UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 (Approvato con delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2011, ed emanato con DR n. 14 del 20 Gennaio 2012.) Art. 1 Ambito di applicazione e finalità 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 240 del 30/12/2010 il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24. L università degli Studi di Napoli Parthenope, di seguito denominata Università, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 11/03/2005, nonché dei DDMM. 24/05/2011 nn. 242 e 243, definisce con il presente Regolamento, i criteri di pubblica selezione, il regime giuridico del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento delle attività. Art. 2 Natura del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti da lavoro dipendente. 2. L Università provvede alle coperture assicurative relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile. 1

2 3. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l accesso ai ruoli dell Università. L espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l accesso alle pubbliche amministrazioni. 4. I contratti di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all art. 51 della Legge 449/97. Art. 3 Finalità del rapporto di lavoro, tipologia di contratti e trattamento economico 1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l Università ed il ricercatore a tempo determinato è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 2. L attività di ricerca dovrà essere svolta secondo i contenuti e le modalità previsti dal bando di concorso secondo anche quanto stabilito in sede di richiesta di emanazione del bando da parte del soggetto richiedente. 3. L attività di didattica deve essere svolta nell ambito del settore concorsuale indicato nel bando di concorso o in settore affine. 4. Potranno essere stipulati due tipologie di contratti: a. Contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base delle indicazioni previste all art. 2 del Decreto MIUR del 24/05/2011, che nel seguito interamente si riportano. La Commissione preposta alla valutazione dei risultati per la proroga del contratto è nominata secondo la procedura prevista ai punti 1 e 2 dell art. 7 del presente regolamento, e conclude i propri lavori entro 1 mese dalla nomina. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. b. Contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell art. 51, co. 6, della Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell art. 4 della Legge 30/11/1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 5. I contratti di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; i contratti di cui alla lett. b) sono stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, oggetto del contratto, ai sensi del comma 4 dell art. 24 della Legge n. 240/2010, è pari a 350 ore in regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 6. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al punto 4 lett a) del presente articolo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al punto 4 lett b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 2

3 7. I contratti di cui al presente art. 3, comma 4, let. a) possono essere prorogati secondo la disciplina di cui all art. 2 del DM n. 242 del 24/05/2011 che nel seguito integralmente si riporta: a) Nell ambito delle risorse disponibili per la programmazione il dipartimento cha ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all art. 24, co. 3, lett. a) Legge 240/2010 può, con il consenso dell interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca. b) L attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell abito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal Rettore e disciplinata ai sensi dell art. 7, commi 1 e 2 del presente Regolamento, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento. c) La valutazione della Commissione ha come oggetto l adeguatezza dell attività svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. d) In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare Art. 4 Attivazione della procedura 1. Il Consiglio di Dipartimento che intenda dar luogo ai contratti di cui all art. 3 deve deliberarne l attivazione, nell ambito delle risorse disponibili, indicando, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento: a) il programma di ricerca; b) i requisiti che il personale da reclutare deve possedere; c) i motivi di natura scientifica o organizzativa per cui, in relazione all attuazione del programma stesso, si rende necessario il reclutamento di personale a tempo determinato; d) i compiti, anche didattici, che verranno affidati a suddetto personale, modalità e sede di svolgimento delle attività; e) la tipologia e la durata del contratto, con indicazione del regime di impegno; f) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del dipendente e gli oneri a carico dell Ateneo; la spesa complessiva inerente il contratto può essere posta a carico totale o parziale di fondi di ricerca disponibili presso i Dipartimenti e/o da soggetti finanziatori esterni secondo le modalità previste all art. 6 del presente regolamento; g) il trattamento economico; h) il settore concorsuale di riferimento, con eventuale indicazione di profilo specifico esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori ss.dd. e la necessità di conoscenza di lingua straniera, nonché le indicazioni di pubblicazioni nel numero minimo e massimo da presentare ovvero eventualmente della tipologia della laurea in possesso. 2. Per quanto concerne i compiti previsti al punto d) del presente art. 4, riportato in precedenza, il Consiglio del Dipartimento, dovrà inderogabilmente deliberare dettagliatamente i compiti 3

4 didattici affidati al titolare del contratto in relazione al regime di impegno che verrà prescelto secondo la disciplina vigente in materia di impegno didattico riservato ai ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, comma 4, della Legge n. 240/ L impegno orario delle attività didattiche frontali affidate ai ricercatori utilmente selezionati saranno indicati nel contratto. 4. Per l eventualità in cui i Dipartimenti intendano utilizzare, in tutto o in parte, le somme al netto loro derivanti da fondi o compensi per le attività di ricerca commissionate dai soggetti esterni per le finalità di cui al presente Regolamento, essi divengono a tutti gli effetti soggetti proponenti alla stregua di quelli esterni. 5. Le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca temporanei, finanziati dall Università (Facoltà, Dipartimenti o Centri) o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nell ambito della autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell Università. Art. 5 Bando di selezione 1. Le procedure pubbliche di selezione sono bandite con Decreto del Rettore. Il bando è pubblicato in lingua italiana sul sito web di Ateneo, sul sito MIUR e dell Unione Europea nonché sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del MIUR. 3. Il bando deve contenere: a. Tipologia di attività da svolgersi: attività di didattica, didattica integrativa, ricerca, servizio agli studenti; b. Indicazione del settore concorsuale nell ambito del quale dovrà essere svolta l attività; c. Tipologia di contratto e durata; d. Informazioni sul trattamento economico e previdenziale; e. Indicazioni circa le modalità di trasmissione per via telematica delle candidature; f. Indicazione delle modalità di invio dei titoli e delle pubblicazioni; g. Indicazione di un numero minimo ovvero massimo deliberato dal soggetto richiedente e comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; h. I requisiti ed i titoli di ammissione alla selezione ed eventuali requisiti di esclusione; i. Le modalità di selezione, con particolare riferimento a quanto previsto dall art. 8 del presente regolamento; j. Le modalità di convocazione dei candidati per il colloquio o la data di svolgimento dello stesso; k. I documenti che i vincitori della selezione sono tenuti ad esibire al fine della stipula del contratto; l. Le incompatibilità previste. 4. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all estero; sono 4

5 esclusi dalla procedura i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o II fascia o come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio. 5. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati che sono stati titolari di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, svolti anche presso Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 6. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell Ateneo. 7. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Art. 6 Fonti di Finanziamento 1. Il reclutamento di personale di cui al presente regolamento è disposto con il ricorso a fondi propri dell Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all art. 1, comma 105, della Legge 30/12/2004, n. 311 e di cui all art. 1-ter del Decreto Legge 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n. 43, nonché di cui alle disposizioni di cui all art. 5, comma 4, let. d) della Legge 30/12/2010, n. 240, nell ambito delle risorse disponibili ed eventualmente allocate allo scopo. 2. Con specifico riferimento ai contratti di cui all art. 3, comma 4, lett. b) del presente regolamento, il reclutamento può essere avviato, esclusivamente, a condizione che in sede di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale risulti la disponibilità degli oneri derivanti dall esito della valutazione prevista dall art. 24, comma 5, della Legge 30/12/2010 n Gli oneri derivanti dal reclutamento di personale di cui al presente regolamento possono essere altresì a carico totale da soggetti pubblici e/o privati previa stipula di apposita convenzione. La convenzione dovrà avere durata almeno pari a: a) quella del contratto, per il reclutamento di personale di cui all art. 3, comma 4, let. a) del presente regolamento; b) quella del contratto, oltre ad almeno 15 anni ulteriori, con un impegno economico riferito alla retribuzione media di un professore di seconda fascia, nell ipotesi di cui alla let b) del richiamato comma 4 dell art Gli oneri possono altresì gravare su fondi del CNR, Miur o altro Ente di ricerca ovvero dell Unione Europea, appositamente stanziati per l esecuzione di progetti di ricerca. 5

6 5. Il Rettore stipula la convenzione, di cui al precedente comma 3, solo dopo che la proposta di finanziamento sia stata deliberata favorevolmente dal Consiglio di Dipartimento, previa delibera favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La convenzione è sottoscritta dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento. 6. Le proposte di finanziamento, redatte per iscritto, sia se proveniente da ente pubblico che da soggetti privati, dovranno essere presentate con atto formale (delibera, determinazione) relativo all impegno di spesa, adottato dall organismo competente secondo lo statuto o l atto costitutivo. 7. Il soggetto finanziatore dovrà fornire idonea certificazione della disponibilità dei fondi per l intero costo da sostenere. 8. L importo del finanziamento dovrà essere interamente versato e disponibile alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. In caso di proroga del contratto il corrispondente importo del finanziamento dovrà essere interamente versato prima della delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. 9. In assenza della disponibilità finanziaria non si procederà alla selezione dei candidati, ovvero, in caso di proroga del contratto, alla procedura prevista per il rinnovo. 10. In caso di recesso e/o cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi motivazione si procederà alla rimodulazione del programma di ricerca concordata con il soggetto finanziatore Art. 7 Nomina della Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre professori di ruolo di cui due di I Fascia ed uno di II Fascia. Al fine di garantire una reale dialettica, due componenti della Commissione dovranno appartenere ad altri Atenei, possibilmente anche stranieri. 2. L individuazione dei componenti della Commissione avviene a cura del Dipartimento proponente, con designazione approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia del Consiglio di Dipartimento. L individuazione dei componenti dovrà assicurare le condizioni di pari opportunità tra generi. 3. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico di Ateneo. 4. L atto di nomina è pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del bando. Art. 8 Procedura di valutazione e lavori della Commissione 1. La selezione avviene mediante valutazione preliminare, da parte di una commissione all uopo nominata, dei candidati con conseguente motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti agli artt. 2 e 3 del Decreto MIUR 24/05/2011 n. 243, e che nel seguito si riportano: 6

7 a) Valutazione dei titoli e del curriculum Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 5 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) documentata attivita' di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista; f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista; h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. b) Valutazione della produzione scientifica Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma precedente sulla base dei seguenti criteri: 7

8 a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 2. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli aspiranti e comunque non inferiore a sei unità, saranno ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; qualora il numero di candidati sia pari o inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione. Ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione sarà attribuito un punteggio a seguito della stessa. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 3. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza di una lingua straniera. L eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 4. I candidati ammessi alla discussione pubblica di cui al punto 1 saranno convocati con almeno 15 gg. di anticipo. 5. L esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti è notificata all interessato. 6. In ogni fase della procedura di reclutamento il Rettore, con motivato decreto, può disporre l esclusione del candidato per mancanza dei requisiti previsti. 7. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, dichiara il candidato vincitore. 8. La commissione può indicare altresì al massimo un ulteriore candidato idoneo per la procedura di valutazione oltre il candidato vincitore. 8

9 9. La Commissione giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro 3 mesi dalla data di sua nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione, con istanza motivata, e per una sola volta, può richiedere una proroga di ulteriori 3 mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nei termini suddetti il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Art. 9 Accertamento della regolarità degli atti 1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi collegiali. 2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti, approva gli atti della procedura e dichiara il vincitore, nonché il nominativo candidato idoneo. In caso di irregolarità o vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione. 3. Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto Rettorale di approvazione atti nonché i verbali dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati, sono pubblicati con le medesime modalità previste per la pubblicazione del Bando. Comunicazione scritta relativa al provvedimento di approvazione atti è trasmessa al Dipartimento proponente e al candidato vincitore. Art. 10 Stipula del contratto di lavoro 1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, il dipartimento che ha richiesto l attivazione della procedura deve esprimersi sulla chiamata del candidato risultato vincitore con delibera adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia. La medesima delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà poi essere successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione con l indicazione dei tempi di convocazione del candidato vincitore per la sottoscrizione del contratto 2. Il contratto deve indicare a) la durata, con l indicazione della data di inizio e del termine finale, del rapporto di lavoro; b) l oggetto dell attività cui il ricercatore sarà tenuto; c) l indicazione del settore concorsuale nell ambito del quale deve essere svolta l attività oggetto del contratto; d) il trattamento economico e previdenziale; e) le clausole di risoluzione nell ipotesi indicata al successivo art. 12; f) la struttura di afferenza;. 3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore. 4. L attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. A tal fine il ricercatore a tempo determinato sottopone periodicamente, al Dipartimento presso il quale si è 9

10 svolta l attività scientifica e didattica, di norma annualmente, una relazione scritta, accompagnata da un apposito registro in cui vengono annotate le attività, i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse sottoscritto dall interessato, controfirmato dal Direttore del Dipartimento e dal responsabile della ricerca. In caso di parere negativo di una delle due strutture, adeguatamente motivato, il Senato Accademico delibererà, motivando, se applicare la disciplina del recesso per giusta causa dandone comunicazione per la successiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. 5. Le produzioni scientifiche elaborate e/o redatte durante l attività lavorativa sono disciplinate dalla normativa in vigore in tema di diritto d autore e proprietà industriale. Art. 11 Idoneità 1. Qualora il candidato vincitore della procedura di valutazione chiamato dal Consiglio di Dipartimento non stipuli il contratto di lavoro, il Consiglio di Dipartimento può procedere nuovamente ad esprimersi sulla chiamata del candidato dichiarato idoneo. 2. Nel caso in cui il candidato idoneo non dovesse procedere alla stipula del contratto di lavoro, la procedura di valutazione comparativa dovrà essere nuovamente bandita previa deliberazione degli OO di GG. di Ateneo Art. 12 Incompatibilità 1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con la titolarità di assegno di ricerca. Ai titolari di contratti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti privati, si applicano le norme di legge in tema di incompatibilità e di cumulo di impieghi. 2. Ai ricercatori titolari dei contratti di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento di Ateneo in materia. Art. 13 Risoluzione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti per giusta causa. 2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art cod. civ., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 3. In caso di recesso anticipato del ricercatore non per giusta causa ai sensi dell art cod. civ., il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso. 10

11 Art. 14 Deroghe 1. L Università, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente Regolamento, può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure all uopo stabilite dalla Commissione Europea nell ambito di programmi di ricerca e di sviluppo scientifico finanziati dall Unione Europea. Art. 15 Rinvii 1. Con successivo regolamento verranno definiti i criteri per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia riservati ai titolari dei contratti di cui al presente Regolamento che abbiano conseguito l abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto ai co. 5 e 6 dell art. 24 della Legge 240/ Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge. Art. 16 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more della riorganizzazione dell Università ex art. 2 della Legge 240/2010, la proposta di attivazione dei contratti può provenire anche dalle Facoltà, le quali dovranno esprimersi in merito al punto d) commi 1 e 3 dell art. 4 del presente regolamento. 2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all Albo Ufficiale dell Università e sul sito di Ateneo. 11

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