Ho/Abbiamo ricevuto la Vostra lettera che appresso trascrivo/trascriviamo integralmente TITOLO I

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1 Spett. Ho/Abbiamo ricevuto la Vostra lettera che appresso trascrivo/trascriviamo integralmente Condizioni Generali per il Business regolanti i Servizi Telematici di Internet Banking, di Telephone banking, di Contabili on line e di Con riferimento agli accordi intercorsi Vi confermiamo che i Servizi di cui a margine sono regolati, oltre che dalle condizioni generali per l'apertura dei rapporti in Banca Popolare, dalle seguenti disposizioni contrattuali relative a ciascuno di essi, nonchè nel rispetto dell'art. 117 comma 6 del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie. TITOLO I Condizioni generali per i Servizi Telematici di Internet Banking "We@bank" e di Telephone Banking Risponde Bipiemme" e di Contabili on line SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano al cliente che richiede di poter usufruire dei servizi telematici in appresso descritti. 2. Le norme contenute nella presente Sezione prevarranno, qualora in contrasto, rispetto alle condizioni generali ed a quelle pattuite per i vari prodotti e/o servizi, limitatamente alle relative modalità di conclusione, attivazione, disposizione e rischio di operatività. Art. 2 - Rapporti su cui operare 1. Nell'ambito delle operazioni di volta in volta disponibili, i rapporti utilizzabili tramite i servizi telematici sono solo quelli intestati o che verranno intestati al cliente per i quali questi abbia, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto o successivamente, comunicato per iscritto alla dipendenza od alla banca di volersi avvalere dei servizi telematici. 2. Il cliente ha la facoltà di richiedere alla banca, in qualsiasi momento ed in forma scritta, l'esclusione e/o l'abilitazione all'utilizzo dei servizi telematici di uno o più rapporti. Art. 3 - Condizioni per l'utilizzo dei Servizi 1. L'utilizzo dei servizi telematici è consentito in base ai termini e secondo le modalità descritte nelle sotto sezioni seguenti. 2. L'accesso ai servizi può avvenire unicamente a mezzo di un sistema di identificazione costituito dall'insieme del codice cliente e delle relative password. Il codice cliente consiste in una numerazione, attribuita dalla Banca, che identifica in via univoca il cliente stesso. Le password sono termini di riconoscimento consistenti in una combinazione di caratteri alfanumerici che permettono al cliente di accedere all'area personale del servizio. 3. Il codice cliente, la password iniziale e la password di 2 livello vengono calcolati in automatico dalla banca con una procedura riservata all'atto dell'adesione ai servizi e consegnati al cliente in busta discreta sigillata. 4. La banca potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare i Sistemi di Identificazione e di sicurezza dandone preventiva comunicazione al cliente. Il cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla banca. Decorso tale termine, la banca potrà sospendere l'erogazione del relativo servizio. E' comunque fatta salva la facoltà del cliente di recedere dal rapporto. 5. Nel caso in cui il cliente che abbia sottoscritto il contratto non effettui alcun accesso ai servizi telematici, la banca avrà comunque assolto i propri obblighi contrattuali ed il cliente non potrà pretendere restituzioni e/o risarcimenti. Art. 4 - Disponibilità dei Servizi 1. I servizi telematici qui disciplinati sono disponibili secondo i tempi e le modalità specificate nelle sottosezioni seguenti. 2. I servizi telematici potranno essere sospesi o interrotti in ogni momento, anche senza preavviso, qualora si rendessero necessari interventi tecnici, anche in relazione alle apparecchiature che permettono il collegamento, dovuti ad eventi di carattere straordinario in grado di pregiudicare la continuità e/o la sicurezza dei servizi. 3. Al fine di consentire verifiche in tema di sicurezza e di ogni altro aspetto connesso all'efficienza ed alla regolarità dei servizi telematici, il cliente accetta che la banca possa, in ogni momento, sospendere a campione l'erogazione dei servizi telematici, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione degli stessi al ricevimento delle conferme del caso. Copia per la Banca Pagina 1 di 11

2 4. La banca non sarà responsabile della mancata fornitura dei servizi telematici in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, quelle dovute a difficoltà e/o impossibilità di comunicazione, ad interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. 5. Il cliente prende atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuta a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della banca e/o dai suoi fornitori di informazione. Art. 5 - Sospensione del Servizio 1. Al cliente è data la possibilità di sospendere temporaneamente il Servizio mediante comunicazione da recapitarsi a mano presso la propria Agenzia o Filiale, ovvero a mezzo Raccomandata R.R., ovvero, solo per il servizio "Risponde BPM", tramite comunicazione telefonica al CallCenter, nei limiti degli orari di servizio dello stesso. 2. La banca provvederà a bloccare il Servizio entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopraccitata comunicazione. Art. 6 - Riattivazione del Servizio 1. Al cliente è offerta la possibilità di ripristinare il Servizio momentaneamente sospeso, mediante una comunicazione da recapitarsi a mano presso la propria Agenzia o Filiale, ovvero a mezzo Raccomandata R.R. 2. La Banca provvederà a riattivare il Servizio entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopracitata comunicazione. Art. 7 - Rischi 1. Il cliente si dichiara pienamente edotto e consapevole dei rischi connessi alla trasmissione di dati attraverso le reti di telecomunicazione e del fatto che l'utilizzo di sistemi telematici per la comunicazione aumenta i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza. 2. Il cliente si dichiara altresì consapevole che l'utilizzo del Sistema di Identificazione comporta l'automatica attribuzione al cliente stesso delle istruzioni ricevute dalla banca, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il cliente abbia disponibili presso la banca. 3. Il cliente è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati che, nel proprio interesse, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento e, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza. 4. Il Sistema di Identificazione non può essere trasferito, concesso in uso, o comunque rivelato a terzi. Il cliente è responsabile di ogni utilizzo dei servizi telematici da chiunque effettuato tramite il proprio Sistema di Identificazione. 5. In caso di furto, smarrimento o perdita di riservatezza del Sistema di Identificazione, il cliente dovrà darne immediatamente comunicazione scritta alla banca, rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del relativo servizio telematico e delle eventuali conseguenze dannose che dovessero derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e ciò fino al momento in cui detta denuncia sarà pervenuta alla banca. Art. 8 - Limiti operativi 1. Per le operazioni aventi carattere dispositivo il cliente è tenuto ad operare entro i limiti operativi assegnati dalla banca per ciascun servizio ovvero tipologia di operazione. 2. In ogni caso l'operatività non potrà eccedere il margine utilizzabile consistente nella somma algebrica del saldo disponibile, degli eventuali preavvisi e/o degli impegni e degli eventuali affidamenti. Art. 9 - Informazioni finanziarie 1. Il cliente potrà ottenere dalla banca e/o da società convenzionate con la stessa banca informazioni finanziarie. In particolare il cliente prende atto che i dati del mercato borsistico, italiano e internazionale, possono essere di pertinenza e/o di proprietà di terzi, i quali sono i soli responsabili dell'esattezza e veridicità dei dati forniti e/o elaborati. 2. Il cliente si impegna a corrispondere alla banca i canoni previsti per la fornitura di informazioni finanziarie. Qualora il cliente eserciti il diritto di recesso, la Banca non sarà tenuta a restituire alcunché in relazione a canoni e/o commissioni già corrisposte. 3. Il cliente si impegna ad utilizzare le informazioni fornite dalla banca esclusivamente nell'ambito del presente rapporto e comunque per le proprie esigenze personali, escluso ogni diverso uso o scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione con terzi o la trasmissione dei dati sotto qualsiasi forma effettuata ed a qualsiasi titolo, anche gratuito. 4. La banca richiama espressamente l'attenzione del cliente sul fatto che tutti i dati e le notizie trasmesse hanno natura e scopo meramente informativo e l'utilizzo a qualsiasi titolo dei dati e delle informazioni ricevute dal cliente tramite il Servizio è in ogni caso a completo rischio del cliente. Il cliente assume su di sé la responsabilità per tutte le proprie scelte di investimento, ivi incluse quelle assunte sulla base delle informazioni reperite e/o ricevute tramite il servizio. Il cliente prende atto e accetta che le notizie e/o informazioni utili che la banca rende disponibili attraverso il Servizio sono divulgate a meri scopi informativi e che la banca non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, correttezza ed integrità delle fonti. Copia per la Banca Pagina 2 di 11

3 Art Spese e oneri fiscali a carico del cliente 1. Sono a carico del cliente le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell'accesso a Internet, delle necessarie attrezzature per l'utilizzo dei servizi telematici. 2. Il cliente, si obbliga, inoltre, a corrispondere alla banca, mediante addebito del proprio conto corrente, le commissioni ed i canoni periodici pattuiti per la prestazione dei servizi telematici. Art Efficacia probatoria delle informazioni e mezzi di prova 1. Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla banca attraverso i canali di volta in volta disponibili (Telefono, Internet, GSM, ecc.) al fine di ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il cliente, fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti che, nei tempi e modi concordati, vengono periodicamente inviati e/o messi a disposizione dalla banca. 2. In considerazione della natura dei servizi telematici, la banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite e di ogni comunicazione effettuata tramite i servizi telematici le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al cliente nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate per il funzionamento dei servizi telematici ed i rapporti con il cliente. Art Legge applicabile e Foro competente 1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. 2. Per ogni controversia che potesse sorgere in conseguenza dei servizi disciplinati dal presente contratto, il cliente e la Banca convengono che il Foro elettivo per chiamare in giudizio la banca sia esclusivamente quello di, mentre quest'ultima può chiamare in giudizio il Cliente a propria insindacabile scelta sia dinanzi al Foro di che dinanzi ad uno dei Fori competenti ai sensi degli art. 18, 19, 20 c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle Persone Giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). 3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art bis, secondo comma cod. civ. SEZIONE II - SERVIZIO DI TELEPHONE BANKING "RISPONDE BPM" Art. 1 - Oggetto del Servizio 1. Il Servizio di Telephone Banking "Risponde BPM" consente al cliente, a mezzo di un apparecchio telefonico collegato alla banca tramite rete telefonica, di effettuare le operazioni di interrogazione e/o di disposizione attualmente disponibili o che venissero in seguito rese disponibili dalla banca. 2. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità ed i termini indicati nell'apposita documentazione fornita dalla banca. 3. Il cliente prende atto che la Banca, in relazione ad alcune tipologie di prodotti e/o servizi, potrà non consentire l'utilizzo del servizio di telephone banking. Tale limitazione verrà indicata negli appositi Fogli Informativi redatti si sensi della deliberazione CICR del 4 marzo 2003 delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'italia nonché loro successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni. Art. 2 - Utilizzo del servizio 1. Ad integrazione di quanto già previsto nell'art. 3 delle innanzi riportate Disposizioni Comuni ai servizi telematici, il cliente potrà tutte le volte che lo ritenga opportuno procedere direttamente alla variazione della Password. La combinazione del Codice Cliente e delle due password consentono al cliente di eseguire operazioni di interrogazione e/o di disposizione secondo le modalità esposte nell'allegata Documentazione Informativa sul Servizio e/o successivamente rese note dalla banca. Art. 3 - Disponibilità del servizio 1. L'utilizzo del servizio è consentito: a) tramite Risponditore Automatico dalle ore alle ore di ogni giorno dell'anno; b) mediante operatore, dalle ore 8.00 alle dal Lunedì al Venerdì e dalle 8 alle 13 il Sabato. 2. Le modalità e gli orari sopraindicati potranno subire variazioni, che saranno comunicate, in tempo utile, dalla banca al cliente. Art. 4 - Bonifici preautorizzati 1. Il servizio consente, mediante sottoscrizione dello specifico modulo, l'effettuazione di bonifici per il tramite del risponditore automatico a favore di beneficiari preventivamente comunicati alla Banca. Art. 5 - Comunicazioni a mezzo fax 1. Il cliente può richiedere di ricevere via fax, in via estemporanea ovvero con cadenze prestabilite, il saldo e/o i movimenti del proprio conto corrente e/o deposito titoli. 2. In tal caso resta fermo quanto stabilito all'art. 9. comma 1, delle presenti Condizioni Generali. Copia per la Banca Pagina 3 di 11

4 SEZIONE III - SERVIZIO DI INTERNET BANKING "WE@BANK" Art. 1 - Oggetto del Servizio 1. Il Servizio di Internet Banking We@bank consente al cliente, a mezzo di un computer collegato alla banca tramite rete internet e provider scelto dal cliente, di effettuare le operazioni di interrogazione e/o di disposizione attualmente disponibili o che venissero in seguito rese disponibili dalla banca. Art. 2 - Utilizzo del Servizio 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio esclusivamente secondo i termini e le modalità indicate dalla banca nella documentazione informativa predisposta dalla banca e disponibile sul sito Il cliente prende atto che la banca, in relazione ad alcune categorie di prodotti e/o servizi, potrà non consentire l'utilizzo del servizio di internet banking. Tale limitazione verrà indicata negli appositi Fogli Informativi redatti ai sensi della deliberazione CICR del 4 marzo 2003 delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca D'Italia nonché loro successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni. 2. Sono a carico del cliente la configurazione del proprio computer e quanto ulteriormente necessario per accedere al sito We@bank. Il cliente dichiara che il proprio sistema informatico permette la stampa e/o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviati e/o messigli a disposizione dalla banca. Art. 3 - Disponibilità del Servizio 1. Il Servizio è disponibile dalle ore alle ore di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato dalla banca con apposite comunicazioni, telefoniche, via o mediante avvisi sul sito We@bank. 2. Le interruzioni del Servizio verranno, se possibile, preventivamente comunicate ai clienti tramite messaggi nelle pagine del Sito We@bank o via In caso di sospensione od interruzione del Servizio tramite la rete Internet, il cliente potrà ugualmente disporre del Servizio mediante il canale operativo alternativo offerto dal Customer Service nei limiti degli orari di funzionamento di detto servizio. Il suindicato accesso al Servizio è limitato alle compravendite su strumenti finanziari. Art. 4 - Customer Service 1. La banca mette a disposizione del cliente un Customer Service telefonico attraverso il quale offrirà al cliente assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio e, se del caso, prendere nota di eventuali malfunzionamenti riscontrati dal cliente. Il cliente prende atto che il Customer Service non ha lo scopo di fornire un addestramento continuo in merito al funzionamento del Servizio. 2. Il Customer Service permetterà inoltre al cliente di fruire del Servizio mediante telefono a toni, tramite operatore telefonico o meno, limitatamente ai servizi e/o prodotti supportati dal suddetto Customer Service. L'utilizzo del Servizio tramite il Customer Service determinerà l'addebito delle relative commissioni applicabili, che il cliente avrà la cura e l'onere di conoscere prima di operare con tale modalità di comunicazione a distanza. 3. L'accesso al Customer Service sarà consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione. Il Customer Service sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore ed ai numeri telefonici che verranno comunicati al cliente tramite il sito We@bank, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca per iscritto, via o attraverso il sito We@bank. Il Customer Service potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la banca essere tenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni. 4. Ogni ulteriore informazione in merito al Customer Service è disponibile sul sito We@bank. Resta inteso che, per la sua natura, mediante Customer Service non è possibile effettuare tutte le operazioni che, di norma, la banca può rendere disponibili tramite Internet. Di conseguenza, il cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d'uso. SEZIONE IV - SERVIZIO CONTABILI ON LINE Art. 1 - Servizio Contabili on line (COL) La Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi del servizio di casella postale privata, il cui accesso sul sito può avvenire a cura del cliente stesso mediante utilizzo di Sistemi di Identificazione: Codice Cliente e Password. A tal fine, il cliente può eleggere domicilio speciale presso la Banca che aprirà la predetta casella postale privata con accesso riservato nel Sito We@bank. Resta inteso che tale domiciliazione speciale sarà efficace esclusivamente per le comunicazioni rientranti nel servizio denominato "Estratto conto e Contabili on line", più brevemente detto COL, le cui caratteristiche sono qui di seguito descritte. Tutte le comunicazioni non ricomprese nel servizio COL, continueranno ad essere inviate al cliente mediante posta ordinaria al domicilio di corrispondenza o alla residenza. Art. 2 - Caratteristiche principali del Servizio Con l'attivazione del Servizio COL il cliente sceglie di ricevere esclusivamente on line le comunicazioni relative ad estratti conto corrente/estratti conto di custodia titoli, nonché le comunicazioni relative alle principali operazioni dispositive (qui di seguito elencate all'art. 3) sul conto corrente/custodia titoli indicati, all'interno dell'apposito archivio costituito nella parte privata del Sito We@bank. Tale archivio sarà consultabile solamente attraverso l'accesso alla parte privata del sito, tramite appositi "Sistemi di identificazione": laddove Copia per la Banca Pagina 4 di 11

5 con tale espressione si intendono "Codice Cliente" e relativa "Password" (numerazioni e/o codici numerici che consentono l'identificazione del Cliente), ovvero i diversi sistemi e procedure di identificazione che la Banca dovesse adottare, previa comunicazione al Cliente. A decorrere dall'attivazione del Servizio COL, le comunicazioni di cui al successivo art. 3 non saranno più inviate in forma cartacea. In considerazione della natura del Servizio (fruibile attraverso sistemi di comunicazione a distanza), la Banca si riserva la facoltà di sospenderlo e/o interromperlo, valendo in tal caso, per ogni e qualsiasi comunicazione scritta, il diverso e più generale domicilio di corrispondenza. Il cliente potrà consultare i documenti inviati on line in formato PDF (formato immodificabile e coerente con quanto previsto dagli standard della Banca), stamparli ed archiviarli in cartelle eventualmente personalizzabili. Sarà possibile consultare on line tutti i documenti prodotti dalla data di attivazione del Servizio. I documenti prodotti precedentemente a tale data, saranno inviati in formato cartaceo. I documenti oggetto del Servizio COL costituiscono un archivio on line che sarà disponibile per la consultazione per un arco temporale di dieci anni. Per richieste di documenti anteriori al periodo di conservazione sopra definito si rimanda alle consuete modalità di richiesta. Art. 3 - Norme che regolano il Servizio COL La Banca rende disponibili attraverso il Servizio COL tutte le comunicazioni relative all'amministrazione e/o gestione originaria del rapporto di conto, quali, a mero titolo esemplificativo: estratti conto e custodia, bonifici, cedole e/o dividendi, storno operazioni. Rimane salva la facoltà per la Banca di migliorare l'efficienza e completezza del Servizio COL, rendendo ivi disponibili ulteriori e diverse comunicazioni. La Banca potrà altresì limitare o sospendere il Servizio COL relativamente a talune comunicazioni. Art. 4 - Modalità di attivazione e di utilizzo del Servizio L'attivazione del Servizio COL è possibile solamente per i rapporti di conto corrente/custodia titoli abilitati al Servizio Webank. Il Servizio è attivabile sul singolo rapporto di conto corrente/custodia titoli indicato dal titolare. Il Servizio sarà attivato nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della richiesta da parte dell'agenzia, compatibilmente con i tempi minimi di aggiornamento previsti dalle procedure informatiche della Banca e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. I documenti contabili relativi al rapporto saranno inviati in formato cartaceo fino alla data di attivazione del Servizio COL; successivamente sarà possibile solamente la consultazione nell'archivio on line. In caso di rapporto cointestato, il Servizio sarà attivato solamente quando la Banca avrà ottenuto l'assenso all'attivazione da parte di tutti i cointestatari del rapporto stesso, mentre il Servizio sarà disattivato anche su richiesta di un singolo cointestatario. In caso di rapporto cointestato, ogni contestatario può richiedere la disattivazione del Servizio in qualsiasi momento, rivolgendosi alla propria agenzia oppure effettuandola on line se cliente abilitato al servizio we@bank. La disattivazione avrà effetto con riguardo all'intero rapporto. Restano ferme tutte le previsioni contenute nelle Norme Generali che regolano i Servizi medesimi. Art. 5 - Avvertenza sui rischi La domiciliazione speciale di cui al presente contratto, sarà efficace esclusivamente per le comunicazioni rientranti nel Servizio COL. Tutte le comunicazioni non comprese nel Servizio COL, continueranno ad essere inviate al Cliente mediante posta ordinaria al domicilio di corrispondenza o alla residenza. Il Cliente che intende eleggere domicilio speciale per il Servizio COL dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di un sistema di rendicontazione disponibile "on line" in alternativa allo scritto, e che è onere e cura del Cliente provvedere alla tempestiva consultazione delle comunicazioni esistenti della Banca. Sarà il Cliente a provvedere alla consultazione periodica della propria area privata per accertarsi della presenza di nuove comunicazioni. Il Cliente prende atto che le suddette comunicazioni "on line" vengono effettuate anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 118 e 119 del D. Lgs. 385/93. SEZIONE V - MULTIUTENZA Art.1 Oggetto del servizio Tramite la funzionalità denominata Multiutenza il cliente nel suo ruolo di Amministratore, inteso come soggetto alla direzione dell impresa, può abilitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, singoli soggetti - denominati Utenti - all interno dell impresa ad eseguire determinate operazioni di natura esclusivamente informativa, individuate dallo stesso Amministratore. Art.2 Modalità di utilizzo del servizio L Amministratore attribuisce all Utente un Codice Utente ed una password. La password dovrà essere cambiata dall Utente al primo collegamento. Resta inteso che per il perfezionamento e l inoltro della disposizione, l Amministratore dovrà eseguire l operazione utilizzando il proprio Codice Utente e Password. L Amministratore riconosce Copia per la Banca Pagina 5 di 11

6 come a sè riferibili tutte le operazioni effettuate dagli Utenti dallo stesso abilitati, ed è responsabile nei confronti della Banca del rispetto da parte degli Utenti di tutte le disposizioni normative e tecniche del Servizio. TITOLO II Condizioni Generali che regolano il servizio Corporate Banking Interbancario La La informa che, per dar corso alla Sua richiesta di adesione al presente Servizio, comunicherà i Suoi dati a Cim-Italia spa che li tratterà in qualità di Titolare di autonomo trattamento con le modalità riportate nella seguente informativa: Informativa D. Lgs. 30/06/2003 n 'Codice in materia di protezione dei dati personali' A) Fonte dei dati personali I dati personali in possesso di Cim Italia spa sono raccolti direttamente presso gli interessati ovvero presso terzi come, ad esempio, nell'ipotesi in cui Cim Italia spa acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la loro prima eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di Cim Italia spa. B) 1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Cim Italia spa per: I. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.); II. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da istruzioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; III. finalità funzionali all'attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e dell'attività svolta da Cim Italia spa, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; B) 2. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. C) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per lo svolgimento di gran parte della sua attività, ai sensi dell'art. 20 comma 1, lettere e) e h), Cim Italia spa si rivolge anche a società, enti, banche, consorzi esterni di cui un elenco aggiornato viene tenuto a disposizione presso Cim Italia spa. Per altro verso Cim Italia spa, nell'effettuare attività di cui alla lettera B.1), punto III. della presente informativa potrebbe in futuro ritenere opportuno comunicare i dati relativi ai soggetti interessati a società che offrono questo tipo di prestazioni. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di titolari ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Cim Italia spa. D) Diritti di cui all'art L. 675/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) Informiamo che l'art. 13 del decreto conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti, in particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere: di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. E) Titolarità e responsabilità del trattamento Titolare del trattamento è Cim Italia spa, via Giuseppe Mengoni 2, Responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore di Cim Italia spa, domiciliato per le funzioni presso gli uffici di Cim Italia spa di corso Europa 14, Zingonia (BG). Copia per la Banca Pagina 6 di 11

7 SEZIONE I - NORME GENERALI Art. 1 Premesse Le premesse, gli Standard Tecnici C.B.I.., resi disponibili sul Sito Web gli altri allegati ed i documenti richiamati dalle presenti condizioni, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del presente Contratto. Art. 2 - Oggetto del Contratto Il Servizio consente al Cliente, attraverso il collegamento telematico, di accentrare e smistare, tramite la Banca Proponente, i flussi elettronici relativi alla propria operatività finanziaria e commerciale che il Cliente stesso, da un lato, e le Banche e le Imprese, dall'altro si scambiano per inviarsi messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali standardizzate previsti dagli Standard Tecnici C.B.I.. Nei casi in cui il Cliente faccia parte di un Gruppo e ne gestisca i rapporti finanziari con modalità accentrate, e in tutti gli altri casi previsti dal Servizio, di gestione di flussi di terzi, il Cliente, attraverso collegamento telematico, può accentrare e smistare tramite la Banca Proponente anche i flussi elettronici relativi all'operatività finanziaria e commerciale di tutti i soggetti facenti parte del medesimo Gruppo ovvero di soggetti terzi, in entrambi i casi anch'essi Clienti del Servizio. Il Cliente che, ai sensi del comma precedente, si avvale del collegamento telematico di altro Cliente resta responsabile dell'operato del soggetto che svolge l'attività di collegamentopreviste dal presente Contratto. Art. 3 - Collegamento e colloquio Per poter usufruire del servizio il Cliente è tenuto a dotarsi di una "stazione di lavoro", di un modem e di un collegamento telematico. Le apparecchiature ed i programmi utilizzati dal Cliente devono rispondere alle specifiche tecniche indicate nel Manuale Utente e devono essere mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche tecniche. La funzionalità delle apparecchiature e dei programmi previsti dal comma precedente deve essere sottoposta a verifica da parte della Banca con la collaborazione del Cliente, che deve porsi a disposizione della prima per l'effettuazione dei test di prova. Art. 4 La Banca Proponente si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività previste a suo carico dal presente Contratto ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16, la Banca stessa. Art. 5 La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso. Art. 6 In caso di modifiche delle specifiche tecniche di cui al precedente art. 3 che comportino necessità di interventi tecnico operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la prova. Art. 7 Il Cliente, sulla base di contratti di collegamento telematico, è tenuto a concordare con la Banca, nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati nel Manuale Utente, le modalità di attivazione e di gestione del collegamento. Art. 8 La Banca indica al Cliente, nel Manuale Utente, le procedure e gli strumenti necessari per le operazioni di identificazione, bilateralmente efficace, delle parti, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi. I flussi elettronici devono essere predisposti secondo gli standard Tecnici C.B.I. Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art. 12, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite il Servizio. Il Cliente dichiara inoltre di tenere indenne la Banca da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi. Art. 9 - Erogazione del Servizio L'utilizzo del Servizio è consentito nei giorni e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti e comunicati per iscritto dalla Banca. La Banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse alla efficienza e/o alla sicurezza del Servizio medesimo. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione, con qualunque mezzo, appena possibile. Copia per la Banca Pagina 7 di 11

8 Art. 10 I flussi elettronici si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dagli Standard Tecnici C.B.I. Art. 11 La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal Cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca provvede a comunicare al Cliente, oltre quanto già previsto al precedente art, 8, 1 comma, ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati. La Banca è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati a Banche e Imprese e di quelli da tali soggetti provenienti. Art. 12 La Banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatigli dal Cliente per il mancato rispetto degli standard concordati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazione del Servizio previste dal presente Contratto e dagli Standard Tecnici C.B.I. dandone immediata segnalazione al Cliente stesso. Art. 13 Il Servizio prevede che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo, a fronte di ogni flusso dispositivo, un messaggio di "conferma di ricezione". Detto messaggio costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi. Il Servizio prevede inoltre che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo nei casi, con le modalità, i termini e gli effetti previsti dagli Standard Tecnici C.B.I. il "messaggio di presa in carico". Detto messaggio costituisce la comunicazione del soggetto destinatario dei medesimi flussi di essere in grado di elaborare le singole informazioni in esse contenute. Art. 14 La Banca, dopo aver effettuato positivamente i controlli di cui all'art. 8, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio. Art. 15 Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi verificatisi presso la Banca o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive o altre Banche Proponenti, che determinino l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca è tenuta a dare, con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio. Art. 16 Per cause di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dal Servizio. Art Conservazione dei dati di prova Il Cliente è tenuto a conservare, secondo quanto previsto dal presente Contratto, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti destinatari dei flussi inviati dal medesimo Cliente. La registrazione delle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti. Le registrazioni delle disposizioni d'incasso e pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi. Limitatamente alle disposizioni di pagamento, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti, decorso il periodo di 12 mesi di cui al comma precedente, deve essere conservata, per il tempo richiesto dall'art cod.civ., a condizione che in caso di necessità i dati possano essere prodotti in forma leggibile. Art. 18 Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art. 17 alle registrazioni effettuate dalla Banca. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta. Art Corrispettivi Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nel presente Contratto. Copia per la Banca Pagina 8 di 11

9 Art Durata e recesso Il presente Contratto ha effetto dalla data di attivazione della prima postazione di lavoro del Cliente ed è a tempo indeterminato. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 1 mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno, da inviare anche alle Banche Passive con medesimo preavviso. Art. 21 Nel caso di recesso, sia della Banca che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso. Art Modifica delle condizioni La Banca ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, in presenza di modifiche di leggi o di altre disposizioni regolamentari, amministrative o di rigidità per motivi di sicurezza o di efficienza, nonché in presenza di altro giustificato motivo, le condizioni normative del presente Servizio: le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dal presente Contratto,rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, 2 comma del D.Lgs. 1/9/93 n Art Comunicazioni Le comunicazioni della Banca relative al Servizio regolato dal presente Contratto potranno essere effettuate anche da Cim Italia spa - Struttura Tecnica Delegata e saranno validamente eseguite all'indirizzo e ai diversi recapiti indicati nel frontespizio della presente o successivamente indicati per iscritto dal Cliente. Art Arbitrato Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati da ognuna delle due parti ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo tra di loro, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di. Allo stesso Presidente del Tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purchè siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo formulato dall'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, fatto salvo il diritto al contraddittorio. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato (artt ). Art. 25 Il Servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli Standard Tecnici C.B.I.. e suddivise in obbligatorie o facoltative a seconda che tutte le Banche aderenti al Servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela. Art. 26 Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca Passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio tra quelle che la singola Banca Passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. A tal fine il Cliente deve utilizzare, nei confronti delle Banche diverse dalla presente Banca Proponente, lo schema di lettera resto disponibile sul sito Web e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca. Art. 27 Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti dall'art. 26 almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti. Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore dei giorni della settimana dal Lunedì al Venerdì. Copia per la Banca Pagina 9 di 11

10 SEZIONE II - FUNZIONE C.B.I. (Corporate Banking Interbancario) Art. 28 Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la Banca Proponente e le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. Art. 29 Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la Banca Proponente opera anche come Banca Passiva si applicano le norme riportate nel successivo art. 30. Art. 30 la Banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. La Banca si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea. La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla Banca nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e pagamento. Soc. Coop. a.r.l D accordo sul contenuto della Vostra lettera, confermo/confermiamo che le norme che disciplineranno i nostri rapporti sono quelle avanti citati. Luogo e data Firma del Cliente Copia per la Banca Pagina 10 di 11

11 Nel dichiarare che un esemplare delle presenti condizioni mi/ci è stato da Voi consegnato, approvo/approviamo specificamente ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, comma 2, cod. civ. le seguenti clausole: Titolo I - Condizioni generali per i Servizi Telematici di Internet Banking "We@bank" e di Telephone Banking Risponde Bipiemme" Sezione I - Servizi Telematici di telephone banking ed internet banking - Disposizioni comuni Art. 3 - Utilizzo dei servizi Art. 4 - Disponibilità dei servizi Art. 7 - Rischi Art. 9 - Informazioni finanziarie Art Oneri e spese a carico del cliente Art Efficacia probatoria delle informazioni e mezzi di prova Art Legge applicabile e Foro competente Sezione II - Servizio di Telephone Banking "Risponde BPM" Art. 1 - Oggetto del servizio Sezione III - Servizio di Intenet Banking "We@Bank" Art. 1 - Oggetto del servizio Sezione IV - Servizio Contabili On Line Art. 5 - Avvertenza sui rischi TITOLO II Condizioni Generali che regolano il servizio Corporate Banking Interbancario Sezione I - Norme generali Art. 5 - (facoltà di apportare modifiche alle specifiche tecniche); Art. 9, 2 comma - (sospensione dell'erogazione del Servizio); Art (facoltà di bloccare i flussi non conformi); Art (efficacia probatoria delle registrazioni); Art (modifica delle condizioni); Art (arbitrato). Sezione II - Funzione C.B.I. Art. 27, 2 comma (irrevocabilità delle istruzioni); Art. 30, comma 2. Luogo e data Firma del Cliente Copia per la Banca Pagina 11 di 11

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