Diritto camerale: importi, modalità e termini di versamento relativi al 2008

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1 Imprese Diritto camerale: importi, modalità e termini di versamento relativi al 2008 di Luca Fornero e Paola Rivetti (*) LA NOVITA Variazione importi del diritto annuale Il D.M. 1 febbraio 2008 (pubblicato sulla G.U. 4 marzo 2008 n. 54) definisce la misura, le modalità e i termini di versamento del diritto camerale annuale relativo al Rispetto allo scorso anno, sono stati modificati gli importi dovuti, che negli ultimi anni erano rimasti generalmente stabili, ed è stata soppressa la c.d. clausola di salvaguardia. Il presente articolo riassume la disciplina relativa al pagamento del diritto camerale annuale a seguito dell emanazione del provvedimento citato. Riferimenti normativi e di prassi D.M. 1 febbraio 2008 Ministero Sviluppo economico, circolare 29 aprile 2008 n Ai sensi dell art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, la misura del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio (d ora in avanti, CCIAA), nonché i relativi termini e modalità di liquidazione, accertamento e riscossione sono definiti di anno in anno con decreto del Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello di riferimento. In attuazione di tale disposto, il D.M. 1 febbraio 2008 (pubblicato sulla G.U. 4 marzo 2008 n. 54) ha determinato la misura, le modalità e i termini di versamento del diritto camerale annuale relativo al Soggetti tenuti al versamento Ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.M. 11 maggio 2001 n. 359, devono versare il diritto camerale annuale tutte le imprese che: risultano iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 1 gennaio di ciascun anno; si iscrivono nel Registro delle Imprese in corso d anno. Imprese in stato di amministrazione straordinaria Per quanto non espressamente stabilito dalla legge, il Ministero delle Attività produttive, con la circolare 30 gennaio 2004 prot. n , ha precisato che le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 sono soggette al versamento del diritto annuale, almeno sino a quando viene autorizzato l esercizio dell impresa. Analogo principio pare applicabile alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito dalla Legge 18 febbraio 2004 n. 39. Soggetti esclusi Secondo quanto disposto dall art. 4 del D.M. 11 maggio 2001 n. 359, sono esonerati dal versamento del diritto camerale per l anno 2008: le imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2007, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l esercizio provvisorio dell attività; le imprese individuali che hanno cessato l attività nel 2007, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro la data del 30 gennaio 2008; le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2007, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro la data del 30 gennaio 2008; le società cooperative che ricadono nell ipotesi dell art septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell autorità governativa), purché il provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall autorità governativa nel 2007; i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) e non anche nel Registro delle Imprese (si vedano gli artt. 18 comma 3 della Legge n. 580/1993 e 5 comma 4 del D.M. 1 febbraio 2008). Importo dovuto Come per gli anni precedenti, anche l ammontare (*) Gruppo di Studio - Eutekne PRATICA FISCALE e Professionale 18 n. 23 del 9 GIUGNO 2008

2 del diritto camerale dovuto per il 2008 varia a seconda che si tratti di: imprese iscritte nella sezione speciale del Registro, ricordando che, secondo quanto previsto dall art. 2, comma 1, del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, sono tenuti all iscrizione nella predetta gli imprenditori agricoli di cui all art c.c., i piccoli imprenditori di cui all art c.c., le società semplici, le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli Albi delle imprese artigiane, di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443; imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro. Regole particolari sono dettate per le imprese iscritte in corso d anno e per le unità locali e sedi secondarie di imprese residenti e non residenti (si veda oltre). Maggiorazioni applicate da alcune CCIAA È opportuno segnalare che alcune CCIAA applicano una maggiorazione degli importi da corrispondere fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Al momento di andare in stampa, le maggiorazioni deliberate risultano quelle indicate nella Tavola n. 1. Tavola n. 1 - Maggiorazioni deliberate dalle CCIAA Camera Maggiorazione (%) di commercio Sez. ordinaria Sez. speciale Agrigento Asti Cagliari Enna Firenze Gorizia Livorno Lodi 5 5 Mantova Massa Carrara Messina Pisa Prato Ravenna Reggio Calabria Rimini Siena La Spezia Trapani Trieste Vercelli Verona Imprese iscritte nella sezione speciale Ai sensi dell art. 2 del D.M. 1 febbraio 2008, il diritto camerale è dovuto in misura fissa dai soggetti e per gli importi indicati nella Tavola n. 2. Tavola n. 2 - Importi dovuti dai soggetti iscritti nella sezione speciale Soggetti Importi ( ) Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole e imprese artigiane Società semplici non agricole Società tra avvocati di cui al DLgs. n. 96/ ,00 144,00 170,00 Rispetto allo scorso anno, è stato aumentato l importo dovuto dalla prima delle categorie indicate (il precedente era pari a 80,00 euro). Imprese iscritte nella sezione ordinaria Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria, ancorché annotate in quella speciale, il diritto viene determinato in funzione del fatturato realizzato nell esercizio precedente (2007), applicando ad ogni scaglione di fatturato le aliquote stabilite dall art. 3 del D.M. 1 febbraio 2008, secondo quanto riportato nella Tavola n. 3. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ogni scaglione di fatturato, arrotondando l ammontare all unità di euro (circolare Ministero delle Attività produttive 22 maggio 2001 n. 3513/C), secondo le regole ordinarie: arrotondamento per eccesso: importi uguali o superiori a 50 centesimi; arrotondamento per difetto: importi inferiori a 50 centesimi. Al totale così ottenuto occorre aggiungere quanto eventualmente dovuto per le unità locali e le sedi secondarie (si veda oltre). Rispetto allo scorso anno, come anticipato, sono variati sia gli importi degli scaglioni di fatturato, che le aliquote applicabili. Clausola di salvaguardia - Eliminazione Il D.M. 1 febbraio 2008 non riporta più, rispetto agli scorsi anni, la c.d. clausola di salvaguardia. In base alla medesima, nel caso in cui gli importi derivanti dall applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato fossero risultati uguali o superiori all importo dovuto per l anno precedente a quello di riferimento, era consentito corrispondere il medesimo importo versato nell anno precedente. Pertanto, per l anno 2008, il diritto camerale dovuto è determinato applicando al fatturato relativo all an- PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 23 del 9 GIUGNO 2008

3 no 2007 le aliquote indicate, indipendentemente dall ammontare del tributo versato l anno precedente. Determinazione del fatturato Il fatturato va calcolato sulla base del modello UNI- CO 2008, quadri IQ relativi all IRAP (art. 1, comma 1, lett. f, del D.M. 11 maggio 2001 n. 359). Nella Tavola n. 4 vengono evidenziati i righi della colonna 1 Valori contabili del modello IRAP da prendere in esame per le diverse categorie di soggetti secondo quanto precisato dalla circolare Ministero Attività produttive 22 maggio 2001 n. 3513/C e dalla nota Ministero Sviluppo economico 11 aprile 2008 n. RE DGCAS1. Tavola n. 4 - Valori di riferimento per la determinazione del fatturato Soggetti Enti creditizi e finanziari Imprese di assicurazione Società che esercitano in via prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriali ) Soggetti diversi dai precedenti (imprese e società industriali, mercantili e di servizi) Righi quadro IQ colonna 1 IQ17 + IQ19 IQ33 + IQ34 IQ1 + IQ5 + IQ17 (*) IQ1 + IQ5 (*) Se l attività è svolta da una società di persone, occorre considerare i righi IQ1, IQ5, IQ6 del modello IRAP Società di persone (circolare Ministero Sviluppo economico 29 aprile 2008 n. 3317). Con la circolare 29 aprile 2008 n (ad integrazione della precedente nota dell 11 aprile 2008), il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, è necessario fare riferimento ai valori riportati nella colonna 4 Valori IRAP del quadro IQ del Modello IRAP 2008, in quanto tali soggetti non compilano la colonna 1 Valori contabili. I contribuenti che compilano più sezioni del quadro IQ o più quadri IQ del Modello IRAP devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ (si veda la circolare Ministero Sviluppo economico 29 aprile 2008 n. 3317). Soggetti in regime forfetario I soggetti che determinano il reddito d impresa in regime forfetario e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile ad IRAP secondo le disposizioni di cui all art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 determinano l ammontare del fatturato considerando i valori indicati nella Tavola n. 5 (si veda la circolare del Ministero Sviluppo economico 29 aprile 2008 n. 3317). Società di persone esercenti attività agricola Per le società di persone esercenti attività agricola, il fatturato è determinato facendo riferimento ai valori riportati nel rigo IQ26 della sezione III del Modello IRAP Società di persone (si veda la circolare Ministero Sviluppo economico 29 aprile 2008 n. 3317). Tavola n. 3 - Scaglioni di fatturato ed aliquote applicabili alle imprese iscritte nella sezione ordinaria Scaglioni Importi fissi Importi dovuti in base agli scaglioni Da euro a euro e aliquote di fatturato ( ) ,00 200,00 euro (fisso) 200, , ,00 0,015% 200,00 + 0,015% della parte eccedente , , ,00 0,013% 222,50 + 0,013% della parte eccedente , , ,00 0,010% 255,00 + 0,010% della parte eccedente , , ,00 0,009% 305,00 + 0,009% della parte eccedente , , ,00 0,005% 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente , , ,00 0,003% 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente , ,01 0,001% 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente ,00 (*) (*) Fino a un massimo di ,00 euro PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 23 del 9 GIUGNO 2008

4 Tavola n. 5 - Valori di riferimento per la determinazione del fatturato dei soggetti in regime forfetario Soggetti in regime forfetario Società di capitali (es. società sportive dilettantistiche) Società di persone Imprenditori individuali Valori di riferimento Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all art ss. c.c. Rigo IQ22 - sezione II del Modello IRAP Società di persone Rigo IQ17 - sezione II del Modello IRAP Persone fisiche Imprese iscritte in corso d anno I diritti annuali dovuti alle CCIAA vanno versati per l intero importo anche dalle imprese che si iscrivono in corso d anno. Infatti, secondo quanto disposto dall art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 11 maggio 2001 n. 359, l importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell anno. L art. 4 del D.M. 1 febbraio 2008 contempla esclusivamente le società iscritte successivamente al 5 marzo 2008 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del D.M. 1 febbraio 2008, dal quale il suddetto provvedimento entra in vigore). A differenza degli anni precedenti, nei quali gli importi dovuti dalle imprese iscritte sono rimasti invariati, le variazioni degli importi dovuti per il 2008 hanno reso necessario disciplinare i casi in cui i soggetti iscritti nel 2008, prima dell emanazione del D.M. 1 febbraio 2008, abbiano versato un importo diverso da quello poi stabilito dal provvedimento medesimo. A tal fine, con la circolare 5 marzo 2008 n. 3617/C, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le imprese iscritte dall 1 gennaio 2008 e fino all entrata in vigore del D.M. 1 febbraio 2008 (vale a dire, fino al 5 marzo 2008) sono tenute a compensare o a conguagliare l importo pagato al momento dell iscrizione entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ai sensi dell art. 8, comma 2, del D.M. 11 maggio 2001 n Gli importi dovuti alle CCIAA dalle imprese iscritte nella Sezione ordinaria e nella Sezione speciale nel corso dell anno 2008 e dopo l entrata in vigore del predetto D.M. (5 marzo 2008) risultano dalla Tavola n. 6 (si veda l art. 4, commi 1 e 2, del D.M. 1 febbraio 2008). Tavola n. 6 - Importi dovuti dalle imprese iscritte in corso d anno Sezione Soggetti Importi ( ) Speciale 88,00 144,00 170,00 Ordinaria Tutte le imprese 200,00 Unità locali e sedi secondarie Il diritto camerale è dovuto anche per le unità locali di imprese residenti in Italia, nonché per le unità locali e le sedi secondarie di imprese residenti all estero. In tale ipotesi, il versamento va effettuato in favore della CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede. Gli importi dovuti, anche in questo caso arrotondati all unità di euro, secondo le regole ordinarie precedentemente indicate, sono riepilogati nella Tavola n. 7, secondo quanto disposto dagli artt. 4, comma 3 e 5, commi 1-3 del D.M. 1 febbraio Tavola n. 7 - Importi dovuti dalle unità locali e sedi secondarie Unità locale e/o Importi ( ) sede secondaria Unità locali e sedi secondarie di imprese non residenti Unità locali di imprese residenti Unità locali iscritte nel 2008 appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole e imprese artigiane Società semplici non agricole Società tra avvocati ex DLgs. 96/ ,00 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 120,00 20% degli importi indicati nella Tavola n. 6 Unità locale - Nozione A norma dell art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001, per unità locale si intende l impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi. PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 23 del 9 GIUGNO 2008

5 Si tratta, ad esempio, di laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti. Per quanto tale definizione sia resa per le finalità di cui al medesimo D.M. n. 359/2001, si ritiene che la stessa possa valere anche con riferimento al D.M. 1 febbraio 2008, posto che il D.M. n. 359/2001 costituisce il regolamento attuativo dell art. 17 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto camerale. Sede secondaria - Nozione Le disposizioni in materia di diritto camerale non risultano delineare espressamente la nozione di sede secondaria. Al riguardo, si segnala che, con riferimento alle finalità dell iscrizione nel Registro delle Imprese di tali sedi, la Corte di Cassazione, con la sentenza 16 maggio 1997 n. 4355, ha avuto modo di precisare che esse, anche se organizzate in forma societaria, non rilevano, sul piano giuridico, come centri autonomi di imputazione giuridica; pertanto, la loro iscrizione nel Registro è finalizzata a rendere manifesto il vincolo organico esistente tra l impresa e le sue ramificazioni e non già ad evidenziare una separazione giuridica rispetto alla sede centrale. Alla luce di tali considerazioni, sembra quindi che il legislatore abbia inteso assoggettare al versamento del diritto tutte quelle entità che, pur non costituendo un singolo centro di imputazione giuridica, presentano tuttavia un autonomia tecnico-amministrativa, per quanto più limitata rispetto alla sede centrale. Casi particolari Nel prosieguo, vengono passati in rassegna alcuni casi particolari di determinazione del diritto annuale, anche sulla base dei chiarimenti forniti dalle principali CCIAA. Trasformazione intervenuta in corso d anno In base a quanto precisato dalle circolari Ministero Attività produttive 25 luglio 2003 prot. n e 24 luglio 2001 n. 3520/C ( 8), le imprese che hanno cambiato natura giuridica nel corso dell anno (es. s.n.c. che si trasforma in srl) pagano il diritto annuale in base alla forma giuridica in essere al 1 gennaio dell anno cui il diritto si riferisce (e, quindi, nel caso di specie, in base agli importi previsti per le s.n.c.). Tale impostazione sembra coerente con il dettato dell art. 3, comma 1, del D.M. 11 maggio 2001 n. 359, a norma del quale come detto il diritto è dovuto dalle imprese iscritte nel Registro al 1 gennaio di ogni anno. Nel caso di trasferimento della sede in corso d anno, il diritto è dovuto alla CCIAA della Provincia presso la quale l impresa risulta iscritta al 1 gennaio, ovvero alla CCIAA di prima iscrizione, se l impresa è stata costituita successivamente al 1 gennaio e, nel corso dello stesso anno, ha trasferito la propria sede in altra Provincia (si veda la circolare Ministero Attività produttive 24 luglio 2001 n. 3520/C, 6). Modalità di versamento Il diritto deve essere versato mediante il modello F24, con modalità differenti a seconda che il soggetto sia, o meno (es. società semplici non agricole), titolare di partita IVA. Titolari di partita IVA Per i titolari di partita IVA, il versamento deve essere eseguito esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati. In pratica, occorre utilizzare una delle seguenti procedure: F24 on line, con addebito sul proprio conto corrente; F24 cumulativo, riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito sui relativi conti correnti, ovvero, a partire dal 3 luglio 2007, direttamente sul conto corrente dell intermediario; sistemi di home banking collegati al circuito CBI - Corporate Banking Interbancari del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane s.p.a. Soggetti non titolari di partita IVA Per i soggetti non titolari di partita IVA, il versamento può avvenire, in alternativa, tramite: la presentazione dell F24 cartaceo (presso gli sportelli del concessionario della riscossione, le banche convenzionate e gli uffici postali abilitati); le suddette modalità telematiche. Codice tributo Indipendentemente dalla modalità di versamento (telematica o meno), occorre utilizzare il codice tributo 3850 da indicare nella sezione ICI ed altri tributi locali. Compilazione del modello F24 Nel modello F24, come anno di riferimento, va riportato il 2008; nella casella Codice ente/codice PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 23 del 9 GIUGNO 2008

6 comune deve essere indicata la sigla della provincia della CCIAA a cui è indirizzato il pagamento. L importo dovuto: non è rateizzabile (art. 6, comma 1, del D.M. 23 marzo 2007); può anche essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili. Versamento del diritto annuale di competenza della CCIAA di Monza e Brianza - Istituzione del codice tributo Con la risoluzione 3 marzo 2008 n. 74, l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che dev essere utilizzato per effettuare il versamento del diritto camerale annuale di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza. La Provincia è stata istituita con la Legge n. 146/2004 ed è gestita, fino alle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale (che si svolgeranno nel 2009) da un Commissario di Governo. Per tale ragione, non essendo ancora istituito il codice apposito per tale provincia, l Agenzia delle Entrate ha, in via provvisoria, istituito il codice tributo 3863 denominato Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza da utilizzare nella sezione ICI ed altri tributi locali del Modello F24, unitamente al codice MI della provincia di Milano. Si ricorda, peraltro, che il codice tributo è efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione (vale a dire, dal 10 marzo 2008). Imprese iscritte nel corso del 2008 Per le imprese iscritte nel corso del 2008, in particolare dopo il 5 marzo 2008, il pagamento può essere operato, oltre che tramite modello F24, direttamente allo sportello camerale (si veda l art. 4, commi 1 e 2, del D.M. 1 febbraio 2008). coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (si vedano gli artt. 6, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2008 e 8, comma 2, del D.M. n. 359/2001). Persone fisiche e società di persone Alla luce di quanto riportato, le imprese individuali e le società di persone non soggette agli studi di settore versano il diritto entro il: 16 giugno 2008: senza alcuna maggiorazione (art. 17, commi 1-3, del D.P.R. n. 435/2001); 16 luglio 2008: con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001). Società di capitali ed enti commerciali Per i soggetti IRES (es. società di capitali, enti commerciali, ecc.) non soggetti agli studi di settore, il diritto camerale è versato (si veda la circolare Ministero Attività produttive 4 giugno 2003 prot. n ) entro il: giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta; giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l approvazione avviene oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (si veda l art. 17, commi 1-3, del D.P.R. n. 435/2001). In ogni caso, i versamenti possono comunque essere effettuati entro il 30 giorno successivo a quello ordinariamente previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001). Termini di versamento In relazione ai termini di versamento occorre distinguere tra le imprese iscritte: nel corso del 2008; nel corso del 2007 o in anni precedenti. Imprese iscritte nel corso del 2008 Per le imprese iscritte nel corso del 2008, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione (si veda l art. 4, commi 1 e 2, del D.M. 1 febbraio 2008). Imprese iscritte nel corso del 2007 o in anni precedenti Il termine per il versamento del diritto annuale PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 23 del 9 GIUGNO 2008

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