GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

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1 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI /10/IT WP 179 Parere 8/2010 sul diritto applicabile adottato il 16 dicembre 2010 Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'ue per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e cittadinanza dell'unione) della Commissione europea, direzione generale Giustizia, B Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190. Sito Internet: [NdT] Ai fini del presente parere, con responsabile del trattamento e con incaricato del trattamento si intendono rispettivamente il titolare e il responsabile di cui all articolo 4, lettera f) e lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

2 Sintesi Il presente parere chiarisce il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE e, in particolare, dell'articolo 4, che stabilisce le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati adottate in attuazione della direttiva applicabili al trattamento dei dati personali. Il parere, inoltre, mette in evidenza alcuni settori suscettibili di ulteriori miglioramenti. Definire l'applicabilità del diritto dell'ue al trattamento dei dati personali serve a chiarire la portata delle norme dell'unione sulla protezione dei dati sia nell'ue/nel SEE, sia in un contesto internazionale più ampio. Una chiara comprensione del diritto applicabile contribuirà a garantire sia la certezza giuridica per i responsabili del trattamento sia l'esistenza di un quadro normativo preciso per le persone fisiche e altre parti interessate. Inoltre, una corretta comprensione delle disposizioni legislative applicabili dovrebbe assicurare l'assenza di lacune o di elusioni nell'elevato livello di protezione dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il riferimento a "uno" stabilimento significa che l'applicabilità della legge di uno Stato membro sarà determinata dall'ubicazione di uno stabilimento del responsabile del trattamento in quello Stato membro, e che l'applicabilità delle leggi di altri Stati membri potrebbe essere determinata dall'ubicazione di altri stabilimenti di quel responsabile del trattamento in questi Stati membri. Per far scattare l'applicazione della legge nazionale, è decisiva la nozione di "contesto delle attività" dello stabilimento. Essa implica che lo stabilimento del responsabile del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali, tenendo conto del suo livello di partecipazione alle attività di trattamento, della natura delle attività e della necessità di garantire un'effettiva protezione dei dati. Per quanto riguarda la disposizione del "ricorso a strumenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che può comportare l'applicazione della direttiva a responsabili del trattamento non stabiliti nel territorio dell'ue/del SEE, il parere chiarisce che dovrebbe applicarsi nei casi in cui non vi è uno stabilimento nell'ue/del SEE che farebbe scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o in cui il trattamento non è effettuato nel contesto di tale stabilimento. Il parere osserva inoltre che un'interpretazione estensiva della nozione di "strumenti" giustificata dall'uso dell'espressione "mezzi" in altre lingue dell'ue possa comportare in alcuni casi l'applicabilità del diritto europeo sulla protezione dei dati laddove il trattamento in questione non ha un collegamento reale con l'ue/il SEE. Il parere offre altresì linee guida e propone esempi per quel che riguarda: le altre disposizioni dell'articolo 4; gli obblighi di sicurezza derivanti dalla legge applicabile in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3); la possibilità che le autorità per la protezione dei dati esercitino i loro poteri per controllare e intervenire in un'attività di trattamento effettuata sul loro territorio, anche se la legge applicabile è quella di un altro Stato membro (articolo 28, paragrafo 6). Il parere suggerisce inoltre che la formulazione usata nella direttiva e la coerenza fra le diverse parti dell'articolo 4 trarrebbero vantaggio da ulteriori chiarimenti nell'ambito della revisione del quadro giuridico generale sulla protezione dei dati. In questa prospettiva, la semplificazione delle norme per la determinazione del diritto applicabile consisterebbe in un ritorno al principio del paese di origine: tutti gli stabilimenti di un responsabile del trattamento nell'ue applicherebbero quindi la medesima legislazione quella dello stabilimento principale indipendentemente dal territorio in cui sono ubicati. Tuttavia, questa scelta è accettabile solo se si raggiunge un'armonizzazione generale della legislazione nazionale, ivi compresa l'armonizzazione sugli obblighi di sicurezza. Potrebbero trovare applicazione ulteriori criteri quando il responsabile del trattamento è stabilito al di fuori dell'ue, al fine di garantire un collegamento sufficiente con il territorio dell'ue, evitando nel contempo che il territorio dell'ue sia usato per svolgere attività illecite di trattamento dei dati da - 2 -

3 responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi. Potrebbero essere elaborati, a questo proposito, i criteri che seguono: mirare alle persone fisiche, ossia applicare il diritto dell'ue sulla protezione dei dati quando l'attività che implica il trattamento di dati personali riguarda singole persone nell'ue; applicare il criterio degli strumenti in via residuale e limitata, per affrontare casi limite (dati su soggetti di paesi terzi, responsabili del trattamento che non hanno collegamenti con l'ue) nei quali esiste una pertinente infrastruttura di trattamento dei dati nell'ue

4 Il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (Gazzetta ufficiale L 281 del , pag. 31), visti l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafi 1, lettera d), e 3 della suddetta direttiva, visto il proprio regolamento interno, ha adottato il presente parere: - 4 -

5 I. Introduzione...7 II. Osservazioni generali e questioni di natura politica...9 II.1. Breve excursus: dalla convenzione n. 108 alla direttiva 95/46/CE...9 II.2. Ruolo delle nozioni...10 II.2.a) Contesto e importanza strategica...10 II.2.b) Campo di applicazione del diritto dell'ue e del diritto nazionale nell'ue/nel SEE...10 II.2.c) Evitare lacune e sovrapposizioni inopportune...12 II.2.d) Diritto applicabile e giurisdizione nel contesto della direttiva...12 III. Analisi delle disposizioni...13 III.1. Responsabile del trattamento stabilito in uno o più Stati membri (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)...13 a) "( ) uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro ( )"...13 b) "( ) trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività (...)" 15 III.2. Responsabile del trattamento stabilito in un luogo dove si applica la legge dello Stato membro a norma del diritto internazionale pubblico (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)...20 III.2.a) "( ) il ( ) responsabile del trattamento non è stabilito nel territorio dello Stato membro ( )"...21 III.2.b) "( ), ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico ( )"...21 III.3. Responsabile del trattamento non stabilito nel territorio comunitario, ma che tratta dati ricorrendo a strumenti situati in uno Stato membro (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) 21 a) "( ) responsabile non stabilito nel territorio della Comunità ( )"...22 b) "( ) ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro ( )"...23 c) "( ) a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea ( )"...26 d) "( ) deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro ( )" (articolo 4, paragrafo 2)...27 III.4. Considerazioni sulle conseguenze pratiche dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)...27 III.5. Diritto applicabile alle misure di sicurezza (articolo 17, paragrafo 3)...29 III.6. Competenza e collaborazione delle autorità di controllo (articolo 28, paragrafo 6)...29 III.6.a) "( ) ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente ( )"...30 III.6.b) "( ) per esercitare, nel territorio del suo Stato membro ( )"...30 III.6.c) "( ) collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti ( )"...31 IV. Conclusioni...33 IV.1. Chiarire le disposizioni vigenti...33 IV.2. Migliorare le disposizioni vigenti...35 ALLEGATO

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7 I. Introduzione Definire il diritto applicabile al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE ("direttiva" o "direttiva 95/46") è una questione fondamentale per tutta una serie di motivi. Le disposizioni sul diritto applicabile sono fondamentali per individuare la portata esterna del diritto dell UE in materia di protezione dei dati, in altre parole per stabilire in che misura il diritto europeo sulla protezione dei dati è applicabile al trattamento dei dati personali che viene effettuato totalmente o parzialmente al di fuori dell'ue/del SEE, ma che ha comunque con questo un collegamento importante. Tuttavia, le norme sul diritto applicabile delineano anche il campo di applicazione delle norme sulla protezione dei dati nell'ue/nel SEE, in modo da evitare possibili conflitti e sovrapposizioni fra le leggi nazionali degli Stati membri dell'ue/del SEE che attuano la direttiva 1. Inoltre, una corretta comprensione delle disposizioni legislative applicabili dovrebbe assicurare l'assenza di lacune o di elusioni nell'elevato livello di protezione dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46. La direttiva contiene una serie di disposizioni concernenti la questione del diritto applicabile, in particolare l'articolo 4, l'articolo 17 e l'articolo 28, che stabiliscono la legge nazionale di protezione dei dati applicabile in virtù della direttiva e l'autorità incaricata della sua applicazione. È importante tenere a mente che esiste un'interazione fra diritto sostanziale e giurisdizione. Questo aspetto verrà esaminato nei dettagli in appresso. È stato osservato che l'attuazione e l'interpretazione delle disposizioni della direttiva sul diritto applicabile sono lungi dall'essere uniformi nell'unione europea. La "Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati" della Commissione ha evidenziato che l'attuazione dell'articolo 4 della direttiva in molti casi era "lacunosa, con la conseguenza che potrebbero insorgere tra le legislazioni conflitti di quel tipo che l'articolo intendeva evitare" 2. Secondo l'allegato tecnico della relazione, che presenta un'analisi dettagliata di diverse disposizioni nazionali, un siffatto recepimento lacunoso potrebbe spiegarsi in parte con la complessità della disposizione stessa. Similmente, uno studio commissionato dalla Commissione europea 3 pone l'accento sull'ambiguità e sulla contrastante attuazione delle disposizioni della direttiva sul diritto applicabile e raccomanda: "sono estremamente necessarie regole migliori, più chiare e univoche sul diritto applicabile". Più di recente, nella comunicazione della Commissione "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'unione europea" 4 si legge: "La Commissione esaminerà La direttiva 95/46/CE si applica anche ai paesi EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nell'ambito dell'accordo SEE (cfr. decisione n. 83/1999 del comitato misto SEE, del 25 giugno 1999, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE - GU L 296/41 del ). Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE), maggio 2003, pag. 17, disponibile all'indirizzo Comparative study on different approaches to new privacy challenges, in particular in the light of technological developments (Studio comparativo dei diversi approcci alle nuove sfide della privacy, in particolare alla luce degli sviluppi tecnologici), gennaio 2010, disponibile all'indirizzo COM (2010) 609 definitivo del

8 le modalità per rivedere e chiarire le disposizioni vigenti in materia di diritto applicabile, compresi gli attuali criteri determinanti, al fine di migliorare la certezza giuridica, di chiarire le competenze degli Stati membri nell'applicare le norme di protezione dei dati e di garantire lo stesso livello di protezione alle persone residenti nell'ue, a prescindere dalla localizzazione geografica dal responsabile del trattamento". La complessità delle questioni del diritto applicabile sta accentuandosi anche a causa dell'accresciuta globalizzazione e dello sviluppo di nuove tecnologie: le imprese operano sempre più in ambiti giurisdizionali diversi, fornendo servizi e assistenza 24 ore su 24; Internet facilita la prestazione di servizi e la raccolta e la condivisione di dati personali in un ambiente virtuale; il cloud computing (tecnologie informatiche che permettono l'utilizzo di risorse software distribuite su server remoti) rende difficile accertare l'ubicazione dei dati personali e degli strumenti usati in un determinato momento. È quindi cruciale che l'esatto significato delle disposizioni della direttiva concernenti il diritto applicabile sia sufficientemente chiaro a tutte le persone che partecipano all'attuazione alla direttiva nonché all'applicazione quotidiana delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati nel settore sia pubblico sia privato. Pertanto, il Gruppo di lavoro ha deciso di contribuire al chiarimento di alcune disposizioni chiave della direttiva e di affrontare la nozione di diritto applicabile, così come ha già fatto per la nozione di dati personali e le nozioni di "responsabile del trattamento" e di "incaricato del trattamento" 5. Nel presente parere il Gruppo di lavoro farà riferimento anche agli altri pareri nei quali ha già esaminato la questione del diritto applicabile in relazione agli argomenti specifici contemplati da quei pareri 6. L'obiettivo finale del Gruppo di lavoro è la certezza giuridica nell'applicazione del diritto dell'ue in materia di protezione dei dati. Ciò implica, da un lato, che gli interessati siano a conoscenza delle norme applicabili per proteggere i loro dati personali e, dall'altro, che le imprese e altri enti pubblici e privati sappiano quali norme in materia di protezione dei dati regolano il trattamento dei dati da loro effettuato. Chiarire la nozione di diritto applicabile è di grande importanza, indipendentemente da eventuali futuri emendamenti alle attuali disposizioni della direttiva. Le disposizioni attuali rimarranno valide finché non saranno modificate, e nella misura in cui non sono modificate. Pertanto, il chiarimento delle disposizioni sul diritto applicabile contribuirà a garantire una migliore osservanza della direttiva in attesa di eventuali modifiche. Inoltre, nella preparare il presente parere, il Gruppo di lavoro ha potuto basarsi sull'esperienza maturata nell'applicazione delle disposizioni attuali al fine di offrire orientamenti al legislatore per assisterlo in un'eventuale revisione futura della direttiva. 5 Parere 4/2007 sul concetto di dati personali (WP 136); Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169). Tutti i pareri sono disponibili all'indirizzo: 6 In particolare, documento di lavoro sulla determinazione dell'applicazione internazionale della normativa comunitaria in materia di tutela dei dati al trattamento dei dati personali su Internet da parte di siti Web non stabiliti nell'ue (WP 56); parere 10/2006 sul trattamento dei dati personali da parte della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT) (WP 128), e parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148)

9 Infine, le disposizioni che stabiliscono il diritto applicabile alla protezione dei dati sono volte a disciplinare l'applicazione della direttiva nel suo campo di applicazione, definito all'articolo 3. In quanto tali, interagiranno spesso con altri settori normativi senza peraltro influenzarli al di là della portata della direttiva stessa 7. II. II.1. Osservazioni generali e questioni di natura politica Breve excursus: dalla convenzione n. 108 alla direttiva 95/46/CE Nel 1981 gli autori della convenzione n. 108, redatta sotto l'egida del Consiglio d'europa, hanno individuato i rischi connessi ai conflitti di leggi o al vuoto giuridico che potrebbero derivare dall'applicazione di leggi nazionali diverse. Quella convenzione, tuttavia, non conteneva norme specifiche per affrontare tali questioni; il fatto che prevedesse un "corpus comune di diritto sostanziale" era considerato la principale garanzia che, pur in presenza di normative diverse, i principi da applicare alla fine sarebbero gli stessi, evitando così differenze in termini di livello di protezione. La necessità definire di criteri per determinare il diritto applicabile era stata affrontata dalla Commissione europea in sede di preparazione della direttiva sulla protezione dei dati. Nella sua proposta iniziale 8, la Commissione aveva individuato l'ubicazione dell'archivio come fattore determinante primario e la residenza dei responsabili del trattamento come fattore determinante secondario, quando l'archivio si trova in un paese terzo. Nel corso della discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio dell'ue, si è passati dal criterio dell'ubicazione dell'archivio al criterio dello stabilimento del responsabile del trattamento. L'ubicazione degli strumenti è stata individuata come criterio secondario quando il responsabile del trattamento non è stabilito nell'ue. Il Consiglio ha intergrato questi criteri e fornito ulteriori indicazioni per quanto riguarda la nozione di stabilimento. La proposta modificata della Commissione 9 specificava che il trattamento dovrebbe essere effettuato "nel contesto delle attività di uno stabilimento" del responsabile del trattamento, e teneva conto della possibilità che il responsabile del trattamento possa avere più stabilimenti in diversi Stati membri. Un importante cambiamento riguardava il fatto che il criterio principale per determinare il diritto applicabile non era il luogo in cui il responsabile del trattamento ha il suo stabilimento principale, ma il luogo in cui vi è uno stabilimento del responsabile del trattamento. Saranno esaminate in Sebbene la direttiva contenga disposizioni sulla responsabilità (articolo 23) e sulle sanzioni (articolo 24), i principi generali del diritto civile e penale, in teoria, rimangono impregiudicati, come indicato nel considerando 21 della direttiva. Tali principi sarebbero disattesi solo nella misura del necessario per prevedere sanzioni in caso di violazione dei principi di protezione dei dati. Nella pratica, l'attuazione della direttiva a livello nazionale ha portato a diversi scenari, compresa la previsione o meno di sanzioni penali. Per citare un altro esempio, sebbene la direttiva contenga disposizioni sulla necessità di ottenere il consenso cfr. articolo 2, lettera h), articolo 7, lettera a) e articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o sulla rilevanza degli obblighi contrattuali cfr. articolo 7, lettera b), essa non ha alcun rapporto con il diritto dei contratti (ad esempio condizioni per la stipulazione di un contratto, diritto applicabile) o con altri aspetti del diritto civile che esulano dal suo campo di applicazione. COM (1990) del , proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali. COM (1992) 422 definitivo del

10 II.2. appresso le conseguenze di queste modifiche, in termini di applicazione distributiva, più che uniforme, del diritto nazionale in caso di molteplici stabilimenti. Ruolo delle nozioni II.2.a) Contesto e importanza strategica Determinare l'applicabilità del diritto dell'ue al trattamento dei dati personali, come detto prima, serve a chiarire la portata delle norme dell Unione sulla protezione dei dati sia nell'ue/nel SEE, sia in un contesto internazionale più ampio. Una chiara comprensione del diritto applicabile contribuirà a garantire la certezza giuridica per i responsabili del trattamento nonché l'esistenza di un quadro normativo preciso per le persone fisiche e le altre parti interessate. L'individuazione del diritto applicabile è strettamente collegata all'individuazione del responsabile del trattamento 10 e del suo o dei suoi stabilimenti: la conseguenza principale di questo collegamento è la riaffermazione delle responsabilità del responsabile del trattamento e del suo rappresentante nei casi in cui il responsabile del trattamento è stabilito in un paese terzo. Come sarà illustrato più avanti, ciò non significa che il diritto applicabile sarà sempre uno solo, specialmente se il responsabile del trattamento ha più stabilimenti: l'ubicazione di quegli stabilimenti e la natura delle rispettive attività saranno altrettanto decisive. Tuttavia il chiaro collegamento fra il diritto applicabile e il responsabile del trattamento può costituire una garanzia di efficacia e di applicabilità, specialmente in un contesto in cui può essere difficile, o talvolta impossibile, localizzare un archivio (come può essere il caso nel cloud computing). Linee guida univoche sulle norme in materia di diritto applicabile dovrebbero contribuire ad affrontare nuovi sviluppi tecnologici (Internet; archivi basati su reti/cloud computing) e commerciali (società multinazionali). II.2.b) Campo di applicazione del diritto dell'ue e del diritto nazionale nell'ue/nel SEE I principali criteri per determinare il diritto applicabile sono l'ubicazione dello stabilimento del responsabile del trattamento e l'ubicazione dei mezzi o strumenti 11 usati quando il responsabile del trattamento è stabilito al di fuori del SEE. In altre parole, né la cittadinanza o il luogo di residenza abituale dell interessato, né l'ubicazione fisica dei dati personali sono decisivi per questo scopo Cfr. parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169). Come spiegato nel paragrafo III.2.b infra, la nozione di equipment (strumenti) è stata espressa in altre lingue dell'ue con means (mezzi). Ciò depone a favore di un'interpretazione estensiva della nozione di strumenti e spiega il motivo per cui nel presente documento sono usate entrambe le nozioni. Cfr., nello stesso senso, la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Un ulteriore fattore rilevante è l'ubicazione dell'incaricato del trattamento per quanto riguarda il diritto applicabile alle misure di sicurezza (articolo 17). Tuttavia, questo criterio non è decisivo in sé e deve essere applicato in relazione al criterio principale dello stabilimento del responsabile del trattamento

11 Ciò determina un vasto campo di applicazione, con implicazioni giuridiche che vanno al di là del territorio del SEE: la direttiva e le norme nazionali di attuazione si applicano al trattamento dei dati personali al di fuori del territorio del SEE (quando il trattamento è effettuato nel contesto di attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel SEE), nonché ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori del SEE (quando ricorrono a strumenti situati nel SEE). Di conseguenza, le disposizioni della direttiva possono essere applicate ai servizi che presentano una dimensione internazionale, come i motori di ricerca, i social network e il cloud computing. Questi esempi saranno esaminati nei dettagli più avanti nel documento. Laddove i dati personali sono trattati da un responsabile del trattamento (X) il cui unico stabilimento è ubicato nello Stato membro A, il diritto applicabile al trattamento sarà il diritto nazionale dello Stato membro A, indipendentemente da dove viene effettuato il trattamento. Laddove X abbia anche uno stabilimento (Y) nello Stato membro B, il diritto nazionale applicabile al trattamento da parte di Y sarà il diritto nazionale dello Stato membro B, purché il trattamento sia effettuato nel contesto delle attività di Y. Se il trattamento da parte di Y è effettuato nel contesto delle attività dello stabilimento di X nello Stato membro A, il diritto applicabile al trattamento sarà il diritto dello Stato membro A. Laddove i dati personali sono trattati da un responsabile del trattamento che non è stabilito in alcuno Stato membro, il trattamento rientrerà nel campo di applicazione del diritto nazionale dello Stato membro nel quale sono situati gli strumenti (o mezzi) cui ricorre il responsabile del trattamento per trattare i dati. Esempi di questi diversi scenari saranno esaminati nell'ambito del presente parere. Lo scopo di questo vasto campo di applicazione è in primo luogo garantire che le persone fisiche non siano private della tutela cui hanno diritto in virtù della direttiva e, nel contempo, impedire l'elusione della legge. La direttiva prevede criteri per determinare: i) se il diritto dell Unione congiuntamente al diritto di un paese terzo o no si applica a una particolare attività di trattamento di dati personali; e ii) laddove al trattamento si applichi il diritto dell Unione, lo Stato membro il cui diritto nazionale è applicabile al trattamento. Va anche osservato che alcune attività di trattamento all interno dell'ue non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, ma possono fare scattare l'applicazione di altri strumenti giuridici dell'ue, fra cui la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 13, o il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi 13 Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del , pag. 60)

12 comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 14, o altri strumenti relativi a specifici organismi dell'ue o sistemi di informazione (ad esempio Europol, Eurojust, SIS, CIS, ecc.) 15. II.2.c) Evitare lacune e sovrapposizioni inopportune Lo scopo di criteri univoci per determinare il diritto applicabile è evitare sia l'elusione delle norme nazionali degli Stati membri, sia sovrapposizioni delle medesime. L'applicazione di una o più leggi al trattamento dipenderà dal numero e dalle attività dello stabilimento o degli stabilimenti del responsabile del trattamento: o o se il responsabile del trattamento ha un solo stabilimento, sarà applicata una sola legge per l'intera UE/l'intero SEE a seconda dell'ubicazione di detto stabilimento 16 ; se vi sono più stabilimenti si applica la legge nazionale in funzione delle attività di ogni stabilimento. L'applicazione dei criteri dovrebbe evitare l'applicazione simultanea di più leggi nazionali alla medesima attività di trattamento. II.2.d) Diritto applicabile e giurisdizione nel contesto della direttiva Nell'ambito della protezione dei dati, è particolarmente importante distinguere la nozione di diritto applicabile (che determina il regime giuridico applicabile a una determinata questione) dalla nozione di giurisdizione (che di solito indica la competenza di un giudice nazionale a decidere su un caso o a eseguire una sentenza o un'ordinanza). Il diritto applicabile e la giurisdizione in relazione a un dato trattamento non sempre possono coincidere. Il campo di applicazione esterno del diritto dell Unione è un'espressione della capacità dell UE di emanare norme al fine di proteggere interessi fondamentali nel suo ambito giurisdizionale. Le disposizioni della direttiva determinano anche la portata dell'applicabilità delle leggi nazionali degli Stati membri, ma non incidono sulla competenza giurisdizionale dei giudici nazionali a decidere sulle cause di cui sono stati investiti. Le disposizioni della direttiva, tuttavia, si riferiscono alla portata territoriale della competenza delle autorità di controllo che possono applicare e fare rispettare il diritto applicabile. Sebbene nella maggior parte dei casi queste due nozioni diritto applicabile e competenza delle autorità di controllo tendano a coincidere, comportando di solito l'applicazione del diritto dello Stato membro A da parte delle autorità dello Stato membro A, la direttiva prevede esplicitamente la possibilità di soluzioni diverse. L'articolo 28, paragrafo 6, indica che le autorità nazionali per la protezione dati dovrebbero potere esercitare i loro poteri quando la legge in materia di protezione dei dati di un altro Stato Regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). Europol: decisione del Consiglio 2009/371/GAI (GU L 121 del , pag. 37); Eurojust: decisione del Consiglio 2002/187/GAI (GU L 63 del , pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 2009/426/GAI (GU L 138 del , pag. 14). Tranne per le misure di sicurezza, che dipenderanno dall'ubicazione di un eventuale incaricato del trattamento, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva

13 membro si applica al trattamento di dati personali effettuato nel loro ambito giurisdizionale. Le conseguenze pratiche di tale aspetto saranno esaminate nei dettagli in un futuro parere del Gruppo di lavoro. Tali situazioni comportano il trattamento di casi transfrontalieri ed evidenziano l'esigenza di cooperazione fra le autorità per la protezione dei dati, tenendo conto dei poteri esecutivi di ogni autorità coinvolta. Ne deriva altresì la necessità che le norme nazionali attuino in modo corretto le disposizioni pertinenti della direttiva, poiché ciò può essere decisivo per un'efficace cooperazione e applicazione transfrontaliera. III. Analisi delle disposizioni La disposizione chiave sul diritto applicabile è l'articolo 4, che determina quali leggi nazionali in materia di protezione dei dati adottate in attuazione della direttiva possono essere applicate al trattamento di dati personali. III.1. Responsabile del trattamento stabilito in uno o più Stati membri (articolo 4, paragrafo 1, lettera a) La prima situazione affrontata dall'articolo 4, paragrafo 1, è il caso in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti nel territorio dell'ue. In tale contesto, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prevede che uno Stato membro applichi la propria legge nazionale in materia di protezione dei dati "(...) al trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile". È utile ricordare che la nozione di "responsabile del trattamento" è definita all'articolo 2, lettera d), della direttiva. Questa definizione non sarà analizzata nel presente parere, dato che è già stata chiarita dal Gruppo di lavoro nel suo parere sui concetti di "responsabile del trattamento" e di "incaricato del trattamento" 17. È inoltre importante sottolineare che uno stabilimento non deve necessariamente avere personalità giuridica e che la nozione di stabilimento ha collegamenti flessibili con la nozione di controllo. Un responsabile del trattamento può avere più stabilimenti, i corresponsabili del trattamento possono concentrare attività in un solo stabilimento o in diversi stabilimenti. L'elemento decisivo per qualificare uno stabilimento ai sensi della direttiva è l'esercizio effettivo e reale di attività nel contesto delle quali sono trattati dati personali. a) "( ) uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro ( )" La nozione di stabilimento non viene definita nella direttiva. Il preambolo della direttiva indica, tuttavia, che "lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; [e] che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una 17 Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169)

14 filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo" (considerando 19). Per quanto riguarda la libertà di stabilimento di cui all'articolo 50 TFUE (ex articolo 43 CE), la Corte di giustizia ha considerato che uno stabilimento stabile implica "la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi" 18. Il forte risalto posto nel preambolo della direttiva a un "esercizio effettivo e reale di attività mediante un'organizzazione stabile" riprende chiaramente il "centro di attività stabile" cui ha fatto riferimento la Corte di giustizia all epoca dell'adozione della direttiva. Sebbene non sia chiaro se questa e le successive interpretazioni della Corte di giustizia della libertà di stabilimento di cui all'articolo 50 TFUE possano essere pienamente applicate alle situazioni contemplate dall'articolo 4 della direttiva sulla protezione dei dati, l'interpretazione della Corte in quei casi può fornire un'utile guida in sede di analisi della formulazione della direttiva. Tale interpretazione è usata negli esempi seguenti. - Laddove ha luogo un "effettivo e reale esercizio di attività", ad esempio nello studio di un avvocato, mediante un'"organizzazione stabile", lo studio rappresenterebbe uno stabilimento. - Un server o un computer non potrebbero essere considerati uno stabilimento perché si tratta solo di una struttura tecnica o di uno strumento per il trattamento di informazioni Un ufficio composto da una sola persona sarebbe uno stabilimento se non si limita semplicemente a rappresentare un responsabile del trattamento stabilito altrove e partecipa attivamente alle attività nel contesto delle quali ha luogo il trattamento dei dati personali. - In ogni caso, la forma dell'ufficio non è decisiva: anche un semplice agente può essere considerato uno stabilimento rilevante se la sua presenza nello Stato membro presenta una stabilità sufficiente Sentenza del 4 luglio 1985, Bergholz, (causa 168/84, Racc pag. 2251, punto 14) e sentenza del 7 maggio 1998, Lease Plan Luxembourg / Stato belga (C-390/96, Racc pag. I-2553). Quest'ultima causa verteva sulla questione se un server aziendale, ubicato in un paese diverso dal paese del fornitore del servizio, potesse essere considerato come centro di attività stabile. Lo scopo era individuare in quale paese dovesse essere pagata l'iva. Il giudice ha rifiutato di considerare gli strumenti informatici come stabilimento virtuale (ritornando con questa interpretazione a una nozione più "classica" di stabilimento, diversa da quella adottata nella precedente sentenza del 17 luglio 1997, ARO Lease / Inspecteur der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam (C-190/95, Racc pag. I-4383). La possibilità che vadano considerati in altro modo, ad esempio come "strumenti", sarà discussa più avanti nel testo

15 Esempio n. 1: pubblicazione per viaggiatori Una società stabilita nello Stato membro A, per produrre una pubblicazione per viaggiatori, raccoglie dati relativi ai servizi forniti da distributori di benzina nello Stato membro B. I dati sono raccolti da un impiegato che, spostandosi nello Stato B, raccoglie e invia fotografie e osservazioni al suo datore di lavoro nello Stato A. In questo caso, i dati sono raccolti nello Stato B (senza uno "stabilimento") e sono trattati nel contesto di attività dello stabilimento ubicato nello Stato A: il diritto applicabile è quello dello Stato A. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), riferendosi a uno stabilimento del responsabile del trattamento sul territorio dello Stato membro, solleva alcune questioni diverse dal concetto di stabilimento che richiedono chiarimenti. Innanzitutto, il riferimento a "uno" stabilimento significa che l'applicabilità del diritto di uno Stato membro sarà determinata dall'ubicazione di uno stabilimento del responsabile del trattamento in quello Stato membro, e l'applicazione delle leggi di altri Stati membri potrebbe essere determinata dall'ubicazione di altri stabilimenti di quel responsabile del trattamento in quegli Stati membri. Anche se il responsabile del trattamento ha il suo stabilimento principale in un paese terzo, il solo fatto di avere uno dei propri stabilimenti in uno Stato membro potrebbe fare scattare l'applicabilità della legislazione di quel paese, purché siano soddisfatte le altre condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (cfr. infra sub b). Questo è confermato anche dalla seconda parte della disposizione, che prevede esplicitamente che laddove lo stesso responsabile del trattamento è stabilito sul territorio di diversi Stati membri, deve garantire che ciascuno degli stabilimenti osservi il diritto applicabile pertinente. b) "( ) trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività (...)" La direttiva collega l'applicabilità del diritto in materia di protezione dei dati di uno Stato membro ad un'attività di trattamento di dati personali. La nozione di "trattamento" è già stata affrontata dal Gruppo di lavoro in via incidentale in altri pareri, che hanno evidenziato come varie operazioni o insiemi di operazioni su dati personali possono avere luogo simultaneamente o in diverse fasi 20. Nel contesto della determinazione della legge applicabile, questo può significare che a seconda della fase del trattamento possono applicarsi leggi diverse. Pertanto, poichè la molteplicità di leggi applicabili costituisce un grave rischio, si dovrebbe considerare la possibilità di collegamenti a livello macroscopico fra le diverse attività di trattamento che portino invece all'applicazione di una sola legge nazionale. Per determinare se si applicano una o più leggi alle diverse fasi del trattamento, è importante tenere a mente l'immagine globale delle attività di trattamento: un insieme di operazioni svolte in una serie di diversi Stati membri, ma tutte intese a servire un unico scopo. In tal modo si potrebbe giungere all'applicazione di un'unica legge nazionale. In tali circostanze, per individuare il diritto applicabile è decisiva la nozione di "contesto delle attività", e non l'ubicazione dei dati. 20 Cfr., ad esempio, il parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169)

16 La nozione di "contesto di attività" non implica che la legge applicabile sia quella dello Stato membro in cui è stabilito il responsabile del trattamento, ma quella del paese in cui uno stabilimento del responsabile del trattamento svolge attività correlate al trattamento di dati. La valutazione di diversi scenari potrebbe aiutare a chiarire cosa si intende con la nozione di "contesto delle attività" e come essa influenzi la determinazione del diritto applicabile alle diverse attività di trattamento in una serie di diversi paesi. a. Laddove un responsabile del trattamento ha uno stabilimento in Austria e tratta dati personali nel contesto delle attività di quello stabilimento, il diritto applicabile sarà ovviamente quello dell'austria, che è il luogo in cui è ubicato lo stabilimento. b. Nel secondo scenario, il responsabile del trattamento ha uno stabilimento in Austria, e nel contesto delle attività di questo tratta i dati personali raccolti attraverso il proprio sito web. Il sito web è accessibile agli utenti in vari paesi. Il diritto applicabile in materia di protezione dei dati è quello dell'austria che è il luogo in cui è ubicato lo stabilimento indipendentemente da dove si trovano gli utenti e i dati. c. Nel terzo scenario, il responsabile del trattamento è stabilito in Austria e fa effettuare il trattamento a un incaricato del trattamento in Germania. Il trattamento in Germania è effettuato nel contesto delle attività del responsabile del trattamento in Austria; in altre parole, il trattamento è effettuato per i fini aziendali dello stabilimento austriaco e sotto le sue istruzioni. Il diritto austriaco sarà applicabile al trattamento effettuato dall'incaricato del trattamento in Germania. Inoltre, l'incaricato del trattamento sarà soggetto ai requisiti della legge tedesca per quanto riguarda le misure di sicurezza che è obbligato ad attuare in relazione al trattamento 21. Tale organizzazione imporrebbe un controllo coordinato da parte delle autorità per la protezione dei dati tedesche e austriache. d. Nel quarto scenario, il responsabile del trattamento stabilito in Austria apre un ufficio di rappresentanza in Italia, che organizza tutti i contenuti italiani del sito web e gestisce le richieste degli utenti italiani. Le attività di trattamento dei dati svolte dall'ufficio italiano sono effettuate nel contesto dello stabilimento italiano, pertanto a quelle attività si applicherebbe il diritto italiano. Le conclusioni sul diritto applicabile possono essere tratte solo sulla base di una precisa comprensione della nozione di "contesto delle attività". Ai fini di questa analisi si dovrebbe tenere conto delle seguenti considerazioni: 21 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE, l'incaricato del trattamento è vincolato agli obblighi definiti dalla legge dello Stato membro nel quale è stabilito in relazione alle misure di sicurezza. In casi di conflitto fra gli obblighi di sicurezza sostanziali definiti dalla legge dell'incaricato del trattamento e la legge del responsabile del trattamento, prevale la lex loci (legge dell'incaricato del trattamento). Pur restando la responsabilità finale a carico del responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento deve dimostrare di avere preso tutte le misure necessarie previste dal suo contratto con il responsabile del trattamento e adempiuto agli obblighi di sicurezza definiti dalla legge dello Stato membro in cui è stabilito (cfr. per maggiori dettagli il paragrafo III.5)

17 Il livello di partecipazione di ciascuno stabilimento alle attività nel cui contesto sono trattati i dati personali è cruciale. A tale riguardo occorre verificare "chi" sta facendo "cosa", vale a dire quali attività sono svolte da quale stabilimento, in modo da potere determinare se lo stabilimento è rilevante per fare scattare l'applicazione del diritto nazionale in materia di protezione dei dati. Laddove uno stabilimento tratta dati personali nel contesto delle proprie attività, la legge applicabile sarà quella dello Stato membro nel quale è ubicato detto stabilimento. Laddove lo stabilimento tratta dati personali nel contesto delle attività di un altro stabilimento, la legge applicabile sarà quella dello Stato membro in cui è ubicato l'altro stabilimento. La natura delle attività degli stabilimenti è un elemento secondario, ma aiuterà a individuare la legge applicabile a ciascuno stabilimento; la questione se un'attività comporti o meno il trattamento di dati e quale trattamento sia effettuato nel contesto di quale attività dipende in gran parte dalla loro natura. Invece il fatto che diversi stabilimenti possano partecipare ad attività totalmente differenti, nel contesto delle quali sono trattati dati personali, avrà un impatto sul diritto applicabile. L'esempio 4 contiene un'illustrazione di queste considerazioni. Dovrebbe essere preso in considerazione anche l'obiettivo generale della direttiva, che mira a garantire una protezione effettiva delle persone fisiche in modo semplice, realizzabile e prevedibile. Esempio n. 2: trasferimento di dati personali in relazione al factoring Una società di servizi italiana trasferisce informazioni sui propri debitori a una banca di investimento francese al fine di fattorizzare i crediti sorti in relazione a bollette elettriche insolute. Questo trasferimento di informazioni su crediti comporta il trasferimento di dati personali di clienti alla banca di investimento francese, specificamente alla succursale in Italia (ovvero lo stabilimento della banca francese in Italia). La banca di investimento francese è un responsabile del trattamento rispetto alle attività di trattamento che costituiscono il trasferimento, mentre la succursale italiana procede alla gestione e al recupero del credito per suo conto. I dati sono trattati dal responsabile del trattamento sia in Francia sia nella succursale italiana. Il responsabile del trattamento francese invia a tutti i clienti italiani informazioni sulla suddetta attività attraverso la succursale italiana. La succursale italiana è uno stabilimento ai fini della direttiva, e le sue attività consistenti nel trattamento dei dati personali per informare i clienti degli accordi devono rispettare la legislazione italiana in materia di protezione dei dati. Anche le misure di sicurezza della succursale italiana dovranno soddisfare le condizioni definite dalla legislazione italiana in materia di protezione dei dati, mentre il responsabile del trattamento francese dovrà soddisfare in parallelo gli obblighi di sicurezza previsti dalla Francia per i dati trattati nel suo stabilimento in Francia. Gli interessati, ovvero i debitori, possono rivolgersi all'ufficio della succursale italiana per esercitare i loro diritti in materia di protezione dei dati come l'accesso, la rettifica e la cancellazione ai sensi della legge italiana

18 Nell'analisi di questi criteri dovrebbe essere seguito un approccio funzionale. Più che la valutazione teorica effettuata dalle parti sulla legge applicabile, i fattori determinanti dovrebbero essere il loro comportamento e l'interazione nella pratica: qual è il ruolo effettivo di ogni stabilimento e quale attività viene svolta nel contesto di quale stabilimento? Va prestata attenzione al livello di partecipazione di ciascuno stabilimento alle attività nel contesto delle quali sono trattati i dati personali. La comprensione della nozione di "contesto delle attività" risulta quindi utile anche in casi complessi per separare le diverse attività svolte dai diversi stabilimenti della medesima società nell'ue. Esempio n. 3: raccolta di dati di clienti da parte di negozi Una catena di negozi "prêt à porter" ha la propria sede principale in Spagna e negozi in tutta l'ue. La raccolta di dati relativa ai clienti è effettuata in ogni negozio, ma i dati sono trasferiti alla sede principale spagnola dove sono svolte alcune attività correlate al trattamento dei dati (analisi dei profili dei clienti, servizio ai clienti, pubblicità mirata). Attività come il marketing diretto nei confronti dei clienti europei sono gestite esclusivamente dalla sede principale in Spagna. Si potrebbe considerare che tali attività sono effettuate nel contesto delle attività dello stabilimento spagnolo. Pertanto, a queste attività di trattamento sarebbe applicabile la legge spagnola. Tuttavia, i singoli negozi rimangono responsabili degli aspetti del trattamento dei dati personali dei loro clienti che viene effettuato nel contesto delle attività del negozio (ad esempio la raccolta di informazioni personali sui clienti). Nella misura in cui il trattamento è effettuato nel contesto delle attività di ciascun negozio, tale trattamento è soggetto alla legge del paese in cui è stabilito il negozio in questione. Una conseguenza pratica diretta di questa analisi è che ciascun negozio deve adottare le misure necessarie per informare gli interessati delle condizioni della raccolta e dell'ulteriore trattamento dei loro dati ai sensi della rispettiva legislazione nazionale. I clienti possono rivolgersi direttamente all'autorità per la protezione dei dati del loro paese in caso di denuncia. Se la denuncia riguarda azioni di marketing diretto nel contesto delle attività della sede principale spagnola, l'autorità per la protezione dei dati locale deferirebbe il caso all'autorità per la protezione dei dati spagnola. È quindi possibile che un unico stabilimento partecipi ad una serie di diversi tipi di attività, e che diverse leggi nazionali siano applicabili al trattamento di dati nel contesto di queste attività diverse. Per consentire un approccio prevedibile e realizzabile che preveda la possibilità di applicare più leggi nazionali alle varie attività di un unico stabilimento, si dovrebbe usare un approccio funzionale, che tenga conto del contesto giuridico allargato. Esempio n. 4: banca dati centrale per le risorse umane Nella pratica sono sempre più frequenti le situazioni in cui una stessa banca dati può essere soggetta a diverse leggi applicabili. Ciò accade spesso nel settore delle risorse umane, dove filiali/stabilimenti ubicati in diversi paesi accentrano i dati dei dipendenti in un'unica banca dati. Sebbene tale fenomeno si verifichi soprattutto per motivi di economie di scala, non dovrebbe incidere sulle responsabilità di ciascuno stabilimento ai

19 sensi della legislazione locale. Questo vale non solo nella prospettiva della protezione dei dati, ma anche nel contesto delle disposizioni del diritto del lavoro e dell'ordine pubblico. Se, ad esempio, i dati dei dipendenti di una filiale irlandese (da considerarsi uno stabilimento) fossero trasferiti a una banca dati centrale nel Regno Unito, dove sono conservati anche i dati dei dipendenti della filiale/dello stabilimento del Regno Unito, si applicherebbero due diverse legislazioni sulla protezione dei dati (irlandese e britannica). L'applicazione di due diverse legislazioni nazionali non deriva semplicemente dall origine dei dati in due diversi Stati membri, ma va invece attribuita al fatto che il trattamento dei dati dei dipendenti irlandesi da parte dello stabilimento britannico è effettuato nel contesto delle attività dello stabilimento irlandese in veste di datore di lavoro. Questo esempio indica che la legge nazionale applicabile non si determina in base al luogo in cui sono inviati o situati i dati. I fattori chiave sono la natura e il luogo delle normali attività che definiscono il "contesto" nel quale è effettuato il trattamento: i dati sulle risorse umane o sui clienti sono quindi normalmente soggetti alla legge sulla protezione dei dati del paese in cui si svolge l'attività nel contesto della quale i dati sono trattati. Questo conferma anche l assenza di correlazione diretta fra legge nazionale applicabile e giurisdizione, dato che la legge nazionale può applicarsi al di fuori della giurisdizione nazionale. In sintesi, i criteri usati per determinare il diritto applicabile hanno un impatto a diversi livelli: o in primo luogo, aiutano a stabilire se sono applicabili le norme dell Unione sulla protezione dei dati; o in secondo luogo, laddove si applicano le norme dell Unione sulla protezione dei dati, i criteri determineranno a) la legge nazionale in materia di protezione dei dati è applicabile, e b) in caso di più stabilimenti in diversi Stati membri, la legge nazionale sulla protezione dei dati che si applica a una determinata attività di trattamento; o in terzo luogo, i criteri saranno utili laddove vi è una dimensione extraeuropea delle attività di trattamento come nell'esempio seguente in cui il responsabile del trattamento è stabilito al di fuori del SEE. Esempio n. 5: fornitore di servizi Internet (ISP) Un fornitore di servizi Internet (il responsabile del trattamento) ha la sede centrale al di fuori dell'ue, ad esempio in Giappone. Ha uffici commerciali nella maggior parte degli Stati membri dell'ue e un ufficio in Irlanda che si occupa delle questioni correlate al trattamento dei dati personali, compreso in particolare il supporto informatico. Il responsabile del trattamento sta sviluppando un centro dati in Ungheria, con impiegati e server dedicati al trattamento e alla conservazione dei dati relativi agli utenti dei servizi

20 Il responsabile del trattamento in Giappone ha anche altri stabilimenti in vari Stati membri dell'ue, con diverse attività: - il centro dati in Ungheria partecipa solo alla manutenzione tecnica; - gli uffici commerciali dell'isp organizzano campagne pubblicitarie generali; - l'ufficio in Irlanda è l'unico stabilimento nell'ue che svolge attività nel contesto delle quali sono effettivamente trattati dati personali (nonostante il contributo della sede centrale giapponese). Le attività dell'ufficio irlandese fanno scattare l'applicazione delle norme dell Unione sulla protezione dei dati: i dati personali sono trattati nel contesto delle attività dell'ufficio irlandese, pertanto tale trattamento è soggetto diritto dell Unione sulla protezione dei dati. La legge applicabile al trattamento effettuato nel contesto delle attività dell'ufficio irlandese è la legge irlandese sulla protezione dei dati, a prescindere che il trattamento abbia luogo in Portogallo, in Italia o in qualsiasi altro Stato membro. Ciò significa, in questa ipotesi, che il centro dati in Ungheria dovrebbe soddisfare la legislazione irlandese in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati personali degli utenti del fornitore di servizi, fatta salva tuttavia l'applicazione della legislazione ungherese a un distinto trattamento di dati personali da parte del centro dati ungherese, in relazione alle attività proprie ad esempio trattamento di dati personali concernenti gli impiegati del centro dati. Per gli uffici commerciali stabiliti in altri Stati membri, se la loro attività si limita alla gestione di campagne pubblicitarie generali non mirate a utenti e che non prevedono il trattamento di dati personali degli utenti, essi non sono soggetti alle norme dell Unione sulla protezione dei dati. Tuttavia, se decidono di effettuare un trattamento nel contesto delle loro attività che riguardano i dati personali di persone fisiche nel paese in cui sono stabiliti (come invio di annunci mirati a utenti e possibili utenti futuri per scopi commerciali), dovranno soddisfare la legislazione locale in materia di protezione dei dati. Se non può essere accertato un collegamento fra il trattamento di dati e lo stabilimento irlandese (il supporto informatico è molto limitato e non vi è partecipazione al trattamento di dati personali), altre disposizioni della direttiva potrebbero ancora fare scattare l'applicazione di principi relativi alla protezione dei dati, ad esempio se il responsabile del trattamento ricorre a strumenti nell UE. Questo aspetto è esaminato nel paragrafo III.3 sotto. III.2. Responsabile del trattamento stabilito in un luogo dove si applica la legge dello Stato membro a norma del diritto internazionale pubblico (articolo 4, paragrafo 1, lettera b) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) affronta il caso meno comune in cui la legislazione dello Stato membro in materia di protezione dei dati si applica laddove "il ( ) responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico"

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