La Riforma dell Università

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1 La Riforma dell Università Legge n. 240 del Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario In vigore dal

2 PRINCIPI (art. 1) Comma 2: Richiama titolo V parte II Cost. che NON parla di Università ma di ISTRUZIONE (ruolo Regioni??); Università virtuose possono sperimentare in deroga (anche policentriche); Serve D.M. per criteri; O.d.g. G

3 RETTORE RAPPRESENTANTE LEGALE dell università; MODALITA DI ELEZIONE (disciplinata dallo Statuto): Tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane; (l eventuale eletto di altra sede ha concomitante trasferimento nell organico dei professori della nuova sede); Unico mandato di 6 anni, non rinnovabile. (art. 2 c.1 - b,c) FUNZIONI di: Indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattico-scientifiche; Responsabilità del perseguimento delle finalità dell Università; Proposta del: documento di programmazione triennale, bilancio di previsione e conto consuntivo, Direttore generale; Iniziativa sui procedimenti disciplinari. 3

4 SENATO ACCADEMICO (art. 2 c.1 - e) Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, documento di programmazione triennale, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo e parere obbligatorio su bilancio di previsione e conto consuntivo; Approva: regolamento di Ateneo e, previo parere favorevole del CdA: regolamenti delle strutture e in materia di didattica e di ricerca; codice etico. Funzioni di coordinamento con dipartimenti e strutture di raccordo; Propone al corpo elettorale con maggioranza di almeno 2/3 una mozione di sfiducia al rettore (non prima di due anni dall inizio del suo mandato); Costituzione su base elettiva; non più di 35 componenti (compresi rettore e studenti) di cui almeno 2/3 di docenti di ruolo, 1/3 dei quali direttori di dipartimento (in rappresentanza aree scientifico-disciplinari); Durata in carica per un massimo di 4 anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta. 4

5 FUNZIONI di: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 2 c.1 lett. i-m) indirizzo strategico, approvazione della programmazione finanziaria e del personale, vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; COMPETENTE a DELIBERARE - previo parere del senato accademico - su: attivazione o soppressione di corsi e sedi; adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, bilancio di previsione, conto consuntivo e documento di programmazione triennale; incarico di direttore generale; Competenza DISCIPLINARE sui professori e ricercatori; Approva la PROPOSTA DI CHIAMATA del dipartimento di professori e ricercatori a tempo determinato; 5

6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE: n massimo di 11 componenti, inclusi il Rettore ed una rappresentanza elettiva degli studenti; Designazione o scelta (statuto) di candidature: tra personalità italiane o straniere con comprovata competenza in campo gestionale ovvero dotate di un esperienza professionale di alto livello (qualificazione scientifica e culturale); mimino 3 consiglieri (o n. 2 se CdA composto da meno di 11 membri) non appartenenti ai ruoli dell ateneo (dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell incarico) Previsione che il PRESIDENTE del CdA sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell ateneo; Possibilità di RINNOVO non contestuale dei diversi componenti; Previsione nella nomina del rispetto, da parte di ciascuna componente, delle PARI OPPORTUNITA tra uomini e donne nell accesso a uffici pubblici; DURATA in carica per un massimo di 4 anni; durata quadriennale del mandato (eccetto per i rappresentanti degli studenti) e rinnovabilità per 1 sola volta. 6

7 REVISORI E NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 2 c.1 lett. p,q ) COLLEGIO DEI REVISORI : 5 1 tra Magistrati / avvocati dello Stato MEF, MIUR (dirigenti/funzionari) NUCLEO DI VALUTAZIONE: prevalenza esterni; studente (c.2 lett.h ); verifica attività ricerca dei Dipartimenti; verifica contratti didattica; valutazione strutture e personale L. 150/2009; incompatibilità con Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (esclusi i Direttori di Dipartimento in SA); CdA scuole di specialità (??) (c.1 lett. s) 7

8 DIPARTIMENTI (art. 2 c.2 - b, g) FUNZIONI finalizzate alla ricerca scientifica, alle ATTIVITA DIDATTICHE E FORMATIVE, nonché attività rivolte all esterno ad esse correlate o accessorie; NUMERO di professori e ricercatori a tempo determinato non inferiore a 35; Istituzione di una COMMISSIONE PARITETICA docenti-studenti competente a: svolgere attività di monitoraggio dell offerta formativa e della qualità della didattica e dell attività di servizio agli studenti; individuare indicatori per la valutazione dei risultati; formulare pareri sull attivazione e la soppressione di corsi di studio. 8

9 STRUTTURE DI RACCORDO TRA DIPARTIMENTI (art. 2 c.2 - c) FUNZIONI di coordinamento e razionalizzazione di attività didattiche, proposta di attivazione o soppressione corsi di studio, gestione servizi comuni; in presenza di funzioni assistenziali: anche compiti di garanzia delle inscindibilità delle stesse con didattica e ricerca; ORGANO DELIBERANTE composto da: direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, rappresentanza elettiva degli studenti, docenti scelti (non più del 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi) tra i componenti delle giunte, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura; PRESIDENTE: professore ordinario eletto o nominato (norma statutaria) con durata triennale della carica e rinnovabilità per una sola volta; Partecipazione all organo senza compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; Presenza rappresentanza studenti. 9 Istituzione di una COMMISSIONE PARITETICA docenti-studenti (come nel dip)

10 CODICE ETICO (art. 2 c.4) Entro 180 gg.; Violazioni al Senato Accademico; Obbligo previsione sanzioni (art. 2 comma 2 lett. m) COMMISSIONE STATUTO (art. 2 c.5) 15 MEMBRI: Rettore + 2 studenti + 6 nominati dal CdA + 6 nominati da SA; Non componenti di SA e CdA; Elettorato passivo (art. 2 c. 11) solo se si può completare il mandato 10

11 FEDERAZIONI E FUSIONI (art. 3) anche per singoli settori, anche per ITS (commi 1 e 2); mobilità volontaria; mobilità d ufficio con incentivi (comma 5); mobilità anche per chiusura Corsi/Facoltà/Sedi (comma 6) 11

12 FONDO PER IL MERITO (art. 4) (per gli studenti) Comma 3: non c è limite temporale per D.M. attuativo; restituzione parziale salvo laurea in tempo e con massimo dei voti; Comma 3 lett. o): 10% borse a residenti in Regione (costituzionalità?); Comma 10: Oneri deducibili per privati che versano. 12

13 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) OBIETTIVI (comma 1): a) Valorizzazione qualità ed efficienza, sistema premiale, accreditamento; b) Revisione sistema contabilità, commissariamento per dissesto; c) Valutazione ex-post del reclutamento (ANVUR); d) DSU: introduzione LEP (Livelli Essenziali Prestazioni). 13

14 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo a) (comma 3): Accreditamento sedi e corsi; Valutazione periodica ANVUR; Assicurazione qualità europea; Incentivi su FFO (criteri ex-ante); Revisione stipendio ricercatori NC/ TI (11 M /2011 art. 29 c.22) 14

15 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo b) (comma 4): Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale ed analitica; Tesoreria unica NON per i Dipartimenti; Piano triennale per riequilibrio personale; Max per indebitamento e AF personale; Costi standard formazione; Dissesto e commissariamento. 15

16 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo c) (comma 5): Quota 10 % su FFO per valutazione politiche reclutamento: Produzione scientifica; % Ricercatori a tempo determinato esterni % Professori reclutati esterni % Professori responsabili progetti internazionali % Professori stranieri 16

17 DELEGA PER QUALITA ED EFFICIENZA (art. 5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: per obiettivo d) (comma 6): Definizione LEP; Definizione tipologie residenze studenti comma 8: Tutti i Decreti Ministeriali dell art. 5, non potendosi determinare gli effetti finanziari, saranno emanati SOLO DOPO i provvedimenti di copertura. 17

18 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO (art.6) QUANTIFICAZIONE per rendicontazione di progetti di ricerca: REGOLAMENTI DI ATENEO per definire h per professori e ricercatori a tempo pieno 750 h per professori e ricercatori a tempo definito criteri e modalità per attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato; Criteri per retribuzione aggiuntiva dei ricercatori per affidamenti; Modalità per autocertificazione e verifica svolgimento attività didattica e ricerca e differenziazione dei compiti in relazione alle aree scientifico-disciplinari valutazione dell Univ. su criteri ANVUR (per ricerca); COMPITI DIDATTICI e di servizio agli studenti: almeno 350 h. (t.p) 250 h. (t.def.) fino a max 350 h. (t.p) 200 h. (t.def.) PROF. 120 h??? RIC. + titolo di prof. aggregato (per tutto l anno 18 di riferimento)

19 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO INCOMPATIBILITA per il prof. e ric. con esercizio commercio e Industria (eccetto spin off e start up univ.) TEMPO PIENO: Incompatibile con esercizio di attività libero-prof.le; Svolgimento libero, anche con retribuzione, di attività di: Valutazione e referaggio, lezioni e seminari occasionali, collaborazioni scientifiche e consulenza; Comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali. Previa autorizzazione del Rettore: Funzioni didattiche e di ricerca; Compiti istituzionali e gestionali non subordinati c/o enti pubblici e privati senza scopo di lucro a condizione di No conflitto di interessi con l Univ. No detrimento dell attività didattica scientifica e gestionale affidate dall Univ. 19

20 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO Il TEMPO DEFINITO è incompatibile con le cariche accademiche; lo Statuto ne disciplina le incompatibilità. OPZIONE REGIME DI IMPEGNO obbligo al mantenimento per almeno 1 anno accademico Obbligo di RELAZIONE triennale anche al fine degli scatti triennali (c. 14) Se la valutazione è negativa: Esclusione dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera e dagli organi di valutazione dei programmi di ricerca L attività didattica e di ricerca per prof. e ric. a tempo pieno presso altro Ateneo è regolata da Convenzione per obiettivi di comune interesse (impegno, oneri stipendiali, valutazione) Fino a 5 anni impegno totalmente presso il 2 Ateneo. Con DM: criteri per le convenzioni (120 gg) 20

21 STATO GIURIDICO PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO FACOLTA DI MEDICINA Schema tipo delle CONVENZIONI fra Università e Regioni per i rapporti in materia di attività sanitarie svolte dalle strutture cliniche e di ricerca traslazionale nei corsi di laurea di area sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale; Emanato dal Ministro di concerto con il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni (entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge). 21

22 MOBILITA PROFESSORI E RICERCATORI (art. 7) COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA presso enti pubblici o privati (c.1); Incentivi per presa servizio fuori Regione anche con scambio contestuale (senza bandi!) REVISIONE STIPENDI (art. 8) A. Concorsi vecchie regole: Progressione ogni 3 anni; B. Concorsi nuove regole: Abolito straordinario e conferma; Abolite ricostruzioni di carriera; Rivalutato stipendio iniziale; Possibilità opzione nuovo regime. 22

23 FONDO PREMIALITA (art. 9) Per Professori e Ricercatori (anche con fondi pubblici); Anche Personale Tecnico-Amministrativo (solo con fondi esterni). DISCIPLINA (art. 10) Collegio di Disciplina: Composto solo da Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato tutti a tempo pieno; Rettore propone Collegio esprime parere vincolante CdA sanziona o archivia in 30 gg. 23

24 FONDI PEREQUATIVI (art. 11) dal 2011; Per Università con sottofinanziamento > 5%; Quota almeno 1,5% FFO (circa 100 M ). FONDO PREMIALE PER LA QUALITA (art. 13) Il fondo cresce dello 0,5 fino al 2% all anno. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI (art. 14) Non più max 60 CFU ma max 12 CFU; Escluse forme collettive. 24

25 SETTORI E SSD (art. 15) Entro 60 gg. DM per definizione dei settori; I settori sono raggruppati in macrosettori; Ogni settore può avere SSD utili SOLO per concorsi ed ordinamenti; In prima applicazione SSD con minimo 50 professori ordinari; a regime: mimino 30 professori ordinari. 25

26 ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (art. 16) REQUISITO NECESSARIO per l accesso alla 1 e 2 fascia dei professori, di durata quadriennale. GIUDIZIO su titoli e pubblicazioni scientifiche (entro 90 gg regolamento del Ministro di concerto con il Ministro dell Economia e con il Ministro per la PA). IN CASO DI MANCATO CONSEGUIMENTO dell ABILITAZIONE: divieto di partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per la stessa abilitazione o per l abilitazione alla funzione superiore. INDIZIONE ANNUALE per settore concorsuale e conclusione entro 5 mesi. COMMISSIONE NAZIONALE di durata biennale, unica per la 1 e la 2 fascia, per ciascun settore concorsuale, composta da 4 ordinari sorteggiati all interno di una lista di docenti che hanno richiesto di esservi inclusi (previa valutazione attività scientifica dell ultimo quinquennio) e da un commissario sorteggiato all interno di una lista curata dall ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di paesi aderenti all OCSE. DIVIETO: che più professori dello stesso Ateneo facciano parte di 1 commissione. di partecipare a più commissioni contemporaneamente o ad altre commissioni per tre anni dalla conclusione del mandato. 26

27 CHIAMATA DEI PROFESSORI (art. 18) PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA indetta dall Ateneo, nell ambito delle disponibilità di bilancio o di convenzioni quindicennali e sulla base della programmazione triennale e del piano di riequilibrio dei rapporti di consistenza del personale (art. 5 comma 4 d) Pubblicità sul sito Ateneo MIUR - UE. Sostenibilità nel tempo degli ONERI STIPENDIALI assicurata dalla programmazione. Vincolo delle risorse corrispondenti a 1/5 dei posti della programmazione per il reclutamento dei professori, alla chiamata di soggetti che negli ultimi 3 anni non hanno avuto rapporti con l Ateneo (comma 4). Possono partecipare: 1. studiosi che abbiano acquisito l abilitazione per lo stesso settore concorsuale e per le stesse funzioni o per funzioni superiori; 2. studiosi in possesso dell idoneità ai sensi della legge 210/98 (art. 29 c. 8); 3. professori di 1 e 2 fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (risp. per le chiamate di 1 e 2 fascia) (sostituisce il trasferimento?); 4. studiosi stabilmente impegnati all estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal ministro. 27

28 CHIAMATA DEI PROFESSORI (art. 18) VALUTAZIONE degli studiosi sulle pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica (chi valuta?); ESCLUSI parenti e affini fino al 4 grado compreso di: professori appartenenti al dipartimento che effettua la chiamata, Rettore, Direttore Generale, componente del Consiglio di Amministrazione (anche in relazione al conferimento di assegni di ricerca, di contratti di ricercatore a tempo determinato e di altri contratti erogati dall Ateneo). PROPOSTA DI CHIAMATA formulata dal Dipartimento ed approvata dal Consiglio di Amministrazione. 28

29 DOTTORATO DI RICERCA (art.19) Dott. Ric. o Ph. D. ISTITUZIONE dei corsi previo accreditamento da parte del Miur (D.M. su proposta ANVUR); Soppressione del vincolo di riservare borse di studio almeno alla metà dei dottorandi (efficacia dopo D.M.) Possibilità di frequenza congiunta di scuola di specializzazione e dottorato (durata minima 2 anni) Il pubblico dipendente può ottenere congedo per studio compatibilmente con le esigenze dell amministrazione ; Esclusi dal congedo straordinario (anche senza assegni) i pubblici dipendenti già dottori di ricerca (o iscritti per almeno 1 anno). 29

30 VALUTAZIONE PROGETTI di RICERCA (art. 20) Principio valutazione tra pari; Almeno 1/3 studiosi all estero; Fondi Ministero della Salute e FIRST; Maggioranza membri < 40 anni per fondi destinati a < di 40 anni. COMITATO NAZIONALE GARANTI RICERCA (art. 21) Subentra a garanti FIRB e PRIN; 7 studiosi (almeno 2 donne / uomini) nominati da Ministro; Durata: 3 anni; In prima applicazione 2 membri durano solo 2 anni 30

31 ASSEGNI DI RICERCA (art. 22) Possono essere conferiti da Università e da Enti pubblici/istituzioni di ricerca, con IMPORTO MINIMO fissato con Decreto Ministeriale; Pubblicità dei BANDI su Siti di Ateneo, Ministero, UE con specifiche informazioni; REQUISITI: studiosi con curriculum scientifico-professionale idoneo; dottorato o titolo estero equivalente o specializzazione medica corredato di adeguata produzione scientifica (possibilità; diversamente costituiscono titoli preferenziali). DURATA da 1 a 3 anni, rinnovabili, non cumulabili con borse di studio; durata complessiva (compresi i rinnovi) comunque non superiore ai 4 anni; durata complessiva degli assegni e dei contratti da ricercatore a tempo determinato non superiore a 12 anni (esclusa maternità e malattia); REGOLAMENTO di Ateneo per disciplinare diverse modalità: unico bando per aree scientifiche di interesse dell Università su progetti dei candidati (unica Commissione) e graduatoria; bandi su specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti; possibilità di riserva a studiosi con dottorato all estero o a stranieri con dottorato in Italia. 31

32 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO (art. 23) A. (comma 1) Contratti con esperti di alta qualificazione e curriculum scientificoprofessionale (lavoratori dipendenti, autonomi con reddito non < lordi, pensionati). Se il contratto è gratuito: solo con dipendenti e autonomi. A Titolo gratuito, oneroso o con convenzioni (con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all art. 8 del DPCM 593/93); Durata annuale, rinnovabili per un periodo massimo di cinque anni; Contratti gratuiti, eccetto quelli stipulati nell ambito di convenzioni con enti pubblici, non > 5% dell organico di professori e ricercatori di ruolo (c.1) 32

33 C. (comma 3) CONTRATTI DI INSEGNAMENTO (art. 23) B. (comma 2) Contratti per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, solo a titolo oneroso, con adeguati requisiti scientifici e professionali (c.2) Titolo preferenziale: dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione scientifica. Procedure di valutazione comparativa dei candidati disciplinate con Regolamento di Ateneo; Trattamento economico determinato con Decreto del Ministro di concerto con il M.E.F entro 3 mesi. Al fine di favorire l internazionalizzazione: contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, su proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico (compenso stabilito dal C.di A. sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee ) (c.3). 33

34 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (art. 24) CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. ATTRIBUITI in relazione alla programmazione triennale e al piano di riequilibrio dei rapporti di consistenza del personale, previa selezione pubblica: - valutazione preliminare dei candidati (D.M.) (da parte di chi?); - discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; - attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione (si formula una graduatoria?). proposta di chiamata formulata dal Dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione (si ricorre alla graduatoria?) DUE TIPOLOGIE di contratto: a) triennale prorogabile per due anni e per una sola volta, b) triennale non rinnovabile : nel 3 anno del contratto l Ateneo valuta il ricercatore che abbia conseguito l abilitazione scientifica, per la chiamata a professore associato (standard qualitativi definiti con D.M.) (comma 5) 34

35 Eliminazione + 2. PENSIONAMENTO (art. 25) FONDO PER FEDERALISMO FISCALE (art. 28) Corsi per PA su federalismo fiscale; Max 2 Università (1 al SUD); 2 M /anno dal

36 NORME TRANSITORIE E FINALI (art. 29) c. 1: da entrata in vigore PO/PA/Ric TD/Assegnisti SOLO con nuove regole; c. 2: Assunzioni in servizio PO/PA/Ric.TI ancora con vecchie regole; Per Ric. T.Det. Serve DM criteri di valutazione (art. 24 c. 2 lett. c); c. 4: Presa in servizio degli idonei ad associato ed ordinario chiamati dalle Facoltà; c. 9: Piano assunzioni associati con nuove regole dei ricercatori con abilitazione (1500/anno per 3 anni); c. 11: Abrogazioni: Lett. b) borse biennali post doc. Lett. c) abolizione comma professore aggregato della L. 230 (??) 36

37 NORME TRANSITORIE E FINALI c. 13: Fino a 2015 anche con solo LM si può partecipare a RTD; c. 15: Deroga a 50% per missioni effettuate su fondi privati o UE (C. Mef n. 40: salva FONDI PUBBLICI con vincolo di destinazione) (PRIN / FIRB?); c. 18: Assunzioni al 50% turn over ma cambio %; minimo 50% ricercatori; massimo 20% ordinari. c. 19: Scatti per merito (art. 6 c. 14 e art. 18) (art. 29) 37

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