Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

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1 Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali FP CGIL Segreteria nazionale Via Leopoldo Serra, Roma CISL FP Segreteria nazionale Via Lancisi, Roma UIL FPL Segreteria nazionale Via di Tor Fiorenza, Roma CSA Regioni Autonomie Locali Coordinamento nazionale Via Goito, Roma ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Direzione Contrattazione I e II Via del Corso, Roma ANCI Dipartimento Cultura e Turismo Via dei Prefetti, Roma FEDERCULTURE Lungotevere dei Mellini, Roma 1

2 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE Via Torino, Roma e p.c. Prefetto di Roma Presidente del Senato della Repubblica fax 06/ Presidente della Camera dei Deputati fax 06/ Presidente del Consiglio dei Ministri fax 06/ ADICONSUM fax 06/ ADOC fax 06/ ADUSBEF fax 06/ ASSOCIAZIONE UTENTI (ACU) fax 02/ CONSUMATORI ASSOUTENTI fax 06/ CENTRO TUTELA CONSUMATORI fax 0471/ CITTADINANZATTIVA fax 06/ CODACONS fax 06/ CODICI fax 06/ CONFCONSUMATORI fax 0521/

3 FEDERCONSUMATORI fax 06/ LA CASA DEL CONSUMATORE ONLUS fax 02/ LEGA CONSUMATORI fax 02/ MOVIMENTO CONSUMATORI fax 06/ MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO fax 06/ UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI fax 06/ ALTROCONSUMO fax 02/ RACCOMANDATA A.R. TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC Sett: RAL Pos. 2400/15 Delibera n. Comunico che la Commissione, nella seduta dell 11 gennaio 2016, su proposta del Presidente, Cons. Roberto Alesse, ha adottato la seguente delibera: PREMESSO CHE la funzione pubblica di tutela del patrimonio culturale e ambientale assurge alla massima dignità legislativa con l articolo 9 della Costituzione, che così recita: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ; la Costituzione riconosce alla cultura, alla ricerca scientifica e tecnica, al paesaggio ed al patrimonio storico ed artistico della Nazione il contenuto di principi fondamentali e valori fondanti il patto costituzionale; ai sensi dell articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la tutela del patrimonio artistico costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al 3

4 comma 1, con particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di astensione collettiva del personale addetto alla tutela e vigilanza dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, è contenuta nell Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256; l articolo 2, comma 1, lett. i), di tale Accordo annovera, tra i servizi pubblici essenziali, i servizi culturali; l articolo 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in caso di sciopero, debba essere garantita l ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell Amministrazione; l articolo 5 del citato Accordo disciplina i criteri di individuazione del contingente di personale da esonerare dallo sciopero, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili; l articolo 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi, anche nei servizi culturali; il decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; CONSIDERATO che, a seguito dell entrata in vigore della legge n. 182 del 12 novembre 2015, appare necessario recepire le disposizioni della citata legge di conversione ed individuare le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale addetto alla tutela, custodia, vigilanza ed apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all articolo 101, comma 3, del Codice dei culturali sopra richiamato, di appartenenza statale; che, a tal fine, l ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, ha provveduto a convocare, per il giorno 12 ottobre 2015, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l avvio della trattativa diretta all integrazione dell Accordo vigente in materia di servizi pubblici essenziali, da garantire in caso di sciopero, del Comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 146 del 20 settembre 2015; 4

5 che, a seguito dell entrata in vigore, in data 18 novembre 2015, della legge di conversione n. 182 del 12 novembre 2015, l ARAN ha nuovamente convocato le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il giorno 23 novembre 2015, allo scopo di pervenire ad una nuova regolamentazione pattizia della materia; che, nel corso di tale riunione, l ARAN ha sottoposto alle Organizzazioni sindacali una bozza di Accordo diretta a recepire le disposizioni della citata legge di conversione, mediante la definizione di specifiche clausole contrattuali atte ad integrare sia i servizi pubblici essenziali che le prestazioni indispensabili previste dall Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, del 25 settembre 2002; che, con nota del 24 novembre 2015, l ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione delle trattative, manifestando perplessità in ordine alla portata della legge ed alla sua corrispondenza con i principi costituzionali; che, dai riscontri offerti, anche in sede di attività istruttoria preliminare, la Commissione ha rilevato una sostanziale distanza tra le parti sociali che ha indotto se stessa a ritenere non ipotizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in merito all adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; RITENUTO che la tutela, la vigilanza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico artistico della Nazione, al pari di altri diritti essenziali, costituiscano, per espressa disposizione costituzionale e legislativa, un servizio pubblico da garantire mediante adeguati strumenti di tutela giuridica; che, in mancanza di un Accordo Collettivo tra le parti che individui i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore dei beni culturali di appartenenza statale, la Commissione sottopone alle stesse una proposta sull insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; RAVVISATA la necessità di dover regolamentare, in maniera uniforme, i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi coinvolgenti i servizi di tutela, custodia, vigilanza ed apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all articolo 101, comma 3, del Codice dei culturali sopra richiamato, indipendentemente dall appartenenza statale, regionale o territoriale degli stessi; 5

6 DISPONE l'apertura della procedura ex articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; FORMULA ai sensi dell articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente proposta: Proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità. Art. 1 Campo di applicazione e finalità 1. La presente proposta di Regolamentazione consegue alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del D.L. n. 146 del 20 settembre 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, che ha modificato l articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio Le disposizioni previste nella presente proposta si applicano ai lavoratori, alle pubbliche amministrazioni o alle società affidatarie che, a qualunque titolo, concorrono alla erogazione dei servizi funzionalmente connessi alla tutela, custodia, vigilanza e fruizione dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate dalla presente proposta di Regolamentazione anche i servizi strumentali accessori, comunque gestiti, se funzionali all erogazione del servizio, ad esclusione dei servizi di bookshop, caffetteria, ristorazione e audio guide. 3. La presente proposta individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le modalità e le procedure di erogazione delle stesse, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla predetta proposta, si rinvia alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e all Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n

7 Art. 2 Prestazioni indispensabili e contingente di personale 1. Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui all articolo 1, comma 2, lett. a), delle legge n. 146 del 1990, come modificato ed integrato dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, sono individuate come prestazioni indispensabili: la tutela, custodia e vigilanza del patrimonio artistico, archeologico e monumentale di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità; la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati nell articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti. 2. Le prestazioni indispensabili sono assicurate mediante quote strettamente necessarie di lavoratori non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, nel tempo interessato dallo sciopero, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 3. I contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da esonerare in caso di sciopero, vengono individuati mediante regolamenti di servizio dell Amministrazione interessata, adottati sulla base di appositi Protocolli di intesa, da stipulare tra l Amministrazione stessa e le Organizzazioni sindacali rappresentative, entro il termine di 60 giorni dall entrata in vigore della Regolamentazione provvisoria. 4. Nel caso in cui non si raggiunga un intesa sul Protocollo entro il termine indicato, sarà onere dell Amministrazione interessata individuare, mediante regolamenti di servizio, entro i successivi trenta giorni, il contingente di personale che dovrà assicurare la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni indispensabili di cui al comma 1 del presente articolo, dandone tempestiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative; 5. I dirigenti ed i responsabili dell Amministrazione interessata preposti alla tutela, custodia, vigilanza ed apertura al pubblico regolamentata dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, in occasione di ogni sciopero, individueranno i nominativi del personale incluso nei contingenti sopra definiti, di norma con criteri di rotazione, entro il quinto giorno antecedente la data di effettuazione dello stesso, dandone immediata comunicazione alle Organizzazioni sindacali e ai singoli interessati. Art. 3 Criterio alternativo di garanzia del servizio 1. Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili di cui all articolo 2 comporti un oggettivo pregiudizio dell esercizio del diritto di sciopero, o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell utenza o adeguati livelli di sicurezza, le parti sociali, nel medesimo termine indicato dall articolo 2, comma 3, della presente proposta, potranno concordare, mediante 7

8 un Protocollo d intesa, l individuazione di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza, durante la quale dovrà essere garantito il servizio completo. 2. Per garantire la piena erogazione del servizio, l Amministrazione interessata ricorrerà al personale programmato nei normali turni, salve le eventuali sostituzioni per cause di forza maggiore. Nel caso in cui non si raggiunga un intesa sul Protocollo entro il termine indicato, sarà onere dell Amministrazione individuare, mediante regolamenti di servizio, entro i successivi trenta giorni, la collocazione oraria della fascia garantita, dandone tempestiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative. Art. 4 Comunicazione all utenza 1. Ai sensi dell articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sarà cura dell Amministrazione che eroga il servizio, non appena ricevuta la comunicazione dello sciopero, e comunque entro il quinto giorno antecedente la data di effettuazione dello stesso, dare tempestiva e corretta informazione all utenza, in ordine alle modalità di svolgimento dello stesso ed alle prestazioni garantite, fornendo precisa notizia attraverso comunicati stampa, indicazioni via web e/o social network, contatto diretto con i tour operators e, ove possibile, con i visitatori prenotati. Art. 5 Franchigie 1. Nei servizi di tutela, custodia, vigilanza ed apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, non possono essere effettuati scioperi nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì successivo. Art. 6 Gestione indiretta e affidamento del servizio a terzi 1. Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali contratti di concessione e/o affidamento, di qualunque natura, stipulati dall Amministrazione locale con Società o Cooperative che concorrono, anche in via strumentale, all erogazione del servizio pubblico essenziale di cui all articolo 1, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dovranno includere espressamente la clausola che preveda, in caso di sciopero del personale che svolga attività funzionali e necessarie a garantire la continuità del servizio, il rispetto delle prestazioni indispensabili stabilite nella presente disciplina. Art. 7 Assemblee dei lavoratori 1. In caso di assemblee sindacali dei lavoratori dovrà essere garantita, nei siti interessati, la tutela, custodia, vigilanza ed apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e 8

9 luoghi della cultura di cui all articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali sopra richiamato. Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione INVITA le parti, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lett. a), secondo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, a pronunciarsi sulla proposta entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della presente delibera; AVVERTE che, in caso di mancata pronuncia sulla presente proposta, la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 13, comma 1, lettera a), terzo periodo della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dopo aver ulteriormente verificato, in seguito ad apposite audizioni, l indisponibilità delle parti a raggiungere un Accordo, adotterà con propria delibera la provvisoria Regolamentazione, la quale sarà vincolante, ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un Accordo tra le parti valutato idoneo dalla Commissione. DISPONE la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni ed Autonomie Locali, all ARAN, all ANCI, a FEDERCULTURE e all ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, avvertendo che, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; DISPONE, ALTRESI, la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, al fine di acquisirne il parere, assegnando loro il termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE Cons. Roberto Alesse 9

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