L ATTIVITA INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE. Riceviamo una richiesta di appuntamento e chiediamo un cenno

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1 L ATTIVITA INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE. DEONTOLOGIA E TECNICA. Premessa: il rapporto con l assistito. Riceviamo una richiesta di appuntamento e chiediamo un cenno della vicenda di cui dovremmo occuparci quanto meno per essere certi che si tratta di una questione che siamo in grado di trattare. Io preferisco prendere personalmente gli appuntamenti anziché far gestire l agenda dalla segretaria: non solo per un abitudine risalente ai tempi non poi così tanto lontani in cui non avevo una segretaria; ma anche perché in tal modo mi organizzo meglio. La persona sta per entrare: potrebbe essere giovane o matura, benestante o indigente, simpatica o insopportabile, rispettosa o invadente. O arrogante, infastidita di doversi affidare ad un avvocato, che magari le chiederà addirittura un acconto. 1

2 Però, potrebbe essere anche affascinante, colta, ed avere una bella personalità; oppure il suo problema giudiziario potrebbe essere intrigante. A volte può capitare che l interessato si presenti e qui cominciamo ad entrare nel vivo delle indagini difensive con altre persone che, a suo avviso, potrebbero confermarci la sua versione. In questo caso bisogna fargli presente l impossibilità di far assistere quelle persone al colloquio. Spiegheremo allora che il difensore non può parlare con i potenziali testimoni se non rispettando le regole normative e deontologiche delle indagini difensive: dalla convocazione agli avvertimenti, dalla verbalizzazione alla registrazione. Viceversa, in assenza di un esternazione dell assistito, bisogna sempre chiedere che ruolo abbiano gli accompagnatori prima di 2

3 ammetterli al colloquio per evitare di precludersi un domani la possibilità di una loro testimonianza. Fin dal primo colloquio, o comunque non appena si fa un idea degli sviluppi giudiziari della vicenda, l avvocato inizia ad informare l assistito e non il cliente degli aspetti tecnici del processo e delle prospettive difensive. Le indagini difensive preventive. Può accadere che una persona sottoposta ad indagini non abbia notizia formale della pendenza di un procedimento a suo carico. Ciò accade quando il pubblico ministero non debba svolgere alcuna attività investigativa cd partecipata. Tuttavia la persona sottoposta ad indagini potrebbe venire a conoscenza, magari dalla stampa, dell esistenza di un procedimento a suo carico. 3

4 Anche in questi casi, peraltro, l indagato può esercitare pienamente i suoi diritti difensivi e, tra questi, le indagini della difesa hanno un ruolo tutt altro che secondario. La disciplina normativa. La disciplina delle indagini difensive precisa, infatti, che l attività della difesa può iniziare quando ciò sia ritenuto necessario, indipendentemente dall assunzione della qualità di indagato. L art. 391 nonies consente, cioè, le indagini difensive anche prima del procedimento. Art. 391-nonies c.p.p. Art. 391-nonies. Attività investigativa preventiva.- 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. L indagato che sappia informalmente o tema di essere tale può conferire mandato all avvocato per svolgere attività investigativa. 4

5 In tal caso il mandato dovrà contenere l indicazione dei fatti cui si riferisce. L avvocato dovrà, dunque, valutare con grande attenzione che cosa scrivere perché le indicazioni date potrebbero tradursi in una sorta di confessione stragiudiziale ovvero nella segnalazione di ulteriori illeciti, diversi da quelli per cui il pubblico ministero sta procedendo e desumibili da una specificazione troppo dettagliata. L avvocato deve, dunque, tener conto dell eventualità per niente remota di dover presentare in giudizio la documentazione delle indagini svolte e, quindi, di dover esibire il mandato difensivo che le legittima. Le indagini difensive preventive, però, possono essere svolte, e più spesso accade che siano svolte, per la persona offesa, anche per valutare la tenuta dell accusa prima della predisposizione della denuncia/ querela. 5

6 Se, all esito delle investigazioni, si sarà ottenuto un risultato proficuo, si potrà procedere alla redazione della denuncia/querela, valutando l opportunità di allegare la documentazione relativa alle indagini svolte, che potrà essere utile al pubblico ministero inquirente e consentire una più rapida conclusione dell inchiesta. La fase delle indagini preliminari. Entriamo ora nel cuore del procedimento. Riceviamo notizie più precise - come si è accennato - nel caso in cui il pubblico ministero decida di procedere ad attività partecipata : dalla consulenza tecnica ex art. 360 c.p.p., all incidente probatorio e all interrogatorio della persona sottoposta ad indagini. Se il pubblico ministero dialoga lealmente con i difensori, come avviene nella maggior parte dei casi (non pochi, però, sono cortesi, ma riservati, e taluni solo riservati), è consigliabile farci una chiacchierata, lealmente, e sempre che ci sia qualcosa da dire, o che si voglia dire: molto spesso, infatti, si ricevono informazioni utili, magari non volontarie, o messaggi non verbali. 6

7 Di solito non è inutile il confronto con un pubblico ministero con cui abbia senso confrontarsi, soprattutto in questa fase in cui il nostro antagonista non ha ancora deciso se sostenere l accusa in giudizio o chiedere l archiviazione. LE INDAGINI DIFENSIVE NEL PROCEDIMENTO: REGOLE DEONTOLOGICHE. MODALITA, OPPORTUNITA. La normativa deontologica. Le indagini del difensore hanno avuto in passato una sopravvivenza sonnecchiante, ovvero travagliata e lungamente osteggiata non solo da una magistratura restia a condividere con l avvocatura il potere di indagare. Le resistenze al cambiamento provenivano, infatti, anche da molti operatori del diritto abituati a pensare a Perry Mason, immancabile vincitore di tutti i processi e oggetto di invidia da parte degli avvocati penalisti nostrani perché in grado di occuparsi a tempo pieno di un solo caso giudiziario per volta, sempre in difesa di un imputato simpatico, danaroso e innocente, e con una capacità 7

8 assolutamente improbabile di organizzare, anche grazie ad una segretaria straordinariamente intelligente ed efficiente, il proprio lavoro. Va, dunque, registrato positivamente l intervento deontologico degli avvocati penalisti che hanno ottenuto che le regole elaborate venissero recepite nel Codice deontologico forense del ART. 52. Codice Deontologico Art. 52. Rapporti con i testimoni. - L avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il difensore di fiducia e il difensore d ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sull oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l espletamento dell incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e 8

9 l obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell interesse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì l obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l esercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell assistito. 9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l atto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l esistenza. Se non risulta assistita, nell invito è indicata l opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all atto. Nel caso di persona minore, l invito è 9

10 comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all atto. 13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore. (E stato abrogato il divieto di contattare i testimoni). Il codice deontologico non solo autorizza, ma in un certo senso esige che l avvocato svolga indagini difensive. Non sempre, e forse neppure spesso, è consigliabile svolgere indagini: è, tuttavia, sempre doveroso interrogarsi rispetto a tale opportunità, e poi decidere sulla base di una seria ed onesta valutazione, e non in ragione di quel che sembra più facile o più comodo, o, peggio, più adeguato a certi parametri extraprocessuali. E amaro e brutale parlarne, e soprattutto doverlo 10

11 fare: non è ammesso né dalla deontologia, né dalla dignità della funzione difensiva, modulare quantità e qualità dell impegno professionale sullo spessore del portafogli dell assistito. Con riferimento alle indagini difensive la lettura delle norme deontologiche può essere di grande aiuto. Qui basta richiamare i seguenti punti contenuti nell art. 52 del Codice deontologico forense: 1) il monito al difensore di ufficio di rispettare la disciplina normativa e deontologica, né più né meno di quanto è imposto al difensore di fiducia. La mancanza di mezzi, pur oggettiva per chi debba assolvere a un compito spesso oneroso, non deve divenire un alibi che esoneri l avvocato anche da quelle attività possibili e senza spese (come, ad esempio, l assunzione di informazioni investigative dalle persone in grado di riferire circostanze utili); 2) il dovere di coinvolgere nel segreto professionale i collaboratori e gli ausiliari della difesa, a cui, d altra parte, possono estendersi le 11

12 informazioni e i documenti necessari per l espletamento dell incarico; 3) l obbligo di conservazione della documentazione relativa alle indagini svolte fino a quando sia utile per l esercizio della difesa; 4) l obbligo di informare le persone interpellate della propria qualità di difensore in una determinata vicenda giudiziaria, escludendo però qualsiasi dovere di riferire anche il nome dell assistito, ciò che in assenza del consenso di questi potrebbe comportare la violazione del segreto professionale; 5) l informazione alla persona interpellata della facoltà della difesa di rivolgersi, in caso di rifiuto di rispondere, al P.M. o al G.I.P., con l obbligo della stessa di rispondere; 6) l obbligo, del tutto omesso dal legislatore, del difensore dell indagato/imputato di assumere informazioni dalla persona offesa previo invito scritto diretto anche al legale della stessa, ovvero, se questa non risultasse assistita, previa indicazione nella 12

13 lettera di convocazione della opportunità che comunque un legale intervenga all atto; 7) l analogo obbligo nei confronti del minore di prevedere la presenza di un genitore; 8) l obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni ricevute. Per completezza va segnalata una discussa sentenza del S.S. U.U, la n del , che ha attribuito la qualità di pubblico ufficiale all avvocato che svolge attività di documentazione delle indagini difensive e, conseguentemente, ha ritenuto configurabile in capo a quest ultimo il reato di falsità ideologica in atto pubblico. Decisione singolare, anche perché pronunciata in assenza di qualsiasi contrasto tra le sezioni semplici, che non si erano ancora espresse sul punto, il cui esame richiederebbe, però, troppo tempo e ci porterebbe un po fuori tema. 13

14 9) L esclusione di qualsiasi obbligo del difensore di rilasciare copia del verbale alla persona interpellata, dovendo riservare alle sue scelte strategiche la facoltà di deciderne l utilizzo. La normativa codicistica: modalità. La normativa introdotta dalla L. 397/00 è riservata all attività professionale del solo avvocato penalista. All epoca dell approvazione del Codice deontologico forense la disciplina normativa era circoscritta alla mortificante collocazione nelle norme di attuazione al c.p.p. di un asfittico e desolante art. 38. Art. 391-bis c.p.p. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore. Art. 391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere 14

15 informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter. 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione; c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. (I suddetti avvisi devono essere specificamente verbalizzati). 4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date. 5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare. 15

16 7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza. 8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private. 9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore (che deve specificare oggetto e argomenti su cui intende sentire la persona), ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1. (Nuovo caso di incidente probatorio che può essere esteso anche ad altri fatti). Le indagini della difesa più diffuse sono quelle finalizzate all assunzione della prova testimoniale. 16

17 Tra esse spiccano quelle aventi ad oggetto il colloquio con la persona in grado di riferire circostanze utili. Sotto il profilo statistico prevalgono, infatti, nettamente, tra le indagini difensive, le informazioni assunte dal difensore o dai suoi ausiliari mediante colloqui con gli intervistati. E il legislatore non ci ha certo aiutato nello svolgimento del già non facile compito, inserendo giustamente la previsione punitiva delle false dichiarazioni al difensore (art. 371 ter), simmetrica a quella prevista per le false dichiarazioni al p.m. (art.371 bis), per cui il difensore dovrà, dopo aver infastidito la persona interpellata con le domande avvertimenti obbligatori di cui all art. 391 bis, informare chi non è tenuto a rispondere che se si sottoporrà all interrogatorio, dichiarando il falso, rischierà una condanna da 1 a 4 anni di reclusione Usualmente non si ricorre, per ragioni strategiche, ai commi 10 e 17

18 11 dell art. 391 bis, che consentono al difensore di rivolgersi al p.m. o di chiedere al g.i.p. di procedere con incidente probatorio: è evidente l inopportunità di sottoporre al p.m. chi ha già manifestato la propria ostilità, rifiutando di sottoporsi al colloquio con il difensore. Le regole di comportamento del penalista. L U.C.P.I. ha poi provveduto, dopo l approvazione della legge, alla rielaborazione delle norme di comportamento che l avvocato penalista deve rispettare nell esplicazione dell attività investigativa. L intervento deontologico dell U.C.P.I. ha il merito di offrire ai difensori ulteriori preziose istruzioni cui attenersi nella complessa individuazione della condotta concretamente permessa, o richiesta, dalla disciplina normativa. La formula utilizzata intende evidenziare come, insieme alle indicazioni prettamente deontologiche, si sia colta l occasione per fornire validi suggerimenti, anche di tipo strategico, agli avvocati 18

19 tenuti alle investigazioni difensive. Alle previsioni recepite nell art. 52 vanno aggiunte quelle di cui all art. 10, comma 4, delle Regole U.C.P.I. secondo cui va dato un termine non inferiore a quelli previsti dall art. 108 c.p.p. al difensore d ufficio nominato per il coimputato o coindagato che non sia difeso di fiducia e debba essere interrogato in sede di investigazioni difensive. Vanno, inoltre, segnalati l attenzione e lo scrupolo con cui gli avvocati si sono dati carico di colmare le lacune normative relative all assunzione di informazioni dal teste debole. Possiamo vantare un autoregolamentazione impeccabile in supplenza nei confronti di un legislatore reo persino di abbandono di minore. Opportunità. La valutazione e l opportunità della documentazione prima e 19

20 dell utilizzo delle indagini poi è affidata alle capacità strategiche del difensore, il quale non ha alcun obbligo né di documentare, né, tantomeno, di utilizzare l eventuale documentazione delle indagini svolte. Esse saranno opportunamente precedute, una volta fatti i previsti avvertimenti normativi e deontologici, da un colloquio preliminare e informale, all esito del quale l avvocato deciderà se procedere alla verbalizzazione, qualora emerga l utilità delle dichiarazioni. Quanto alla produzione in giudizio, in linea di massima non è opportuno far conoscere al giudice o al pubblico ministero le proprie iniziative investigative. L utilizzazione dei risultati delle indagini difensive: 1) con il rischio di una misura cautelare personale. Talvolta lo stato delle indagini e il tipo di reato ipotizzato costituiscono una combinazione esplosiva che può provocare una richiesta di custodia cautelare. 20

21 Per quel che concerne il comportamento del difensore nel subbuglio processuale caratterizzato dall emissione di un ordinanza cautelare possono distinguersi diversi momenti. Nel caso in cui abbia il sentore del rischio di un provvedimento coercitivo il difensore deve chiedersi se e come intervenire. In questo caso può essere opportuno fornire al pubblico ministero tutti gli elementi difensivi in nostro possesso o eseguire, con tutti i crismi deontologici e tecnici di cui abbiamo parlato, indagini difensive e produrne il risultato. O, in alternativa, se l assistito non è in grado di sostenere un interrogatorio al buio, fare memorie o istanze, ad esempio di perizia in incidente probatorio, in modo tale da far conoscere al g.i.p. che un domani potrebbe essere investito della richiesta di misura cautelare la nostra tesi difensiva. L interrogatorio dell indagato ha senso solo quale extrema ratio, a fronte del rischio obiettivo di una custodia cautelare e sempre che 21

22 non vi siano controindicazioni che ci inducano a rinunciarvi. Per far conoscere le nostre carte al pubblico ministero, però, occorre che siano difficilmente deformabili e che i magistrati siano corretti e non prevenuti rispetto alla funzione difensiva. Ove tali condizioni non ricorressero, di fronte all incombente pericolo del carcere, riveleremo e produrremo quello che il nostro buon senso ci suggerisce. La fase di gestazione di una misura cautelare personale è, dunque, uno dei momenti più delicati per il difensore: quello in cui sorgono maggiori dubbi nell individuazione della strategia difensiva da adottare. Diversamente, altro rimedio estremo contro la misura può essere la confessione. 2) quando la misura cautelare personale è già stata eseguita Per noi va meglio quando la misura coercitiva è stata eseguita. 22

23 Se abbiamo elementi utili, anche documentali, potremmo chiedere la revoca o l attenuazione della misura e/o presentare richiesta di riesame, che è quasi sempre un passaggio obbligato. Nella maggior parte dei casi viene proposta, infatti, richiesta di riesame e poi, in caso di rigetto, ricorso per Cassazione. L assistenza dell avvocato, durante una misura coercitiva personale, si estende alle visite in carcere, o in casa, le quali hanno innanzitutto una finalità difensiva. Non si può trascurare, però, la funzione assistenziale della visita del difensore: il cliente manterrà (a volte) una grande gratitudine per il suo avvocato se questi gli sarà stato vicino in quei momenti. Al Tribunale del riesame si produrrà una memoria a sostegno della richiesta e, se del caso, la documentazione nel frattempo acquisita: documenti, relazione di consulenza tecnica e i verbali delle indagini difensive. Non è questo il momento di tenere strategicamente riservata la linea difensiva perché il nostro assistito è in stato detentivo. 23

24 E, invece, il momento di produrre al Tribunale del riesame le dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive. Ecco allora che torna utile aver svolto nel frattempo indagini difensive. Ove si riescano a far sorgere ragionevoli dubbi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sarà più facile ottenere l annullamento dell ordinanza per insussistenza delle esigenze cautelari e, quindi, la scarcerazione. Ecco allora che la memoria da depositare al Tribunale del riesame dovrà comunque occuparsi anche dell insussistenza dei gravi indizi. Tenendo presente che talvolta il fatto che una decisione attenui soltanto lo stato detentivo trasformandolo in arresti domiciliari è un insuccesso soltanto apparente. 24

25 3) in assenza di una misura cautelare personale. Se, invece, il tipo di reato o la vicenda contrastino ragionevolmente con l adozione di una misura cautelare, la strategia difensiva è improntata a ben diversa intensità: il difensore valuterà più serenamente l opportunità di attendere l eventuale deposito degli atti di indagine del pubblico ministero ovvero di svolgere indagini difensive. 4) Con il rischio di una misura cautelare reale: Oppure può esserci il rischio di una misura cautelare reale (sequestro preventivo, cautelare o conservativo). prima dell adozione della misura: in tal caso, ove dovessero emergere spazi difensivi, l avvocato valuterà se, come e quando portare a conoscenza del pubblico ministero la documentazione delle indagini difensive appositamente svolte; dopo l adozione della misura: anche in questo caso il difensore valuterà l opportunità di 25

26 chiedere la revoca e/o di presentare richiesta di riesame del provvedimento, quanto meno per avere le copie degli atti. Ed anche in quest ipotesi occorrerà valutare se sia opportuno svolgere indagini difensive. Ed ecco che il procedimento è al termine, gli atti vengono depositati, sono a disposizione del difensore dell indagato, ed inizia una nuova fase. 26

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