IL SINDACO. ORDINANZA N. 61 del

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1 ORDINANZA N. 61 del Il Sindaco IL SINDACO PREMESSO CHE: il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa conferma, tra l altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m 3 da non superare più di 35 volte nell arco dell anno civile; il monitoraggio della qualità dell aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m 3 ; ATTESO CHE: la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle poveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2; tale Piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l incremento degli inquinanti nei periodi critici come quello invernale; il Comune di Verona risulta inserito in zona A (zone critiche) per i parametri relativi al PM10 (c.d. polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido d azoto) e in zona B (zone nelle quali si devono applicare i piani di risanamento) per benzene e ozono; il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14 luglio 2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV che, nel dettaglio individua 49 nuovi Comuni in fascia A1. Tra questi comuni in fascia A1, ne vengono identificati 14 (i cosiddetti Comuni della cintura metropolitana ovvero Verona, San Martino Buon Albergo, Buttapietra, Grezzana, Negrar, San Pietro Incariano, Pescantina, Bussolengo, Castel d Azzano, San Giovanni Lupatoto, Sona, Sommacampagna, Villafranca e Lavagno) che per motivi amministrativi e di omogeneità territoriale sono inseriti in fascia A1 agglomerato. Comune di Verona Piazza Bra, Verona Tel Fax

2 CONSIDERATO CHE: dall inizio dell anno fino al 2 ottobre 2012 la rete di monitoraggio dell inquinamento atmosferico, gestita da ARPAV, ha registrato 63 giorni di superamento del valore limite consentito di 50 μg/m3. Tale valore è il limite massimo da non superare, fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso (si tratta pertanto di 28 giorni di superamento oltre i 35 giorni consentiti); in numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici. In particolare il PM10 è l inquinante maggiormente associato ad eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le Linee guida sulla qualità dell aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio. pubblicate dall Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006, Lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati, presentato a Roma il 15 giugno 2006 nell ambito della giornata APAT-OMS; ATTESO CHE: Il 19 settembre 2012 si è riunito il T.T.Z. Tavolo tecnico Zonale presieduto e coordinato dall Amministrazione provinciale che ha stabilito, in conformità con tra l altro con le azioni definite dal C.I.S. Comitato di Indirizzo e Sorveglianza nel 2006, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, dei diesel EURO 1 ed EURO 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 17 maggio 2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 17.00; nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che si effettueranno n. 6 giornate provinciali dell ambiente, nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, durante le quali saranno predisposte, a discrezione del singolo Comune, una o più iniziative a carattere ambientale volte al coinvolgimento della popolazione; RITENUTO di individuare negli autoveicoli benzina Euro 0, nei diesel Euro 0 ed Euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli Euro 0, i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli e come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e confermato dal C.I.S.; RILEVATO CHE i provvedimenti di limitazione del traffico più inquinante determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme; ATTESO CHE con Deliberazione n. 285 del 5 ottobre 2011 la Giunta Comunale ha adottato le modifiche al Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell Aria dei Comuni dell area metropolitana di Verona ; RITENUTO necessario attuare, nelle more dell approvazione di detto Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell aria da parte dell Amministrazione provinciale, provvedimenti finalizzati alla riduzione a breve termine del carico inquinante; VISTA la decisione del tavolo Tecnico Zonale nella sopracitata seduta del 19 settembre 2012; 2

3 VISTA la decisione della Giunta comunale n nella seduta del 3 ottobre 2012; VISTE le Ordinanze sindacali n. 111 del 17 novembre 2009, n. 102 del 26 novembre 2010 e n. 125 del 30 novembre 2011, che regolamentano la circolazione dei veicoli commerciali di categoria L2, L5 ed N, e che prevedono, in particolare, che dal 2 dicembre 2012 i veicoli commerciali Euro 2 non potranno più circolare; VISTA l Ordinanza dirigenziale n. 603 del 25 marzo 2011 con la quale viene stabilito l obbligo di copertura dei camion che trasportano materiale polverulento; VISTE le D.G.R.V. n del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico; VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; VISTO il D.P.R. 412/93 e s.m.i.; VISTA la Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 ; VISTO l art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli; VISTO l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; ORDINA di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate: divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio 2013 al 17 maggio 2013 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore alle seguenti categorie di veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici; motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, non adibiti a servizi e trasporti pubblici; autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE così come individuati dal Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in particolare all'art. 54, dalla lettera a) alla lettera n) e successive direttive (EURO 0, EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici; 3

4 1) Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione: Le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali: Tangenziale Est (da Via Valpantena all altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud); Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord); Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale; Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l area di parcheggio di Via Scopoli; Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale Marcantonio Bentegodi e del Palazzetto dello Sport Città di Verona limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno); 2) Esclusioni dal divieto di circolazione Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli: i) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico); ii) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico; iii) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.); iv) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio; v) autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti; vi) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto; vii) veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; viii) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; ix) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell Ente per cui operano che dichiari che l operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché vei- 4

5 coli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); x) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; xi) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; xii) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; xiii) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; xiv) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); xv) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; xvi) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all andata e al ritorno; xvii) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione; xviii) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio; xix) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio; xx) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; xxi) veicoli partecipanti ai cortei del carnevale; xxii) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta. xxiii) veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, limitatamente ai residenti nel Comune di Verona; xxiv) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all estero. 5

6 3) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada ) che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U. Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, persiste il: di mantenere acceso il motore: DIVIETO degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli deve essere immediatamente successiva all accensione del motore; degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate; degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello; dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste; di attivare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere; di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: ed inoltre è fatto cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage; box, garage, depositi; OBBLIGO nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 ed il 17 maggio 2013 e nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), la limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.: a massimi di 19 C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7 - attività scolastiche a partire dal livello medio-inferiore; 6

7 a massimi 17 C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili. INVITA - le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione; - la popolazione, in particolare durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini: - incrementare l utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel; - utilizzare in modo condiviso l automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling); - valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate; - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale; - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel; - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva; - revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati; - limitare l utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell abitazione, e favorire l installazione di macchine a doppia combustione catalitica; - avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici); - limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente. Sanzioni previste Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, da 155,00 Euro a 624,00 Euro. Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs. 267/200. Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva. L Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell Aria. 7

8 Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l efficacia. I Dirigenti del Coordinamento Traffico e Mobilità, Servizio Segnaletica Stradale, Ufficio Stampa e Ambiente provvederanno all'esecuzione. F.to IL SINDACO Flavio Tosi 8

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