Legge 23 dicembre 2014, n. 190 D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917/1986, art.

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1 UNICO SP: versamento degli acconti e delle imposte e ravvedimento di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Studio Tarantino Cremona Monarca - Dottori Commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO Le società di persone e gli enti equiparati sono tenuti al versamento dell IRAP. L IRPEF è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione). La Legge Finanziaria 2016 ha anticipato la decorrenza, prevista all , delle novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 158/2015) Nel caso di mancato versamento delle imposte nei termini, sono ora previste nuove agevolazioni applicabili con l istituto del ravvedimento operoso e sono state altresì riviste le sanzioni tributarie RIFERIMENTI " D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917/1986, art. 5 SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " SANZIONI " SCADE " Società semplici Società in nome collettivo e in accomandita semplice Società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all unanimità o a maggioranza) Società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale) Associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; Aziende coniugali, se l attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori) Geie (Gruppi Europei di Interesse Economico) Aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello UNICO PF); Società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso occorre compilare il modello UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello UNICO enti non commerciali ed equiparati). Condomini che devono invece presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d imposta, hanno effettuato ritenute La Legge Finanziaria 2016 ha previsto l anticipazione all rispetto alla data dell del nuovo regime delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 158/2015) Il versamento delle imposte (a titolo di saldo e I acconto) deve essere effettuato entro il 16 giungo 2016 (ovvero entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) Il II acconto delle imposte deve essere versato entro il 30 novembre 2016 La dichiarazione dei redditi modello UNICO SP - IRAP deve essere trasmessa telematicamente entro il 30 settembre Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile 2016

2 ADEMPIMENTO " Trasparenza fiscale il principio di trasparenza fiscale stabilisce che le società di persone, a differenza delle società di capitali, non sono soggette alle imposte sul reddito (né IRES né IRPEF): per il reddito prodotto saranno i soci in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società a dover versare le relative imposte (art. 5 T.U.I.R.). L utile (o la perdita) prodotto dalla società, salvo casi particolari, viene attribuito ai soci rispettando le seguenti regole: nel periodo di produzione del reddito ed indipendentemente dall effettiva percezione da parte dei soci, ovvero anche quando gli utili non sono effettivamente distribuiti; a coloro che risultano soci alla chiusura del periodo d imposta; in proporzione alle quote di partecipazione detenute all inizio del periodo d imposta Sarà il socio quindi a dover versare le imposte sul reddito di partecipazione attribuito dalla società, unitamente ad eventuali altri redditi percepiti nel corso dell anno che concorrono alla determinazione del reddito complessivo secondo le regole generali. ESEMPIO La società in nome collettivo Abc S.n.c. costituita da due soci di cui il socio A è titolare di una quota del 60% ed il socio B titolare dei una quota del 40% ha realizzato nel corso dell anno 2016 un utile di euro : il socio A dovrà dichiarare e versare le relative imposte su un reddito di partecipazione pari ad euro (indipendentemente dall effettiva percezione dell importo); il socio B dichiarerà e pagherà le relative imposte su un reddito di partecipazione di euro L imposta IRAP sarà invece interamente a carico della società. Dichiarazione Il Modello UNICO Società di persone 2016 ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell anno 2015 al fine di determinare: la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle rispettive imposte personali (IRPEF, IRES), indipendentemente dalla effettiva percezione del reddito; le imposte sostitutive di cui ai Quadri RQ e RT; i proventi soggetti a tassazione separata di cui al Quadro RM. Tale Modello utilizzabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, èinoltre utilizzabile per la presentazione della dichiarazione IVA (in tale caso dichiarazione unificata). La dichiarazione deve essere presentata, a pena di nullità, utilizzando i Modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Il Modello UNICO Società di persone è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito e sul sito Presentazione La presentazione del Modello UNICO società di persone entro 90 giorni non viene considerata omessa, ma è soggetta a sanzione. Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile

3 Trasmissione Se la società presenta la dichiarazione entro 90 giorni dalla data ultima di presentazione del Modello UNICO si applica la sanzione da 258 a euro. Pertanto, mediante l istituto del ravvedimento operoso la sanzione è pari a 1/10 di 258 euro per ciascuna dichiarazione tardiva. Ciò significa che per la dichiarazione dei redditi ed IVA si deve pagare una sanzione complessiva pari ad euro 25. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche. L Agenzia delle Entrate, attesta successivamente, la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute. Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all utente del servizio che ha effettuato l invio delle dichiarazioni entro 5 giorni lavorativi dall invio stesso. Il Modello UNICO 2016 SP deve obbligatoriamente essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, via Entratel e Fisconline. Versamento Il versamento delle imposte deve essere effettuato mediante Mod. F24. A decorrere dal 2007 i soggetti titolari di partita IVA devono trasmettere tale modello esclusivamente in via telematica. I versamenti telematici possono essere effettuati: 1. direttamente, mediante: il servizio Entratel/Fisconline (F24 web, F24 online); il servizio di remote/home banking gestito dalle banche/poste; 2. tramite intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.) che può avvalersi alternativamente: del servizio F24 cumulativo gestito dall Agenzia delle Entrate tramite Entratel; del servizio di remote / home banking gestito dalle banche/poste. Il Mod. F24 che presenta saldo zero per effetto di compensazioni, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel - Fisconline). Di conseguenza il Mod. F24 non potrà essere presentato tramite il servizio di remote/home banking gestito da banche/poste. Il versamento del saldo e del I acconto delle imposte deve essere effettuato entro il 16 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti (16 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano ciascuno i 12 euro. Gli importi delle imposte derivanti dal Modello UNICO 2016 SP devono essere versati, effettuando l arrotondamento all unità di euro, come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (ad esempio: gli acconti), l arrotondamento deve essere effettuato secondo l ordinaria modalità dell arrotondamento al centesimo di euro. Il versamento del II acconto delle imposte deve essere effettuato entro il 30 novembre Nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione le società effettuano i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile 2016

4 Rateazione Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con una maggiorazione a titolo di interessi (4% annuo). Il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all imposta, ma versati separatamente mediante l apposito codice tributo. La rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. È possibile rateizzare il primo acconto e versare in un unica soluzione il saldo, e viceversa. I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna rateazione/regione/prov. del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES - IRPEF - IRAP ovvero a titolo di acconto IVA. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Nella tabella sotto riportata si evidenziano le scadenza previste per i contribuenti titolari di partita Iva che intendono rateizzare le imposte: (*) in questo caso l importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. Compensazione I debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Regioni, INAIL) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione. La compensazione è effettuata mediante il modello di pagamento F24. I crediti risultanti dal modello UNICO 2016 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, compreso il credito IVA di importo fino a euro. Per l utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a euro annui è necessaria l apposizione sulla relativa dichiarazione, del visto di conformità ovvero dell attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione, è di euro ,00 per ciascun anno solare. Qualora l importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell anno solare successivo. L importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro ,00, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24. Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile

5 Ravvedimento operoso Il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni commesse in sede di predisposizione o di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento di imposte e ritenute alla fonte dovute. Con l istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha quindi la possibilità di ridurre le sanzioni applicabili. NOVITÀ " La Legge Finanziaria 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 133) ha anticipato la decorrenza, prevista dall , delle novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio contenuta nel D.Lgs. n. 158/2015. Si ricorda che già la Finanziaria 2015 aveva ridisciplinato l istituto del ravvedimento operoso con decorrenza 2015, prevedendo: diverse misure della riduzione applicabile alla sanzione ordinaria ; nuove soglie temporali entro le quali effettuare le regolarizzazioni; un ambito di applicazione più esteso, rimuovendo alcune cause ostative alla possibilità di effettuare il ravvedimento operoso. Infatti, con riferimento ai soli tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate è possibile accedere all istituto del ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc: il ravvedimento operoso, infatti, non è più precluso se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche. Rimane invece comunque esclusa la possibilità di ricorrere a ravvedimento successivamente alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altro atto avente natura impositiva, compresi gli avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d imposta e avvisi di irrogazione delle sanzioni (D.P.R. n. 600/73, artt. 36-bis, 36-ter e 54-bis). Dall per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15%. Sanzioni Nel dettaglio, dal 2016 utilizzando l istituto del ravvedimento operoso, la sanzione è così determinata: per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1% (invece dello 0,2%); per i ritardi dal 15º al 30º giorno si applica la sanzione fissa dell 1,5% (invece del 3%); per i ritardi dal 31º al 90º giorno si applica la sanzione dell 1,67% (invece del 3,33%). Per i ritardi dal 91º giorno il calcolo per il ravvedimento operoso avviene sul 30%, con le previgenti riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso. Nella tabella sotto riportata si riepilogano le modalità di versamento effettuabile con ravvedimento operoso: 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile 2016

6 SOGGETTI INTERESSATI " Sono obbligate alla presentazione del Modello Unico Società di Persone ed alla relativa liquidazione delle imposte, le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, qui di seguito riportate: Società semplici; Società in nome collettivo e in accomandita semplice; Società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all unanimità o a maggioranza); Società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); Associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; Aziende coniugali, se l attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori); Geie (Gruppi Europei di Interesse Economico). Fatte salve le convenzioni in essere contro le doppie imposizioni, si considerano residenti le società ed associazioni che per la maggior parte del periodo d imposta (183 giorni dell anno) hanno nel territorio dello Stato alternativamente: la sede legale stabilita dall atto costitutivo; la sede dell amministrazione, intesa come il luogo dove gli amministratori esercitano principalmente l attività di gestione; l oggetto principale della loro attività. L oggetto principale è quello risultante dall atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,o, in mancanza, quello risultante sulla base dell attività di fatto esercitata. Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile

7 SOGGETTI ESCLUSI " SANZIONI " Non devono presentare il Modello Unico SP - Società di persone ed equiparate: Aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Unico PF); Società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso occorre compilare il modello UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello UNICO enti non commerciali ed equiparati); Condomini che devono invece presentare la dichiarazione Modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d imposta, hanno effettuato ritenute. La Legge Finanziaria 2016 ha previsto l anticipazione all rispetto alla data dell del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs 158/ Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile 2016

8 SCADE " Presentazione Le società o associazioni, presentano all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo alla chiusura del periodo d imposta. Versamento Il versamento del saldo e del I acconto delle imposte deve essere effettuato entro il 16 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti (16 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano ciascuno i 12 euro. Pratica Fiscale e Professionale n. 17 del 25 aprile

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