Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. L esclusione da IRAP in presenza di spese per collaborazioni. di Gianfranco Ferranti

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1 L esclusione da IRAP in presenza di spese per collaborazioni di Gianfranco Ferranti In sede di compilazione della dichiarazione IRAP 2014 i contribuenti devono fare i conti con numerose questioni ancora aperte in materia di esclusione dal tributo per assenza di un autonoma organizzazione, soprattutto in caso di sostenimento di spese per collaborazioni svolte a vario titolo. La giurisprudenza della Corte di cassazione si sta esprimendo, in particolare, in modo non univoco in merito alla problematica relativa alla rilevanza dell impiego di un dipendente o collaboratore incaricato di svolgere mansioni di tipo esecutivo. Appare, inoltre, difficile stabilire il criterio per individuare l ammontare della spesa per compensi a terzi idonea a far insorgere il presupposto impositivo. L impiego di un dipendente o di un collaboratore part-time o con funzioni comunque meramente esecutive è in grado di accrescere la capacità produttiva dell artista o professionista, dell intermediario di commercio o del piccolo imprenditore al punto da comportare automaticamente l assoggettamento all IRAP? In caso di attribuzione di compensi a collaboratori terzi, esterni allo studio professionale, si configura sempre il requisito dell autonoma organizzazione? Sono questi i principali dubbi che i contribuenti interessati si trovano ad affrontare con riguardo al tributo regionale e dalla cui soluzione consegue l insorgere o meno dell obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP Ricorrono, infatti, abbastanza frequentemente i casi in cui i professionisti si avvalgono, ad esempio, di una segretaria o di un addetto alle pulizie ovvero pagano compensi ad altri professionisti. La giurisprudenza della Corte di cassazione contribuisce ad incrementare i dubbi al riguardo, essendo state emanate, anche di recente, sentenze che, in merito alla questione riguardante l impiego di un collaboratore con mansioni esecutive, giungono a conclusioni diametralmente opposte. In tali casi appare, peraltro, dubbia anche la possibilità di disapplicare le sanzioni a causa dell obiettiva incertezza normativa, che la stessa Corte ha affermato sussistere solo con riguardo agli anni anteriori al 2007 (1). La Cassazione ha, altresì, ritenuto che, al fine di stabilire la natura continuativa od occasionale dei rapporti con i collaboratori esterni allo studio professionale, occorra fare riferimento all entità degli emolumenti corrisposti. Appare, però, problematico desumere dalle numerose sentenze intervenute al riguardo il criterio per individuare l ammontare della spesa idoneo a far insorgere il presupposto impositivo. Appare auspicabile che le questioni in esame vengano risolte, in sede di attuazione della delega fiscale (legge n. ), prevedendo l esclusione dall IRAP qualora ci si avvalga della collaborazione di un soggetto che svolge le funzioni di carattere esecutivo (il quale risulta, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l esercizio dell attività) (2) e stabilendo il criterio per determinare l importo massimo entro il Gianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell Economia e delle Finanze (1) Si veda G. Ferranti, L obiettiva incertezza sulle condizioni per l esclusione dall IRAP riguarda solo il passato?, in Corr. Trib. n. 13/2014, pag Al riguardo si ritiene, però, necessario che venga riconosciuto che su alcune questioni, quale quella in esame, continuano a sussistere notevoli incertezze interpretative che giustificano la disapplicazione delle sanzioni. (2) In merito alla previsione, contenuta nell art. 11, comma 2, della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, della necessità di chiarire la definizione di autonoma organizzazione rilevante ai fini dell assoggettamento all IRAP si veda G. Ferranti, Si avvia a soluzione la questione dell esclusione dall IRAP di professionisti e imprenditori, in Corr. Trib. n. 15/2014, pag

2 quale devono essere contenute le spese per compensi a terzi affinché le collaborazioni possano essere considerate occasionali. Va, d altra parte, considerato che tra i requisiti in presenza dei quali è configurabile un autonoma organizzazione quello dell impiego di personale dipendente o di collaboratori è senz altro il più delicato. Assume rilievo, a tal fine, il carattere continuativo ovvero occasionale delle attività svolte, come affermato anche nelle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn , 12109, e del 2009, nelle quali è stato ribadito, in via generale, che il requisito dell autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Sulla base di un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, occorre, però, accertare anche la natura delle mansioni svolte dal dipendente o collaboratore e l entità dei compensi attribuiti a terzi. L utilizzo di un collaboratore con funzioni esecutive Le pronunce della Suprema Corte non sono univoche in merito alla questione se la presenza di un lavoratore dipendente o di un collaboratore non occasionale determini necessariamente l assoggettamento all IRAP. Nell ambito del filone giurisprudenziale che in passato ha affrontato in modo più diretto tale questione vi sono state numerose sentenze nelle quali è stato ritenuto che l assoggettamento all IRAP sussista anche in presenza di un solo dipendente o collaboratore non occasionale (3). Tale principio è stato sancito con riguardo a casi in cui i contribuenti avevano esercitato la professione con l ausilio di una segretaria ovvero di un dipendente part-time. In alcune sentenze (4) è stato anche affermato che l assoggettamento all IRAP discende automaticamente dall aver dichiarato nel quadro RE che sono stati erogati sistematicamente e continuativamente compensi a terzi per prestazioni afferenti all esercizio dell attività professionale e che l impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell autonoma organizzazione, a prescindere dal rapporto tra il costo sostenuto dal professionista per compensare tale lavoro ed il volume d affari del professionista medesimo. Vi sono, però, state altre pronunce nelle quali la Suprema Corte ha manifestato un apertura interpretativa in relazione all impiego di un collaboratore che esercita mansioni di tipo non professionale ma esecutivo. È stato, in particolare, precisato (5) che spetta al giudice di merito appurare se il contribuente abbia utilizzato lavoro altrui e in quale misura lo stesso incida sui costi e oneri sostenuti e sia in grado di potenziarne l attività intellettuale e che la presenza di un collaboratore non occasionale non è necessariamente indice di una autonoma struttura organizzativa, ma occorre valutarne caso per caso le effettive modalità di impiego (6). Non è stata, di conseguenza, ritenuta rilevante la presenza di un solo dipendente part-time addetto alla porta e alla pulizia dello studio (7) o con mansioni di segretario di 4 livello (8). Nella ordinanza dell 8 agosto 2012, n , è stata giudicata corretta e adeguatamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto non sussistere l autonoma organizzazione dal momento che il contribuente usufruiva dell attività lavorativa di terzi solo per poche ore alla settimana. Un momento di svolta nella giurisprudenza della Corte è apparso quello dell emanazione delle sentenze del 25 settembre 2013, nn , e 22022, nelle quali Suprema Corte ha operato una dettagliata ed approfondita ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali e si è espressa a favore dell indirizzo che non ritiene che la presenza di un dipendente o collaboratore costituisca un fattore di per sé solo decisivo e insuperabile per determinare il riconoscimento dell autonoma organizzazione. È stato, in particolare, ritenuto non condivisibile (3) Per l esame della pregressa giurisprudenza della Cassazione al riguardo si rinvia a G. Ferranti, L impiego di un collaboratore con funzioni esecutive non comporta l assoggettamento all IRAP, in Corr. Trib. n. 42/2013, pag (4) Si vedano, ad esempio, le sentenze n del 23 maggio 2012 e la ordinanza n del 16 luglio (5) Nella sentenza 16 febbraio 2007, n (6) Così la sentenza 28 gennaio 2008, n (7) Nella ordinanza 4 luglio 2008, n (8) Così la sentenza del 5 settembre 2013, n

3 il filone giurisprudenziale secondo il quale il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa può essere costituito dalla presenza di un dipendente stabile, anche solo part-time o con funzioni meramente accessorie, quali quelle di pulizia, in quanto lo stesso vanificherebbe l affermazione di principio, desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale, secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo. Sussistono, infatti, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale ed aggiuntivo alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti). LA GIURISPRUDENZA Utilizzo di un collaboratore con funzioni esecutive La giurisprudenza della Corte di cassazione ha emanato, anche di recente, sentenze che, con riguardo alla questione se l impiego di un dipendente o di un collaboratore parttime o con funzioni comunque meramente esecutive comporti o meno l automatico assoggettamento all IRAP, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Si ritiene preferibile la tesi secondo la quale tali tipologie di collaborazione risultano indispensabili per l esercizio della professione e non in grado di costituire quel un surplus di attività impersonale e aggiuntiva, tale da incrementare l attività produttiva, che giustifica l assoggettamento all IRAP. Il contrasto giurisprudenziale L orientamento interpretativo da ultimo illustrato sembrava ormai avviato ad affermarsi nell ambito della giurisprudenza di legittimità, avendo trovato conferma anche nelle successive pronunce: del 2 dicembre 2013, n , in cui è stato sancito che non è assoggettabile ad IRAP il medico che si avvale di una segretaria a tempo parziale, perché la stessa ha svolto funzioni meramente esecutive, non idonee ad accrescere significativamente la capacità contributiva del professionista. Tale presa di posizione assume particolare importanza per i medici convenzionati con il SSN, per i quali l Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 28/E del 2010, che lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l esercizio dell attività. In tali casi l esistenza dell autonoma organizzazione sarebbe, quindi, configurabile in presenza di personale o collaboratori, trai quali non dovrebbe assumere rilevanza, in base all indirizzo giurisprudenziale in esame, il personale di segreteria, a volte condiviso tra più professionisti; del 25 marzo 2014, n. 6940, nella quale è stato affermato che non è configurabile un autonoma organizzazione se il medico di base, tenuto nell interesse della sanità pubblica ad un efficienza e continuità di servizio si avvale di un solo dipendente; del 25 marzo 2014, n. 6945, in cui è stato precisato che le modeste spese per personale dipendente sostenute da un progettista che disponeva di mezzi limitati e che aveva avuto per due anni un dipendente part-time non sono sufficienti a determinare l automatica soggezione del contribuente ad IRAP ; del 26 marzo 2014, n. 7153, nella quale, richiamando la sentenza n del 2013, è stato ribadito, con riguardo al sostenimento delle spese per la segretaria, che ci sono ipotesi in cui la presenza di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità contributiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale e aggiuntivo alla produttività del contribuente ma rappresenta semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti) e dunque non assume valore decisivo per l esistenza di un autonoma organizzazione ; del 14 aprile 2014, n. 8700, relativa ad un medico di base che si era avvalso di un dipendente part-time. In tale occasione la Corte ha ribadito che in tal caso non è configurabile il presupposto impositivo, anche in considerazione del fatto che il detto medico è tenuto nell interesse della 1753

4 sanità pubblica ad un efficienza e continuità di servizio ; del 9 maggio 2014, n , nella quale è stata richiamata la precedente sentenza n del 2013 e ribadito che la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, ossia non necessariamente si risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività, potendo anche costituire una mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti. Tale indirizzo interpretativo non appare, però, ancora consolidato, avendo la Corte affermato: nella sentenza del 20 febbraio 2014, n. 4111, che può assumere rilievo, ai fini dell integrazione del presupposto impositivo, soltanto il lavoro dipendente non occasionale, cioè strutturalmente inserito nell organizzazione del professionista. La Suprema Corte ha, in tal caso, censurato la decisione di merito, che aveva ritenuto che l esborso per lavoro dipendente, di per sé, fosse condizione sufficiente per integrare il presupposto impositivo ma soltanto perché nella motivazione non era stata precisata la natura continuativa o occasionale del rapporto di lavoro; nella sentenza del 2 aprile 2014, n. 7609, che sussiste il presupposto dell autonoma organizzazione nel caso di un avvocato che aveva svolto la propria attività avvalendosi di beni strumentali modesti e di una segretaria part-time e corrispondendo compensi a terzi. In tale occasione la Cassazione ha richiamato la ormai assolutamente univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale l assoggettabilità ad IRAP sussiste non nel caso in cui ci si avvalga di altri soggetti svolgenti la medesima attività del professionista (e quindi in grado di sostituirlo) ma in quelli in cui il lavoratore autonomo si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera professione come quella di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente, si colloca al di fuori dell area di applicazione dell IRAP solo a condizione (da provare da parte del contribuente e da accertare da parte del giudice di merito) che il professionista operi senza dipendenti (a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno in grado di sostituire il professionista medesimo) e con le risorse umane e strumentali strettamente necessarie allo svolgimento della professione. È stato, pertanto, ritenuta decisiva, ai fini della ricorrenza del presupposto dell IRAP, la circostanza che l attività della contribuente veniva svolta avvalendosi del lavoro di una dipendente, ancorché con mansioni di segretaria part-time ; nella sentenza del 7 maggio 2014, n. 9790, che l impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell autonoma organizzazione, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di collaborazione. In presenza di detto requisito si è dunque necessariamente in presenza di una struttura organizzativa avente rilevanza esterna e che richiede un attività di coordinamento dei diversi fattori produttivi da parte del professionista, sì da assorbire e rendere superflua la valutazione complessiva degli altri fattori e del valore dei beni strumentali complessivamente impiegati. Occorre dunque ribadire che l essersi avvalso di un dipendente ovvero di un collaboratore non occasionale integra di per sé il requisito della autonoma organizzazione. È stata, di conseguenza, cassata la sentenza della Commissione regionale, che aveva affermato l irrilevanza, ai fini della valutazione dell eventuale apporto di lavoro dipendente o di collaborazioni continuative esterne nell attività del professionista ed è stata rinviata ad altra sezione della stessa Commissione l accertamento se il contribuente si sia o meno avvalso in modo continuativo della prestazione lavorativa di terzi. Quest ultima posizione interpretativa, oltre a non apparire condivisibile, risulta fondata sull errato presupposto, evidenziato nella citata sentenza n del 2014, che la stessa sia basata su di un consolidato orientamento di questa Corte (9), conforme all indirizzo espresso Nota: (9) Sono state citate le sentenze n del 2007 e n del

5 LA GIURISPRUDENZA Rilevanza dei compensi a terzi Qualora nel giudizio di merito non sia stata specificamente esaminata la natura continuativa od occasionale dei rapporti con i collaboratori esterni all organizzazione dello studio, la Cassazione ha ritenuto, nella sua prevalente giurisprudenza, che occorra fare riferimento all entità degli emolumenti corrisposti. Appare, però, problematico desumere dalle numerose sentenze intervenute al riguardo il criterio per individuare l ammontare della spesa idoneo a far insorgere il presupposto impositivo. Si ritiene, pertanto, opportuno che in sede di attuazione della delega fiscale si provveda ad individuare in modo certo tale ammontare. dalla Corte costituzionale e pienamente condivisibile e che va dunque riaffermato, nonostante qualche isolato precedente contrario (Cass. n /2013). Sono state, invece, in precedenza richiamate le numerose sentenze che, anche negli anni passati, si sono espresse in senso contrario e che si sono andate intensificando nel corso degli ultimi due anni. Si ritiene senz altro preferibile l impostazione interpretativa approfonditamente motivata nelle citate sentenze nn , e del 2013, in quanto la collaborazione di un soggetto che svolge le funzioni di carattere esecutivo risulta, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l esercizio della professione e non in grado di costituire quel un surplus di attività impersonale e aggiuntiva che giustifica l assoggettamento all IRAP. Resta, naturalmente, delicata la questione relativa all accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente o collaboratore. Al riguardo è stato affermato (10) che più che difficile valutare l utilità incrementativa della produttività del professionista realizzata dal personale impiegato è quasi impossibile. Si pensi alla segretaria di un avvocato: c è quella che si limita a ricevere i clienti, rispondere al telefono e archiviare le pratiche e c è quella capace di redigere decreti ingiuntivi, predisporre parcelle, orientarsi con costrutto nelle cancellerie e negli altri uffici delle Corti civili come in quelle tributarie. Si ritiene, a tal fine, importante che le mansioni svolte vengano attentamente precisate in sede contrattuale. La Cassazione ha, infatti, affermato, nella ordinanza n del 2014, che in presenza di un rapporto di lavoro dipendente è necessario, ai fini dell assoggettabilità del professionista all IRAP, che dagli atti risultino (ed il giudice di merito ponga a fondamento della propria decisione) evidenze da cui sia possibile dedurre che il dipendente determina un qualche potenziamento della capacità produttiva del professionista. Al riguardo appare, pertanto, quanto mai urgente che in sede di attuazione della delega fiscale venga fatta chiarezza sulla questione in esame, precisando che non sussiste il presupposto per l applicazione del tributo regionale qualora venga impiegato un dipendente o collaboratore con funzioni meramente esecutive. La rilevanza dei compensi a terzi Qualora nel giudizio di merito non sia stata specificamente esaminata la natura continuativa od occasionale dei rapporti con i collaboratori terzi (cioè esterni all organizzazione dello studio), la Cassazione ha ritenuto, nella sua prevalente giurisprudenza (11), che occorra fare riferimento all entità degli emolumenti corrisposti e che il (10) Da F. Brighenti, Presupposto IRAP: il lavoro altrui conta solo se di qualità, in Boll. trib. n. 6/2014, pag (11) Non sono mancate, peraltro, sentenze, già menzionate in precedenza, nelle quali la Cassazione ha ritenuto che la presenza di compensi erogati a terzi comporti automaticamente l assoggettamento al tributo regionale. Nella ordinanza n del 17 settembre 2009, è stato, in particolare, ritenuto che l IRAP è inapplicabile soltanto in presenza di collaborazioni occasionali, indipendentemente dall importo erogato a tal fine. Ciò in quanto avvalersi del lavoro altrui (anche se per un periodo di tempo limitato e quindi pagando un corrispettivo non elevato, purché non in maniera occasionale) è da considerare indice di una organizzazione autonoma. Nella ordinanza del 16 aprile 2014, n. 8914, è stato, da ultimo, affermato che il ricorso, da parte di un veterinario, a consulenti esterni ( per materie che esorbitavano dal campo propriamente veterinario ) non costituisce il sintomo della presenza di un autonoma organizzazione ma semmai il contrario, perché proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne. Nel caso esaminato, trattandosi di prestazioni fornite per attività estranee alla professione esercitata, il contribuente avrebbe dovuto comunque essere escluso dall IRAP. 1755

6 giudice di merito debba verificare se i collaboratori (diversi dai dipendenti) abbiano dato luogo ad una struttura organizzata (12) e, quindi, la rilevanza del loro utilizzo (13). Sembrerebbe discostarsi da tale orientamento interpretativo la ordinanza del 29 gennaio 2013, n. 2131, nella quale la Cassazione ha affermato che, ai fini dell assoggettamento all IRAP, la misura dei compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo non è decisiva (si pensi all ipotesi che si renda necessaria la consulenza di un luminare dai costi altissimi e che opera del tutto al di fuori della struttura del committente ). Dalla pur concisa motivazione dell ordinanza emerge, però, che si è trattato di un caso particolare, nel quale non era in discussione la determinazione del carattere occasionale o continuativo dell attività svolta dal terzo, apparendo chiaro il riferimento ad una singola consulenza prestata da un professionista esterno, con il quale non era configurabile l esistenza di un rapporto di tipo continuativo. In tale ipotesi è stato affermato che non assume rilevanza l entità del compenso corrisposto ma, appunto, la natura occasionale della collaborazione. L Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, che l affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell attività artistica o professionale, normalmente svolte all interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell autonoma organizzazione. Non rileva, invece, l eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche. Appare, però, problematico desumere dalle numerose sentenze intervenute al riguardo il criterio per individuare l ammontare della spesa idoneo a far insorgere il presupposto impositivo. Nella ordinanza n del 26 giugno 2009, è stato, ad esempio, affermato che l esigua entità degli importi per compensi corrisposti a terzi lasci ragionevolmente presumere trattarsi di erogazioni per prestazioni occasionali e marginali (sostituzioni dovute ad assenze per motivi di salute od altro) e non già compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative. Nella ordinanza n del 21 dicembre 2012 è stato genericamente sancito che la presenza di modeste spese per emolumenti alla addetta alle pulizie non è sufficiente per determinare l automatica sottoposizione ad IRAP di una professionista. Nelle ordinanze nn e 6946 del 25 marzo 2014 è stato affermato che la sussistenza di spese limitate per compensi a terzi non è sufficiente per determinare l automatico assoggettamento all IRAP. Nella ordinanza del 26 marzo 2014, n. 7153, è stato, altresì, stabilito che la quantità delle spese sostenute da un avvocato costituiscono un fattore di per sé non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto - ad esempio - le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di un autonoma organizzazione. La Suprema Corte ha, inoltre, affermato, nelle sentenze del 25 settembre 2013, nn , e 22022, che è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in presenza di compensi versati a medici che sostituiscano il professionista non si determina un autonoma organizzazione. Vi sono state, però, anche numerose sentenze nelle quali la Suprema Corte ha preso posizione in merito all entità della spesa considerata rilevante. In alcune sentenze è stato ritenuto che vada considerato esiguo e tale, quindi, da non comportare l assoggettamento all IRAP, l importo dei compensi pari a: circa euro che una commercialista aveva corrisposto a terzi per prestazioni afferenti l attività, in quanto tale circostanza non implica che la contribuente si sia avvalsa di personale dipendente, bensì di una consulenza occasionale e particolare (sentenza n del 10 novembre 2009); circa euro erogati in un solo anno per una collaborazione (ordinanza n del 21 marzo 2012); circa euro corrisposti da un agente teatrale ad un cantante lirico (ordinanza n del 27 novembre 2012); euro per corrispettivi a terzi (nonché per (12) Così la sentenza n del 23 novembre (13) Cfr. la sentenza n del 19 settembre

7 spese relative a beni mobili e immobili): così l ordinanza n del 10 aprile 2013; circa euro erogati a terzi per prestazioni professionali (sentenza n del 22 gennaio 2014); circa euro pagati per compensi a terzi (sentenza n dell 11 aprile 2014). In altre sentenze è stato, invece, ritenuto sussistere il requisito dell autonoma organizzazione qualora: un professionista abbia erogato, per prestazioni afferenti l esercizio della propria attività, compensi a terzi pari, in media, a ,42 euro in ogni periodo d imposta, anche in assenza di personale dipendente (ordinanza n del 23 novembre 2010); un medico generico convenzionato con il SSN abbia attribuito compensi di circa euro ad una segretaria part-time (sentenza n del 27 febbraio 2013); una consulente del lavoro abbia assegnato una borsa di studio di circa euro alla figlia tirocinante presso il proprio studio e corrisposto compensi a terzi per circa euro in relazione ad un attività di elaborazione dati (sentenza n del 19 giugno 2013). Si ritiene, pertanto, opportuno che in sede di attuazione della delega fiscale si provveda a risolvere anche la questione in esame, individuando in modo certo l importo delle spese per compensi corrisposti ai soggetti in esame che assume rilevanza ai fini dell assoggettamento all IRAP. 1757

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