REGI ONE LOMBARDI A. LEGGE REGI ONALE 14 luglio 2003, n. 10. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del )

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1 REGI ONE LOMBARDI A LEGGE REGI ONALE 14 luglio 2003, n. 10 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del ) Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria Testo unico della disciplina dei tributi regionali.omissis Sezione IV Tasse automobilistiche regionali Art. 38 Oggetto della tassa 1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all articolo 48, comma La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d imposta coincidente con l anno solare nel quale vengono utilizzati. 3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2, sono dovute nella misura stabilita nell articolo 41, secondo le risultanze tecniche della carta di circolazione. 4. Fermo restando gli obblighi previsti dall articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell esonero dall obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l applicazione della tassa. 5. In caso di compravendita, ai fini dell esonero dall obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà previsto al comma 4, la competente struttura tributaria della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà, nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione della carta di circolazione, per l assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dall articolo 94 del D.Lgs. 285/1992, copia dell atto di vendita la cui sottoscrizione sia stata autenticata o giudizialmente accertata, qualora lo stesso non sia stato registrato presso il PRA. 6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri. 7. In caso di perdita di possesso per furto o demolizione del veicolo ovvero di esportazione definitiva all estero, la condizione di esonero dall obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà prevista al comma 4, non opera per i periodi d imposta successivi a quello in cui è stato riconosciuto l esonero se il relativo atto comprovante la perdita di possesso non viene registrato presso il PRA. 8. Gli uffici che curano la tenuta del PRA e degli altri registri di immatricolazione per veicoli sono tenuti a comunicare alla Regione le notizie occorrenti per l applicazione della tassa e per l individuazione del soggetto passivo nonché le relative variazioni.

2 9. Ai fini della determinazione dell importo delle tasse automobilistiche si assumono i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della costituzione del presupposto d imposta. Le variazioni apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d imposta successivo a quello in cui sono state annotate. Art. 39 Soggetto passivo e presupposto d imposta 1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all articolo 52 del D.Lgs. 285/ Il presupposto d imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d imposta come stabilito all articolo In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima presunzione opera nel caso di omessa trascrizione al PRA dell atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo. Art. 40 Scadenze 1. La tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa è fissato nell ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo. 2. Per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è stabilito nell ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l immatricolazione. 3. Per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione. 4. Le scadenze vigenti all entrata in vigore della presente legge restano valide fino al verificarsi di eventi che comportino l esenzione o la sospensione d imposta relativamente alla vita del veicolo, successivamente ai quali si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e Per i veicoli importati temporaneamente che appartengano a cittadini italiani residenti all estero o a stranieri che sono di passaggio, per i quali viene rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come previsto all articolo 134 del D.Lgs. 285/1992, la tassa automobilistica regionale di proprietà non è dovuta per un periodo di tre mesi, decorso il quale il tributo è dovuto in misura di un dodicesimo per ciascun mese di validità residua della carta di circolazione stessa. 6. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d imposta, di cui agli articoli 44 e 48, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall esenzione o sospensione d imposta.

3 7. In sede di prima applicazione della presente legge, a decorrere dal 1º gennaio 2004, i proprietari dei veicoli di cui all articolo 48, commi da 1 a 3, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per i dodicesimi intercorrenti fino al mese precedente quello di immatricolazione del veicolo stesso. Il pagamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio Per le scadenze successive si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Art. 41 Tariffario regionale e determinazione del tributo 1. E istituito il tariffario regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale, secondo la tabella B allegata alla presente legge. 2. Gli importi delle tasse automobilistiche indicati nella tabella B possono essere variati, con legge regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Qualora la Regione non provveda entro il predetto termine si intende prorogata la misura vigente. Entro il mese di novembre di ogni anno, la struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo. 3. Il tributo è dovuto secondo quanto stabilito nel tariffario regionale come disciplinato nella tabella B. La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilita in misura fissa, moltiplicando l importo della tariffa relativa al veicolo per il numero di Kw riportati sulla carta di circolazione del veicolo stesso. 4. La Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali. Le operazioni di gestione del ruolo e le procedure di riscossione sono fondate sul codice fiscale dei soggetti di cui agli articoli 38 e 39 e sulla targa del veicolo. 5. Il ruolo regionale delle tasse automobilistiche coordina i propri flussi informativi con quelli delle altre regioni e province autonome al fine di realizzare un archivio nazionale delle informazioni contenute nei sistemi informativi regionali. 6. La Giunta regionale è autorizzata a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali). Art. 42 I mporti minimi e importi per particolari categorie di veicoli 1. L importo minimo della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di 20,00 euro. 2. Per i motoveicoli di potenza fino ad 11 Kw, la tassa automobilistica è fissata nella misura di 22,00 euro. Per i motocicli di potenza superiore a 11 Kw, all importo base di 22,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw. 3. Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura di 25,00 euro. 4. Per gli autocaravan la tassa dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni Kw. 5. Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a benzina, di cui all articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, l importo della tassa di circolazione regionale e` pari a 50,00 euro. 6. Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a gasolio, di cui all articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla

4 Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, all importo base di 50,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw. 7. Nei casi previsti dal comma 6 dell articolo 40, non si tiene conto del limite stabilito al comma 1 del presente articolo. Art. 43 Tassazione della massa rimorchiabile 1. La tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione: Tariffa 1 2 TIPO VEICOLO Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate Importo annuo Euro Importo 4 mesi Euro 267,00 89,00 585,00 195,00 3 Per trattori stradali: a 2 assi a 3 assi 585,00 825,00 195,00 275,00 2. La tassa automobilistica regionale di proprietà non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, dalla carta di circolazione risulti annotato «sospensione al traino». 3. Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all articolo 10 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l agganciamento specifico. 4. Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli atti al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari. Art. 44 Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell obbligo tributario 1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la persona disabile grave, secondo la definizione dell articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 (1) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria, in base al PRA, di veicoli come individuati all articolo 17, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) (2) e successive modificazioni e integrazioni e dell articolo 42, commi 5 e 6 della presente legge, limitatamente ad un solo veicolo, a prescindere dall adattamento dello stesso.

5 2. L esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico. 3. L esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell invalido. 4. L esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell ultimo provvedimento di esenzione. 5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta. 6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta. 7. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all organizzazione del soggetto di cui all articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. 8. Ai sensi dell articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA, i soggetti individuati dall articolo 10 del medesimo decreto. 9. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 8, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all articolo 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo. 10. I soggetti di cui al comma 8 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1º gennaio Il pagamento va effettuato, anche successivamente a tale data, secondo le scadenze prescritte dall articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463). 11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all articolo 2, comma 4, della L.R. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Non costituisce titolo per la sospensione dell obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi.

6 Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà l esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma Costituisce titolo per la sospensione dell obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall articolo 56, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 (2) e successive modificazioni. L obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le modalità previste dagli articoli 40 e Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate. 14. Per soggetti di cui all articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni. E altresì demandata alla Regione la gestione delle esenzioni previste dagli articoli del Capo III del D.P.R. 39/1953 (2). 15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale. 16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l istanza è rigettata. 17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria. 18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall ufficio postale accettante. 19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all articolo 97 del D.Lgs. 285/1992. (1) Sta in S (2) Sta in questa stessa voce. Art. 45 Sistema di riscossione, gestione decentrata 1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche regionali in cui sono necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con il ruolo regionale. 2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione

7 delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto, di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrate localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale. 3. Sono altresì effettuate presso i soggetti di cui al comma 1 le attività inerenti il riconoscimento del diritto al rimborso. 4. I servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, sono affidati, con apposita convenzione, all Automobile Club d Italia (ACI) riconosciuto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome, fino all espletamento delle procedure di gara per l affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali. 5. La medesima convenzione stabilisce gli oneri finanziari per ciascun triennio di validità. La convenzione cessa di diritto il giorno successivo all espletamento delle procedure di gara indicate al comma 4. Art. 46 Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all estero 1. Ai soggetti di cui all articolo 38, comma 1, che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) (1) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento. 2. Il diritto al rimborso, nei termini di cui al comma 1, è riconosciuto anche in caso di esportazione all estero, purché la relativa formalità sia stata presentata al PRA anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo. 3. Il rimborso o la somma da portare in compensazione sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l evento interruttivo del possesso. 4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l importo da versare a titolo di tassa automobilistica regionale di proprietà per un veicolo di nuova immatricolazione o di fattispecie indicate al comma 6, dell articolo 40. L applicazione della riduzione è concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie indicate al comma 6, dell articolo 40, avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso. 5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata esclusivamente secondo le modalità prescritte al comma Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per le fattispecie previste al comma 1 verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento della tassa a condizione che vengano presentate le relative formalità presso il PRA. 7. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale. 8. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione al PRA. In carenza di documentazione idonea al discarico dell obbligo tributario, nei confronti del soggetto passivo d imposta si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

8 Art. 47 Targhe prova 1. Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l intero anno solare. 2. Gli importi da corrispondere sono così determinati: a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi; b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli; c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori. 3. E abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1º gennaio Art. 48 Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d epoca, riduzioni ed esenzioni 1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, in misura fissa, i soggetti individuati all articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dell articolo 7 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di proprietà è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell esercizio di attività d impresa o di arti e professioni. 2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione. 4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell articolo 60 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per: a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento; b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento; c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

9 6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente. 7. Ai casi di esenzione previsti dall articolo 17 del D.P.R. 39/1953 (1) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas; b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea; c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica; d) esenzione per le autoambulanze adibite all espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale. 8. E istituito l albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari negli archivi del PRA. Art. 49 Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa 1. Le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso delle tasse di cui alla presente sezione e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione. 2. Ove non diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 39/1953 (1) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell articolo 5 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 nonché nel regolamento regionale di esecuzione 14 dicembre 2001, n. 7 (Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale)..omissis TABELLA A: omissis

10 TABELLA B TARIFFARIO REGIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA L importo mensile relativo a pagamenti inferiori all annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione: ovvero (Importo annuale x Kw)/12 x mesi (Importo annuale x CV)/12 x mesi CLASSE TASSA ANNUALE Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo kw 2,58 persone e cose cv 1,90 Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) in aggiunta alla classe precedente kw cv 5,24 3,86 Autobus kw 2,94 cv 2,17 AUTOVEICOLI SPECIALI Autoveicoli speciali (es. motrici stradali per kw 0,43 semirimorchi) escluso Autocaravan cv 0,31 Autocaravan kw 1,00 cv 0,74 Rimorchi speciali 25,00 Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv), ciclomotori 22,00 Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv) kw 22,00 + 1,00 (per ogni kw) cv 22,00 + 0,74 (per ogni cv Quadricicli leggeri alimentati a benzina 50,00 Quadricicli leggeri alimentati a gasolio 50,00 + 1,00 per ogni KW MOTOCARRI CON CI LI NDRATA I NFERI ORE A 500 CC Cilindrata: Da Cilindata: A Tassa annuale ,00 Portata Kg: Portata Da Kg: A Tassa annuale , , , , ,89 NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

11 MOTOCARRI CON CI LI NDRATA SUPERI ORE O UGUALE A 500 CC Portata Portata Kg: Da Kg: A Tassa annuale , , , , ,58 AUTOCARRI CON PESO COMPLESSI VO I NFERI ORE A 12 TONNELLATE Portata Portata Kg: Da Kg: A Tassa annuale , , , , , , , , , , , , ,08 AUTOCARRI DI PESO COMPLESSI VO A PI ENO CARI CO PARI O SUPERI ORE A 12 TONNELLATE 2 assi 3 assi 4 assi tassa annuale Con sospensione Senza sospensione Classe pari o pari o pari o pneumatica pneumatica superiore a inferiore a superiore a inferiore a superiore a inferiore a o equivalente o equivalente euro euro ,64 299, ,49 333, ,90 368, ,05 414, ,53 471, ,49 528, ,18 673,98

12 COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTI COLATI 12 Tariffa TASSA AGGI UNTI VA: GANCI O DI TRAI NO Tassa Tipo veicolo annuale euro Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate 267,00 Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate 585,00 Per trattori a 2 assi 585,00 stradali: a 3 assi 825,00 TARGHE PROVA Tassa annuale Autoveicoli e rimorchi 210,00 Ciclomotori 20,00 Motoveicoli 32,00 RI MORCHI TRASPORTO PERSONE Numero Posti: Da Numero Posti: A Tassa annuale , , , ,17

2018Tasse utomobilistiche dal 1 Gennaio 2018 TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10 TASSA AUTOMOBILISTICA CLASSE ANNUALE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO FINO 100 KW OLTRE 100

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