CITTA DI SOMMA VESUVIANA (Provincia di Napoli)

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1 CITTA DI SOMMA VESUVIANA (Provincia di Napoli) PROPONENTE: AREA: Ufficio: Numero 73 del Pubblicata all Albo Pretorio Per giorni 15 consecutivi a partire dal 30/07/2013 L addetto alle Affissioni COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 26/07/2013 OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno Affidamento della gestione del tributo per l'anno L'anno duemilatredici,addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di Legge. Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti: COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI Raffaele ALLOCCA Sindaco Si Salvatore DI SARNO Vicesindaco Si Michele REA assessore Si Tommaso GRANATO Assessore Si Antonio BUCCI assessore Si Maria CAROPRESE assessore Si PRESIEDE: l adunanza dott. Raffaele ALLOCCA nella sua qualità di Sindaco ASSISTE il Segretario Generale Maria Luisa Dovetto Il PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all oggetto.

2 RELAZIONE ISTRUTTORIA PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 23/05/2013 si proponeva al Consiglio Comunale la determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l anno 2013 VISTO l art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni; TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; VISTO l art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce alla lett. a) che, per l anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall art. 14 del D.L. 201/2011: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento ; RICHIAMATA la Circolare n. 1/DF del 29 Aprile 2013, con la quale il Ministero dell Economia e delle Finanze ha fornito dei Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall art. 10 del D.L. 8 Aprile 2013, n. 35, specificando, in particolare che: - Con riferimento al comma 2, lett. a) dell art. 10 del D.L. n. 35/2013, è facoltà dei comuni intervenire sul numero delle rate della TARES e sulla scadenza delle stesse, limitatamente all anno 2013 e in deroga al comma 35 dell art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Pertanto, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all attuale scadenza di luglio e quello relativo all ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Inoltre, se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest ultima scadenza, mentre l ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi, in questo caso, applicare quanto previsto per l anno 2012 dal citato art. 14 comma 35. Si sottolinea, altresì, che la disposizione recata dall art. 10, comma 2, lett. a) impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Infine, si precisa che tale deliberazione rientra nell ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del Con riferimento al comma 2, lett. b) dell art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, si evidenzia - che per il pagamento delle prime due rate della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l anno Gli importi in tal modo versati dovranno, ovviamente, essere considerati ai fini della determinazione dell ultima rata dovuta a saldo della TARES. Pertanto, la disposizione detta un indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard, di cui al comma 13 dell art. 14 del D. L. n. 201 del Si precisa, infine, che l utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l ultima rata della TARES, come emerge chiaramente dal tenore della lett. b) del comma 2 dell art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, laddove viene inequivocabilmente precisato che le precedenti modalità di versamento possono essere utilizzate ad eccezione dell ultima rata della TARES.

3 - Con riferimento al comma 2, lett. c) del D. L. n. 35 del 2013, si evidenzia che con tale disposizione il versamento, in un unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre. Si precisa, tuttavia, che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola. La stessa lett. c) in commento prevede, inoltre, che il gettito relativo alla maggiorazione standard è riservato allo Stato e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma della successiva lett. f), la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro. L attribuzione esclusiva del gettito della maggiorazione allo Stato comporta, inoltre, che non trova applicazione il comma 13-bis del citato art.14 del decreto-legge n. 201 del 2011 come espressamente previsto dalla lett. d) del comma 2, dell art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, il quale stabilisce che, a decorrere dall anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio - ora fondo di solidarietà comunale, ai sensi del comma 380, lett. b), dell art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard. VISTO l art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; VISTO l art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l applicazione del tributo, concernente, tra l altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; RIBADITO che qualora il Comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest ultima scadenza, mentre l ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi, in questo caso, applicare quanto previsto per l anno 2012 dal citato art. 14 comma 35; DATO ATTO che il Comune non ha ancora deliberato il regolamento TARES né determinato le tariffe e che in base al comma 35 dell art. 14 citato per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. ; RITENUTO, allo scopo di evitare che i contribuenti si trovino di fronte alla scadenza delle prime tre rate del tributo (determinate in acconto sulla Tarsu 2012) a luglio ed al saldo ad ottobre (così come stabilisce la legge), ma dando atto che è necessario comunque reperire le risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: -- rata 1: 31 agosto rata 2: 31 ottobre rata 3: 31 dicembre 2013 prevedendo che il versamento delle prima rata debba avvenire in misura pari al 50% della TARSU dovuta per l anno 2012, e la seconda in misura pari al 25% della TARSU dovuta per l anno 2012; RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; DATO ATTO che ai sensi dell art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l anno 2013; CONSIDERATO che l art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU (o della TIA 1 o della TIA 2), ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

4 RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l ultima, avvenga mediante versamento sul c/c postale intestato all Agente della Riscossione GESET ITALIA S.p.A n previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; VISTO l art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 1, comma 387, della L. 228/2012, in base al quale: i comuni in deroga all art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2 ; CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 il servizio di gestione, riscossione ed accertamento della TARSU era affidato alla GESET ITALIA S.p.A, come da contratto rep. n. 157 del 09/10/2007 con cui il Comune di Somma Vesuviana affidava in concessione per anni nove alla Geset Italia S.p.A. il servizio dell accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dei tributii comunali, tra cui la TARSU; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 23/05/2013 ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale della determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES ) per l'anno con la quale la Giunta Comunale aveva già deliberato di proporre al Consiglio Comunale di adottare il contenuto della seguente proposta di deliberazione: 1) stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l anno 2013, sulla base delle tariffe Tarsu stabilite per l anno 2012, sia articolato come segue : prima rata - termine di scadenza: 31 luglio 2013 seconda rata - termine di scadenza: 30 settembre 2013 con facoltà del contribuente di effettuare il versamento della prima e seconda rata in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata; versamento del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla base delle tariffe derivanti dall applicazione delle linee-guida del c.d. metodo normalizzato (d.p.r. n. 158/1999), nonché della maggiorazione standard riservata allo Stato, articolato come segue: ultima rata - termine di scadenza: 30 novembre 2013 prevedendo che il versamento della prima debba avvenire in misura pari ad 50% della TARSU dovuta per l anno 2012 e la seconda nella misura del 25% della TARSU dovuta per l anno ) di dare atto che l ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di 0,30 al mq; 3) di affidare, in sostituzione della gestione e riscossione TARSU, fino al 31/12/2013, la gestione e la riscossione del tributo TARES alla GESET Italia S.p.A, esclusa l ultima rata.;

5 4) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l ultima, avvenga mediante versamento sul c/c postale n intestato all Agente della Riscossione Geset Italia S.p.A. Concessionario Riscossione TARSU Comune di Somma Vesuviana previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente; 5) di dare atto che il versamento dell ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; 6) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata DATO ATTO che in questo Comune si sono svolte le consultazioni elettorali per l elezione dei membri del Consiglio Comunale e del Sindaco, la cui proclamazione è avvenuta in data 27/06/2013 e, pertanto, il Consiglio Comunale non ha potuto procedere all approvazione della proposta giuntale; CONSIDERATO, altresì, che la riscossione dell acconto Tares è diventata assolutamente indispensabile visti i problemi di liquidità dell Ente e che è più possibile rispettare le scadenze proposte dalla Giunta Comunale con la deliberazione richiamata (62/2013); DATO ATTO, altresì, che la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 23/05/2013 era già stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; VISTA l urgenza di assicurare all Ente la liquidità necessaria per far fronte alle proprie necessità di liquidità che impone di adottare senza indugio apposita deliberazione ai sensi dell art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce alla lett. a) che, per l anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall art. 14 del D.L. 201/2011: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento ; TENUTO CONTO che la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune oppure per le rate di acconto può essere effettuata trasmettendo ai contribuenti i medesimi modelli di pagamento previsti per il 2012; RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà e di affidare,in sostituzione della gestione e riscossione TARSU, fino al 31/12/2013 alla GESET Italia S.p.A, la gestione e la riscossione del tributo TARES relativamente alle rate in acconto, nonché la gestione dell ultima rata in quanto il legislatore, come indicato precedentemente, ha previsto il versamento direttamente al Comune; RITENUTO inoltre opportuno stabilire che: le rate in acconto saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando - alle superfici occupate le tariffe vigenti al ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale ed esclusa l addizionale ex Eca con rispettiva maggiorazione; le rate di acconto saranno pari rispettivamente al 75% del gettito Tarsu, esclusa la parte derivante dall addizionale Ex Eca e la relativa maggiorazione; la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; il versamento delle rate di acconto avverrà mediante bollettino di conto corrente postale n intestato all Agente della Riscossione GESET ITALIA S.p.A (stesse modalità TARSU 2012); CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall apposito regolamento comunale previsto dall art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il

6 termine di scadenza per l approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e conterrà il riferimento alla presente deliberazione di determinazione delle rate e delle scadenze per il 2013, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011; ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO lo Statuto dell Ente; VISTO il regolamento di contabilità dell Ente; PROPONE ALL ASSESSORE ALLE FINANZE ED ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze: -- rata 1: 31 agosto rata 2: 31 ottobre rata 3: 31 dicembre ) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 3) prevedere che il versamento della prima debba avvenire in misura pari ad 50% della TARSU dovuta per l anno 2012 e la seconda nella misura del 25% della TARSU dovuta per l anno ) di determinare, pertanto, il tributo dovuto nelle prime due rate di acconto per l anno 2013, fatta eccezione per l ultima, in misura complessiva pari al 75% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell anno 2012 oltre il tributo provinciale ed esclusa la parte derivante dall addizionale Ex Eca e la relativa maggiorazione, ovvero nell ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato o modificato dopo il 31/12/2012 in misura pari al 75% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU oltre il tributo provinciale ed esclusa la parte derivante dall addizionale Ex Eca e la relativa maggiorazione; 5) di dare atto che l ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di 0,30 al mq; 6) di affidare la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi fino al 31/12/2013, in virtù delle norme richiamate nelle premesse, alla GESET ITALIA. S.p.A, soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARSU alla data del 31/12/2012, e di affidare la riscossione delle rate in acconto alla medesima ditta dando atto che il tributo viene versato sul conto corrente postale intestato alla GESET ITALIA S.p.A per le prime due rate, e direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, per l ultima rata; 7) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l ultima, avvenga mediante versamento sul c/c postale n intestato all Agente della Riscossione Geset Italia S.p.A. Concessionario Riscossione TARSU Comune di Somma Vesuviana previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati; 8) di dare atto che il versamento dell ultima rata del tributo (saldo/conguaglio) calcolata sulla base dell importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con

7 apposita deliberazione, dalla quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011 e che alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato; 9) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; 10) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. Il responsabile del procedimento D.ssa Pasqualina D Alessandro Il responsabile del servizio finanziario Dott. Giuseppe Esposito VISTA la proposta del responsabile della P.O. n. 2; VISTA l urgenza di provvedere in merito; si propone l approvazione della suesposta proposta; L ASSESSORE ALLE FINANZE Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs 267/200, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: Parere di regolarità tecnica Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole Parere di regolarità contabile Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole LA GIUNTA COMUNALE IL RESPONSABILE DELLA II P.O. Dott. Giuseppe Esposito IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Giuseppe Esposito Vista la relazione istruttoria relativa all argomento segnato in oggetto con il calce la proposta di deliberazione; Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell art. 49 del TUEL 267/2000 e riportati in calce alla presente. A voti unanimi DELIBERA - approvare la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che qui s intende riportata in ogni considerazione. - Con distinta e separata votazione resa in forma palese, all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

8 Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto F.to IL Sindaco Dott. Raffaele ALLOCCA F.to IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Luisa Dovetto ESECUTIVITA Dichiarata immediatamente eseguibile La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta esecutiva il.. ai sensi dell art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 Somma Vesuviana li F.to Il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto AFFISSIONE Si certifica, su conforme attestazione dell addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio il 30/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Somma Vesuviana lì.. F.to Il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. del (Art. 125 d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) li. F.to COPIA CONFORME ALL ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO Somma Vesuviana lì.. IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI.

Udita la relazione illustrativa dell atto deliberativo di cui al punto all ordine del giorno da parte dell assessore al ramo Dr.

Udita la relazione illustrativa dell atto deliberativo di cui al punto all ordine del giorno da parte dell assessore al ramo Dr. Udita la relazione illustrativa dell atto deliberativo di cui al punto all ordine del giorno da parte dell assessore al ramo Dr. Luigi Policola IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 14 del D.L. 06/12/2011,

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