Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico/diportistiche nel Circondario Marittimo di Gaeta

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1 MINISTERO DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA GAETA ORDINANZA N. 116/2007 ed annesso Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico/diportistiche nel Circondario Marittimo di Gaeta GAETA 2007

2 Stampa digitale A.I.D. - Stabilimento Grafico Militare - Gaeta 2007 Fasc. 200 di 6 ff.

3 MINISTERO DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA GAETA ORDINANZA N 116/2007 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gaeta: VISTO: VISTA: il D.M. 26 gennaio 1960, recante "Disciplina dello sci nautico", come modificato dal D.M. 15 luglio 1974; la legge 27 dicembre 1977, n 1085 di approvazione del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72); VISTA: la legge 11 febbraio 1971, n 50 recante "Norme sulla navigazione da diporto" e successive modificazioni e integrazioni; VISTA: VISTI: VISTO: VISTA: la legge 23 dicembre 1996, n 647 di conversione in legge e modifica del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n 535 recante "Disposizioni urgenti per il settore portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei" e successive modifiche; i DD.MM. 21 gennaio 1994, n 232 e 05 ottobre 1999 n. 478, recanti norme di sicurezza per la navigazione da diporto; il D.P.R. 09 ottobre 1997, n 431 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche" e successive modifiche; la Legge 08 luglio 2003, n 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"; VISTE: le proprie Ordinanze n 05/96 del , n 62/02 del , n 79/02 del , n 92/03 del , n 22/04 del , n 23/04 del , n 24/04 del , n 25/04 del , n 42/06 del e n 53/07 del 07/05/07; VISTO: VISTO: VISTE: il D.M. 04 aprile 2005, n 95 "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche"; il D. Lgs. 18 luglio 2005, n 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; le circolari prot. n 82/ in data 26/03/2003 e prot. n 82/ in data 16/02/2006 del Comando Generale Corpo Capitanerie di Porto - "Attività subacquea ludico - diportistica";

4 RITENUTO: RITENUTO: VISTI: 4 opportuno, alla luce delle nuove norme concernenti la nautica da diporto, uniformare la disciplina concernente l'uso delle tavole con aquilone (Kite-Surf), delle tavole a vela (Windsurf), del surf da onda (Surfing), la pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale, la navigazione da diporto con Acquascooter/moto d'acqua e Propulsori subacquei, nonché le disposizioni regolanti la locazione ed il noleggio di natanti da diporto ed infine le attività subacquee organizzate; necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio alcuno di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni; gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima - e l'art. 8 della legge n. 172/2003: ORDINA Art.. 1 Premessa È approvato l'allegato "Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico/diportistiche nel Circondario marittimo di Gaeta" che è parte integrante della presente ordinanza, disciplinante le sottonotate attività: Capo I Capo II Capo III Capo IV Capo V Capo VI Capo VII Capo VIII Capo IX Capo X Capo XI Capo XII : Norme generali sulla navigazione da diporto. : Sci nautico. : Paracadutismo ascensionale. : Locazione delle unità da diporto a remi, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela e dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. : Navigazione ed uso degli scooter acquatici, delle moto d acqua e dei natanti similari. : Navigazione ed uso delle tavole a vela (Windsurf). : Traino piccoli gommoni. : Attività subacquee organizzate. : Locazione e noleggio unità da diporto. : Disciplina dei propulsori acquatici. : Disciplina del Kite-Surf. : Disciplina delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari. Art. 2 Entrata in vigore - abrogazione norme precedenti La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio, nonché degli Uffici Locali Marittimi di Formia, Ponza, Ventotene, della Delegazione di Spiaggia di Scauri e dei Comuni rivieraschi.

5 Tutte le norme espresse in forma dissimile o in ogni caso in contrasto con le disposizioni allegate alla presente ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore. In particolare, alla data dell'entrata in vigore della presente, sono abrogate le seguenti ordinanze: - n 05/96 del ; - n 62/02 del ; - n 79/02 del ; - n 92/03 del ; - n 22/04 del ; - n 23/04 del ; - n 24/04 del ; - n 25/04 del ; - n 42/06 del Art. 3 Sanzioni È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt e 1174 Cod. Nav. ovvero ai sensi del D.Lgs. n 171/2005 ("Codice della nautica da diporto"), nonché, qualora non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art Cod. Nav. Gaeta, 05 Luglio Il Comandante C.F. (CP) Vincenzo LEONE

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7 7 CAPO I NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Art. 1 All'interno dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Gaeta, tutte le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Le unità da diporto in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura e mantenere la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta alle unità in uscita. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare - COL- REG '72. E' vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Gaeta devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree di approdo in concessione, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza. L'alaggio ed il varo delle unità da diporto presso aree non in concessione, nei porti del Circondario marittimo di Gaeta devono avvenire previa autorizzazione dell'autorità marittima. E' vietato ostruire I'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio ed il varo delle unità. A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento o da altre specifiche disposizioni vigenti, è inoltre vietato: a) stazionare ed ancorare alla fonda nel raggio di 300 (trecento) metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi; b) avvicinarsi e mantenersi: l) a meno di 500 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, nonché a meno di 200 metri dalle navi mercantili alla fonda; 2) a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei; c) navigare nella stagione balneare nella fascia di mare riservata alla balneazione; d) navigare nella stagione balneare, con unità a motore nella fascia di mare compresa tra i 250 e i 1000 metri dalla battigia e/o tra i 150 e i 500 metri in presenza di coste rocciose a picco sul mare, ad una velocità superiore a 10 (dieci) nodi (le suddette unità devono comunque mantenere lo scafo in dislocamento); e) navigare nella rada di Gaeta, ed in particolare nella zona di mare ricompresa all'interno della congiungente Punta Stendardo/Villa Accetta, ad una velocità superiore a 6 (sei) nodi. All'interno dei porti e degli approdi del Circondario altresì è vietato effettuare: a) la balneazione; b) le immersioni subacquee; c) allenamenti sportivi di qualsiasi genere; d) gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico. I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento, ovvero fuori dai porti del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore. NORME DI CIRCOLAZIONE DA OSSERVARE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN ASSENZA DI CORRIDOI DI LANCIO Art. 1.1 a) E' vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico o da pesca, comprese le tavole a vela, windsurf, kitesurf, surf da onda e agli scooter acquatici, di circolare durante la stagione balneare nelle acque comprese entro la fascia di mt. 250 dalla battigia e di mt. 100 dalle coste rocciose o a picco sul mare frequentate dai bagnanti;

8 8 b) nelle zone di mare di cui alla lettera a) è vietato l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima; c) è tuttavia consentito, esclusivamente ai sottoelencati tipi di natanti, di circolare nella fascia di mare riservata alla balneazione a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi: - natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore; d) sono esentati dall'obbligo di cui al punto a) i mezzi della Pubblica Amministrazione in servizi di istituto nonché quelli che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, eseguiti in aderenza al contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I mezzi stessi impegnati nelle operazioni di campionamenti dovranno inoltre tenersi ad almeno 10 (dieci) metri da eventuali bagnanti. SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO Art. 1.2 I natanti da diporto comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe e simili, nonché i natanti a vela con superficie velica, in opera, non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare, in sole ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli, entro il limite di metri dalla costa. Le unità di cui sopra, nel caso in cui si allontanino oltre i 300 mt. dalla costa, dovranno essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nel D.M n Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto. NUMERO DELLE PERSONE TRASPORTABILI Art. 2 Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è determinato come segue: 1) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n 171; 2) per le unità non munite di marcatura CE: 2.1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore; 2.2) se non omologate, ai sensi del D.M. 5 Ottobre 1999, n 478 (Regolamento recante Norme di Sicurezza per la Navigazione da Diporto), il numero massimo delle persone trasportabili è determinato come segue: a) per lunghezza f.t. fino a mt. 3,50: n 03 persone; b) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 3,51 e mt. 4,50: n 04 persone; c) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 4,51 e mt. 6,00: n 05 persone; d) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,01 e mt. 7,50: n 06 persone; e) per lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 (fino a 10 mt.): n 07 persone. Qualora i natanti di cui al comma precedente trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato. CAPO II SCI NAUTICO LIMITAZIONI Art. 3 L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M integrato dal D.M , è vietato:

9 9 - a distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge; - a distanza inferiore ai 200 metri dalle coste a picco sul mare; - a distanza inferiore ai 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di mitilicoltura-maricoltura; - a distanza inferiore ai 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; - nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; - a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre; - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso dei medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore ai 200 mt. dalle navi mercantili o militari alla fonda; - in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere. CAPO III PARACADUTISMO ASCENSIONALE LIMITAZIONI Art. 4 L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole (intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort - 7/10 nodi) ad oltre 500 metri di distanza dalle spiagge ed oltre 200 metri dalla costa a picco sul mare. Non è consentito: - nei porti, lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nonché nelle acque adiacenti, ad una distanza inferiore a un miglio dalle opere foranee; - nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca; - nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; - a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore ai 200 mt. dalle navi mercantili o militari alla fonda; - in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO Art. 5 L'esercizio dell'attività deve essere svolto con l'osservanza delle seguenti condizioni: a) il conducente dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore; b) a bordo della stessa deve essere sempre presente altra persona esperta nel nuoto; c) le imbarcazioni devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori omologati e riconosciuti idonei ai sensi della vigente normativa; d) la partenza ed il recupero della persona trainata debbono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni; e) la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo-sportivo-paracadute) trainato e comunque non inferiore a metri 50; f) è vietato a qualsiasi unità seguire lungo la scia e a distanza non di sicurezza, le imbarcazioni impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale; g) è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di imbarcazioni impegnate nell'attività precitata attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo; h) le imbarcazioni utilizzate devono essere dotate di invertitore;

10 10 i) ciascuna imbarcazione può trainare soltanto una persona munita di paracadute; l) la persona trainata deve indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore; m) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in parola; n) l'installazione di impianti fissi o galleggianti (trampolini, piattaforme, etc.), deve essere preventivamente autorizzata con apposito titolo concessorio rilasciato dall Amministrazione competente alla gestione del demanio marittimo. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Art. 6 L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata: a) per conto proprio; b) per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente); c) da parte di scuole e/o sodalizi sportivi creati per l'occorrenza. L'esercizio dell'attività per conto proprio può essere consentito con l'osservanza delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5. L'attività che non sia realizzata per conto proprio, oltre all'osservanza delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5, è altresì subordinata all'iscrizione ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione. Le scuole di formazione/sodalizi e/o società sportive (con o senza fini di lucro), oltre all'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 devono premunirsi: a) di polizze assicurative che contemplino espressamente l'attività in parola; b) di idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio dell'attività di paracadutismo; c) di personale ausiliario (esperto nel nuoto) in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto - Sez. Salvamento ovvero da altro Ente riconosciuto. Le imbarcazioni impiegate per l'attività di paracadutismo ascensionale, qualora appartenenti a scuole o utilizzate per conto terzi, devono portare a bordo l'autorizzazione all'uopo rilasciata dall'autorità Marittima. L'attività di paracadutismo ascensionale è comunque subordinata all'osservanza di altre disposizioni, laddove applicabili e, particolarmente, di quelle concernenti la regolamentazione del traffico aereo. CAPO IV LOCAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO A REMI, PATTINI, SANDOLINI, MOSCONI, TAVOLE A VELA E DEI NATANTI A VELA CON SUPERFICIE VELICA NON SUPERIORE A 4 MQ. AUTORIZZAZIONI Art. 7 La locazione delle unità da diporto a remi nonché dei natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, mezzi similari e dei natanti con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati è soggetta ad apposita autorizzazione dell'autorità Marittima, ovvero a concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività nautiche o per stabilimento balneare. OBBLIGHI PER IL LOCATORE Art. 8 Il locatore dovrà tenere un registro, vidimato dall'autorità Marittima, in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione, nonché il numero massimo di persone trasportabili su ciascuna unità. Dette unità dovranno essere contraddistinte

11 11 dal corrispondente numero progressivo indicato nel registro sopra citato seguito dall'indicazione della ditta o ragione sociale del locatore o denominazione dello stabilimento balneare. Le unità di cui sopra, nel caso in cui si allontanino oltre i 300 metri dalla costa, dovranno essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nel D.M n 478 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto). La locazione può essere effettuata durante la stagione balneare, nelle sole ore diurne, con mare e tempo assicurati. Il locatore deve tenere sempre pronta un'unità di salvataggio, dotata di salvagente anulare e cavo di rimorchio, per gli interventi di emergenza e/o per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Sui natanti in locazione possono imbarcare un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e comunque non superiore a quattro. I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle ordinanze vigenti che disciplinano la navigazione nel Circondario marittimo di Gaeta e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito del conduttore. Il locatore ha facoltà di chiedere - all'atto della locazione - apposita dichiarazione di capacità al nuoto. CAPO V NAVIGAZIONE ED USO DEGLI SCOOTER ACQUATICI, DELLE MOTO D'ACQUA E DEI NATANTI SIMILARI LIMITI DI NAVIGAZIONE Art. 9 Gli scooter acquatici, le moto d'acqua e i natanti similari possono navigare solo in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate, nella fascia di mare compresa tra i 300 ed i mt. dalla costa. In caso di costa a picco sul mare la distanza minima è di 200 mt. Per le suddette unità è fatto divieto assoluto di navigare: a) durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione o comunque frequentate da bagnanti. L'atterraggio e la partenza dei mezzi in questione in tali zone deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi, alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; c) nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; d) a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre; e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla fonda; f) nelle zone destinate agli allevamenti di acquicoltura e mitilicoltura; g) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere; h) a meno di metri 100 dai galleggianti o da unità che segnalano la presenza di subacquei. DOTAZIONI DI SICUREZZA Art. 10 L'uso degli scooter acquatici è esclusivamente consentito a coloro che siano in possesso di patente nautica. Durante la navigazione devono essere obbligatoriamente indossati: - una cintura individuale di salvataggio; - un casco protettivo di tipo ciclistico omologato in plastica. Gli scooter acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di accelleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del pilota.

12 12 PERSONE TRASPORTABILI Art. 11 Il numero di persone da imbarcare non potrà superare quello stabilito dal relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica. ATTIVITA' ISTRUTTIVA Art. 12 L'esercizio di scuola per la conduzione di moto d'acqua lungo il litorale del Circondario marittimo di Gaeta dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità Marittima. CAPO VI NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA - (WINDSURF) LIMITI DI NAVIGAZIONE Art. 13 Le tavole a vela (windsurf) possono navigare nelle ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli, ad una distanza non superiore a (mille) metri dalla costa. L'uso delle stesse è vietato: a) durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione o comunque frequentate da bagnanti. L'attraversamento di tali zone è consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza di questi, seguendo rotta perpendicolare alla costa con la vela abbassata; b) nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; c) a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre; d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso dei medesimi; e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio a distanza inferiore ai 200 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; f) nelle zone destinate agli allevamenti di acquicoltura e mitilicoltura; g) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere; h) a meno di metri 100 dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei. LIMITI DI ETA' E DOTAZIONI DI SICUREZZA Art. 14 L'età minima richiesta per la conduzione delle tavole a vela è di anni 14 (quattordici). E' fatto obbligo a coloro che esercitano il windsurf di indossare una cintura di salvataggio o una muta galleggiante. CAPO VII TRAINO PICCOLI GOMMONI Art. 15 Le micro-attività stagionali (c.d. attività idrosciatorie a mezzo di banana-boat, shuttle, toboga, piccoli gommoni, ciambelloni e similari) nell'ambito del Circondario marittimo di Gaeta è consentito in ore diurne, con tempo e mare assicurati. L'attività deve essere svolta con l'osservanza delle seguenti condizioni: - il conducente dell'unità trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore e a bordo della stessa unità deve essere sempre presente altra persona esperta nel nuoto; - le unità utilizzate devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori omologati o riconosciuti idonei ai sensi della vigente normativa; - la partenza e lo sbarco delle persone dal mezzo trainato debbono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni, nello specchio acqueo prospiciente i corridoi di lancio, senza impegno della fascia di arenile riservata al pubblico transito ed attraversando il corridoio

13 13 stesso ad andatura ridotta al minimo e, comunque, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti; - il numero delle persone da imbarcare sul mezzo trainato non potrà superare quello stabilito dal relativo "certificato di omologazione" o "dichiarazione di conformità del fabbricante", che dovrà essere tenuto a bordo in originale o copia autentica; - la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso cavo-attrezzo trainato e comunque non inferiore a metri 50; - l'unità utilizzata per il traino deve essere dotata di dispositivo per l'inversione di marcia e per la messa in folle del motore; - ciascun mezzo nautico può trainare soltanto un attrezzo; - le persone trainate devono indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza delle norme in vigore; - è vietato a qualsiasi unità seguire lungo la scia e a distanza non di sicurezza, le unità impegnate in attività idrosciatorie e così pure attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo; - in considerazione della specificità di tale attività, le polizze assicurative delle unità dovranno contemplare espressamente il suo esercizio. LIMITAZIONI Art. 16 L'esercizio dell'attività idro-sciatoria è vietata: a) a distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge; b) a distanza inferiore ai 200 metri dalle coste a picco sul mare; c) a distanza superiore ai metri dalla battigia; d) a distanza inferiore ai 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di mitilicoltura-maricoltura; e) a distanza inferiore ai 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; f) nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; g) a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre; h) all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso dei medesimi; i) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanza inferiore ai 200 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; l) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Art. 17 L'attività idro-sciatoria può essere effettuata: a) per conto proprio; b) per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate). L'esercizio dell'attività per conto proprio può essere consentito con l'osservanza delle condizioni di cui ai precedenti artt. 15 e 16. L'attività idro-sciatoria per conto terzi deve essere gestita sotto la responsabilità del titolare dell'impresa ed alle seguenti condizioni: 1) osservanza degli obblighi di cui ai precedenti artt. 15 e 16; 2) l'esercizio dovrà essere effettuato esclusivamente con imbarcazioni a motore ed equipaggiate da un conduttore abilitato assistito sempre da altra persona esperta nel nuoto; 3) i mezzi nautici devono essere muniti di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare munito di sagola; 4) il locatore dovrà premunirsi di una polizza di assicurazione per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'attività idro-sciatoria. Le micro-attività stagionali in genere sono comunque subordinate all'osservanza di altre disposizioni, laddove applicabili, e le società o

14 14 ditte individuali, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, per poter esercitare l'attività di locazione o di noleggio devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, ovvero in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, o comunque essere munite dei titoli che abilitino all'esercizio dell'attività, secondo la vigente normativa, rilasciati dalle competenti Autorità Amministrative. CAPO VIII ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE PARTE 1ª IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI Art. 18 Nelle acque del Circondario marittimo di Gaeta l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a società/circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto e siano in possesso dei relativi requisiti ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art. 19 Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate con le seguenti: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i mezzi di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la carica continua alla batteria di bordo); - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze d'ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Lazio Emergenza Sanitaria, Centri iperbarici, etc.) conforme all'allegato A; - cassetta di pronto soccorso; - almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o di dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza. Art. 20 Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Art. 21 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni/imprese/associazioni, nazionali o internazionali, riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, con ciò assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. In caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Art. 22 In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza.

15 15 Art. 23 Durante l'immersione, l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza. Art. 24 Oltre ai segnali di fonda prescritti dalla COL- REG '72, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare: 1) durante il giorno: - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca; - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, l'associazione/impresa/società/circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con diagonale bianca). 2) Di notte, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza dell'unità superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio (Colreg '72). Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare). Art. 25 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da associazioni/imprese/società/circoli sportivi per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla - Sala Operativa, almeno 12 (dodici) ore prima dell'evento, anche a mezzo fax (0771/464724), una informativa (come da allegato B) riportante: - data, ora e luogo dell'immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; - unità navale utilizzata; - modalità operative. PARTE 2 a IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI Art. 26 Nelle acque del Circondario marittimo di Gaeta l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ad associazioni/imprese/società/circoli sportivi che prevedano espressamente tali attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art. 27 Durante le immersioni dovranno esser disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso; - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Lazio Emergenza Sanitaria etc.) conforme all'allegato A; - cassetta di pronto soccorso. Art. 28 Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti ed i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Art. 29 L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni/imprese/società/associazioni, nazionali o internazionali, generalmente ricono-

16 16 sciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Art. 30 Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto. Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all'immersione devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo internamente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie. Art. 31 Nel caso di immersioni subacquee organizzate da associazioni/imprese/ società/circoli sportivi per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/imprese/associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Gaeta - Sala Operativa - almeno 12 (dodici) ore prima dell'evento anche a mezzo fax (0771/464724), una informativa (come allegato B) riportante: - data, ora e luogo dell'immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; - modalità operative. PARTE 3 ATTIVITA' SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI Art. 32 Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente art. 24. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetterie, etc.), visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 mt. di distanza allorché in superficie. Qualora ci si avvalga di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente art. 24, ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona in grado di fornire assistenza. PARTE 4 A DISPOSIZIONI GENERALI Art. 33 E' fatto divieto alle unità a motore di avvicinarsi ad una distanza inferiore a metri 100 (cento) da un segnale (sia esso galleggiante o issato su di una unità di appoggio) che individua la presenza di un subacqueo. Nell'ipotesi in cui il conducente di un'unità a motore si accorga di trovarsi ad una distanza inferiore a metri 100 (cento) da un segnale

17 17 che individua la presenza di un subacqueo, lo stesso dovrà arrestare il mezzo e disinserire la marcia, ripartendo solo dopo aver localizzato il subacqueo. Art. 34 L'esercizio dell'attività subacquea è vietato: - a distanza inferiore a mt. 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da pesca; - a distanza inferiore a mt. 200 dalle navi mercantili e a mt. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti; - nei porti e nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e nelle aree di ancoraggio; - nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; - a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre. CAPO IX LOCAZIONE E NOLEGGIO UNITA' DA DIPORTO LIMITI DI NAVIGAZIONE Art. 35 Le unità adibite a locazione e noleggio, nel caso in cui si allontanano oltre i 300 metri dalla costa dovranno essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato "B" del D.M. 5 ottobre 1999 nr. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto). AUTORIZZAZIONI Art. 36 Per la locazione e noleggio dei natanti da diporto, le società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, ovvero in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, o comunque essere munite dei titoli che abilitino all'esercizio dell'attività, secondo la vigente normativa, rilasciati dalle competenti Autorità Amministrative, ovvero essere titolari di concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività nautiche o per stabilimento balneare, che prevedano espressamente le attività in parola. OBBLIGHI PER IL LOCATORE/NOLEGGIATORE Art. 37 Il locatore/noleggiatore deve: a) consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere e coperta dall'assicurazione ai sensi di legge, che, in caso di noleggio, è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni di legge; b) assicurarsi che a bordo del natante locato sia imbarcata una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la condotta di quella specifica unità; c) fornire al locatario le principali informazioni tecniche relative all'uso dell'unità; d) tenere un registro, vidimato dall'autorità Marittima, in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione nonché il numero massimo di persone trasportabili; e) le unità dovranno essere contraddistinte dai seguenti dati riportati sullo scafo in maniera chiaramente leggibile: - numero progressivo corrispondente a quello indicato nel registro sopra citato di cui al precedente punto d); - indicazione della ditta o ragione sociale del locatore o denominazione dello stabilimento balneare; f) nel registro di cui al precedente punto d) devono essere altresì annotati i seguenti dati:

18 18 - generalità ed estremi del documento d'identità personale del conduttore; - numero progressivo dell'unità locata; - data ed orario d'inizio e fine della locazione. Il locatore deve tenere sempre pronta un'unità di salvataggio, dotata di salvagente anulare e cavo di rimorchio, per gli interventi di emergenza e/o per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Sui natanti in locazione/noleggio possono imbarcare un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e comunque non superiore ai limiti massimi previsti dalla vigente normativa. I natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14; mentre i natanti a motore, conducibili senza patente possono essere locati solo a coloro che abbiano compiuto i 16 anni d'età. Il locatore è obbligato: - ad informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previsti dal presente provvedimento e dalle ordinanze vigenti che disciplinano la navigazione nel Circondario Marittimo di Gaeta; - a mantenere disponibile il bollettino Meteomar del giorno relativo alla zona d'interesse; - a fornire al locatario tutte le informazioni ritenute utili; - a rifiutare la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica e/o a persone che siano ritenute inidonee alla conduzione del mezzo. Il locatore dovrà premunirsi di una polizza di assicurazione per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'attività di locazione/noleggio. Salvo i casi specificamente autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, coloro che esercitano l'attività di locazione non devono occupare specchi acquei e/o suolo demaniale marittimo per il deposito delle unità o di attrezzature utilizzate per l'espletamento della propria attività. Qualora le società, ditte individuali, che esercitano l'attività di locazione/noleggio intendano istituire corridoi d'atterraggio, ai fini della sicurezza dei bagnanti, devono preventivamente munirsi di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a cura dell'autorità Amministrativa competente per la gestione del demanio marittimo. CAPO X DISCIPLINA DEI PROPULSORI ACQUATICI LIMITI DI NAVIGAZIONE Art. 38 La conduzione dei propulsori acquatici - acquascooter subacquei, a prescindere dalla tipologia di propulsione utilizzata (elettrica-diesel-benzina-mista etc.), può avvenire solo in ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli e con le seguenti limitazioni: 1. - è vietato l'utilizzo all'interno delle acque destinate alla balneazione; 2. - i propulsori devono essere dotati di elica intubata/ingabbiata, nonché di un dispositivo di rilascio che interrompe il moto dell'apparecchiatura non appena l'utilizzatore perde il contatto con l'acquascooter; 3. - possono navigare nella fascia di mare compresa tra 300 (trecento) e 500 (cinquecento) metri dalla battigia e tra 150 (centocinquanta) e 250 (duecentocinquanta) metri dalle coste rocciose a picco sul mare. Per raggiungere le zone in cui è consentita la navigazione con tale apparecchiatura, coloro i quali provengono da terra devono utilizzare gli appositi corridoi di lancio ove presenti; 4. - per coloro i quali si avvalgono di un'unità d'appoggio, la navigazione è consentita - anche oltre il limite dei 500 metri dalla battigia e ferme le prescrizioni di cui alla presente ordinanza - nello specchio acqueo avente raggio pari a metri 500 dalla verticale dell'unità d'appoggio; 5. - i propulsori acquatici per poter navigare devono essere muniti di copertura assicurativa nelle forme e nei modi previsti dalla legge. L'utilizzo dei citati acquascooter subacquei è inoltre vietato: 1. - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla fonda;

19 a meno di 200 metri da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi; 3. - all'interno delle acque portuali e nei canali di accesso ai porti; 4. - a meno di metri 200 dagli impianti di miticoltura-maricoltura; 5. - negli specchi acquei vietati alla balneazione; 6. - nella rada di Gaeta, nella zona di mare limitata dalla congiungente Villa Accetta - Punta Stendardo; 7. - a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE Art. 39 Il conduttore che naviga esclusivamente in superficie ha l'obbligo di segnalarsi con una bandierina rossa posizionata sul propulsore acquatico. Qualora utilizzati in immersione, il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri. Tali segnali devono essere visibili ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. LIMITAZIONI D'ETA' E DOTAZIONI DI SICUREZZA Art. 40 L'utilizzo dei propulsori, come sopra identificati, è consentito: - per la navigazione in superficie, a coloro che abbiano compiuto 14 anni di età, indossando un giubbotto di salvataggio, con l'assistenza di una persona maggiorenne; - per la navigazione in immersione, è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo in materia di condotta ed impiego del mezzo in parola, si rimanda alle disposizioni legislative, alle altre norme contenute nel presente provvedimento ed alle altre ordinanze in materia di navigazione da diporto. CAPO XI DISCIPLINA DEL KITE-SURF LIMITAZIONI Art L'esercizio del "Kite-Surf" (consistente in una tavola galleggiante con calzari, della lunghezza di metri lineari 1 (uno) circa, trainata da una struttura portante con profilo alare ricurvo, costituita da un tubolare gonfiabile con pseudo-aquilone, collegato al boma attraverso cavi di lunghezza media di 30 metri) è consentito, ai maggiori di anni quattordici, in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla battigia e 200 metri dalla costa a picco sul mare. - Coloro che esercitano la disciplina del "KITE-SURF" devono raggiungere la zona di mare sopra specificata tramite unità d'appoggio od utilizzando eventuali corridoi di lancio che dovranno avere le seguenti caratteristiche: a) larghezza minima di mt. 30 (trenta) fronte spiaggia ad allargarsi fino ad un'ampiezza di mt. 80 (ottanta) alla distanza di mt. 100 (cento) dalla costa; b) delimitazione laterale e perpendicolare alla costa, fino ad una distanza di mt. 250 (duecentocinquanta) dalla battigia, con due linee di boe di colore rosso/arancione, posizionate ad una distanza massima di mt. 20 (venti) l'una dall'altra; c) individuazione dell'imboccatura a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione; all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato apposito cartello, ben visibile e redatto in più lingue, recante la dicitura "CORRIDOIO DI LAN- CIO/DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale cartellonistica dovrà essere di materiale resistente alle intemperie;

20 20 d) nei primi mt. 100 (cento) di corridoio è consentito il transito di un solo Kite-Surf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. - All'interno della fascia di transito compresa tra il termine del corridoio di lancio e la zona di mare in cui è consentito l'esercizio del Kite-Surf è vietata qualsiasi evoluzione non strettamente necessaria al raggiungimento del limite dei mt. 500 (cinquecento). - Oltre alle limitazioni sopra riportate l'esercizio della disciplina "KITE-SURF" non è consentito nelle seguenti località di questo Circondario Marittimo: a) all'interno, lungo le rotte di accesso ed all'imboccatura dei porti; b) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di mitilicoltura e maricoltura; c) a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d) nello specchio acqueo sito nella rada di Gaeta, all'interno della congiungente Villa Accetta - Punta dello Stendardo; e) a Ponza, nella zona di mare posta a ponente della congiungente Scoglio della Ravia - Scoglio Sotto Torre; f) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili, militari e da unità ed imbarcazioni da diporto alla fonda; g) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO Art E' fatto obbligo a coloro che esercitano il Kite-Surf di indossare una cintura di salvataggio approvata ai sensi della normativa vigente. - E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza montati sul Kite, che consentano al conduttore lo sgancio rapido e l abbandono, in casi estremi. - E' obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra. - Per quanto non espressamente specificato si applica la normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di nautica da diporto. REGOLE PER PREVENIRE GLI ABBORDI Art Quando due unità "Kite-Surf" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopravvento deve dare la precedenza sollevando il kite mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite. - Quando due unità "Kite-Surf" procedono nella stessa direzione, quella sopravvento deve dare la precedenza a quella sottovento, sollevando il kite e rallentando. - Quando un'unità "kite-surf" incrocia altre unità a vela deve dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mura. Art. 44 L'esercizio della disciplina del "Kite-Surf" è vietato nel corso della stagione balneare (1 maggio - 30 settembre) di ogni anno nello specchio acqueo sito all'interno della linea congiungente "Punta Stendardo" del Comune di Gaeta (LT) (Lat 'N 'E) - "Torre Scauri" del Comune di Minturno (LT) (Lat 'N 'E) per motivi inerenti la salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità. L'esercizio del "Kite-Surf" nell area di cui sopra, durante il detto periodo è consentito solo nei giorni feriali, con esclusione di tutti i festivi e prefestivi, limitatamente ai mesi di maggio, giugno e settembre, alle condizioni e con le modalità indicate nel presente regolamento e nel rispetto di tutte le altre disposizioni dettate in materia.

21 21 Art. 45 L'attività di Kite-Surf può essere effettuata: a) per conto proprio; b) da società sportive, enti balneari, scuole e/o sodalizi creati per l'occorrenza; c) per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate). L'esercizio dell'attività per conto proprio può essere consentito con l'osservanza delle condizioni di cui al presente capo. Le scuole di formazione/sodalizi e/o società sportive (con o senza fini di lucro), oltre all'osservanza delle condizioni di cui al precedente capo devono attenersi alle seguenti condizioni: - devono essere regolarmente riconosciute; - devono impiegare idoneo personale istruttore debitamente abilitato all'insegnamento del Kite- Surf; - le unità-scuola devono essere equipaggiate da un conduttore abilitato e da un assistente muniti di brevetto di assistente bagnanti o marinaio di salvataggio, rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto - Sez. Salvamento, ovvero da altro Ente riconosciuto; - i mezzi nautici devono essere muniti di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare munito di sagola; - i mezzi nautici impiegati devono essere in possesso di polizze assicurative che contemplino in maniera specifica l'attività in parola. L'attività di Kite-Surf per conto terzi deve essere gestita sotto la responsabilità del titolare dell'impresa ed alle seguenti condizioni: - osservanza degli obblighi di cui al presente capo; - l'esercizio dovrà essere effettuato esclusivamente con unità a motore equipaggiate da un conduttore abilitato assistito sempre da altra persona esperta nel nuoto; - i mezzi nautici devono essere muniti di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare munito di sagola; - il locatore dovrà premunirsi di una polizza di assicurazione per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'attività di Kite-Surf. Le società sportive, enti balneari, scuole di Kite-Surf e gli altri sodalizi, nonché gli esercenti l'attività per conto terzi che intendano installare corridoi di lancio dovranno conformarsi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento e, per il posizionamento, devono preventivamente munirsi di apposita concessione, da rilasciarsi a cura dell'autorità Amministrativa competente per territorio alla gestione del demanio marittimo. L'attività di Kite-Surf è comunque subordinata all'osservanza di altre disposizioni, laddove applicabili e, particolarmente, di quelle concernenti la normativa vigente in materia di nautica da diporto e del relativo regolamento di sicurezza. Le società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, per poter esercitare l'attività devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, ovvero in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, o comunque essere munite dei titoli che abilitino all'esercizio dell'attività, secondo la vigente normativa, rilasciati dalle competenti Autorità Amministrative. CAPO XII DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 46 Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, così come indicati da ciascun Comune costiero, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria la contestuale attivazione del servizio di assistenza e salvataggio.

22 22 A tal fine i predetti soggetti devono: - segnalare, prima dell'apertura, il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità devono essere ancorate al fondo; - provvedere tempestivamente in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo; - rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare; - qualora i concessionari non adempiano alle disposizioni del presente articolo devono posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO"; - la cartellonistica di cui al punto precedente deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano - inglese - francese o spagnolo o tedesco); - i concessionari devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica indicata al precedente punto e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa. SPIAGGE LIBERE Art. 47 È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 46 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE Art. 48 I Comuni costieri durante la stagione balneare devono predisporre un servizio di salvamento nelle spiagge devolute alla pubblica fruizione. Il servizio di salvamento deve essere assicurato, sulle spiagge libere dai Comuni competenti per territorio, mentre per le aree in concessione dai soggetti concessionari, attenendosi alle disposizioni specificate nei seguenti commi. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono: a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità: - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P."; - brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono: - indossare una maglietta con scritta ben visibile che ne identifichi la funzione ("SALVATAG- GIO"); - essere dotati di fischietto; - essere impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato; - tenere un comportamento corretto per assicurare la continua vigilanza, segnalando con tempestività, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua; - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla

23 23 battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio. I concessionari/gestori di stabilimenti balneari e i Comuni per le spiagge libere che organizzano il servizio di salvataggio devono: a) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile e dotarla di un binocolo, di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno ed un paio di pinne; b) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - pattino o battello di vigilanza - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALV ATAGGIO"a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di: - n 2 (due) salvagente anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; - un mezzo marinaio o gaffa; - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi. Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità; c) posizionare presso la battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri di fronte mare; d) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti. I concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono inoltre: a) dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che deve essere adibito esclusivamente a primo soccorso: - due bombolette individuali di ossigeno, da un litro; - una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina; - un tiralingua; - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; - materiale occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro; - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; b) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti; c) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla; d) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica; e) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio senza soluzione di continuità per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi. E' consentita una sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti esclusivamente a condizione che: a) la sospensione abbia una durata massima di un'ora nell'arco temporale compreso tra le ore e le ore 15.00;

24 24 b) la sospensione nell'ora indicata da ciascuna struttura balneare, sia costante per l'intera stagione balneare ed organizzata, a cura e sotto la diretta responsabilità dei concessionari/gestori delle strutture balneari, tra le postazioni limitrofe in maniera tale da garantire, comunque, la continuità del servizio di assistenza bagnanti; c) per l'intero periodo di sospensione sia issa ta la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata; d) sia comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante cartelli indicatori posti all'ingresso della struttura balneare ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo altoparlante all'inizio ed alla fine della sospensione, nonché più volte durante lo stesso. Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità di sospensione temporanea del servizio assistenza ai bagnanti. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari. SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE Art. 49 Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti articoli, devono posizionare all'ingresso e in più punti nell'ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli ( predisposti secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47), riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEA- ZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica indicata al comma precedente e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

25 Allegato A MINISTERO DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto - Gaeta TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE Numero Blu Emergenza in Mare 3 M.R.S.C. Roma (Centro secondario di soccorso Guardia Costiera) - Centrale Operativa Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina Ufficio Locale Marittimo di Formia Ufficio Locale Marittimo di Ponza Ufficio Locale Marittimo di Ventotene Delegazione di Spiaggia Scauri Centrale Operativa Vigili del Fuoco Lazio Emergenza Sanitaria Ospedale di Formia/Gaeta - centralino Ospedale di Terracina - centralino Ospedale di San Felice Circeo - centralino Poliambulatorio di Ventotene Poliambulatorio di Ponza Ente Sanitario con Camera Iperbarica - centralino: Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina (ICOT) 1530 (*) / (*) Le chiamate al Numero Blu 1530 effettuate da telefoni cellulari si attestano alla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino. Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente). ASCOLTI RADIO VHF/FM STAZIONE RADIO COSTIERA denominazione: Roma Radio 3 M.R.S.C. ROMA (Centro Secondario di Soccorso Guardia Costiera) Nominativo Internazionale: I C I 03 CH 16 (24) CH 16 CAPIT. DI PORTO DI GAETA denominazione Compamare Gaeta CH 16 (h24) UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA denominazione Circomare Terracina CH 16 (dalle 08 alle 20) UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FORMIA denominazione UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PONZA denominazione Locamare Formia Locamare Ponza CH 16 (dalle 08 alle 20) CH 16 (dalle 08 alle 20) UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VENTOTENE denominazione Locamare Ventotene CH 16 (dalle 08 alle 14)

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