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1 EURA CASA Condizioni generali di polizza Mod INDICE pag. NOTA INFORMATIVA Relativa all Impresa e al Contratto 2 Relativa al trattamento di dati personali 2 DEFINIZIONI 3 1. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 2. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE 6 COMPLEMENTARI 3. OPERATIVITA DELLA GARANZIA 8 4. SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 9 5. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA OPERATIVITA DELLA GARANZIA SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 15 A. CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO 17 B. CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELA GIUDIZIARIA IMMOBILIARE 22 COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE 25

2 NOTA INFORMATIVA Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare I.S.V.A.P. n. 303 del 2 giugno 1997 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. sita in Italia, in Piazza Trento n. 8, Milano La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152). INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell'art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all' I.S.V.A.P. - Divisione R.C.A., Reclami e Tutela del Consumatore - via del Quirinale n 21, Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il Contraente. Facciamo inoltre presente che anche EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. ha attivato un servizio reclami c/o: "Servizio Clienti" - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informiamo che, in relazione alla Legge 675 del 1996 per la Tutela dei Dati Personali ( Legge Dati ) articolo 10: 1. i Suoi dati personali di cui al Suo contratto con la nostra società, ovvero i Suoi dati personali, sia comuni che sensibili, eventualmente acquisiti nel corso del rapporto (i Dati ), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in ottemperanza al D.P.R. 318/99, con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni del contratto e della liquidazione dei sinistri, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione del contratto nonché della liquidazione di sinistri (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione, di promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c); 3. i Dati potranno essere comunicati a: a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni contrattuali; 2

3 b. ad organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, all Isvap, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, Consap, Uci, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ufficio italiano cambi, Motorizzazione civile, Casellario centrale infortuni nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b; c. ai prestatori di assistenza, a società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia, in Italia o all estero, o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1a., 1.b e 1.c; Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A Lei potrà esercitare i diritti di cui all articolo 13 della Legge Dati e in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, aggiornamento o blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano - Ufficio Protezione Dati. DEFINIZIONI Abitazione: l intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, semprechè non sia in esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Cassaforte: mezzo di custodia costituito da contenitore avente almeno le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiale e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; - movimento di chiusura azionante catenacci posti almeno su un lato del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale; - le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; - le casseforti non a muro devono avere un peso minimo di 100 kg, in caso contrario devono essere ancorate nel pavimento. Centrale Operativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi. Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n Milano. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato n del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 Luglio 1993 n. 152). Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione. Franchigia: somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato. 3

4 Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile Furto (il reato di): l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell art.624 del Codice Penale. Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l attenzione del derubato. Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce o di aria o per consentire una visuale. Polizza: il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente. Premio: la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni. Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio. Rapina (reato di): l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell art. 628 del Codice Penale. Scippo: il reato, previsto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Scoperto: parte dell'ammontare del danno espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell'assicurato. Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto: l insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Titoli di credito: i titoli di stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili. 4

5 Valore a nuovo: - per i fabbricati: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell area; - per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 1.NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni A parziale deroga di quanto previsto all art del Codice Civile, è fatto obbligo al Contraente o all Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare a Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l intervento di un altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Europ Assistance. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, data da una delle parti all altra, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente. Art Legge che regola la polizza e giurisdizione Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione taliana 5

6 Art Rinvio alle norme di legge - forma del contratto Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Art Esclusione di compensazioni alternative Qualora l assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art Periodo di prescrizione Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all art.2952 del Codice Civile. CAPITOLO 2 - OGGETTO E DELIMITAZO 2. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI Art Incendio e rischi complementari Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: incendio; fulmine; esplosione; scoppio; implosione; caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi; onda sonica provocata da aeromobili e simili; caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua; sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 20 metri da essi; fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; caduta di ascensori e montacarichi; guasti cagionati per ordine dell Autorità o causati dall Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l incendio o altro evento assicurato. Art Danni d acqua Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini. La garanzia viene prestata con l applicazione di una franchigia di 104,00 per sinistro. Art Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile, fino alla concorrenza di E 500 (Lit ) per sinistro e per anno assicurativo. 6

7 Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; c) di scritte o di imbrattamento di muri; d) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tramutazioni del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; e) causati con dolo dell Assicurato; f) causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d aria da queste provocati; g) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; j) d acqua derivanti: da umidità e stillicidio; da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche; da gelo; dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori; nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da: operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; nonché le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente Polizza le scheggiature e le rigature. Art Beni assicurati Premesso che l assicurazione è stipulata a valore a nuovo (vedere definizioni ), Europ Assistance assicura: i Locali ad uso di civile abitazione costituenti un intero fabbricato o parte di esso, di proprietà dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi, destinati a: a) abitazione principale e saltuaria dell Assicurato, compreso studio o ufficio professionale eventualmente annesso; b) abitazione locata a terzi, in uso o comodato; compresi: fissi e infissi; dipendenze anche in corpo separato, purché conformi a quanto previsto dall Art. 3.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un abitazione, compresi attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, veicoli privati, animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi; recinzioni, cancelli anche automatici, comunque costruiti, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; installazioni e impianti considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti e pannelli solari. Se l assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune; il Contenuto dei locali, anche se di proprietà di terzi, posto nell abitazione principale e saltuaria dell Assicurato, costituito da: 1) mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso; 7

8 2) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d arte, orologi non in metallo prezioso, servizi d argenteria, oggetti d argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi, con il massimo indennizzo di E (Lit ) per singolo oggetto; 3) oggetti preziosi: gioielli, oggetti d oro, di platino e d argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere, con il massimo indennizzo di E (Lit ) per singolo oggetto e per l insieme delle carte valori e dei titoli di credito; il denaro è compreso con il limite di E (Lit ); 4) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti; 5) mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze, così come definite alla voce Locali, con il massimo indennizzo di E 500 (Lit ) per singolo oggetto; 6) enti posti all aperto nell area di pertinenza dei locali assicurati; il Contenuto dei locali posto nell abitazione locata a terzi, in uso o comodato, costituito dai beni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), purché di proprietà dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi; le Lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti, esistenti nei locali indicati in Polizza, fisse nelle loro installazioni, scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavole, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni. Restano in ogni caso esclusi dall assicurazione i veicoli a motore. 3. OPERATIVITA DELLA GARANZIA Art.3.1 Uso del fabbricato L assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali. Art. 3.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato L assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. È consentito non considerare: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta dal fabbricato stesso; i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti; i soppalchi costruiti con materiali combustibili. Art. 3.3 Colpa grave e dolo L assicurazione è prestata anche per i danni causati da: colpa anche grave dell Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi; dolo delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge. Art. 3.4 Recesso dal contratto e anticipata risoluzione Fermo quanto stabilito dall Art. Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata previsti agli Artt. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Art. 1.5 Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano a Europ Assistance, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata 8

9 la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile. Art. 3.5 Deroga all assicurazione parziale (regola proporzionale) Premesso che il valore risultante dal contratto deve corrispondere, ove non espressamente e diversamente indicato, al valore a nuovo dei beni assicurati, se al momento del sinistro il valore determinato secondo le stime effettuate in base alle condizioni previste dalla Polizza supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dal Contraente, Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato in Polizza e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti delle somme assicurate. Art. 3.6 Ispezione dei beni assicurati Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 4. SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 4.1 Obblighi In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell art del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Europ Assistance; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 4.2 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all indennizzo. Art. 4.3 Valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 4.5 Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 4.1 Obblighi ; 9

10 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 4.5 Determinazione del danno ; 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 4.5 Determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I) Fabbricati Si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante. II) Altri beni Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina: per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; per gli altri beni deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi e il valore residuo dei beni danneggiati, nonché gli oneri fiscali dovuti all erario. Ove prevista la clausola valore a nuovo: 1) si determina per ciascuna partita presa separatamente: a) l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all indennità di cui ad a), determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo ; 2) agli effetti dell assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore o eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell intera differenza occorrente per l integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato o altro bene, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti, rispettivamente, I) e II); 5) il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all effettivo rimpiazzo o ricostruzione ed avverrà: in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 10

11 in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall Assicurato e purché l inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all Assicurato) entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per Europ Assistance. Per quanto riguarda le Collezioni Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti. Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento e la sostituzione dei titoli. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che: 1) l assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata; 3) Europ Assistance non è obbligata a pagare l importo liquidato prima della loro scadenza; 4) l Assicurato deve restituire a Europ Assistance l indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, Europ Assistance indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Art. 4.6 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell Art.4.5 Determinazione del danno. Art. 4.7 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Europ Assistance. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 4.8 Anticipo dell indennizzo L Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell indennizzo complessivo sia pari ad almeno E (Lit ). Il pagamento dell anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore a ,00, qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse. 11

12 Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennità suddetta l Assicurato potrà ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell indennizzo. Art. 4.9 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell art del Codice Civile. 5. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA Art. 5.1 Furto Europ Assistance si obbliga a indennizzare L Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Furto dei beni assicurati a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali dell abitazione in uno dei seguenti modi: a) violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi. Art. 5.2 Rapina Europ Assistance si obbliga a indennizzare L Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Rapina dei beni assicurati avvenuta all interno dei locali dell abitazione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati deve avvenire all interno dei locali dell abitazione. Art. 5.3 Guasti Europ Assistance si obbliga a indennizzare L Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati: a) ai beni assicurati; b) per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 10% della somma assicurata; c) ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti), fino alla concorrenza di 1.500,00 nei limiti della somma assicurata. GARANZIA AGGIUNTIVA (valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio) Art. 5.4 Furto e rapina all esterno dei locali dell abitazione Europ Assistance si obbliga a indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da: Furto e Rapina all esterno dei locali dell abitazione, ma entro i confini dei Paesi europei e limitatamente ai casi in cui l Assicurato, i suoi familiari ed altre persone stabilmente con lui conviventi abbiano i beni assicurati indosso o a portata di mano. L assicurazione è prestata contro: a) lo Scippo; b) la Rapina anche nel caso in cui l Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati in seguito a violenza o minaccia diretta verso loro stessi o verso terzi; c) il Furto con destrezza; d) il Furto a seguito di infortunio o malore improvviso dell Assicurato, dei suoi familiari e di altre persone stabilmente conviventi con lo stesso. 12

13 In caso di sinistro Europ Assistance corrisponderà all Assicurato l importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20% con il minimo di 52,00 per sinistro. Art. 5.5 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dal Contraente e/o dall Assicurato; da persone che abitano con l Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone delle cui azioni l Assicurato deve rispondere; da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate all Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; d) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 giorno, se i locali contenenti i beni assicurati e adibiti ad abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, carte di credito e di debito, titoli di credito in genere e denaro, l esclusione decorre dalle ore 24 del 15 giorno. Art. 5.6 Beni assicurati Europ Assistance assicura, nei limiti delle somme indicate nel Modulo di Polizza: il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nell abitazione indicata nel Modulo di Polizza, costituito da: 1) mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso; 2) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d arte, orologi non in metallo prezioso, servizi d argenteria, oggetti d argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi, con il massimo indennizzo di ,00 per singolo oggetto o collezione; 3) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti; 4) mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli di abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi, con il massimo indennizzo di 500,00 per singolo oggetto; i Preziosi posti nei locali dell abitazione principale dell Assicurato, ossia: gioielli, oggetti d oro, di platino e d argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere, compreso il denaro con il limite di 1.500,00 per quest ultimo; nella abitazione saltuaria: vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro e valori quando sono portati dall Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, ubicati entro i confini dei Paesi europei, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate per Contenuto e Preziosi dell abitazione principale. Restano esclusi dall assicurazione i veicoli a motore. Relativamente alla garanzia Furto e Rapina all esterno dell abitazione sono assicurati: pellicce, preziosi, valori (con il massimo, per il denaro, del 10% della somma assicurata con la presente garanzia), capi di abbigliamento ed oggetti di ornamento in genere, nonché borse, borsette, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, il tutto per uso di casa o personale, di proprietà 13

14 dell Assicurato, dei suoi familiari e di altre persone stabilmente con lui conviventi. È compreso, nei limiti della somma assicurata con la presente garanzia, il rimborso per le spese di: a) rifacimento materiale dei documenti d identità, passaporti e patenti; b) sostituzione delle serrature poste a protezione dei locali dell abitazione principale e saltuaria dell Assicurato in caso di sottrazione delle relative chiavi. 6. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Art. 6.1 Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali L assicurazione è prestata a condizione che i locali dell abitazione siano costruiti in muratura e che ogni apertura verso l esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti caratteristiche: se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm; se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l introduzione nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture: forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20%. Se il furto dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, Europ Assistance corrisponderà l importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto del 10%; forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre coperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinate, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali. Art. 6.2 Forma dell assicurazione L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Art. 6.3 Collezioni L assicurazione è prestata soltanto per il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti. Art. 6.4 Ispezione dei beni assicurati Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 6.5 Concomitanza di scoperti Qualora in Polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla somma delle relative percentuali. Art. 6.6 Recesso dal contratto ed anticipata risoluzione Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata previsti agli artt. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 1.5 Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano a Europ Assistance, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt.1892,1894,1896,1898 del Codice Civile 14

15 7. SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 7.1 Obblighi In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell art del Codice Civile; b) darne avviso scritto a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno; d) fornire a Europ Assistance, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all Autorità; e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire, ove la legge lo consenta, la relativa procedura di ammortamento; f) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto all indennizzo; g) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell entità del danno; tenere a disposizione di Europ Assistance o dei Periti ogni documento ed ogni altro documento di prova inerente il sinistro, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Europ Assistance e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; h) presentare a richiesta di Europ Assistance tutti i documenti che si possono ottenere dall Autorità competente in relazione al sinistro. Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all indennizzo. Art. 7.3 Valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 7.4 Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 7.1 Obblighi ; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 7.5 Determinazione del danno ; 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti 15

16 contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 7.5 Determinazione del danno L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e il valore materiale di ciò che resta dopo il sinistro. Per le partite per le quali è prevista la condizione particolare Valore a nuovo, all importo così liquidato verrà aggiunto un supplemento calcolato in base al valore a nuovo così da determinare l indennità complessiva. Detto supplemento verrà corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data della liquidazione del danno. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: 1) Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 2) l Assicurato deve restituire a Europ Assistance l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art. 7.6 Riduzione/reintegro della somma assicurata In caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti. Si conviene però che, in occasione del primo sinistro che si dovesse verificare nel corso del contratto, la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata nel valore originariamente assicurato. Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con la riscossione dell indennizzo; se ciò non avviene il reintegro non si intende operante. In caso di recesso il rimborso di premio di cui all Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro relativo al periodo di assicurazione non trascorso verrà così calcolato: sulla somma assicurata rimasta in essere nel caso in cui il sinistro sia indennizzabile; sull intera somma assicurata nel caso in cui il sinistro non sia invece indennizzabile. Art. 7.7 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell Art. Determinazione del danno. Art. 7.8 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e di Europ Assistance. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. 16

17 Art. 7.9 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Recupero dei beni rubati Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Europ Assistance, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l Assicurato non rimborsi a Europ Assistance l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Europ Assistance ha indennizzato il danno solo in parte, l Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso da Europ Assistance per gli stessi o di farli vendere. In quest ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull importo così ottenuto viene ricalcolato l indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Europ Assistance è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. L Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Europ Assistance i beni recuperati che siano d uso personale o domestico, salvo il diritto di Europ Assistance di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto. A. CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO Le seguenti garanzie sono ad integrazione della Incendio Abitazione e sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio. A1. Fenomeno elettrico A parziale deroga di quanto previsto dall Art.2.4 Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Incendio e garanzie complementari, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l azione del fulmine, danneggi gli impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovverosia senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile, fino alla concorrenza di 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l applicazione di una franchigia di 104,00 per sinistro. Sono esclusi dall assicurazione i danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; dovuti a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore. A2. Eventi socio politici A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2.4 Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Incendio e garanzie complementari, Europ Assistance si obbliga a indennizzare: 1) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi, sommosse e tumulti popolari; 2) gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone, dipendenti o non dell Assicurato, che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio o che prendano parte a scioperi, sommosse e tumulti popolari. La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Europ Assistance non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di 104,00 per sinistro. 17

18 A.3 Eventi atmosferici A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2.4 Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Incendio e garanzie complementari, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da: a) eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non; b) bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto a). Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi all interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; c) da mareggiata o penetrazione di acqua marina; d) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; e) da cedimento o franamento del terreno; f) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati; g) subiti da giardini e parchi privati. A.4 Sovraccarico neve A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2.4 Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Incendio e garanzie complementari, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. Sono esclusi dall assicurazione i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve. A.5 Gelo A parziale deroga di quanto previsto dall Art. Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Incendio e garanzie complementari, Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo. Sono esclusi i danni: da fuoriuscita d acqua da condutture installate all esterno del fabbricato o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. A6. Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d acqua A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2.4 Esclusioni della sezione Norme che regolano l assicurazione Incendio e garanzie complementari, in caso di danno da spargimento d acqua, indennizzabile a termine di Polizza, Europ Assistance rimborsa, fino alla concorrenza 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l applicazione di una franchigia di 104,00 per sinistro: a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi relativi raccordi) non interrate, ma collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata; b) le spese necessariamente sostenute al punto a) per demolire e ripristinare parti dell abitazione. A.7 Ricorso terzi Europ Assistance tiene indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali 18

19 diretti da incendio, esplosione o scopppio, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso; sono esclusi dall assicurazione i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono considerati terzi: il coniuge e il convivente more uxorio; i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte. Il Contraente o l Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. A.8 Rischio locativo Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da incendio, esplosione o scoppio, ferma l applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile, qualora il massimale assicurato risultasse inferiore al valore dei locali calcolato nei termini dell Art. 4.5 Determinazione del danno. A.9 Spese Sono compresi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per: a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, con il limite di 5.000,00 per sinistro; b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di 2.500,00 per sinistro; c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell ammontare dell indennizzo liquidato; d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di 2.500,00 per l intero nucleo familiare; e) pigioni che l Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimo annuo di 2.500,00; f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di 2.500,00 per sinistro. A.10 Vincolo Qualora nel Modulo di Polizza risultasse che l immobile è gravato da vincolo a favore di società o ente, la presente clausola si intende a tutti gli effetti operante a favore dell ente meglio identificato in detto Modulo di Polizza. Pertanto Europ Assistance si obbliga a: 1) notificare tempestivamente l avvenuto sinistro all Istituto; 2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell Istituto e a riconoscere quale Perito di parte, nel caso si debba procedere a perizia, quello designato dall Istituto di concerto con il Contraente o l Assicurato; 19

20 3) pagare esclusivamente all Istituto, fino alla concorrenza del Suo credito, l importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell Istituto stesso; la quietanza che quest ultimo rilascerà per l importo versatogli sarà pienamente liberatoria per Europ Assistance anche nei confronti del Contraente o dell Assicurato; 4) notificare tempestivamente all Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l eventuale mancato pagamento del premio e l eventuale mancato rinnovo della Polizza, nonché a considerare valida l assicurazione, nei soli confronti dell Istituto e fino alla concorrenza del Suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il 30 giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall Ufficio Postale all Istituto, fermo l obbligo per quest ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell intero premio dovuto. Nel caso in cui la Polizza sia emessa per garanzie plurime o abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, è facoltà dell Istituto chiedere lo scorporo della garanzia incendio, per gli immobili colpiti da ipoteca, pagando la quota di premio corrispondente; 5) notificare all Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell assicurazione; 6) non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti a Europ Assistance dall applicazione dell art del Codice Civile. B - CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO Le seguenti garanzie sono ad integrazione della Furto Abitazione e sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio. B.1 Valore a nuovo Contenuto Relativamente alla partita Contenuto dell Art. 5.6 Beni assicurati, l assicurazione è prestata per il Valore a nuovo e cioè per il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. B.2 Valore a nuovo Preziosi Relativamente alla partita Preziosi dell Art.5.6 Beni assicurati, l assicurazione è prestata per il Valore a nuovo e cioè per il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Operatività della Polizza Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora l'assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di: a. furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa; b. furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa; la Centrale Operativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera del fabbro fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Sono esclusi dalla prestazione: tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato. Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l'assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di: a. 1. allagamento o infiltrazione; 2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico; b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione 20

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