REGISTRO delle IMPRESE di TORINO

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1 REGISTRO delle IMPRESE di TORINO GUIDA per la presentazione di Bilanci di Esercizio Bilanci Consolidati Situazioni Patrimoniali Elenchi Soci Versione Aggiornamento Aprile 2003

2 Indice Indice 2 1. DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL CONSOLIDATO Premessa Soggetti obbligati Ufficio competente Modalità di presentazione Termini per il deposito 6 2. DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CONSORZI E DEL BILANCIO DI GEIE Soggetti obbligati Ufficio competente Modalità di presentazione Termini per il deposito 7 3. MODALITA OPERATIVE PER IL DEPOSITO DEI BILANCI E DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI Modulistica Avvertenze particolari per cooperative edilizie e sociali: Bilancio ordinario /abbreviato d'esercizio Bilancio consolidato Bilancio consolidato della societa controllante depositato dalla societa controllata (art. 27 d.lgs. N. 127/91) Bilancio di società estera con filiale in Italia Bilancio del G.E.I.E Situazione patrimoniale del consorzio Diritti di segreteria Formalità di registrazione dei bilanci Casi particolari 13 a) Società in liquidazione: 13 b) Società di capitali che si è trasformata in società di persone prima dell approvazione del bilancio 13 c) Società cessata a seguito fusione o scissione prima dell approvazione del bilancio d esercizio 13 d) Bilancio non approvato: 13 e) Deposito a rettifica del bilancio già depositato: Avvertenze finali 14 2

3 4. DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE DELL'ELENCO SOCI Soggetti obbligati Ufficio competente Modalita' di presentazione Termini per il deposito Modulistica Istruzioni per la compilazione del modello B Istruzioni per la compilazione dell Intercalare S Diritti di segreteria LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL BILANCIO Indicazioni tecniche Dotazione informatica necessaria per l invio telematico Riferimenti giuridici Procedura Punti critici nella preparazione della pratica telematica ALLEGATI 6.1 Allegato 1 - Tavola sinottica per deposito bilanci Allegato 2 - Facsimile di dichiarazione relativa al deposito del consolidato della controllante con sede in Italia 24 3

4 1. DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL CONSOLIDATO 1.1 Premessa E opportuno ricordare che, a decorrere dal 1 gennaio 2002: il bilancio di esercizio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali (art c.c. come novellato dall art. 16, comma 8, del Dlgs 213/98); la nota integrativa deve essere redatta unità di euro, senza cifre decimali, ovvero in migliaia di euro (art. 16, comma 8, del Dlgs 213/98); il bilancio consolidato può essere, anch esso, redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ovvero in migliaia di euro (come disposto dal nuovo comma 6 dell art. 29 del Dlgs 127/91, così come novellato dall art. 16, comma 8, del Dlgs 213/98); alle società quotate, diverse dalle banche, dalle società finanziarie e dalle imprese di assicurazione, la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro, oppure consentire od imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia. 1.2 Soggetti obbligati Gli amministratori (art c.c.) di: Società per azioni (art.2423 c.c.) Società in accomandita per azioni (art c.c.) Società a responsabilità limitata (art c.c.) Società cooperative (art c.c.) Piccole società cooperative (art. 21 L. 266/97) Mutue assicuratrici (art c.c.) Società consortili p.a. o a r.l. (art ter c.c.) Società estere con sede secondaria in Italia (art c.c.) Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche ecc. trasformate in fondazioni di diritto privato (art. 6 d.lgs. n. 134/98) 4

5 1.3 Ufficio competente L Ufficio del Registro Imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale della società. Per le società estere con sede secondaria in Italia, l Ufficio del Registro Imprese di una soltanto delle sedi secondarie (art. 101 quater disp.att.c.c.). 1.4 Modalità di presentazione Presso il Registro delle Imprese di Torino i bilanci possono essere depositati secondo una delle seguenti modalità: Direttamente agli sportelli presso le seguenti sedi Ufficio di Torino Settore Accettazione e Controllo pratiche registro delle imprese - via San Francesco da Paola 24 Torino Orario Mattino lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì Pomeriggio lunedì, mercoledì e giovedì Uffici decentrati Ivrea - via Jervis n. 2 Moncalieri * - via Cavour n. 50 Pinerolo - viale Mamiani n. 1 Rivoli Cascine Vica* - via Ferrero 29 Settimo Torinese * - via Verdi n. 4 Susa, corso Trieste n. 15 Orario Mattino lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì Pomeriggio martedì e giovedì (*) durante le ultime due settimane dei mesi di maggio e luglio 2003 le sedi decentrate di Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese non ricevono bilanci. Spedito a mezzo di plico raccomandato indirizzato a "Registro Imprese di Torino - casella postale 328- Torino" Importante: Si ricorda che, nel caso di presentazione tramite posta, vale come data di presentazione quella di spedizione. Questa modalità di presentazione è perciò consigliata nei periodi di massima congestione degli uffici (scadenze di fine maggio e fine luglio). 5

6 Trasmesso per via telematica secondo le regole tecniche approvate con D.M. 20 marzo 2003 del Ministro delle Attività Produttive che si trovano riportate in appendice alla presente nota. Si informa chi volesse utilizzare questa modalità di trasmissione che la Camera di commercio di Torino è stata autorizzata al pagamento in modo virtuale dell imposta di bollo sugli atti acquisiti per via telematica con autorizzazione n. 9/2000 rilasciata dal 1 Ufficio delle Entrate di Torino in data La trasmissione per via telematica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema di collegamento alla rete delle camere di commercio denominato TELEMACO (per ogni approfondimento vedi la Guida: Verso il registro imprese telematico La pratica telematica: problemi applicativi e prime indicazioni operative disponibile all indirizzo Su tutti i documenti digitali trasmessi deve essere stata apposta la firma digitale di un amministratore della società, al quale spetta dichiarare la conformità degli stessi al documento originale, secondo quanto meglio specificato nella nota in appendice. Si ricorda che l invio telematico equivale alla notificazione a mezzo posta (art. 14, comma 3, D.P.R. n. 445/ Termini per il deposito Bilancio (ordinario/abbreviato) d esercizio Entro 30 gg. dalla data del verbale di approvazione del bilancio (art.2435 cc). Bilancio Consolidato Con il bilancio di esercizio (art. 42 Dlgs.n.127/91) Bilancio Consolidato (della soc. controllante depositato dalla soc. controllata esonerata) Non sono previsti termini (art.27, c. 5 D.lgs.n.127/91) Bilancio d esercizio di Società estera avente sede secondaria in Italia Non sono previsti termini (rispetta i tempi di deposito della sede legale) 6

7 2. DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CONSORZI E DEL BILANCIO DI GEIE 2.1 Soggetti obbligati Consorzi con attività esterna (art bis c.c.): il direttore del consorzio, quando esistente, ovvero gli amministratori Gruppi Europei di interesse economico G.E.I.E. (art. 7 d.lgs. n.240/91): gli amministratori 2.2 Ufficio competente L Ufficio del Registro delle Imprese della provincia in cui è ubicata la sede del consorzio o del GEIE. 2.3 Modalità di presentazione Si rinvia a quanto indicato a pag. 5/ Termini per il deposito Consorzi con attività esterna (art bis c.c.) Entro 2 mesi dalla chiusura dell esercizio Gruppi Europei di interesse economico G.E.I.E. (art. 7 d.lgs. n.240/91) Entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio 7

8 3. MODALITA OPERATIVE PER IL DEPOSITO DEI BILANCI E DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI 3.1 Modulistica Per il deposito del bilancio (di esercizio o consolidato) e della situazione patrimoniale deve essere utilizzato il Modello B (informatico). Come noto, a decorrere dal 9 dicembre 2002, la presentazione delle istanze relative alle società, al Registro delle imprese, non può più avvenire per mezzo della modulistica cartacea. Il modello informatico (obbligatorio) deve essere compilato secondo le istruzioni contenute nella Guida all utilizzo del programma Fedra e alla compilazione della pratica informatica, disponibile sul sito Deve sempre essere contrassegnata la casella relativa al tipo di bilancio depositato, specificando la data di chiusura dell'esercizio, nonché spuntare le voci corrispondenti ai documenti allegati, per ciascuno dei quali occorre specificare la data di sottoscrizione degli stessi. Al fine di facilitare i contatti tra utenza e l ufficio del registro delle imprese, si raccomanda di precisare sempre nell apposito spazio della distinta il numero di telefono dello studio, associazione, ecc. che presenta la domanda sia allo sportello sia per posta. La domanda è soggetta all imposta di bollo (euro 10,33). Il modello firme, che segue la Distinta, deve essere sottoscritto con firma semplice dal soggetto obbligato: non occorre, in questo unico caso, allegare copia del documento di identità. 3.2 Avvertenze particolari per cooperative edilizie e sociali: Le cooperative edilizie e quelle sociali sono esonerate dal pagamento dell imposta di bollo. Esse devono perciò dichiarare la predetta qualità, tramite apposita auto-certificazione, resa ai sensi dell art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, che: deve chiaramente riportare l iscrizione della cooperative nella specifica sezione del registro prefettizio; deve essere firmata da un amministratore alla presenza del funzionario camerale che riceve il bilancio ovvero con firma semplice accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto firmatario. 8

9 3.3 Bilancio ordinario /abbreviato d'esercizio Al modello B devono essere allegati: una copia in bollo del bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, firmata in originale da un amministratore. Se la società è in liquidazione, il bilancio deve essere firmato dal liquidatore. Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti in unità di euro, senza cifre decimali, e rispettare i criteri di comparazione di cui all art ter c.c.; una copia in bollo del verbale di assemblea di approvazione del bilancio, firmata in originale dal presidente e dal segretario della assemblea stessa. Qualora l assemblea sia convocata oltre i quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, purché nel maggior termine dei sei mesi, occorre che sia indicato l articolo dello statuto che consente tale facoltà (art c.c., u.c.); una copia in bollo della relazione sulla gestione, redatta dall'organo amministrativo, datata e firmata in originale da un amministratore. Se la società è in liquidazione, la relazione deve essere redatta e firmata dal liquidatore; N.B. Sono esonerate da tale relazione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art bis c.c.; ciò può essere indicato espressamente nel corpo del bilancio, mentre deve sempre risultare chiaramente specificato nell apposita casella del modello B. una copia in bollo della relazione del collegio sindacale, datata e firmata in originale almeno dal presidente del collegio o da uno dei sindaci effettivi; N.B. Per le S.r.l. e per le società cooperative, la relazione è obbligatoria solo se il collegio sindacale, nelle ipotesi previste dal codice o dallo statuto, è stato nominato. una copia in bollo della relazione della società di revisione di certificazione del bilancio (solo per società quotate in borsa) in originale o copia conforme. 3.4 Bilancio consolidato Le S.p.A, le S.A.p.A. e le S.R.L. che controllano una o più imprese, gli Enti pubblici economici, le cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una S.p.A., una S.A.p.A. o una S.R.L., devono redigere il bilancio consolidato (art. 25 d.lgs. n. 127/91). Al modello B devono essere allegati: una copia in bollo del bilancio consolidato, composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, firmata in originale da un amministratore; una copia in bollo della relazione sulla gestione consolidata, datata e firmata in originale da un amministratore; 9

10 una copia in bollo della relazione del collegio sindacale sul bilancio consolidato, datata e firmata in originale almeno dal presidente del collegio o da uno dei sindaci effettivi; una copia in bollo della relazione della società di revisione di certificazione del bilancio consolidato (solo per società quotate in borsa) in originale o copia conforme. 3.5 Bilancio consolidato della societa controllante depositato dalla societa controllata (art. 27 d.lgs. N. 127/91) Le società cosiddette sotto-capogruppo o sub-holding (purché non quotate in Borsa), le quali sono a loro volta controllate da società soggette all obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alla normativa di uno Stato membro, e sempre che si trovino nelle condizioni previste dall art. 27 del d.lgs. n. 127/91, sono esonerate dall obbligo di redazione del bilancio consolidato. Le ragioni dell esonero devono essere indicate in nota integrativa e deve essere indicata la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Queste società sono comunque obbligate al deposito di una copia del bilancio consolidato della controllante presso il proprio Registro delle imprese, con le seguenti avvertenze: nel caso in cui la società controllante ha sede legale in Italia, la società controllata può depositare, in luogo della copia del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, una dichiarazione (per comodità l Ufficio ne ha predisposto il fac-simile) resa da un amministratore attestante l avvenuto deposito del bilancio consolidato da parte della controllante, nella quale devono essere indicati gli estremi del deposito stesso (provincia e numero R.I, data e numero del protocollo di deposito). Si suggerisce di allegare anche la fotocopia della relativa ricevuta. nel caso in cui la società controllante ha sede all estero (deve comunque trattarsi di uno Stato membro della Comunità Europea) la società controllata deve depositare copia in bollo del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione dell organo di controllo. N.B.: A tutti i documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, eseguita da perito iscritto presso il Tribunale, recante dichiarazione di asseverazione ed in regola con l imposta di bollo. Qualora gli atti non siano in originale, deve trattarsi di copie conformi. 10

11 3.6 Bilancio di società estera con filiale in Italia Al modello B devono essere allegati: una copia in bollo del bilancio della società estera (ossia della sede legale). una dichiarazione in bollo, resa da un amministratore, indicante gli estremi della pubblicità attuata nello Stato dove la società ha sede legale,. una copia in bollo del verbale di assemblea di approvazione del bilancio (ove esistente). una copia in bollo della relazione sulla gestione (ove esistente). una copia in bollo della relazione del collegio sindacale (ove esistente). una copia in bollo della relazione della società di revisione di certificazione del bilancio (solo per società quotate in borsa). N.B.: A tutti i documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, eseguita da perito iscritto presso il Tribunale, recante dichiarazione di asseverazione ed in regola con il bollo. Qualora gli atti non siano in originale, deve trattarsi di copie conformi. 3.7 Bilancio del G.E.I.E. Al modello B devono essere allegati: il bilancio di esercizio in bollo, composto da stato patrimoniale e conto economico, sottoscritto in originale da un amministratore. la deliberazione di approvazione del bilancio da parte dei membri del gruppo, firmata in originale o in copia conforme, sempre in bollo. 3.8 Situazione patrimoniale del consorzio Al modello B devono essere allegati: la situazione patrimoniale in bollo, firmata in originale dal direttore del consorzio o da un amministratore 11

12 3.9 Diritti di segreteria Euro 57,00 (*)da pagarsi direttamente agli sportelli o mediante versamento su c/c n intestato a Camera di commercio di Torino - (occorre allegare l'attestazione di versamento), ovvero tramite il sistema del pre-pagato nell ipotesi della pratica telematica. (*) Questo importo comprende anche quello dovuto per l iscrizione dell elenco soci nel caso di presentazione contestuale al bilancio. Le cooperative sociali pagano Euro 28,00. IMPORTANTE: La modalità di pagamento tramite bollettino postale è obbligatoria nei seguenti casi: Bilanci inviati tramite servizio postale Presentazione di un numero di pratiche di bilancio superiore a cinque Formalità di registrazione dei bilanci Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 174/E del 22 novembre 2000, ha chiarito che la delibera di approvazione del bilancio portante anche la distribuzione di utili è soggetta all obbligo di registrazione e sconta l imposta di registro nella misura fissa, ai sensi del art. 4 lett.d),n. 1) della tariffa, parte prima, del Testo unico dell imposta di registro approvato con dpr n. 131 del Occorre, pertanto, che i verbali di assemblea che approvano con il bilancio la distribuzione di utili ai soci siano preventivamente registrati presso il competente Ufficio del Registro (atti privati). 12

13 3.11 Casi particolari a) Società in liquidazione: Come evidenziato in precedenza, quando la società è in liquidazione, soggetto obbligato al deposito del bilancio è il liquidatore. E bene precisare come anche in questo caso l unico bilancio da depositare è quello relativo all esercizio annuale, mentre non devono essere depositati i bilanci relativi a periodi di diversa durata. b) Società di capitali che si è trasformata in società di persone prima dell approvazione del bilancio: Quando si verifica la predetta fattispecie, la società di persone non può più depositare il bilancio, poiché a seguito dell avvenuta trasformazione viene a mancare l assemblea dei soci, quale organo deliberante l approvazione dello stesso. c) Società cessata a seguito fusione o scissione prima dell approvazione del bilancio d esercizio: Anche in questa fattispecie la società estinta non ha più la possibilità di depositare il bilancio d esercizio sulla propria posizione, peraltro oramai cessata, per l identico motivo del caso precedente. Questo bilancio, semmai, può costituire una allegato al bilancio d esercizio che verrà depositato dalla società beneficiaria. d) Bilancio non approvato: Il bilancio d esercizio non approvato dall assemblea dei soci non può essere depositato, ma rimane un documento interno della società. e) Deposito a rettifica del bilancio già depositato: Qualora vi siano stati errori materiali nell esposizione dei dati contenuti nel bilancio o in alcuno dei suoi allegati, può essere eseguito un ulteriore deposito a rettifica del precedente, con l avvertenza - importante che il deposito deve comprendere tutta la documentazione già depositata in precedenza, compresa quindi quella non modificata, con le stesse formalità in ordine alle firme, bolli e diritti di segreteria. Unicamente in questo caso non si applicano le sanzioni previste per il ritardo. Qualora l errore sia invece tale da aver ingenerato una falsa esposizione dei dati all assemblea, viziandone la delibera, in questo caso, non trattandosi più di una mera rettifica, occorrerà una nuova deliberazione dell assemblea, alla quale deve seguire un nuovo deposito del bilancio. 13

14 3.12 Avvertenze finali 1. Tutti i documenti allegati devono essere conformi a quanto prescrive la legge sul bollo e firmati in originale dai soggetti obbligati alla redazione. La legge sul bollo prescrive un importo pari a euro 10,33 ogni 4 facciate oppure ogni 100 righi o frazioni di essi. Godono dell esenzione assoluta dall imposta di bollo le cooperative sociali (ONLUS) e le cooperative edilizie. Esse devono perciò autocertificare la predetta qualità, tramite dichiarazione firmata da un amministratore alla presenza del funzionario camerale che riceve il bilancio ovvero con firma semplice accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento 2. Gli originali delle attestazioni relative ai versamenti dei diritti di segreteria vanno opportunamente applicati sul retro della distinta Fedra. 3. Si prega inoltre, per un miglior servizio, di: utilizzare carta bianca formato A-4. utilizzare stampanti o fotocopiatrici che garantiscano un'alta leggibilità del documento adottare un'unica modalità di stampa, es.: o pagine scritte solo fronte oppure sia fronte che retro non lasciare pagine in bianco di apporre le firme necessarie, relative a tutti i documenti componenti il bilancio e i suoi allegati, in calce al documento e non su pagine in bianco indicare chiaramente il titolo di ogni documento numerare progressivamente le pagine di ogni documento evitare rilegature o fascicolature difficilmente scomponibili 4. Non è consentito il deposito contestuale di ulteriori copie di bilancio da restituire al richiedente. Queste potranno, se necessarie, essere richieste agli sportelli addetti al rilascio copie nel periodo successivo al deposito stesso. A prova dell avvenuto deposito è comunque sufficiente la ricevuta rilasciata al momento della protocollazione e recante gli estremi delle operazioni effettuate. 14

15 4. DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE DELL'ELENCO SOCI 4.1 Soggetti obbligati Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società consortili p.a. e a r.l. N.B. Sono escluse dall obbligo: le società quotate in mercati regolamentati, le società cooperative, i consorzi ed i Geie. 4.2 Ufficio competente Registro Imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale della società 4.3 Modalità di presentazione Si rinvia a quanto indicato a pag Termini per il deposito Entro 30 gg. dalla data del verbale di approvazione del bilancio. 4.5 Modulistica Modello B (informatico) Modello Intercalare S (informatico) L art. 12 del DPR n. 558/99 (in vigore dal ) così dispone: A decorrere dal 1 gennaio 2000 l elenco dei soci, di cui al comma 3 dell articolo 2435 e all articolo 2493 del codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello già depositato, l elenco non deve essere presentato. In applicazione della predetta norma intervengono le seguenti novità: l elenco soci presentato unitamente al bilancio richiede la compilazione di un unico modello B; quando non vi è stato alcun mutamento rispetto all elenco soci depositato precedentemente, non occorre compilare il modello intercalare S. E 15

16 comunque necessario barrare nel modello B l apposito riquadro nel quale occorre fornire le necessarie indicazioni. Riepilogando si possono avere le seguenti situazioni: A) Elenco soci con variazioni presentato contestualmente al bilancio: è sufficiente un unico modello B è necessario compilare l intercalare S B) Elenco soci senza variazioni presentato contestualmente al bilancio: è sufficiente un unico modello B non è necessario compilare l intercalare S C) Elenco soci con o senza variazioni presentato separatamente dal bilancio è necessario compilare il modello B è necessario compilare l int. S solo se vi sono state variazioni 4.6 Istruzioni per la compilazione del modello B Il modello informatico (obbligatorio) deve essere compilato secondo le istruzioni contenute nella Guida all utilizzo del programma Fedra e alla compilazione della pratica informatica disponibile sul sito della Camera di commercio di Torino all indirizzo Occorre indicare, barrando l apposito riquadro, se l elenco soci è o meno variato rispetto a quello già depositato: soltanto se variato occorre allegare il modello intercalare S. Il modello B è soggetto all imposta di bollo (euro 10,33) e deve essere sottoscritto da un amministratore o dal liquidatore, se la società è in liquidazione. Al fine di facilitare i contatti tra utenza e l ufficio del registro delle imprese, si raccomanda di precisare sempre nell apposito spazio della distinta il numero di telefono dello studio, associazione, ecc. che presenta la domanda sia allo sportello sia per posta. La domanda è soggetta all imposta di bollo (euro 10,33). Il modello firme, che segue la Distinta, deve essere sottoscritto con firma semplice dal soggetto obbligato: non occorre, in questo unico caso, allegare copia del documento di identità. 16

17 4.7 Istruzioni per la compilazione dell Intercalare S Come il modello B anche l intercalare S deve essere obbligatoriamente presentato su supporto informatico. La Guida all utilizzo del programma Fedra e alla compilazione della pratica informatica, precisa anche relativamente a tale modello le specifiche di compilazione. In particolare, si evidenzia che l elenco soci è un quadro multi-occorrenza suddiviso in due sezioni: - la prima, relativa alle azioni ed alle quote di riferimento; - la seconda, relativa ai singoli titolari di quote o di azioni. Anche il quadro relativo all indicazione analitica dei trasferimenti si suddivide in due sezioni: - la prima, destinata a precisare la data ed il tipo di trasferimento intervenuto; - la seconda, relativa ai dati anagrafici dei soggetti interessati dall atto di trasferimento. IMPORTANTE: Il modello intercalare S deve essere in ogni caso sottoscritto in terza facciata dall amministratore che sottoscrive il modello B a cui viene allegato. 4.8 Diritti di segreteria L Elenco soci presentato al R.I. contestualmente al bilancio d esercizio paga un diritto di segreteria unico (bilancio più elenco soci) di Euro 57,00 L Elenco soci presentato al R.I. in un momento diverso rispetto al deposito del bilancio d esercizio paga un diritto di segreteria di Euro 8,00. I diritti possono essere pagati direttamente agli sportelli oppure versati su c.c.p. n intestato a Camera di commercio di Torino (occorre allegare attestazione di versamento). IMPORTANTE: La modalità di pagamento tramite bollettino postale è obbligatoria nei seguenti casi: Bilanci inviati tramite servizio postale Presentazione di un numero di bilanci (con elenco soci) superiore a cinque. 17

18 5. LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL BILANCIO 5.1 Indicazioni tecniche La presentazione per via telematica tramite il sistema sopra indicato, è svolta con modalità che assicurano l avvenuta consegna dei documenti inviati. L apposizione della marcatura temporale alla documentazione inviata avviene automaticamente al momento della ricezione. L avviso di ricevimento telematico rilasciato dal sistema informatico costituisce prova dell avvenuto deposito, riportandone la data e l ora. Il sistema consente ogni momento di controllare lo stato di avanzamento della pratica. La Camera di commercio, presso la quale il deposito è stato effettuato, provvede ai controlli previsti dall art. 14, sesto comma, del DPR 581/1995; qualora il controllo non dia esito positivo, la Camera di commercio contatterà, tramite il sistema informatico, il soggetto che ha effettuato il deposito affinchè provveda alla regolarizzazione degli adempimenti. A seguito dell assegnazione del numero di protocollo da parte dell ufficio, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la ricevuta del protocollo, presso l indirizzo di posta elettronica registrato all atto dell abilitazione o della trasmissione. Completato il procedimento di protocollo, i documenti inviati saranno archiviati otticamente e resi immediatamente disponibili alla consultazione del pubblico. Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti da depositare sono assolti in modo virtuale, previa autorizzazione alla Camera di commercio da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze. I documenti informatici soggetti ad imposta di bollo dovranno riportare la seguente dicitura: Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di - Autorizzazione numero del emanata da Gli estremi di autorizzazione da indicare sono quelli relativi alla Camera di commercio di competenza che introita gli imposta. Per il pagamento in via telematica dell imposta di bollo il soggetto depositante compila la distinta del modello di deposito elencando nella stessa i documenti oggetto del deposito e, per ogni documento gravato dall imposta di bollo, indica il numento delle pagine e la quantità di bolli necessaria all assolvimento degli obblighi fiscali. Il sistema informatico garantisce alla Camera di commercio l accredito del corrispettivo relativo sia all imposta di bollo da versare all Erario, sia ai diritti di segreteria connessi all adempimento del deposito effettuato. Nel caso in cui il soggetto depositante provveda al pagamento con carta di credito, si procede al versamento registrando nel sistema informatico gli estremi identificativi del bilancio oggetto di deposito, la causale, il numero totale dei bolli e l importo dei diritti di segreteria. Il sistema darà conferma che il pagamento è stato validamente effettuato. 18

19 5.2 Dotazione informatica necessaria per l invio telematico Per il deposito del bilancio e dell elenco dei soci per via telematica è necessario: 1. Disporre di computer con collegamento Internet e browser Explorer o Navigator, dalla versione 4 in poi Hardware richiesto: Processore Intel Pentium II 350 MHz o superiore, almeno 100 Mb di spazio disco disponibili Collegamento Internet via Modem, LAN o altro Lettore Smart Card compatibile con il sistema operativo 2. Avere installato un programma informatico per la compilazione di moduli informatici conformi alle specifiche tecniche approvate dal Ministero delle attività produttive e pubblicate sul sito Internet alla voce compatibilità 3. Disporre di programmi informatici per la conversione di documenti in formato tiff oppure pdf 4. Avere installato un programma informatico per la creazione della firma digitale 5. Disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificazione di sottoscrizione rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell elenco tenuto dall Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione e pubblicato all indirizzo internet Ulteriori dettagli sulle apparecchiature informatiche e telematiche per l invio telematico dei documenti dei soci sono rinvenibili all indirizzo internet alla voce invio telematico bilanci, presso il quale sono disponibili anche i programmi necessari, l elenco degli estremi di autorizzazione all assolvimento virtuale del bollo per ogni Camera di commercio di istruzione. 5.3 Riferimenti giuridici L articolo2435 del codice civile prescrive il deposito presso l ufficio del Registro imprese a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall approvazione, di una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell assemblea; il deposito può essere effettuato anche tramite spedizione a mezzo lettera raccomandata. A tal fine l invio telematico equivale alla notificazione a mezzo posta (art. 14, terzo comma, DPR 445/2000). I documenti da depositare (copia del bilancio, relazioni a corredo, verbale di assemblea), non dovendo possedere carattere di originali con firme autenticate o di copie autentiche né di estratti in forma autentica, possono essere validamente rappresentati da documenti digitali conformi ai documenti analogici trascritti e sottoscritti sui libri sociali. 19

20 I documenti digitali conformi devono essere prodotti con procedimento tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del contenuto dei documenti originali; tale procedimento potrà consistere sia nella memorizzazione digitale dell immagine del documento analogico originale, sia nella riproduzione su file (in formato pdf o tif) del contenuto trascritto nei docucmenti originali (in questo caso il documento digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l indicazione dei nominativi e della qualifica dei sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell originale cartaceo). A ogni documento digitale conforme dovrà essere scritta in calce o aggiunta la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni: Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Nel caso il verbale assemblare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, la predetta dichiarazione da apporre in calce al relativo documento digitale sarà integrata come segue: e che ne è sata effettuata la registrazione presso l Ufficio delle Entrate di in data al numero A ciascuno dei predetti documenti digitali un amministratore appone la propria firma digitale; i documenti informatici così ottenuti sono l oggetto dell invio telematico. L ufficio del registro delle imprese procede agli adempimenti ex art 14 del DPR 581/1995 ivi compreso il controllo ex art 71 del DPR 445/ Procedura La trasmissione per via telematica prevede che a ciascuno dei documenti di cui al citato articolo 2435 del codice civile sia apposta la firma digitale dell amministratore che ne cura il deposito; possono formare oggetto di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche la copia dell eventuale relazione di certificazione e l elenco dei soci. Qualora il deposito sia effettuato con invio telematico da parte di un soggetto diverso dall obbligato, abilitato con apposita convenzione per la trasmissione telematica degli atti, alla firma digitale dell amministratore deve essere associata, e apposta sulla distinta di deposito, quella del soggetto che provvede alla trasmissione,al quale potranno essere inviati, anche in forma elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni connesse al procedimento. La trasmissione dei documenti avviene tramite il sistema di collegamento alla rete delle Camere di commercio denominato Telemaco, realizzato in conformità al disposto dell art. 15 del DPR n 581/

21 5.5 Punti critici nella preparazione della pratica telematica Considerate le specifiche tecniche contenute nel Decreto del 20 marzo 2003 del Ministero delle Attività Produttive, si rammenta che: 1. Almeno un amministratore deve essere obbligatoriamente in possesso del dispositivo di firma digitale. 2. La seguente dichiarazione deve essere obbligatoriamente apposta in calce o aggiunta a ciascun documento digitale prodotto allo scopo del deposito del bilancio: IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI DELLA SOCIETÀ. 3. A ciascun documento digitale allegato (verbale, relazioni ecc..) deve essere obbligatoriamente associata la firma digitale dell amministratore. 4. In caso di registrazione del verbale di approvazione del bilancio, la predetta dichiarazione deve essere integrata dalla seguente dicitura: E CHE NE È STATA EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE PRESSO L UFFICIO DELLE ENTRATE DI.IN DATA.AL NUMERO.. 5. La seguente dichiarazione deve essere obbligatoriamente apposta su ciascuno dei documenti digitali allegati nonché sulla distinta Fedra (modello firme): IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO AUTORIZZAZIONE N. 9/2000 DEL 26/09/ Qualora l invio telematico della pratica sia effettuato da parte di un soggetto diverso dal soggetto obbligato, a ciò abilitato per effetto dell apposita convenzione per la trasmissione telematica degli atti, alla firma digitale dell amministratore, deve essere associata ed apposta sulla distinta di deposito, anche la firma digitale del soggetto intermediario che provvede alla trasmissione. 7. Sia la distinta, sia il modello firme devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto obbligato. Nel caso in cui all invio provveda l intermediario: La distinta può essere firmata digitalmente indifferentemente sia dal soggetto obbligato (amministratore) sia dall intermediario Il modello firme deve essere sottoscritto obbligatoriamente da entrambi i soggetti secondo quanto precisato nel punto che segue. 21

22 8. Nel modello firme, ciascun soggetto firmatario deve essere obbligatoriamente identificato, oltre che con il nome ed il cognome, anche attraverso il titolo firma che deve necessariamente essere: A per identificare il soggetto obbligato alla presentazione della pratica, nel caso di specie l amministratore; EE per identificare il soggetto intermediario che provvede alla trasmissione della pratica telematica H per eleggere domicilio presso l indirizzo elettronico dell intermediario, al quale potranno essere inviate, anche in forma elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni connesse al procedimento di iscrizione o deposito. Tale titolo firma deve essere utilizzato solo dal soggetto obbligato ogni volta che alla trasmissione della pratica provvede un soggetto diverso (intermediario). IMPORTANTE: L inosservanza di ciascuno dei punti anzi evidenziati costituisce motivo di irregolarità della pratica, pertanto, in caso di mancata regolarizzazione, può conseguirne provvedimento di rifiuto. 22

23 TAVOLA SINOTTICA PER DEPOSITO BILANCI Tipologia bilancio Bilancio ordinario esercizio [Cod. 711] Bilancio abbreviato esercizio [cod. 712] Bilancio consolidato [cod. 713] Bilancio consolidato della società controllante (depositato dalla società controllata esonerata) [cod. 713] Bilancio G.E.I.E. [cod. 711] Situazione patrimoniale consorzi con attività esterna [cod. 720] Bilancio d'esercizio per sede secondaria di società estera [cod. 711] Bilancio finale di liquidazione Termini presentazione 30 gg. dal verbale di approvazione (art c.c.) 30 gg. dal verbale di approvazione (art c.c.) Con il bilancio d'esercizio (art. 42 D.lgs. n.127/91) No termini (art. 27, c.5 -D. lgs. n. 127/91) Entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio (art. 7 D.lgs. n.240/91) Entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art bis c.c.) No termini (rispetta i tempi di deposito della sede legale) No termini Modello Elementi bilancio Allegati obbligatori Diritti segreteria Modello B Modello B Modello B Modello B Modello B Modello B Modello B Modello S3 - Stato patrimoniale - Conto Economico - Nota integrativa - Stato patrimoniale - Conto Economico - Nota integrativa - Stato patrimoniale - Conto Economico - Nota integrativa - Stato patrimoniale - Conto Economico - Nota integrativa - Stato patrimoniale - Conto economico - Situazione patrimoniale - Bilancio della sede legale (traduzione asseverata in lingua italiana) - Stato patrimoniale - Conto economico - Piano di riparto - Verbale assemblea - Relazione sulla gestione - Relazione collegio sindacale (se esistente) - Certificazione società di revisione (per soc. quotate) - Verbale assemblea - Relazione collegio sindacale (se esistente) - Relazione sulla gestione - Relazione collegio sindacale - Certificazione società di revisione (per soc. quotate) Relazione sulla gestione - Relazione collegio sindacale - Certificazione società di revisione (per soc. quotate) 57,00 Cooperative sociali: 28,00 57,00 57,00 57,00 - Verbale approvazione 57,00 ========= 57,00 - Dichiarazione del legale rappresentante indicante gli estremi della pubblicità attuata c/o sede legale - Verbale approvazione (eventuale) - Relazione sulla gestione (eventuale) - Relazione collegio sindacale (eventuale) - Relazione società revisione (eventuale) - Relazione liquid. (eventuale) - Relazione collegio sindacale (obbligatoria in presenza di collegio) 57,00 57,00 AVVERTENZE: IMPOSTA DI BOLLO: Ogni documento depositato deve essere in regola con l imposta di bollo ( 10,33 ogni quattro facciate per complessivi 100 righi). Ciascun allegato costituisce documento distinto ai fini del computo del bollo. Sono esonerate dal pagamento del bollo le cooperative edilizie e quelle sociali FIRME: La firma del modello B da parte del legale rappresantate non deve essere autenticata.le firme apposte sui documenti devono essere in originale, tranne che si tratti di copie autentiche. RILASCIO DI COPIA: Non è consentito il deposito di ulteriori copie di bilancio da restituire al richiedente. 23

24 Dichiarazione di avvenuto deposito del bilancio consolidato Fac-simile da compilare su carta intestata della Società Il/la sottoscritto/a Nato/a a il / /19 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società (denominazione) con sede legale in Via iscritta al Registro Imprese - Ufficio di Torino Codice Fiscale n. R.E.A. essendosi avvalso della facoltà concessa dall Art. 27 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 127/1991 COMUNICA che il bilancio consolidato al / /200 redatto dalla Società controllante (denominazione) con sede legale in Via iscritta al Registro Imprese Ufficio di Codice Fiscale n. R.E.A. è stato depositato al Registro Imprese il / /200 al n. di ricevuta di avvenuto deposito, di cui si allega fotocopia. Data, / /200 Il legale rappresentante (firma non autenticata)

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