OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELL AMBIENTE AGGIORNATO AL 31 MARZO 2013 ANGELA OZZI INQUINAMENTO ACUSTICO
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1 OSSERVATORIO SUL DIRITTO DELL AMBIENTE AGGIORNATO AL 31 MARZO 2013 ANGELA OZZI INQUINAMENTO ACUSTICO Cons. Stato, 6 marzo 2013, n Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, al quale ricorrere anche quando ad essere leso dall accertata situazione di inquinamento acustico è un solo soggetto e non l intera collettività. Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato esamina l interessante argomento degli strumenti di tutela previsti dall ordinamento per fronteggiare una situazione di accertato inquinamento acustico. In particolare il Supremo Consesso conferma l orientamento secondo il quale il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico costituisce un rimedio generalizzato, al quale è possibile ricorrere non solo nel caso in cui la lesione determinata dal superamento dei valori limite di cui alla l. n. 447/1995 riguardi l intera collettività, ma anche nel caso in cui coinvolga un solo nucleo familiare o finanche un singolo. Il Collegio, infatti, conferma con la sentenza epigrafata una pronuncia di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto da una società destinataria dell ordine dei Sindaco di adottare ogni misura idonea a contenere l inquinamento acustico, la quale contestava l applicabilità dello strumento dell ordinanza contingibile ed urgente, ritenendolo inadeguato in quanto nel caso di specie veniva in essere una lesione ai danni di un solo soggetto e non della collettività. In simili casi, ad avviso della società condannata all adozione delle misure per il contenimento 1
2 dell inquinamento acustico, lo strumento idoneo a contrastare il fenomeno di inquinamento sarebbe stato il ricorso all Autorità giudiziaria ordinaria, ex art. 844 c.c., e non la richiesta di adozione di un ordinanza contingibile ed urgente. Tale tesi non viene accolta dal Collegio, il quale svolge alcune interessanti considerazioni in riferimento al potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico. Il potere di ordinanza non viene riconosciuto come strumento applicabile solo alla presenza di situazioni eccezionali di urgenza e gravità, ma viene qualificato dal Collegio piuttosto come un ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico, al quale ricorrere in presenza di una situazione accertata di inquinamento acustico. È, infatti, la stessa presenza di una minaccia per la salute pubblica a giustificare il ricorso allo strumento dell ordinanza, indipendentemente dai destinatari lesi dal superamento dei limiti di rumore. L intervento del Sindaco, infatti, si pone a tutela dell ambiente nel suo complesso o della generale situazione dello spazio in cui si svolge la vita comune e del suo equilibrio ecologico. Inoltre, osserva il Collegio, vi è un intrinseca differenza tra il potere del Sindaco di adozione di un ordinanza e quello che l art. 844 c.c. conferisce al privato, consistente nella facoltà di adire l autorità giudiziaria ordinaria: mentre il primo è un dovere connesso all esercizio delle sue funzioni pubbliche, al quale il Sindaco non può sottrarsi, quello riconosciuto dal Codice civile è una mera facoltà riconosciuta al privato a tutela della proprietà. La finalità e il campo di applicazione riconosciuti al privato dall art. 844 c.c. e al Sindaco dall art. 9 della l. 447/1995 sono dunque ben distinti, avendo la norma codicistica la sua ratio nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra fondi vicini, mentre la norma attributaria del potere di ordinanza sindacale ha evidente portata pubblicistica, essendo volta a regolare i rapporti tra l amministrazione e i privati. V.I.A. Cons. Stato Sez. V, 27 marzo 2013, n La valutazione di impatto ambientale rappresenta un provvedimento tipicamente discrezionale dell amministrazione, rispetto al quale non è ammesso un controllo giurisdizionale di tipo forte. 2
3 Nella sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ribadisce un orientamento quanto mai consolidato in tema di necessaria valutazione dei risultati di una perizia effettuata da un c.t.u. e compie alcune riflessioni in merito alla natura giuridica del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Osserva il Consiglio di Stato come l uso processuale della consulenza tecnica implichi che il giudice non possa recepire in maniera acritica le conclusioni della perizia, dovendo egli stesso dare conto del procedimento conoscitivo posto in essere, rielaborando e valutando in modo autonomo il fatto alla luce del dato scientifico offerto dal c.t.u.. Laddove tale percorso conoscitivo non emerga dalla pronuncia, ne deriverà un illegittimità del decisum. La valutazione compiuta dal c.t.u. all esito della perizia non può poi in ogni caso essere adottata dal giudice per sostituire il provvedimento di natura discrezionale adottato dall amministrazione. Sulla scorta di tali osservazioni il Collegio accoglie il ricorso in appello e riforma la sentenza di primo grado che presentava tale vizio, osservando come nel caso di specie nessuna valutazione ulteriore fosse stata compiuta da parte del collegio di primo grado. Il Collegio qualifica poi come provvedimento avente natura marcatamente discrezionale il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, osservando come in relazione ad esso il giudice non possa esercitare un controllo di tipo forte che si traduca in un potere sostitutivo rispetto alla determinazione assunta dall amministrazione. Richiamandosi alla storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della Quarta Sezione, il Collegio osserva come il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali è limitato al solo controllo estrinseco, con il quale possono essere censurati i soli vizi di legittimità dedotti da parte ricorrente, mentre non può consistere anche in un controllo di tipo intrinseco, consistente cioè nella sostituzione della valutazione compiuta dall amministrazione con altra svolta dal giudice, sia pur avvalendosi delle conoscenze del c.t.u.. La sostituzione posta in essere dal giudice amministrativo rispetto a quella riservata alla discrezionalità dell amministrazione costituirebbe infatti «un ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (p.a.), a nulla rilevando che lo sconfinamento si compia attraverso una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantiene nell area dell annullamento dell atto». La natura fortemente discrezionale del provvedimento di valutazione di impatto ambientale è in particolare confermata dal fatto che il procedimento per l adozione del medesimo è basato su una valutazione di natura complessa, che coinvolge la consistenza del vincolo paesaggistico, ambientale, archeologico e idrogeologico gravante su una determina area, il quale riguarda sia valutazioni di natura tecnica che di opportunità amministrativa. 3
4 BELLEZZE NATURALI BOSCHI E FORESTE Cons. Stato Sez. VI, 29 marzo 2013, n Sulla nozione di bosco quale insieme di colture permanenti, aventi la capacità di autorigenerarsi. Oggetto della controversia rimessa in appello al Consiglio di Stato è l esatta delimitazione della nozione di bosco, ai fini dell applicabilità della normativa conseguente a tale qualifica. La denominazione di un area erborata come bosco implica, infatti, l assoggettamento a una disciplina di tipo autorizzatorio per il taglio di alberi, mentre lo stesso procedimento non è previsto qualora l area sia qualificabile esclusivamente come giardino o come parco. In particolare, nel caso in cui un area sia qualificata come bosco viene in rilievo il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in tema di abusi minori a carattere edilizio realizzati mediante taglio di alberi, previsto dal Codice dei Beni Culturali. La ratio del suddetto divieto è quella di impedire che territori coperti da foreste e boschi possano essere utilizzati a fini edilizi, a seguito di opere non autorizzate di abbattimento degli alberi. Nel caso di specie il Collegio nega la qualifica di bosco, sulla base dell osservazione in fatto di alcune caratteristiche qualitative e quantitative delle colture. In particolare, osserva il Consiglio di Stato che la nozione di bosco assume carattere sostanziale e non solo formale, in quanto per il suo riconoscimento è necessaria una valutazione globale delle caratteristiche dell area. In tal senso sono da considerarsi boschi «i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico». La limitata presenza numerica di piante erboree nell area interessata porta il Collegio ad escludere che nel caso di specie ricorresse la nozione di bosco. Per riconoscere, infatti, ai fini dell applicazione dell art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio la presenza di un bosco 4
5 occorre la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea. Tale copertura, più specificamente, «deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta (come ad es. se a filari)», avente carattere permanente, in quanto presumibilmente in grado di autorigenerarsi. Il bosco, infatti, è un complesso organismo vivente, nel quale le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. 5
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