(c.d. moratoria debiti PMI) al nuovo termine del
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- Viviana Capone
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1 Prorogato l Accordo per il Credito 2013 (c.d. moratoria debiti PMI) al nuovo termine del Prorogato fino al 31 marzo 2015 l Accordo per il credito-2013, lo strumento - la cui scadenza era fissata per il 31 dicembre - attivato da Abi in intesa con le Associazioni d Impresa [Rete Imprese Italia (Confcommercio Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confesercenti), Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Coldiretti, Claai, Confedilizia, Confagricoltura, e Confetra] per consentire la sospensione e l allungamento dei finanziamenti delle Imprese. L'accordo prevede la possibilità per le Imprese di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing, e di allungare la durata dei mutui. La proroga al 31 marzo riguarda anche i 2 plafond - anch essi in scadenza al 31 dicembre di quest anno - messi a disposizione delle PMI per Progetti investimenti Italia riservato alle PMI che continuano a investire nonostante la crisi, e quello Crediti P.A. per lo smobilizzo, presso il sistema bancario e finanziario, dei crediti vantati dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione. Abi e Associazioni d Impresa sono al lavoro per individuare nuove misure per sostenere le piccole e medie imprese, ma anche per promuovere l evoluzione della loro struttura finanziaria. Sui dati dell iniziativa - aggiornati a ottobre 2014 e forniti da ABI - sono state oltre 40mila le PMI che hanno attivato gli strumenti di sospensione rate e allungamento dei finanziamenti per un controvalore di 13,7 miliardi di euro, con un utilizzo più intenso nel settore Commercio e Alberghiero dove si è registrato il 27,2% delle domande, seguito da Edilizia e opere pubbliche (18,7%) e dall Industria (15,4%), Artigianato (7,8%), Agricoltura (5,9%), il restante 25% circa agli altri Servizi. IL NUOVO TERMINE: 31 marzo 2015 Per la presentazione delle richieste di Sospensione o di Allungamento dei finanziamenti, il nuovo termine è fissato al 31 marzo La proroga si rende necessaria a fronte della permanenza di tensioni di liquidità per le Imprese. Le misure di sostegno delle Imprese saranno presumibilmente adeguate alla evoluzione in corso nell impianto regolamentare europeo. 1
2 Accordo per il credito 2013 [da 01_07_2013 a 30_06_2014, prorogato al 31_12_2014 e ancora qui oggetto di proroga al 31_03_2015] Nuovo accordo per il credito alle PMI In data 01/07/2013 è stato sottoscritto un nuovo accordo per il credito alle PMI tra il Ministero dell'economia e delle Finanze, l Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le principali Associazioni di Rappresentanza delle imprese (Confcommercio all interno di Rete Imprese Italia, come da documento in allegato). Obiettivo dell iniziativa è di dare continuità ai precedenti accordi siglati in data: I) 3 agosto del 2009 ( Avviso comune ), II) III) 16 febbraio del 2011 ( Accordo per il Credito ) 28 febbraio 2012 ( Nuove misure per il Credito alle PMI ) in un periodo caratterizzato da una marcata fase recessiva e da forti tensioni finanziarie, nonché da: - una congiuntura attuale che continua a presentare elementi di forte preoccupazione; - una consapevolezza delle parti sulla necessità di mettere in campo interventi che diano respiro finanziario alle Imprese che, pur presentando effettive difficoltà finanziarie, abbiano prospettive di continuità e di crescita. L accordo prevede 3 tipologie di interventi finanziari: A. OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI; B. OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI; C. OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELL ATTIVITÀ. 2
3 A. Tra le OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI, rientrano la sospensione per 12 mesi delle RATE (limitatamente alla quota-capitale) di mutuo aziendale (A.1) - anche se agevolati 1 - e la sospensione per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei CANONI DI LEASING (A.2), rispettivamente, immobiliare e strumentale. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei finanziamenti aziendali e delle operazioni di leasing finanziario: in essere alla data del 01/07/2013; in regolare ammortamento o, al più, con arretri non superiori ai 90 giorni [rispetto alla data di presentazione della domanda di sospensione]; che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dalle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio Le operazioni di sospensione dei finanziamenti determinano una traslazione del Piano di Ammortamento originario per un periodo di 12 mesi e le rate di soli interessi sono corrisposte anche durante il periodo di sospensione, secondo le scadenze originarie. Nel caso del leasing verrà coerentemente postergato anche l esercizio di opzione di riscatto. Per le imprese del comparto del credito edilizio, le banche aderenti realizzano le sospensioni secondo le modalità previste dal presente paragrafo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso. Condizioni di realizzazione dell intervento (A) Le operazioni di sospensione sono realizzate allo STESSO TASSO D INTERESSE previsto dal contratto originario e senza la necessità di GARANZIE AGGIUNTIVE. Qualora i finanziamenti originari oggetto di Sospensione siano ASSISTITI DA GARANZIE, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione [è il caso delle operazioni assistite da garanzie dei Confidi].. Possono essere oggetto di Sospensione ai sensi del presente Accordo anche i finanziamenti che abbiano beneficiato delle misure previste dall Avviso Comune del 2009 e dei relativi rinnovi (leggasi Accordo per il credito del 2011). Le banche che abbiano valutato positivamente l impresa ai fini dell accesso alle operazioni di Sospensione, si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale. 1 **A condizione che l Ente erogatore di contributi aderisca all iniziativa comunicandolo al MEF ed il piano di erogazione di contributo pubblico non debba essere modificato. 3
4 B. Tra le OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI, viene prevista la possibilità: B.1) - di allungare la durata dei finanziamenti (no leasing) - anche agevolati 1 -, B.2) - di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento all anticipazione di crediti certi ed esigibili; B.3) - di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali. Possono essere ammesse all allungamento le operazioni di finanziamento (no leasing): in essere alla data del 01/07/2013; e che non abbiano fruito di analogo beneficio (=allungamento) ai sensi dell Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e dell accordo Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento, ma in ogni caso il periodo di allungamento non può essere superiore ai 3 anni per i finanziamenti chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari. Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Condizioni di realizzazione dell intervento (B) La banca valuterà l eventuale VARIAZIONE DEL TASSO D INTERESSE che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore a 200 punti base. Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d interesse previsto dal contratto originario QUALORA l impresa richiedente, entro 12 mesi dall ottenimento dell allungamento richiesto, avvii alternativamente: i) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; ii) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. [In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d interesse sull operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto]. La PRESTAZIONE DI GARANZIE AGGIUNTIVE sull operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell impresa richiedente. 4
5 C. Le OPERAZIONI PER PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ sono operazioni connesse ad aumenti dei MEZZI PROPRI (MP) realizzati dall Impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le Imprese costituite in forma di Società di capitali (comprese le società cooperative) le banche aderenti all Accordo si impegnano a concedere indipendentemente dal sussistere di condizioni di tensione finanziaria 2 che possono condurre alla richiesta di Moratoria - un finanziamento proporzionale all aumento dei mezzi propri (MP). 2 ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale. 5
6 Imprese beneficiarie Possono beneficiare degli interventi previsti dal nuovo Accordo per il credito-2013 le piccole e medie Imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Al momento della presentazione della domanda alle banche per l ammissione agli interventi finanziari in parola le imprese devono essere IN BONIS, ovvero: - non devono avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, - non devono avere posizioni debitorie classificate come partite incagliate, - non devono avere posizioni debitorie classificate come esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, - non devono avere procedure esecutive in corso. Istruttoria delle domande di intervento Tutti gli interventi finanziari saranno impostati su base individuale dalle Banche che aderiscono all iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o nella realizzazione dell intervento, ferma restando la possibilità per le banche di migliorare quanto previsto nell accordo. Dunque, nell effettuare l istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Le Banche sono impegnate a fornire una risposta, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste alle Imprese, le quali si impegnano a fornire tutte le informazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, organizzative richieste dagli intermediari bancari e finanziari per la verifica della loro capacità di continuità aziendale. Istruttoria delle domande di intervento Le Banche che intendono partecipare al nuovo Accordo per il credito 2013 comunicano all ABI detta intenzione e si impegnano a renderlo operativo entro 30 gg. lavorativi dalla data dell adesione. Le richieste per l attivazione degli interventi finanziari previsti dall Accordo/2013 dovranno essere presentate dalle Imprese entro il 31 Dicembre 2014, su apposita modulistica bancaria (che sarà predisposta su modello ABI a breve disponibile). Le domande di allungamento dei finanziamenti che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A dell Accordo), potranno essere presentate entro il 31 dicembre Impegni aggiuntivi delle parti Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati. Le Parti rappresentative delle imprese, si impegnano a promuovere il presente accordo presso le rispettive Federazioni rappresentative dei Confidi, ai fini della realizzazione delle operazioni previste dall accordo. 6
7 Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all operatività dell accordo. Le Parti concordano sull opportunità di favorire processi di consolidamento a medio termine delle esposizioni bancarie a breve, anche per diminuire il peso degli oneri finanziari di breve termine sulle imprese. Fidicomet Soc. Coop. - Milano 7
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