DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLI EUGANEI. Articolo 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLI EUGANEI. Articolo 1"

Transcript

1 A LLEGATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLI EUGANEI Articolo 1 1. La denominazione di origine controllata Colli Euganei è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco; Bianco spumante; Rosso; Rosso riserva; Garganega; Tai; Sauvignon; Pinot bianco; Chardonnay; Manzoni bianco; Pinello frizzante; Pinello spumante; Serprino frizzante; Serprino spumante; Merlot (anche nella versione novello); Merlot riserva; Cabernet; Cabernet riserva; Cabernet Sauvignon; Cabernet Sauvignon riserva; Cabernet franc; Cabernet franc riserva; Carménère; Carménère riserva; Raboso; Raboso riserva; Moscato; Moscato spumante. Articolo 2 1. I vini a denominazione di origine controllata Colli Euganei con uno dei seguenti riferimenti: Garganega, Serprino (sinonimo locale del vitigno Glera), Tai, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, 57

2 Pinello (da uve Pinella), Merlot, Cabernet, (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carménère), Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carménère, Raboso (da Raboso veronese e/o Raboso Piave), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l 85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova. 2. Il vino a denominazione di origine controllata Colli Euganei Moscato (da Moscato bianco), deve essere ottenuto da uve provenienti dal corrispondente vitigno per almeno il 90%. Possono concorrere, fino a un massimo del 10%, le uve di altri vitigni aromatici di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova. 3. Il vino a denominazione di origine controllata Colli Euganei bianco è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all articolo 1, nella seguente composizione: - Garganega per almeno il 30%, - Tai e/o Sauvignon per almeno il 30%, - Moscato bianco e/o Moscato giallo dal 5 al 10%, - altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 30%. 4. Il vino a denominazione di origine controllata Colli Euganei rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all articolo 1, per la seguente composizione: - Merlot dal 40 al 80 %, - Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carménère dal 20 al 60 %, - Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%. Articolo 3 La zona di produzione dei vini Colli Euganei comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Tale zona è così delimitata: partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l attraversa. Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello. 58

3 Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi. Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all altezza di Casa Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale Condotto che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto. Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o Nina). Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest ultimo fino alla Botte sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza. Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all altezza del Km 9,300, segue tale strada verso sudest e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina alberata in direzione nord-est all altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione. Articolo 4 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Colli Euganei, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Sono, pertanto, da considerarsi iscrivibili allo schedario vitivinicolo di cui alla presente denominazione unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedecollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e vallivi. (I dettagli foto interpretativi sono depositati presso la Regione Veneto- Direzione Produzioni Agroalimentari). 3. I sesti d impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini. 4. È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l irrigazione di soccorso. 59

4 5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: Vitigno Prod. max Titolo alc. uva/ha vol. nat. Tonn. minimo Serprino (da Glera) 14 9,00 % Chardonnay 12 10,50 % Moscato bianco 13 9,50 % *Moscato giallo 13 9,50 % Pinella 12 9,50 % Pinot bianco 12 10,50 % Tai 12 10,50 % Cabernet franc 12 11,00 % Cabernet Sauvignon 12 11,00 % Merlot 13 11,00 % Carménère 12 11,00 % Raboso veronese 14 10,50 % Raboso Piave 14 10,50 % Sauvignon 11 10,00 % Manzoni bianco 12 10,50 % Garganega 13 10,00 % * varietà atte a produrre la tipologia bianco 6. Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie bianco e rosso (nelle diverse versioni), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono. 7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata Colli Euganei, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 8. I vigneti realizzati dopo l approvazione del presente disciplinare devono avere un numero minimo di viti per ettaro, con esclusione della varietà Glera per la quale il numero minimo di ceppi è di La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 60

5 10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica tipica. 11. Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00%, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina. 12. Le uve destinate alla produzione di vini Colli Euganei rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot nel tipo riserva devono assicurare, diversamente da quanto previsto al comma 5, una resa massima per ceppo di 2 kg e una resa massima per ettaro che non può in ogni caso superrare le 9 tonn., nonché un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 12,00 % vol. Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l invecchiamento e l affinamento laddove obbligatori, nonché l elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione degli spumanti e dei frizzanti devono aver luogo all interno della zona di produzione delimitata nell articolo Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni di Conselve, Solesino e Albignasego. 3. La resa massima dell uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l eccedenza non ha diritto alla denominazione d origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d origine controllata per tutta la partita. 4. Le denominazioni di origine controllata Colli Euganei bianco, Moscato, Serprino e Pinello, possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti. Tali vini devono essere commercializzati nei tipi da brut nature a dry. La tipologia Moscato deve essere commercializzata nella versione dolce. 5. La denominazione di origine controllata dei vini Colli Euganei Pinello e Serprino può essere utilizzata per designare i corrispondenti vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Colli euganei" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot, nella versione riserva devono essere sottoposti ad un affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1 novembre dell anno di produzione delle uve. Il vino Colli Euganei Merlot può essere elaborato nella tipologia Novello, secondo le normative vigenti. Articolo 6 1. I vini Colli Euganei all atto dell immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, armonico, pieno, sapido, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; 61

6 Bianco spumante: - spuma: evanescente; - odore: caratteristico talvolta con sentore di lievito; - sapore: da brut nature a dry, sapido, vellutato caratteristico; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; Serprino frizzante: - colore: giallo paglierino ; - spuma: evanescente; - odore: fruttato, delicato; - sapore: da secco ad amabile, fresco, armonico, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; - estratto non riduttore minimo: 16,00g/l; Serprino Spumante: - spuma: persistente; - odore: fruttato e delicato; - sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; Tai: - odore: delicato gradevole, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco caratteristico; - titolo alcolometrico volumico minimo.: 11,00%; Chardonnay: - odore: gradevole, caratteristico, delicato; - sapore: da secco ad abboccato, fruttato, caratteristico, armonico; - titolo alcolometrico volumico minimo: 10,50%; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 62

7 Moscato: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: intenso, caratteristico; - sapore: da secco a dolce, intenso caratteristico; nella versione dolce il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l con titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol.; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol; - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l; - pressione: nella versione dolce CO 2 fino a 2,50 bar. Moscato Spumante: - colore: giallo paglierino, intenso - spuma: persistente, elegante; - odore: intenso e caratteristico; - Sapore: dolce, intenso caratteristico; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l con titolo alcolometrico svolto minimo del 5,50% vol.; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol; Pinello Spumante: - spuma: persistente; - odore: delicato e caratteristico; - sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; Pinello Frizzante: - spuma: evanescente; - odore: delicato caratteristico; - sapore: da secco ad amabile fresco, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; Garganega: - colore: giallo paglierino con riflessi talvolta dorati; - odore: delicato e caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, di medio corpo armonico, sapido; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 63

8 Sauvignon: - odore: delicato, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, fresco armonico, sapido, elegante; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; Manzoni bianco: - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; Pinot bianco: - colore: giallo paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli; - odore: delicato, gradevole, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; Raboso e Raboso riserva: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; rosso intenso con riflessi purpurei talvolta granati con l invecchiamento; - odore: fruttato, gradevole e persistente; - sapore: da secco ad abboccato, sapido, caratteristico, per la versione riserva sapore: secco, sapido, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol., 12,00 % vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 5,50 g/l, 4,00 g/l nella versione riserva; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva. Rosso e Rosso riserva: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: vinoso, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, sapido, morbido, di corpo, vellutato, per la versione riserva sapore: secco, sapido, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,00 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva. 64

9 Cabernet e Cabernet riserva: - colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l invecchiamento; - odore: gradevole, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato, pieno, leggermente erbaceo e persistente, per la versione riserva sapore: secco, pieno, leggermente erbaceo e persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva. Cabernet franc e Cabernet franc riserva: - colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l invecchiamento; - odore: intenso leggermente erbaceo talvolta con sentori di frutta rossa; - sapore: da secco ad abboccato, di corpo, caratteristico e persistente, per la versione riserva sapore: secco, di corpo, caratteristico e persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,00 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva. Carménère e Carménère riserva: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l invecchiamento; - odore: intenso erbaceo; - sapore: da secco ad abboccato morbido, equilibrato, caratteristico, per la versione riserva sapore: secco, morbido, equilibrato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., 12,00% vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, 24,00 g/l nella versione riserva. Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva: - colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l invecchiamento; - odore: intenso caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato di buona struttura, armonico, intenso, pieno, per la versione riserva sapore: secco, di buona struttura, armonico, intenso, pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,00 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva. Merlot e Merlot riserva: - colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l invecchiamento; - odore: gradevole, caratteristico; - sapore: da secco ad abboccato morbido, armonico, di corpo, per la versione riserva sapore: secco, morbido, armonico, di corpo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., e 12,00% vol. nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,00 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l, e 24,00 g/l nella versione riserva. 65

10 Merlot novello: - colore: rosso rubino; - odore: fragrante, caratteristico - sapore: morbido, armonico e vellutato; - zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; - acidità totale minima: 4,00 g/l ; - estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. 2. In relazione all eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno. 3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l acidità totale e l estratto secco netto. Articolo 7 1. Alla denominazione di origine Colli Euganei è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l acquirente. 2. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini Colli Euganei, di cui al presente disciplinare, a eccezione delle tipologie spumante e frizzante deve figurare l indicazione dell annata di produzione. 3. Per il vino Colli Euganei rosso nella versione riserva in etichetta deve essere omesso il riferimento al colore. 4. Per il vino Colli Euganei novello in etichetta è omesso il riferimento al nome del vitigno Merlot. Articolo 8 1. I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata ai fini dell immissione al consumo devono utilizzare fino a litri 9 unicamente bottiglie di vetro consone ai caratteri di pregio chiuse con tappo raso bocca. per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l uso del tappo a vite. 2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso del tappo capsula a vite. 4. La tipologia Moscato nella versione dolce deve essere imbottigliata unicamente in bottiglia tipo Borgognotta (Borgognona). 66

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA. Articolo 1 Denominazione e vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA. Articolo 1 Denominazione e vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VENEZIA Articolo 1 Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata Venezia è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ALEATICO DI GRADOLI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ALEATICO DI GRADOLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ALEATICO DI GRADOLI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»,

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.163 del 15/07/2005 Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata

Dettagli

Articolo 1 Denominazioni e vini. Articolo 3 Zona di produzione delle uve. I vini della denominazione di origine controllata «ValdadigeTerradeiforti»

Articolo 1 Denominazioni e vini. Articolo 3 Zona di produzione delle uve. I vini della denominazione di origine controllata «ValdadigeTerradeiforti» appendice 149 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Decreto Ministeriale del 7 novembre 2006 Articolo 1 Denominazioni e vini La denominazione d origine controllata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA NETTUNO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Nettuno è riservata ai vini: Nettuno

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI A NNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CORI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cori» è riservata al vino bianco

Dettagli

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C.

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Sciacca, è riservata ai seguenti vini: Sciacca bianco Sciacca Inzolia Sciacca Chardonnay Sciacca riserva Rayana Sciacca rosso

Dettagli

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 Art 1 La denominazione di origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI LANUVINI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI LANUVINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI LANUVINI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e «Colli

Dettagli

NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008

NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008 NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008 Art 1 La denominazione di origine controllata Noto è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per

Dettagli

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI EUGANEI

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI EUGANEI PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI EUGANEI Approvato con DPR 13.08.1969 G.U. 281-06.11.1969 Modificato con DPR 25.02.1983 G.U. 262-23.09.1983

Dettagli

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Ha sostituito il Dpr 27 dicembre 1990 (modificato dal D.m. 19 settembre 1995. Aveva

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CESANESE DI OLEVANO ROMANO o OLEVANO ROMANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO A LLEGATO A NNESSO Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO Articolo 1. La Denominazione di Origine Controllata Buttafuoco

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ZAGAROLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Zagarolo» è riservata al vino

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GENAZZANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini

Dettagli

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29 D.P.R. 24 maggio 1968. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Collio Goriziano o Collio. ( 1-2 ) Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Dettagli

Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Sant Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella. D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Aglianico Del Vulture Proposta di Disciplinare di Produzione del Vino a Denominazione di Origine Controllata e

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata

Dettagli

Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione

Sostituisce il Dpr 1 Giugno 1977 Disciplinare di produzione 16248 Allegato 1 Denominazione Vini Rosso Barletta D.P.R. l giugno 1977 (1). Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Barletta» ed approvazione del relativo disciplinare

Dettagli

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 14 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Coste della Sesia". (GU n. 227 del 27-9-1996) DISCIPLINARE

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0053596 del 19/07/2018 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA

Dettagli

VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI D.O.C. D. D. 24/MAGGIO/2010

VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI D.O.C. D. D. 24/MAGGIO/2010 VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI D.O.C. D. D. 24/MAGGIO/2010 Art 1 Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CERVETERI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0049213 del 04/07/2018 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA

Dettagli

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 Art 1 La denominazione di origine controllata Sambuca di Sicilia è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell omonima zona di produzione

Dettagli

MONTESCUDAIO D.M. 25/10/1999 D.O.C.

MONTESCUDAIO D.M. 25/10/1999 D.O.C. MONTESCUDAIO D.M. 25/10/1999 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Montescudaio è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COSTE DELLA SESIA" Art. 1. Art. 2.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COSTE DELLA SESIA Art. 1. Art. 2. D.M 14 settembre 1996 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COSTE DELLA SESIA" Art. 1. La denominazione di origine controllata è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo».

Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo». Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre 1991. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo». ATTUALE Art. 1. - La denominazione di origine controllata

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA. Articolo 1. Denominazione e vini

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA. Articolo 1. Denominazione e vini Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata SICILIA ANNESSO Articolo 1. Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Sicilia è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A VIGNANELLO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A VIGNANELLO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VIGNANELLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CIRCEO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Circeo, seguita dalle specificazioni

Dettagli

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai

Dettagli

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Moscato di Pantelleria è riservata al vino che risponde alle condizioni

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI D'IMOLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA" Approvato con Decreto Dirigenziale dell'1/7/1997, pubblicato nella G.U. n 156 del 7/7/97 Modificato con Decreto

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 settembre 2011 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CALOSSO. (G.U. n 243 del 18 ottobre 2011)

Dettagli

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA 34 Regione Emilia-Romagna COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Domanda presentata dal Consorzio Di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini per la modifica

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata Controguerra, è riservata ai vini bianchi,

Dettagli

Attuale Proposta del 24/02/2009

Attuale Proposta del 24/02/2009 Doc Alghero Proposta di modifica I vini "Alghero"sono regolamentati dal Decreto Ministero Risorse agricole del 19 agosto 1995, modificato dai D.m. 1 agosto 1996 e 31 ottobre 2002. Disciplinare di produzione

Dettagli

Articolo La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Articolo La indicazione geografica tipica Marche è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A IGT MARCHE Articolo 1. La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI (G.U. n 189 del 14 agosto

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato"

Dettagli

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino ANNESSO Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Salice Salentino Articolo 1 Denominazione La denominazione di origine controllata Salice Salentino

Dettagli

Proposta di modifica del Disciplinare di Produzione del vino D.O.C. Malvasia di Bosa. G.U. N. 255 del 28/09/1972. Art. 1.

Proposta di modifica del Disciplinare di Produzione del vino D.O.C. Malvasia di Bosa. G.U. N. 255 del 28/09/1972. Art. 1. D.P.R. 21 luglio 1972. Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Malvasia di Bosa ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. di modifica del Disciplinare di Produzione

Dettagli

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pinerolese".(GU n. 227 del 27-9-1996) DISCIPLINARE

Dettagli

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 5 novembre 1994 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Novaresi".(GU n. 280 del 30-11-1994) DISCIPLINARE

Dettagli

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA COLLI EUGANEI FIOR D ARANCIO O FIOR D ARANCIO COLLI EUGANEI Approvato con DM 22.12.2010 GU

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Torgiano MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 21 luglio 2003 Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano». (GU n. 184 del 9-8-2003)

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA FORLÌ FORLÌ

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA FORLÌ FORLÌ Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA FORLÌ Approvato con DM 18.11.1995 G.U. 285 06.12.1995...da ultimo modificato con D.M.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A TARQUINIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A TARQUINIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA TARQUINIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Tarquinia» è riservata ai vini

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO. Articolo 1. Denominazione dei Vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO. Articolo 1. Denominazione dei Vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAN SEVERO Articolo 1. Denominazione dei Vini La denominazione di origine controllata San Severo, è riservata ai vini

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MARINO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazioni e vini 1.1 La denominazione d origine controllata Marino

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI AGLIANICO DEL TABURNO. Articolo 1 Denominazione e vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI AGLIANICO DEL TABURNO. Articolo 1 Denominazione e vini DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI AGLIANICO DEL TABURNO ANNESSO Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita

Dettagli

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI DI RIMINI. Articolo 1 Denominazione e vini

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI DI RIMINI. Articolo 1 Denominazione e vini PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI DI RIMINI. A LLEGATO Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Colli di Rimini"

Dettagli

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali 195 2014 ha presentato alla Regione Toscana

Dettagli

GARDA DOC VITIGNI: TIPOLOGIE: ZONA DI PRODUZIONE Garda Garganega: Garda Pinot bianco:

GARDA DOC VITIGNI: TIPOLOGIE: ZONA DI PRODUZIONE Garda Garganega: Garda Pinot bianco: GARDA DOC VITIGNI: La denominazione di origine controllata Garda è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione di

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto ANNESSO Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Savuto è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione

Dettagli

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTEL DEL MONTE

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTEL DEL MONTE A NNESSO PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTEL DEL MONTE Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata Castel

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLI D IMOLA Approvato con DM 01.07.1997 G.U. 156 07.07.1997 Modificato

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA APRILIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Art. 1 La denominazione di origine controllata Sant Antimo è riservata ai

Dettagli

vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA RAVENNA Approvato con DM 18.11.1995 G.U. 285 06.12.1995 da ultimo modificato con D.M.

Dettagli

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre 2007 G. Uff. n 221 del 22 settembre 2007) Le modifiche sono segnalate in grassetto.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ATTUALE : in verde le parti eliminate 9-8-1999 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n 185 PROPOSTA DI MODIFICA: in rosso le agg.te Assemblea 12/03/2009 CDA del 30/06/09 DISCIPLINARE

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 22 aprile 2009 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO (G.U. n 110

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 10566 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Castel del Monte. Pubblicazione.

Dettagli

ERICE D.O.C. D.D. 20/OTTOBRE/2004

ERICE D.O.C. D.D. 20/OTTOBRE/2004 ERICE D.O.C. D.D. 20/OTTOBRE/2004 Art 1 La denominazione di origine controllata Erice è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» Decreto 30 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010) Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione

Dettagli

Disciplinare di produzione

Disciplinare di produzione Carignano del Sulcis I vini "Carignano del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 18 ottobre 1995 che ha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989. Disciplinare

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 15 giugno 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi». (11A08465)

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Valdinievole

Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Valdinievole Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Valdinievole ANNESSO Articolo 1 (Denominazione e vini) La denominazione di origine controllata Valdinievole è riservata

Dettagli

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che

Dettagli

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003)

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) Articolo 1 La denominazione di origine

Dettagli

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti». ANNESSO Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti». Articolo 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata

Dettagli

ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI ROMA

ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI ROMA ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI ROMA ART. 1 (Denominazioni e vini) La denominazione di origine controllata Roma è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazione e vini La denominazione di origine

Dettagli

MOLISE DEL MOLISE D.M. 18/MAGGIO/1998 Modificato il 10/ottobre/2000

MOLISE DEL MOLISE D.M. 18/MAGGIO/1998 Modificato il 10/ottobre/2000 MOLISE DEL MOLISE D.M. 18/MAGGIO/1998 Modificato il 10/ottobre/2000 Art 1 La denominazione di origine controllata Molise o del Molise è riservata ai vini prodotti nella zona di produzione di cui all art.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0053591 del 19/07/2018 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA

Dettagli

Emilia o dell Emilia

Emilia o dell Emilia Disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica Emilia o dell Emilia Approvato con Decreto Ministeriale del 04/08/2005 (GU n.191 del 18/08/2005) Art. 1. La indicazione geografica tipica

Dettagli

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA 50 Regione Emilia-Romagna COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Domanda presentata dal Consorzio Di Tutela dei Vini DOC dei Colli Piacentini per la modifica

Dettagli

e ai mosti di uve parzialmente fermentati e passito e passito

e ai mosti di uve parzialmente fermentati e passito e passito Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA RUBICONE Approvato con DM 18.11.1995 G.U. 285 06.12.1995 da ultimo modificato con D.M.

Dettagli

COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE

COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE COLLINA TORINESE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC COLLINA TORINESE PROPOSTA DI MODIFICA Articolo 1 (Riconoscimento denominazione) La denominazione d origine controllata Collina Torinese è riservata ai vini

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Calosso

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Calosso Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Calosso Articolo1 - Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata Calosso è riservata ai vini che

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011 Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ANNESSO Articolo1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA EMILIA O DELL EMILIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA EMILIA O DELL EMILIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA EMILIA O DELL EMILIA Approvato con DM 18.11.1995 G.U. 285-06.12.1995 Modificato con DM 10.04.1996 G.U. 100-30.04.1996 Modificato con

Dettagli

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001)

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Articolo 1. La denominazione di origine

Dettagli

EMILIA ROMAGNA LE REGIONI DEL VINO 5KC 2016/ IPSEOA BARGA DANIELE SALVADORI

EMILIA ROMAGNA LE REGIONI DEL VINO 5KC 2016/ IPSEOA BARGA DANIELE SALVADORI EMILIA ROMAGNA LE REGIONI DEL VINO 5KC 2016/17 16 11 2016 IPSEOA BARGA DANIELE SALVADORI GEOGRAFIA Confini: Confina a nord con la Lombardia e con il Veneto, a ovest ancora con la Lombardia e con il Piemonte,

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Dettagli

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA MONTELLO - COLLI ASOLANI. Articolo 1 Denominazione

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA MONTELLO - COLLI ASOLANI. Articolo 1 Denominazione A LLEGATO PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA MONTELLO - COLLI ASOLANI Articolo 1 Denominazione La denominazione di origine controllata "Montello

Dettagli

Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG

Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG Questo vino è ottenuto con le uve del vitigno di Erbaluce coltivate in una ristretta zona viticola. Si tratta di un vino brillante dal colore giallo-paglierino e dall odore

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI ETRUSCHI VITERBESI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI ETRUSCHI VITERBESI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI ETRUSCHI VITERBESI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi

Dettagli

Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini Reggiano

Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini Reggiano Annesso Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini Reggiano Art. 1. La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 2009 riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Terre Alfieri e l approvazione del relativo disciplinare

Dettagli