CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA CASA PIÙ

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA CASA PIÙ LA POLIZZA CHE ASSICURA L INCENDIO ED IL FURTO DELL ABITAZIONE E LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE

2 Gentile Cliente, grazie per aver scelto formula casa più per tutelare la sua proprietà. formula casa più è stata progettata e realizzata per tutelare la sua abitazione e le cose che vi sono contenute e il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, offrendole la possibilità di personalizzare la polizza a seconda delle sue esigenze. Questo libretto contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere. Le consigliamo di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli. All'interno di questo documento Lei troverà la descrizione di tutte le possibili tutele che formula casa più può offrirle. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all'interno delle opzioni proposte sono specificate sulla sua scheda di polizza che contiene, tra l'altro, i dettagli relativi alle garanzie prescelte agli eventi e alle cose tutelate, agli importi assicurati. La invitiamo a leggere con attenzione il contratto prima di sottoscriverlo: le agenzie Lloyd Italico sono a sua disposizione per i chiarimenti necessari. Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per ottenere risposta a qualsiasi domanda o dubbio lei avesse, controllare la scadenza o le tutele previste dalla sua polizza e fornire assistenza nel caso Lei ne avesse bisogno. il suo numero di polizza il suo Agente Lloyd Italico numero telefonico

3 Nota informativa precontrattuale Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in conformità delle circolari dell ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), in materia. 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Alleanza Toro S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi. Sede legale: Via Mazzini, Torino (Italia). Sede di Genova: via Fieschi, Genova (Italia) - Tel Indirizzo telematico: info@alleanzatoro.it Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'isvap n dell 11 Giugno Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, Milano (Italia). 2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione applicabile Ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, Torino; telefax: ; reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. 2 formula casa più nota informativa precontrattuale

4 Indice Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza pag. 4 Norme che regolano l assicurazione in generale " 5 Norme che regolano la sezione 1 Incendio Norme che regolano la sezione 2 Furto Norme che regolano la sezione 3 Altri danni ai beni " 7 " 13 " 20 Norme che regolano la sezione 4 Responsabilità civile " 23 Norme che regolano la sezione 5 Assistenza Norme che regolano la sezione 6 Tutela legale " 26 " 31 Cosa fare in caso di sinistro " 34 Norme di liquidazione sinistri " 37 Normativa di riferimento - Codice Civile " 42 - Codice Penale e di procedura Penale " 46 Dizionario assicurativo " 47 indice formula casa più 3

5 Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza Noi di Lloyd Italico vogliamo essere il più chiari e trasparenti possibile con i nostri Clienti. Per questo motivo non troverà paragrafi scritti in caratteri piccoli su questo documento. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni. Tuttavia, qualunque tipo di contratto assicurativo contiene inevitabilmente alcuni termini tecnici e legali, che hanno l'obiettivo di evitare fraintendimenti ed equivoci. Sappiamo che non tutti i nostri Clienti possono avere familiarità con alcuni termini tecnici: per questo motivo abbiamo cercato di ridurre al minimo indispensabile il gergo assicurativo e abbiamo elencato nel dizionario assicurativo, in fondo a questo libretto, il significato delle espressioni tecniche più comuni. Nel caso in cui Lei non fosse certo del significato di un termine utilizzato in questa polizza, le consigliamo di: - controllare il dizionario assicurativo, che contiene definizioni in linguaggio non tecnico; - se necessario, contattare il suo Agente di fiducia che farà del suo meglio per assisterla. 4 formula casa più il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza

6 Norme che regolano l'assicurazione in generale L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 1. Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto proprio e/o di terzi, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art del Codice Civile. Le eventuali modifiche, delle condizioni tutte della presente polizza, devono essere provate per iscritto e possono essere attuate esclusivamente: o mediante la sostituzione del contratto con emissione di nuova polizza sottoscritta da entrambe le Parti; o dalla Società con emissione di documento di variazione che deve essere sottoscritto da entrambe le Parti. Eventuali modifiche o integrazioni delle condizioni contrattuali apportate in altra forma devono intendersi prive di efficacia. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ASSICURAZIONE PER CONTO PROPRIO E/O TERZI 2. MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE 3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ BUONA FEDE 4. DIMINUZIONE DEL RISCHIO 5. norme che regolano l assicurazione in generale formula casa più 5

7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO TACITA PROROGA DELLA ASSICURAZIONE TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE ONERI FISCALI RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ALTRE ASSICURAZIONI Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle due Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso ad iniziativa di qualsiasi delle due Parti, la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 6 che precede. Per quei casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. In caso di trasloco delle cose assicurate in altra dimora dell'assicurato l'assicurazione viene trasferita sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del 10 giorno da quello del trasferimento, purché la nuova dimora abbia caratteristiche analoghe alla precedente e sia idonea. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa sino alla data di perfezionamento del documento di variazione dell'assicurazione. Il Contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione. Gli oneri fiscali presenti e/o futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da parte della Società. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, così come previsto dall'art del Codice Civile. 12. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI Tutte le comunicazioni tra le Parti, devono essere fatte esclusivamente mediante lettera raccomandata A.R., da indirizzarsi alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o al domicilio del Contraente. 13. COMPETENZA DELL AUTORITÀ GIUDIZIARIA Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, ad eccezione di quelle relative alla valutazione del danno demandate ai periti per l'arbitraggio previsto dagli artt e 40.2 delle Norme di liquidazione sinistri, sono demandate alla Autorità Giudiziaria ordinaria. 6 formula casa più norme che regolano l assicurazione in generale

8 Norme che regolano la sezione 1 - incendio L'assicurazione del contenuto è prestata nella forma a primo rischio assoluto o nella forma a valore intero, secondo quanto indicato in scheda di polizza. INCENDIO DEL FABBRICATO E DEL CONTENUTO 14. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e contenuto dell'abitazione come identificati nel dizionario assicurativo), anche di proprietà di terzi causati dagli eventi sottodescritti: A) Incendio, fulmine (escluso fenomeno elettrico), esplosione, implosione, scoppio. B) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, satelliti artificiali, danni da onda sonica determinati da aeromobili in moto a velocità supersonica. C) Urto di veicoli e mezzi mobili di terzi, rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. D) Caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all'assicurato. E) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. F) Danni consequenziali intendendosi per tali i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: a) sviluppo di fumi, gas, vapori: in caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00; b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, compreso, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita contenuto ed il massimo di Euro 200,00, il deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata o anormale produzione del freddo; c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di riscaldamento o di condizionamento; d) colaggi o fuoriuscita di liquidi compresa, con il limite del 10% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto ed il massimo di Euro 1.600,00, la perdita di combustibile da serbatoi anche interrati; e) guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; purché conseguenti ad eventi garantiti in polizza che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esso. La Società indennizza inoltre: G) Danni al fabbricato e al tetto da caduta di antenne (inclusi i satellitari), loro apparecchiature e sostegni, con il limite del 20% della somma assicurata per le partite fabbricato, rischio locativo e contenuto ed il massimo di Euro 2.600,00; in caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00. La Società non risponde dei danni: a) subiti da antenne, apparecchiature, tiranti e sostegni; b) prodotti da incuria o carenza di manutenzione. norme che regolano la sezione 1 - incendio RISCHI ASSICURATI 14.1 formula casa più 7

9 14.2 RIMBORSO SPESE H) Danni da mancato godimento dei locali, con il limite del 30% della somma assicurata per la partita fabbricato ed il massimo di Euro 7.750,00. La Società rimborsa un importo pari ai canoni di locazione non percepiti in ragione del tempo necessario al ripristino, con il limite di un anno, dei locali danneggiati, resi inagibili o inabitabili da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia è prestata a condizione che il contratto di locazione sia stato regolarmente registrato in data antecedente il sinistro. I) Spese di soggiorno, con il limite del 20% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto ed il massimo di Euro 2.600,00. La Società, nel caso in cui il fabbricato venga dichiarato totalmente inagibile da parte di ente competente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese di soggiorno, sostenute dall'assicurato proprietario, in un albergo situato nell'ambito del comune ove è ubicata l'abitazione per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati con il limite di un anno. Tale garanzia è operante solo se assicurata la partita fabbricato. L) Cose portate in villeggiatura, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita contenuto. Incendio delle cose indicate nel contenuto, portate dall'assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscono loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. M) Spese di duplicazione dei documenti personali, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita contenuto ed il massimo di Euro 1.040,00, sostenute dall'assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che li abbia danneggiati o distrutti. N) Spese di progettazione e di urbanizzazione, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita fabbricato, che dovessero gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. La Società si obbliga a rimborsare all'assicurato le seguenti spese purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. A) Spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica idonea i residuati del sinistro, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita fabbricato ed il massimo di Euro ,00. B) Spese per la rimozione e il ricollocamento del contenuto dell'abitazione, con il limite del 20% della somma assicurata per la partita contenuto ed il massimo di Euro 2.600,00. C) Onorari dei periti incaricati dal Contraente/Assicurato per la determinazione del danno, con il limite del 3% dell'indennizzo liquidabile ed il massimo di Euro 2.600, CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI A) Colpa grave La garanzia è operante in caso di sinistro determinato da colpa grave dell'assicurato. B) Pagamento di anticipi su indennizzi A richiesta del Contraente, l'assicurato ha diritto a ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società pari al 50% dell'ammontare presumibile dell'indennizzo a condizione che: il Contraente o l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall art. 33 della sezione Cosa fare in caso di sinistro e che ne faccia esplicita richiesta; non esistano dubbi sulla indennizzabilità del danno; l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro ,00; non esistano impedimenti (vincoli, interessi di terzi, ipoteche); 8 formula casa più norme che regolano la sezione 1 - incendio

10 siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro. L'acconto non potrà comunque superare Euro ,00 qualunque sia l'entità del danno stimato. C) Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art del Codice Civile verso i parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. D) Ricorso Locatari Garanzia sempre operante per le sole dimore locate a terzi per le quali sia stata valorizzata la garanzia incendio del fabbricato. La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato descritto in polizza risponde, secondo le Condizioni di Polizza e sino alla concorrenza della somma massima di Euro ,00 per ogni sinistro o annualità assicurativa, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento garantito ai sensi della presente sezione di polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Indipendentemente dal numero degli appartamenti assicurati, l'importo di cui sopra costituisce la massima esposizione della Società per la presente garanzia. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle richieste di risarcimento ricevute, nonché delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. A) Rischio Locativo Se il fabbricato è di proprietà di terzi e l'assicurato ha inteso limitare l'assicurazione al solo Rischio Locativo con la valorizzazione della relativa partita sulla scheda di polizza, la Società risponde esclusivamente delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio ed altri eventi garantiti in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art delle Norme di liquidazione sinistri qualora la somma assicurata risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. B) Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi, sino alla concorrenza del 10% del massimale di Ricorso Terzi stesso. L'assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono, comunque, considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori ed i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente se con lui convivente. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle richieste di risarcimento ricevute, nonché delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i docu- norme che regolano la sezione 1 - incendio GARANZIE OPERANTI, SE RICHIAMATE IN SCHEDA DI POLIZZA 14.4 formula casa più 9

11 menti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. Il Contraente o l'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. C) Eventi Speciali Le garanzie riportate ai punti i) Eventi sociopolitici e dolosi, ii) Eventi atmosferici, iii) Grandine e iv) Sovraccarico neve sono operanti soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 1 riportata sulla scheda di polizza. i) Eventi sociopolitici e dolosi La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione e scoppio. La Società non risponde dei danni: causati da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; causati da alterazione o omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti dell'80% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00. ii) Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non indennizza i danni: a) causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; - mareggiata, penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto iv); - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; b) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - cavi aerei, insegne, antenne e simili installazioni esterne; - cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei ser- 10 formula casa più norme che regolano la sezione 1 - incendio

12 ramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - tende esterne; - vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica salvo quanto previsto al successivo punto iii) relativamente ai danni da grandine; - serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo punto iii) relativamente ai danni da grandine; Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti dell'80% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 160,00. iii) Grandine La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto ii) Eventi atmosferici, comma b, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento e manufatti in plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti dell'1% della somma assicurata alla partita fabbricato e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 160,00. iv) Sovraccarico neve La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Società non indennizza i danni causati: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve; e) da valanghe e slavine; f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 50% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00. Si intendono valide ed operanti le limitazioni contenute nel testo di ciascuna garanzia o condizione descritta nella presente normativa. norme che regolano la sezione 1 - incendio ESCLUSIONI 15. ESCLUSIONI CONTENUTE NELLA DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLA GARANZIA 15.1 formula casa più 11

13 15.2 ESCLUSIONI GENERALI Sono sempre esclusi dall'assicurazione: a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) i danni causati con dolo del Contraente, dell'assicurato e/o dei componenti del nucleo familiare; d) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o frane; e) i danni di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti a seguito degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) i danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto all'art comma H). g) i danni di fenomeno elettrico; h) i danni di spargimento di acqua condotta o liquidi condotti in genere. Nonché, salvo esplicito richiamo delle relative garanzie aggiuntive: i) i danni verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; l) i danni causati da eventi atmosferici di qualsiasi genere. 12 formula casa più norme che regolano la sezione 1 - incendio

14 Norme che regolano la sezione 2 - furto L'assicurazione è prestata in forma analitica od in forma globale a seconda della scelta operata dall'assicurato sulla scheda di polizza. La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate in scheda di polizza alle rispettive partite o degli eventuali minori limiti previsti specificatamente per alcune garanzie, l'indennizzo dei danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate all'interno dei locali causati da: A) furto, anche se commesso o agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne di protezione e chiusura (inclusi muri, soffitti e pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiosi o con particolare agilità personale; - con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione; - in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso; B) rapina o estorsione consumata all'interno dell'abitazione, anche se iniziata all'esterno dell'abitazione stessa. NORME COMUNI A TUTTA LA SEZIONE 16. RISCHI ASSICURATI 16.1 Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) causati o agevolati dal Contraente o dell'assicurato con dolo, nonché i danni commessi o agevolati con dolo da persone legate al Contraente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione di cui all'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) purché con lui conviventi; c) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; d) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale, che rimangano incustoditi per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno. Relativamente a denaro, titoli di credito, raccolte e collezioni comprese monete d'oro, gioielli, preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno; e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; f) ai veicoli targati e relativi apparecchi fonici. norme che regolano la sezione 2 - furto ESCLUSIONI 16.2 formula casa più 13

15 16.3 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA a) Mezzi di chiusura La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali. b) Furto con presenza di persone nell'abitazione È ammesso che, quando vi è presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e delle porte finestre, ma in tale evenienza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso. c) Ponteggi - deroga A parziale deroga del disposto del punto a) del presente articolo, qualora, in caso di sinistro, venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso. La presente estensione è operante sempreché i ponteggi installati siano stati protetti da illuminazione e impianto d'allarme. d) Caratteristiche costruttive del fabbricato L'assicurazione furto è prestata in base alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non. Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali. e) Concomitanza di più scoperti Nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%. f) Primo rischio assoluto L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. La determinazione del danno è effettuata sulla base del valore a nuovo secondo i criteri e con i limiti indicati al successivo art delle Norme di liquidazione sinistri GARANZIE OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN SCHEDA DI POLIZZA a) Impianto di allarme antifurto e/o portoncino blindato (risposta SI alla dichiarazione 8 riportata sulla scheda di polizza) In caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate verrà applicato lo scoperto del 10% qualora l'impianto di allarme antifurto e/o il portoncino blindato non abbiano le caratteristiche dichiarate o non siano regolarmente operanti. 14 formula casa più norme che regolano la sezione 2 - furto

16 Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali. (risposta Analitica alla dichiarazione 3 riportata sulla scheda di polizza) L'assicurazione è prestata in forma analitica, come scelto dal Contraente sulla scheda di polizza. GARANZIA FURTO IN FORMA ANALITICA 17. 1) All'interno dei locali L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate. La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. La Società assicura: a) partita Mobilio ed arredamento Sono compresi anche gli oggetti pregiati che saranno indennizzati con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo complessivo di Euro 1.500,00; b) partita Oggetti pregiati In aumento a quanto già assicurato nell'ambito della somma Mobilio ed arredamento. Ciascun oggetto pregiato sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di Euro ,00; c) partita Preziosi e valori; d) partita Cassaforte e/o armadio forte Relativamente alle somme Preziosi e valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite d'indennizzo per il denaro è pari al 50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di Euro 2.000,00; e) partita Dipendenze. 2) All'esterno dei locali L'assicurazione è operante esclusivamente per i capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall'assicurato per conto proprio o di terzi, commessi sulla persona dell'assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla scheda di polizza. L'assicurazione è operante in tutto il mondo. La Società assicura: f) partita Scippo. La Società, oltre a quanto già assicurato nell'ambito dell'art. 16 Norme comuni a tutta la sezione ed alle condizioni tutte ivi previste, indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate, all'interno dei locali causati da: a) infedeltà del personale domestico la garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 4 riportata sulla scheda di polizza, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita commessi dal personale domestico nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti con l'intenzione di arrecare a sé o ad altri un illecito profitto e a condizione che: - tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione; - il reato sia stato accertato dall'assicurato entro il termine di sei mesi dalla consumazione. norme che regolano la sezione 2 - furto COSE ASSICURATE 17.1 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 17.2 formula casa più 15

17 18. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO IN FORMA ANALITICA Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione. Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano state considerate agli effetti penali, come costituenti un unico reato. L'assicurazione non è operante se il Contraente o l'assicurato: 1. non aderisce all'invito della Società di denunciare il domestico infedele all'autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società; 2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il domestico infedele o con chi per esso. La Società indennizza inoltre nei limiti delle somme assicurate: b) i danni alle cose assicurate causati dall'autore del furto, della rapina o dello scippo (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici; c) i danni causati ai locali ed agli infissi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici, con il limite del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento; d) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti oppure in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con il limite del 5% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00; e) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare; all'esterno dei locali causati da: f) scippo - rapina - furto a seguito di infortunio o improvviso malore, all'esterno dei locali contenenti le cose assicurate. In caso di sinistro il denaro sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di Euro 1.000,00. La Società indennizza nei limiti della somma assicurata: g) le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termini della presente Sezione, con il limite di Euro 1.000,00; h) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti con il limite del 5% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00; i) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi in conseguenza di scippo, rapina e furto a seguito di infortunio o improvviso malore. 16 formula casa più norme che regolano la sezione 2 - furto

18 Per gli oggetti di uso personale dell'assicurato o dei familiari conviventi quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori la garanzia furto e rapina rimane operante, con il limite di indennizzo del 10% delle rispettive somme assicurate e con il massimo di Euro 2.500,00 per singolo oggetto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di permanenza dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi. Le raccolte e le collezioni sono comprese nell'ambito e con i limiti previsti in ciascuna somma assicurata. Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. In caso di dimora non abituale l'assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori e dei preziosi per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%. LOCALI DI VILLEGGIATURA ED ALBERGHI 18.1 RACCOLTE E COLLEZIONI 18.2 DIMORA NON ABITUALE 18.3 (risposta globale alla dichiarazione 5 riportata sulla scheda di polizza). L'assicurazione è prestata in forma globale, come scelto dal Contraente sulla scheda di polizza. GARANZIA FURTO IN FORMA GLOBALE 19. a) partita Contenuto; e con i limiti per sinistro ed annualità assicurativa indicati alle singole voci: b) pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), collezioni, oggetti e servizi d'argenteria con il massimo di Euro 7.750,00 per singolo oggetto. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 50% della somma assicurata alla partita contenuto; c) gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, loro raccolte e collezioni comprese monete d'oro all'interno di mezzi di custodia chiusi a chiave o con combinazione attivata. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 30% della somma assicurata alla partita contenuto. Qualora detti beni siano al di fuori di mezzi di custodia od all'interno di mezzi di custodia lasciati aperti, la garanzia sarà comunque operante, ma con il limite assoluto di Euro 5.200,00; d) denaro all'interno di mezzi di custodia chiusi a chiave o con combinazione attivata. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 3% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.600,00. Qualora il denaro si trovi al di fuori di mezzi di custodia od all'interno di mezzi di custodia lasciati aperti, la garanzia sarà comunque operante, ma con il limite assoluto di Euro 1.000,00; e) beni di ospiti. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato fino al massimo di Euro 2.600,00; f) beni in pertinenze. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 30% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.600,00 per il contenuto di cantine, box o altri locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. COSE ASSICURATE 19.1 norme che regolano la sezione 2 - furto formula casa più 17

19 19.2 RISCHI ASSICURATI La Società, oltre a quanto già assicurato nell'ambito dell'art. 16 Norme comuni a tutta la sezione ed alle condizioni tutte ivi previste, indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate causati da: 1) All'interno dei locali a) Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati: alle cose assicurate, nei limiti della somma assicurata; ai fabbricati contenenti le cose assicurate e alle casseforti ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali con il limite del 20% della somma assicurata alla partita contenuto. b) Atti vandalici compiuti dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, con il limite del 20% della somma assicurata alla partita contenuto. c) Infedeltà del personale domestico: il furto commesso dai collaboratori domestici, in rapporto di dipendenza continuativo o occasionale purché regolarmente assunti a termini di legge, durante lo svolgimento delle loro mansioni all'interno dei locali, purché tale furto sia stato scoperto e denunciato alla Società entro 5 giorni da quello in cui si è verificato. La garanzia non è operante se il Contraente o l'assicurato: 1. non aderisce all'invito della Società di denunciare il collaboratore infedele all'autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società; 2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il collaboratore infedele. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, fermi gli eventuali minori limiti espressi in polizza per le singole tipologie di cose assicurate. d) Furto di fissi e infissi di pertinenza dei locali assicurati Se l'assicurazione riguarda un fabbricato tipo villa, dotato di accesso proprio dall'esterno, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni, se invece riguarda un appartamento in condominio è compresa inoltre la porta caposcala dell'alloggio. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 20% della somma assicurata alla partita contenuto, e previa applicazione di una franchigia di Euro 100,00. e) Spese sostenute dall'assicurato La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se avvenuto all'esterno dei locali assicurati, per: - rifacimento di documenti personali; - sostituzione serratura a seguito di furto, scippo o rapina o sottrazione delle chiavi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 160,00 per il rifacimento di documenti personali e di Euro 260,00 per la sostituzione di serrature. 2) All'esterno dei locali f) Scippo e rapina fuori dei locali, di pellicce, gioielli, denaro e preziosi avvenuti nell'ambito europeo, esclusi stati dell'ex Unione Sovietica, purché trasportati o indossati dall'assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i limiti del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 1.000,00 per il denaro. g) Spese sanitarie per lesioni alla persona a seguito di scippo o rapina Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina commessa fuori dei locali garantiti in polizza, l'assicurato o uno dei componenti il suo nucleo familiare subiscano 18 formula casa più norme che regolano la sezione 2 - furto

20 una lesione che comporti o meno un ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute entro novanta giorni dalla data del sinistro per: trasferimento dell'infortunato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura o ambulatorio; accertamenti diagnostici, visite mediche specialistiche e prestazioni infermieristiche; medicinali e materiali di cura prescritti dal medico; onorari del chirurgo; cure mediche; trattamenti fisioterapici rieducativi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino ad un massimo di Euro 1.600,00. h) Furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo durante i viaggi dell'assicurato. La presente garanzia opera in eccedenza ad eventuali coperture prestate da Polizze Viaggi o da rimborsi di vettore aereo e comunque fino a concorrenza del danno effettivamente subito dall'assicurato. Sono esclusi: gioielli, preziosi, denaro e valori, macchine fotografiche e foto-videocamere. Tale garanzia s'intende valida sempre che l'assicurato abbia fatto regolare denuncia al vettore aereo. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino ad un massimo di Euro 260,00. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO IN FORMA GLOBALE 20. FURTO DI DENARO, GIOIELLI E PREZIOSI DIMORA SECONDARIA (II CASA) La garanzia, su quanto assicurato all'art lettere c) e d), è operante limitatamente al solo SE PREVISTA periodo di abitazione da parte dell'assicurato o dei suoi familiari, alle medesime condizioni NELLA SCHEDA stabilite per la dimora abituale. DI POLIZZA 20.1 Operante se è stato risposto SI alla dichiarazione 6 riportata sulla scheda di polizza. Per effetto della dichiarazione resa dal Contraente o dall'assicurato nella scheda di polizza dal contenuto assicurato si intendono esclusi dall'assicurazione: denaro; titoli di credito; raccolte e collezioni, comprese monete d'oro; gioielli; preziosi; per i quali non sarà conseguentemente dovuto alcun indennizzo. Operante se è stato risposto SI alla dichiarazione 7 riportata sulla scheda di polizza. La garanzia sulle cose assicurate è prestata con uno scoperto assoluto del 20%, pertanto in caso di sinistro la Società liquiderà all'assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso. LIMITAZIONE DI GARANZIA 20.2 SCOPERTO SUL CONTENUTO - DIMORA SECONDARIA 20.3 norme che regolano la sezione 2 - furto formula casa più 19

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