Regolamento CE 561/2006
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- Norberto Sacchi
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1 Tempi di guida e di riposo nell autotrasporto Le modifiche apportate dal regolamento 561 / 2006, in vigore dal 11 Aprile 2007 Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa CNA-FITA Emilia Romagna Associazione Nazionale Artigiani e Piccole e Medie Imprese del Trasporto merci e Persone Regolamento CE 561/2006 Con la pubblicazione del Regolamento sono state introdotte importanti novità che modificano il Regolamento CEE 3821/85. E stato abrogato il Regolamento 3820/85 relativo ai tempi di guida e di riposo. 2 1
2 A chi si applica il Regolamento Ai trasporti su strada di: Merci, effettuati con veicoli di massa complessiva superiori a 3,5 ton Passeggeri, effettuati con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente 3 Chi resta escluso dal Regolamento 561/06 Il regolamento 561/05 non si applica ai seguenti trasporti stradali: Di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 Km Con veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 Km Con veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco per tutti i trasporti effettuati nell ambito delle funzioni di questi servizi 2
3 E ancora Per tutti i trasporti non commerciali di merci o di persone Per i veicoli adibiti ad uso medico Carri attrezzi specializzati che operano entro 100 Km dalla propria base operativa I veicoli sottoposti a prove su strada per miglioramento, riparazione o manutenzione Veicoli nuovi non ancora in circolazione Veicoli storici 4 Cosa cambia. Con la nuova normativa sono ora soggetti al cronotachigrafo ed ai tempi di guida e di riposo i conducenti, prima esentati di: Veicoli adibiti a servizi di fognatura, trasporto nettezza urbana e servizi acqua, gas, rete stradale ecc. Carri attrezzi che non rientrano nella fattispecie di esenzione; Veicoli adibiti alla raccolta del latte e alla consegna alla fattoria di contenitori per il latte. 5 3
4 Dove si applica il Regolamento 561/06 All interno della Comunità Economica Europea Fra la CEE, la Svizzera e i paesi che hanno sottoscritto l accordo sullo spazio economico europeo 6 Nuove definizioni Periodo di riposo giornaliero regolare Periodo di riposo giornaliero ridotto Periodo di riposo settimanale regolare Periodo di riposo settimanale ridotto Multipresenza 7 4
5 Periodo di riposo giornaliero regolare Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. 8 Periodo di riposo giornaliero ridotto Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore 9 5
6 Periodo di riposo settimanale regolare E ogni periodo di riposo di almeno 45 ore 10 Periodo di riposo settimanale ridotto Ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto a una durata minima di 24 ore continuative 11 6
7 Multipresenza Si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza del conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria. 12 Tempi di guida Guida giornaliera 9 Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore Gui da Non Gui da Gui da Non Gui da Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell arco della settimana 13 7
8 Tempi di guida Prima settimana Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE 14 Cosa prevede la Direttiva 15/2002 della UE La Direttiva 15/2002 si occupa dell organizzazione dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. In particolare: La direttiva si applica ai lavoratori dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro; Dal 23 Marzo 2009, salvo diversa decisione da assumersi entro tale data, ai lavoratori autonomi. 15 8
9 Le definizioni della Direttiva 15/2002 Orario di lavoro: il tempo occorrente per le operazioni di autotrasporto e cioè: 1) la guida; 2) il carico e lo scarico; 3) il controllo della salita o discesa dei passeggeri; 4) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; 5) ogni altra operazione legata alla sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri, la sorveglianza, le formalità amministrative ecc. i periodi nei quali il lavoratore deve rimanere a disposizione e non può disporre liberamente del proprio tempo. 16 Le definizioni della Direttiva Tempi di disponibilità: i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo nei quali il lavoratore mobile pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione; il tempo trascorso a fianco del conducente o in cuccetta nel caso di doppio autista. 17 9
10 Le definizioni della Direttiva Posto di lavoro: lo stabilimento dell impresa o le sue sedi secondarie il veicolo usato dalla persona che svolge operazioni mobili di autotrasporto. Lavoratore mobile: l addetto alle operazioni di trasporto in azienda che svolge l autotrasporto di merci o di persone. 18 Le definizioni della Direttiva Settimana: dalle ore del lunedi alle ore 24 della domenica. Notte: un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00 Lavoro notturno: le prestazioni effettuate durante la notte
11 Durata massima del lavoro Secondo la Direttiva 15/2002 per i lavoratori dipendenti da aziende di autotrasporto la durata media della settimana lavorativa non deve superare 48 ore settimanali. Può essere estesa a 60 ore solo se per 4 mesi la media del lavoro non supera le 48 ore settimanali. Nel caso di più datori di lavoro il lavoratore mobile deve fornire per scritto i dati relativi alle ore lavorate presso l altro datore di lavoro. 20 Le tappe della Direttiva Entro il 23 Marzo 2005 adozione da parte degli Stati membri: l Italia non ha ancora provveduto, nonostante sia stato raggiunto un accordo tra Organizzazioni datoriali e sindacato dei lavoratori che prevede deroghe per i lavoratori discontinui; Entro il 23 Marzo 2007 valutazione in sede europea sulle conseguenze della direttiva e decisioni per gli autotrasportatori autonomi; Dal 23 Marzo 2009 applicazione anche agli autotrasportatori autonomi
12 Tempi di guida in due settimane Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di 2 settimane consecutive non deve superare le 90 ore 22 Inoltre. Il conducente registra, sotto la voce altre mansioni, i periodi di guida di un veicolo non soggetto alle norme del regolamento (ad esempio su un veicolo al di sotto delle 3,5 ton o dei 9 posti) e i tempi di disponibilità ovvero i periodi durante i quali ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori
13 Interruzioni Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente osserva una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 24 Interruzioni Esempio: Questa interruzione può essere sostituita da un interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l osservanza delle disposizioni precedenti Attenzione! Ogni sosta di durata inferiore a quelle indicate sopra è non effettuata 25 13
14 Come era prima. Il regolamento CEE 3820/85 disponeva che dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza il conducente doveva osservare un interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non iniziasse un periodo di riposo. Questa interruzione poteva essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo (in modo da assicurare l osservanza dei 45 minuti totali di interruzione) 26 Riposi giornalieri regolari Esempio Periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore consecutive
15 Riposi giornalieri regolari frazionati Esempio Riposo frazionato a 12 ore in totale: la suddivisione deve prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. E riconosciuta la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell arco di una settimana. 28 Come era prima Esempio Secondo il regolamento 3820/85 il riposo poteva essere frazionato in tre periodi, per un totale di 12 ore di riposo, con almeno un periodo di 8 ore continuative
16 Come effettuare i riposi I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Ovvero, per ogni 24 ore deve essere effettuato un periodo di riposo normale o ridotto. 30 Riposo giornaliero ridotto Esempio I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. Il periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in periodo di riposo settimanale normale o ridotto
17 Riposi settimanali. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: Due periodi di riposo settimanale regolare oppure Un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. 32 E ancora. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale. I riposi a compensazione devono essere attaccati ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta i periodi di riposo possono essere effettuati nel veicolo purché attrezzato ed in sosta. Se il riposo settimanale cade tra due settimane, esso può essere conteggiato in una sola di esse, ma non in entrambe
18 Disposizioni particolari Nel caso di veicolo trasportato da una nave o da un treno il conducente che effettua il riposo regolare durante il tragitto può effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un ora. Il tempo di guida necessario per recarsi nel luogo di presa in consegna del veicolo soggetto al regolamento o per ritornarne, non è considerato tempo di interruzione o riposo a meno che il conducente non effettui il tragitto in nave o in treno; Il tempo di guida su un veicolo non soggetto alla normativa (automobile) necessario per recarsi nel luogo di presa in consegna del veicolo è considerato altre mansioni. 34 Altre disposizioni Le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti anche all estero, pur prevedendo la possibilità di tener conto di ogni prova per dimostrare che l impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell infrazione commessa (art. 10, comma 3) I conducenti possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento commesse all estero, ma tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati per scritto, ad evitare che possano incorrere in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (art. 19 e 20) Le sanzioni possono essere applicate anche ai committenti ed agli spedizionieri per il mancato rispetto del Regolamento 561/2006 e del Regolamento 3821/85 (art. 19, comma 4), in analogia a quanto previsto dalle nuove norme italiane in materia di autotrasporto 35 18
19 Altre disposizioni A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 6 e 9 (periodo di guida giornaliero e tempi necessari per recarsi nel luogo di consegna del veicolo o ritornare) nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell apparecchio di controllo, nel tabulato dell apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. 36 Quando entra in vigore Le norme del regolamento 561/2006 entreranno in vigore dall 11 aprile del
20 FINE 20
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