REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI

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1 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI (Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n 44 del ) TITOLO I CARATTERI E FINALITÀ... 1 Art. 1 FINALITA... 1 Art. 2 CACCIA DI SELEZIONE: MODALITA E TEMPI DI CACCIA... 1 Art. 3 DISTRETTO DI GESTIONE... 1 Art. 4 DENSITA AGRICOLO FORESTALE... 2 Art. 5 PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEI DISTRETTI... 3 Art. 6 RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE DI GESTIONE DEI DISTRETTI... 3 Art. 7 REGISTRO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE... 4 TITOLO II CORSI FORMATIVI ALLA CACCIA DI SELEZIONE... 4 Art. 8 ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO... 4 Art. 9 COMMISSIONE E PROVE D ESAME... 5 Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE... 6 TITOLO III ORGANISMI DI GESTIONE... 7 Art. 12 COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO... 8 Art. 13 INCENTIVI PER I SELECONTROLLORI... 9 TITOLO IV ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI DI GESTIONE... 9 Art. 14 DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI TITOLO V OPERAZIONI DI CONTEGGIO E DI MONITORAGGIO Art. 15 FINALITA ED ORGANIZZAZIONE Art. 16 OBBLIGO DEI SELECONTROLLORI Art. 17 ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE AI CONTEGGI Art. 18 SVOLGIMENTO DEI CONTEGGI TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI APPOSTAMENTI Art. 19 DISTANZE E NORME PER L ISTALLAZIONE Art. 20 ASSEGNAZIONI TITOLO VII PIANI DI ABBATTIMENTO Art. 21 FINALITA Art. 22 REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO TITOLO VIII ASSEGNAZIONE DEI CAPI E CRITERI DI ROTAZIONE Art. 23 ASSEGNAZIONI E CRITERI DI ROTAZIONE TITOLO IX ABBATTIMENTI Art. 24 DISCIPLINA DELLE USCITE DI CACCIA Art. 25 RIPARTIZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO, CAPI MALFORMATI O IN CATTIVE CONDIZIONI SANITARIE Art. 26 DISCIPLINA DEGLI ABBATTIMENTI Art. 27 RICERCA DEI CAPI FERITI TITOLO X VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEI TROFEI Art. 28 CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI TITOLO XI MATERIALE NON UTILIZZATO Art. 29 RICONSEGNA DEL MATERIALE TITOLO XII PRELIEVO DEI CERVIDI E BOVIDI NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE Art. 30 DISCIPLINA DEL PRELIEVO TITOLO XIII VIGILANZA E DISCIPLINA DELLE INFRAZIONI Art. 31 VIGILANZA Art. 32 INFRAZIONI CHE COMPORTANO ESCLUSIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA RADIAZIONE Art. 33 INFRAZIONI DI TIPO GRAVE... 22

2 Art. 34 INFRAZIONI DI TIPO LIEVE Art. 35 VIOLAZIONI DISCIPLINARI Art. 36 INFRAZIONI NEGLI ABBATTIMENTI Art. 37 APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI Art. 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI... 26

3 TITOLO I CARATTERI E FINALITÀ Art. 1 FINALITA 1. La Provincia di Grosseto, nel rispetto dei principi dettati dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia, con il presente documento regolamenta la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervidi e bovidi, nel rispetto del Regolamento Regionale in materia di gestione faunistico venatoria n. 33/R del 26 luglio 2011, dei Piani Faunistico-Venatori Provinciale e Regionale, e del Piano Provinciale per la gestione faunistica e venatoria di cervidi e bovidi. 2. Nell ottica di una corretta gestione venatoria, il dimensionamento del piano di prelievo per ciascuna specie verrà stabilito sulla base delle scelte gestionali a medio e lungo termine attraverso il Piano Faunistico Venatorio provinciale. La pianificazione degli abbattimenti, nel rispetto dell agricoltura e della selvicoltura, persegue il fine di mantenere una corretta proporzione numerica fra i sessi e un bilanciato rapporto fra le classi di età. 3. Fermo restando la competenza riconosciuta agli A.T.C. dalla legge e dal presente regolamento in materia di gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, la Provincia si riserva la funzione di vigilanza e controllo nonché l applicazione delle sanzioni sia disciplinari che amministrative. Art. 2 CACCIA DI SELEZIONE: MODALITA E TEMPI DI CACCIA 1. La caccia di selezione è l attività venatoria basata su un prelievo programmato per sesso e classi di età, individuato annualmente per mezzo di conteggi faunistici localmente rappresentativi, attuata in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti. 2. Sono utilizzabili allo scopo esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. E altresì ammesso l uso del fucile a 2 o 3 canne con l obbligo dell uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. E ugualmente indispensabile un buon binocolo per il corretto riconoscimento del capo da abbattere. 3. Il selecontrollore che intende esercitare la caccia è tenuto, prima di ogni uscita di caccia, a segnalare la medesima al sistema di prenotazione telematica, utilizzando gli appositi codici forniti dall Ente preposto. 4. Durante l esercizio della caccia di selezione, il selecontrollore non può fare uso, ai fini dell abbattimento, di sorgenti luminose non dipendenti dall ottica. 5. Il periodo degli abbattimenti è quello stabilito dalla legge nazionale e regionale, da eventuali regolamenti attuativi e dal calendario venatorio. Art. 3 DISTRETTO DI GESTIONE 1. Ai sensi dell art. 87 comma 1 del DPGR 26 FEBBRAIO 2011, N. 33/R, la Provincia, sentiti gli A.T.C., procede alla individuazione e delimitazione dei territori vocati per la gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi. Qualora le superfici individuate interessino zone vocate per la caccia al cinghiale, le perimetrazioni dovranno coincidere il più possibile con queste. 2. La gestione faunistica e venatoria dei cervidi e dei bovidi è attuata dagli Ambiti Territoriali di Caccia in unità territoriali minime, denominate distretti di gestione, ricadenti territorialmente 1

4 all interno di un solo A.T.C.. Ogni distretto di gestione è costituito da un area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali e tale da consentire la gestione di popolazioni demograficamente distinte, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, seppur presenti, non modifichino in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa. L A.T.C. provvede alla suddivisione del territorio vocato in distretti di gestione. 3. I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di un altra specie sono definiti come distretti multispecie. 4. Lo scopo del distretto di gestione è quello di raggiungere e mantenere le densità agro-forestali (D.A.F.), di cui al successivo articolo 4, elevando altresì la qualità delle popolazioni presenti. 5. La superficie cacciabile dei distretti di gestione deve essere compresa di norma tra e ettari. Per superficie cacciabile si intende la superficie agro-silvo-pastorale del distretto e delle zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) in esso ricomprese (con esclusione delle aree urbane e degli istituti sottratti alla gestione programmata della caccia). 6. Gli A.T.C. provvedono inoltre ad individuare, anche cartograficamente all interno dei distretti, delle sottozone, nelle quali sia praticabile la caccia alla cerca in forma esclusiva. 7. Ai sensi degli artt. 89 e 90 del DPGR 26 febbraio 2011, N. 33/R, ogni distretto è gestito, sotto il controllo della Provincia, dall ATC in cui ricade, tramite i cacciatori iscritti al Registro provinciale di cui al successivo art L ATC, sulla base delle caratteristiche ambientali e sentita la C.S.O. del distretto di cui al successivo art. 11, individua per ciascun Distretto le impostazioni tecniche che intende adottare per ciascuna specie in ordine alle modalità dei conteggi tra quelle elencate agli artt. 15 e 16, e le sottopone per l approvazione alla Provincia. 9. L A.T.C., sulla base delle caratteristiche ambientali e sentita la C.S.O. del distretto di cui all art. 11, individua per ciascun distretto le modalità di abbattimento (aspetto e/o cerca) per ciascuna specie e le sottopone per l approvazione alla Provincia. 10. Si definisce comprensorio quella porzione di territorio omogeneo costituito da ciascun distretto di caccia e da uno o più istituti faunistici interni o immediatamente adiacenti al distretto stesso. Art. 4 DENSITA AGRICOLO FORESTALE 1. Nel Piano provinciale annuale di gestione faunistica e venatoria dei cervidi e dei bovidi la Provincia determina le densità sostenibili, anche interspecifiche, a livello locale di cui al comma 1 dell art. 28 bis della L.R. 3/1994, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. 2. L ATC, ai sensi dell art. 28 bis comma 2 della L.R. 3/94 e dell art. 86 del DPGR 26 febbraio 2011, N. 33/R, definisce e verifica per ciascun Distretto e per ciascuna specie la densità agricolo-forestale (di seguito denominata D.A.F.) sostenibile, ovvero la massima densità tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali. 3. Si arriva alla definizione della D.A.F., esclusivamente nel territorio vocato, tenuto conto dei seguenti criteri generali: a. i valori stimati di consistenza delle singole specie, scaturiti dai conteggi annuali; b. l ammontare del risarcimento dei danni arrecati all interno dei distretti di gestione; c. le caratteristiche ambientali, agricole e faunistiche del territorio. 2

5 Art. 5 PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEI DISTRETTI 1. Il comitato di gestione dell'atc, sentiti i Capodistretto (ovvero i Responsabili della Commissione di Supporto Organizzativo - C.S.O. - dei Distretti), di cui all'art. 11, redige il piano di gestione annuale dei distretti per ciascuna specie e lo invia, entro e non oltre il 10 maggio salvo diversa disposizione - alla Provincia, che provvede all approvazione. Per questo si avvarranno di personale tecnico qualificato individuato congiuntamente. 2. I piani annuali di gestione devono contenere: a. la cartografia digitalizzata in scala 1:25.000, con indicati i confini dei distretti; b. la D.A.F. che si intende conseguire all interno di ciascun distretto; c. il piano di prevenzione dei danni alle colture agrarie; d. i risultati dei conteggi e la stima della consistenza faunistica delle specie, con la descrizione dettagliata delle modalità con cui sono stati eseguiti i conteggi e mappatura su cartografia informatizzata delle aree censite; e. il piano di assestamento faunistico delle singole specie, in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere; f. il piano di prelievo venatorio redatto per ogni specie in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere e articolato per sesso e classi di età, secondo le modalità descritte all art. 22; g. la quota dei capi prelevabili, non superiore al 5% del totale, da riservare a cacciatori non iscritti all A.T.C., purché accompagnati da personale abilitato; h. la composizione delle C.S.O. (con individuati Responsabili e Vice-Responsabili) e dei vari Gruppi che la compongono; i. l elenco dei selecontrollori assegnati al distretto nel quale siano indicati coloro aventi diritto a esercitare la caccia nella stagione venatoria di riferimento; j. l elenco dei selecontrollori inadempienti rispetto ai conteggi ed alle prestazioni d opera; k. la determinazione, per ogni distretto, di un eventuale contributo a carico dei selecontrollori per il risarcimento di danni causati dalla mancata realizzazione del piano annuale. 3. Il piano di gestione annuale fissa per ogni distretto gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni all agricoltura causati dalla mancata realizzazione del piano stesso, così come previsto dal Regolamento regionale vigente (art. 90 com. 4 DPGR 26 febbraio 2011, n. 33/R). 4. Per la realizzazione del piano di gestione annuale può essere stabilito un contributo a carico dei selecontrollori, ai sensi della normativa regionale vigente. 5. La Provincia provvede ad inviare i piani annuali di assestamento e prelievo dei distretti, unitamente a quelli delle A.F.V. e a quanto previsto al successivo punto 6, all'ispra per il relativo parere. Di tale parere sarà tenuto conto all atto dell approvazione. 6. Nel caso di un documentato aumento dei danni alle produzioni agricole, l A.T.C., informato il Capodistretto interessato o limitrofo, potrà richiedere alla Provincia interventi di controllo numerico sulle singole specie da attuarsi, anche nei territori sottoposti a vincolo venatorio, in periodi biologicamente corretti ai sensi dell art. 37 della L.R. 3/94 e dell art. 92 del DPGR 26 febbraio 2011, N. 33/R. 7. I suddetti interventi di controllo numerico di cervidi e bovidi dovranno essere attuati dai selecontrollori che risultino regolarmente iscritti al registro provinciale e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari sia di carattere generale che relativi al presente Regolamento, dando priorità a quelli iscritti al distretto interessato dall intervento, sotto il coordinamento e controllo dalla Polizia Provinciale. Art. 6 RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE DI GESTIONE DEI DISTRETTI 3

6 1. Ciascun A.T.C. è tenuto altresì a consegnare alla Provincia (U.P. Attività Faunistico-Venatorie), contestualmente al Piano di Gestione, la relazione consuntiva contenente: a. copia cartacea delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori; b. file excel di archiviazione dei singoli abbattimenti eseguiti dai selecontrollori; c. resoconto in copia cartacea e informatizzata (file excel) degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso. 2. Presso la U.P. Attività Faunistico-Venatorie della Provincia, è costituita una banca dati relativa alla caccia di selezione, alla quale gli A.T.C. ed il Coordinamento Provinciale di cui all art. 12 potranno fare riferimento. Art. 7 REGISTRO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE 1. La caccia di selezione all interno dei Distretti può essere esercitata esclusivamente da cacciatori che risultino iscritti sia all A.T.C. in cui ricade il Distretto, che al Registro provinciale istituito ai sensi dell art. 9 del DPGR 26 febbraio 2011, N. 33/R. 2. L iscrizione al Registro implica l accettazione ed il rispetto anche delle norme contenute nel presente Regolamento ed avviene su domanda individuale dei cacciatori abilitati, denominati selecontrollori. 3. Le domande dovranno essere inviate alla Provincia di norma entro il mese di Gennaio di ogni anno, corredate di certificato di abilitazione al tiro con carabina munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. 4. Ai selecontrollori che abbiano effettuato l opzione ai sensi dell art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/94 è consentito iscriversi al Registro Provinciale di Grosseto, purché in possesso della residenza venatoria in un A.T.C. grossetano, anche se esercitano la caccia di selezione in A.T.C. di altre Province Toscane, secondo le regole stabilite dal PFVP. 5. Agli iscritti al Registro, la Provincia provvede a rilasciare un tesserino di identificazione. 6. La Provincia provvede annualmente ad inviare entro il mese di Febbraio agli A.T.C. l elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro. TITOLO II CORSI FORMATIVI ALLA CACCIA DI SELEZIONE Art. 8 ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO 1. La Provincia, vista la legge Regionale e relativo Regolamento, sentiti gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie provinciali, provvede all organizzazione annuale di corsi (e della relativa sessione di esame) per il conseguimento dell abilitazione e di aggiornamento: a. per la caccia di selezione a capriolo e daino; b. per la caccia di selezione a cervo e muflone; c. per la caccia di selezione a cervidi e bovidi; d. per conduttori di cani da traccia. che dovranno concludersi di norma entro il mese di dicembre. L accesso all abilitazione a cervo e muflone è consentito solo ai cacciatori in possesso dell abilitazione a capriolo e daino. 4

7 1 bis. Non è conseguibile né riconoscibile come equipollente abilitazione diversa da quanto indicato all art. 1, lettere a), b), c). 2. La frequenza è obbligatoria e costituisce titolo per l ammissione alle prove di esame. 3. Sono ammessi ai corsi di abilitazione i cacciatori che risultino iscritti ad un A.T.C. della Provincia di Grosseto 4. Qualora le domande di partecipazione risultino superiori alle disponibilità di accesso, queste saranno evase seguendo l ordine di protocollo. A parità di data si procederà con il metodo del sorteggio. 5. I programmi didattici sono stabiliti dalla Provincia sentito l ISPRA e, per quanto di competenza, l ENCI nazionale. 6. I corsi formativi si articoleranno su un massimo di: a. 16 lezioni di tre ore ciascuna per l abilitazione alla caccia di selezione, di cui 5 per la parte generale, 4 per il capriolo, 3 per il daino, 2 per il cervo e 2 per il muflone; b. 4 (quattro) lezioni di tre ore ciascuna più una (1) prova pratica, obbligatoria, per l abilitazione alla conduzione di cani da traccia. I partecipanti dovranno firmare all inizio e alla fine di ogni singola lezione e/o prova pratica il registro delle presenze. L accertamento delle presenze è effettuato dai Docenti ai quali spetta inoltre il compito di redigere anche il registro degli ammessi alle prove d'esame. Le assenze che potranno essere effettuate sono: a. per l abilitazione alla caccia di selezione, non più di una per ciascuna specie trattata, fino ad un massimo di 4 assenze per chi intende abilitarsi a tutte le specie; b. per l abilitazione alla conduzione di cani da traccia, una sola, ed esclusivamente nella parte teorica. 7. La Provincia si riserva la possibilità di verificare ogni qual volta lo ritenga necessario il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso. 8. Per la realizzazione dei corsi, la Provincia potrà avvalersi degli A.T.C. e/o delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello Nazionale rappresentative a livello provinciale e/o nazionale. 9. La Provincia stabilirà il numero massimo dei partecipanti, che comunque di norma non potrà eccedere i: a. 60 (sessanta) per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi; b. 20 (venti) per i corsi abilitativi alla conduzione di cani da traccia. Art. 9 COMMISSIONE E PROVE D ESAME 1. La Commissione d esame nominata dal Dirigente della U.P. Attività Faunistico-Venatorie è composta da un Dirigente o suo delegato con funzioni di Presidente, da tre Docenti delle discipline trattate, un esperto nominato dalla Provincia ed eventualmente, da un rappresentante dei soggetti organizzatori. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. 2. Ai componenti la Commissione é corrisposto un gettone di presenza e, qualora spettanti, i rimborsi spese. L'importo del gettone è fissato in da aggiornare ogni anno sulla base del tasso di svalutazione calcolato dall ISTAT. 5

8 3. Con atto del Dirigente della U.P. Attività Faunistico-Venatorie potranno essere ammessi a sostenere la prova d esame coloro che: a. siano in possesso di titoli di idoneità il cui valore oggettivo assicuri una conoscenza della materia equivalente o superiore a quella assicurata dalla partecipazione ai corsi formativi organizzati dalla Provincia; b. abbiano conseguito l abilitazione alla caccia di selezione e alla conduzione dei cani da traccia in un altra Regione sulla base di analoghi corsi formativi approvati dall ISPRA. 4. Il Certificato di abilitazione sarà rilasciato ai candidati che avranno superato: a. una prova scritta consistente, per l abilitazione/aggiornamento a quanto previsto dall art. 8, comma 1, opzioni a) b) c), nella soluzione di domande chiuse a risposta multipla, con tre alternative di risposta, di cui 20 (venti) quiz relativi alle nozioni di carattere generale e 5 (cinque) quiz specifici per ciascuna specie: - n 30 (trenta) per l abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo e Daino; - n 30 (trenta) per l abilitazione alla caccia di selezione al Cervo e Muflone; - n 40 (quaranta) per l abilitazione alla caccia di selezione ai Cervidi e Bovidi. Per l abilitazione/aggiornamento a quanto previsto dall art. 8, comma 1, opzione d): - n 18 (diciotto) per l abilitazione alla conduzione di cani da traccia. Durata delle singole prove massimo 35 minuti per l abilitazione a due specie e massimo 45 minuti per l abilitazione a Cervidi e Bovidi. b. una prova orale consistente in 6 (sei) domande inerenti gli argomenti trattati durante il corso ed il riconoscimento su materiale preparato, foto filmati e/o video, del sesso e delle classi di età delle specie oggetto di abilitazione alla caccia di selezione. c. una prova attitudinale per l abilitazione alla conduzione di cani da traccia. 5. I candidati dovranno presentarsi alle sessioni d'esame muniti di valido documento di riconoscimento. Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE 1. Per l abilitazione alla caccia di selezione la Commissione ha a disposizione: 30 (trenta) punti (nel caso dell abilitazione di cui al predente art. 8, comma 1, lettere a) caccia di selezione a capriolo e daino - e b) caccia di selezione a cervo e muflone) o 40 (quaranta) punti (nel caso dell abilitazione di cui al predente art. 8, comma 1, lettera c) - caccia di selezione a cervidi e bovidi) per la prova scritta (1 per ciascun quesito corretto); 12 (dodici) punti per la prova orale (2 punti a quesito corretto) in entrambi i casi. 2. Per l abilitazione alla conduzione dei cani da traccia la Commissione ha a disposizione 30 punti di cui 18 (diciotto) per la prova scritta (1 per ciascun quesito corretto) e 12 (dodici) punti per la prova attitudinale. 3. Per la validità delle prove è necessario che il candidato ottenga almeno 24 (ventiquattro) punti (nel caso dell abilitazione di cui al predente art. 8, comma 1, lettere a) caccia di selezione a capriolo e daino - e b) caccia di selezione a cervo e muflone) o 32 (trentadue) punti (nel caso dell abilitazione di cui al predente art. 8, comma 1, lettera c) - caccia di selezione a cervidi e bovidi) allo scritto; 9 (nove) punti all orale o alla prova attitudinale. 4. Le risultanze relative alla sessione d esame saranno riportate in un apposito verbale che, sottoscritto dai componenti la Commissione d esame, rimarrà agli atti della Provincia. 6

9 4. bis. In fase di graduatoria finale, il punteggio complessivo verrà espresso in centesimi (la somma complessiva dei punteggi di scritto e orale varrà quindi rapportata a 100). 5. I candidati risultati non idonei potranno, dietro specifica richiesta, accedere ad una successiva sessione d esame. Qualora anche in questa non ottengano l abilitazione dovranno presentare nuova domanda di ammissione a corsi successivi. 6. Al fine di valutare il grado di preparazione al corretto uso delle armi impiegate nella caccia di selezione, il cacciatore deve presentare apposita certificazione e bersaglio rilasciati dal Direttore di tiro UITS, attestante la capacità dello stesso di centrare, con carabina dotata di mirino ottico, e con 4 colpi su 5, un bersaglio di 15 centimetri di diametro (8 su bersaglio standard), posto a 100 metri di distanza. 7. Chi, pur avendo conseguito l abilitazione, non intenda sottoporsi alla prova di tiro o non superi tale prova, non potrà essere ammesso all esercizio della caccia di selezione. TITOLO III ORGANISMI DI GESTIONE Art. 11 GRUPPI E COMMISSIONE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (C.S.O.) DI DISTRETTO 1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un Distretto di gestione, riuniti in assemblea entro la data del 30 aprile, si dividono in Gruppi e provvedono alla nomina di un Capogruppo e di un Vice Capogruppo. Ogni anno i nuovi iscritti al Distretto sono inseriti nei Gruppi già esistenti. 2. L assemblea dei Capogruppo con i Vice Capogruppo costituisce la Commissione di Supporto Organizzativo (C.S.O.) del Distretto. La C.S.O. rimane in carica per la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, salvo cambiamenti sostanziali nel numero di selecontrollori iscritti al Distretto. 3. Un gruppo, salvo provvedimento motivato della C.S.O., deve essere composto da un numero massimo di 10 selecontrollori. 4. L ATC, in accordo con la C.S.O. del Distretto, con proprio atto provvede alla nomina di un Capodistretto e due Vice Capodistretto, scelti (eletti) tra i componenti della C.S.O. del Distretto, entro il 10 maggio. 5. I Capodistretto e i Vice Capodistretto restano in carica fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, salvo dimissioni anticipate o revoca, con provvedimento motivato, da parte dell ATC o della Provincia o sfiduciati da almeno due terzi dei componenti del gruppo. 6. La mancata nomina del Capodistretto e dei due Vice-Capodistretto entro i termini previsti può comportare da parte dell A.T.C. la sospensione dell attività venatoria all interno del Distretto. 7. Il Capodistretto (e Responsabile della C.S.O) avrà il compito: a. tenere i collegamenti con la C.S.O. e con l A.T.C. e rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori; b. presiedere le riunioni dei selecontrollori assegnati al distretto disciplinandone lo svolgimento e provvedendo a redigere verbale di riunione da inviare all'a.t.c. e al C.C.S.O., di cui al successivo articolo 12; c. provvedere a segnalare, con il parere favorevole della maggioranza della C.S.O., al Comitato di Gestione dell A.T.C. ed alla Provincia, per i relativi provvedimenti disciplinari, comportamenti scorretti (artt. 34 e 35 del presente Regolamento provinciale) e 7

10 gravemente scorretti (art. 33 del presente Regolamento provinciale) tenuti dai selecontrollori, da lui verificati o accertati dai Capig ruppo durante i conteggi o altre attività legate alla caccia di selezione. 8. Il compito della C.S.O. è quello di fornire all A.T.C. un valido supporto organizzativo ai fini della gestione del distretto e tenere i rapporti con i selecontrollori che lo compongono, l A.T.C. stesso e la Provincia. 9. In particolare la C.S.O. dovrà: a. offrire il proprio contributo ad attività varie (interventi di controllo numerico nel caso siano superate le densità agro-forestali sostenibili, catture, interventi di prevenzione danni alle colture agricole, organizzazione mostre e convegni, raccolta dati biometrici, operazioni di monitoraggio ecc.); b. collaborare all organizzazione delle operazioni di conteggio e monitoraggio delle specie. In particolare dovrà: 1. individuare potenziali aree idonee; 2. produrre la relativa cartografia; 3. per ciascuna sessione di conteggio o di monitoraggio, provvedere ad assicurare la presenza del numero di selecontrollori stabilito nonché provvedere al loro coordinamento; 4. curare l accertamento delle presenze all inizio e alla fine di ciascuna sessione di conteggio tramite appositi registri delle partecipazioni ai conteggi. c. provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia; d. fornire ai selecontrollori assegnati al distretto la cartografia definitiva con indicati gli appostamenti e relativa numerazione; e. provvedere alla tenuta e all aggiornamento dell elenco degli appostamenti; f. effettuare l assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento; g. collaborare all individuazione, allestimento e gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti; h. collaborare con l A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole; i. apportare le modifiche alla composizione dei Gruppi, di cui al precedente comma 1, e, dietro parere dell A.T.C., assegnare loro una specifica zona di gestione; j. dare preventiva informazione all A.T.C. circa le riunioni, in tempo utile da consentire la partecipazione ad un loro rappresentante; k. offrire il proprio contributo, qualora richiesto dalla Provincia o dall A.T.C., per l organizzazione di iniziative faunistiche e/o venatorie relative ai cervidi e bovidi (p.es. catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici). 10. Per l espletamento delle mansioni di cui sopra, i Capodistretto possono avvalersi di selecontrollori di loro fiducia, tra quelli iscritti al Distretto. 11. La Provincia, su indicazione dell A.T.C., può disporre con provvedimento motivato la sostituzione, la revoca parziale o totale dei componenti le C.S.O. e dei Gruppi, nonché degli eventuali atti ritenuti contrastanti con le vigenti normative. Art. 12 COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 1. Entro il 30 giugno del primo anno di vigenza del Piano Faunistico Venatorio, l assemblea dei Capodistretto elegge al suo interno il Coordinamento delle Commissioni di Supporto Organizzativo (CCSO), formato da tre componenti per ciascun A.T.C. e con il compito di fornire 8

11 alla Provincia, agli ATC ed alle associazioni venatorie provinciali un supporto tecnico qualificato per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione. 2. Il verbale della riunione dovrà essere inviato nei 15 giorni successivi agli A.T.C. ed alla Provincia, che provvederà, tramite atto Dirigenziale, alla nomina del C.C.S.O. provinciale, il quale rimarrà in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio. 3. Il C.C.S.O. individuerà al suo interno un Responsabile e due Vice Responsabili, con il compito anche di provvedere alla convocazione delle riunioni, dandone preventiva comunicazione sia agli A.T.C. che alla Provincia. 4. Il C.C.S.O. resta in carica fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, salvo se diversamente deliberato dall assemblea per gravi motivi; in questo caso il CCSO deve darne comunicazione alla Provincia ed agli A.T.C.. 5. Il C.C.S.O. ha il compito di fornire un supporto per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione che la Provincia e gli A.T.C. riterranno di dover sottoporre alla sua attenzione. Raccoglie proposte emergenti dai singoli Distretti, fungendo da collegamento tra questi e gli Organismi sopra citati. Convoca e presiede, almeno due volte all anno, una riunione con tutte le C.S.O. Provinciali. 6. Dovrà inoltre relazionare alle C.S.O. ed agli A.T.C. in ordine ai problemi tecnico organizzativi affrontati, ogni qualvolta ne ricorra l esigenza e comunque almeno due volte l anno, di norma nei mesi di Novembre e Maggio. 7. Alle riunioni del C.C.S.O. partecipano di diritto e a parità di espressione, un rappresentante di ciascun A.T.C. ed il Dirigente della U.P. Attività Faunistico-Venatorie o suo delegato; qualora la riunione riguardi la valutazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli art. 32, 33, 346, 35, 36 e 37 del presente regolamento deve essere chiamata a partecipare anche la Polizia provinciale. I Verbali di riunione del C.C.S.O. dovranno essere inviati entro venti giorni agli A.T.C. e alla Provincia. 8. La Provincia e gli A.T.C., qualora lo ritengano necessario, possono convocare il C.C.S.O. con un preavviso di almeno 15 giorni. 9. In presenza di gravi inadempienze, o in caso di due assenze consecutive non giustificate, la Provincia con motivato provvedimento potrà disporre, anche dietro richiesta degli A.T.C. o delle C.S.O., la sostituzione, la revoca parziale o totale dei componenti il C.C.S.O. e la revoca degli eventuali atti ritenuti contrastanti con le vigenti normative. 10. L A.T.C. indice almeno una volta all anno una riunione delle C.S.O. dei distretti. Art. 13 INCENTIVI PER I SELECONTROLLORI 1. Come corrispettivo per lo svolgimento delle mansioni loro affidate, i Responsabili dei gruppi, i Capodistretto e Vice Capodistretto, i componenti il C.C.S.O. potranno ricevere incentivi consistenti in un solo capo in più rispetto a quanto loro spettante sulla base del piano di prelievo. 2. Ai sensi del successivo art. 25, hanno ugualmente diritto all incentivo coloro che abbiano effettuato un abbattimento sanitario riconosciuto come tale. 3. Recupero capi feriti (2 segnalazioni con recupero avvenuto = 1 capo). TITOLO IV ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI DI GESTIONE 9

12 Art. 14 DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI 1. Ogni selecontrollore iscritto al Registro provinciale grossetano, fa richiesta all A.T.C. competente di assegnazione ad un distretto di gestione nei termini stabiliti dallo stesso A.T.C. dal 1gennaio al 15 febbraio. Nella richiesta dovrà essere indicato obbligatoriamente anche un secondo distretto di gradimento. 2. Ciascun selecontrollore ha diritto all iscrizione ad un solo distretto di gestione da cui non potrà essere escluso se non: a. per sua espressa volontà; b. per motivi disciplinari; c. per non avere esercitato la caccia di selezione per due anni consecutivi. Oltre tale termine, nel caso in cui voglia riprendere l attività venatoria è tenuto a presentare nuova domanda di iscrizione al distretto. 3. Su indicazioni della Regione Toscana (Delibera del CR 3/2012 PRAF Allegato A), al fine di determinare il livello di capienza dei distretti per il capriolo, ovvero di individuare il massimo numero di cacciatori che possono essere assegnati al distretto stesso, devono essere seguiti i seguenti princìpi: a. un distretto è considerato saturo quando il rapporto cacciatore/saf (per le ulteriori assegnazioni di selecontrollori al distretto, nella SAF deve essere considerata la media degli ultimi tre anni del bosco tagliato, escludendo il territorio boscato) di territorio cacciabile sia uguale o inferiore a 1/100 ha; b. in considerazione di quanto precedentemente indicato, un distretto viene considerato saturo quando il rapporto tra la media negli ultimi 3 anni del piano di prelievo e il numero dei cacciatori sia uguale o inferiore a 2 capi/cacciatore; c. un distretto definito saturo secondo i criteri precedentemente descritti non lo è più qualora la densità di caprioli nel distretto superi quella sostenibile per più di due anni consecutivi; d. In caso di richieste di assegnazione a un distretto superiori alla sua capacità massima, verrà effettuata la rotazione tra i cacciatori di selezione che abbiano la residenza anagrafica al di fuori della provincia di Grosseto. Al fine di garantire costanza nella gestione dei distretti, tale rotazione non si applica ai componenti della CSO/Capodistretto e Vice- Capodistretto. 4. Sulla base di quanto indicato all articolo precedente, l A.T.C. provvede annualmente ad assegnare ai distretti di gestione: a. i selecontrollori già iscritti al Registro provinciale che intendano cambiare distretto; b. i selecontrollori neoabilitati che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro provinciale. 5. L A.T.C. provvede ogni anno e per ogni distretto a compilare una graduatoria di merito da impiegarsi: a. per l inserimento dei nuovi richiedenti; b. per la ridistribuzione dei capi dopo il primo periodo di caccia (vedi art. 25); c. per l assegnazione dei capi, qualora il numero dei capi superi il numero di iscritti nel distretto; d. per la priorità di scelta nell assegnazione degli appostamenti di caccia. I parametri e punteggi sulla base dei quali viene redatta la graduatoria di merito sono i seguenti: Voto dell esame di abilitazione riportato in centesimi * Residenza anagrafica in altro ATC della provincia Punti 1 Residenza anagrafica in uno dei Comuni compresi nell ATC in cui Punti 3 ricade il Distretto prescelto Residenza anagrafica in uno dei Comuni ricadenti nel Distretto Punti 6 prescelto 10

13 Per ogni anno di assegnazione allo stesso Distretto (purché abbia Punti 4 esercitato la caccia) Anzianità di iscrizione al registro Provinciale (per ogni anno) Punti 1 Completa esecuzione del Piano di abbattimento Punti 2 Incompleta esecuzione dei piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite) Punti -1 Recupero RIUSCITO del capo ferito con personale abilitato e cane da Punti 3 traccia Recupero NON RIUSCITO del capo ferito con personale abilitato e cane Punti 1 da traccia Violazioni disciplinari (art. 35 del presente Regolamento) Infrazioni negli abbattimenti (art. 36, comma 3) * Il punteggio di votazione nell esame di abilitazione alla caccia di selezione viene attribuito esclusivamente ai cacciatori che abbiano conseguito l attestato di abilitazione presso la Provincia di Grosseto. In caso di parità di punteggio sarà provveduto tramite sorteggio. 6. Qualora il Distretto risulti saturo, l A.T.C. può assegnare i selecontrollori esclusi a distretti eventualmente non saturi. 7. La graduatoria degli ammessi al distretto sarà affissa presso la sede dell A.T.C. entro il mese di Gennaio ed inviata per conoscenza ai Capodistretto e al Responsabile del C.C.S.O. e alla Provincia. 8. Nel caso in cui si proceda alla divisione di un distretto, il selecontrollore proveniente da quello vecchio, che opti per il nuovo distretto, manterrà il punteggio di anzianità accumulato nel distretto di provenienza. TITOLO V OPERAZIONI DI CONTEGGIO E DI MONITORAGGIO Art. 15 FINALITA ED ORGANIZZAZIONE 1. Una corretta gestione venatoria dei cervidi e bovidi non può prescindere dalla conoscenza della consistenza, della densità, della struttura e della dinamica delle popolazioni presenti sul territorio. E molto importante, quindi, la realizzazione di appropriati conteggi condotti con modalità diverse a seconda delle specie, del tipo di ambiente considerato, della densità delle popolazioni e del personale disponibile. 2. I conteggi rappresentano il fondamentale dovere del selecontrollore iscritto al distretto per poter conseguire il diritto di partecipazione al prelievo venatorio. 3. L effettuazione dei conteggi, unitamente alle operazioni di monitoraggio delle diverse popolazioni, è organizzata ogni anno dagli A.T.C. tramite le C.S.O., ed è lo strumento indispensabile per la stesura del piano di abbattimento di ogni distretto. 4. Di norma i conteggi su zone con copertura boschiva superiore al 50% della superficie da censire, sono condotti con il sistema del conteggio in battuta; ove invece il territorio da censire presenti ampie zone aperte (copertura boschiva inferiore al 50% della superficie) sono preferibili i conteggi da punti fissi di osservazione. 5. E opportuno che lo stesso metodo di conteggio venga utilizzato per più anni successivi in modo da permettere il confronto dei dati ottenuti. 11

14 Art. 16 OBBLIGO DEI SELECONTROLLORI 1. Per conseguire ogni anno il diritto all abbattimento ciascun selecontrollore ha l obbligo di effettuare le giornate di conteggio di seguito specificate: a) CAPRIOLO: Due (2) giornate con il metodo della battuta o tre (3) da punti fissi di osservazione. Qualora lo ritengano necessario, gli A.T.C. potranno fissare sessioni di conteggio supplementari rispetto a quelle obbligatorie che daranno diritto ai partecipanti a 5 punti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 14, la cui validità sarà limitata alla successiva stagione venatoria. b) CERVO e MUFLONE: Qualora si presenti la necessità i metodi saranno stabiliti dalla Provincia in accordo con l A.T.C. interessato e il C.C.S.O.. c) DAINO: Una (1) giornata con il metodo della battuta o da punti fissi di osservazione (obbligatorio solo per i selecontrollori che abbiano scelto la caccia al daino in forma esclusiva). 2. Per giornata si intende l arco temporale necessario al completamento delle operazioni di gestione secondo quanto stabilito dai tecnici degli A.T.C. che presiedono alle suddette iniziative o, in loro assenza, dai Capodistretto o Vice-Capodistretto. 3. Durante le operazioni di conteggio il selecontrollore è tenuto a compilare in modo corretto e in ogni sua parte la scheda di rilevamento dati, nonché a tenere un comportamento appropriato. 4. E consentita l assenza ad una giornata di conteggio, da recuperarsi entro la stagione venatoria successiva. 5. Salvo diversa indicazione della C.S.O. o dell A.T.C., ogni selecontrollore è tenuto a partecipare ai conteggi previsti nel proprio distretto. 6. Nell impossibilità di parteciparvi è consentito il recupero, nella sola forma della battuta, in altro distretto, previa comunicazione alle C.S.O. interessate. 7. La C.S.O. ospitante rilascerà una dichiarazione attestante l effettiva partecipazione ai conteggi che il selecontrollore provvederà ad inviare alla C.S.O. di appartenenza prima dell invio dei risultati all A.T.C.. 8. Il selecontrollore che intende rinunciare all attività venatoria non è tenuto ad effettuare le operazioni di conteggio e le prestazioni d opera obbligatorie, purché ne dia comunicazione all A.T.C. di appartenenza prima dell inizio delle operazioni di conteggio. 9. I selecontrollori che abbiano effettuato l opzione ai sensi dell art. 28 comma 3, lettera d, per partecipare alla caccia devono effettuare i conteggi previsti in ogni distretto scelto. 10. La responsabilità del rispetto di quanto previsto al presente articolo spetta all A.T.C., che l attuerà nei modi ritenuti più opportuni. Art. 17 ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE AI CONTEGGI 1. L accertamento della presenza dei selecontrollori alle operazioni di conteggio, mediante l apposizione all inizio e al termine di ciascuna sessione di conteggio della firma su apposito 12

15 registro, viene di norma operato dall A.T.C. che potrà avvalersi di proprio personale, della C.S.O. o di altro personale da essa indicato. In questi casi essi sostituiscono a tutti gli effetti l A.T.C. e sono tenuti a far pervenire all A.T.C., al termine di ogni singola operazione, i risultati dei conteggi, nonché segnalazioni di carattere disciplinare. 2. L arrivo ritardato ai conteggi o il loro abbandono anticipato dovrà essere prontamente segnalato ai responsabili delle operazioni; ciò non comporterà l applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti ai successivi articoli se supportato da valida giustificazione. 3. Le schede riguardanti la partecipazione alle operazioni di conteggio con osservazioni da punti fissi, dovranno essere controfirmate dal soggetto incaricato dell accertamento delle presenze. 4. Il registro delle partecipazioni ai conteggi è tenuto dal Capodistretto (Responsabile della C.S.O.), cui spetta altresì il dovere di segnalare all A.T.C. i selecontrollori inadempienti. Art. 18 SVOLGIMENTO DEI CONTEGGI 1. I conteggi sono organizzati ogni anno dall A.T.C. e dai tecnici incaricati, in collaborazione con la C.S.O., tramite i selecontrollori di ciascun distretto. 2. Le C.S.O. dei distretti provvedono ad assicurare la presenza a ciascuna giornata di conteggio del numero di selecontrollori necessario. 3. La Provincia può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei conteggi, nonché, ogni qual volta lo ritenga necessario, provvede autonomamente, mediante proprio personale, alla verifica della consistenza delle specie nei diversi distretti di gestione e trasmette successivamente i risultati agli A.T.C.. TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI APPOSTAMENTI Art. 19 DISTANZE E NORME PER L ISTALLAZIONE 1. Ogni C.S.O. gode di autonomia gestionale circa le modalità di assegnazione degli appostamenti e dei capi da abbattere che possono differire tra i vari distretti purché nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento. 2. Al fine di evitare squilibri biologici e nell esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio omogeneamente distribuito all interno delle zone vocate, gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore a 300 metri. 3. Al selecontrollore è consentito, al solo fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo, uno spostamento per un raggio non superiore ai 100 metri dal punto da lui indicato sulla cartografia. 4. Dette distanze non corrispondono a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell uso dell arma rigata restano comunque affidate all esclusiva responsabilità del selecontrollore. 5. Nella predisposizione dell appostamento il selecontrollore è tenuto dalle vigenti norme a non danneggiare le colture arboree e le colture in generale nonché a rimuovere alla fine della stagione venatoria il materiale utilizzato per l appostamento. 6. La costruzione dell altana per la gestione faunistica dei cervidi e dei bovidi è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea 13

16 (considerando anche quanto riportato dalla L.R. 65/2013). L altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni. 7. Ogni appostamento presente all interno del distretto deve essere contraddistinto da un numero progressivo ed indicato su cartografia in scala 1: che l A.T.C. invierà al Corpo di Polizia Provinciale, e in forma digitalizzata alla Provincia, entro il 25 maggio di ogni anno. 8. Nei distretti ove è consentita la caccia alla cerca devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a. al momento della compilazione della scheda di uscita, il selecontrollore è tenuto ad indicare il solo numero distintivo del posto auto; b. durante l attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l arma dovrà essere conservata in custodia; c. l estrazione dell arma dalla custodia dovrà avvenire solamente nel luogo prescelto per l abbattimento; d. l attività di cerca dovrà comunque concludersi al posto auto dal quale ha avuto inizio; e. non è consentito spostare o far spostare l auto durante l uscita di caccia, eccezione fatta per il recupero del capo abbattuto; f. non è consentito condurre l attività di cerca a bordo di qualsivoglia automezzo. Art. 20 ASSEGNAZIONI 1. L A.T.C. provvede a fornire a ciascuna C.S.O.: a. l elenco nominativo dei selecontrollori assegnati al distretto (30 aprile); b. la cartografia in scala 1 : della perimetrazione del distretto (30 aprile); c. il piano di prelievo; d. l elenco dei conduttori autorizzati al recupero (30 aprile). 2. La C.S.O. curerà l elenco e l aggiornamento degli appostamenti disponibili. 3. Ogni appostamento presente all interno del distretto deve essere contraddistinto, unitamente al relativo posto macchina, da un numero progressivo ed indicato su cartografia in scala 1: che l A.T.C. invierà Corpo di Polizia Provinciale entro il 15 maggio di ogni anno. 4. Qualora si presenti la necessità di modificare il numero e l ubicazione degli appostamenti, la C.S.O. metterà in atto tutte le procedure necessarie e ne darà comunicazione all A.T.C. e al Corpo di Polizia Provinciale. 5. La C.S.O. provvederà a ripartire tra i selecontrollori assegnati gli appostamenti di caccia. 6. Qualora per recarsi all appostamento venisse fatto uso di un qualsiasi mezzo di trasporto, il selecontrollore dovrà indicare anche l esatta ubicazione del sito di parcheggio che deve essere caratterizzato da buona visibilità e facile accesso. 7. E possibile condividere lo stesso appostamento da non più di due selecontrollori, purché non abbiano gli stessi capi assegnati e non siano attivi nella medesima giornata di caccia. 8. Previo accordo dei selecontrollori e dei Gruppi interessati sarà possibile effettuare il cambio di appostamento. 9. In corrispondenza di particolari operazioni agronomico-colturali, è possibile derogare a quanto previsto dal comma precedente. 10. Spetterà comunque alla C.S.O. esprimere il definitivo assenso e, ai fini del necessario controllo, informare tutti i soggetti interessati nonché aggiornare l elenco stesso. 14

17 TITOLO VII PIANI DI ABBATTIMENTO Art. 21 FINALITA 1. Nell ottica di una corretta gestione venatoria, il dimensionamento del piano di prelievo per ciascuna specie verrà stabilito sulla base delle scelte gestionali a medio e lungo termine attraverso il Piano Faunistico Venatorio provinciale. La pianificazione degli abbattimenti persegue il fine di mantenere una corretta proporzione numerica fra i sessi e bilanciata fra le classi di età Art. 22 REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO 1. I piani di prelievo relativi alla superficie cacciabile dei distretti di gestione sono elaborati attraverso il confronto tra la densità primaverile pre-riproduttiva e la densità agro-forestale obiettivo, e sono articolati per sesso e classi di età, nel rispetto delle indicazioni fornite dall ISPRA. 2. Nei distretti di gestione in cui le osservazioni primaverile evidenzino un marcata destrutturazione sociale e/o in cui i prelievi degli anni precedenti abbiano inciso in maniera non bilanciata tra le vari classi di abbattimento, il prelievo dovrà essere strutturato in maniera tale da compensare i disequilibri riscontrati. TITOLO VIII ASSEGNAZIONE DEI CAPI E CRITERI DI ROTAZIONE Art. 23 ASSEGNAZIONI E CRITERI DI ROTAZIONE 1. L A.T.C. consegnerà ad ogni C.S.O. da distribuire a ciascun selecontrollore: a. contrassegni auricolari numerati, inamovibili ed inviolabili forniti dall A.T.C.; b. libretti delle uscite; c. idoneo materiale per contenere trofei e/o campioni biologici; d. schede di abbattimento; e. elenco dei conduttori di cani da traccia autorizzati. 2. I capi da abbattere saranno assegnati dalla C.S.O. ad ogni selecontrollore avente diritto fino ad esaurimento del piano di abbattimento stesso, secondo quanto stabilito nel PFVP. 3. I selecontrollori che intendano rinunciare all abbattimento, devono comunicarlo tassativamente durante le assemblee di assegnazione. 4. I capi che si renderanno disponibili prima dell inizio degli abbattimenti potranno essere assegnati anche come incentivi secondo le modalità previste all art L assegnazione dei capi da abbattere per il capriolo è disposta ogni anno secondo la seguente progressione: 15

18 Anno precedente Ma Fg Mg Fa P Anno in corso Fg Mg Fa P Ma P=Piccolo maschio o femmina Ma= maschio adulto Mg=Maschio giovane Fa=Femmina adulta Fg=Femmina giovane 6. Nell assegnazione dei capi di daino e muflone la C.S.O. può predisporre forme di rotazione autonome. 7. Qualora si presenti la possibilità di prelievo sul cervo, l assegnazione dei capi sarà stabilita dalla Provincia in accordo con l A.T.C. interessato e il C.C.S.O.. 8. Per ogni singola specie non è consentito nella stessa stagione venatoria l abbattimento di più di un maschio adulto per ogni selecontrollore. Tale norma non si applica qualora non consenta il completamento del piano di abbattimento. 9. Gli incentivi previsti nel precedente art. 15 non sono da ricomprendere nel piano di abbattimento del selecontrollore premiato. 10. Ai selecontrollori al primo anno di esercizio della caccia di selezione nella provincia di Grosseto non è concesso in prima assegnazione più di un capo per ogni specie gestita nel distretto di appartenenza. 11. Al fine di garantire, per le singole specie, il massimo rispetto del piano di abbattimento sia a livello provinciale che distrettuale, il C.C.S.O. stabilirà un primo periodo di caccia, dopodiché ogni C.S.O. provvederà alla ridistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento loro assegnato e ne facciano richiesta scritta alla C.S.O I selecontrollori non possono disporre autonomamente della cessione dei capi ricevuti in assegnazione. 13. I selecontrollori che durante il primo periodo di caccia non abbiano effettuato almeno 10 uscite potranno essere privati dei capi loro assegnati. 14. Chi, pur non avendo effettuato le 10 uscite, decide di non rinunciare ai capi assegnati e non porta a termine il piano di abbattimento, sarà penalizzato nell eventuale assegnazione del secondo capo nella stagione successiva. 15. Chi ha effettuato almeno 10 uscite e non abbia completato il piano di abbattimento può, dietro richiesta, conservare il capo assegnato e cambiare appostamento seguendo i criteri di assegnazione per quell anno, prima della ridistribuzione dei capi. 16. Al termine delle assegnazioni ogni C.S.O. dovrà trasmettere all A.T.C.: a. la cartografia del distretto in scala 1: con indicati gli appostamenti ed i relativi posti macchina, ciascuno contraddistinto da uno specifico numero; b. l elenco dei selecontrollori ammessi all attività venatoria con indicato i capi loro assegnati ed il numero delle fascette loro consegnate. 16

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