LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO. Fondi esistenti - Fondi in arrivo Conviene, non conviene? Chiedilo all Inpdap

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1 Mini biblioteca de Il Giornale Inpdap PERISc per renderci conto e saperne di piu Mini biblioteca de Il Giornale Inpdap PERISc per renderci conto e saperne di piu LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO Fondi esistenti - Fondi in arrivo Conviene, non conviene? Chiedilo all Inpdap a cura dell Ufficio previdenza complementare Direzione centrale previdenza Inpdap Supplemento de Il Giornale Inpdap n.14 - marzo 2010 Direttore resp. Bruno Benelli Edizione 2010

2 INDICE Capitolo primo / Previdenza complementare, perché Previdenza complementare, per chi Fondi pensione e pensioni complementari, come nascono Fondo pensione negoziale, come funziona Fondo negoziale, i controlli Fondo pensione, come si aderisce Quanto si paga Pensioni di vecchiaia e anzianità In rapporto all ultimo stipendio Prima della pensione Capitolo secondo / Il secondo pilastro del pubblico impiego Dal tfs al tfr Le quote di Tfr per la pensione integrativa Due pensioni meglio di una Capitolo terzo / Cosa fa l Inpdap per la pensione bis Attività obbligate Altre attività Capitolo quarto / Alla scoperta dei fondi pensione del pubblico impiego I fondi pensione esistenti I fondi pensione in arrivo I fondi pensione allo studio 2

3 PERISc Capitolo primo PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PERISc PERCHE Fino alla prima parte degli anni 90 dello scorso secolo, il sistema previdenziale pubblico assicurava ai lavoratori dipendenti con un carriera lavorativa piena (40 anni) una pensione pari all 80% della retribuzione media percepita negli ultimi 5 anni e, per i lavoratori pubblici, pari o superiore all 80% dell ultimo stipendio. L allungamento della vita, la riduzione del numero dei nuovi nati e della popolazione in età da lavoro hanno determinato profondi squilibri nella spesa previdenziale perché il peso complessivo delle pensioni cresce più dei contributi. Per riportare sotto controllo la spesa pensionistica, a partire dal 1992 sono state effettuate riforme che hanno modificato alcune regole del sistema e, in particolare, quelle riguardanti l età di pensionamento, che è stata innalzata, e quelle sul calcolo della pensione finale che è diventato meno favorevole. I lavoratori che hanno cominciato a lavorare negli anni 90, ma anche negli anni 80, riceveranno pensioni inferiori a quelle di chi è oggi in pensione o ci andrà nei prossimi anni. A seguito delle leggi di riforma delle pensioni, intervenute a partire dal 1992, un lavoratore assunto dopo il 1995 dopo 40 anni di lavoro avrà una prestazione pensionistica che si aggirerà intorno al 60%, e anche meno, dell ultima retribuzione. Le stesse riforme degli anni 90, proprio per attenuare gli effetti della riduzione della pensione pubblica, hanno previsto la possibilità di affiancare alla prestazione pensionistica obbligatoria una pensione complementare: il cosiddetto "secondo pilastro" del sistema previdenziale. Questa seconda pensione, quindi, servirà a compensare le riduzioni della pensione del primo pilastro, cioè del sistema pubblico. La pensione complementare può essere costruita mediante i Fondi pensione costituiti dalla contrattazione collettiva o attraverso forme pensionistiche individuali. Molti lavoratori del settore privato hanno già da tempo attivato forme pensionistiche complementari. Analogamente, negli ultimi tempi, si sono costituiti fondi pensione anche per i lavoratori pubblici. Una parte delle regole di seguito descritte vale, al momento, solo per i dipendenti pubblici. Per i lavoratori degli altri settori sono state introdotte alcune regole nuove a partire dal 1 gennaio 2007 e si è in attesa che queste stesse regole vengano estese o adattate ai lavoratori del settore pubblico. Guida alla lettura Per facilitare la lettura del testo, le parti scritte con carattere normale riportano sia le regole comuni, che non sono state cambiate, sia quelle che, pur essendo state modificate, continuano ad applicarsi al solo pubblico impiego. Le parti scritte con carattere corsivo riportano, invece, le nuove regole che riguardano i lavoratori del settore privato e che non si applicano, per ora, ai dipendenti pubblici. Previdenza complementare, per chi Si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti (pubblici e privati), autonomi, soci di cooperative, a chi è titolare di redditi diversi da quelli da lavoro, a chi svolge lavoro di cura e responsabilità familiare (persona casalinga) e ai familiari a carico. Tutti questi soggetti possono aderire volontariamente ad una forma pensionistica complementare per costruirsi una rendita pensionistica. In particolare, l adesione serve in modo particolare ai lavoratori giovani e a quelli che hanno cominciato a lavorare a partire dagli anni 80 e che hanno bisogno di integrare la futura pensione obbligatoria. Potrebbe, inoltre, convenire anche ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio e più vicini al pensionamento perché, nonostante la loro pensione sia più favorevole, con un minimo contributo mensile possono ottenere una pensione complementare. Come diceva in televisione il finto filosofo Catalano: meglio due pensioni di una. Fondi pensione e pensioni complementari, come nascono La previdenza complementare si caratterizza per: l adesione su base volontaria, in quanto ciascun lavoratore può liberamente decidere di iscriversi ad una forma pensionistica complementare; un sistema di funzionamento definito a «capitalizzazione individuale», nel quale ogni aderente è titolare di un proprio conto sul quale affluiscono tutti i contributi versati, senza che essi si disperdano in una 3

4 4 cassa comune, e da cui dipende l entità della prestazione previdenziale. L'attuazione della previdenza complementare può avvenire mediante forme pensionistiche complementari di tipo collettivo, o con forme pensionistiche individuali. Per le forme su base collettiva il legislatore ha previsto il "Fondo Pensione" che può essere di due tipi: 1) il fondo ad ambito definito o negoziale o chiuso, istituito dai contratti collettivi di lavoro, 2) i fondi aperti, costituiti da operatori del mercato finanziario, ai quali i lavoratori possono aderire collettivamente sulla base di contratti collettivi. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) l'adesione ad un fondo aperto, b) contratti di assicurazione sulla vita. Il fondo negoziale non ha scopo di lucro ed è un soggetto di diritto privato che può assumere la configurazione giuridica dell'associazione o della fondazione. Deve dotarsi di uno statuto e, nel caso in cui si configuri come associazione, di un regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e di controllo. I fondi pensione negoziali sono amministrati dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel settore privato. Dal 2007 forme pensionistiche complementari possono essere istituite: - dalle Regioni; - dagli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (vale a dire le casse pensionistiche dei liberi professionisti). Sempre dallo stesso anno, inoltre, opera presso l Inps una forma pensionistica complementare a carattere residuale (Fondinps) che raccoglie il trattamento di fine rapporto (il Tfr) dei dipendenti del settore privato che entro 6 mesi dalla loro assunzione non esprimono indicazioni circa la previdenza complementare e la destinazione di questa prestazione e si trovano in settori lavorativi nei quali non operano forme pensionistiche negoziali (il cosiddetto silenzio assenso ). Fondo pensione negoziale, come funziona I Fondi pensione negoziali prevedono il versamento di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro. Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota del (o, secondo i casi, tutto il) trattamento di fine rapporto (Tfr). In più, per i dipendenti delle amministrazioni statali iscritti ai Fondi negoziali di categoria, sono previsti, nei primi due anni di vita del Fondo, alcuni "bonus" per incentivare l'adesione. Questi bonus sono ad esclusivo carico dell'amministrazione datrice di lavoro. Per esempio, nel caso del Fondo Espero istituito per i lavoratori della scuola (vedi dopo), coloro che hanno aderito entro il 31 dicembre 2005, primo anno di vita del fondo, hanno ricevuto un c o n t r i b u t o a g g i u n t i v o dell'1%; i lavoratori con adesione sottoscritta entro il 31 dicembre 2006, secondo anno di vita del Fondo, hanno ricevuto un contributo aggiuntivo dello 0,5%. Il bonus, in entrambe le ipotesi, è riconosciuto per 12 mesi. Il Fondo pensione affida la gestione dei contributi raccolti ad operatori specializzati (banche, società di gestione del risparmio - Sgr, società di intermediaz i o n e m o b i l i a r e - S i m, compagnie di assicurazione) perché li investano nei mercati finanziari, secondo alcune indicazioni generali ricevute dal Fondo stesso. L'affidamento di quest'incarico di gestione finanziaria avviene attraverso apposite gare e convenzioni, controllate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), autorità che vigila sulla previdenza complementare. Il "montante" che viene trasformato nella prestazione pensionistica complementare alla fine della carriera lavorativa è così formato da: 1) l'insieme dei contributi, 2) le quote di Tfr e dei rendimenti finanziari ottenuti con l'investimento. Fondo negoziale, i controlli I contributi vengono versati in una banca depositaria e investiti da gestori specializzati, secondo le linee indicate dal fondo e in osservanza della normativa di settore, secondo logiche diverse da quelle di tipo speculativo. Al momento della cessazione dal servizio la pensione complementare può essere erogata: a) direttamente dal fondo, b) in alternativa, da un'impresa di assicurazioni o da un ente previdenziale, convenzionati con il fondo stesso. La banca depositaria esercita controlli nei confronti dei gestori finanziari al fine di verificare che tutte le operazioni di investimento siano eseguite nel rispetto di leggi e regolamenti e delle indicazioni contenute nei mandati di gestione da parte del fondo. Un importante ruolo di verifica e controllo contabile viene

5 PERISc PERISc svolto dal Collegio dei revisori del fondo, che è tenuto a segnalare alla Covip quelle vicende e le irregolarità in grado di incidere sull equilibrio del fondo. Sia i gestori finanziari sia la banca depositaria sono soggetti al controllo delle autorità di vigilanza (Banca d'italia, Consob, Isvap) dei propri settori di appartenenza. L'attività ed i bilanci del Fondo pensione sono inoltre controllati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), il soggetto istituzionale di vigilanza del settore. A questo controllo istituzionale si aggiunge quello diretto dei singoli associati che ricevono periodicamente informazioni sull andamento della loro posizione individuale e sulle attività generali del fondo pensione. Quest'articolato sistema di controlli e l'assoluta separazione del patrimonio del Fondo rispetto al patrimonio delle aziende datrici di lavoro e dei gestori, garantiscono la posizione individuale dell'associato in ogni fase del suo rapporto con il fondo pensione. Fondo pensione, come si aderisce Per iscriversi ad un fondo pensione è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di adesione, con il quale si autorizza, tra l'altro, il proprio datore di lavoro a trattenere dalle future buste-paga i contributi di pertinenza del lavoratore. All'aderente devono essere preventivamente consegnate: 1) la nota informativa, 2) la scheda sintetica sulle attività del fondo (approvate dalla Covip), 3) la copia dello statuto. Il datore di lavoro, che riceve la domanda di adesione sottoscritta dal lavoratore, deve a sua volta sottoscriverla e inoltrarla al Fondo. I moduli di adesione sono reperibili presso i luoghi di lavoro, presso le sedi delle organizzazioni sindacali, direttamente presso la sede del Fondo pensione. Quanto si paga Al momento dell'adesione viene versata, dal lavoratore, una quota di iscrizione "una tantum" mediante trattenuta dalla busta paga. La contribuzione è fissata dai singoli contratti collettivi di lavoro. Come esempio consideriamo i contributi previsti per il Fondo Espero per il personale della scuola. Contributi a carico del datore di lavoro * Contributi a carico del lavoratore * Quote di trattamento di fine rapporto Quota aggiuntiva su base Tfs** L a v o r a t o r e a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2000 L a v o r a t o r e a tempo indeterminato assunto dopo il 31 d i c e m b r e % 1% 2% 1% 1% 6,91% 1,5% Lavoratore a tempo determnato 1% 1% 6,91% * calcolato sulla base retributiva utile ai fini del trattamento di fine rapporto (Tfr) ** calcolato sulla base retributiva utile ai fini dell indennità di buonuscita trattamento di fine servizio (Tfs) 5

6 Un esempio Ipotizzando un lavoratore del comparto scuola assunto dopo il e con una retribuzione annua di ,00 su base TFR. Tipologia contribuzione Importo annuo Importo mensile (x13 mensilità) Contributo a carico del datore 200,00 15,38 Contributo a carico del lavoratore 200,00 15,38 Tfr 1382,00 106,31 Totale 1782,00 137,07 6 Pensioni di vecchiaia e anzianità Al momento della cessazione dal servizio si ottiene la pensione complementare sotto forma di rendita mensile. In alternativa, se lo statuto lo prevede, l aderente può richiedere al Fondo di riscuotere le somme spettanti: a) una tantum, fino al 50% sotto forma di capitale, b) il resto in rendita mensile. In alcuni casi ( se previsto dallo statuto del Fondo), quando, cioè, la rendita derivante dal montante maturato non raggiunge l importo dell'assegno sociale dell'inps (poco più di 400 euro al mese), l'aderente può chiedere che la prestazione sia liquidata sotto forma di capitale. I fondi pensione erogano le seguenti prestazioni. La pensione di vecchiaia, conseguibile al raggiungimento dell età pensionabile del regime obbligatorio, con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo. La pensione di anzianità, conseguibile solo in caso di cessazione dall attività lavorativa, con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e con un età di non più di 10 anni inferiore a quella pensionabile nel regime previdenziale obbligatorio (per esempio: non prima dei 55 anni se l età della pensione di vecchiaia è 65 anni). Per i primi 15 anni di vita gli statuti dei fondi possono stabilire di ridurre a cinque anni il periodo di partecipazione al Fondo. Al pagamento della rendita possono provvedere: 1) le compagnie assicurative, con le quali i fondi possono stipulare apposite convenzioni, 2) gli enti di previdenza obbligatoria, opportunamente autorizzati dall'antitrust, 3) direttamente dal fondo, previa autorizzazione della Covip. La pensione di reversibilità. Alcuni fondi pensione hanno già previsto, nei propri statuti e nelle convenzioni con le assicurazioni, la possibilità di rendere reversibile la rendita a favore di un beneficiario preventivamente indicato dall'associato. Nel settore privato. Dal 1 gennaio 2007, per i soggetti diversi dai pubblici dipendenti le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono unificate in una sola prestazione pensionistica che si consegue: - alla maturazione degli stessi requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie dei regimi previdenziali di appartenenza; - con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Sempre dal 1 gennaio 2007, inoltre, la liquidazione in capitale dell intera prestazione può avvenire, se statuto lo preveda, se la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale Inps. In rapporto all ultimo stipendio Ma a quanto corrisponde una pensione complementare in rapporto all ultimo stipendio? Sulla base di previsioni costruite tenendo conto dei parametri forniti dalla Covip si può stimare che dopo 35 anni di contributi l importo della prestazione erogata a 65 anni possa essere pari al 18% dell ultimo stipendio, nel presup-

7 PERISc PERISc posto di un versamento annuo pari al 9% della retribuzione, composto dalla quota di Tfr e da una contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro complessivamente pari al 2,01 %. In tale ipotesi, l importo della pensione complementare dovrebbe essere in grado di compensare la riduzione della pensione obbligatoria pubblica. Prima della pensione A Anticipazione. L'iscritto al fondo pensione ha la possibilità di ottenere un'anticipazione del montante maturato. Per ottenere l'anticipazione sono necessari almeno 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari ed una delle seguenti motivazioni: - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli; - spese per ristrutturazione della prima casa; - spese sanitarie per interventi e terapie straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sono possibili anticipazioni anche in relazione a periodi di congedi formativi e parentali. Attenzione: l anticipazione può essere richiesta solo per la contribuzione effettivamente versata al fondo ed i rendimenti da essa ottenuti. Sono, quindi, escluse anticipazioni sugli accantonamenti figurativi contabilizzati per i dipendenti pubblici presso l Inpdap. B -Riscatto. Quando il lavoratore smette di lavorare senza aver raggiunto i requisiti previsti per la pensione, può chiedere il riscatto della posizione maturata, riscuotendo le somme accumulate nel conto individuale. C - Trasferimento. Nel caso in cui l'aderente perda il diritto alla partecipazione al fondo pensione negoziale (per esempio: quando cambia attività lavorativa rioccupandosi in settori per i quali non opera il fondo di provenienza oppure quando perde il lavoro) può decidere di: trasferire la posizione maturata ad un altro fondo negoziale cui aderisce in relazione alla nuova attività lavorativa o a una forma pensionistica individuale (fondo aperto, contratti di assicurazione sulla vita); riscattare la propria posizione, se non ha i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica complementare. Gli statuti dei fondi possono prevedere la possibilità che in questi casi il lavoratore mantenga la posizione individuale presso il fondo pensione originario. Nel caso in cui, invece, pur conse vando i requisiti per la partecipazione al fondo pensione di categoria (perché non perde o non cambia lavoro), l'aderente intenda comunque trasferire l'intera posizione presso un una forma pensionistica individuale, dovrà attendere almeno tre anni dall'adesione. Questo periodo minimo di permanenza è elevato a cinque anni durante i primi cinque anni di vita del fondo negoziale. Nel settore privato. Dal 1 gennaio 2007 per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti si è differenziata la misura dell anticipazione sulla base della motivazione della richiesta. Infatti l anticipazione può essere richiesta: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante maturato, per spese sanitarie connesse ad interventi e terapie conseguenti a gravi situazioni relative agli aderenti stessi, al coniuge ed ai figli; b) ovvero dopo otto anni dall iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l acquisto della prima casa di abitazione per gli aderenti stessi o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia sempre con riferimento alla casa di abitazione; c) oppure per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze dell aderente, sempre dopo otto anni dall iscrizione. Dal 1 gennaio 2007 e con riferimento ai soggetti diversi dai lavoratori pubblici il riscatto può essere parziale, in misura non superiore al 50% del montante maturato, nei casi di cessazione dell attività lavorativa a cui sia seguito un periodo di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità o di cassa integrazione. Il riscatto può essere richiesto in misura totale, invece, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e nei casi di cessazione dell attività lavorativa a cui sia seguito un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi. Nei casi in cui non vengano perduti i requisiti per essere iscritto ad un fondo, il trasferimento ad un altra forma pensionistica complementare è possibile dopo due anni dall adesione alla forma pensionistica di appartenenza. 7

8 8 IL SECONDO PILASTRO Dal Tfs al Tfr Quando nel 1993 fu approvata la prima disciplina legislativa dei fondi pensione, i dipendenti pubblici non disponevano del trattamento di fine rapporto, che è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare. A - Per questo sono stati necessari interventi normativi e contrattuali per consentire l estensione del trattamento di fine rapporto (Tfr) ai lavoratori pubblici, in analogia a quanto previsto per quelli privati, con la conseguente trasformazione dei preesistenti trattamenti di fine servizio (i cosiddetti Tfs vale a dire: 1) l indennità di buonuscita per gli statali, 2) l indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e della sanità, 3) l indennità di anzianità per i dipendenti degli enti parastatali come gli enti previdenziali). Nel settore privato è il datore di lavoro che al momento della cessazione del rapporto di lavoro liquida il Tfr al proprio dipendente. Per la maggior parte dei lavoratori del pubblico impiego, invece, è l Inpdap a corrispondere la prestazione. Il Tfr, pertanto, viene erogato nell ambito delle gestioni Inpdap dei trattamenti di fine servizio. Il contributo di finanziamento e le modalità di funzionamento di queste gestioni sono rimasti invariati. L estensione del Tfr ha riguardato i lavoratori pubblici assunti a d e c o r r e r e d a l 1 gennaio B - Coloro che, invece, erano già in servizio a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2000, restano nel regime dei trattamenti di fine servizio (Tfs), salvo che non optino per il Tfr, aderendo volontariamente a un Fondo pensione. Per questi ultimi lavoratori, definiti optanti, la normativa prevede: - un termine di scadenza per esercitare l opzione, attualmente fissato al 31 dicembre 2010 e che può essere prorogato dalla contrattazione collettiva; - la trasformazione del trattamento di fine servizio, maturato alla data di opzione, che viene determinato e computato come primo accantonamento del Tfr. La scelta di trasformare il Tfs in Tfr avviene solo con l adesione ai fondi pensione. In altre parole non è possibile optare per il passaggio dal Tfs al Tfr se non si aderisce ai fondi pensione così come non è possibile aderire al fondo se non si trasforma il Tfs in Tfr. Capitolo secondo DEL PUBBLICO IMPIEGO C - I lavoratori con contratto a tempo determinato in corso al 30 maggio 2000 o sorto successivamente sono in regime di Tfr. Le quote di Tfr per la pensione integrativa La più rilevante particolarità della previdenza complementare dei dipendenti pubblici è legata proprio alle modalità di versamento del Tfr al fondo pensione. Diversamente da quanto avviene per i lavoratori del settore privato, il Tfr dei dipendenti pubblici che aderiscono ad un fondo pensione non affluisce con la stessa periodicità degli altri contributi al fondo ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il conferimento al fondo, peraltro, avviene solo se il rapporto di lavoro cessato non sia immediatamente seguito da altro rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione iscritta a l l I n - pdap ai fini Tfr Tfs. In altri termini, perché ci possa essere il conferimento al fondo in caso di successivo rapporto di lavoro con enti pubblici, tra i due periodi lavorativi deve essere trascorso almeno un giorno non

9 PERISc PERISc coperto da contratto. Fino alla cessazione del rapporto di lavoro le quote di Tfr destinate a previdenza complementare sono accantonate figurativamente: a) dall Inpdap per la quasi totalità dei dipendenti pubblici; b) dagli enti datori di lavoro nel caso di amministrazioni non iscritte all Istituto per le indennità di fine servizio. Gli accantonamenti sono contabilizzati e rivalutati dall Inpdap con un indice pari a quello dei fondi pensione (in via provvisoria sulla base della media dei rendimenti ottenuti da un paniere di fondi individuato con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze). Nonostante queste particolarità, per i lavoratori il risultato finale della prestazione sostanzialmente non cambia. Le ragioni di questo differimento nel tempo del trasferimento del Tfr sono legate alle difficoltà della finanza pubblica che, in questa fase, non potrebbe accollarsi gli oneri di un passaggio integrale dal Tfs al Tfr. L accantonamento. Vediamo, ora, come avviene l accantonamento, la rivalutazione ed il conferimento delle quote di Tfr per i dipendenti pubblici aderenti ai fondi pensione del pubblico impiego. 1 - Per i dipendenti pubblici assunti dall anno 2001 l'intero accantonamento annuo del Tfr (6,91% della retribuzione utile) è destinato alla previdenza complementare, di norma, a decorrere dalla data di adesione al fondo. 2 - Per i dipendenti pubblici assunti con contratti a tempo indeterminato entro l anno 2000 e che hanno optato per la trasformazione del Tfs in Tfr, è prevista la destinazione a previdenza complementare: - di una quota massima del 2% della base retributiva utile per il TFR, salvo incrementi decisi da successivi accordi contrattuali; - di un ulteriore accantonamento, pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del Tfs, a favore dei lavoratori precedentemente assoggettati al contributo previdenziale ai fini della buonuscita o dell indennità premio di servizio (dipendenti statali, degli enti locali e della sanità). Operazione figurativa. L accantonamento avviene figurativamente a cura dell Inpdap per la quasi totalità dei lavoratori pubblici, ad esclusione di quelli che dipendono da quelle amministrazioni non iscritte all Istituto e che provvedono direttamente all erogazione delle indennità di fine servizio e dei Tfr. L Inpdap provvede a contabilizzare e rivalutare questi accantonamenti (sia quelli del Tfr sia l 1,5% ag- giuntivo su base Tfs) applicando, in una prima fase, un tasso pari alla media dei rendimenti di un paniere costituito dai principali fondi pensione del settore privato, individuato con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 23 dicembre Dopo il consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti pubblici, gli accantonamenti figurativi possono essere rivalutati con l indice di rendimento conseguito dai fondi stessi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l Inpdap provvede a trasferire al fondo di appartenenza del lavoratore il montante derivante dalla somma degli accantonamenti destinati alla previdenza complementare, debitamente rivalutati. Le quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare (per esempio la differenza tra l'intero accantonamento del 6,91% della retribuzione utile ai fini Tfr rispetto al 2% destinato al Fondo dagli "optanti", nonché tutti gli accantonamenti antecedenti all'adesione al fondo) vengono liquidate dall'inpdap al lavoratore, al momento della cessazione del servizio. Due pensioni meglio di una Sulle ragioni che rendono opportuna la previdenza complementare, si è già detto nella parte iniziale di questo lavoro. L Inpdap ha predisposto un programma di simulazione di convenienza che può fornire elementi informativi utili al lavoratore pubblico che deve fare l opzione per il Tfr e per la previdenza complementare. 9

10 Gli interessati possono rivolgersi agli operatori degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) delle sedi Inpdap per ottenere previsioni sulle prestazioni attese, in relazione alla propria situazione retributiva e di carriera. Mercati finanziari. È bene sottolineare, tuttavia, che nessuno può conoscere in anticipo l andamento dei mercati finanziari e dei tassi di interesse. Per questo non si possono fare previsioni certe ma solo ipotesi sull ammontare finale della pensione complementare e se convenga o meno lasciare i vecchi trattamenti di fine servizio, tenuto conto, peraltro, che queste prestazioni sono molto sensibili agli andamenti della carriera. In altre parole se la carriera è brillante, con promozioni soprattutto nella fase finale prima del pensionamento, bisogna valutare con attenzione se e quando aderire. Esiste una ragione di carattere generale che riguarda soprattutto i più giovani e che può essere, come abbiamo detto, così sintetizzata: due pensioni sono meglio di una. Soprattutto se la p e n s i o n e pub blica obbligatoria è destinata a ridursi per effetto degli interventi di riforma susseg u i t i s i n e g l i ultimi anni. 10 Elementi a favore. Ci sono, poi, altri elementi a favore di questa scelta che ogni lavoratore dovrebbe c o n s i d e r a r e perché concorrono a migliorare il rendimento finanziario effettivo dell investimento. Tra questi elementi ricordiamo i seguenti. 1- Il versamento di un contributo del proprio datore di lavoro. Questa somma è messa a disposizione solo degli aderenti ai fondi e non spetta, pertanto, ai lavoratori che non si iscrivono. 2 - Le agevolazioni fiscali. I contributi versati sono deducibili dal reddito soggetto ad Irpef consentendo un risparmio fiscale che, di fatto, riduce il costo dei contributi stessi. Ad esempio, un lavoratore che versi un contributo pari a annui 200, risparmierà, a seconda dei redditi posseduti, circa 60 (con aliquota marginale 29% + 0,9% di addizionale regionale). L effettivo costo sarà, pertanto, di annui Se, al momento della prestazione, si richiede solo la rendita, ovvero una quota di capitale non superiore ad 1/3 del montante, la tassazione è più favorevole. 4 - Un più vantaggioso utilizzo del Tfr. La gestione finanziaria di un fondo pensione dovrebbe ottenere rendimenti presumibilmente superiori rispetto a quelli derivanti dalla rivalutazione dall accantonamento Tfr (che è pari al 75% dell inflazione + 1,5% fisso). Il confronto va fatto, tuttavia, tra le medie dei rendimenti riferiti ad un arco di tempo lungo pari almeno a buona parte di una carriera lavorativa media. Inoltre, per i lavoratori cosiddetti optanti, si deve considerare anche l ulteriore 1,5% su base di riferimento del Tfs, che è una somma considerata neutra (ossia non grava né sul dipendente né sul datore di lavoro).

11 PERISc Capitolo terzo COSA FA L INPDAP espressamente legge: dalla PERISc PER LA PENSIONE BIS cui sono tenuti tutti gli enti pubblici iscritti all Inpdap); L'Inpdap fornisce alcuni servizi per la previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di attività che hanno come destinatari diretti soprattutto i fondi pensione, mentre i lavoratori sono prevalentemente fruitori finali indiretti di questi servizi. Anche per i lavoratori, tuttavia, l Inpdap predispone servizi diretti nel campo dell informazione e dell'assistenza. Le ragioni del coinvolgimento dell Inpdap dipendono essenzialmente dalla circostanza che gli accantonamenti figurativi destinati a previdenza complementare restano presso l istituto fino alla cessazione del rapporto di lavoro. È bene sottolineare che l'istituto non ha ruoli di gestione diretta dei fondi pensione e non è parte nel rapporto di previdenza complementare. Le parti di questo rapporto sono il lavoratore iscritto, l ente datore di lavoro ed il fondo pensione: rispetto ad essi l'inpdap svolge solo compiti di servizio. L Istituto svolge i compiti di servizio amministrativo contabile sotto indicati a costo zero. Alcuni di questi servizi devono essere forniti obbligatoriamente per legge. Altri, invece, sono stati predisposti in aggiunta a quelli obbligatori e possono essere utilizzati o meno dai fondi. Attività obbligate Si tratta di attività previste 1 - contabilizzazione e rivalutazione degli accantonamenti figurativi delle quote di Tfr e delle quote aggiuntive dell 1,5% su base Tfs; 2 - trasferimento al fondo pensione, al momento della cessazione del servizio, del montante accantonato figurativamente e rivalutato; 3 - riparto delle risorse appositamente stanziate con leggi finanziarie per far fronte al pagamento delle quote contributive ai fondi, a carico delle amministrazioni statali datrici di lavoro; 4 - versamento ai fondi pensione, per conto delle amministrazioni dello Stato diverse dalla scuola, delle quote contributive di loro competenza; 5- versamento ai fondi pensione delle risorse a copertura delle spese di avvio. Altre attività L Inpdap può mettere gratuitamente a disposizione sia dei fondi sia dei lavoratori - anche altri servizi (per i quali ha ricevuto apposita autorizzazione dall Antitrust) che non comportano oneri e carichi lavorativi aggiuntivi di rilievo, poiché si configurano come funzioni integrate con le altre procedure che riguardano la previdenza obbligatoria e le attività istituzionali: 1- raccolta delle denunce contributive mensili ricevute per via telematica (attraverso la denuncia mensile analitica - Dma - a 2 - gestione delle anagrafiche degli iscritti; 3- evidenza delle anomalie anagrafiche e contributive riscontrate nell'ambito delle attività obbligate di acquisizione e controllo delle denunce telematiche mensili; 4- valorizzazione e rappresentazione della posizione individuale relativa agli accantonamenti figurativi contabilizzati; 5- trasmissione periodica al Fondo delle notizie riguardanti l'aggiornamento della posizione relativa agli accantonamenti figurativi contabilizzati presso l'inpdap ed alle altre contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro, 6- trasmissione periodica di documentazione di riepilogo sui conferimenti al fondo del montante figurativo maturato, 7- informazione ai lavoratori sulle modalità di adesione, tipologia delle prestazioni, requisiti di accesso alle prestazioni; 8- messa a disposizione dei modelli di simulazione di convenienza per l'adesione alla previdenza complementare; 9- informazione agli enti datori di lavoro su aspetti operativi connessi alla previdenza complementare. La fornitura di tali dati ai Fondi consente anche il costante riscontro tra il versato (affluito dai versamenti) e il dovuto (rispetto ai dati retributivi mensili) anche ai fini della quantificazione delle somme eventualmente da recuperare. 11

12 Capitolo quarto ALLA SCOPERTA DEI FONDI PENSIONE A - Fondi pensione esistenti Fondo Espero Riguarda i lavoratori del comparto scuola (dirigenti, personale docente ed amministrativo - Ata), con contratto a tempo sia indeterminato sia determinato (purché di durata non inferiore a tre mesi). Possono aderire anche i lavoratori delle scuole private e della formazione professionale, se gli specifici accordi contrattuali contengono una previsione al riguardo. Costituito in associazione il 17 novembre 2003, è operativo dal 1 gennaio Al 31 dicembre 2008 risultavano iscritti lavoratori. Fondo Laborfonds (Fondo territoriale) Riguarda i lavoratori privati e pubblici residenti nella Regione Trentino Alto Adige. È operante dal Al 31 dicembre 2008 risultavano iscritti lavoratori, dei quali più di sono i lavoratori delle amministrazioni pubbliche locali. Di questi Inpdap gestisce oltre posizioni, in quanto i restanti sono in regime di Tfr provinciale, per cui questa prestazione è pagata dal datore di lavoro e conseguentemente versata al fondo senza il coinvolgimento dell Inpdap. Fondo Fopadiva (Fondo territoriale) Fopadiva è un fondo a carattere territoriale e riguarda i lavoratori privati e pubblici residenti nella Regione Valle d Aosta che al 31 dicembre 2008 associava lavoratori. Alla stessa data risultavano iscritti dipendenti pubblici. Di questi Inpdap gestisce lavoratori interessati all applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, che prevede la destinazione di quote di Tfr a previdenza comple- 12 mentare. Gli altri dipendenti pubblici sono iscritti a un fondo preesistente, poi confluito in Fopadiva, e mantengono il trattamento di buonuscita contribuendo al fondo stesso solo con contributo individuale e datoriale. B - Fondi pensione in arrivo Sono stati istituiti, mediante accordi tra Aran e organizzazioni sindacali, altri due fondi pensione riguardanti, rispettivamente, i comparti contrattuali della sanità e degli enti locali, il primo, e dei ministeri e degli enti parastatali, il secondo. Per questi fondi si è in attesa della costituzione presso il notaio in forma di associazione e dell avvio dell operatività. Fondo Perseo Previsto per i lavoratori della Sanità e delle Autonomie locali. Il 14 maggio 2007 è stato sottoscritto l accordo istitutivo del fondo pensione. Il successivo accordo istitutivo del 5 marzo 2008 ha sancito l allargamento del Fondo anche ai dirigenti, medici e non, del servizio sanitario nazionale. Il bacino dei potenziali aderenti è composto da quasi lavoratori, suddivisi in circa per il settore sanità e circa per il settore delle regioni e autonomie locali. Fondo Sirio Previsto per il personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Il 1 ottobre 2007 è stato sottoscritto l accordo istitutivo. Potrà iscriversi al nuovo fondo, una volta costituito, il personale dei seguenti comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego: - Ministeri - Presidenza del Consiglio - Enti pubblici non economici (Inps, Inail, etc.) - Ente nazionale aviazione civile (Enac) e Consiglio nazionale economia e lavoro (Cnel) L adesione del personale delle Agenzie fiscali avverrà in un secondo momento dopo la stipula di uno specifico accordo. Il bacino dei potenziali aderenti è costituito da oltre lavoratori. C Fondi pensione allo studio Università ed Enti di Ricerca La contrattazione collettiva ha previsto che si debba istituire una forma pensionistica complementare. Ora si attendono gli accordi istitutivi che devono dare vita ad un fondo o decidere la confluenza in fondi già esistenti. Forze armate e Polizia Il passaggio al Tfr e l istituzione di forme pensionistiche complementari dipendono dalle particolari forme di concertazione e negoziazione di questi comparti. Personale non contrattualizzato Rientrano in questa categoria: i magistrati, i prefetti, i diplomatici, gli avvocati dello Stato, i professori ed i ricercatori universitari. Le forme pensionistiche complementari potranno essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti o, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi, promossi da loro associazioni.

13 PERISc LE FONTI DI RIFERIMENTO Leggi, decreti e contratti PERISc Testo unico delle imposte sui redditi, Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (contiene anche alcune norme sul regime fiscale della complementare) Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (legge collegata alla finanziaria per il 1993, contiene la delega per la previdenza complementare; art. 3, comma 1) Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (disciplina della previdenza complementare) Legge 8 agosto 2005, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge collegata alla finanziaria per il 1998; art. 59, opzione per la trasformazione delle indennità di fine servizio in TFR) Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge collegata alla finanziaria per il 1999; art. 26, stanziamento di. 200 miliardi annui per il triennio 1999/2001 a copertura delle quote accantonate per il TFR, poi destinate a copertura contributo datore, e rinvio alla contrattazione e ad apposito DPCM per la disciplina di alcuni aspetti attuativi) Legge del 13 maggio 1999, n. 133 (disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione federalismo fiscale; art. 3, contiene la delega per il riordino del regime tributario della Previdenza complementare) Accordo quadro tra Aran e OO.SS. del 29/7/1999 (per il passaggio al TFR e per la Previdenza complementare per i dipendenti pubblici) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 e s. m. (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione per i pubblici dipendenti) Decreto Legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47 e s.m. (attuazione delega fiscale ed introduzione delle forme pensionistiche individuali) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001; art. 74) Legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge delega per la riforma della previdenza obbligatoria e complementare) Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 (riforma della previdenza complementare) Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005 (individuazione del paniere dei 13 fondi pensione maggiormente rappresentativi del settore privato cui fare riferimento per la media da utilizzare per il calcolo dei rendimenti). 13

14 Circolari e note Inpdap Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (Istruzioni operative per DPCM 20/12/1999) Circolare del 12 marzo 2001, n. 11 (Trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto) Circolare del 1 agosto 2002, n. 30 (Trattamento di fine rapporto) Nota operativa del 25 maggio 2005, n. 11 (Opzione per il TFR) Nota operativa del 25 luglio 2005, n. 16 (Tenuta e conferimento della posizione figurativa presso l Inpdap) Nota del 1 febbraio 2006, n. 123/M (Il decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252) Nota operativa del 22 marzo 2006, n. 4 (Proroga del termine per l esercizio dell opzione per il TFR) Nota operativa del 4 maggio 2006, n. 8 (Adempimenti e procedure per le adesioni a previdenza complementare) Nota operativa del 6 febbraio 2008, n. 5 (Novità della Finanziaria 2008 in tema di TFS, TFR e previdenza complementare) Nota operativa del 20 marzo 2008, n. 9 (Le novità nello statuto del fondo Espero) Nota operativa del 28 luglio 2009, n. 42 (Il conferimento al fondo della posizione figurativa di previdenza complementare costituita presso l Inpdap) Link utili

15 PERISc 15

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