IL RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL

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1 IL RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL (D.P.R. 1124/65, D.M ; D.M ) OBBLIGO ASSICURATIVO Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (artt. 1 e 3 D.P.R. 1124/65) : Obbligatoria per : - le attività comportanti l uso di macchine (mosse non direttamente dalla persona che le adopera), di apparecchi a pressione o di apparecchi ed impianti elettrici e termici, nonché per le persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportano l impiego di tali macchine, apparecchi o impianti e per tutti coloro che si avvalgono, in modo non occasionale, di veicoli a motore da loro personalmente condotti. - attività elencate dalla legge come intrinsecamente ed oggettivamente pericolose (art. 1 D.P.R. 1124/65); - rischio ambientale : esecuzione di un lavoro che, per esigenze oggettive, concrete e permanenti, debba costantemente e normalmente (anche se non quotidianamente), svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione protetta, ciò comporta che il lavoratore venga esposto allo stesso rischio; - ulteriori attività individuate dalla Corte costituzionale : - uso di macchine e apparecchi elettrici o elettronici (sentenza n. 228 del ); - attività di cassa o attività generica di vendita nei grandi magazzini, a diretto contatto con il pubblico; - lavoro all estero alle dipendenze di impresa italiana (sentenze n. 369, del , e n. 880, del ); Copertura assicurativa : l assicurazione copre tutti i casi di infortunio sul lavoro per causa violenta, oltre ai casi di malattia professionale. eventi coperti : - Infortunio sul lavoro; - morte; - inabilità permanente al lavoro, tanto assoluta quanto parziale; - inabilità temporanea assoluta, che comporti l astensione dal lavoro per più di 3 giorni; - malattie professionali; - silicosi ed asbestosi;

2 Lavoratori da assicurare (art. 4 D.P.R. 1125/65) : - tutti coloro che in modo continuo o saltuario prestano opera manuale retribuita alla dipendenza e sotto la direzione altrui, qualunque sia la forma di retribuzione, compresi coloro che alle stesse condizioni sovraintendono al lavoro altrui anche senza parteciparvi materialmente; - i titolari di aziende artigiane che prestano lavoro manuale o sovraintendono al lavoro dei propri dipendenti; - soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società; - parenti e affini dei titolari di aziende di qualsiasi genere che prestano, con o senza retribuzione, alle di lui dipendenze, opera manuale o non; - apprendisti; - lavoratori a domicilio; - insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado; - istruttori e allievi dei corsi di riqualificazione professionale; - preparatori, inservienti ed addetti alle esercitazioni tecnico - pratiche e di lavoro; - viaggiatori, piazzisti ed agenti che per l esercizio delle proprie mansioni si avvalgono di veicoli a motore da essi personalmente condotti; - equipaggio delle navi o galleggianti; - sacerdoti, religiosi e religiose che prestano opera retribuita manuale (o sovrintendono), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e associazioni religiose di cui all art. 29 del Concordato; - conduttori di automezzi ad uso familiare o privato; - portieri degli stabili; - associati in partecipazione; - fotografi dipendenti da agenzie giornalistiche; - lavoratori dello spettacolo ed animatori turistici; - intellettuali che, per l esigenza delle loro mansioni, frequentano ambienti soggetti all obbligo di assicurazione (rischio ambientale) - operanti all estero in Paesi extra-ue non convenzionati; - lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia; - pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; - dipendenti delle FF.SS. (con esclusione del personale marittimo addetto al servizio traghetti); lavoratori esclusi : addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima; detenuti addetti ai lavori condotti direttamente dallo Stato; dipendenti dello Stato; giornalisti. Soggetti obbligati ad attivare l assicurazione (art. 9 D.P.R. 1124/65) : sono i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze i lavoratori di cui sopra.

3 ISCRIZIONE E DENUNCE Denuncia di esercizio per inizio attività (art. 12, D.P.R. 1124/65) : deve essere presentata, usando appositi moduli predisposti dall INAIL (mod. 1 L.O. PREMI), almeno 5 giorni prima dell inizio dei lavori, specificando la natura degli stessi e, in particolare, se essi comportano il rischio di malattie professionali. riduzione del tasso di premio (art. 16, D.M ) : unitamente alla denuncia di esercizio è possibile presentare anche istanza di riduzione del tasso di premio di tariffa nella misura del 15 %, dimostrando di aver ottemperato alle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Posizione assicurativa : presentata la denuncia di esercizio, l INAIL assegna all azienda il numero di posizione assicurativa (da riportare sempre nella corrispondenza con l Istituto) e, in base all attività svolta, comunica il tasso da utilizzare per il calcolo del premio. Variazione del rischio e cessazione attività : devono essere denunciate all Istituto (sempre con il mod. 1 L.O. PREMI) entro 8 giorni dal verificarsi dell evento. variazioni riguardanti : - estensione e natura del rischio già coperto; - località dei lavori o sede dell azienda; - individuazione del titolare dell azienda, del domicilio e della residenza dello stesso; - scorporo o cessazione di una o più lavorazioni; - sospensione dell attività; - monte retributivo per effetto di consistenti ampliamenti o riduzioni di organico; denuncia di nuovo lavoro : attraverso il mod. 66 DL. lavori di breve durata : l INAIL può dispensare l azienda (su richiesta) dall obbligo di denuncia dei singoli lavori, classificati alla voce di tariffa di quelli per i quali è già in atto una posizione assicurativa, se richiedono l impiego di non più di 5 persone e non durano più di 15 giorni, nel caso si tratti di : lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità; negli altri casi nei quali si ravvisi l opportunità (art. 9, c. 4, D.M ).

4 Denuncia dei lavoratori assicurati : i dati relativi agli assicurati (codice fiscale dei lavoratori e codice evento ), il cui rapporto abbia avuto inizio o sia cessato nel periodo di riferimento dell autoliquidazione, dal 1999 devono essere comunicati all INAIL, attraverso la dichiarazione unificata del sostituto d imposta (mod. 770). Denuncia delle retribuzioni : la denuncia delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno precedente deve avvenire unitamente all autoliquidazione, sempre entro il 16 febbraio, mediante la compilazione dell apposito mod. 10-SM (anche a mezzo supporto magnetico) predisposto dall Istituto, che deve essere redatto, timbrato e firmato da persona in grado di impegnare il datore di lavoro. Per eventuali familiari che non percepiscono retribuzione deve essere denunciato il salario convenzionale (minimale giornaliero INPS X 300 giorni). Esclusioni. Non vanno denunciate le retribuzioni di : apprendisti; lavoratori assunti con Cfl per i quali il datore di lavoro gode dell esenzione totale del premio; disoccupati e cassaintegrati da almeno 24 mesi assunti da imprese artigiane o operanti nel Mezzogiorno. Ulteriori obblighi del datore di lavoro : - vidimazione INAIL del libro matricola; - vidimazione INAIL del libro paga;

5 PREMIO ASSICURATIVO Premio assicurativo : è determinato dall INAIL sulla base di un tasso applicabile sull importo complessivo delle retribuzioni erogate ai lavoratori assicurati nel corso del periodo di assicurazione. I tassi sono differenziati, lavorazione per lavorazione, in relazione al rischio di infortunio (ed eventualmente di malattie professionali) insito nelle singole attività; la tariffa dei premi è approvata dal Ministero del lavoro con suo decreto (D.M ) e può essere aumentata o diminuita in funzione di due elementi : - rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; per i primi 2 anni di attività dell azienda può essere applicata una riduzione (od un aumento se non rispettate) del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15 % - andamento degli infortuni (e delle malattie professionali) dell azienda (tasso specifico aziendale); Agevolazioni : trascorsi i primi 2 anni dall inizio dell attività la riduzione (o l aumento), per le suddette ragioni, può giungere fino ad un massimo del 22 % (aziende piccole) o del 35 % (aziende di maggiori dimensioni) - piccole imprese (meno di 16 addetti) : dal 1 gennaio 1997, per la durata sperimentale di 3 anni, ulteriore riduzione del 5 % del premio INAIL se le imprese risultano essersi attenute alle disposizioni della L. 626/94 e se sono titolari di posizione assicurativa da almeno 2 anni e sono classificate con tasso medio di tariffa superiore al 30 per mille (D.M ); - settore edile (art. 29 L. 341/95; D.M ) : dal 1 gennaio 1997, per la durata sperimentale di 3 anni, ulteriore riduzione del 10 % del premio di tariffa INAIL se le imprese risultano essersi attenute alle disposizioni della L. 626/94; - autotrasportatori (L. 245/98) : per il 1999 è prevista una riduzione del premio assicurativo nella misura dell 8 %; - Piani di inserimento professionale (Pip) e borse di lavoro : è prevista, per la durata di un triennio, la riduzione del 50 % del premio INAIL; - dirigenti : - retribuzione presunta convenzionale di L (dal 1999); - istituzione (dal 1999) di un apposita voce classificativa con tasso di premio del 7 per mille (5 per mille ove il lavoratore risulti esposto al solo rischio derivante dall uso delle macchine d uffico;

6 Premi speciali unitari. Ad alcune categorie particolari, individuate con decreto del ministro del Lavoro non si applica il sistema ordinario di determinazione del premio ma premi fissi unitari : - enti cooperativi di facchinaggio e trasporto; - pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; - titolari di aziende artigiane; - addetti a lavori di frangitura e spremitura delle olive; - insegnanti, alunni e studenti di ogni ordine e grado, non statali; - apprendisti; - contratti di formazione e lavoro, solo nelle aree svantaggiate; Base imponibile : retribuzione dei lavoratori soggetti all obbligo di assicurazione; non vi sono differenze rispetto alle normative INPS (anche nel campo dell assicurazione infortuni e malattie professionali valgono i minimali di retribuzione giornaliera). Nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale, per il calcolo dei premi, la base retributiva imponibile è costituita dalla retribuzione oraria tabellare (che si ottiene dividendo l importo della retribuzione annua prevista dalla contrattazione collettiva) moltiplicata per le ore effettivamente prestate o comunque retribuite. Anno di attività Base imponibile Modifica delle retribuzioni presunte inizio attività primo anno solare successivo all inizio anni successivi al primo Retribuzioni dichiarate nella denuncia d esercizio Retribuzioni presunte indicate nella denuncia d esercizio Retribuzioni presunte equivalenti a quelle effettive dell anno solare precedente Possibilità di ridurre le retribuzioni presunte (previa comunicazione all INAIL entro il 16 febbraio) per il calcolo del premio anticipato, qualora sussista una fondata previsione di flessione occupazionale Versamento del premio : l importo del premio dovuto all INAIL deve essere calcolato autonomamente dal datore di lavoro utilizzando la procedura di autoliquidazione. Tale procedura consente, sulla base dei dati forniti dall INAIL entro il 31 dicembre di ogni anno), di calcolare il premio dovuto a saldo per l anno solare scaduto e uqello dovuto in anticipo per l anno solare in corso. Dal 1999 il versamento del premio (saldo e anticipo) andrà effettuato entro il 16 febbraio di ogni anno mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24. Nel caso di inizio attività il pagamento deve avvenire prima dell inizio dei lavori, in caso di cessazione dell attività il termine è invece fissato entro il 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione. rateizzazione (Circ. INAIL n. 6 del ) : in seguito a istanza motivata del datore di lavoro, è possibile pagare il premio anticipato in 4 rate di uguale importo (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre), con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16 febbraio, pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell anno precedente (individuato dal Ministero del tesoro, in mancanza tasso legale del 2,5 %).

7 SANZIONI VIOLAZIONE SANZIONE FONTE NORMATIVA Mancata denuncia attività Denuncia attività infedele o mancata denuncia delle variazioni del rischio Omessa denuncia dei lavoratori assicurati Denuncia infedele delle retribuzioni Omesso o tardivo pagamento dei premi Omessa o irregolare tenuta dei libri paga e matricola Amministrativa : L (fino a 10 dipendenti); L (da 11 a 100 dipendenti); L (oltre 100 dipendenti); Penale : reclusione fino a 2 anni, se i premi non versati > mensili; Amministrativa : da L a L ; Penale : reclusione fino a 2 anni, se i premi non versati > mensili; Amministrativa : L per lavoratore; Amministrativa : da L a L ; Penale : reclusione fino a 2 anni, se i premi non versati > mensili; Amministrativa : da L a L (non dovuta se pagamento entro 30 gg. dalla scadenza); Amministrativa : da L a L ; artt. 12 e 50 D.P.R. 1124/65 art. 37 L. 689/81 artt. 12 e 195 D.P.R. 1124/65 art. 37 L. 689/81 art. 4 L. 389/89 art. 50 D.P.R. 1124/65 art. 37 L. 689/81 artt. 50 e 195 D.P.R. 1124/65 artt. 21, 25, 26 e 195 D.P.R. 1124/65

8 CASI PARTICOLARI Silicosi e asbestosi (art. 140 D.P.R. 1124/65) : il rischio della silicosi e dell'asbestosi è connesso alla presenza di silice libera o di amianto nei materiali usati nelle lavorazioni; tale presenza deve essere effettivamente accertata e non solo presunta (Cass , n. 321). I datori di lavoro in tali casi sono tenuti a corrispondere all INAIL un premio supplementare (art. 153 D.P.R. 1124/65), il cui tasso medio è stabilito in relazione al rapporto di incidenza tra le retribuzioni specifiche dei dipendenti esposti a tale rischio ed il complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti della stessa unità produttiva. Tutela contro raggi X e sostanze radioattive (art. 2 D.P.R. 1055/60; L. 93/58) : tale assicurazione è obbligatoria per i medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. soggetti obbligati : l'onere dell'assicurazione grava sugli enti e sui privati in possesso, a qualunque titolo, di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive naturali in uso. denuncia all'inail entro 30 giorni dall'utilizzo degli apparecchi o delle sostanze in oggetto eventi tutelati : tutti i casi di malattia e lesione da radiazioni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente assoluta o parziale in misura superiore al 10 %. premio assicurativo : premio speciale unitario calcolato in base al numero di millicurie presenti.

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