ANALISI E SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA RELAZIONE PER L ANNO 2009

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1 ANALISI E SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA RELAZIONE PER L ANNO 2009 DELL ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO di Luana Labonia (Avvocato in Roma) 8 settembre 2010 Premessa Dalla lettura della relazione annuale dell Isvap relativa all anno 2009 emerge un quadro chiaro del mercato assicurativo in Italia e del suo andamento, anche alla luce della crisi economica che ha coinvolto tra gli altri il settore delle assicurazioni. In particolare la relazione attesta l intensa attività svolta dall Isvap nel corso dell anno 2009, che ha avuto come obiettivi principali l efficienza e la stabilità del sistema assicurativo, oltre che la tutela degli assicurati. Peraltro il resoconto annuale registra anche una risposta piuttosto positiva delle imprese di assicurazione all azione condotta dall Autorità: alla fine dell anno 2009, infatti, grazie anche ad interventi di rafforzamento patrimoniale, l indice di solvibilità delle imprese assicurative è risultato superiore ai minimi richiesti per legge. Complessivamente dunque la reazione del mercato assicurativo italiano alla crisi finanziaria è apparsa migliore rispetto a quella di altri Paesi e l industria assicurativa italiana ha mostrato solidità e capacità di tenuta; ma nonostante questo la vigilanza dell Autorità sul settore rimane alta. federalismi.it n. 16/2010

2 La situazione finanziaria globale infatti, sebbene in lenta ripresa, resta ancora incerta e richiede pertanto un attenzione ed un impegno costanti, anche in considerazione dei persistenti problemi strutturali che interessano in particolar modo il ramo danni ed il settore della r.c. auto. * 1. L andamento del mercato nel Al 31 dicembre 2009 le imprese autorizzate ad esercitare l attività assicurativa e riassicurativa in Italia e sottoposte alla vigilanza dell ISVAP erano 159 (166 nel 2008), delle quali 156 nazionali e 3 rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese non appartenente alla UE. Nello stesso anno sul territorio italiano hanno operato, in regime di stabilimento, 75 rappresentanze di imprese con sede legale in un altro Stato dell UE; altre 922 imprese erano ammesse ad operare in regime di libera prestazione di servizi, anche attraverso stabilimenti nell Unione Europea. In generale, nonostante il permanere di una situazione congiunturale di turbolenza dei mercati finanziari, dopo 3 anni di flessione nella raccolta, nel 2009 i premi del comparto vita hanno registrato un incremento di circa il 49%, che ha riguardato in particolare i prodotti con un capitale o un rendimento minimo garantito, piuttosto che i prodotti più remunerativi, ma anche più rischiosi; per contro, la produzione del mercato danni ha subito una lieve contrazione, ascrivibile principalmente al comparto auto. In ogni caso, entrambe le gestioni (vita e danni) hanno registrato un significativo miglioramento del risultato di esercizio, favorito sicuramente da una ripresa dei mercati, ma anche dalla rigorosa vigilanza dell Autorità e dalla conseguente attenta gestione patrimoniale seguita dalle imprese. Nel complesso, tuttavia, il contributo del settore assicurativo italiano al Pil nazionale resta ancora basso, inferiore rispetto a quello dei maggiori concorrenti europei e collocato, al livello mondiale, al ventiduesimo posto. * 2. L evoluzione della normativa europea e nazionale di settore. La relazione annuale 2009 dell Isvap dà conto anche dell evoluzione comunitaria e nazionale della normativa di settore (fortemente condizionata dallo scenario di crisi internazionale), alla quale l Autorità ha contribuito attivamente attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle riunioni presso il Consiglio, la Commissione, il Comitato sulle assicurazioni e pensioni (EIOPC) ed il Comitato di Regolamentazione Contabile. 2

3 Le principali novità normative del 2009 hanno avuto quale finalità precipua la stabilità del sistema assicurativo e la tutela del consumatore. Tra i provvedimenti adottati nel contesto comunitario si segnalano: - la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, cd. Solvibilità II, che semplifica la normativa esistente ed introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale che tiene in considerazione tutti i rischi ai quali le imprese assicurative sono esposte, con l obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela gli utenti; in particolare la direttiva introduce un regime di solvibilità basato essenzialmente su 3 pilastri: quantitativi, qualitativi e di reportistica; - il regolamento 1060/2009/CE sulle agenzie di rating del credito, finalizzato a porre rimedio alla carenza di garanzia regolamentare emersa in occasione della crisi finanziaria e che persegue tra l altro l obiettivo di rafforzare l indipendenza delle agenzie, migliorarne la qualità e la trasparenza. - la decisione 716/2009/CE, che istituisce un programma comunitario di finanziamento a favore di organismi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comunitari nell area dei servizi finanziari, di revisione contabile e dell informatica finanziaria. In coerenza con la normativa comunitaria, anche la regolamentazione nazionale del mercato assicurativo del 2009 e dei primi mesi del 2010 si è caratterizzata per l adozione di misure cautelative più stringenti rispetto al passato. In particolare, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 21 ha modificato il Codice delle Assicurazioni nella parte relativa alla disciplina delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione, fissando le soglie di partecipazione oltre le quali l acquisizione è soggetta ad autorizzazione da parte dell Autorità. Nella stessa data il d.lgs. n. 39/2010 ha innovato la disciplina sulla revisione legale degli enti di interesse pubblico - nel novero dei quali rientrano anche le imprese di assicurazione - stabilendo tra l altro le condizioni di indipendenza dei revisori, l obbligo di istituire presso l ente revisionato un comitato per il controllo interno e la revisione contabile e la durata massima di nove anni non rinnovabili per l incarico di revisione. Ancora prima con L. n. 99 del 23 luglio 2009 è stato modificato il comma 1 dell art del Codice Civile sulla durata dell assicurazione, introducendo la facoltà per l impresa di proporre una copertura di durata pluriennale a fronte di una riduzione del premio e fermo 3

4 rimanendo il diritto del contraente di recedere trascorsi 5 anni - in caso di contratti di durata maggiore - con un preavviso di 60 giorni. In attuazione del Codice delle Assicurazioni, l Autorità ha poi provveduto ad adottare nel 2009 i seguenti regolamenti: - il regolamento n. 30, in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell accesso ai servizi assicurativi, il quale prevede la possibilità per le imprese di introdurre differenziazioni di tariffe o prestazioni legate al sesso del contraente, solo se giustificate da dati statistici accurati, la cui affidabilità sarà verificata dall Autorità; - il regolamento n. 31, recante la disciplina della banca dati sinistri, con rilevanti novità volte ad accrescere la funzionalità della banca dati preesistente, in modo da favorirne il più ampio utilizzo da parte degli aventi diritto (imprese, organi giudiziari e pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto delle frodi nel settore r.c. auto, CONSAP e UCI); - il regolamento n. 32, recante la disciplina della polizze index linked, con nuove disposizioni a tutela degli assicurati affinchè su di essi non gravi il rischio dei default degli emittenti dei titoli acquistati dalle imprese a copertura delle polizze; - il regolamento n. 33, in materia di accesso ed esercizio dell attività riassicurativa, che contiene tra l altro previsioni di dettaglio in tema di procedure di autorizzazione all esercizio dell attività riassicurativi; - il regolamento n. 34, sulla promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, che mira a garantire un livello di informazione del contraente adeguato in ragione della particolarità dello strumento di commercializzazione, dettando disposizioni sull informativa precontrattuale, sulle verifiche di adeguatezza dei contratti offerti, sul divieto di utilizzare meccanismi volti a selezionare in modo discriminatorio i contraenti; il predetto regolamento disciplina tra l altro anche le comunicazioni commerciali non richieste e detta alcune disposizioni finalizzate ad accrescere la qualità del servizio offerto tramite call center. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti dell Autorità a contenuto generale, nella relazione 2009 è segnalato, fra gli altri, il provvedimento n del 27 ottobre 2009, relativo alle verifiche effettuate dalle imprese sulle reti distributive e aventi ad oggetto il rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento. * 3. L attività di vigilanza. Nel corso del 2009 l Autorità ha continuato a porre in essere un intensa attività di ricognizione e verifica dell esposizione da parte delle singole imprese ai rischi di mercato, di 4

5 credito e di liquidità, prestando particolare attenzione all andamento industriale del settore e verificando i volumi di produzione. In tale contesto è proseguita la partecipazione dell ISVAP al Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria, istituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. La principale novità dell anno nell azione di vigilanza condotta dall Isvap è stata l imposizione alle imprese del c.d. stress test. Nel dettaglio l Autorità, al fine di valutare gli effetti sulla solvibilità delle imprese dell eventuale cambiamento dello scenario macroeconomico, con circolare del 1 luglio 2009 ha chiesto di effettuare appositi test, le cui risultanze hanno evidenziato una insufficienza di elementi costitutivi del margine di solvibilità soltanto per poche imprese. In particolare per 29 imprese gli interventi di patrimonializzazione effettuati nel 2009 sono stati valutati sufficienti a fronteggiare anche ipotesi estreme di discesa dell indice di solvibilità e solo per 6 imprese è stata evidenziata la necessità di monitorare l evoluzione del margine di solvibilità, al fine eventualmente di poter intervenire tempestivamente. A tutela del consumatore, per quel che riguarda la gestione dei prodotti index linked, l Autorità ha poi provveduto a seguire con attenzione le iniziative poste in essere dalle imprese per la salvaguardia degli assicurati che avevano acquistato prodotti collegati ad emittenti in default (Lehman Brothers e banche islandesi). Sulle predette imprese assicuratrici l Isvap ha svolto un azione di moral suasion, al fine di garantire un totale ristoro agli assicurati del danno subito. In linea con quanto richiesto dall Autorità quasi tutte le imprese assicuratrici hanno proposto agli assicurati la trasformazione o ristrutturazione dei prodotti interessati. Le ristrutturazioni, in particolare, hanno comportato la trasformazione delle polizze index linked in contratti che garantiscono a scadenza la restituzione del premio a suo tempo versato alle assicurazioni. In questo contesto peraltro, la necessità di una maggiore protezione del consumatore ha portato l Autorità ad intervenire anche sul piano normativo, con l emanazione del già citato regolamento n. 32/2009, recante la nuova disciplina delle polizze index linked. Oltre alle predette iniziative in materia di solvibilità, l attività di vigilanza dell Autorità ha riguardato la politica degli investimenti delle imprese assicuratrici, la copertura e la corretta determinazione delle riserve tecniche. In presenza di criticità, l Autorità ha provveduto alla convocazione dei rappresentanti delle imprese per procedere, di concerto, laddove possibile, alla risoluzione dell anomalia. Dalla relazione emerge inoltre un intensa attività di vigilanza posta in essere dall Isvap a tutela del consumatore, per contrastare la presenza sul mercato di operatori abusivi. 5

6 Nel dettaglio, sulla base delle segnalazioni pervenute, l Autorità nel corso del 2009 ha accertato sette casi di rilascio polizze r.c auto da parte di imprese non autorizzate o non abilitate ad operare in Italia: soprattutto in determinate aree del Sud Italia si è verificato un intensificarsi dei tentativi di contraffazione, posti in essere sia da intermediari regolarmente iscritti nel RUI, sia da soggetti privi dei requisiti richiesti per l intermediazione dei contratti assicurativi. La contraffazione è avvenuta il più delle volte attraverso l utilizzo di denominazioni sociali, identiche o simili, di imprese con sede legale in un altro Stato membro operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. L azione di vigilanza condotta dall Isvap ha altresì riguardato i prodotti dei rami vita e danni commercializzati dalle imprese (in particolare le tariffe applicate dalle imprese e la trasparenza della documentazione contrattuale e pre-contrattuale), nonché le modalità di gestione e liquidazione dei sinistri r.c. auto relativi al risarcimento diretto. Nel corso di questi ultimi accertamenti, che hanno interessato sette uffici sinistri, l Autorità ha avuto modo di chiarire, tra l altro, la non correttezza dell utilizzo da parte della struttura liquidativa di un modello standard per i sinistri con lesioni, che richieda genericamente di integrare gli elementi mancanti nella lettera di messa in mora con altra documentazione necessaria all impresa ; l Isvap ha a tal proposito specificato che le richieste di integrazione devono contenere solo elementi necessari, non avendo altrimenti effetto interruttivo; sempre nel corso degli accertamenti sulle modalità di liquidazione dei sinistri l Autorità ha precisato che le imprese assicuratrici sono tenute sempre ad evidenziare nelle quietanze la somma liquidata per i compensi legali al danneggiato assistito da avvocato. * 4. La tutela degli utenti. Nell ambito dell r.c. auto, in tema di attività svolta dall Autorità a tutela degli utenti, dalla relazione 2009 emerge la particolare attenzione rivolta dall ISVAP ai casi di sinistri con esiti gravi o mortali. Nei predetti casi, poiché le imprese assicuratrici, anche nelle ipotesi di responsabilità acclarata, preferiscono attendere gli esiti del giudizio penale pendente prima di procedere alla liquidazione del danno, con conseguente dilazione del tempo necessario per il risarcimento, l Autorità è intervenuta con un intensa attività di moral suasion nei confronti di tali imprese, affinchè accelerino le procedure di liquidazione. Inoltre l Autorità, al fine di garantire ai soggetti danneggiati ampie garanzie di difesa, ha precisato che l unica ipotesi di sospensione del diritto di accesso degli assicurati agli atti dei fascicoli di liquidazione sinistri r.c.a. è la pendenza di una controversia giudiziaria tra impresa 6

7 e richiedente; non può giustificare invece la sospensione ovvero il differimento dell accesso il diverso caso in cui l instaurazione di un giudizio è soltanto probabile. In conformità alle indicazioni del Garante della Privacy, l Autorità ha altresì chiarito che gli elaborati peritali redatti durante il procedimento di liquidazione dei sinistri sono accessibili non solo nella parte in cui sono riportati elementi descrittivi, ma anche in quella che contiene valutazioni del perito fiduciario. Quanto ai rapporti tra imprese esercenti l assicurazione obbligatoria r.c.a. ed assicurati, la relazione ha evidenziato l incremento delle controversie aventi ad oggetto la penalizzazione delle polizze rc auto per scatto del malus, conseguente alla liquidazione dei sinistri stradali effettuata in applicazione della vigente normativa del risarcimento diretto. A tal proposito l Autorità ha richiamato l impresa debitrice affinchè si attivi immediatamente nei confronti del proprio assicurato, presunto responsabile, non appena ricevuta l informativa da parte dell impresa gestionaria. Sempre a tutela degli assicurati l Isvap è inoltre intervenuta nei confronti di quelle imprese che, allo scadere delle promozioni assicurative previste per l acquisto di un veicolo nuovo (e che prevedevano un periodo di r.c. auto gratuito) non riconoscevano la possibilità di usufruire su quel veicolo della classe di merito di altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto, ovvero di un suo familiare convivente. L intervento dell Autorità ha consentito la modifica della posizione delle imprese sulla questione, anche in considerazione della circostanza che non vi era stata alcuna previa informativa riguardo ai pretesi effetti penalizzanti dell adesione all iniziativa promozionale. Nel diverso ambito dei prodotti del ramo vita, l Isvap ha invece analizzato i reclami per le perdite economiche subite dai contraenti di polizze vita a causa dei default di emittenti bancari e degli andamenti eccezionalmente negativi dei titoli sottostanti le polizze, intervenendo per verificare la corretta assunzione dei singoli contratti e il rispetto della normativa di settore. La relazione annuale 2009 dà inoltre conto degli interventi dell Autorità nei casi di mancata liquidazione delle prestazioni assicurative a causa della prescrizione dei diritti. In particolare dopo l entrata in vigore della L. 166 del 27 ottobre che ha esteso alle polizze assicurative la disciplina dei conti dormienti - allungando altresì il termine di 1 Con L. 266/2005 veniva costituito un Fondo per indennizzare i risparmiatori danneggiati da investimenti sul mercato finanziario, che avrebbe dovuto essere alimentato con l importo dei conti correnti e dei rapporti bancari considerati dormienti, ossia quei rapporti in relazione ai quali non fosse stata effettuata alcuna operazione o movimentazione per un periodo di 10 anni. Il regolamento attuativo della legge veniva approvato con D.P.R. 116/2007. Accertata l impossibilità di applicare ai contratti di assicurazione la predetta disciplina, posto che ogni rapporto assicurativo si 7

8 prescrizione dei diritti derivanti dai contratti assicurativi a due anni - l Isvap è intervenuto nei confronti delle imprese per verificare la corretta applicazione della normativa. Sempre a tutela dell utenza inoltre, nei casi di appropriazione indebita di somme riscosse dall intermediario per premi assicurativi, l Autorità ha chiesto alle imprese mandanti di assistere la propria clientela, in quanto la normativa prevede che il pagamento eseguito in buona fede all intermediario si considera effettuato direttamente all impresa. Nel corso del 2009 si sono registrati inoltre numerosi reclami degli utenti aventi ad oggetto omessi o ritardati riscontri delle imprese a richieste di informazioni da parte della clientela, ovvero ritardi nei pagamenti dovuti. L Autorità è dunque a tal proposito intervenuta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e del rispetto della normativa vigente e, con particolare riferimento alle prestazioni in rendita, ha espressamente richiesto che le imprese assicuratrici effettuino la liquidazione il giorno stesso della scadenza, come previsto dalla normativa di settore. Tra le iniziative dell Autorità a vantaggio del consumatore si segnalano infine quelle connesse a progetti gestiti con il Ministero dello Sviluppo Economico, quali ad esempio il c.d. Preventivatore Unico r.c. auto, un servizio informativo on line dall 11 giugno 2009 ed accessibile dai siti Isvap e del Ministero, che consente al consumatore in modo gratuito di comparare le tariffe delle diverse imprese. Il servizio favorisce le dinamiche concorrenziali e come chiarito dall Autorità, anche a seguito di numerosi reclami vincola le imprese per 60 giorni ai preventivi ottenuti on line, da intendersi peraltro riferiti al premio finito, comprensivo cioè di imposte e contributo S.S.N. Nel corso del 2009 si è inoltre intensificata l attività di collaborazione dell Autorità con l Osservatorio sul danno alla persona, organo nato in seguito ad apposita convenzione tra l Autorità e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, che si occupa tra l altro di effettuare un intensa attività di ricerca giurisprudenziale per una applicazione uniforme dei principi in tema di risarcimento del danno alla persona. Per favorire il consumatore l Isvap ha provveduto ad attivare nella home page del sito dell Autorità un collegamento diretto con il portale web dell Osservatorio, che consente agli utenti di avere la disponibilità non solo dei risultati dell attività di ricerca e raccolta giurisprudenziale e dottrinale, ma anche di usufruire di uno strumento di liquidazione del danno che utilizza i parametri tabellari applicati da tutti i Tribunali nazionali. prescriveva in un anno dalla disponibilità delle somme, la legge 166/2008 è intervenuta sia sulle disposizioni dettate in materia di prescrizione assicurativa del Codice Civile - estendendo il termine a due anni - sia sulla disciplina di cui alla Legge 166/2005, introducendo una disciplina dei conti dormienti specifica per le imprese di assicurazione. 8

9 * 5. Procedimenti sanzionatori e contenzioso. A seguito degli accertamenti ispettivi effettuati dall ISVAP nel 2009 sono stati avviati circa 6500 procedimenti di contestazione di addebiti, per un ammontare di sanzioni pari nel minimo a 38,2 milioni di Euro e nel massimo a 176,8 milioni di Euro. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per illeciti r.c. auto sono stati versati alla Consap spa - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada; i proventi derivanti da illeciti diversi sono invece stati versati all erario. Il contenzioso avente ad oggetto i provvedimenti adottati dall Autorità nel corso del 2009 si è lievemente ridotto. Sono stati infatti presentati complessivamente presentati 70 ricorsi, a fronte dei 95 dell anno precedente. I legali dell Autorità si sono costituiti direttamente in 43 controversie aventi ad oggetto provvedimenti di varia natura, mentre hanno dato supporto all Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio degli altri provvedimenti non attribuiti alla difesa diretta. Nella relazione annuale si dà conto peraltro anche di una serie di pronunce dei Giudici Amministrativi aventi ad oggetto materie inerenti l attività istituzionale dell Ente e che hanno tracciato indirizzi giurisprudenziali importanti. In particolare tra le altre si segnalano: - la sentenza del Tar Lazio n. 1985/ in tema di esercizio del potere disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi, con la quale il Tribunale Amministrativo ha chiarito che il socio accomandante responsabile dell attività di intermediazione è comunque tenuto all adempimento dei doveri di vigilanza nei confronti dell accomandatario, poiché la disciplina civilistica che limita i poteri del socio accomandante va coordinata con la normativa di settore; - le sentenze del Tar Lazio nn. 7379/ e 13768/2009 che precisano che l irrogazione delle sanzioni disciplinari nel settore della vigilanza assicurativa è caratterizzata da discrezionalità tecnica, soggetta pertanto al sindacato del Giudice Amministrativo solo con riguardo ai profili della correttezza del procedimento, 2 il soggetto delegato all esercizio dell attività assicurativa è per ciò solo pienamente responsabile, anche nelle ipotesi in cui sia privo di qualunque potere gestionale ed abbia partecipato alla società conferendo elusivamente la propria qualità di iscritto all Albo. Diversamente opinando l unico soggetto iscritto all Albo agenti, non esercitando poteri di gestione, non potrebbe mai rispondere dell attività assicurativa della società, con conseguente elusione della normativa recata dalla L. n. 48/79. (Tar Lazio, sez. I, sentenza n del 25 febbraio 2009). 3 L irrogazione delle sanzioni disciplinari nel settore della vigilanza assicurativa rispecchia ambiti di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sotto il profili della correttezza del procedimento, della esattezza dei presupposti di fatto e della correlazione logica delle conseguenze sanzionatorie (Tar Lazio, sez. I sentenza n del 22 luglio 2009). 9

10 dell esattezza dei presupposti di fatto e della correttezza logica delle conseguenze sanzionatorie; - la sentenza del Tar Lazio n. 2798/ che ribadisce la natura di Autorità Amministrativa indipendente dell Isvap, e conferma pertanto l applicabilità della procedura speciale di cui all art. 23 bis della Legge Tar anche ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti emanati dall Autorità; - sempre in materia procedurale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1349/ che conferma la competenza funzionale del Tar Lazio per i giudizi aventi ad oggetto provvedimenti dell Autorità. 4 L ampiezza ed esclusività dei poteri di regolazione e vigilanza del settore assicurativo, i connessi poteri regolamentari, i rapporti di collaborazione e scambio informativo con altre autorità indipendenti (Banca d Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la finalizzazione delle varie attribuzioni alla più complessiva funzione di garanzia della trasparenza e della concorrenzialità del mercato assicurativo, delineano senza incertezze la natura giuridica dell ISVAP come autorità amministrativa indipendente, nel crisma dei tratti distintivi essenziali degli enti di tale tipo, costituiti dalla separazione e autonomia dal governo e in generale dal potere esecutivo nelle sue articolazioni ministeriali in ragione della preposizione alla cura e tutela di diritti fondamentali di libertà, nella specie economica (Tar Lazio, sez. I, sentenza n del 18 marzo 2009). 5 l art. 24, quinto comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, attribuisce al Tribunale Amministrativo del Lazio la competenza a conoscere delle impugnazioni proposte avverso gli atti delle autorità indicate al precedente quarto comma, tra le quali l ISVAP (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n del 6 marzo 2009). 10

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