L. 11 AGOSTO 2014, N. 114 (DI CONVERSIONE DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90) SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ

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1 1/8 L. 11 AGOSTO 2014, N. 114 (DI CONVERSIONE DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90) SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ Art. 1 Al fine di eliminare l istituto del trattenimenti in servizio, l art. 1 dispone che questi sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle Università e non ancora efficaci sono invece revocati. A decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le Università possono risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Art. 3 Con riferimento al turn over, l art. 3 definisce il contingente di personale che può essere assunto a tempo indeterminato (non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo): per l'anno 2014, impone di rispettare la spesa del 20 % di quella relativa al personale di ruolo cessato; la spesa del 40 % per l anno 2015, del 60 % per l anno 2016; dell 80 % per l anno 2017; del 100 % per l anno 2018 e successivi. Tali assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Al comparto della scuola e alle Università si applica la normativa di settore. Art. 4 Con riferimento alla mobilità obbligatoria e volontaria, l art. 4 apporta modifiche significative all art. 30 d.lgs. 165/2001 prevedendo, in particolare, nuove regole per la mobilità richiesta da esigenze dell amministrazione e/o volontarie del dipendente. In particolare è previsto il trasferimento dei dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 Km. dalla sede cui sono adibiti, senza bisogno del consenso del lavoratore interessato. La nuova normativa si applica ai dipendenti, con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, solo con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un altra sede.

2 Art. 5 Con riferimento alle eccedenze di personale e alla mobilità collettiva, l art. 5 apporta modifiche alla disciplina della gestione del personale in disponibilità di cui all art. 34 del d.lgs. 165/2001, riconoscendo al personale la possibilità di presentare, (nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell indennità spettante al seguito del collocamento in disponibilità) alle amministrazioni, istanza di ricollocazione, in deroga all'art del c.c., nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica funzionale inferiore o in posizione economica inferiore della stessa, o di inferiore area o categoria, di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. Il personale così ricollocato non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all articolo 30. Le procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato, per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità. Tale personale può essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis del d.lgs.165/2001, per cui possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Art. 6 Nell ottica di riduzione della spesa pubblica, l art. 6 fa divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è fatto anche divieto di conferire, ai medesimi soggetti, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Art. 7 Sempre al fine di riduzione della spesa pubblica, l art. 7 introduce una riduzione del cinquanta per cento al contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, per ciascuna associazione sindacale, senza modifiche alle RSU per le quali continua il regime pregresso. Art. 9 L art. 9 apporta modifiche ai compensi riconosciuti dalle P.A. agli avvocati dipendenti e all avvocatura dello stato. In particolare la norma prevede che gli onorari professionali delle avvocature pubbliche rilevino ai fini del limite di euro annui, stabilito dal d.l. n. 66 2/8

3 del Il comma 2 prevede che nell ipotesi in cui il giudice decida la compensazione integrale delle spese agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali da parte dell Erario. Il comma 3 ha stabilito che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell amministrazione. Art. 13 bis L art. 13 bis prescrive nelle P.A. l istituzione di un fondo per la progettazione e l innovazione incrementato da una percentuale (non superiore al 2%) calcolata sugli importi a base di gara di tutte le opere da realizzare. A tal fine l amministrazione dovrà predisporre un apposito Regolamento (in analogia a quanto previsto dall art.9). L'80 % delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti - in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale - e adottati nel predetto Regolamento. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l importo del 50 per cento. Le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti costituiscono economie. I citati incentivi non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. Art. 14 L art. 14 reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011, e modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240/2010. I commi 1 e 2 concernono il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l abilitazione scientifica nazionale della tornata Il differimento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti si provvede, infatti, mediante le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure Il comma 3 stabilisce che le procedure per l abilitazione scientifica nazionale relative all anno 2014 saranno indette entro il 28 febbraio 2015, in esito alla revisione dei regolamenti che le disciplinano. 3/8

4 Il comma 3-bis reca la revisione delle procedure per l abilitazione scientifica disciplinate dalla legge 240/2010. In particolare, si prevede che ai settori concorsuali afferiscano almeno venti professori di prima fascia (mentre la legge 240/2010 ne prevede trenta). Il comma 3-ter prevede che i candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1o marzo La durata dell abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni. Il comma 3-quater stabilisce che all articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: «previo parere di una commissione» a: «proposta la chiamata» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della commissione nominata per l espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere». Il comma 3-quinquies prevede che la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all esito dell abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il comma 4, infine, differisce (dal 31 ottobre 2014) al 30 giugno 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all art. 1, comma 24, della L. 220/2010 e all art. 29, comma 9, della L. 240/2010. Art. 15 L art. 15 contiene disposizioni urgenti per quanto concerne le borse di studio per le scuole di specializzazione medica e le relative risorse finanziarie. Il comma 1, prevede che il decreto in base al quale viene ridotta la durata dei corsi di formazione specialistica sia emanato entro il 31 dicembre 2014 e non più entro il 31 marzo Il comma 1-bis stabilisce che il comma 3-ter dell articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l ultimo anno di specialità nell anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». Il comma 2 autorizza l ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Tali risorse si aggiungono a quelle, anch esse ulteriori, previste dall art. 1, co. 424, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013), pari a 30 milioni di euro per l anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall anno Al relativo onere si provvede per euro 1,8 milioni nel 2016 mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). 4/8

5 Il comma 3 prevede poi che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le corrispondenti entrate sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. Il comma 3-bis modifica l articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della normativa comunitaria in materia di ammissione alle scuole specialistiche di medicina, a cui dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università». La normativa aggiornata sulle scuole di specializzazione in Medicina e le procedure per l iscrizione al concorso nazionale per l anno 2013/2014 sono consultabili al seguente link: Art. 16 Con riferimento al rinnovo dei consigli di amministrazione delle società private variamente controllate da enti pubblici, l art. 16 prescrive precisi limiti rispetto alle società che abbiano conseguito nel 2011 più del 90 % del proprio fatturato in ragione di servizi svolti in favore delle P.A. Art. 19 Nell ambito della riorganizzazione della P.A., l art. 19 sopprime l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definisce le nuove funzioni dell'autorità nazionale anticorruzione alla quale sono trasferite le attività riconducibili alla prima autorità soppressa. Altre competenze aggiuntive per l ANAC sono previste dal 5 comma (per esempio, riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Art. 24 Con evidenti finalità di semplificazione, l art. 24 prescrive che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Entro lo stesso termine, le amministrazioni pubbliche approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento del processo, il tracciamento dell'istanza con l individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Art. 24 bis Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, l art.24 bis ne estende l applicazione anche: 5/8

6 a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo, ai sensi dell'art del codice civile, da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall Unione europea, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Art. 24 quater L art. 24-quater riguarda i servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni. La norma prevede una sanzione amministrativa per le amministrazioni che, a decorrere dal 180 giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non rispettano quanto prescritto in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete e di pubblicità del catalogo dei dati accessibili e riutilizzabili in via telematica. Inoltre, si stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (18 settembre 2014) tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle PP.AA. (in modo totalitario o prevalente), comunicano all Agenzia per l Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l elenco delle basi dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Art. 35 L art. 35 introduce il divieto di intrattenere ogni operazione economica o finanziaria tra P.A. e società o enti esteri per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n Art. 38 In sede di conversione, l art. 38 presenta un importante novità: l inserimento del comma 1- bis che modifica, a partire dal 1 gennaio 2015, il comma 2-bis dell art. 136 cod. proc. amm. (Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010). Il comma 2-bis era stato aggiunto all art. 136 cod. proc. amm., dall'art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 (il secondo decreto correttivo al codice del processo amministrativo). 6/8

7 Il comma 2-bis disponeva che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale. In seguito alla conversione in legge del D.L. 90/2014, il nuovo testo del comma 2- bis dell art. 136-bis sostituisce il possono essere sottoscritti con il tassativo sono sottoscritti. Pertanto, la nuova formulazione del testo è la seguente: Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.. Art. 39 L art. 39, apportando modifiche alla disciplina riguardante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, prevede che le amministrazioni debbano stabilire nei bandi di gara una sanzione pecuniaria applicabile al concorrente per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell art. 38 d.lgs. 163/2006. Le amministrazione devono invitare il concorrente a regolarizzare i documenti di gara, e ove questi non provveda, oltre la predetta sanzione, possono anche escluderlo dalla gara. Art. 40 L art. 40,nei giudizi riguardanti la materia degli appalti pubblici, consente al giudice la definizione del giudizio, anche in sede cautelare, con sentenza adottata in forma semplificata. Sono introdotti dei limiti dimensionali agli atti delle parti per ragioni di sinteticità e quindi di accelerazione del giudizio. Art. 41 L art. 41 consente al giudice amministrativo di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma per motivi del ricorso manifestamente infondati. Art. 43 L art. 43 introduce la regola della informatizzazione del processo contabile. Art. 44 L art. 44 definisce i termini di decorrenza per la informatizzazione del giudizio ordinario per le parti di una controversia già introdotta o da introdurre davanti al tribunale o davanti le corti d appello per questioni contenziose o di volontaria giurisdizione. Art. 46 L art. 46 consente agli avvocati di effettuare la notifica, nei casi in cui già possa compiersi la notifica degli atti a mezzo posta, avvalendosi della posta elettronica certificata senza autorizzazione da parte del consiglio dell ordine. Art. 48 L art. 48, nel processo di esecuzione contro il debitore, consente di effettuare la vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche. 7/8

8 Art. 49 L art. 49, nella comune tendenza di informatizzazione del processo, apporta novità anche al processo tributario. Art. 50 L art. 50 istituisce l ufficio per il processo, un osservatorio creato presso le corti d appello al fine di valutare la ragionevole durata dei processi. Art. 51 L art. 51 stabilisce che tutte le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello devono garantire l apertura per almeno quattro ore nei giorni feriali. Art. 52 L art. 52, definisce il valore delle copie degli atti estratte dal fascicolo informatico prodottosi nei giudizi digitalizzati, a tal fine stabilendo che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, equivalgono all'originale. Tale disciplina non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 8/8

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