quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto alle meno severe sanzioni penali comuni, proprio nell'ipotesi che il soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che transitoriamente ne discende potrà trovare rimedio in occasione della prevista riforma del codice penale militare di pace: sia nel senso di "eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale" secondo l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255, comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978; sia anche nel senso di ristabilire la distinzione già in atto, nella misura consentita dall'esigenza della ragionevolezza. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

9 a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o"; b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorché... preterintenzionale"; c) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n l'illegittimità costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore é un ufficiale, e". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI Giovanni VITALE - Cancelliere Depositata in cancelleria il 24 maggio SENTENZA N. 54 ANNO 1979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori giudici: Prof. Leonetto AMADEI, Presidente Prof. Edoardo VOLTERRA Prof. Guido ASTUTI Dott. Michele ROSSANO Prof. Leopoldo ELIA Prof. Guglielmo ROEHRSSEN Avv. Oronzo REALE Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI Avv. Alberto MALAGUGINI Prof. Livio PALADIN Dott. Arnaldo MACCARONE Prof. Antonio LA PERGOLA Prof. Virgilio ANDRIOLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Trieste nel procedimento per estradizione a carico di Cuillier Guy Georges, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'11 maggio 1977; 2. - ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino nel procedimento per estradizione a carico di Ciamborrani Paul Antoine, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977;

10 3. - ordinanza emessa il 16 gennaio 1978 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Genova nel procedimento per estradizione a carico di Vallon Daniel, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio Visto l'atto di costituzione di Cuillier Guy Georges nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Livio Paladin; uditi l'avvocato Mauro Mellini, per Cuillier Guy Georges e il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Chiamata a pronunciarsi sull'estradizione del cittadino francese Cuillier Guy Georges, imputato di un reato commesso in Francia per cui l'ordinamento dello Stato richiedente prevede la pena capitale, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Trieste - con ordinanza del 17 febbraio ha sollevato questione di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n Secondo l'ordinanza di rinvio tale decreto, nella parte in cui rende esecutivi gli artt. 1, 2 e 7 della relativa convenzione italo - francese, anche quando consentono l'estradizione per reati puniti con la morte, contrasterebbe con gli artt. 3, 10, primo comma, e 27 della Costituzione. Il giudice a quo premette che l'italia e la Francia hanno sottoscritto la convenzione europea di estradizione; ed aggiunge che in quell'occasione il rappresentante italiano ha formulato un'espressa riserva (poi ribadita all'atto del deposito dello strumento di ratifica, operato sulla base della legge 30 gennaio 1963, n. 300), nel senso che in nessun caso il nostro Stato avrebbe accordato l'estradizione per reati puniti dalla legge dello Stato richiedente con la pena di morte. Mancando però la ratifica dello Stato francese, nei confronti di esso sarebbe tuttora in vigore la convenzione bilaterale del Nella parte in questione, tuttavia, il decreto esecutivo della convenzione stessa sarebbe anzitutto incompatibile con l'art. 27, quarto comma, Cost.: dal momento che non potrebbe porsi in dubbio "la volontà del legislatore costituente non solo di vietare la pena di morte in Italia, ma altresì di non consentire che organi dello Stato italiano" concorrano "ad un'eventuale condanna capitale all'estero attraverso l'estradizione". D'altro canto il principio di eguaglianza, sia pure in forme diverse ed attenuate, dovrebbe essere esteso anche ai non-cittadini, quanto ai diritti ed alle libertà fondamentali: il che confermerebbe - in particolar modo - che l'abolizione della pena di morte vada concepita "come principio di validità universale", almeno per ciò che riguarda le decisioni imputabili allo Stato italiano. Inoltre la convenzione europea sull'estradizione, essendo stata ratificata dalla maggior parte degli Stati d'europa (ed essendo aperta all'adesione di tutti gli altri Stati) conterrebbe principi ormai generalmente riconosciuti nel diritto internazionale; sicché il r.d. n del 1870, contrastando con l'art. 11 della convenzione (sulle condizioni cui l'estradizione può esser sottoposta per i reati puniti con la pena capitale da parte del solo Stato richiedente), verrebbe a contraddire lo stesso art. 10, primo comma, della Costituzione Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito l'imputato estradando, per sostenere l'illegittimità dell'atto impugnato, con motivazioni analoghe a quelle del giudice a quo. Per contro, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata. Secondo l'avvocatura dello Stato, il giudice a quo non avrebbe considerato che il problema é risolto in partenza, proprio in vista dell'avvenuta codificazione del principio di diritto internazionale consuetudinario, per cui l'estradizione può esser rifiutata ogni qualvolta lo Stato richiedente non si impegni a non eseguire - in caso di condanna - la pena capitale non prevista dallo Stato richiesto: la consuetudine recepita dalla convenzione europea di estradizione avrebbe infatti operato l'automatico adattamento dell'originario atto di ratifica della convenzione italo - francese del 1870, rendendolo conforme al vigente ordinamento costituzionale.

11 3. - La stessa questione già sollevata dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Trieste é stata, per altro, riproposta dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino - con ordinanza del 6 luglio nel procedimento di estradizione del cittadino francese Ciamborrani Paul Antoine. La ordinanza stessa riproduce sinteticamente le medesime argomentazioni svolte dal primo giudice a quo, con riferimento ai medesimi articoli della Costituzione. Anche per questo giudizio é intervenuto, concludendo nel senso dell'infondatezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato Da ultimo, il r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, é stato impugnato dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Genova - con ordinanza del 16 gennaio nel corso del procedimento di estradizione del cittadino francese Vallon Daniel, imputato in Francia di un reato passibile della pena di morte. In questo caso, però, la questione é stata sollevata con riferimento al solo art. 27, ultimo comma, della Costituzione. É intervenuto qui pure il Presidente del Consiglio dei ministri, riproponendo le medesime tesi già sostenute nei due precedenti giudizi Con memoria depositata il 19 aprile 1979, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha però comunicato che, a seguito d'intesa con le autorità francesi, si é provveduto alla formulazione del testo di una nuova convenzione sull'estradizione fra l'italia e la Francia, attualmente all'esame dei rispettivi governi "per la definitiva sottoscrizione". In particolare, nell'art. 11 del testo in questione si consente il rifiuto della estradizione quando "il reato sia punito con la pena di morte soltanto da parte di uno degli Stati contraenti"; ma in tale ipotesi lo Stato richiesto "é tenuto a sottoporre il caso alla propria autorità giudiziaria per l'esercizio penale". Si aggiunge nella memoria che il Governo italiano, con nota del 13 gennaio 1978, ha comunicato al Governo francese che l'art. 11 del progetto di convenzione "può trovare immediata applicazione". Da ciò si evincerebbe in modo inequivocabile la volontà di non estradare imputati suscettibili di condanna capitale da parte della Francia. Ferma restando la tesi dell'infondatezza della questione sollevata, l'avvocatura dello Stato suggerisce pertanto - in via subordinata - il rinvio degli atti ai giudici a quibus perché riconsiderino la rilevanza della questione stessa. Considerato in diritto 1. - I tre giudizi si prestano ad essere riuniti e decisi con unica sentenza, poiché comportano tutti che si risolva la questione di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, sull'estradizione fra l'italia e la Francia, nella parte in cui consente che vengano estradate persone imputate di reati sanzionati dall'ordinamento dello Stato richiedente con la pena edittale della morte Nelle ordinanze di rinvio si ritiene sottinteso, pur senza offrirne la dimostrazione, che l'atto con il quale é stata data "piena ed intiera esecuzione... alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il 12 maggio 1870", sia sindacabile da questa Corte, in quanto dotato della forza e del valore propri delle leggi. A prima vista, l'implicita premessa delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus parrebbe smentita dalla circostanza che si tratti di un regio decreto, cioè di una fonte che durante la vigenza dello Statuto Albertino veniva utilizzata - in linea di massima - per l'esercizio di potestà regolamentari e non di potestà legislative. Ma l'ostacolo formale dev'esser superato, in vista della prassi che allora si seguiva nell'adeguamento del diritto interno alle convenzioni sull'estradizione, della funzione assolta dalle convenzioni stesse e dai rispettivi ordini di esecuzione, del rango riconosciuto a tali fonti da parte delle disposizioni generali che erano e sono dettate dai codici penali e di procedura penale per regolare l'estradizione passiva. In effetti, non solo nei primi decenni del Regno d'italia, nel corso dei quali si considerava che quelli pertinenti all'estradizione fossero affari amministrativi (in quanto riservati alle deliberazioni del Governo), ma anche in seguito all'entrata in vigore del codice penale del 1889 (che introdusse in tal campo la garanzia giurisdizionale), numerose convenzioni hanno ricevuto esecuzione nel nostro ordinamento per mezzo di regi decreti, anziché nella forma della legge. Ciò é costantemente avvenuto fino a quando la legge 11 agosto 1897, n. 379, ha reso operante la

12 convenzione fra l'italia e San Marino; ed ha continuato a verificarsi in vari casi (come risulta - ad esempio - dal r.d. 13 dicembre 1923, n. 3181, sull'estradizione fra l'italia e l'austria, o dal r.d. 19 luglio 1924, n. 1559, relativo alla Cecoslovacchia), allorché in dottrina si era già diffusa l'opinione che i trattati dovessero eseguirsi mediante leggi formali, ogni qualvolta richiedessero un adattamento consistente nell'emanazione, nell'abrogazione o nella modificazione di norme legislative. Ora, poco importa fissare in questa sede la ricostruzione dogmatica di tali fenomeni: verificando se i decreti esecutivi di convenzioni sull'estradizione trovassero diretto fondamento nell'art. 5 dello Statuto Albertino, al quale fa esplicito riferimento anche l'atto di cui presentemente si discute; oppure se tali decreti non intendessero effettuare altro che la promulgazione o la pubblicazione di convenzioni aventi per se stesse forza e valore di legge, come si tendeva a ritenere nel secolo scorso. É significativo, in ogni caso, che sin d'allora le norme pattizie sull'estradizione incidessero in una materia altrimenti regolata da norme interne di rango legislativo: rispetto alle quali i corrispondenti decreti esecutivi non potevano, dunque, non porsi come fonti equiparate alle leggi formali, a pena di vedersi privati di qualunque effetto. Ed ancora più probante é il dato - sottolineato dalla dottrina dell'epoca - che l'art. 6 del codice penale del 1889 e l'art. 635 del codice di procedura penale del 1913 (specificando il disposto dell'art. 855 del codice di procedura penale del 1865) rinviassero esplicitamente, al pari dell'art. 13 del codice penale oggi in vigore, ai trattati di estradizione: considerandoli atti a derogare al comune ordinamento legislativo, senza affatto distinguere secondo che l'ordine di esecuzione dei trattati stessi fosse contenuto in leggi formali oppure in regi decreti L'ammissibilità delle questioni sollevate dai giudici a quibus é stata però messa variamente in dubbio, sotto altri profili, nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e nella successiva memoria dell'avvocatura dello Stato. In primo luogo, si assume che l'art. 11 della convenzione europea, prevedendo che l'estradizione possa essere negata quando si tratti di reati puniti con la pena capitale dall'ordinamento dello Stato richiedente e questo non offra allo Stato richiesto adeguate garanzie che la pena medesima non verrà eseguita, avrebbe semplicemente recepito e codificato una preesistente consuetudine internazionale: cui l'atto esecutivo della convenzione italo - francese del 1870 si sarebbe conformato, in forza del dispositivo di adattamento automatico alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", stabilito dal primo comma dell'art. 10 Cost. Da questo assunto deriverebbe non tanto l'infondatezza delle questioni in esame, come é stato sostenuto dall'avvocatura dello Stato; bensì, prima ancora, ne discenderebbe appunto che tali questioni si sottraggono al giudizio della Corte, in quanto concernenti norme caducate - ad un tempo - nell'ordinamento internazionale come nell'ordinamento interno. Ma la tesi non regge, poiché non risulta - e non ha ricevuto dimostrazioni di sorta da parte dell'avvocatura dello Stato - che la clausola contenuta nell'art. 11 della convenzione europea corrisponda ad una norma internazionale generalmente riconosciuta: né cogente per tutti gli Stati richiedenti o richiesti, né facoltizzante per i soli Stati che abbiano abolito la pena di morte. In contrasto con siffatte concezioni universalistiche dell'estradizione, sta invece una realtà rappresentata da convinzioni e da comportamenti diversi secondo i singoli Stati interessati. Del resto, lo stesso Stato italiano ha concorso a smentire quelle concezioni, dal momento che ha invece sentito - anche e soprattutto negli anni più recenti (art. 17 della convenzione Italia - Libano del 10 luglio 1970; art. 31 della convenzione Italia - Marocco del 12 febbraio 1971; art. 35 della convenzione Italia- Romania dell'11 novembre 1972; art. 8 della convenzione Italia - U.S.A. del 18 gennaio 1973; art. 30 della convenzione Italia - Spagna del 22 maggio 1973; art. 3 della convenzione Italia - Australia del 28 novembre 1973) - l'esigenza di concludere appositi accordi bilaterali con gli Stati nei quali si commina la pena capitale, per poterne ottenere l'uno o l'altro tipo di garanzie preventive a vantaggio degli imputati o dei condannati estradandi In secondo luogo, l'avvocatura dello Stato ha prospettato l'ipotesi che i giudici a quibus debbano considerare nuovamente la rilevanza delle questioni sollevate, dato l'atteggiamento tenuto

13 dalla delegazione italiana nei confronti di quella francese - con una nota datata 13 gennaio al termine della stesura di un nuovo progetto di convenzione, destinato a sostituire il precedente accordo. In quell'occasione, da parte italiana s'é infatti comunicato ai rappresentanti della Francia che le competenti autorità del nostro Stato potrebbero applicare fin d'ora l'art. 11 del progetto stesso, esercitando senz'altro l'azione penale contro coloro la cui estradizione sia stata negata, in quanto imputati o condannati per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente; sicché ne verrebbe confermato che il nostro Governo ritiene ormai superata, sotto questi aspetti, la convenzione italo- francese del Sta di fatto, però, che la delegazione francese ha replicato di non poter ammettere l'applicazione provvisoria del progetto di accordo sull'estradizione, senza il preventivo compimento delle procedure costituzionalmente necessarie. Ciò che più conta, al di là delle comunicazioni intercorse fra i rappresentanti dello Stato italiano e dello Stato francese, nessuna modificazione si é prodotta nell'ordinamento interno, per cui l'originaria rilevanza delle questioni proposte dai giudici a quibus sia venuta meno. Al contrario, la tesi che il regio decreto 30 giugno 1870, n. 5726, non possa più ricevere applicazione, nella parte in cui consente l'estradizione per delitti che l'ordinamento dello Stato richiedente sanzioni con la pena di morte, collide con una recentissima giurisprudenza della Corte di cassazione: la quale ha più volte affermato che l'estradizione dev'essere concessa nelle stesse ipotesi in esame, in quanto tuttora regolate dalla convenzione italo- francese del secolo scorso. D'altronde, anche ad ammettere che fin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana fosse intervenuta l'abrogazione dell'atto impugnato, sotto i profili denunciati dalle ordinanze di rinvio, ciò non varrebbe a precludere il sindacato spettante a questa Corte. A partire dalla sentenza n. 1 del 1956, la Corte ha costantemente ritenuto - infatti - la propria competenza a giudicare sulla compatibilità fra la Costituzione e le leggi anteriori, astraendo dagli eventuali effetti abrogativi che i giudici a quibus non abbiano autonomamente accertato Nel merito, é vero che la condizione giuridica dello straniero - secondo il capoverso dell'art. 10 Cost. - "é regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"; ma ciò non significa che si debba presumere la legittimità costituzionale di tutte le leggi ordinarie emanate in esecuzione dei trattati stessi. Né la prevalenza della Costituzione può essere affermata limitatamente a quei soli disposti che si riferiscono esplicitamente agli stranieri in genere ed all'estradizione in specie: come nel caso dell'art. 26, secondo comma, Cost., che esclude l'estradizione "per reati politici". Anche in questo campo invece, qualora non vengano in considerazione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", s'impone la comune esigenza di verificare la conformità delle leggi e delle fonti equiparate rispetto ad ogni norma o principio costituzionale: con particolare riguardo agli atti esecutivi di accordi sull'estradizione così remoti nel tempo, da far supporre che la fondamentale corrispondenza delle concezioni punitive, già proprie degli ordinamenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, sia stata in qualche punto compromessa con l'entrata in vigore della nuova Costituzione. Effettivamente, poteva esser logico che la convenzione italo - francese del 1870 non contenesse nessuna riserva relativa alla pena capitale, allorché questo tipo di sanzione era previsto dalle legislazioni penali di entrambi gli Stati contraenti; mentre l'equiparazione dei delitti sanzionati con la morte a tutti gli altri reati per i quali si ammette l'estradizione non é più legittima allo stato attuale del nostro ordinamento, da quando l'abolizione della pena capitale é stata riaffermata nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione. Malgrado l'evidente divario che separa il caso dei soggetti punibili in Italia da quello dei soggetti per i quali sia stata richiesta l'estradizione, non può consentirsi che in tema di beni e di valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni, sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente. Per conseguenza, deve considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italiano concorra all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per

14 nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, se non sulla base di una revisione costituzionale. Non va trascurato, in questo senso, che la "garanzia giurisdizionale" derivante dall'art. 662 cod. proc. pen. implica la "previa deliberazione favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte d'appello: deliberazione favorevole che non rende "obbligatoria l'estradizione", in base al terzo comma dell'articolo stesso; ma indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di concessione del soggetto estradando. Ai fini di tale deliberazione occorre accertare - in particolar modo - la compatibilità dell'estradizione con i principi cui s'informano, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento interno. E questo aspetto essenziale della garanzia rimarrebbe svuotato, se i giudici italiani potessero vedersi legittimamente obbligati - data la generica formulazione dell'accordo italo - francese del a decidere che vengano estradati soggetti passibili della pena capitale, in quanto condannati od imputati all'estero Resta poi fermo che la disposizione dell'art. 27, quarto comma, non dev'essere isolatamente concepita, ma va interpretata ed applicata alla luce della complessiva disciplina costituzionale, collegandola principalmente a quella indispensabile eguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge, che le sezioni istruttorie delle Corti d'appello di Trieste e di Torino hanno invocato mediante il richiamo all'art. 3 Cost. Il testuale riferimento dell'art. 3, primo comma, ai soli cittadini non esclude, in effetti, che l'eguaglianza davanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri, là dove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (come questa Corte ha precisato, nelle sentenze n. 120 del 1967, n. 104 del 1969 e n. 144 del 1970); e tale é appunto il diritto alla vita, specificamente protetto - in sede penale - dall'art. 27, quarto comma. Entro questi limiti, valgono anche nel caso in esame gli assunti della sentenza n. 25 del 1966, con cui la Corte ha definito l'eguaglianza come un "principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura": ossia come un divieto "che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate". Ciò é tanto più vero, in quanto un'essenziale parità di trattamento dev'esser mantenuta negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand'anche appartenenti a Stati diversi. Sotto quest'ultimo profilo, assumono una determinante importanza la ratifica della convenzione europea di estradizione (autorizzata dalla legge 30 gennaio 1963, n. 300) e la contestuale riserva con cui l'italia ha manifestato la volontà di non concedere l'estradizione per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente. Mediante quegli atti, lo Stato italiano ha assunto un impegno che indirettamente garantisce i cittadini degli stessi Stati i quali non abbiano ratificato la convenzione europea; giacché non troverebbero una giustificazione di ordine costituzionale comportamenti diversi delle nostre autorità, che in tal campo assoggettassero ad opposti trattamenti gli uni rispetto agli altri soggetti interessati, secondo le varie relazioni internazionali esistenti fra l'italia e i rispettivi Stati di provenienza. Un tale impegno é stato d'altra parte rafforzato, per effetto delle ricordate convenzioni bilaterali sull'estradizione, recentemente concluse fra l'italia ed altri Stati nei quali si prevede la pena capitale. Sia pure in forme diverse - ora disponendo che l'estradizione sia concessa per gli stessi reati puniti con la morte, sempre che lo Stato richiedente offra "garanzie ritenute sufficienti", ora affermando senz'altro che la pena in questione "non verrà applicata", ora giungendo a stabilire che la pena medesima "sarà sostituita" da quella prevista in suo luogo nell'ordinamento del Paese richiesto - tutte queste convenzioni confermano l'esigenza che corrispondenti garanzie vengano prestabilite ed offerte in ogni caso, per non ledere l'eguaglianza fra i soggetti estradandi di qualunque condizione. Non prevedendo in tal senso garanzie di sorta, che le autorità giudiziarie e politiche del nostro ordinamento siano specificamente vincolate ad applicare od esigere, il regio decreto che ha

15 dato esecuzione alla convenzione italo - francese del 1870 viola pertanto gli artt. 3, primo comma, e 27, quarto comma, della Costituzione Fino a quando non sarà stato concluso con la Francia il nuovo accordo sull'estradizione, vale però il generale rimedio predisposto dall'art. 10, secondo comma, n. 3, del codice penale, in adempimento degli obblighi alternativi che tradizionalmente si suole ritenere gravanti sugli Stati: o consegnare o punire. A richiesta del Ministro della giustizia, sono infatti puniti "secondo la legge italiana" i colpevoli di delitti commessi in territorio estero, sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorché l'estradizione non sia stata o non possa esser concessa. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI Giovanni VITALE - Cancelliere Depositata in cancelleria il 21 giugno SENTENZA N. 108 ANNO 1981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori giudici Avv. Leonetto AMADEI, Presidente Dott. Giulio GIONFRIDA Prof. Edoardo VOLTERRA Dott. Michele ROSSANO Prof. Antonino DE STEFANO Prof. Leopoldo ELIA Prof. Guglielmo ROEHRSSEN Avv. Oronzo REALE Avv. Alberto MALAGUGINI

16 Prof. Livio PALADIN Dott. Arnaldo MACCARONE Prof. Antonio LA PERGOLA Prof. Virgilio ANDRIOLI Prof. Giuseppe FERRARI ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 giugno 1978 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Floridi Fiorella, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979; 2) ordinanza emessa il 17 giugno 1978 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Giordano Riccardo ed altri, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979; 3) ordinanza emessa il 16 agosto 1978 dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Zorzi Renzo ed altri, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 31 gennaio 1979; 4) ordinanza emessa il 10 luglio 1978 dal Tribunale di Voghera nel procedimento penale a carico di Vercesi Angela ed altra, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979; 5) ordinanza emessa il 5 ottobre 1978 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Branca Bicci Nereide ed altri, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14 febbraio 1979; 6) ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dal Tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di Camato Antonio ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979; 7) ordinanza emessa il 1 dicembre 1978 dal Pretore di Città di Castello nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 16 maggio 1979; 8) ordinanza emessa il 23 gennaio 1979 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Sessarego Domenico ed altri, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979; 9) ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Lipizer Mario ed altri, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18 luglio 1979; 10) ordinanza emessa il 13 febbraio 1979 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Anastasio Vittoria ed altri, iscritta al n. 400 del registro

17 ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18 luglio 1979; 11) ordinanza emessa il 9 maggio 1979 dal Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Ligori Donato, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 9 giugno 1978, nel procedimento penale a carico di Floridi Fiorella, il Tribunale di Pesaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 22, legge 194/78 ("Norme per la tutela della gravidanza") in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, primo e secondo comma, Cost. Il 2 luglio 1973 il medico provinciale di Pesaro trasmetteva al Procuratore della Repubblica copia conforme di una denuncia di aborto, presentatagli dal primario ginecologico dell'ospedale Civile. Dal rapporto peritale, disposto dal Magistrato, risultava che l'aborto era stato procurato al secondo mese di gravidanza con l'introduzione nella cavità uterina di una sonda di gomma; che l'intervento demolitore, dato il mezzo adoperato, era stato eseguito da una terza persona; che ne erano risultate gravi lesioni negli organi genitali della donna, con pericolo di peritonite; che l'interessata, al momento di decidersi all'aborto, doveva ritenersi nel pieno possesso delle facoltà mentali. La stessa Floridi, del resto, confermava le risultanze del rapporto, meno che per la partecipazione alla manovra abortiva di altre persone, e affermava di aver voluto interrompere la gravidanza per via delle precarie condizioni economiche e familiari, e del conseguente scadimento del suo stato di salute psichica. Essa veniva quindi imputata del delitto previsto nell'art. 546, codice penale, "per essersi fatta procurare l'aborto con il suo consenso da persona non identificata". Al momento del fatto - sosteneva il suo difensore - la Floridi si trovava in tali condizioni di esaurimento nervoso, comprovate da certificato medico, che l'aborto avrebbe dovuto ritenersi lecito ai sensi della sentenza n. 27 del 1975 della Corte. Entrata in vigore, il 6 giugno 1978, la nuova legge sull'interruzione della gravidanza, la difesa dell'imputata chiedeva l'accertamento delle condizioni di non punibilità ivi previste nella norma appositamente dettata con riguardo ai fatti pregressi (art. 22, terzo comma). Il Tribunale di Pesaro ritiene che il caso sottoposto al suo giudizio ricada sotto la previsione dell'articolo testè citato, che così testualmente dispone: "Salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli artt. 4 e 6". Nella specie, si osserva, l'interruzione della gravidanza ha avuto luogo entro il primo trimestre. Vengono allora in rilievo le condizioni di non punibilità previste nell'art. 4. Se il giudice accertasse che esse non sussistevano al momento del fatto, l'imputato sarebbe punibile: e tuttavia, non con la sanzione prevista dall'art. 546 codice penale, dal momento che questa norma è stata espressamente abrogata, insieme con le rimanenti altre del titolo X del libro II del codice penale, in forza del primo comma dell'art. 22. La pena da applicare sarebbe dunque quella comminata dall'art. 19, sebbene con riguardo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

18 Posto ciò, è delibata la questione che si prospetta alla Corte. Nessun dubbio, si assume, può sussistere sotto il profilo della rilevanza: la quale è ritenuta ugualmente certa, si assuma che un'eventuale pronunzia d'incostituzionalità farebbe rivivere la norma incriminatrice del codice, già abrogata dalla disposizione in esame, ovvero si assuma che essa produrrebbe un vuoto legislativo. La fondatezza della censura è argomentata in base ai principi che questa Corte avrebbe enunciato nel dichiarare l'incostituzionalità, prima dell'art. 553, poi parzialmente dell'articolo 546 del codice penale (sentenze 49/71 e 27/75). Il diritto alla vita, costituzionalmente garantito come fondamentale fin dal concepimento, costituirebbe, pur nella sua peculiarità, una figura dei diritti inviolabili dell'uomo, proclamati dall'art. 2 della Carta fondamentale. Non si contesta che la situazione del concepito debba essere protetta compatibilmente con gli interessi, egualmente meritevoli di tutela, della madre. Si afferma però l'obbligo costituzionale di sancire la illiceità penale dell'aborto, tolto il caso, come è precisato nella sentenza 27/75, che la prosecuzione della gravidanza costituisca un pericolo grave, non altrimenti evitabile e accertato dal medico, per la salute della gestante. La norma che si denunzia, e del resto il sistema della legge n. 194, avrebbero tuttavia trascurato le prescrizioni della Corte, vulnerando gli invocati parametri costituzionali. Da un canto, si dice, l'art. 1 afferma solennemente la tutela del concepito; dall'altro, questa proclamazione sarebbe, nelle norme successive, sotto vario riguardo spogliata del suo rilievo. Si lamenta, infatti, che ai sensi dell'art. 4 l'aborto divenga lecito in presenza di una larga ed elastica serie di indicazioni: un pericolo serio, ancorché non grave, che potrebbe pregiudicare - in relazione alla prosecuzione della gravidanza, al parto, o addirittura alla futura condotta della maternità - non soltanto la salute fisica ma lo stesso equilibrio psichico della gestante; le condizioni economico - sociali della donna, previste in questa sede perchè si sarebbe trasgredito l'obbligo, gravante sullo Stato ex art. 3, secondo comma, Cost., di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza tra i cittadini; le possibili anomalie e malformazioni del nascituro, le quali, sempre difficili da accertare, giustificherebbero comunque lo aborto eugenetico, distante solo un breve passo dalla selezione della razza. Egualmente chiara sarebbe l'incostituzionalità dell'art. 5. Tale disposizione regola le modalità che valgono per l'interruzione della gravidanza entro i primi tre mesi della gestazione. I soggetti ivi previsti - il consultorio, la struttura socio-sanitaria, il medico di fiducia - garantiscono o compiono, secondo i casi, i necessari accertamenti medici, valutano insieme con la donna e, dove questa lo consente, con il padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi preposti; se riscontrano gli estremi di un intervento urgente, essi rilasciano immediatamente alla donna un certificato comprovante l'urgenza, che abilita l'interessata ad ottenere l'interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate. Quando non ricorre l'urgenza, e la gestante tiene tuttavia ferma la richiesta di abortire sulla base delle circostanze sopra menzionate, essi non possono che rilasciarle copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, ed invitarla a soprassedere per sette giorni. Trascorso questo periodo di riflessione, la donna è libera - anche qui, in virtù del documento rilasciatole - di sottoporsi all'intervento abortivo presso una sede autorizzata. La disciplina testè descritta è così congegnata, si deduce, che spetta alla donna, espletatasi la procedura, decidere insindacabilmente se la gravidanza vada interrotta. Non essendo previsti controlli o verifiche delle ipotesi giustificative di una simile decisione, l'art. 19 si limiterebbe a incriminare la semplice inosservanza delle modalità da esso prescritte. Sarebbe dunque salvo quel principio di auto - determinazione della gestante, che si denunzia come lesivo del diritto alla vita del concepito, e di altri valori costituzionalmente protetti. Tali, precisamente, sarebbero: l'interesse del genitore maschio, tutelato ex art. 31 Cost., alla formazione della famiglia; il principio di eguaglianza dei coniugi, sancito, dove i genitori siano legati da vincolo matrimoniale, dall'art. 29 Cost., che si assume vulnerato in difetto dell'obbligo di consultare il padre nel corso

19 della procedura abortiva; il diritto - dovere dei genitori di mantenere la prole ex art. 30, primo comma, Cost.: e perciò non solo i figli nati, ma anche quelli concepiti, come dovrebbe d'altronde ritenersi secondo le nozioni del codice civile. Le questioni prospettate investirebbero, oltre alle norme espressamente indicate nel dispositivo (artt. 4, 5, 22 della legge), tutte le altre che caratterizzano il sistema della disciplina in esame (gli articoli dall'8 al 15 e dal 19 al 21). Competerebbe d'altra parte alla Corte stabilire se offenda la Costituzione anche il regime dell'aborto dopo i primi novanta giorni della gravidanza e, in questo caso, se la Corte stessa debba giovarsi del potere di annullamento conseguenziale, ex art. 27 della legge 87/53. Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il tramite dell'avvocatura dello Stato, eccepisce l'irrilevanza della questione proposta con riferimento all'art. 5 e deduce l'infondatezza della censura che concerne gli artt. 4 e 22, terzo comma. Il Tribunale di Pesaro avrebbe correttamente interpretato il sistema della legge: il precetto da applicare sarebbe posto nell'art. 22, terzo comma; la sanzione, che deve operare se il giudice non accerta la sussistenza delle situazioni di non punibilità previste in detta norma mediante il richiamo dell'art. 4, andrebbe invece ricavata dall'art. 19. Quest'ultima disposizione stabilisce la pena sia per la donna (primo comma), sia per chiunque altro abbia concorso all'aborto su donna consenziente (secondo comma). Testualmente, conviene l'avvocatura, essa si riferisce agli illeciti compiuti sotto l'impero della nuova legge e dunque all'interruzione della gravidanza che abbia luogo senza l'osservanza delle modalità previste negli artt. 5 e 8. Ma ciò non toglie che la pena, com'é oggi configurata, serva a sanzionare anche l'aborto commesso prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, essendo irrazionale, seppure non scorretto secondo lo stretto criterio della sistematica giuridica, che i fatti pregressi rimangano assoggettati alla più grave sanzione comminata nell'art. 546 del codice penale. Erroneo sarebbe, invece, il risultato, al quale il giudice a quo perviene muovendo da questa premessa, di censurare anche il precetto dell'art. 5, che riguarda esclusivamente le procedure introdotte dalla legge del 1978, e non è infatti richiamato nell'art. 22, terzo comma. L'art. 5, e le altre norme che disciplinano le vigenti modalità dell'aborto, non verrebbero quindi in considerazione nella specie. Di qui la dedotta irrilevanza della questione. Al giudice toccherebbe, invece e soltanto, di accertare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, sempre in rapporto al precetto stabilito nel terzo comma dell'art. 22. Nessuno dei profili di illegittimità prospettati nel provvedimento di remissione riguarderebbero tuttavia l'ipotesi che la sussistenza di una o più delle condizioni contemplate nell'art. 4 risulti essere stata accertata dal Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'art. 22, terzo comma Con ordinanza emessa il 17 giugno 1978 il Giudice istruttore del Tribunale di Salerno ha sollevato d'ufficio, nel procedimento penale a carico di Giordano Riccardo, Buonocore Maria e Apicella Ottavio questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 194 del 1978 in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, secondo comma, della Costituzione. É denunziata la violazione delle norme costituzionali che proteggono la maternità e tutelano il feto. Si assume che il disposto dell'art. 2 Cost. copra il diritto alla vita prenatale. Le previsioni dell'art. 4 confliggerebbero con esso e, sotto un duplice riguardo, anche con l'art. 3 Cost. La differenza della disciplina dettata rispettivamente per i primi tre mesi e per il successivo corso della gravidanza sarebbe infatti irrazionale: il feto possederebbe fin dal concepimento il suo proprio e compiuto patrimonio genetico e la vita in fieri meriterebbe un'identica e ininterrotta tutela, quale che sia la fase della gestazione; inoltre, con l'annoverare le circostanze di ordine sociale e familiare fra le possibili cause di giustificazione dell'aborto, il legislatore avrebbe trascurato il dovere

20 costituzionale di rimuovere gli ostacoli all'attuazione proprio di quel principio di eguaglianza, al quale esso pretenderebbe qui, per altro verso, di conferire rilievo. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, la quale deduce che altro è la causa, altra cosa sono gli effetti delle situazioni che legittimano l'interruzione della gravidanza ai sensi della norma censurata. Le cause possono variare; l'effetto è, sicuramente, sempre quello di incidere sullo stato di salute fisica e psichica della gestante: ed il giudice può e deve accertarne la sussistenza, prima che possa essere sacrificata la tutela del concepito Altra questione è prospettata alla Corte dal Tribunale di Trento, con ordinanza in data 16 agosto 1978, nel corso del procedimento penale a carico di Zorzi Renzo ed altri imputati, rinviati a giudizio a conclusione della formale istruttoria. Nelle more del procedimento sopravveniva la legge n. 194 del Il difensore dello Zorzi chiedeva la revoca del mandato di cattura e in subordine la concessione della libertà provvisoria, assumendo che il reato di atti abortivi su donna ritenuta incinta era ormai stato abrogato, e che l'altro reato imputato al suo assistito - aborto pluriaggravato di donna consenziente - non era più punibile, in forza dell'art. 22, terzo comma, della nuova legge sull'interruzione della gravidanza. Con istanza aggiuntiva, lo stesso difensore chiedeva, in applicazione dell'art. 152, primo comma, e dell'art. 421 c.p.p il proscioglimento del giudicabile e la conseguente revoca del mandato di cattura. Il Pubblico Ministero eccepiva l'incostituzionalità dell'intero testo ed in particolare degli artt. 4, 6 e 22 della legge citata, per contrasto con gli artt. 30, primo comma, 31, secondo comma, 3 e 32 Cost. Un successivo provvedimento di clemenza veniva ad estinguere il reato di lesioni colpose, che era residuato dalla precedente imputazione del reato di atti abortivi su donna ritenuta incinta, espressamente abrogato ex art. 22, primo comma, della legge 194 del 1978; il relativo mandato di cattura, spiccato nei confronti dello Zorzi, era conseguentemente revocato. La questione è dunque sollevata con riguardo al solo reato di aborto di donna consenziente. Il Tribunale di Trento ne deliba, prima di tutto, la rilevanza. Nella specie, si tratta dell'aborto di un'infradiciottenne, compiuto, al secondo mese di gravidanza, prima dell'entrata in vigore della legge 194. Dovrebbe dunque soccorrere la disposizione del terzo comma art. 22, secondo la quale i fatti pregressi non sono punibili, dove risulti accertata dal giudice la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della stessa legge. Sennonché, prosegue il giudice a quo, nulla è detto per il caso in cui risulti invece che, al momento del fatto, dette condizioni difettavano. Si assume che, anche qui, l'illecito pregresso non sia punibile. Non potrebbe infatti farsi ricorso all'art. 546 codice penale, in quanto detta norma non viene espressamente eccettuata dall'ambito di operatività dell'abrogazione disposta, ex art. 22, primo comma, con riferimento all'intero titolo in cui essa era inclusa. Le nuove norme che incriminano l'inosservanza delle modalità da esse introdotte sarebbero, d'altra parte, evidentemente inapplicabili a chi abbia praticato l'aborto prima dell'entrata in vigore della presente legge. La rilevanza della questione viene allora asserita sul presupposto dell'avvenuta soppressione dell'intero titolo IX del libro II del codice penale. Sarebbe, appunto, il primo comma dell'art. 22, da cui scaturisce l'estinzione di tutto il corpo delle norme investite dall'abrogazione espressa, a costituire la chiave di volta del sistema costruito con la nuova legge; mentre al terzo comma non si riconosce alcun utile significato. Si verrebbe allora a delineare l'incostituzionalità della legge 194 nella sua organicità ed interezza; la censura così formulata sarebbe, del resto, sorretta anche dalla considerazione che, una volta dichiarata l'illegittimità della legge riguardo alla prima fase della gravidanza, ne risulterebbe la reviviscenza della previgente disciplina: tale disciplina, si aggiunge, è certamente meno mite, - e in questo senso, logicamente incompatibile - rispetto a quella dettata nel contesto dell'attuale normativa per sanzionare penalmente l'aborto oltre il primo trimestre della gestazione, quando, cioè, si

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