FORMULA ASSICURATIVA DIPENDENTI BANCARI ISCRITTI F.A.B.I.

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1 FORMULA ASSICURATIVA DIPENDENTI BANCARI ISCRITTI F.A.B.I. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (allegato alla scheda di adesione ) COMBINAZIONE C Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. INCENDIO DELL ABITAZIONE FURTO DELL ABITAZIONE RESPONSABILITA CIVILE DELLA FAMIGLIA TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA

2 Mod. CP 2000/C1 COMBINAZIONE C ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO DELL ABITAZIONE DEFINIZIONI: Nel testo che segue si intende per: Abitazione dimora abituale in appartamento: Abitazione contigua ad altre, ma non intercomunicante con esse, avente accesso proprio dall interno e con accesso comune dall esterno del fabbricato; si intende parificata la villa a schiera che prevede accesso proprio dall esterno. Per entrambe costituenti la dimora abituale dell Assicurato. Abitazione dimora Abitazione isolata e ad uso esclusivo dell Assicurato, costituente sua dimora abituale. abituale in villa: Assicurato : Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Assicurazione: il contratto di assicurazione Broker: BIVERBROKER Partecipata BIVERBANCA del Gruppo INTESA SAN PAOLO Contenuto: Mobilio, arredamento in genere posto nel fabbricato assicurato nonché attrezzature dell eventuale annesso ufficio privato (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computer e relativi accessori compresi i programmi in licenza d uso, esistenti nei locali occupati dall Assicurato e per uso di casa) e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti. Contraente : Il soggetto che stipula il contratto e sul quale gravano gli obblighi da esso derivanti. Dimora saltuaria: Abitazione a disposizione dell Assicurato per sua residenza temporanea. Esplosione: Fabbricato: Franchigia: Furto: Incendio: Indennizzo / Risarcimento: Polizza: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. I locali di proprietà od in locazione dell Assicurato (Rischio locativo) e costituenti l intero fabbricato - avente l ubicazione indicata in polizza - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l area ma compresi anche:! opere ad fondazione od interrate;! fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;! impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;! antenne radio - telericeventi;! cantine, box, altre eventuali dipendenze, anche se in corpi separati;! piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;! tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili;! affreschi e statue che non abbiano valore artistico. La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell Assicurato. L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. La Somma dovuta dalla Società. Il documento che prova l Assicurazione - Scheda di adesione / Certificato di assicurazione, 2

3 Premio: Rapina Rischio: Società: Scippo: Scoperto: Scoppio: Sinistro: Valori: Vetro anticrimine: condizioni contrattuali -. La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell Assicurazione. L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per se o per altri. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. L impresa assicuratrice, Fondiaria - Sai S.p.A. divisione Fondiaria. L impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene. La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Gioielli e preziosi (oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, denaro, valori bollati e postali. Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate, con interposto uno strato di materiale plastico (PVC) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (Policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri. SEZIONE 1 - INCENDIO 1)- Oggetto dell Assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne nei limiti delle somme assicurate i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza degli eventi di seguito indicati, anche se dovuti a colpa grave dell Assicurato:! Incendio;! Fulmine;! Esplosione o scoppio non causato da ordigni esplosivi;! Caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;! Onda sonica;! Urto di veicoli stradali o natanti in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua, non appartenenti all Assicurato o in uso allo stesso;! Rovina di ascensori o montacarichi, compresi i danni agli impianti;! Sviluppo di fumi, gas, vapori;! Guasti arrecati per ordine dell Autorità o dall azione di terzi o dell Assicurato al fine di impedire od arrestare l incendio;! Guasti arrecati dai ladri per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, qualora non sia stata pattuita la garanzia furto;! Fumo da incendio anche di cose diverse da quelle assicurate;! Caduta di antenne radio - televisive, compresi i danni subiti dalle stesse. 2) Garanzie accessorie. La Società si obbliga altresì ad indennizzare nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti riportati dalle cose assicurate in conseguenza degli eventi di seguito indicati, anche se dovuti a colpa grave dell Assicurato: a)eventi atmosferici Uragani, tempeste, bufere, vento e cose da esso trascinate, trombe d aria, grandine quando detti eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non. La garanzia comprende i danni causati da bagnamento all interno dei fabbricati assicurati, o nei quali sono riposte cose assicurate, a condizione 3

4 che tali danni siano causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture o lesioni provocate ai fabbricati stessi dalla violenza del vento o della grandine. La garanzia non comprende i danni causati da: alluvioni, inondazioni, mareggiate, cedimento, smottamento o franamento di terreno; e quelli riportati da: recinti, cancelli, cavi aerei, camini, insegne, antenne, vetrate, avvolgibili, lucernari, tende ed installazioni esterne in genere, nonché quelli subiti dalle coperture in cemento-amianto e plastica per effetto della grandine. La Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con deduzione della Franchigia di. 154,95 per ogni Sinistro. b) Sovraccarico di neve sui tetti e sulle coperture, che provochi crollo totale o parziale degli stessi. Sono esclusi i danni causati da valanghe o slavine e quelli subiti dalle cose assicurate in conseguenza della non conformità dei fabbricati alle vigenti norme in materia di sovraccarichi. La garanzia è prestata per un importo che non potrà superare il 50% delle somme assicurate sul fabbricato e/o sul contenuto per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo. La Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con deduzione di uno scoperto pari al 10%, con il minimo di ,37 dell indennizzo stesso. c) Eventi socio - politici. Scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio. La garanzia non comprende i danni causati da sottrazione di cose per furto, saccheggio o rapina, nonché i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri alle cose assicurate. La Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con deduzione della franchigia di. 154,95 per ogni sinistro. d) Fuoriuscita di acqua condotta, anche piovana, per rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti del fabbricato. La garanzia non comprende i danni derivanti da gelo e non è, in ogni caso, operante per le dimore saltuarie. La Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con deduzione della franchigia di. 103,30 per ogni sinistro. e) In caso di danno indennizzabile ai sensi della garanzia acqua condotta, sono comprese nell assicurazione le spese sostenute dall Assicurato per la ricerca e la riparazione della rottura, nonché quelle necessarie per la sostituzione delle parti di impianto danneggiato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,28 per anno assicurativo con il limite di. 516,45 per sinistro. La Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con deduzione della franchigia di. 103,30per ogni sinistro. f) Fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, esclusi i danni dovuti ad usura. La garanzia è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo fino alla concorrenza di ,28 rispettivamente per i danni al fabbricato e per quelli al contenuto. 4

5 La Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con deduzione della franchigia di. 103,30 per ogni sinistro. 3) Ricorso Terzi. La Società si obbliga da indennizzare l Assicurato, fino alla concorrenza di ,38 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione non comprende i danni:! a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;! di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo Non sono comunque considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché le persone con lui stabilmente conviventi e residenti. Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni del successivo art ) Rischio locativo. La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma pattuita, i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato, se assicurato, tenuto in locazione dall Assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, 1611 C.C.. Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni del successivo art.21. 5) Terremoto. L assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l art 7) si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - La Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica e da inondazione; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali costanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito, ovvero qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente garanzia: le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro ; il pagamento del sinistro sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di ,00; 5

6 in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, e per ogni singola scheda di adesione, importo maggiore del 50% della somma assicurata. La presente garanzia non è operante per i rischi ubicati nelle regioni Umbria,Campania,Calabria,Sicilia e provincie di Frosinone,L Aquila,Potenza e Foggia. 6) Inondazioni, alluvioni, allagamenti. L assicurazione, a parziale deroga dell art. 7 (lettera c) è estesa ai danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: *causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; *causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; *di franamento, cedimento o smottamento del terreno; *a enti mobili all aperto. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% dell indennizzo stesso con il minimo di. 154,95. in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata di ciascuna partita. La garanzia non è operante per rischi ubicati in locali interrati. 7) Esclusioni. L assicurazione non copre i danni: a) cagionati con dolo dell Assicurato; b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti; c) verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane; d) da sottrazione di cose per furto, rapina o ammanchi di qualsiasi genere; e) subiti da veicoli a motore, denaro e carte valori. 8) Garanzie complementari. La Società in caso di danni alle cose assicurate provocate da uno degli eventi coperti da assicurazione e nei limiti delle somme assicurate sul fabbricato e/o sul contenuto, si obbliga inoltre ad indennizzare: a) Spese di demolizione, sgombero e trasloco sostenute per demolire, sgombrare, trasportare alla più vicina discarica i residui delle cose assicurate, nonché, qualora il sinistro abbia reso inagibile l abitazione, le spese di trasloco dei mobili. L assicurazione è prestata con il limite del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza. b) Spese fatte per evitare il sinistro o per diminuirne le conseguenze anche se il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, sia superiore alla somma assicurata sul fabbricato e/o sul contenuto. (art del Codice Civile) c) Danni da impiego di mezzi diretti ad arrestare o limitare le conseguenze del sinistro causati da parte dell Assicurato o di terzi. 6

7 d) Rottura lastre Le spese sostenute per sostituire lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parti del fabbricato o del contenuto coperte dalle altre garanzie di polizza. L assicurazione è prestata con il limite di. 516,45 per anno e sotto deduzione di un importo di. 51,64 per ogni sinistro. e) Spese per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici poste a carico dell Assicurato dalle Società fornitrici, compresi i relativi allacciamenti, di erogazione di energia elettrica, acqua, gas, nonché impianti telefonici. L assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino a concorrenza massima di. 774,68 per anno assicurativo. SEZIONE 2 - FURTO E RAPINA 9) Oggetto dell assicurazione. La Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato, entro i limiti della somma convenuta in polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina nei locali della propria dimora abituale identificati nel certificato di adesione. L assicurazione è estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata: ai guasti cagionati dai ladri per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi; ai guasti ed agli atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; al furto con destrezza, rapina o scippo di gioielli, preziosi o pellicce di uso personale, che l Assicurato ed i suoi famigliari conviventi hanno indosso al di fuori dei locali assicurati, purché in Italia; al furto ed alla rapina delle cose contenute nei ripostigli non comunicanti con l abitazione e nelle autorimesse ad uso esclusivo della stessa, limitatamente a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni. La garanzia rapina è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali indicati in polizza. 10) Operatività della garanzia furto. La garanzia furto è operante a condizione che l autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l uso di chiave vera anche se fraudolento; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. 7

8 11) Mezzi di chiusura dei locali. L assicurazione furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, cemento armato, vetro antisfondamento e che le aperture verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, siano difese da serramenti di legno, metallo, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza la loro effrazione o divaricazione. Se l autore del furto si è introdotto nei locali contenenti le cose assicurate attraverso serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopra descritti, la Società corrisponderà all assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza, rimanendo il 20% a carico dello stesso Assicurato. Tale scoperto non trova applicazione quando i locali nei quali si è introdotto l autore del furto sono comunicanti con altri dove erano presenti una o più persone. Nessun indennizzo è dovuto dalla Società quando per l apertura (posta a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno), attraverso la quale si è introdotto l autore del furto, non sia in atto alcun mezzo di chiusura e protezione, salvo che i locali aventi accesso da tale apertura siano comunicanti con altri dove erano presenti una o più persone, in quest ultimo caso la Società corrisponderà all Assicurato l 80% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 20% a carico dell Assicurato stesso. 12) Dimora saltuaria. Qualora l abitazione non costituisca la dimora abituale dell Assicurato, le somme assicurate indicate nella scheda si adesione si intendono ridotte del 50%, inoltre la garanzia prevista ai commi a) e b) dell art limiti di copertura -, si intende prestata esclusivamente durante il periodo di effettiva residenza da parte dell Assicurato o dei suoi famigliari. Viene altresì derogato il disposto dell art. 13) - sospensione dell assicurazione furto per i locali disabitati - in caso di sinistro la Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di un importo pari al 20% dell indennizzo stesso. 13) Sospensione dell assicurazione furto per i locali disabitati. Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi, l assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno. 14) Esclusioni. L assicurazione non copre i danni: a) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave dell Assicurato o delle persone che abitano con l Assicurato, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; b) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave delle persone di cui l Assicurato risponde a norma di legge; c) da furto o rapina di veicoli a motore o parti di essi; 8

9 d) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, mareggiate e frane. 15) Limiti di copertura. L assicurazione è prestata, al netto della franchigia, con i seguenti limiti: a) per gioielli e preziosi (oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere: 20% della somma assicurata. b) per denaro: 10% della somma assicurata con il massimo di. 774,68. c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d arte, argenteria: fino al 50% della somma assicurata, per singolo oggetto; d) per cose nei ripostigli e nelle autorimesse non comunicanti con l abitazione: 10% della somma assicurata con il massimo di. 258,22 per singolo oggetto; e) per gioielli, preziosi, pellicce e vestiario indossati fuori dai locali assicurati: 10% della somma assicurata. 16) Ammontare massimo dell indennizzo. Salvo il caso previsto dall art del C.C. per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per ciascuna partita colpita dal sinistro. 17) Riduzione della somma assicurata in seguito a sinistro. In caso di sinistro, la somma assicurata ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza restituzione di premio. NORME COMUNI ALLA SEZIONE 1 e 2. 18) Primo rischio assoluto - Ammontare del danno. L Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. 19) Obblighi in caso di sinistro I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di tre giorni. Ove si tratti di furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed alla Autorità Giudiziaria entro 24 ore, specificando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno. L Assicurato o il Contraente dovrà altresì:! a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all emittente, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;! b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell eventuale reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo alcuno;! c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;! d) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; 9

10 ! e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell eventuale ritrovamento. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull importo così ottenuto viene ricalcolato l indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avvio del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare ala Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C.. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società! non provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. 20) Procedimento per la determinazione del danno - Nomina e mandato dei periti. L ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o da persona da lui designata, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.. Se i due Periti sono in disaccordo, anche parzialmente, su quanto forma oggetto della perizia, ne eleggono un terzo, da scegliersi - anche su richiesta di uno solo di essi - fuori dalla Provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato. Il terzo Perito può essere nominato anche prima del disaccordo e, quando questo si verifica, il suo intervento può essere richiesto soltanto limitatamente ai punti controversi e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale. I Periti devono: a) indagare sulle circostante di tempo e di luogo, sulla natura, cause e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se la momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 19 delle condizioni contrattuali; 10

11 d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo il criterio di valutazione di cui all art. 18 delle condizioni contrattuali; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, vengono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatorio per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 21) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali ( per le garanzie Ricorso Terzi e Rischio Locativo). La Società assume, fino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale,. a nome dell Assicurato designando, ove occorra, tecnici, periti e legali ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato medesimo. La Società stessa garantisce comunque la prosecuzione dell assistenza dell Assicurato in sede penale fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall Assicurato per legali e tecnici e da essa non designati, né di multe, ammende o spese di giustizia penale. 22) Assicurazione per conto di chi spetta. Se risultano esistenti uno o più terzi interessati all assicurazione, diversi dal soggetto che ha stipulato l assicurazione stessa, il diritto di riscuotere l indennizzo ed ogni altro diritto derivante dal contratto spetta a loro, ma può essere esercitato solo dal Contraente. In caso di sinistro, pertanto, i terzi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti, né azione alcuna per impugnare la perizia. L indennizzo potrà essere corrisposto a persona diversa dal titolare dell interesse soltanto se questi vi consenta espressamente. 23) Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 24) Assicurazione presso diversi Assicuratori. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. 11

12 In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall Assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. 25) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L assicurazione ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo al giorno di sottoscrizione indicato nella Scheda di adesione dell Assicurato, a condizione che il premio sia stato pagato. I premi devono essere pagati alla Fondiaria - Sai S.p.A. divisione Fondiaria Gerenza di Milano tramite BIVERBROKER Srl. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). 26) Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata sulla scheda di adesione, il contratto, che ha sempre durata annuale, è rinnovato di una durata eguale, e così successivamente. 27) Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all indennizzo. 28) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 29) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. # # # RESPONSABILITA CIVILE DELLA FAMIGLIA 12

13 DEFINIZIONI: Nel testo che segue si intende per: Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato avente l ubicazione indicata in polizza luogo di domicilio abituale dell Assicurato adibito ad esclusivo uso abitativo. Assicurato : Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Assicurazione: Broker: Contraente : Dimora saltuaria: Franchigia: Indennizzo / Risarcimento: Polizza: Premio: Rischio: Scoperto: Sinistro: Società Il contratto di assicurazione BIVERBROKER - Partecipata BIVERBANCA Gruppo INTESA SAN PAOLO Il soggetto che stipula il contratto e sul quale gravano gli obblighi da esso derivanti. Abitazione a disposizione dell Assicurato per sua residenza temporanea. La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell Assicurato. La Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento che prova l Assicurazione - Scheda di adesione / Certificato di assicurazione, condizioni contrattuali -. La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell Assicurazione. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. L Impresa Assicuratrice, FONDIARIA SAI S.p.A. divisione FONDIARIA 1)Oggetto dell assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). La Società, nel limite del massimale pattuito ed indicato sulla Scheda di adesione costituente parte integrante della polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente a : A) Proprietà e conduzione dell abitazione. Proprietà e/o conduzione dell abitazione indicata nella Scheda di adesione e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze. Se l abitazione fa parte di un condominio, l assicurazione comprende la responsabilità dell Assicurato sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, nella sua qualità di condomino, escluso l eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a: 1. manutenzione ordinaria e straordinaria dell abitazione predetta, ma con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell Assicurato quale committente; restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96; 2. spargimento di liquidi e rigurgiti di fogne; 3. uso di apparecchi elettrodomestici in genere; 4. caduta dell antenna radiotelevisiva o per radioamatore; 5. scoppio del tubo catodico del televisore. B) Svolgimento dell attività familiare e di relazione. 13

14 La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a: 6. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; 7. pratica dilettantistica di attività sportive comuni, esclusa la partecipazione a gare in genere e alle relative prove, salvo che si tratti di corse podistiche, di tennis, di golf, di pesca non subacquea, di tiro a segno e a volo, di gare bocciofile; 8. proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e biciclette; 9. fatto dei figli minori dell Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L assicurazione è operante a condizione che la messa in movimento o circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà dell Assicurato, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all azione di regresso eventualmente svolta dall assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore; 10. proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici; 11. proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca 12. subacquea, purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti; 13. all ordinaria conduzione e manutenzione dei locali in cui risiedono anche non abitualmente l Assicurato e le persone con esso conviventi; nonché alla proprietà di abitazioni diverse da quella assicurata con la Scheda allegata, purché comunque assicurate con altre Schede di adesione. 2) Esclusioni. L assicurazione R.C.T. non copre i danni: a) subiti dal coniuge, dai figli e genitori dell Assicurato, nonché dalle persone con lui conviventi e residenti; b) subiti dai dipendenti dell Assicurato in conseguenza delle mansioni loro affidate; c) derivanti dall esercizio di attività professionali, artigianali e comunque retribuite; d) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto al punto 9. dell art. 1); e) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; f) da furto; g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; h) derivanti dall esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, salvo quanto previsto all art. 1) punto 7; i) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) derivanti da inquinamento del suolo, dell aria, dell acqua; k) conseguenti ad obbligazioni volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge. 3) Danni da Incendio. 14

15 L assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da Incendio delle cose dell Assicurato, sino alla concorrenza di ,07 per sinistro. 4) Danni da interruzione o sospensione di attività. L assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata per un massimo di copertura per sinistro e per periodo assicurativo di ,68 con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10%. 5) Persone assicurate. L assicurazione è operante per l Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente, nonché per fatto di collaboratori domestici nello svolgimento delle loro mansioni. 6)Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori. 7) Estensione territoriale. L assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d America e Canada. 8) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L assicurazione ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo al giorno di sottoscrizione indicato sulla Scheda di adesione dell Assicurato, a condizione che il premio sia stato pagato. I premi devono essere pagati alla Fondiaria Sai Divisione Fondiaria Gerenza di Milano tramite BIVERBROKER SrL. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). 9) Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata sulla scheda di adesione, il contratto, che ha sempre durata annuale, è rinnovato di una durata eguale, e così successivamente. 10) Denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato ovvero l Assicurato ne ha avuto conoscenza. 11) Franchigia. 15

16 Per i danni alle cose la Società pagherà l indennizzo liquidabile a termini di polizza con applicazione di una Franchigia di. 103,30 per ogni sinistro. 12) Aggravamento del rischio. Il Contraente, o l'assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C. 13) Gestione delle vertenze. La Società assume, fino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale,. a nome dell Assicurato designando, ove occorra, tecnici, periti e legali ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato medesimo. La Società stessa garantisce comunque la prosecuzione dell assistenza dell Assicurato in sede penale fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall Assicurato per legali e tecnici e da essa non designati, né di multe, ammende o spese di giustizia penale. 14) Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 15) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 16) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA Definizioni Ai fini del presente contratto si intende per: Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Broker: BIVERBROKER - Partecipata BIVERBANCA Gruppo INTESA SAN PAOLO 16

17 Contraente: Europa: Familiari: Indennizzo: Polizza: Premio: Sinistro: Società Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.. Il coniuge ed i figli indicati nello stato di famiglia. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento che prova l'assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione. Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per la quale è prestata l assicurazione. L Impresa Assicuratrice, FONDIARIA SAI S.p.A. divisione FONDIARIA. 1- Norme che regolano l'assicurazione in generale 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. 2) Altre assicurazioni. Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C.. Il Contraente o l Assicurato che dolosamente ometta di comunicare l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all indennizzo. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L assicurazione ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo al giorno di sottoscrizione indicato sulla Scheda di adesione dell Assicurato, a condizione che il premio sia stato pagato. I premi devono essere pagati alla Fondiaria - Sai divisione Fondiaria Gerenza di Milano tramite BIVERBROKER SrL. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). 4) Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5) Aggravamento del rischio. Il Contraente, o l'assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C. 17

18 6) Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. 7) Recesso in caso di Sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione o da ogni singola posizione assicurativa con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 8) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 9) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 10) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 2 - Condizioni generali Gestione dei sinistri La gestione dei sinistri viene, dalla Fondiaria Sai Divisione Fondiaria, affidata a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Assago - Milano Fiori, strada 6 - Palazzo A13, CAP Tel Uffici di Firenze, via Lorenzo Il Magnifico n.1, C.A.P , tel. 055/ fax 055/ ) Oggetto dell'assicurazione La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di adesione ed alle condizioni di seguito indicate, l onere delle spese per l assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:! le spese per l intervento di un legale;! le spese sostenute in sede giudiziale per l intervento di un perito nominato dall Autorità Giudiziaria o dall Assicurato e approvato dalla Società ;! le spese di giustizia;! le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Fondiaria Sai divisione Fondiaria e/o Europa;! le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. 18

19 12. Ambito dell assicurazione. Con riferimento al precedente art. 11 la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell ambito della vita privata extraprofessionale dell Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:! 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;! 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato (la garanzia opera con i limiti del successivo Art. 16;! 3) difesa penale dell Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;! 4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, il cui valore in lite non sia inferiore a. 516,45 sono inoltre comprese alle stesse condizioni le controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese le altre unità immobiliari a disposizione dell Assicurato e costituenti dimore stagionali di vacanza, purché comunque assicurate con altre Schede di adesione! 5) controversie individuali di lavoro con i collaboratori domestici! 6) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale; 13) Estensioni di garanzia. 1) L assicurazione è estesa alle controversie che vedano l Assicurato coinvolto in procedimenti civili o penali insorgenti dall uso illecito dei veicoli/natanti di sua proprietà o di proprietà dei Familiari contro la volontà degli stessi. 2) L assicurazione opera inoltre per la tutela dei diritti dell Assicurato e dei Familiari, negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti di loro proprietà che, precedentemente assicurati per la Tutela Giudiziaria, siano stati venduti e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà delle persone assicurate, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento. 3) L assicurazione di cui al presente articolo e all art. 12 vale inoltre quando l Assicurato sia pedone, ciclista, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, o bagnante; 4) L assicurazione si estende ai Familiari. 14)Esclusioni. Ad integrazione del precedente art.11 la garanzia la garanzia non è prestata per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; e) le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste; f) le controversie individuali di lavoro degli Assicurati quali dipendenti di Ente Pubblico o Privato; g) i procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della propria attività professionale; h) le controversie inerenti l art. 28 dello Statuto dei Lavoratori; i) i procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche; j) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; k) le vertenze di separazione e/o divorzio; l) i rischi comunque coperti da altra assicurazione; 19

20 m) le controversie riferite all uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione, salvo i casi di cui all art. 13 punti 1), 2), 3). L esclusione opera inoltre, salvo la qualità di passeggero, per l uso o proprietà di aeromobili, imbarcazioni e navi; n) le vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto di beni immobili e beni mobili, soggetti a pubblico registro; o) le vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private; p) le controversie relative a danni da inquinamento dell ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale. 15) Limiti territoriali. L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazione delle norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall Autorità Giudiziaria competente. 16) Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile. Qualora coesista una assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell art. 1917, 3 comma, C.C.. 17) Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per sinistri che siano stati denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità dello stesso e precisamente:! dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;! trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione negli altri casi. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 18) Denuncia del Sinistro. In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Gerenza di Milano della Fondiaria Sai divisione Fondiaria, o ad Europa. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art C.C.. 20

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