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1 SEZIONE III - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento) Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. rticolo 3 - Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) (L) In vigore dal 22 giugno 2013 Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 rticolo 30 Nota: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a) decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, vedasi il comma 6 del citato art. 30. Contiene anche le modifiche recate dall'art. 41, comma 4 decretolegge 21 giugno 2013 n i fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente Righi da E41 a E44 La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero edilizio: > interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; > interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; > interventi di restauro e risanamento conservativo; > interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; > interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara per i lavori iniziati antecedentemente il 1 gennaio 2011 o fino al 14 maggio Copia della ricevuta postale della raccomandata, per i lavori iniziati antecedentemente il 1 gennaio 2011 o fino al 14 maggio 2011 con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa utocertificazione relativa ai dati catastali dell immobile per il quale si intende fruire della detrazione e - per le spese sostenute negli anni 2011, 2012 e copia della dichiarazione dei redditi nella quale sono stati riportati i predetti dati in relazione alla sola prima rata 1 Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati in data successiva al 14 maggio 2011, il contribuente non è tenuto all effettuazione della predetta comunicazione preventiva (rticolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011) fermo restando l obbligo di inserire i dati catastali dell immobile nella dichiarazione dei redditi. Con la Circolare n. 19, risposta 1.1, l mministrazione finanziaria ha esteso la semplificazione a tutto il periodo d imposta 2011, pertanto la comunicazione non è più necessaria per tutti i lavori iniziati nel 2011, a condizione che i dati siano stati inseriti nell apposito riquadro della dichiarazione presentata nel

2 dell inquinamento acustico, all adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all esecuzione di opere interne; > interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; > ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014). Non è necessario che l abitazione nella quale convivono familiare ed intestatario dell immobile costituisca per entrambi l abitazione principale, mentre È NECESSRIO CHE I LVORI STESSI SINO EFFETTUTI SU UN DELLE BITZIONI NELLE QULI SI ESPLIC IL RPPORTO DI CONVIVENZ (ris. 184/E del 2002) domanda di accatastamento con estremi di presentazione della stessa (se l immobile non è ancora accatastato) utocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti La detrazione compete anche al futuro acquirente dell immobile, a condizione che: sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell unità immobiliare (da ultimo Risoluzione n. 38) per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l Ufficio delle Entrate competente (la predetta documentazione deve pertanto essere acquisita) Per i lavori effettuati dal conduttore o dal comodatario: copia del contratto di locazione o di comodato registrato presso l genzia delle Entrate dichiarazione preventiva di consenso da parte del/dei proprietario/i (entrambi i documenti debbono pertanto essere acquisiti) abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori ovvero dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del/dei soggetto/soggetti che beneficia/beneficiano della detrazione e il codice fiscale o partita IV del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; ltra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) utocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006 attestante l importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari In caso di lavori su parti comuni di edifici residenziali: delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese, oppure dichiarazione dell mministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione ricevute di pagamento dell Ici (fino al 2011) o dell IMU se dovuta - 2 -

3 ricevuta di presentazione della comunicazione alla SL in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri prevedano l obbligo di tale notifica preliminare tto cessione dell immobile nell ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente, ovvero atto di acquisto dell immobile sul quale sono stati effettuati i lavori dal precedente proprietario e tutta la documentazione di cui sopra in caso di detrazione in capo all acquirente In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. tal fine lo stesso deve rilasciare apposita autocertificazione di possedere i predetti requisiti da solo o con altri coeredi (in tal caso ne deve anche specificare il numero) ed esibire tutta la documentazione di cui sopra Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107 Per gli Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (articolo 16-bis, comma 1 bis, del TUIR e Legge 90/ righi da E41 a E44, col. 2, cod. 4 ): verifica spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 (come da fatture e bonifici) verifica che trattasi di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003 verifica titoli edilizi per: interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013 utocertificazione: che trattasi di costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive e che trattasi di opere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari Opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego di fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR) Per gli impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria (art. 1, comma 1, lett. d) Decreto del 15 febbraio Min. Industria) : dichiarazione dell'installatore attestante la conformità dell'impianto a norma di legge / certificazione del produttore sulle caratteristiche dell'impianto ( Pompa di calore ) sono detraibili sia le spese per l acquisto del condizionatore che le spese di istallazione (il pagamento di entrambe deve essere effettuato con apposito bonifico contenente tutti i dati previsti) Spese sostenute per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati i fini della detrazione, NON devono essere effettuati i seguenti adempimenti: invio della comunicazione al C.O. di Pescara - 3 -

4 pagamento con bonifico bancario. L agevolazione è relativa all acquisto dell immobile residenziale, e non alla pertinenza, tuttavia nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite complessivo (Circolare n. 24, risposta 1.3). Il prezzo su cui calcolare la detrazione (36%, 50%, 40% sul 25% del prezzo indicato in atto) comprende anche l IV, trattandosi di un onere addebitato all acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell immobile (Circolare n. 24, risposta 1.6). La normativa inerente la detrazione prevede il rispetto di precisi limiti temporali, riguardanti l ultimazione dei lavori da parte dell impresa o cooperativa e la sottoscrizione del rogito notarile per l alienazione o assegnazione dell unità immobiliare, facente parte dello stabile ristrutturato. In particolare l agevolazione spetta qualora la compravendita o l assegnazione intervenga: entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011; entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre Per quanto riguarda i periodi precedenti si deve fare riferimento alla seguente tabellina. INTERVENTI ESEGUITI ENTRO SUCCESSIV LIENZIONE O SSEGNZIONE ENTRO % DETRZIONE L IMPORTO COSTITUITO DL 25% DEL PREZZO DI CQUISTO NON PUÒ SUPERRE IL LIMITE DI % , % , ROGITO DL L % NON SPETT LCUN DETRZIONE PER ROGITI CONCLUSI DOPO IL PER LVORI ESEGUITI ENTRO IL ROGITO DL L % ROGITO DL L % , ,00 SI F PRESENTE CHE PER GLI CQUISTI O SSEGNZIONI EFFETTUTI DL 1 OTTOBRE 2006 IL LIMITE DI SPES SU CUI PPLICRE L PERCENTULE V RIFERITO SOLO LL SINGOL UNITÀ IMMOBILIRE E, QUINDI, IN CSO DI PIÙ SOGGETTI VENTI DIRITTO LL DETRZIONE (COMPROPRIETRI ECC.) IL LIMITE DI SPES DI EURO V RIPRTITO TR GLI STESSI. Si precisa che non spetta alcuna detrazione per gli interventi eseguiti nel Ciò in quanto questa tipologia di agevolazione non era stata prorogata dalla Finanziaria 2007, pertanto non essendoci continuità tra la disposizione originaria e la Finanziaria 2008, la detrazione rimane, comunque, preclusa qualora i lavori di ripristino abbiano avuto inizio prima del 1/01/2008. Pertanto, per poter fruire della detrazione i lavori devono essere iniziati dal 1 gennaio La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell immobile (perciò, ad esempio, non è possibile per uno dei due coniugi fruire per intero della detrazione annotandolo sul documento di spesa, in quanto la detrazione, essendo riconosciuta su un importo forfetario commisurato al prezzo di acquisto, spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà. V. Circ. 20/E del 2011) Il controllo di conformità che il CF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione: atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati nonché il numero dei contitolari (il numero dei contitolari è rilevante per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1 ottobre 2006) nel caso in cui l atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni (sopracitate) per poter fruire della detrazione di cui dall art. 16 bis, comma 3 TUIR ed - 4 -

5 in precedenza dall art. 9, comma 2, Legge n. 448/2001 autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006 attestante l importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari. cquisto o costruzione parcheggi pertinenziali Il controllo di conformità che il CF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione: atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca il vincolo pertinenziale con l immobile abitativo e il numero dei contitolari dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati La Risoluzione n. 38 ha precisato che nessun beneficio può essere riconosciuto a chi acquista box o posti auto pertinenziali all abitazione, se la spesa viene sostenuta prima dell atto di acquisto o della registrazione del contratto preliminare di vendita Differente l interpretazione data dall mministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 282 in relazione ad un caso simile. E stato, infatti, chiarito che nel caso di assegnazione da parte di cooperative edilizie, ai fini della fruizione della detrazione, non è necessario l atto di vendita né il preliminare di vendita, dal momento che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione è dimostrato dall accoglimento della richiesta di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa e trascritta nei libri sociali della cooperativa che, ai sensi dell articolo n del Codice civile sono obbligatori. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente può usufruire delle detrazioni sugli acconti versati a seguito del solo atto di assegnazione. laddove ancora prevista, ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (Risoluzione n.166). In relazione a tale ultimo adempimento l mministrazione finanziaria ha precisato, con la Circolare n. 19, risposta 1.2 che la soppressione dell adempimento relativo alla comunicazione preventiva, decorre dagli acquisti di box avvenuti dal 2010, stante l entrata in vigore (14 maggio 2011) della semplificazione introdotta dall articolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, a condizione che il contribuente compili le colonne relative ai dati catastali dell immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche Costruzione del box pertinenziale (Circolare n.24, risposta 1.2) Il controllo di conformità che il CF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione: concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l abitazione, che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati ricevuta della raccomandata (laddove ancora prevista) al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi - 5 -

6 PPENDICE: Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento) : il problema della intestazione dei documenti e le soluzioni prospettate dall genzia delle Entrate Per intereventi iniziati prima del 14 maggio 2011 era prevista la comunicazione al C.O. di Pescara. Per interventi iniziati dal 2011 è prevista l indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Proprietà Soggetto indicato nella comunicazione al C.O. di Pescara Fattura CF Bonifico L RISPOST DELL GENZI DELLE ENTRTE + B In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41%, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. In tal caso, infatti, tale indicazione, oltre a segnalare il nominativo del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione, poiché coincide con quello che ha effettuato il bonifico, "sana" l'irregolarità del bonifico stesso (Circ. 122/E del ) + B B + Nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza fra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario, come ci si deve comportare per determinare le eventuali somme deducibili? La detrazione è consentita se, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, si versi in ipotesi analoga a quella di cui al punto precedente e, quindi, il bonifico e il modulo sono stati presentati anche per il contribuente cui e' intestata la fattura (Circ. 122/E del ) B (coniuge) + B + B Se il contribuente ha inviato la comunicazione al Centro di servizio competente indicando se stesso come unico soggetto che godrà dell'agevolazione del 41%, ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario riportano per errore nel primo caso e a causa del conto cointestato nel secondo, anche il nominativo del coniuge a carico; può portarsi in detrazione per intero la spesa sostenuta o soltanto il 50%? La detrazione può essere fruita sull'intero importo purché venga annotato sul documento di spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima (circ. 95/E del 2000, 2.1.8) + B E' necessario che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese, e le fatture siano intestate agli stessi nominativi. Tuttavia, come già precisato con la circolare n. 122/E del 1999, in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di servizio competente, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41 o del 36 %, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. Nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, e' necessario annotare nel documento comprovante la spesa - la fattura- la percentuale

7 di ripartizione. (circ. 55/E del 2001, ). Proprietà B (coniuge) B (coniuge) B + B (FM. CONV. NON PROPRIETRIO) Soggetto indicato nella comunicazione al C.O. di Pescara Fattura CF Bonifico L RISPOST DELL GENZI DELLE ENTRTE B si chiede di conoscere in che misura un coniuge può usufruire della detrazione nell'ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura e' intestata all'altro coniuge Si può affermare che il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura, così come precisato nella circolare n. 95 del 2000 (circ. 15/E del , 7.1) Un contribuente ha sostenuto insieme al coniuge spese per lavori di ristrutturazione dell abitazione. Poiché le fatture e i bonifici riportano il nominativo di uno solo di essi si chiede se anche l altro coniuge possa fruire della detrazione del 36 per cento, previa annotazione in fattura della percentuale di spesa sostenuta. Si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l invio (Ris. 20/E del , 2.1). con circolare n. 20/2011 l genzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta (Guida Ristrutturazioni Edilizie Le agevolazioni Fiscali genzia delle Entrate, gennaio 2015) E stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Tuttavia, secondo la circ. 11/E del 21 maggio 2014, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta

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