NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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- Fabio Cocco
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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA P.A.C./P.R.P.C. Zona Artigianale/Industriale D2a-D2b NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ELABORATO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI ELABORATO CONFORME approvato con deliberazione giuntale n. 28 del ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE Servizio convenzionato Tecnico-urbanistico per i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., San Vito al Tagl., Sesto al Reghena Piazza del Popolo, San Vito al Tagliamento (PN) Tel./Fax 0434/ tecnico@cises-pn.191.it
2 Art. 1 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PIANO 1. Il Piano Attuattivo Comunale comprende zone infrastrutturate, edificate ed aree libere da edificazioni; lo scopo è di precisare l assetto definitivo della zona perimetrata; ai sensi dell art.7 del Regolamento della L.R. 5/2007, contiene: - la delimitazione delle aree incluse nel P.A.C.; - la destinazione d uso delle singole aree e l individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime d intervento; - la definizione degli indici edilizi e una definizione planivolumetrica dimostrativa; - l individuazione delle aree e degli edifici da espropriare; - la previsione economica di intervento e le norme tecniche di attuazione. - gli schemi delle opere di urbanizzazione 2. Il P.A.C. entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione ed ha validità di dieci anni dalla predetta data e può essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione. 3. Entro dieci anni l Amministrazione Comunale procede all espropriazione delle aree necessarie all attuazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione del P.A.C. equivale e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti ai sensi dell art.12, comma1,del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n 327 e successive modifiche ed integrazioni. 4. In merito ai comparti n. 12 e n. 13 individuati nelle tavole P1b, spetta al Sindaco, invitare i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo e comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione da soli, se proprietari dell intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo altresì a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra i proprietari e il Comune in conformità ai criteri di cui al successivo art Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/2008, alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
3 6. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, eventualmente prorogabile per motivate ragioni, il Comune può procedere alle espropriazioni delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l intervento previsto dal P.A.C., ovvero a cedere le aree in proprietà o in diritto di superfici a soggetti pubblici o privati con diritto di prelazione agli originali proprietari, previa stipula di apposita convenzione. 7. Decorso il termine di validità del P.A.C., perdono ogni efficacia i vincoli preordinati all espropriazione o che comportino l inedificabilità assoluta per la parte non realizzata; permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, gli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.A.C.
4 Art. 2 - CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DEI COMPARTI Per l attuazione dei COMPARTI n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 18 si procederà a stipulare una convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 4 della L.R. 12/2008 solo nei seguenti casi: - aggiornamento, modifica, integrazioni alla convenzione vigente; - stesura di nuova convenzione a seguito di rinnovo o ridefinizione organizzativa/planiovolumetrica dei lotti, insediamenti, infrastrutture realizzate. Per l attuazione dei COMPARTI n. 12 e 13 si procederà a stipulare una convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 4 della L.R. 12/2008 che assumerà diverso contenuto in ragione alle diverse previsioni progettuali indicate dal P.A.C. per i singoli comparti La convenzione, di minima, riguarderà: a - l impegno a realizzare, nel rispetto delle previsioni del P.A.C., gli interventi di urbanizzazione; b - l impegno a realizzare le siepi lungo i confini e dove previsto dagli elaborati del P.A.C. e sempre nel rispetto delle norme del Codice Civile; c - la cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione; d l assunzione, a carico dei proprietari, delle opere di urbanizzazione in ragione alla deliberazione del comune in relazione all entità ed alle caratteristiche del P.A.C.; e il termine non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, entro il quale deve essere ultimata l esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
5 Art. 3 - COSTI Dl ATTUAZIONE E Dl GESTIONE DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE I costi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano, sulle aree di intervento pubblico, sono a carico del Comune. I privati realizzano le opere di urbanizzazione previste nei comparti individuati dal P.A.C.
6 NORME PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO, EDILIZIO NELLE AREE Dl PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE - ZONA D2 Art. 4 - DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI Il suolo compreso nel perimetro del P.A.C. è suddiviso in aree con le seguenti destinazioni d'uso (tav. P1a ): 1. AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE L'area destinata dal piano alle attrezzature collettive e definita graficamente con campitura a punti regolari e sigla A.C. e ammette le seguenti possibilità insediative: - unità ricettive per visitatori ed addetti; - servizi ed attrezzature di interesse collettivo; - uffici amministrativi; - attività professionali e di assistenza; - attività commerciali a servizio e di supporto alle attività insediate. 2. AREA PER IL VERDE ATTREZZATO E Dl ARREDO Le aree a verde attrezzato e di arredo sono definite nelle tavole di piano mediante campitura punteggiata fitta non uniforme. Le aree dovranno essere sistemate a prato con alberature nel perseguimento di una valorizzazione dei fattori ambientali; potranno contenere attrezzature per la sosta, per il gioco, per lo sport, per attività ricreative, per le esigenze delle reti tecnologiche; potranno essere pavimentate limitatamente alla costruzione di percorsi pedonale e ciclabile. 3. AREA DESTINATA ALLA VIABILITA' Riguarda le superfici occupate dalla viabilità esistente e quelle assegnate dal P.A.C. alle nuove previsioni; interessano: la viabilità veicolare principale e di accesso ai lotti; i percorsi pedonali; i percorsi ciclabili; le zone di manovra e a servizio del parcheggio. 4. AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO Il piano suddivide le aree riservate al parcheggio pubblico nel seguente modo: - con simbolo P; area destinata al parcheggio di autovetture; - con simbolo PA; area destinata al parcheggio di autotreni;
7 In sede di progetto esecutivo di intervento, è ammesso apportare, nel rispetto dello standard e dei contenuti generali di P.A.C., modifiche orientate a precisare e migliorare l'assetto organizzativo del parcheggio pubblico. 5. LOTTI INDUSTRIALI - ARTIGIANALI Nei lotti configurati sono consentite le seguenti destinazioni: a - attività artigianali; b - attività industriali minori; c - impianti industriali e limitatamente alla conferma delle attività produttive esistenti; d - attività commerciali all ingrosso e al minuto per la vendita di: - beni di produzione propria; - beni accessori all esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale; - beni soggetti a lavorazione parziale o di finitura; - beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria, e - attività commerciali all'ingrosso e al minuto per la vendita di beni non alimentari, a basso impatto come definiti dalle leggi di settore; f - attività commerciali, non alimentari (se non di produzione propria), limitatamente ai fabbricati esistenti dei comparti 3, 14, 15 e per l ambito di mt. 30 individuato nella tavola P1a; g - attività professionali e di assistenza a servizio e di supporto alle attività insediate nella zona; h - servizi tecnici, amministrativi degli impianti artigianali, industriali; i - depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali; l - residenza limitatamente alla volumetria consentita. Per l intervento valgono altresì le norme di P.R.G.C. di cui all art.15 e riferite all insediamento di attività commerciali. 6. AREA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE Il piano indica con perimetro continuo e lettera I, un'area occupata dalla cabina ENEL; ulteriori previsioni di attrezzature tecnologiche possono trovare ubicazione nelle aree destinate a verde urbano e d'arredo, di cui ai precedenti punti.
8 Art. 5 - INTERVENTO EDILIZIO ED URBANISTICO NELLE AREE DEL P.A.C. Per l'intervento edilizio ed urbanistico nelle aree di P.A.C., valgono le seguenti prescrizioni: 1. LOTTI COMPARTI INDIVIDUATI La tavola P1b di piano perimetra sedici comparti di intervento suddivisi in lotti da attuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 12/2008. Si evidenzia la seguente suddivisione: - Comparto 1 lotti a,b,c,d; - Comparto 2 lotti a,b,c,d;e,f; - Comparto 3 lotto a; - Comparto 4 lotto a; - Comparto 5 lotto a; - Comparto 6 lotto a,b; - Comparto 7 lotto a,b; - Comparto 8 lotto a; - Comparto 9 lotto a; - Comparto 10 lotti a,b,c,d; - Comparto 11 lotto a; - Comparto 12; - Comparto 13; - Comparto 14 lotto a; - Comparto 15 lotto a; - Comparto 18 lotto a; Le previsioni progettuali planivolumetriche contenute nella tav. P2 non sono vincolanti e possono essere modificate con il progetto esecutivo d'intervento e fatte salve le precisazioni vincolanti contenute al successivo punto 2.
9 2. PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI PER L'ATTUAZIONE DEI COMPARTI COMPARTI n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 18 Con riferimento ai COMPARTI n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 18 valgono gli interventi convenzionati previgenti e nel caso di modifica valgono gli indici, le prescrizioni e le modalità di intervento di seguito elencate. 1 attuazione: - intervento edilizio diretto riferito al singolo lotto individuato o al comparto nel caso coincida con la dimensione del lotto edificatorio; - intervento edilizio diretto convenzionato ( come da precedente articolo n. 2) nel caso l intervento comporti una diversa suddivisione in lotti e/o una diversa configurazione infrastrutturale e viaria. 2 indici e distanze : -.rapporto di superficie coperta riferita al singolo lotto max.: - I'altezza massima consentita, esclusi i volumi tecnici, è di : 0,50 mq/mq; è consentito un rapporto del 60% nel caso di tetto sistemato a giardino come da art.15 delle N.T.A. di P.R.G.C. punto 1) zona omogenea D2, lettera a) mt. 10,00 per gli edifici ad uso officina, laboratorio, uffici, deposito ecc. e mt.7,50 per gli edifici residenziali; - distanza dai confini per nuove costruzioni mt.5,00 ed e ammessa l'edificazione a confine tramite convenzione o intervento unitario;
10 - distanza dal limite della carreggiata stradale della viabilità principale e per nuove costruzioni: Strada Regionale Pontebbana 20,00 mt.; Dalla viabilità principale (via Valcunsat Via Turridetta) 12 mt. altre strade 10,00 mt. - la distanza di rispetto tra gli edifici residenziali ed i locali ad uso laboratorio, officina, deposito non deve essere inferiore a mt. 10,00; 3 parcheggio: - stanziale : all'interno dei lotti o in prossimità va ricercata una dotazione di aree a parcheggio privato nella misura di un posto macchina ogni due addetti; - di relazione: - 10% della superficie utile artigianale /industriale; - 40% della superficie utile commerciale all ingrosso o di deposito - 100% della superficie utile commerciale che si eleva al 200% nel caso di superficie di vendita compresa tra 400 mq. e mq. - nel caso di attività a basso impatto la superficie può essere ridotta del 30% 4 altre prescrizioni: a - è ammessa l'aggregazione di più lotti o comparti adiacenti e per la configurazione di una unità più estesa. b - è ammessa una sola abitazione per impianto ad uso custode o del titolare dell'azienda con una volumetria massima di 500 mc.; la distanza di rispetto tra gli edifici residenziali ed i locali ad uso laboratorio, officina, deposito non deve essere inferiore a mt. 10,00;
11 c - per i comparti 4,5,6,8 è fatto obbligo realizzare, nel rispetto delle norme del codice civile, una siepe lungo il confine e come indicato negli elaborati di P.A.C., composta da varietà arboree-arbustive autoctone su due fasce così configurate: - una fascia, verso la zona agricola, del tipo bassoarboreo ed arbustivo; si consiglia: Ulmus minor; Sambucus nigra; Cornus sanguinea; Evonymus europdeus; Crataegus monogyna; Ligustrum vulgare; Salix purpurea; Corylus avellana; Frangula alnus; - una fascia, verso l'interno del lotto, del tipo altoarborea; si consiglia: Populus nigra; Acer campestre; Salix alba; Populus alba. d - per l intervento riferito al comparto 3, qualsiasi ampliamento della superficie coperta è subordinato alla cessione al comune: - di un area a parcheggio autotreni come indicata nella tavola di piano P1b con punti regolari e sigla Pa con asterisco, di minima mq , completo di infrastrutture e pavimentazioni ed idoneo all uso; - di un percorso ciclabile bidirezionale ( minimo mt.2,50 di larghezza) schermato verso la strada con una aiuola di minimo mt. 1,50 e verso il lotto di un bordo a prato di minimo mt.0,50; completo di infrastrutture, pavimentazione ed arredo verde. - di una superficie a verde indicata nella tavola di piano P1b con punti irregolari e sigla Va con asterisco. e - per i comparti elencati non sono ammesse ulteriori suddivisioni in lotti.
12 COMPARTI n. 12 e 13 Con riferimento ai COMPARTI n. 12 e 13 valgono gli indici, le prescrizioni e le modalità di intervento di seguito elencate. 1 attuazione: - intervento edilizio diretto convenzionato ( come da precedente articolo 2) 2 indici e distanze : - rapporto di superficie coperta max riferita ai singoli lotti 0,50 mq./mq.; è consentito un rapporto del 60% nel caso di tetto sistemato a giardino come da art.15 delle N.T.A. di P.R.G.C. punto 1) zona omogenea D2, lettera a) - distanza dai confini 5,00 mt. ed è ammessa l'edificazione a confine nel caso di convenzione o di intervento unitario; - distanza dal limite della carreggiatala stadale della viabilita principale 12,00 mt.; - dimensione minima del lotto: mq.; - I'altezza massima consentita, esclusi i volumi tecnici, è di; mt. 10,00 per gli edifici ad uso officina, laboratorio, uffici, deposito ecc. e di mt. 7,50 per gli edifici residenziali; - la distanza di rispetto tra gli edifici residenziali ed i locali ad uso laboratorio, officina, deposito non deve essere inferiore a mt. 10,00;
13 3 parcheggio: - all'interno dei lotti dovrà essere prevista una dotazione di aree a parcheggio privato nella misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti; - è ammessa una sola abitazione per impianto ad uso del custode o del titolare dell'azienda con una volumetria massima di 500 mc.; 4- altre prescrizioni: - i comparti possono configurarsi come unico lotto d'intervento ed essere suddivisi in più lotti e, in questo ultimo caso, dovranno essere realizzate le opere infrastrutturali di servizio che si renderanno necessarie; - per il comparto n. 12 è fatto obbligo: a) realizzare una viabilità a doppio senso (7 ml) e percorso pedonale (1,50ml) che permette l'accesso al comparto n. 13 ed area a parcheggi per autoveicoli ed autotreni per un minimo di mq 800; b) cedere alla Amministrazione Comunale una superficie minima di mq che sarà destinata ad Area per attrezzature collettive verde/parcheggio pubblico; - per I'attuazione del comparto n. 13 si dovrà prevedere una superficie unitaria a viabilità pedonale e veicolare, spazi di manovra/verde/parcheggio per autovetture e autotreni nella misura minima di mq posto in continuità alle previsioni infrastrutturali di cui al comparto n. 12; - per i comparti è fatto obbligo realizzare, nel rispetto delle norme del codice civile, lungo il confine e come indicato negli elaborati di P.A.C., una siepe composta da varietà arboree - arbustive su due fasce così configurate: - una fascia, verso la zona agricola, del tipo bassoarboreo ed arbustivo; si consiglia: Ulmus minor; Sambucus nigra; Cornus sanguinea; Evonymus europdeus; Crataegus monogyna; Ligustrum vulgare; Salix purpurea; Corylus avellana; Frangula alnus; - una fascia, verso l'intemo del lotto, del tipo altoarborea; si consiglia: Populus nigra; Acer campestre; Salix alba; Populus alba.
14 3. INTERVENTO NELLE AREE Dl INTERESSE PUBBLICO Nelle aree destinate al verde attrezzato e di arredo è ammesso concedere la realizzazione di attrezzature e modeste volumetrie necessarie all'uso ed alle esigenze delle reti tecnologiche. L' area destinata alle attrezzature collettive, contraddistinta dalla sigla A.C., può essere attuata tramite iniziativa pubblica o tramite intervento diretto convenzionato di iniziativa privata e valgono i seguenti parametri: volumetria altezza distanza dai confini distanza dal limite della carreggiata stradale max: mc.; max: 10,00 mt.; min: 5,00 mt.; min: 6,00 mt. Per l'intervento si applicano altresì: - i seguenti limiti nella utilizzazione della volumetria massima consentita: commerciale max. 50%; professionali,amministrative max. 30%; - il seguente standard per il parcheggio pubblico: per le. destinazioni commerciali professionali ed amministrative: per le altre destinazioni: 50mq. ogni 100 mq di superfine utile destinata a tali attività; 10 mq. ogni 100 mq.
15 4. NORME DI CARATTERE GENERALE Per l intervento edilizio ed urbanistico nelle aree di P.A.C. valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: Per la realizzazione di nuovi parcheggi per autotreni ed autoveicoli dovrà essere valutata l adozione di opportuni sistemi per la depurazione delle acque reflue, nonché di soluzioni atte a ridurre al minimo il rischio e gli effetti ambientali di episodi di inquinamento dovuti a eventi occasionali; i nuovi edifici dovranno privilegiare tecniche tali da consentire il massimo risparmio di risorse, l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione e il contenimento dei consumi idrici e la limitazione della produzione di rifiuti; dovranno venire adottati accorgimenti finalizzati ad una gestione sostenibile delle acque; negli interventi di allacciamento delle acque nere si dovrà provvedere all installazione di una valvola anti riflusso; sono da evitare allacciamenti diretti sul collettore; per l intervento infrastrutturale valgono le indicazioni tecniche di cui al documento Prescrizione sui materiali per la realizzazione di fognature nere e successive modifiche e integrazioni, redatto dalla società Acque Basso Livenza spa. 1 1 Nuovo contenuto inserito in accoglimento di osservazioni/opposizioni.
16 Art. 6 - VALIDITA' DELLE NORME DEL P.R.G.C. Per quanto non indicato dalle presenti norme, valgono le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..
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