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1 C O M U N E D I C O L L E F E R R O ( P r o v i n c i a d i R o m a ) C o p i a Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 Oggetto: Esame ed approvazione Regolamento per la monetizzazione delle aree a standards per parcheggi privati e a standards urbanistici negli interventi edilizi diretti L anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17,45 in Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all appello nominale: CACCIOTTI Mario SINDACO Presente DEL FERRARO Leone PRESIDENTE Presente - CONSIGLIERI - Presente Presente PESOLI Paolo Si ROSSI Antonio Si TRULLI Riccardo Si CECCARELLI Giancarlo Si SPERATI Pietro Si GIULIANI Aldo Si GIROLAMI Emanuele No SOFI Rocco Si STENDARDO Vincenzo Si PANICCIA Remo Si DEL BRUSCO Maurizio Si DEL PRETE Mario Si GESSI Claudio No IANNUCCI Saturno Si SANNA Pierluigi Si Presenti in aula: n. 15 Assenti in aula: n. 2 Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, assume la presidenza il sig. Leone Del Ferraro Presidente del Consiglio Assiste il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA. Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Maurizio DEL BRUSCO, Saturno IANNUCCI, Riccardo TRULLI Sono altresì presenti gli Assessori: Giorgio SALVITTI, Fabio COLAIACOMO, Cinzia SANDRONI, Vincenzo NECCI, Paolo Giorgio VITIELLO, La seduta è pubblica

2 ...OMISSIS... presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Rossi, Giuliani) PREMESSO: IL CONSIGLIO CHE la Legge n. 765 del , all art. 18 ha aggiunto l art. 41-sexies alla Legge n del , introducendo l obbligo di riservare nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza, spazi di parcheggio nella misura di un metro quadrato ogni 20 metri cubi di costruzione; CHE il comma 2 dell art. 2 della Legge n. 122 del ha sostituito l art. 41- sexies della Legge n del , prevedendo che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione; CHE numerosi fabbricati situati nel territorio comunale sono stati realizzati in epoca antecedente all entrata in vigore della Legge n. 765 del , ovvero alla L. 122 del e che, quindi, non hanno vincolato le aree come previsto dalle norme sopravvenute e, comunque, possono non avere la disponibilità di aree a parcheggio nelle misure previste; CHE le mutate condizioni sociali, hanno comportato che porzioni di fabbricati ubicati in talune aree della città precedentemente destinate a specifico uso abbiano la necessità, comunque in coerenza e secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, di mutare la loro vocazione e/o di realizzare trasformazioni e/o ampliamenti; CHE tali unità immobiliari possano risultare carenti degli idonei spazi da destinare a parcheggio di cui al richiamato art. 41-sexies della L. 1150/1942 come successivamente modificata e integrata dalla 122/89, nonché quelli da destinare a verde privato, come disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del ; CHE risulta necessario pertanto procedere alla previsione di una congrua monetizzazione in caso di dimostrata irreperibilità di idonei spazi da destinare a parcheggio privato e/o a verde privato e, comunque, a standard urbanistici; CHE per mutata vocazione si intende ad esempio il cambio di destinazione d uso ove non avvenga un aumento del carico urbanistico già considerato nell elaborazione del PRG vigente, ovvero un ampliamento per il quale il PRG abbia già previsto la dotazione di standard pubblici, ovvero trasformazioni e/o ampliamenti anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (ad esempio gli interventi previsti dalla L.R. 11 agosto 2009 n.21 come successivamente modificata e integrata, cosiddetto Piano Casa, o dalla Legge Regionale 16 aprile 2009, n. 13, recupero sottotetti); CHE in taluni casi la mancanza di dotazione di spazi a parcheggio privato e/o a verde privato, nella fattispecie non inficia l applicabilità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente; CHE nell ipotesi invero di interventi da realizzarsi in deroga agli strumenti urbanistici, trattasi di norme particolari per le quali vige una disciplina legislativa specifica e come nella fattispecie della L.R. 21/09 come successivamente modificata e integrata

3 (cosiddetto Piano Casa ) sono intervenute circolari esplicative, approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 20/2012 e n. 184/2012 che meglio specificano l applicazione della norma derogatoria; CHE già al punto 6.7 della prima circolare esplicativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2012, in merito all applicazione della L.R. 21/09 e ss.mm.ii., si prevede, in merito a quanto stabilito dall art. 3, commi 6 e 7 della Legge Regionale (ampliamenti), la possibilità di monetizzazione degli standard urbanistici e che lo stesso comma 7 stabilisce che tale monetizzazione è da corrispondersi quale contributo straordinario in misura pari al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 riferiti sia alla quota relativa al costo di costruzione (art. 16, commi 1 e 3) sia a quella relativa agli oneri di urbanizzazione (art. 16 commi, 1 e 4); CHE per gli ulteriori interventi previsti dalla richiamata L.R. 21/09 come successivamente modificata e integrata, la seconda circolare esplicativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 184/2012, al punto 8 e ai punti 11 e 12 che rimandano espressamente allo stesso punto 8, analizza la possibilità di monetizzazione degli standard urbanistici, in quanto non espressamente prevista dagli articoli 3ter, 4 e 5 della Legge Regionale, che disciplinano i relativi interventi; CHE la richiamata circolare, stabilisce che sia possibile la monetizzazione oltre che della quota parte delle urbanizzazioni secondarie anche della quota parte delle urbanizzazioni primarie rimandando ad un apposito atto deliberativo del Comune, pur specificando che trattasi di un rimedio straordinario e non anche un diritto dell interessato, richiamando l assunto dell art. 12, comma 2 del D.P.R. 380/2001 secondo il quale il titolo edilizio e' comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso, rimarcando pertanto che comunque l area dovrà essere dotata o si dovrà prevedere di dotarla delle urbanizzazioni previste; CHE in analogia a quanto previsto dall art. 3 della L.R. 21/09 e ss.mm.ii. e dal punto 6.7 della prima circolare esplicativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2012, deve ritenersi congrua la monetizzazione degli standard urbanistici, in aggiunta al versamento del contributo dovuto, mediante la corresponsione di un contributo straordinario in misura pari al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 riferiti sia alla quota relativa al costo di costruzione (art. 16, commi 1 e 3) sia a quella relativa agli oneri di urbanizzazione (art. 16 commi, 1 e 4); CHE la Legge Regionale 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti come successivamente modificata e integrata al comma 3, art. 3 stabilisce che per specifici interventi disciplinati dalla Legge stessa vi sia l obbligo di reperire..omissi.. spazi per parcheggi pertinenziali..omissis.. con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi..omissis.. CHE il successivo comma 4, art. 3 della medesima Legge Regionale recita testualmente Qualora sia dimostrata l impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere all obbligo di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4 CHE in conformità a quanto previsto dalla richiamata Legge Regionale 16 aprile 2009, n. 13, deve ritenersi congrua la monetizzazione di spazi di parcheggi di cui all art. 41-sexies della L. 1150/1942 come successivamente modificata e integrata e, per analogia, delle aree da destinare a verde privato, mediante un versamento straordinario di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato rispettivamente di parcheggi e di verde privato, comprensivo del costo del terreno necessario, qualora venga dimostrata l impossibilità di reperire tali aree; RITENUTO di provvedere in merito, anche al fine di consentire la concreta applicazione delle Leggi Regionali sopra richiamate (recupero sottotetti e piano casa), anche nei casi in cui non siano effettivamente reperibili aree da destinare a parcheggio e verde, sia pubblico che privato, agevolando le legittime aspettative dei cittadini e contribuendo a favorire l economia della città; VISTO il Regolamento per la monetizzazione delle aree a standards per parcheggi privati e a standards urbanistici negli interventi edilizi diretti, predisposto dall Ufficio Tecnico Comunale, allegato sub. A alla presente, composto di n. 13 articoli e suddiviso in tre parti; RITENUTO di approvare il Regolamento sopra indicato, in quanto conforme alla volontà di questa Amministrazione, volta a concedere la possibilità di interventi di modesta entità su edifici esistenti e la piena applicazione delle più volte richiamate Leggi regionali (piano casa e recupero sottotetti); VISTA la Legge n. 1150; VISTA la Legge 06 agosto 1967 n. 765; VISTA la Legge 24 marzo 1989 n. 122; VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2009 n. 13; VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2009 n. 21; VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011n. 10; VISTE le circolari esplicative in merito alla Legge Regionale 11 agosto 2009 n. 21 come successivamente modificata e integrata, approvate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 20/2012 e n. 184/2012; ATTESA la propria competenza, ai sensi dell art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, del Testo Unico. VISTI i pareri espressi come in calce riportati; PRESO ATTO che il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell art. 97, comma 2, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, Nulla ha osservato in merito alla conformità dell atto alle norme vigenti ; CON votazione come sotto riportata: D E L I B E R A Per le motivazioni sopra riportate, che si intendono integralmente richiamate: 1. Di approvare il Regolamento per la monetizzazione delle aree a standards per parcheggi privati e a standards urbanistici negli interventi edilizi diretti, allegato sotto la lettera A alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

5 2. Di dare atto che il suddetto Regolamento prevede le modalità per il soddisfacimento degli standard, sia per parcheggi privati sia per standards urbanistici, attraverso la monetizzazione, anche coerentemente con quanto disposto dalle Leggi Regionali 11 agosto 2009 n. 21 e s. m. e i. e 16 aprile 2009 n. 13; 3. Di stabilire che al suddetto Regolamento venga data la necessaria diffusione e, quindi, venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune e ne venga dato avviso al pubblico nelle forme consuete; ^^^^^^^^^ - Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: Esame ed approvazione Regolamento per la monetizzazione delle aree a standards per parcheggi privati e a standards urbanistici negli interventi edilizi diret,ai sensi dell art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: il sottoscritto Ingr. Claudio PALLOTTA, Dirigente della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all oggetto ; f.to ing. Claudio PALLOTTA Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è stato individuato nell arch. Gianna CITTADINI, Funzionario del settore Edilizia e Sportelli ai sensi dell art. 4 della legge n.241/90. ^^^^^^^^^ La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: CONSIGLIERI PRESENTI... N. 15 Voti a favore resi per alzata di mano N. 14 Voti contrari resi per alzata di mano N. - Astenuti N. 1 Si astiene dalla votazione il Consigliere: Sanna ^^^^^^^^^

6 Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull argomento di cui all ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata. SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD PER PARCHEGGI PRIVATI ED A STANDARD URBANISTICI NEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI. PRESIDENTE È stato trattato l argomento in Commissione ampiamente, procediamo alla votazione. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l argomento in discussione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Il presente punto all ordine del giorno viene approvato all unanimità. ^^^^^^^^^

7 Il presente processo verbale, viene firmato come segue: IL PRESIDENTE f.to Leone DEL FERRARO IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Antonio ROCCA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: - Sezione Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall art. 124, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Colleferro, lì 1 agosto 2012 Il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA Copia conforme per uso amministrativo Colleferro, lì 1 agosto 2012 IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonio ROCCA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro Sez. Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi: dal. 1 agosto 2012 al Il Funzionario Incaricato Laura BARBONA

8 REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARDS PER PARCHEGGI PRIVATI E A STANDARDS URBANISTICI NEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI. Approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 24 luglio

9 2

10 INDICE Art. 1- Oggetto...pag 4 Parte 1^ Art. 2 - Ambito di applicazione...pag 4 Art. 3 - Procedimenti in corso e sanatorie...pag. 5 Art. 4 - Determinazione della superficie dell area a parcheggio...pag. 5 Art. 5 - Accertamento della impossibilità alla realizzazione...pag. 5 Art. 6 - Definizione dei valori di monetizzazione dei parcheggi...pag. 5 Parte 2^ Art. 7 - Aree da cedere a standards urbanistici monetizzazione...pag. 6 Art. 8 - Possibilità ed opportunità della monetizzazione...pag. 6 Art. 9 - Condizioni per l accoglimento delle richieste di monetizzazione...pag. 7 Art Definizione dei valori di monetizzazione...pag. 7 Parte 3^ Art Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione...pag. 7 Art Norma speciale per il Piano Casa...pag. 8 Art Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione...pag. 8 3

11 ART. 1 Oggetto Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della monetizzazione delle aree di limitata estensione destinate a parcheggi privati secondo le prescrizioni del P.R.G. vigente negli interventi edilizi diretti e le modalità di reperimento delle aree per standards urbanistici mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune o all asservimento ad uso pubblico. Il presente Regolamento è suddiviso in TRE parti: PARTE 1^ - Monetizzazione standards per parcheggi privati ex art. 18 Legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificata dal comma 2 dell art. 2 della Legge 24 marzo 2989, n. 122, ai sensi dell art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; PARTE 2^ - Monetizzazione standards urbanistici per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico, in alternativa alla cessione delle aree al Comune (parcheggi pubblici e verde pubblico); PARTE 3^ - Norme comuni alla due parti precedenti. ART. 2 Ambito di applicazione PARTE 1^ La monetizzazione, totale o parziale, fino all equivalente di n. 3 posti auto e/o 36 mq, è ammessa nei seguenti casi, salvo comunque quanto ribadito all ultimo comma dell art. 5: a) Interventi di nuova costruzione ricadenti all interno delle zone B (B1, B2 e B3), per le destinazioni d uso compatibili, residenziali e non residenziali, qualora sia impossibile il reperimento della dotazione necessaria di parcheggi privati (ex art. 18 Legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificata dal comma 2 dell art. 2 della Legge 24 marzo 2989, n. 122), secondo i parametri previsti dalle N.T.A. del P.R.G. e della vigente legislazione in materia, fermo restando che deve comunque essere reperita la percentuale minima del 10% della dotazione prevista dalla legislazione vigente e dalle N.T.A. con la realizzazione di almeno un posto auto; b) Interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, nelle zone B e nelle zone C, che comportano cambi di destinazione anche d uso diverso dalla residenza, con o senza opere, qualora sia impossibile il reperimento della dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri previsti dalle N.T.A. del P.R.G. e della vigente legislazione in materia; c) In caso di mancata contiguità tra superficie fondiaria interessata dall intervento di nuova costruzione e la viabilità pubblica (lotti interclusi) nonché impossibilità di realizzazione di accesso con infrastrutture eventi le caratteristiche della viabilità pubblica; d) In caso di ampliamento degli edifici esistenti, qualora per comprovati motivi sia impossibile realizzare l intera dotazione dei parcheggi previsti per legge; e) Edifici esistenti: 1. In caso di mutamento della destinazione d uso, con o senza trasformazioni fisiche sia tra diverse categorie funzionali che nell ambito dello stesso raggruppamento di categoria; 2. In caso di frazionamento di unità immobiliari senza aumento della superficie utile. È consentita la monetizzazione dei parcheggi, senza la limitazione dei tre posti auto e/o 36 mq: - qualora il cambio di destinazione d uso, con o senza opere, venga realizzato su edifici la cui concessione (già licenza edilizia) è antecedente alla data del 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge 765/1967; - nel recupero dei sottotetti ai fini abitativi, ai sensi della Legge Regionale 16 aprile 2009, n. 13; - nell applicazione del Piano casa: interventi di cui agli articoli 3, 3 ter, 4 e 5 della Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 10; - nel Centro urbano storico, compatibilmente con le norme del PTPR; - nelle Zone agricole, relativamente alle costruzioni residenziali; 4

12 ART. 3 Procedimenti in corso e sanatorie Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora sia riscontrata l oggettiva impossibilità di adeguarsi ai parametri di P.R.G. e di legge, è consentita la monetizzazione con i limiti e le condizioni di cui sopra; In caso di procedimenti in sanatoria, le somme dovute a titolo di monetizzazione saranno conteggiate in misura doppia. ART. 4 Determinazione della superficie dell area a parcheggio Per parcheggio si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli, con l esclusione della viabilità di accesso. L area a parcheggio esclude, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico e depositi di varia natura: il parcheggio corrisponde, quindi, ai soli spazi destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali alla manovra. ART. 5 Accertamento della impossibilità alla realizzazione Si considerano, a titolo indicativo e non esaustivo, come impossibilità di realizzazione del parcheggio privato, le seguenti circostanze: - Mancanza dello spazio necessario tra edificio e strada pubblica per la formazione dello spazio di sosta; - Mancanza di strada di accesso all area da destinare alla sosta; - Insufficienza dell area in riferimento alla dotazione necessaria e impossibilità pratica di realizzazione nel sottosuolo; - Distanza tra la unica possibile area del parcheggio e l edificio inferiore a ml 2,50; - In tutti i casi in cui l unica possibile area possa divenire ostacolo a passi carrabili preesistenti o a future opere pubbliche (già previste e/o programmate), crei pericolo al transito (ad es. accesso in prossimità di incrocio o di curva, in contrasto con il Codice della strada). La realizzazione dei parcheggi è comunque prioritaria: nei soli casi in cui sussista l impossibilità, totale o parziale di reperire l area sufficiente, da dimostrare in sede di richiesta di Permesso di Costruire o di presentazione di D.I.A., si possono monetizzare le quantità mancanti. ART. 6 Definizione dei valori di monetizzazione dei parcheggi Il corrispettivo per la monetizzazione delle aree a parcheggio è determinato dalla somma del valore dell area e dell onere corrispondente al costo di realizzazione dell opera. Per la determinazione dei valori venali delle aree si è fatto riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 940 del 23 dicembre 1996, Determinazione valori imponibili delle aree fabbricabili ai fini dell Imposta Comunale Immobili con la quale sono stati fissati i valori medi delle aree fabbricabili, rivalutate applicando gli indici ISTAT. Per le aree agricole, sono stati applicati valori rilevati da espropri eseguiti recentemente. Tutti gli importi sono stati approssimati all unità e, quindi, riportati in cifra tonda nelle seguenti tabelle: VALORE AREA PER PARCHEGGIO TABELLA 1 VALORE DEL PARCHEGGIO AL MQ ZONA B1, B2, B3 Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto, compreso di impianto smaltimento acque meteoriche, illuminazione e /mq 30,00 segnaletica Spese tecniche, frazionamenti, IVA e allacci /mq 5,00 Valore medio dell area /mq 58,00 Totale valore parcheggio al mq /mq 93,00 5

13 TABELLA 2 VALORE PARCHEGGIO AL MQ ZONA C1 Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto, compreso di impianto smaltimento acque meteoriche, illuminazione e /mq 30,00 segnaletica Spese tecniche, frazionamenti, IVA e allacci /mq 5,00 Valore medio dell area /mq 89,00 Totale valore parcheggio al mq /mq 124,00 TABELLA 3 VALORE PARCHEGGIO AL MQ ZONA C2 Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto, compreso di impianto smaltimento acque meteoriche, illuminazione e /mq 30,00 segnaletica Spese tecniche, frazionamenti, IVA e allacci /mq 5,00 Valore medio dell area /mq 75,00 Totale valore parcheggio al mq /mq 110,00 TABELLA 3 VALORE PARCHEGGIO AL MQ ZONA E Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto, compreso di impianto smaltimento acque meteoriche, illuminazione e /mq 30,00 segnaletica Spese tecniche, frazionamenti, IVA e allacci /mq 5,00 Valore medio dell area /mq 10,00 Totale valore parcheggio al mq /mq 45,00 Gli importi di cui alle suddette tabelle sono da considerarsi sostitutivi dell obbligo di reperimento della aree a parcheggio privato di pertinenza, con i limiti di cui agli articoli precedenti. PARTE 2^ ART. 7 Aree da cedere a standards urbanistici monetizzazione La parte seconda del presente Regolamento disciplina le modalità di reperimento delle aree per standards urbanistici mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune o all asservimento ad uso pubblico. Per standards urbanistici, ai fini del presente Regolamento, si intendono le aree da cedere al Comune per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, in particolare al verde pubblico e ai parcheggi pubblici. La monetizzazione delle aree a standards è ammessa esclusivamente qualora venga dimostrata l impossibilità di reperire tali nuove aree. ART. 8 Possibilità ed opportunità della monetizzazione L impiego dell istituto della monetizzazione (comunque applicabile a tutti gli interventi di cui agli articoli 3, 3 ter, 4 e 5 della L.R. 21/2009, come modificata dalla L.R. 10/2011, come da art. 12 del presente Regolamento) potrà avvenire per singolo caso previa deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell Area Tecnica. La proposta di monetizzazione deve essere presentata dagli aventi tutolo, contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o alla presentazione di D.I.A. 6

14 ART. 9 Condizioni per l accoglimento delle richieste di monetizzazione Le richieste di monetizzazione delle aree a standards per spazi pubblici, potranno essere accolte, nell accertata impossibilità progettuale, nella non convenienza dell Amministrazione o nell impossibilità concreta di addivenire all acquisizione al patrimonio comunale delle aree, essendo le stesse o di esigue dimensioni o di inadeguata localizzazione e/o conformazione planimetrica tali da non risultare idonee agli scopi pubblici preposti. La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente dell Area Tecnica, può sempre rifiutare la monetizzazione ove verifichi che il richiedente il titolo edilizio disponga di aree in loco idonee al soddisfacimento degli standards. ART. 10 Definizione dei valori di monetizzazione Per la determinazione dei valori venali delle aree si è fatto riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 940 del 23 dicembre 1996, Determinazione valori imponibili delle aree fabbricabili ai fini dell Imposta Comunale Immobili con la quale sono stati fissati i valori medi delle aree fabbricabili, rivalutate applicando gli indici ISTAT. Per le aree agricole, sono stati applicati valori rilevati da espropri eseguiti recentemente. Tutti gli importi sono stati approssimati all unità e, quindi, riportati in cifra tonda. Da ciò, prendendo dei valori medi sulle diverse aree, vengono determinati i valori riportati nella seguente tabella: Tabella 4 Valore aree a mq Zone B /mq 58,00 Zona C1 /mq 89,00 Zona C2 /mq 75,00 Zona E /mq 10,00 PARTE 3^ ART. 11 Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio e delle aree da cedere a standards, dovrà essere corrisposto in unica soluzione prima del ritiro del Permesso di Costruire (ovvero prima dell inizio dell attività edificatoria nel caso di D.I.A.), oppure, su richiesta dell interessato, può essere rateizzato, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa. A dimostrazione dell avvenuto versamento dovrà essere esibita la quietanza rilasciata dalla Tesoreria comunale. Nel caso di pagamento in forma rateale per ciò che concerne modalità, garanzie e sanzioni per il mancato o tardivo pagamento delle rate, si farà riferimento a quanto già previsto per il versamento degli oneri concessori, come indicato nell art. 42 del D.P.R. 380/2001. I proventi della monetizzazione, introitati dall Amministrazione Comunale in apposito capitolo di bilancio, saranno destinati all acquisizione di aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all abbattimento di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. I proventi derivanti dalla monetizzazione degli spazi a parcheggi, saranno destinati alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune. Si precisa che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari, di cui all art. 16 del D.P.R. 380/2001, eventualmente dovuti, andranno comunque versati all Amministrazione Comunale. 7

15 ART. 12 Norma speciale per il Piano Casa In deroga a quanto stabilito in linea generale dalla Parte 2^ (art. 7 e seguenti), per gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 ter, 4 e 5 della L. R. 21/2009, come modificata dalla L.R. 10/2011 (cosiddetto Piano Casa regionale), la monetizzazione delle aree da cadere a standards è stabilita nella misura pari al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riferiti sia alla quota relativa al costo di costruzione (art. 16, commi 1 e 3) sia a quella relativa agli oneri di urbanizzazione (art. 16, commi 1 e 4). ART. 13 Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione I corrispettivi di monetizzazione così come stabiliti nelle Tabelle di cui agli articoli 6 e 10 del presente Regolamento, saranno aggiornati con cadenza triennale, mediante apposito atto della Giunta Comunale. L aggiornamento avverrà sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, calcolate dall entrata in vigore del presente Regolamento. 8

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