REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

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1 FONDINPS - Fondo pensione complementare INPS Iscritto n. 500 all Albo Covip REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, Anticipazione ) da parte di FONDINPS Fondo Pensione complementare INPS (di seguito, Fondinps o Fondo ), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni regolamentari del Fondo medesimo. Articolo 2 - Condizioni per ottenere l Anticipazione 1. L Anticipazione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi: a. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; c. spese sulla prima casa di abitazione per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del D.P.R. 380/2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; d. ulteriori esigenze dell aderente. 2. L Anticipazione di cui al punto a. del comma 1 può essere richiesta dall aderente in qualsiasi momento. 3. L Anticipazione di cui ai punti b., c. e d. del comma 1 può essere richiesta solo nel caso in cui il periodo di iscrizione dell aderente al Fondo (di seguito, anzianità ) sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 per i quali l interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Articolo 3 - Importo dell Anticipazione 1. L importo massimo della posizione maturata, erogabile a titolo di Anticipazione, non può superare la misura percentuale del: - 75% nei casi di cui alle lettere a., b. e c. dell art. 2, comma 1; - 30% nel caso di cui alla lettera d. dell art. 2, comma Ai fini del calcolo dell importo dell Anticipazione, l ammontare della posizione individuale assunta a riferimento è calcolato sul montante effettivamente in essere presso il Fondo al momento della richiesta. 3. L erogazione dell Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. 4. L Anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia, nel rispetto dei limiti sopra individuati e, comunque, per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 5. Nel caso specifico delle anticipazioni per ulteriori esigenze, dovrà altresì essere verificato che l insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. Articolo 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell Anticipazione 1. L Anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall aderente, compilando l apposito modulo (allegato 1 al presente Regolamento). La richiesta di Anticipazione deve essere trasmessa, unitamente alla

2 documentazione prevista, a mezzo posta: FONDINPS Via dell Amba Aradam, Roma (RM) ed anticipata via a: info@fondinps.it 2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all erogazione dell Anticipazione nei successivi 90 giorni. 3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. La documentazione deve essere prodotta dall aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l esibizione della documentazione originale. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l Anticipazione. 4. Nel caso in cui l associato abbia sottoscritto contratti di cessione del quinto dello stipendio, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, deve essere corredata dall attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora i contratti siano ancora in essere, dall autorizzazione della società finanziaria creditrice all erogazione dell anticipazione a favore dell iscritto. SEZIONE II: FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE Articolo 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 1. L Anticipazione è concessa all aderente, ai sensi dell art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005, per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari, riconosciuti e attestati come tali dalle competenti strutture pubbliche (ASL). Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni. 2. L Anticipazione è erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico. 3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie strettamente connesse alla terapia o all intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall aderente o dal familiare per prestare assistenza all aderente beneficiario della prestazione. 4. L Anticipazione non può essere richiesta decorsi 12 mesi dall effettuazione della spesa. 5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: a. certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell intervento e la circostanza per cui l intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all aderente, al coniuge o ai figli (allegato n. 2 al presente Regolamento); b. copia di un valido documento di identità dell iscritto e del familiare a favore del quale venga eventualmente richiesta l anticipazione; c. nel caso di richiesta a favore del coniuge o dei figli, il certificato di stato di famiglia. Nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi occorre produrre il riassunto dell atto di nascita; d. preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idoneo preventivo, potrà corrispondere all aderente le somme necessarie prima della terapia o dell intervento, fermo restando che l iscritto dovrà comunque inoltrare al FONDINPS, entro 90 giorni dalla data di esborso degli importi, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. e. fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, in originale o copia, attestanti gli oneri

3 effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati; f. il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei componenti del nucleo familiare dell aderente nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (allegato n. 4 al presente Regolamento); 6. Le somme erogate a titolo di anticipazione per spese sanitarie sono cedibili, pignorabili e sequestrabili, da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 7. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo). Articolo 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli 1. L Anticipazione è concessa all aderente per le spese da sostenere a fronte dell acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Si considera prima casa di abitazione quella in cui l iscritto o suo figlio ha o intende trasferire la residenza oppure risulti destinata a sua dimora abituale, per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. 2. Ai fini dell erogazione dell Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. 3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all acquisto, purché debitamente documentate. 4. L Anticipazione non può essere richiesta decorsi 12 mesi dal perfezionamento dell acquisto o dall assegnazione dell alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dall ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio. 5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta, per ciascuna fattispecie elencata, la seguente documentazione: IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI: a. copia di un valido documento d identità dell aderente; b. autocertificazione prima casa (allegato 3 al presente Regolamento); c. copia dell atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione di compravendita (rogito). Se il rogito è stato stipulato con un anticipo superiore a sei mesi dalla data della richiesta e con esso è stato acceso un contratto di mutuo, è necessario produrre l attestazione, da parte dell istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell anticipazione; d. oppure, se non è ancora stato stipulato il rogito notarile, la copia del contratto preliminare di compravendita. In ogni caso, l aderente deve far pervenire al Fondo pensione copia dell atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito. IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN COOPERATIVA: a. copia di un valido documento d identità dell aderente; b. autocertificazione prima casa (allegato 3 al presente Regolamento); c. copia dell atto di assegnazione in proprietà individuale dell alloggio da parte della cooperativa; d. oppure, se non è ancora intervenuto l atto di assegnazione, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell aderente (o figlio), le caratteristiche ed il valore dell unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del C.d.A. della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare. In ogni caso, l aderente si impegna a produrre al Fondo pensione copia dell atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto.

4 IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO: a. copia di un valido documento d identità dell aderente;; b. autocertificazione prima casa (allegato 3 al presente Regolamento); c. qualora la richiesta di anticipazione venga inoltrata in corso d opera: copia dell atto di provenienza (ovvero del titolo di proprietà) del terreno, copia della concessione edilizia, copia del contratto di appalto o dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l aderente si impegna a produrre al Fondo pensione, a conclusione dei lavori e, comunque, entro e non oltre 90 giorni da tale momento, copia dei documenti di cui alla successiva lettera d. d. qualora la richiesta di anticipazione venga inoltrata a conclusione dei lavori, in aggiunta alla copia dell atto di provenienza (ovvero del titolo di proprietà) del terreno, dovranno trasmettersi al Fondo pensione, non oltre i sei mesi dal completamento degli stessi, copia delle fatture in regola con la normativa fiscale attestanti il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell anticipazione richiesta (relativi al pagamento delle spese di progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione), copia della dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità alla concessione edilizia o alla eventuale D.I.A.; IN CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEI FIGLI, in aggiunta alla summenzionata documentazione, specifica per ciascuna fattispecie: a. lo stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell atto di nascita; b. il consenso al trattamento dei dati personali (allegato. n. 4 al presente Regolamento) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall avente diritto; c. copia di un valido documento d identità del figlio a favore del quale venga richiesta l anticipazione. L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata. 6. In presenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, è ammissibile, quale valida causale ai fini della corresponsione dell anticipazione, l acquisto a titolo oneroso di una quota di proprietà dell immobile, intestata all iscritto o ai figli. In tal caso, l anticipazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota pagata dall iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell intero immobile. 7. E possibile presentare la richiesta di anticipazione per la compravendita delle pertinenze di immobili, purché non sia successiva all acquisto della prima casa di abitazione già di proprietà dell iscritto, limitatamente a una per ciascuna categoria catastale, classificate o classificabili come C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell acquisto agevolato. Tali circostanze devono risultare da idonea documentazione. 8. L importo erogato a titolo dell anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. 9. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo). Articolo 7 - Interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione. 1. L Anticipazione è riconosciuta all aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Tali interventi

5 devono riguardare la prima casa di abitazione dell aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all articolo 6 comma 1 del presente Regolamento, incluso l immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. 2. L Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati: a. interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso; c. interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d. interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti 3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: a. progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; b. acquisto dei materiali; c. oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; d. relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; e. altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n La richiesta di Anticipazione (allegato n. 1 al presente Regolamento) deve essere presentata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di inizio lavori, documentati secondo la normativa vigente, a condizione che l anzianità richiesta al art. 2 comma 3 del presente Regolamento sia maturata alla data dell inizio dei lavori; in caso di interventi già conclusi al momento della richiesta di anticipazione, il pagamento deve essere avvenuto al massimo 90 giorni prima della richiesta. 5. Ai fini dell accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell aderente i seguenti documenti: a. copia di un valido documento d identità dell iscritto; b. copia dell atto di provenienza, dimostrante il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento; c. autocertificazione prima casa (allegato 3 al presente Regolamento); d. copia delle fatture, in regola con la normativa fiscale, relative alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, emesse non oltre 120 giorni prima della richiesta; e. copia della dichiarazione presentata al Comune ove è ubicato l immobile per comunicare la data di inizio lavori; f. elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;

6 g. ricevuta di pagamento dell'ici corrisposta dal richiedente per l anno precedente quello della richiesta, se dovuta; h. dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione; i. indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della denuncia di accatastamento; j. eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio; In caso di erogazione dell anticipazione a fronte della presentazione di preventivi, il richiedente deve far pervenire a FONDINPS le fatture con dettaglio delle spese sostenute, entro e non oltre 90 giorni dall emissione di queste. Inoltre, in caso di richiesta a favore dei figli, a corredo della domanda, si devono presentare i seguenti documenti: a. stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell atto di nascita; b. consenso al trattamento dei dati personali (allegato. n. 4 al presente Regolamento) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall avente diritto; c. copia di un valido documento d identità del figlio a favore del quale venga richiesta l anticipazione. 8. L importo erogato a titolo dell anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. 9. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo). Articolo 8 - Ulteriori esigenze dell aderente 1. L Anticipazione è concessa all aderente per qualsiasi ulteriore sua esigenza, purché lo stesso abbia maturato un anzianità di iscrizione a FONDINPS - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall aderente (per i quali non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - pari ad almeno otto anni. 2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. 3. L importo dell anticipazione erogabile a tale titolo non può superare, rispetto alla posizione maturata, la misura percentuale del 30%. Detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata. 4. L importo erogato a titolo dell anticipazione in esame non è soggetto ad alcun limite di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, ricorrendo i presupposti di legge. 5. Sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Sui montanti maturati fino alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale redatto dal Fondo). SEZIONE III: DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 - Conclusione della procedura di anticipazione 1. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Nel caso in cui la documentazione prodotta dall aderente non risulti completa, il Fondo provvede ad inviare apposita comunicazione entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione presentata, l anticipazione viene erogata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa di ogni documento

7 necessario. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso di somme indebitamente percepite; in tal caso all'iscritto si fa anche carico di espletare le procedure necessarie ad ottenere il rimborso dell'irpef trattenuta e versata all'erario. 2. Le richieste d anticipazione sono accolte, sussistendone i requisiti, in ordine cronologico di pervenimento. 3. L anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. 4. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n Articolo 10 Reintegrazione delle anticipazioni 1. L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste e dell importo massimo concedibile che non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata. Le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegro per ciascuna anticipazione. 2. L aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. Allegati al presente documento: 1. facsimile della richiesta di anticipazione; 2. modello di dichiarazione della ASL per richiedere una anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 3. modello di autocertificazione prima casa; 4. informativa al trattamento dei dati personali al fine di acquisire il consenso dei familiari dell aderente.

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