REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
|
- Gabriele Leo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all udienza del ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1545/14 TRA BELLAVIA Stefano, nato ad Agrigento il MENNA Sabina, nata a Treviglio il LIOTTI Anna Maria, nata a Reutlingen (Germania) il , tutti elettivamente domiciliati in Bergamo, via Taramelli n. 2, presso lo studio degli avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna, dai quali sono rappresentati e difesi come in atti ricorrente E OPEN TECHNOLOGY TRADING ITALY s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., contumace OGGETTO: trasferimento d azienda CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa Svolgimento del processo ed elementi in fatto Con ricorso depositato in data , i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, la Open Technology Trading Italy s.r.l. e la International Fim s.r.l., ed esponevano quanto di seguito riportato. Gli istanti erano alle dipendenze della società Lupini Targhe s.p.a. come operai addetti al reparto verniciatura con decorrenza dal (Liotti), (Menna), (Bellavia). In data il Tribunale di Bergamo dichiarava fallita la Lupini Targhe s.p.a., pertanto, 221 dei 230 lavoratori sono stati posti in CIGS con sospensione a zero ore e senza rotazione, con autorizzazione alla prosecuzione dell attività.
2 Tra il fallimento Lupini Targhe e Open Technology Trading Italy s.r.l. veniva poi stipulato un contratto di affitto dell azienda per la durata di quattro mesi, dal al ; con verbale di accordo del Open Technology Trading Italy s.r.l. ha convenuto con le organizzazioni sindacali di categoria FIOM-CGIL e FIM-CISL il trasferimento di soli 155 lavoratori dalla Lupini Targhe all affittuaria per un periodo pari a quello dell affitto (salva successiva conferma in caso di acquisizione dell azienda), indicando i seguenti criteri per l individuazione dei lavoratori da trasferire, in ordine di priorità: esigenze tecnico-organizzative; anzianità di servizio; carichi familiari. La società non ha mai illustrato alle OO.SS. o ai ricorrenti le modalità con la quali ha applicato i predetti criteri. Di fatto, i ricorrenti non sono mai stati chiamati in servizio e sono rimasti in CIG, anche quando, alla scadenza del contratto di affitto, interveniva un nuovo contratto di affitto d azienda tra il Fallimento e International Fim s.r.l. per la durata di 12 mesi, dal al Anche la seconda affittuaria ha convenuto con le organizzazioni sindacali di categoria il trasferimento di soli 146 dipendenti e, successivamente, di altri lavoratori fino al numero complessivo di 155 lavoratori, indicando i medesimi criteri per l individuazione dei lavoratori da trasferire. Con il presente giudizio i ricorrenti contestavano la legittimità degli accordi in questione per violazione dell art c.c., delle disposizioni della Direttiva 2001/23 nonché dell art c.c. e, in ogni caso, la violazione dei predetti accordi sia sotto il profilo quantitativo (per la mancata assunzione dei 155 lavoratori di cui al primo accordo), sia sotto il profilo del mancato rispetto dei criteri di scelta. La Open Technology Trading Italy s.r.l. non si costituiva in giudizio, mentre la International Fim, con memoria depositata in data , contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato in quanto infondato in fatto e in diritto; chiedeva l integrale rigetto delle avverse pretese. Il giudice, accertata la regolarità formale della notifica, dichiarava la contumacia della Open Technology Trading Italy s.r.l. e conduceva l attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della definizione del giudizio mediante l escussione dei testi richiesti e l acquisizione del LUL della International Fim s.r.l.. All udienza del la causa veniva conciliata parzialmente con la parte costituita International FIM s.r.l., per le domande relative al periodo di competenza di quest ultima (dal in avanti). Deve, pertanto,
3 ritenersi cessata la materia del contendere quanto alle domande formulate nei confronti di detta società (estinzione del giudizio limitatamente alle parti ora indicate già disposta dal giudice alla medesima udienza) All odierna udienza le parti in epigrafe indicate discutevano ampiamente in fatto e in diritto la causa; all esito della discussione, il giudice definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento. Motivi della decisione Parte ricorrente sostiene, innanzitutto, che l accordo concluso tra la società contumace e le organizzazioni sindacali di categoria sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con l art c.c. e la Direttiva n. 2001/23. A ben vedere, l accordo concluso in data si pone in linea con l art. 47 L. n. 428/1990, con l art. 5 della direttiva n. 2001/23/CE e, di riflesso, con l art c.c.. In tema di trasferimenti di aziende in cui risultano occupati più di 15 dipendenti e nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, nell ipotesi in cui sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o con i sindacati di categoria, ai sensi e per gli effetti dell art. 47, co. 5 L. n. 428/1990, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l acquirente non trova applicazione l art c.c.. Ai sensi dell art. 5 della direttiva n. 2001/23/CE, gli artt. 3 e 4 della medesima, che contemplano il mantenimento dei diritti dei lavorati nell ipotesi di trasferimento d azienda, non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare. Da tali disposizioni discende che l operato della Open Technology Trading Italy s.r.l. sia stato, sotto questo profilo, rispettoso delle normative di legge. Giova poi evidenziare come la sentenza della Corte di Giustizia n. 561/07 del , citata da parte ricorrente a sostegno dell illegittimità degli accordi conclusi, riguardasse la diversa fattispecie del trasferimento di aziende delle quali il CIPI avesse accertato lo stato di crisi aziendale ex art. 2 co. 5 lett. c) L. n. 675/1977 ed in ordine alle quali la Corte ha ritenuto che le disposizioni di cui all art. 47, commi 5 e 6 L n. 428/1990 non garantissero il rispetto dei diritti riconosciuti ai lavoratori dall art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dell art. 4 della direttiva 2001/23/CE. Nulla quindi a che vedere con l ipotesi oggetto del contendere visto e considerato che il trasferimento d azienda è intervenuto da parte di una società fallita; ipotesi in presenza della quale la stesa direttiva
4 citata ammette la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori, in conformità all art. 47, co. 5 L. n. 428/1990, che deroga alla disciplina di cui all art c.c., nell analoga fattispecie di azienda ceduta trasferita da un impresa fallita. Per quanto concerne, invece, i criteri per l individuazione dei lavoratori da trasferire come determinati dall accordo del , non può che rilevarsi quanto segue. La deroga all art c.c. (e dunque al diritto di tutti i dipendenti a transitare alle dipendenze dell affittuario) richiede congiuntamente le due condizioni dello stato di crisi e di un valido accordo sindacale. Nel caso di specie l accordo indica i tre criteri di selezione (esigenze tecnico-organizzative, anzianità di servizio, carichi familiari) in ordine di priorità ; tuttavia, non è dato comprendere se i tre criteri agiscano in concorso ovvero se il secondo e terzo criterio vengano in questione solo in caso di due o più lavoratori che si collochino a parità di punteggio rispetto al primo. La nozione di esigenze tecniche e organizzative, senza ulteriori specificazioni è, d altra parte, eccessivamente vaga e consente una decisione sostanzialmente unilaterale da parte del datore di lavoro. Anche a voler superare tale assunto, gravava, ad ogni modo, sulla società l onere di aver adempiuto agli obblighi imposti dall accordo sindacale, illustrando le modalità con le quali era stata operata la scelta dei dipendenti da trasferire al conduttore. L assenza di qualsiasi allegazione o prova da parte della convenuta circa le modalità di applicazione dei tre criteri e circa l intervenuta comparazione tra dipendenti da far transitare e dipendenti da escludere, può essere di per sé sufficiente ai fini dell accoglimento delle domande. Comunque, come si è visto, dall istruttoria è risultato che i criteri indicati (pur superando l eccezione di indeterminatezza degli stessi) non pare siano stati rispettati, posto che i ricorrenti sono stati posposti a colleghi con minori carichi di famiglia, con minore anzianità e persino a colleghi apprendisti, per i quali sarebbe impossibile individuare un esigenza aziendale di mantenere in vita un rapporto di lavoro onerato da obblighi formativi. In dettaglio: il teste Maurizio Monopoli, responsabile dello stabilimento anche per conto di Lupini Targhe, riferisce di essere stato colui che, assieme ai propri collaboratori, ha effettuato la scelta dei 155 lavoratori da far transitare) e ha dichiarato: I
5 nominativi.. sono stati comunicati ai sindacati a voce Quando abbiamo determinato i 155 nomi non abbiamo fatto un documento scritto. I testi escussi hanno confermato come fosse prassi aziendale quella di spostare i lavoratori da un reparto all altro (Salemi e Pesenti) con conseguente maturazione di specifiche competenze da parte di lavoratori con lunga anzianità di servizio (come i ricorrenti): il che impedisce di attribuire al criterio delle esigenze tecnico-organizzative qualsiasi rilievo se non a seguito di specificazione il cui onere non può che essere a carico della società. Come anticipato, tra i lavoratori scelti e transitati alla Open Technology Trading Italy s.r.l., a parità di mansioni, molti avevano un anzianità di servizio inferiore a quella dei ricorrenti. La circostanza è stata in parte confermata dai testi, ma prima ancora emerge dal libro unico prodotto dalla International Fim (comprendente le assunzioni in precedenza già decise da Open Technology Trading Italy s.r.l.). In particolare, dalla lettura del LUL risultano essere stati assunti prima dei ricorrenti, sebbene aventi un anzianità di servizio inferiore, i seguenti lavoratori del medesimo reparto (Selezione-Assemblaggio): Milazzo Dorotea, Cremaschi Valentina, Lo Bianco Chiara, Morini Silvia, Nagy Cristina, Rigamonti Selina, Palma Luana, Zucchinali Sara, Matera Annunziata, Signorelli Alice, Martinelli Claudia, Maltese Leandra, Apostoll Irina Rodica, Arici Simona, Conti Nicoletta, Alorardi Anna Rosa, Di Leo Luana, Stabilini Francesca, Resmini Anna Maria, Papetti Sonia, De Silvestro Mattia. Tra questi (come confermato anche dai testi Salemi, Pesenti, Perico e Bonacina), Claudia Martinelli e Mattia De Silvestro sono transitati sebbene assunti con contratto di apprendistato: e la società avrebbe dunque dovuto spiegare quale esigenza produttiva fosse alla base della scelta di assumere due dipendenti da formare e con anzianità cosi ridotta. Alla luce di quanto esposto non può negarsi il diritto dei ricorrenti a veder incamerato, a titolo di risarcimento danni, quanto a loro spettante se fossero stati assunti dalla Open Technology Trading Italy s.r.l. alla data dell affitto di azienda, , fino alla scadenza del contratto, Il danno, a rigore, sarà pari alla differenza tra l importo di CIG previsto dalla legge e percepito, quindi: per Liotti Anna Maria 3.345,06; per Menna Sabina 2.915,10; per Bellavia Stefano 2.806,58 (dando per buoni i conteggi operati dal ricorrente stante la mancata contestazione della società contumace). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M.
6 Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: - accoglie il ricorso; - condanna Open Technology Trading Italy s.r.l. a pagare a Liotti Anna Maria 3.345,06, a Menna Sabina 2.915,10, a Bellavia Stefano 2.806,58; - condanna Open Technology Trading Italy s.r.l. alla refusione delle spese di lite, a favore della ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bergamo, il Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta
Sentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO RG 6606/2008 FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi nei confronti di: MANGIAROTTI NUCLEAR SPA,in
DettagliSentenza n. 2147/2018 pubbl. il 29/05/2018 RG n. 6837/2017
Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente sentenza
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliN. 193/09 SENT. LAV.
N. 193/09 SENT. LAV. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
Dettagli- ricorrente - C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliN. R.G. 562/2014. TRIBUNALE di GENOVA
N. R.G. 562/2014 TRIBUNALE di GENOVA Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Francesca Maria Parodi nel procedimento ex art 28 Stat Lav. instaurato da S.A.P.P.E Sindacato Autonomo Polizia
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliRiportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Gabriella Piantadosi,
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliFirmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec
Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Giudice Daniela Bracci, visti gli atti ed i documenti di causa; a scioglimento della riserva adottata all udienza dell 11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70
DettagliTRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione Lavoro. Sentenza n del 26/09/2005
TRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione Lavoro Sentenza n. 3187 del 26/09/2005 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di opposizione del 27.12.04 la U., premesso di aver proposto ricorso ex art. 28 legge 300/70 al
DettagliCASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n del [competenza del giudice falliment
CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n. 2411 del 02.02.2010 [competenza del giudice falliment Nota a sentenza dell' Avv. Francesco Saverio Del Buono Tale ordinanza, emessa dalla sezione lavoro
DettagliTRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 15/09/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliT R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O
T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo nel procedimento iscritto al n. 3865/2017 R.G. data 1.8.2017; O R D I N A N
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Il giudice, all esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133). REPUBBLICA
DettagliD. V. rappresentato e difeso dall avv. S. G. del Foro di Trento ed elettivamente
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliScritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51
N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: ha pronunciato, in nome del Popolo
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliN. 133/2014 RG. Tribunale Ordinario di Urbino. All udienza del 04/12/2014 sono presenti personalmente il ricorrente l Avv.
N. 133/2014 RG Tribunale Ordinario di Urbino All udienza del 04/12/2014 sono presenti personalmente il ricorrente l Avv. RENZINI ROSSI ROSELLA nonché l Avv. GIANCARLO FALETTI e per la parte resistente,
Dettaglicontro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O
N. 626 Sentenza Fasc. n. 1363/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento
DettagliTribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Antonio MATANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in
TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA G.U.: DOTT.SSA N.R.G.: /20 Udienza del Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in alla Via n., C.F.:, rappresentato e difeso
DettagliVERBALE DELLA CAUSA N. 247 DELL ANNO 2017
Tribunale Ordinario di Ravenna SEZIONE CIVILE Settore lavoro VERBALE DELLA CAUSA N. 247 DELL ANNO 2017 Oggi 21/11/2017 innanzi al giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi: Per la parte ricorrente l
DettagliFirmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - VI SEZIONE CIVILE - In persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 702 bis c.p.c., la seguente ORDINANZA nella causa civile di
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento
Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliIl Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all odierna udienza la seguente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE II DI MILANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE II DI MILANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.3878/2002, proposto da Arrigoni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliLEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO...
Il TAR Lombardia, sez. Milano, con sentenza 1063 del 27 aprle 2011, con riguardo a domanda con cui il ricorrente aveva chiesto al Giudice, ai sensi dell articolo 116 c.p.a., di ordinare all Ordine degli
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra
N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliFallimento del datore di lavoro e competenza del giudice Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n (Manuela Rinaldi)
Fallimento del datore di lavoro e competenza del giudice Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 02.02.2010 n. 2411 (Manuela Rinaldi) Dopo il fallimento il riconoscimento del credito è dinanzi al giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE
N.6730/08 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso in appello n. 7855 del 2003
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Indietro Pubblicato il 20/07/2017 N. 01173/2017 REG.PROV.COLL. N. 00734/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. Fabrizio FORTE Presidente Dott. Antonio DIDONE Consigliere Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
TAR Emilia Romagna, Sez. II, 27.11.2014, n. 1179 Materia: sanzione disciplinare richiamo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Dettagli