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1 Il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza * Meccanismo di vigilanza unico - MVU di Giovanni Aversa Voci Pubblicate Abstract Nell ambito del processo di rafforzamento dell integrazione economica, finanziaria e fiscale dell Unione Europea, nel settembre 2012 la Commissione europea ha presentato alcune proposte legislative volte alla creazione di un sistema di vigilanza bancaria unificata nell area euro. Nello specifico, il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), che promuove l applicazione di un corpus unico di norme sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, è stato istituito con il Regolamento UE n.1024/2013 nell ambito del progetto dell Unione Bancaria europea. Successivamente, il 16 Aprile 2014 il Regolamento UE n.468/2014 e il Regolamento n. 469/2014 della Banca Centrale Europea (BCE) hanno completato il quadro di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti (vedi anche Vigilanza Bancaria: guida BCE). Il MVU è diventato operativo il 4 novembre * Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall Associazione Nazionale per l Enciclopedia della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 /

2 Perché un Meccanismo di Vigilanza Unico? 138 Dopo la crisi, innescata negli Stati Uniti dai mutui subprime nel 2007, una profonda revisione ed evoluzione dei sistemi di controllo sulle banche ha visto la luce nel quadro normativo dell UE. Nonostante meccanismi di coordinamento a livello europeo, quando la crisi finanziaria si è diffusa in Europa nel 2008, ben 27 diversi sistemi di regolamentazione nazionali hanno dovuto far fronte al problema dei propri istituti di credito. Secondo il legislatore europeo, la crisi finanziaria ha fatto emergere le debolezze europee in materia di vigilanza bancaria, evidenziando le vulnerabilità di un quadro di regolamentazione che non è stato in grado di rispondere in maniera efficace e omogenea. Per ovviare a tali lacune, dopo la crisi economica, la Commissione europea ha presentato circa 30 proposte per creare, passo dopo passo, un solido e più efficace sistema finanziario attraverso la creazione di un Unione Bancaria con l intento di evitare nuove recessioni nella zona euro, affidando i poteri di vigilanza, in maniera preponderante, ad un unico ente, ovvero la BCE. Nei piani del legislatore europeo, uno dei pilastri fondamentali di questo nuovo progetto è proprio il Meccanismo di Vigilanza Unico che è divenuto operativo il 4 novembre 2014 nonostante un primo tentativo di livellamento delle prassi di vigilanza nella zone euro avvenuto già in ottobre con l analisi della qualità degli attivi (AQR) delle principali banche europee. Il MVU comprende la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti ed è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Quadro generale: Separazione dei poteri tra BCE e Autorità Nazionali Il MVU si fonda sulle competenze della BCE in materia di stabilità macroeconomica e finanziaria e sulle conoscenze e competenze delle ANC in merito alla vigilanza sulle banche delle rispettive giurisdizioni. Per assicurare una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze della BCE e delle ANC sono attribuiti sulla base della significatività dei soggetti sottoposti a vigilanza. Un istituto di credito è considerato significativo se soddisfa una delle seguenti condizioni: il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi, supera il 20% del PIL nazionale; è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro; riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità (MES); il valore totale delle attività supe- RUBRICHE

3 BANKPEDIA ra i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%. La BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi, circa 120 gruppi che rappresentano approssimativamente 1200 soggetti vigilati con l assistenza delle ANC mentre quest ultime continuano a condurre le attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi, circa 3700 soggetti, sotto la supervisione della BCE. In qualsiasi momento, di propria iniziativa e previa consultazione con le ANC, la BCE può anche decidere di esercitare una vigilanza diretta su enti meno significativi ove ciò si riveli necessario. La creazione di un MVU, nella pratica implica che i processi di supervisione chiave siano generalmente gli stessi per tutti gli enti creditizi, sia significativi che meno significativi, e che coinvolgano sia la BCE che le ANC. La BCE ha, inoltre, istituito quattro Direzioni Generali (DG) apposite per svolgere i compiti di vigilanza conferitegli in cooperazione con le ANC (vedi figura 1): le DG Vigilanza microprudenziale I e II sono responsabili della vigilanza diretta su base giornaliera degli enti significativi; la DG Vigilanza microprudenziale III è incaricata della supervisione della vigilanza condotta dalle ANC sugli enti meno significativi; la DG Vigilanza microprudenziale IV svolge funzioni orizzontali e specialistiche nei confronti di tutti gli enti creditizi sottoposti a vigilanza nell ambito dell MVU e mette a disposizione competenze specialistiche su particolari aspetti della vigilanza, per esempio i modelli interni e le ispezioni in loco. - - Inoltre, un apposito Segretariato offre sostegno al Consiglio di vigilanza nello svolgimento delle sue attività, fornendo assistenza nella preparazione delle riunioni e per le questioni giuridiche correlate. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 /

4 Fig. 1 - Direzioni Generali (DG) Fonte: BCE Processo Decisionale e Struttura Il MVU sarà composto dalla BCE e dalle autorità nazionali ma, secondo l Art. 6 del Regolamento n.1024/2013, la BCE sarà responsabile del funzionamento efficace e coerente del MVU nel suo complesso. La pianificazione e l esecuzione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE verranno svolte dal Consiglio di vigilanza in quanto organo interno della BCE. Il Consiglio di vigilanza sarà composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante al MVU. Nella struttura organizzativa del MVU, oltre al Consiglio di vigilanza e ai Distretti Generali di cui sopra, sono previsti un Mediation Panel e un Administrative Board of Review. Il processo decisionale nell ambito del MVU sarà basato su una nuova procedura nota come procedura 140 RUBRICHE

5 BANKPEDIA di non obiezione (come mostrato nella figura 2). Il Consiglio di vigilanza proporrà le proprie decisioni al Consiglio direttivo della BCE e qualora il Consiglio direttivo non si opponga alla decisione entro un determinato periodo di tempo, questa si considera adottata. Inoltre, al fine di garantire una separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza, la BCE creerà un gruppo di esperti di mediazione (Mediation Panel) per risolvere le divergenze di opinioni riguardo obiezioni da parte del Consiglio direttivo su una decisione del Consiglio di vigilanza. Infine il Administrative Board of Review effettua revisioni amministrative delle decisioni prese dal Consiglio di vigilanza assicurando che tali decisioni siano conformi alle norme e procedure interne. Fig. 2 - Procedura di non obiezione Fonte: BCE RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 /

6 Riguardo le misure da poter adottare, qualora siano stati violati gli obblighi normativi e gli enti creditizi e/o la loro dirigenza debbano essere sanzionati, l autorità di vigilanza può imporre sanzioni. La BCE può, infatti, irrogare agli enti creditizi sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione. Infine, l MVU coopera strettamente con altre istituzioni europee come il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l Autorità bancaria europea (ABE), il meccanismo di risoluzione unico (SRM) e il meccanismo europeo di stabilità (MES). 142 RUBRICHE

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