Attività di intermediazione: condizioni di accesso e regole di comportamento con riferimento ai nuovi regolamenti IVASS 6/2014 8/2015.

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1 Attività di intermediazione: condizioni di accesso e regole di comportamento con riferimento ai nuovi regolamenti IVASS 6/2014 8/2015.

2 Programma del modulo INTRODUZIONE: FONTI E DEFINIZIONI ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA REGOLE DI ACCESSO ALLA ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: IL REGISTRO UNICO (R.U.I.) REGOLE DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA SEPARAZIONE PATRIMONIALE ED ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE REGOLE DI COMPORTAMENTO I NUOVI REGOLAMENTI IVASS 6/2014 E 8/2015 2

3 INTRODUZIONE: FONTI E DEFINIZIONI 3

4 QUANTI NEL 2014? GENNAIO: 12 FEBBRAIO: 6 MARZO: 6 MAGGIO: 5 GIUGNO: 3 LUGLIO: 5 AGOSTO: 16

5 PERCHE? -Violazione degli articoli 62, comma 2, lett. a), punto 4), dell articolo 54, commi 1 e 2 del Regolamento ISVAP, dell articolo 117, comma 1, del Codice delle assicurazioni private. -Violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 47, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006

6 QUANTI NEL 2014? GENNAIO: 38 FEBBRAIO: 9 MARZO: 17 APRILE: 26 MAGGIO: 31 GIUGNO: 57 LUGLIO: 36 AGOSTO: 13

7 PERCHE? mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in cinque occasioni; esercizio dell attività di intermediazione assicurativa tramite un addetto in assenza della preventiva iscrizione al RUI quale proprio collaboratore l omessa o irregolare acquisizione in fase precontrattuale delle informazioni utili a valutare l adeguatezza dei contratti offerti in due occasioni l esercizio dell attività di intermediazione assicurativa avvalendosi del sig, addetto operante all esterno dei locali agenziali in assenza della preventiva iscrizione al RUI quale proprio collaboratore mancata comunicazione all Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione All intermediario è stata contestata (durante un accertamento ispettivo) la mancata accettazione di unaproposta di assicurazione r.c. auto; il rifiuto di fornire un preventivo di polizza per l assicurazione r.c. auto Il mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale, il mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati e la mancata comunicazione all Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione

8 E QUANTO? , , , ,00

9 E QUANTO? Febbraio ,00

10 IN CRESCITA ANNO ANNO

11 Le definizioni di intermediazione assicurativa La Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo contempla disposizioni per l assunzione e l esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche e giuridiche. In particolare, l art. 2 della direttiva citata definisce con il termine intermediazione assicurativa le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. Questa normativa di livello europeo viene recepita nel nostro ordinamento tramite il Nuovo Codice delle Assicurazioni. D. Lgs 209 del 7 settembre

12 Il Codice delle Assicurazioni Private disciplina al titolo IX l attività degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione. In particolare: Articoli : Disposizioni Generali, Articoli : Accesso all Attività di Intermediazione, Articoli : Regole Di Comportamento. Il Codice fornisce una disciplina di indirizzo, non è possibile avere indicazioni complete sui comportamenti senza fare riferimento al Regolamento. 12

13 Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 Regolamento concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa dà attuazione a quanto espressamente previsto dal Codice delle Assicurazioni Private. Gli intermediari, secondo le definizione del Regolamento, sono le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Di seguito ci occuperemo delle norme relative agli Intermediari di Assicurazione. 13

14 REGOLAMENTO IVASS 6/2014 REGOLAMENTO IVASS 8/2015 Inuoviregolamentiintervengonoamodificareilregolamento5/2006ealtri successiviin tema di: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLE DI COMPORTAMENTO ENTRATA IN VIGORE: REG.6/2014 REG.8/ GENNAIO APRILE 2015

15 ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 13

16 Attività di intermediazione assicurativa ART. 106 del Codice L attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporreprodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati (se previsto dall incarico intermediativo). 16

17 Ambito di applicazione del Regolamento Art. 3 del Regolamento 5 Costituisce attività di intermediazione assicurativa l attività che consiste: nel presentare o proporre contratti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati (se previsto dall incarico intermediativo). Tale attività costituisce attività di intermediazione assicurativa anche quando è svolta a titolo oneroso nel contesto di un altra attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se riguarda contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti in dipendenza dell attività principale. 17

18 ART 107 CdA REG 5/2006 INTERMEDIAZIONE SI è considerata intermediazione assicurativa La vendita di prodotti assicurativi abbinati ad altri beni o servizi, la cui vendita costituisce l attività principale del proponente, quando il proponente percepisca un compenso. A meno che non si verifichino tutte le circostanze seguenti: siano sufficienti soltanto conoscenze sulla copertura fornita; non si tratti di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile; l intermediazione non sia svolta professionalmente; l assicurazione sia accessoria ad un prodotto o servizio e ne copra i rischi di perdita o deterioramento; l importo del premio annuale non superi cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non sia superiore a cinque anni. Oppure, nel caso di viaggi prenotati, il prodotto assicurativo garantisca la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copra i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso. 16

19 È considerata attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. INTERMEDIAZIONE NO Non è considerata attività di intermediazione: l attività svolta direttamente dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti; le attività di sola informazione/promozione fornite a titolo accessorio nel contesto di un altra attività professionale sempre che l obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all assicurato nella conclusione o nell esecuzione di un contratto di assicurazione. 17

20 Ambito di applicazione ART. 107 del Codice Tutti gli intermediari (compresi banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane BancoPosta), sono sottoposti, per l attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell ISVAP, anche riguardo all osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento. ISVAP informerà e collaborerà con le altre autorità di controllo interessate. 18

21 Accesso all attività di intermediazione ART. 108 del Codice L attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti nel registro degli Intermediari Assicurativi. L attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro. È consentita l attività agli intermediari assicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. L esercizio dell attività di intermediario di assicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno. 19

22 Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa senza essere iscritto al registro degli Intermediari è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila (articolo 305, comma 2). Ai soggetti diversi da quelli autorizzati all esercizio dell attività di assicurazione è vietato l uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della parola assicurazione, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa (articolo 308, comma 1). 22

23 A chi non è iscritto nel registro degli intermediari di assicurazione è vietato l uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, produttore diretto di assicurazione, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa (articolo 308, comma 2). 23

24 Registro degli intermediari assicurativi ART. 109 del Codice L ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 24

25 Registro degli intermediari assicurativi. ART. 109 del Codice Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; b) i mediatori di assicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all attività svolta a titolo principale, esercitano l intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l impresa medesima; 25

26 Registro degli intermediari assicurativi ART. 109 del Codice Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: d) le banche autorizzate ai sensi dell articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell articolo 19 del testo unico dell intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di BancoPosta autorizzata ai sensi dell articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l intermediario opera. 26

27 Registro degli intermediari assicurativi Art. 4 del Regolamento 5 È istituito presso l ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti gli intermediari come di seguito indicato: sezione A: gli agenti; sezione B: i mediatori; sezione C: i produttori diretti; sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa Divisione servizi di BancoPosta; sezione E: gli addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori. 27

28 Registro degli intermediari assicurativi Art. 4 del Regolamento 5 Nelle sezioni A, B e D del registro sono evidenziati gli intermediari temporaneamente non operanti, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non è stato assolto l adempimento dell obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l esercizio dell attività di intermediazione assicurativa. L iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro. 28

29 È consentita l iscrizione ad una sola sezione del registro. Ma è ammessa l iscrizione contemporanea in A e in E a condizione che l attività svolta in una delle due sezioni riguardi esclusivamente incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. Ma ecco il Decreto Sviluppo!!! 27

30 Il Decreto Sviluppo bis TESTO ART Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l utilizzo dei rispettivi mandati. 30

31 Il Decreto Sviluppo bis TESTO ART (SEGUE) Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori. 31

32 Il Decreto Sviluppo bis TESTO ART Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. 12. A decorrere dal 10 gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori. 30

33 Registro degli intermediari assicurativi A AGENTI Società Persone fisiche E COLLABORATORI, DIPENDENTI E SUBAGENTI Società Persone fisiche 31

34 Secondo le definizione del Regolamento: gli agenti sono gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; i Mediatori di assicurazione o broker sono gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; i Produttori diretti sono gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all attività svolta a titolo principale, esercitano l intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l impresa medesima. 34

35 Riguardo ai collaboratori e/o dipendenti degli iscritti nella sezione A, B o D, che svolgono a loro volta attività di intermediazione, la normativa distingue tra: chi opera all interno dei locali dell intermediario, che non va iscritto nel Registro; chi opera al di fuori dei locali dell intermediario, che deve essere iscritto nella sezione e). Per locali dell intermediario si intendono secondo le definizione del Regolamento: le sedi o le dipendenze in cui opera l intermediario, iscritto nelle sezioni A), B) o D) del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l accesso sia sottoposto a forme di controllo. 35

36 Requisiti per lo svolgimento dell attività Art. 42 del Regolamento 5 Gli intermediari possono avvalersi, per lo svolgimento dell attività di intermediazione all interno dei locali, di addetti per i quali abbiano accertato: a) il possesso dei requisiti di onorabilità e la non iscrizione al ruolo periti assicurativi; b) il possesso di cognizioni e capacità adeguate all attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese. 36

37 Requisiti per lo svolgimento dell attività Art. 42 del Regolamento 5 (continuazione) Gli intermediari: a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell attività e si astengono dall utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l insussistenza fino al perdurare della stessa; b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale. Gli intermediari conservano la documentazione comprovante l accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti previsti. 37

38 REGOLE DI ACCESSO ALLA ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: IL REGISTRO UNICO (R.U.I.) 36

39 Requisiti per l iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A, B o E Requisiti di onorabilità (Art. 110 del Codice): godere dei diritti civili, non aver riportato condanna irrevocabile patrimonio o la pubblica amministrazione o colposi, non essere dichiarato fallito. per reati contro il per gravi delitti non Non essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi (Art. 110 del Codice). 39

40 Requisiti per l iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A e B e E Art. 8 del Regolamento 5 Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno. Avere superato la prova di idoneità SOLO A e B. Avere assolto l obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata dalle società per le quali svolgeranno l attività, Per l iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia. Chi non è in possesso della copertura assicurativa è iscritto come inoperativo. 40

41 Polizza di assicurazione per le persone fisiche Art. 11 del Regolamento 5 La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari iscritti in A e B con un impresa autorizzata all esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale o con un impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 41

42 Polizza di assicurazione per le persone fisiche Art. 11 del Regolamento 5 La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali: garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell esercizio dell attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; coprire l integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell efficacia della copertura; l inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall impresa ai terzi danneggiati; l impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell assicurato; garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri. 40

43 Polizza di assicurazione per le persone fisiche Art. 11 del Regolamento 5 Qualora l intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività. I massimali della polizza sono di importo almeno pari a: ,00 euro per ciascun sinistro; ,00 euro all anno, globalmente per tutti i sinistri. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l iscrizione. La polizza ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell anno di iscrizione e devono essere rinnovate annualmente. 41

44 Provvedimento IVASS n 9 del 22/10/2013 Art. 1 (Modificheall articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) All articolo 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, ; b) all anno globalmente per tutti i sinistri, ; Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiedono l iscrizione Art. 3 (Entrata in vigore) 1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1 gennaio

45 Modalità di iscrizione nelle sezioni A e B Presentazione della domanda in bollo secondo i modelli predisposti dall ISVAP, dove si attesta anche di avere effettuato il versamento della tassa di concessione governativa (168,00 euro). L iscrizione avviene solo se si è superata la Prova di idoneità 45

46 Le Società: Responsabili dell attività di intermediazione I Responsabili sono: - le persone fisiche che, nell ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo assicurativa società. dell attività di intermediazione e/o riassicurativa svolta dalla Non è necessario che sussista un rapporto di lavoro subordinato tra la persona che riveste la qualifica e la società di intermediazione. 46

47 Requisiti per l iscrizione delle società nelle sezioni A e B Art. 112 del Codice avere la sede legale in Italia; non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (disposizioni contro la mafia). 47

48 Requisiti per l iscrizione delle società nelle sezioni A e B Art. 13 del Regolamento 5 Non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici; avere affidato la responsabilità dell attività di intermediazione ad almeno una persona iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell attività di intermediazione sia affidata a più persone, l obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell attività svolta; essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile. 48

49 Polizza di assicurazione per le società Art. 15 del Regolamento 5 La polizza di assicurazione della responsabilità civile, stipulata dalle società iscritte in A o B, deve avere le caratteristiche della polizza per le persone fisiche e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società, dai responsabili dell attività di intermediazione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. Alle società che esercitano contemporaneamente l attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dalla polizza per le persone fisiche, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività. 49

50 Requisiti per l iscrizione delle persone fisiche nella sezione E Art. 21 del Regolamento 5 Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno. Essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Per il collocamento di forme pensionistiche complementari, l oggetto dei corsi deve essere integrato con nozioni che abbiano riguardo alle norme sulla previdenza complementare. Nella domanda di iscrizione l intermediario, che si avvale dei soggetti da iscrivere, attesta che abbiano conseguito una formazione professionale adeguata, che posseggano i previsti requisiti di onorabilità e che non siano dipendenti pubblici. Per questi ultimi due requisiti è idoneo l accertamento effettuato in base a documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all ISVAP della domanda di iscrizione. 50

51 Requisiti per l iscrizione delle persone Fisiche nella sezione E Art. 17 del Regolamento 5 La formazione, come minimo, deve.. DAL 1 GENNAIO 2015: REGOLAMENTO 6/2014 IVASS 51

52 Requisiti per l iscrizione delle Società nella sezione E Art. 22 del Regolamento 5 non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici; non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società; avere affidato la responsabilità dell attività di intermediazione ad almeno una persona iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell attività di intermediazione sia affidata a più persone, l obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell attività svolta; preporre all attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E. 50

53 Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E Art. 28 bis del Regolamento 5 Per l avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte in E, l intermediario iscritto in A, B o D che intende avvalersene presenta all ISVAP apposita domanda di iscrizione. La domanda è redatta mediante compilazione di apposito modello. L ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell istruttoria con esito positivo, all iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell intermediario che ha presentato la domanda. Qualora le l iscrizione precedente persone fisiche e le società per le quali è stata chiesta cessino di esercitare l attività di intermediazione per il intermediario, quest ultimo presenta all ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto. 53

54 Modalità di iscrizione nella sezione E Ciascun intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, che si avvalga della collaborazione del soggetto da iscrivere, presenta la domanda secondo lo schema predisposto dall ISVAP. Nella domanda il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere nella sezione E ha effettuato il versamento della tassa di concessione governativa (attualmente 168,00 euro). Un intermediario, che intenda avvalersi di un soggetto già iscritto in E da altro intermediario, deve presentare apposita domanda di iscrizione del soggetto quale suo collaboratore. In questo caso i tempi dell istruttoria sono ridotti a 45 giorni e il relativo modello è semplificato Se l intermediario da iscrivere in E cessa la collaborazione con l intermediario che lo aveva iscritto, questi deve comunicare all ISVAP, con un apposito modello, l interruzione del rapporto entro 10 giorni. In assenza di tale comunicazione, è previsto che il soggetto iscritto in E possa informare l Autorità della cessazione del rapporto di collaborazione, con una dichiarazione inserita nel modello utilizzato dal nuovo intermediario per il quale verrà svolta l attività. Ciò al fine di consentire all ISVAP l esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti di chi abbia omesso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto. Per l iscrizione in E è l intermediario che si avvale della collaborazione della persona da iscrivere che attesta che abbia conseguito l adeguata formazione professionale. 54

55 Comunicazioni in caso di interruzione di rapporto con iscritto alla sezione E In caso di interruzione di un rapporto di collaborazione non deve essere presentata istanza di cancellazione ma una comunicazione di interruzione del rapporto. Nell ipotesi di interruzione dell unico rapporto di collaborazione del soggetto iscritto in E l ISVAP procede alla cancellazione d ufficio dal Registro. In caso di interruzione del rapporto, l intermediario per il quale era svolta l attività è tenuto a presentare all ISVAP, entro dieci giorni dall evento, una comunicazione concernente l avvenuta interruzione oppure la documentazione attestante le cause giustificative della mancata comunicazione. 55

56 REGOLE DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 54

57 Cancellazione dal Registro Art. 26 del Regolamento 5 L ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro: a seguito dell emanazione di un provvedimento di radiazione; in caso di rinuncia all iscrizione a seguito di domanda redatta secondo la relativa modulistica; In caso di mancato esercizio dell attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; in caso di perdita di almeno uno dei requisiti previsti (non essere ente pubblico o società da esso controllata, onorabilità, norme per le società art. 112 del Codice); per gli intermediari iscritti in A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative; in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere; 57

58 Cancellazione dal Registro Art. 26 del Regolamento 5 (continuazione) L ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro: per gli intermediari iscritti in B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere. Per gli iscritti in E in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l attività di intermediazione per altri intermediari, l ISVAP procede alla cancellazione d ufficio. L ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari in C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, che provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati. 58

59 Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro Art. 27 del Regolamento 5 Fatto salvo quanto previsto per i soggetti radiati, le persone fisiche iscritte e poi cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che: siano in possesso dei requisiti per l iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione. In caso di reiscrizione in una sezione per cui è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento di tale prova. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguire tale specifica formazione; nel caso in cui la domanda sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di almeno 30 ore, di cui almeno 15 in aula (VEDI REG.6/IVASS); 59

60 Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro Art. 27 del Regolamento 5 (continuazione) I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reiscritti, decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda. 60

61 Art. 114 del Codice Reiscrizione In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. L intermediario, cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 61

62 Passaggio ad altra sezione del Registro Art. 29 del Regolamento 5 Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ne posseggano i requisiti e sia presentata all ISVAP apposita domanda come da relativa modulistica. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l impresa o l intermediario per il quale è svolta l attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l interruzione del rapporto, utilizzando la relativa modulistica. 60

63 Modalità di esercizio dell attività Art. 35 del Regolamento 5 Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l attività delle imprese di assicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell incarico di intermediazione loro conferito o dell accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto. È vietato agli intermediari svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana. 63

64 Obblighi di comunicazione Art. 36 del Regolamento 5 (continuazione) Gli intermediari temporaneamente non operanti, iscritti in A o B, in caso di ripresa dell attività ne danno comunicazione all ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell operatività, nonché, per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell aggiornamento professionale, in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. Le necessarie comunicazioni sono redatte secondo il modello previsto. 64

65 Obblighi di comunicazione - COMMENTO Sono previsti differenti termini per effettuare le comunicazioni: i tempi più ristretti, 5 giorni lavorativi, sono relativi a quelle per le quali sussistono da parte dell'isvap esigenze di maggiore tempestività nell acquisizione delle informazioni (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell operatività dei soggetti inoperativi). È previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano, rispettivamente, di soggetti iscritti in C od E di presentare all ISVAP apposita comunicazione tramite specifico modello, entro 10 giorni lavorativi, oppure la documentazione attestante le cause che giustificano la mancata presentazione della comunicazione stessa. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario (art 324 Codice Ass.: euro) sia sotto quello disciplinare (art. 62 Regolamento: Censura). 65

66 Adempimenti annuali Art. 37 del Regolamento 5 Ai fini dell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa ogni anno: a) gli iscritti in A e in B devono rinnovare la polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, e pagare il contributo di vigilanza; b) gli iscritti in B devono, inoltre, pagare il contributo al Fondo di garanzia. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento è effettuato secondo quanto stabilito annualmente dal Ministro dell economia e delle finanze. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente dal Ministro dello sviluppo economico. 66

67 Aggiornamento professionale Art. 38 del Regolamento 5 ABROGATO!!! Regolamento n 6 del 2 dicembre 2014

68 Regolamento IVASS 6/2014 Obiettivi della regolamentazione: Rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari nonché dei loro dipendenti e collaboratori; Incentivazione degli strumenti digitali; Armonizzazione dei requisiti professionali rispetto a settori contigui (intermediari finanziari e creditizi) Data di entrata in vigore: con termini di adattamento entro il

69 Regolamento IVASS 6/2014 Cosa cambia? Formazione professionale: La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell inizio dell attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o a distanza

70 Regolamento IVASS 6/2014 Cosa cambia? Ore di aggiornamento professionale: 60 ore in un biennio con minimo di 15 ore all anno (dal 1 gennaio 2015) IVASS nel documento degli esiti della pubblica consultazione: la partecipazione a congressi, seminari e tavole rotonde ai fini del monte ore di aggiornamento di 60 ore biennali, non può essere presa in considerazione perché tali forme di partecipazione non hanno le caratteristiche dei corsi formativi disciplinati con il presente regolamento

71 Regolamento IVASS 6/2014 Cosa cambia? Materie: indicate tassativamente in allegato Modalità di erogazione: Oltre alla formazione in aula incentivate le forme di e- learning, video conferenza e webinar (dal 1 luglio 2015) COMPLETAMENTE EQUIPARATE

72 AREE TEMATICHE Area informatica Moduli: NEW ENTRY Strumenti di Office Automation; Navigazione web e utilizzo di internet; Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall impresa/e con cui l intermediario opera; 72

73 Modalità di fruizione - Art. 10 (Videoconferenza e webinar) 1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona. 2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l utilizzo di internet, la compresenza temporale e l interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. 3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar. 73

74 Modalità di fruizione - Art. 11 (E-learning) 1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali: a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall art. 9, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche; b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System); c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione; d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento; f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione). 74

75 Modalità di fruizione - Art. 11 (Funzionalità della piattaforma di e-learning) 1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono: a) l inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente; b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l inibizione dell accelerazione della fruizione del corso; c) la possibilità da parte dell utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto; d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo; e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, , telefono, etc.); f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l accesso al modulo formativo successivo. 75

76 Regolamento IVASS 6/2014 Cosa cambia? I soggetti abilitati alla formazione (per collaboratori e dipendenti): L Impresa e L intermediario professionale limitatamente ai soli suoi collaboratori e dipendenti (art. 5 comma 3) semprechè abbia 5 anni di esperienza professionale e adeguata capacità didattica Enti formatori (art. 14 comma 1) 76

77 Regolamento IVASS 6/2014 Art. 14 comma 1 (Requisiti dei soggetti formatori) 1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all art. 5 possono organizzare la formazione avvalendosi: a)delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; c)degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale. 77

78 Regolamento IVASS 6/2014 Cosa cambia? I soggetti abilitati all aggiornamento professionale di collaboratori e dipendenti: L intermediario professionale limitatamente ai soli suoi collaboratori e dipendenti (art. 5 comma 3) sempreché abbia 5 anni di esperienza professionale e adeguata capacità didattica; Enti formatori (art. 14 comma 2): stesse regole rispetto alla formazione con l aggiunta di enti di formazione non certificati. 78

79 Regolamento IVASS 6/2014 Art. 14 comma 2 (Requisiti dei soggetti formatori) 2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all art. 5 possono organizzare l aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative. 79

80 Regolamento IVASS 6/2014 Attenzione: aggiornamento per soggetti iscritti in sezione A I soggetti abilitati all aggiornamento professionale di agenti (ovvero iscritti alle sezioni A RUI): Solo enti formatori : stesse regole rispetto alla formazione con l aggiunta di enti di formazione non certificati Art. 5 comma 2: per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all art. 14 comma 2 80

81 Regolamento IVASS 6/2014 Docenti universitari; Cosa cambia? Qualificazioni dei docenti: Soggetti che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza professionale e/o didattica; Agenti, brokers e dipendenti di Imprese con esperienza professionale di almeno 5 anni e adeguata capacità didattica 81

82 Regolamento IVASS 6/2014 Art. 14 comma 3 (Requisiti dei soggetti formatori) 3) I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra: a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economicofinanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all all. n 1; b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali; c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell attività e di adeguata capacità didattica 80

83 Regolamento IVASS 6/2014 Cosa cambia? Svolgimento del test finale: Deve essere utilizzato un questionario a scelta multipla con risposta singola A cura dell intermediario o dell ente erogatore evitando duplicazioni o usi ripetuti del medesimo insieme di domande Possibilità di utilizzare basket con estrazione casuale Nel caso di corsi di formazione erogati con modalità a distanza il test deve essere eseguito obbligatoriamente in aula 83

84 Regolamento IVASS 6/2014 Obblighi dell ente erogatore verso il committente: Programma del corso; Nominativi dei docenti con indicazione del possesso dei requisiti previsti; Verbale delle procedure d esame con evidenza del test e del questionario somministrato Obblighi dell ente erogatore verso il discente: rilascio di attestato contenente: ente formatore con indicazione del possesso dei requisiti previsti; nominativi docenti, con indicazione del possesso dei requisiti previsti; numero ore partecipazione ed argomenti trattati; esito positivo del corso e del test. Nel caso di corsi a distanza rendono disponibili (art9) : o Data e ora iscrizione, inizio e fine fruizione, stato di avanzamento del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato 84

85 Regolamento IVASS 6/2014 Art. 8 - (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica) 1) I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l aggiornamento, da cui risultino l ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l esito positivo dello stesso. L attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/ ) Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. 85

86 Art. 8 continua) Regolamento IVASS 6/2014 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica) 3) Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell esatta identità dei partecipanti. 4) Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario: è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande; può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante. 86

87 Regolamento IVASS 6/2014 Art. 8 (continua) (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica) 5) Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all art. 6 è effettuato esclusivamente in aula. Nell esecuzione del test non è consentito l ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l utilizzo di telefoni cellulari. 6) Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 7) Gli enti che effettuano la formazione o l aggiornamento su incarico dei soggetti di cui all art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare: il programma del corso; i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14; il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test; il questionario somministrato. 87

88 Regolamento IVASS 6/2014 NORME TRANSITORIE Formazione professionale La Formazione professionale è valida a condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che entro la stessa data sia stata presentata l istanza di iscrizione al Rui oppure abbia avuto inizio l attività intermediativa. Aggiornamento professionale L aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valido ai fini del completamento degli obblighi di cui all art. 38 del medesimo regolamento. E valido altresì ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di 60 ore nell arco del biennio.

89 Aggiornamento professionale SOSPENSIONE art.7 comma 5 Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi (art.7 comma 5) per: a)gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall articolo 36 del Regolamento n. 5/2006; b)i soggetti di cui all art. 4, comma 2, nonché gli addetti dei call center delle imprese, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento: gravidanza dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell impedimento; c) gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, gli addetti dei call center, che non svolgono temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico. 87

90 Aggiornamento professionale RIPRESA art.7 comma 5 Prima della ripresa dell attività, ai fini dell assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5: se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine; se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore. In questo caso le ore effettuate prima della sospensione non sono computate a tale fine Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di ripresa dell attività.

91 Regolamento IVASS 6/2014 Comparazione delle norme con i settori contigui

92 Regolamento IVASS 6/2014 Comparazione delle norme con i settori contigui 92

93 Verifiche periodiche Art. 39 del Regolamento 5 L ISVAP può verificare: a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell assenza delle cause di incompatibilità; b) l osservanza dell obbligo di aggiornamento professionale. L ISVAP provvede: a) alla cancellazione dal registro, degli intermediari per i quali le verifiche, abbiano avuto esito negativo; b) all applicazione della sanzione disciplinare nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti. L ISVAP verifica annualmente l osservanza dell obbligo di possesso della copertura della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti. 89

94 Controllo delle reti distributive Art. 40 del Regolamento 5 Le imprese verificano l adeguatezza della formazione e dell aggiornamento professionale effettuati dalle reti di cui si avvalgono, nonché l osservanza delle regole generali di comportamento. Le verifiche devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell internal auditing agli organi amministrativi della società. 99

95 Le Imprese di assicurazione verificano l adeguatezza della formazione e dell aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono. Tali verifiche devono risultare da un rapporto annuale da inviare all'isvap entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare: redatto dall'unità organizzativa competente; verificato dal responsabile dell'internal auditing che, con eventuali osservazioni di merito, lo trasmette agli organi amministrativi dell'impresa, che lo sottoscrivono. Di conseguenza anche gli intermediari hanno l obbligo del controllo delle proprie reti. 91

96 SEPARAZIONE PATRIMONIALE ED ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 92

97 Reg.5/2006 art 47 In relazione alla modalità di incasso dei premi, il Regolamento disciplina dettagliatamente le forme di pagamento ammesse: - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all Impresa per conto della quale operano o a quella i cui contratti sono distribuiti, oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati precedente punto. E vietato ricevere denaro contante a titolo di pagamento di: premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita; contratti di assicurazione contro i danni per importi superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto, ad eccezione delle polizze RCA e garanzie accessorie sul medesimo veicolo. al 93

98 L espressione ASSEGNO GIRATO si riferisce al caso in cui l intermediario riceva quale corrispettivo del premio un assegno emesso da un soggetto diverso dal contraente. In tale caso l assegno dovrà essere girato direttamente all impresa o all intermediario in qualità di con la clausola di non trasferibilità. Il pagamento deve essere TRACCIABILE, pertanto lo stesso deve coincidere perfettamente sia con la cifra riportata in quietanza sia con la data riportata nella stessa. L inosservanza di tale procedura comporta sanzioni disciplinari ed economiche rilevanti. Il PAGAMENTO deve essere effettuato dal Contraente, per ovviare a questo è possibile ricorre allo strumento della DELEGA scritta e con firma leggile, riportante anche gli estremi di un documento di identità. Tutti gli assegni obbligatoriamente devono riportare la clausola NON TRASFERIBILE. 98

99 Dlgs 209 art Reg.5/2006 art 54 I premi versati all intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dello stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell intermediario medesimo. Sul conto separato non sono ammesse: - azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. sono ammesse: - azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola Impresa di assicurazione. Sul conto separato non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell intermediario. 99

100 10 0 I premi pagati sono versati in un conto corrente postale o bancario intestato all Impresa o all intermediario espressamente in tale qualità con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui sono stati ricevuti. Non sono ammessi versamenti, neanche temporanei, di dette somme su conti correnti diversi. L intermediario che opera per più imprese adotta procedure idonee a garantire l attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. ll pagamento del premio eseguito in buona fede all intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all Impresa di assicurazione.

101 10 1 DUE GRANDI PROBLEMI LEGATI ALL INCASSO DEI PREMI ED ALLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE: - LEANTICIPAZIONI - LE NORME IN TEMADIANTIRICICLAGGIO (vedi reg. ISVAP n 41)

102 Alternativa ai conti separati: La fidejussione Bancaria La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che all'art. 117 CdAva aggiunto il seguente comma: Comma 3-bis Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro

103 ART. 54 BIS (FIDEIUSSIONE BANCARIA) 1. Le disposizioni dell articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali. 2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma Ai fini del rilascio della fideiussione è l ammontare dei premi incassati al 31 precedente a quello della stipulazione. preso a riferimento dicembre dell anno 10 3

104 REGOLE DI COMPORTAMENTO 104

105 Reg.5/2006 art 47 Riprendendo i principi contenuti negli articoli 120 e 183 del codice delle assicurazioni, il Regolamento stabilisce le regole generali di comportamento nello svolgimento dell attività di intermediazione (art. 47 reg. n 5): - comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità confronti di nei contraenti/assicurati; - osservare le disposizioni legislative e regolamentari anche rispettando le istruzioni a tal fine impartite dall Impresa preponente; - raccogliere tutte quelle informazioni finalizzate alla vendita di un prodotto esigenze del contraente; - operare facendo in modo che contraenti/assicurati siano sempre informati; procedure e le adeguato adeguatamente - agire in modo da non recare alcun pregiudizio agli interessi dei contraenti assicurati; - garantire la riservatezza dei dati raccolti, salvo che nei confronti dell Impresa preponente e, comunque, nel rispetto del potere di indagine dell Istituto di Vigilanza (art. 189 d.lgs 209/2005) e delle disposizioni normative vigenti, da utilizzare per attività attinenti l intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall interessato ex D.l. 196/2003. alle 105

106 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 47 (Regole generali di comportamento) Nello svolgimento dell attività d intermediazione ed in particolare nell offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a)comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; c)acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d)agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati. 106

107 L ISVAP PRECISA CHE: L art. 183 del Codice riferisce gli obblighi di comportamento sia alle imprese che agli intermediari. Quelli relativi alle imprese saranno oggetto di disciplina nello specifico Regolamento di attuazione del predetto articolo. Nel Regolamento viene precisato che le procedure e le prescrizioni delle imprese di cui si chiede il rispetto sono soltanto quelle funzionali alla osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e alla tenuta di comportamenti corretti nei rapporti con i consumatori. In ogni caso, trattandosi di obblighi a volte connessi a rapporti di natura privatistica, ed assoggettati al regime sanzionatorio (art. 62). Con riferimento agli Intermediari, trattandosi di previsione di portata generale, troverà in concreto applicazione solo ove ne dovessero ricorrere i presupposti. Il requisito di professionalità è indispensabile, in quanto si tratta di un requisito imprescindibile di cui devono essere in possesso i soggetti che svolgono l attività di intermediazione. 107

108 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 48 CONFLITTI DI INTERESSE Nell offerta e nella gestione dei contratti, gli intermediari evitano: 1.di effettuare operazioni in cui hanno, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo; 2.Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti. 108

109 (SEGUE) In ogni caso gli intermediari, in funzione dell attività svolta e della tipologia dei contratti offerti: 1.propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse; 2.operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi; 3.si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi; 4.si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri. 109

110 ART. 49 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati; Nuovo regolamento IVASS 8/

111 ART. 49 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - segue - Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente: (segue) a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento; Nuovo regolamento IVASS 8/

112 Nella dichiarazione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), l intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni: se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandonela denominazione sociale; se un impresa di assicurazione o l impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera; 108

113 Nella dichiarazione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), l intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni: con riguardo al contratto proposto: se fornisce consulenze basate su un analisi imparziale. In tale circostanza l intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d affari, fermo restando l obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte 113

114 L obbligo di fornire informativa prima della conclusione di qualsiasi contratto è fissato dall art. 120 del Codice nonché dall art. 12 della Direttiva 2002/92/CE la quale, nell individuare il contenuto minimo delle informazioni da rendere al potenziale contraente, consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose. In attuazione di tali previsioni il Regolamento, nel tener conto dell esigenza di contenere e semplificare l onere informativo a carico degli intermediari, ha previsto: a) la consegna della informativa precontrattuale introdotta dalla Direttiva, con alcune integrazioni connesse all esigenza di far conoscere agli assicurati le nuove misure di tutela previste a loro favore dalla nuova disciplina; b) la consegna di un documento sintetico che consente al contraente di avere immediata cognizione dei principali obblighi di comportamento previsti dalle diverse disposizioni legislative e regolamentari, che l intermediario che gli sta proponendo il contratto deve osservare. 114

115 ESCLUSIONI DAGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA: I GRANDI RISCHI Rientrano nella definizione di GRANDI RISCHI le polizze dei seguenti rami: - Corpi di veicoli ferroviari; Corpi di veicoli aerei; Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Merci trasportate; R.c. aeromobili; R.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali se non sottoposti alla assicurazione obbligatoria; - Credito e cauzioni, qualora l assicurato eserciti un attività industriale, commerciale o intellettuale ed questa attività. professionalmente il rischio riguardi 115

116 Rientrano nella definizione di grandi rischi anche le polizze dei seguenti rami: - Corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari; - Incendio ed altri elementi naturali; - Altri danni ai beni; - R.c. autoveicoli terrestri; - R.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali obbligatoria; - R.c. generale; - Perdite pecuniarie (restano dunque esclusi i rami infortuni, malattia, tutela legale, assistenza) ma solamente se l assicurato superi almeno due dei tre seguenti limiti di dimensione: Totale dell attivo dello stato patrimoniale oltre ,00; Importo del volume di affari annuo oltre ,00; Numero dei Dipendenti occupati in media nell ultimo anno oltre

117 L informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita: a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile. L informativa di cui all articolo 49, commi 1 e 2, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L informativa di cui all articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a) può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l intermediario provvede a fornire l informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi 117

118 ART. 56 CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto od in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati oltre che del contraente: La documentazione di cui all art. 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli Assicurati dal Contraente. 114

119 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. 119

120 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. 120

121 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all età, all attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere. 121

122 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. 122

123 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell informativa fornita, inclusi i motivi dell inadeguatezza, è data evidenza in un apposita dichiarazione, dall intermediario. sottoscritta dal contraente e 123

124 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 53 (Documentazione da consegnare ai clienti) Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all articolo 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto. 120

125 Reg. n 5 ISVAP: Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) L informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita: a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; b) In modo corretto,esauriente e facilmente comprensibile. 125

126 Le dichiarazioni: rifiuto di fornire le dichiarazioni Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'intermediario, alle sue esigenze assicurative. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza. L Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire unao più informazioni richieste. FIRME 126

127 Le dichiarazioni: inadeguatezza del contratto Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. MOTIVIDELL I NADEGUATEZZA FIRME 127

128 E disposta la conservazione, a carico degli intermediari, per almeno 5 anni, salvo diverso termine di legge, della documentazione relativa a: - conferimento di incarichi e accordi di intermediazione; - contratti conclusi e documentazione relativa; - proposte e documenti sottoscritti dai contraenti; - corrispondenza con Impresa/intermediari preponenti in relazione all attività di intermediazione; 128

129 E disposta la conservazione, a carico degli intermediari, per almeno 5 anni, salvo diverso termine di legge, della documentazione relativa a (segue): - formazione e aggiornamento professionale; - soggetti che fanno parte dell organizzazione dell intermediario a cui si estende la polizza rc professionale; - iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e aggiornamento professionale, nonché la documentazione relativa a formazione e aggiornamento all interno dei locali; professionale degli addetti operanti - L obbligo relativo ai documenti contrattuali e alle proposte viene meno con la riconsegnaall Impresa in caso di cessazione. 129

130 Le imprese conservano, per almeno cinque anni, negli stessi termini di cui al comma 1, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all ISVAP, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgano. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente. 130

131 Nuova regolamentazione IVASS in materia di semplificazioni Riservato all intermediazione di persona, non si applica alla vendita a distanza 131

132 Regolamento IVASS 8/2015 Obiettivi della regolamentazione: Attuazione dell art. 22 comma 15 bis DL 179/2012 convertito nella L. 221/2012 ( decreto Crescita) con estensione ai contratti sulla vita; Semplificazione delle procedure in favore della clientela mediante ricorso alla innovazione tecnologica; Riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica. Rinviata la semplificazione della informativa pre contrattuale e contrattuale (annuncio della costituzione di un prossimo tavolo tecnico) Data di entrata in vigore: 30 giorni dopo la pubblicazione in GU 15 Aprile

133 Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Obbligo di dotarsi di PEC (art. 4) da comunicare ai clienti e da inserire su atti, corrispondenza e sito internet (norma precettiva in vigore entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento); La norma generale è già operativa anche per gli intermediari (art. 5 l. 221/2012) ma senza sanzioni: ora, in caso di inosservanza, applicabile l art. 324 Codice Ass. Private per violazione dell art. 183 (Regole di comportamento) 130

134 Regolamento IVASS 8/2015 Art. 4 (Soggetti tenuti all obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata) 1.Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. 2.I soggetti di cui al comma 1 indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet. 134

135 Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Favorire lo sviluppo di firma elettronica e digitale (art. 5) da parte dei clienti e contraenti (norma non precettiva). 135

136 Regolamento IVASS 8/2015 Art. 5 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale) 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari favoriscono l utilizzo da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. 2.La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 3.Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati 136

137 NEI LOCALI DELL INTERMEDIARIO Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Disporre di forme di pagamento on line (POS) per i clienti senza oneri aggiuntivi a carico degli stessi(art. 6 - norma precettiva). La norma generale è già operativa anche per gli intermediari (art. 15 l. 221/2012 e decreto MISE 24 gennaio 2014) ma senza sanzioni: ora, in caso di inosservanza, applicabile l art. 324 cap per violazione dell art

138 Regolamento IVASS 8/2015 Art. 6 (Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) 1. Le imprese e gli intermediari, tenuto conto di quanto disposto dall art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, prevedono, senza oneri a carico dei clienti, l uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi. 138

139 Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Possibilità di acquisire il consenso del cliente per inoltrare on line ogni informazione e /o documentazione: l acquisizione del consenso può avvenire mediante registrazione vocale di conversazione ovvero mediante comunicazione on line, revocabile con le stesse modalità. Consenso valevole per i nuovi contratti relativamente a tutti i documenti e comunicazioni; per i contratti in corso relativamente alle informazioni successive alla data del rilascio del consenso stesso. Unico consenso da parte del cliente valevole su tutti i contratti (Ivass in esiti della pubblica consultazione: la disposizione prevede che il consenso possa anche essere reso in relazione a tutti i contratti che saranno stipulati con il medesimo intermediario ). 139

140 Art. 7 Regolamento IVASS 8/2015 (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico) 1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l impresa o l intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto. 2. Nel caso di cui al comma 1, l impresa o l intermediario assolvono comunque agli obblighi di valutazione dell adeguatezza di cui all articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre A tal fine possono avvalersi anche di modalità informatiche. 3. L impresa e l intermediario tengono traccia del consenso reso ai sensi del comma 1 e della sua eventuale revoca, nonché dell indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica all impresa o all intermediario ogni variazione dell indirizzo di posta elettronica indicato. 140

141 Art. 7 (segue) Regolamento IVASS 8/2015 (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico) 1. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo. 2. Il consenso di cui al comma 1 può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima impresa, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l adempimento degli obblighi di cui al comma 2. Il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni. 3. In ogni caso, il consenso di cui al comma 1 non costituisce consenso all invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali. 141

142 Regolamento IVASS 8/2015 Art. 8 (Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico) 1.Il contraente può revocare il consenso espresso ai sensi dell articolo 7, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Di tale facoltà è data apposita informativa al cliente. 2.Nel caso di cui al comma 1, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all eventuale trasmissione, delladocumentazione in formato cartaceo. 3.Nel caso in cui l accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all articolo 7 abbia comportato l applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto. 142

143 Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Test di adeguatezza on line: in caso di rifiuto a rispondere o di inadeguatezza basta una mail del cliente IVASS in documento su esiti pubblica consultazione pag. 23: In caso di rifiuto a fornire una o più informazioni utili a valutare l adeguatezza (comma 4 art. 52 reg Isvap 5/2006) o in caso di proposta all intermediario di un contratto non adeguato (comma 5 art. 52 reg Isvap 5/2006) alla dichiarazione sottoscritta dal contraente anche con firma elettronica si ritiene equiparabile una dichiarazione trasmessa via e mail dalla casella di posta elettronica indicata dal cliente che faccia esplicito riferimento alle circostanze di cui ai commi 4 e 5 ovvero l invio di una scansione della dichiarazione sottoscritta dal contraente 140

144 Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Eliminata qualsiasi duplicazione di richiesta documentale al cliente: correlazione con le procedure di adeguata verifica a fini di antiriciclaggio con riferimento all acquisizione dei documenti di identità di contraenti, assicurati e beneficiari in fase di identificazione 144

145 Art. 11 Regolamento IVASS 8/2015 (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari) 1. Le imprese e gli intermediari, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità. 145

146 NEI LOCALI DELL INTERMEDIARIO Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Allegato 7A da affiggere nei locali dell intermediario. In caso di collocamento fuori sede o a distanza il documento va consegnato o inoltrato al cliente Allegato 7B da consegnare o inoltrare allo stesso cliente solo se i contenuti variano (ricordiamo: "Per quanto riguarda la consegna dell allegato 7B, permane l obbligo alla prima stipula di contratto, mentre in caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti lo stesso dovrà essere consegnato o trasmesso solo qualora vi siano variazioni nelle informazioni in esso contenute ) 146

147 Regolamento IVASS 8/2015 Cosa cambia? Per i contratti collettivi obbligo di test di adeguatezza su tutti gli assicurati (!!?) (Dalla relazione di presentazione del regolamento pag. 3: La disposizione di cui all art. 56 del Regolamento Isvap 5/2006 in tema di contratti in forma collettiva è integrata con il rinvio esplicito all obbligo di verificare l adeguatezza dei contratti offerti di cui all art. 52 dello stesso regolamento. E evidente infatti che nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o sono direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione vi siano i medesimi presidi tesi a garantire l adeguatezza del contratto offerto previsti in caso di collocamento di polizze individuali. Tale integrazione serve a fugare anche in via regolamentare i dubbi interpretativi che hanno già trovato risposta nella lettera al mercato del 17 dicembre 2013 (ndr: relativa a contratti CPI ove il contraente collettivo è anche intermediario del contratto) 147

148 Regolamento IVASS 8/2015 (Dalla lettera al mercato IVASS 17 dicembre 2013 L attività ispettiva effettuata dall Istituto presso alcuni intermediari assicurativi iscritti alla sezione D del RUI ha messo in luce prassi diffuse di collocamento delle coperture assicurative abbinate a mutui, prestiti e finanziamenti non accompagnato da valutazioni dell adeguatezza del contratto offerto in adempimento dell obbligo previsto dall art. 52 del regolamento Isvap n. 5/2006. L omissione sarebbe giustificata dal tenore dell art. 56 del citato regolamento, che esenterebbe detti intermediari, quando assumono la veste di contraenti di contratti assicurativi in forma collettiva, dall obbligo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti ai singoli clienti da essi finanziati. Sull argomento si richiamano i soggetti interessati sull incongruenza di tale interpretazione con il disposto dell art. 3, comma 3, dello stesso regolamento, che fa rientrare nel perimetro dell intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. Ne consegue che chiunque assuma la veste di intermediario/ contraente interessato ai sensi della norma testé citata, non può sottrarsi a tutte le altre disposizioni in materia di esercizio dell intermediazione assicurativa, in primis, al dovere di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori. In sostanza, i richiamati principi di correttezza, buona fede e trasparenza, anche nelle assicurazioni in questione, non possono mutare fisionomia e connotazione, a seconda della formula contrattuale (individuale o collettiva), attraverso la quale il contratto stesso viene stipulato. 148

149 VIOLAZIONI E SANZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA E DISCIPLINARE 144

150 Chiunque eserciti l attività di intermediazione in difetto di iscrizione al Registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da a Le Imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del Registro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di ad un massimo di Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. 2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati. 145

151 L ISVAP dispone l irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari iscritti al Registro per qualsiasi violazione di norme del Codice delle Assicurazioni, del Regolamento n. 5 e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall Isvap stesso: - Il richiamo è applicato per fatti di lieve entità. - La censura è applicata a violazioni di media gravità quali, a titolo di esempio, il mancato aggiornamento professionale, l omessa consegna della documentazione precontrattuale ed in genere quelle legate alle regole di comportamento. - La radiazione viene applicata per violazioni considerate gravi 146

152 INFRAZIONI COMPORTANTI IL RICHIAMO (art. 62, Regolamento) L'ISVAP dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza. L'ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore. L'irrogazione della sanzione della radiazione forma oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell'isvap. Nei casi di corresponsabilità della società per omesso controllo o per disfunzioni organizzative oppure in caso di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario, comporta anche la cancellazione della società. 152

153 INFRAZIONI COMPORTANTI LA CENSURA (art. 62, Regolamento) 1.inosservanza degli obblighi di cui all'art. 36, comma 1 (obblighi di comunicazione all'isvap) o comma 5 (mancata comunicazione nei termini all'isvap dell'interruzione del rapporto con soggetti iscritti alla sezione E); 2. violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 (aggiornamento professionale); 3.esercizio dell'attività di intermediazione tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 (onorabilità e professionalità); 4. iolazione delle disposizioni di cui all'art. 46 (intermediario che ricopre anche cariche incompatibili); 5.iolazione delle disposizioni dell'art. 47. comma I/a (comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità) o comma 2 (obbligo di riservatezza); 6.accettazione di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 47, comma 3; 7.iolazione delle disposizioni di cui agli artt. 48 (conflitti di interesse), 49 (informativa precontrattuale) o 50 (informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi); 153

154 INFRAZIONI COMPORTANTI LA CENSURA (art. 62, Regolamento) 8.violazione delle disposizioni di cui all'art. 51 (modalità dell'informativa); 9. violazione delle disposizioni di cui all'art. 52 (adeguatezza dei contratti offerti); 10.iolazione delle disposizioni di cui all'art. 53 (documentazione da consegnare ai contraenti); 11.Violazione delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 2 12.inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57; 13. violazione delle disposizioni di cui all'art. 59 (regole di comportamento nelle vendite a distanza); 14.iolazione delle disposizioni di cui all'art. 60 (informazioni da fornire al contraente nelle vendite a distanza); 15.iolazione internet). delle disposizioni di cui all'art. 61 (attività di intermediazione tramite 154

155 INFRAZIONI COMPORTANTI LA CENSURA (art. 62, Regolamento) provv. ISVAP 2720/ bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall articolo 54 bis; 10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall articolo 54, comma 2; 16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti in assenza dell attestato dello stato di rischio o della documentazione comprovante l identità del contraente e, se persona diversa, dell intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all assicurato in base ai dati risultanti dall attestato dello stato di rischio o dalla documentazione comprovante l identità del contraente e dell intestatario del veicolo, se persona diversa.. 150

156 INFRAZIONI COMPORTANTI LA RADIAZIONE (art. 62, Regolamento) 1.esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'art. 35, comma 2 (intermediazione di contratti di imprese non autorizzate o non abilitate ad operare in Italia); 2.contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale; 3.contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; 4.mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi o di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto; 5.Violazione delle disposizioni dell'articolo 54 (obblighi di separazione patrimoniale); anche versamenti temporanei su conto corrente diverso da conto separato e/o mancata fidejussione (provv. 2720/ esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, capi II e IV (distribuzione da parte di intermediari della sezione D, collocamento di forme pensionistiche complementari e reti di vendita piramidali); 156

157 INFRAZIONI COMPORTANTI LA RADIAZIONE (art. 62, Regolamento) 7.comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti al contraente o all'isvap non rispondenti al vero; 8.svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli iscritti alle sezioni A e B, in assenza della polizza di r.c. professionale; 9.ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della polizza di r.c. professionale. L'irrogazione della sanzione della radiazione forma oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell'isvap. Nei casi di corresponsabilità della società per omesso controllo o per disfunzioni organizzative oppure in caso di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario, comporta anche la cancellazione della società. 157

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