CIRCOLARE SOMMARIO: A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
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1 1 CIRCOLARE Padova, 7 gennaio 2011 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Servizi internazionali e Cee modifiche normative e nuovi obblighi in materia IVA. Per effetto del decreto legislativo di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, verrà modificata la normativa Iva relativa ai servizi internazionali e Ue, a decorrere dal 1^ gennaio Con la presente circolare si esemplificano alcuni importanti aspetti normativi, che potranno subire eventuali modifiche, a causa delle ulteriori disposizioni legislative o precisazioni ministeriali. SOMMARIO: A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI Viene di seguito rappresentata la nuova normativa IVA, che si applica a tutti i servizi, ad eccezioni di quelli che verranno indicati nel paragrafo B) Casi particolari ed eccezioni. Soggetto Italiano esegue servizio a favore di soggetto Ue con partita IVA di un Paese Cee: Soggetto Italiano emette obbligatoriamente fattura, evidenziando che si tratta di operazioni fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72. La fattura deve obbligatoriamente indicare la partita Iva del cliente. I servizi prestati devono essere indicati anche nei nuovi modelli INTRASTAT, che sono in vigore dal PARTITA IVA UE Soggetto Italiano esegue servizio a favore di soggetto Ue senza partita Iva di un Paese Cee: Soggetto Italiano emette fatture con IVA SENZA PARTITA IVA
2 2 SOGGETTO UE Soggetto Italiano riceve servizio da Soggetto Ue: Soggetto Italiano deve applicare il reverse charge, emettendo autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2, del DPR 633/72 e deve integrare la fattura di acquisto indicando l imponibile e l IVA. La fattura di acquisto integrata e l autofattura devono essere registrate rispettivamente nei registri IVA degli acquisti e delle vendite entro lo stesso mese di ricevimento della fattura Ue. I servizi ricevuti devono essere indicati nei nuovi modelli INTRASTAT, in vigore nel 2010, se sono stati eseguiti da un soggetto con partita Iva Cee. Soggetto Italiano esegue servizio a favore di soggetto Extra Ue che esercita attività d impresa, arte o professione ovvero è un ente pubblico o privato Soggetto Italiano emette obbligatoriamente fattura, evidenziando che si tratta di operazioni fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72 (è necessario farsi rilasciare una certificazione dal cliente che evidenzi la sua situazione oppure, se questo non è possibile, il cliente dovrà dichiarare per iscritto la sua situazione e che i servizi sono acquisiti nell ambito di attività d impresa, professionale o come ente pubblico o privato). EXTRA UE IMPRESA O PROFESSIONISTA O ENTE Soggetto Italiano esegue servizio a favore di soggetto Extra Ue che NON esercita attività d impresa, NON esercita arte o professione ovvero NON è un ente pubblico o privato Soggetto Italiano emette obbligatoriamente fattura con IVA. EXTRA UE PRIVATO EXTRA UE IN OGNI CASO Soggetto Italiano riceve servizio da soggetto Extra Ue: Soggetto Italiano deve applicare il reverse charge, emettendo autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2, del DPR 633/72 e deve integrare la fattura di acquisto indicando l imponibile e l IVA. La fattura di acquisto integrata e l autofattura devono essere registrate rispettivamente nei registri IVA degli acquisti e delle vendite, entro lo stesso mese di ricevimento della fattura estera.
3 3 B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI Si esaminano di seguito alcuni casi particolari ed eccezioni alle regole generali esposte nel precedente paragrafo A). TRASPORTO DI BENI INTERNAZIONALI E COMUNITARI Le ipotesi più frequenti sono: Trasporto intracomunitario effettuato a favore di un soggetto Ue, con partita Iva Cee: l operazione deve essere fatturata fuori campo Iva art. 7-ter del DPR 633/72 (e non deve più essere fatturata come operazione non imponibile ai sensi dell art. 40 del DL 331/93). Trasporto intracomunitario effettuato a favore di un soggetto Ue senza partita Iva Cee: l operazione deve essere fatturata con Iva. Trasporto intracomunitario ricevuto da Soggetto Ue con partita Iva Cee: deve essere applicato il reverse charge, emettendo l autofattura ai sensi dell art. 17 del DPR 633/72. Le ipotesi più comuni sono: trasporto intracomunitario) effettuato da soggetto non residente a favore di un soggetto italiano con partita Iva: deve essere adottato il reverse charge, con l emissione della fattura si sensi dell art. 17 del DPR 633/72. trasporto intracomunitario) effettuato da soggetto Iva italiano a favore di un impresa, professionista o ente estero: deve essere emessa la fattura fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72. trasporto intracomunitario) effettuato da soggetto Iva Italiano a favore di un privato: deve essere emessa la fattura con Iva in proporzione alla distanza percorsa nel territorio italiano. Altre ipotesi di trasporto si devono valutare caso per caso ALTRI CASI Si devono valutare caso per caso le seguenti operazioni, tenendo conto delle regole generali e dei principi particolari ad esse applicabili: generali relative a Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e fornitura di alloggi. Trasporto di passeggeri. Ristorazione e cattering. Locazione, noleggio e leasing a breve termine di veicoli (periodo inferiore a 30 giorni).
4 4 generali per erogati a privati Cee ed Extra Cee generali per erogati a privati Extra Cee Intermediazioni internazionali (provvigioni). Le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, su beni mobili. Locazione, noleggio e leasing a lungo termine di veicoli. Le prestazioni di servizio rese tramite mezzi elettronici da soggetti Extra Ue. Telecomunicazioni e teleradiodiffusione. Cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d autore, invenzioni, modelli, formule ecc. Prestazioni pubblicitarie. Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati. Le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, escluse le locazioni di casseforti. Messa a disposizione di personale. Locazione, noleggio e leasing di beni mobili diversi dai veicoli. Obbligo di non esercitare un diritto o una attività relativa ai servizi precedentemente elencati. C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI La modifica della normativa, riguardante i servizi intracomunitari e internazionali, comporta: Che nessun servizio erogato a soggetti Cee rientra nell ambito delle operazioni intracomunitarie di cui all art. 40 del D.L. 331/93 (convertito dalla Legge 427/93); Di conseguenza le prestazioni di servizio erogate a soggetti con partita Iva Cee devono obbligatoriamente essere fatturati fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter del D.P.R. 633/72 (la fattura è obbligatoria anche se l operazione non è soggetta ad Iva), inoltre si deve obbligatoriamente indicare la partita Iva Cee del cliente; Le prestazioni di servizio ricevute da soggetti con partita Iva Ue o da soggetti Extra Cee che esercitano attività di impresa, arti o professione ovvero che sono enti pubblici o privati devono, salvo le eccezioni esplicitamente previste, essere autofatturate secondo il meccanismo del reverse charge, a norma dell art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72 (con l obbligo della registrazione contemporanea nei registri Iva acquisti e Iva entro il mese di ricevimento della fattura comunitaria); Le prestazioni di servizio Cee effettuate con carattere continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportino versamenti di acconti, erogate da un soggetto Ue, devono essere autofatturate ai sensi dell art. 17 del D.P.R. 633/72 alla fine di ogni anno solare;
5 5 Le prestazioni di servizio erogate e/o ricevute dai soggetti con partita IVA Ue devono essere riportate nei nuovi modelli INTRASTAT, che entreranno in vigore nel 2010; Tutti i modelli INTRASTAT, come già comunicato con la nostra circolare del 10/12/2009, dal 2010 devono essere presentati telematicamente; Nuovi decreti ministeriali prevederanno che i modelli INTRASTAT possano essere presentati solo con scadenza mensile e trimestrale (viene eliminata la scadenza annuale). Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Cordiali saluti.
SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
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