PROTOCOLLO D INTESA TRA IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL COMUNE DI TORINO

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1 PROTOCOLLO D INTESA TRA IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI TORINO in MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ MEDIANTE IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL IDENTITA DI GENERE 1

2 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il D.P.R. 16 novembre 2011 con il quale la prof.ssa Elsa Fornero è stata nominata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 2011, di delega delle funzioni in materia di Pari Opportunità al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Prof.ssa Elsa Fornero; VISTA la delega di funzioni in materia di pari opportunità, sopra citata, in particolare alla lettera g) concernente la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone nonché volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sul sesso, la razza o l origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l età, l orientamento sessuale ; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2011 registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2011 registro n. 17 foglio n. 69 con il quale è stato conferito al Cons. Avv. Patrizia De Rose l incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011 con il quale è stato confermato l incarico a Capo del Dipartimento per le pari opportunità al Cons. Avv. Patrizia De Rose; VISTO il D.P.C.M. del 5 marzo 2012 di conferma dei Capi Dipartimento; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2011 concernente l approvazione del Bilancio di previsione relativo alla gestione finanziaria per l anno 2012; VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall origine etnica; VISTA la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, con particolare riferimento all articolo 29; VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 2

3 VISTA la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull orientamento sessuale o l identità di genere (adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010 in occasione della 1081ª riunione dei Delegati dei Ministri); VISTO il Rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d Europa su la discriminazione fondata sull orientamento sessuale e l identità di genere presentato il 23 giugno 2012 e le raccomandazioni agli Stati Membri per orientare le politiche da adottare per prevenire e combattere l omofobia, la transfobia e la discriminazione basata sull orientamento sessuale e l identità di genere; VISTE le raccomandazioni adottate dall Assemblea parlamentare del Consiglio d Europa a partire dal 1981, relative alla discriminazione fondata sull orientamento sessuale o sull identità di genere, nonché la Raccomandazione 211 (2007) del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d Europa sulla libertà di riunione e di espressione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali ; VISTA la dichiarazione congiunta, sottoscritta il 18 dicembre 2008, da 66 Stati dinanzi all Assemblea generale delle Nazioni Unite, che condanna le violazioni dei diritti umani basate sull orientamento sessuale e sull identità di genere, quali le uccisioni, la tortura, l arresto arbitrario e la privazione dei diritti economici, sociali e culturali, tra cui il diritto alla salute ; VISTO il Programma di supporto e assistenza Combattere le discriminazioni basate sull orientamento sessuale e sull identità di genere proposto dal Consiglio d Europa agli Stati Membri individuati come beneficiari, sulla base della valutazione dei bisogni e in accordo con le autorità, per l implementazione delle politiche in relazione a quanto rilevato nel recente Rapporto del Commissario per i diritti umani sulla discriminazione nei confronti delle persone LGBT, in linea con la Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri CM/REC 5 (2010); CONSIDERATA l adesione del Dipartimento per le pari opportunità - UNAR al Programma di supporto e assistenza del Consiglio d Europa per l attuazione e implementazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull orientamento sessuale o l identità di genere; VISTA la Direttiva generale per l azione amministrativa per l anno 2012 del Dipartimento per le Pari Opportunità, emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari opportunità in data 31 maggio u.s., nel cui ambito opera l UNAR; PRESO ATTO che, nell ambito della citata Direttiva è stata assegnata all UNAR la realizzazione dell Obiettivo operativo Attuazione delle azioni di sistema individuate nel Programma in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull orientamento sessuale e sull identità di genere per la cui attuazione è previsto un importo di ,00 euro a valere sul capitolo 493 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ; PRESO ATTO che in tale contesto dovrà essere definita la pianificazione delle iniziative per l elaborazione di un Programma pluriennale di contrasto delle discriminazioni basate sull orientamento sessuale e sull identità di genere, da attuarsi con il Consiglio d Europa, in attuazione della Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri CM/REC 5 (2010) 3

4 per il biennio , condiviso con gli attori istituzionali e con i soggetti no profit operanti nel settore; VISTO l Avviso di manifestazione di interesse, bandito dal Dipartimento per le Pari Opportunità, per la partecipazione al Programma del Consiglio d Europa Combattere le discriminazioni basate sull orientamento sessuale o l identità di genere (rep. UNAR n. 175 del 20 giugno 2012) e successiva riapertura dei termini del citato Avviso (rep. UNAR n. 236 del 26 ottobre 2012) ; VISTA la costituzione del Gruppo Nazionale di Lavoro a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute al Dipartimento all esito del citato Avviso, in cui sono coinvolti vari attori per la definizione della strategia di contrasto della discriminazione nei confronti delle persone LGBT nei vari contesti; VISTA la costituzione della Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (di seguito RE.A.DY), nata nel giugno del 2006 con lo scopo di promuovere un'attenzione permanente all'emersione dei bisogni della popolazione LGBT e di promuovere politiche per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni; VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; CONSIDERATO che il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell art. 17 del DPCM 1 marzo 2011 è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio che opera nell area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione; CONSIDERATO che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è stato istituito l Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull origine etnica, più brevemente denominato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (di seguito UNAR), con funzioni di garanzia e di controllo della parità di trattamento e dell operatività degli strumenti di tutela; CONSIDERATO che il Comune di Torino nel 2001 ha istituito con deliberazione di Giunta Comunale (n. mecc /42) il Servizio LGBT per il superamento delle discriminazioni basate sull orientamento sessuale e sull identità di genere che organizza e promuove azioni finalizzate a rispondere ai bisogni delle persone LGBT e di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, in sinergia con gli altri Servizi dell amministrazione comunale e in rete con enti e associazioni del territorio; CONSIDERATO che il Comune di Torino, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è costantemente impegnato in azioni di prevenzione e contrasto delle discriminazioni connesse all orientamento sessuale e all identità di genere e al rispetto dei diritti umani, svolgendo, in virtù della sua particolare esperienza, funzioni di Segreteria nazionale della citata Rete RE.A.DY; CONSIDERATO che la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza e di discriminazione, sulla base dell orientamento sessuale e dell identità di genere richiedono la cooperazione di tutti i soggetti istituzionali interessati; 4

5 RAVVISATA l opportunità di attivare una collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità, attraverso l Ufficio UNAR e il Comune di Torino, di seguito denominati Parti, per la realizzazione dell interesse comune come sopra individuato ed il perseguimento delle comuni finalità istituzionali LE PARTI CONVENGONO Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo Art. 1 (Oggetto) Con il presente protocollo le Parti si impegnano a promuovere un piano di attività comuni relative ai diritti e alle pari opportunità, in particolare volte all elaborazione di una Strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni fondate sull orientamento sessuale e l identità di genere. Per la realizzazione di iniziative in relazione a specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale, le Parti valuteranno, di volta in volta e concordemente, l'opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti Istituzionali, con le realtà associative di settore, con le parti sociali, avuto riguardo alle diverse competenze ed ai differenti ruoli degli stessi. Il Dipartimento per le Pari Opportunità individua l Unar quale struttura operativa responsabile per l attuazione delle attività previste dal presente protocollo. Art. 2 (Impegni comuni) Il Dipartimento per le pari opportunità, mediante l UNAR, e il Comune di Torino, in relazione all esperienza maturata con il Servizio LGBT e in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, si impegnano a collaborare per il perseguimento dell obiettivo generale di cui all art. 1. In particolare Il Dipartimento per le pari opportunità, attraverso l'unar, provvederà a: - coordinare le attività relative alla definizione della Strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni fondate sull orientamento sessuale e l identità di genere, mediante la cabina di regia composta dal Gruppo Nazionale di Lavoro, dal Tavolo di coordinamento interistituzionale e dal Gruppo di lavoro con le parti sociali, al fine di assicurare il collegamento e la coerenza con gli intenti previsti, nella materia di cui trattasi, a livello nazionale e sovranazionale; - raccordare le attività previste dalla Strategia nazionale con il supporto tecnicooperativo del Comune di Torino, in relazione all esperienza maturata con il Servizio LGBT e in qualità di Segreteria nazionale della rete RE.A.DY; - monitorare l attuazione della citata Strategia nazionale e dei relativi risultati. 5

6 Il Comune di Torino provvederà a: - realizzare le attività concordate con il Dipartimento per le pari opportunità-unar per l attuazione della Strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni fondate sull orientamento sessuale e l identità di genere mediante il coinvolgimento dell associazionismo di settore facente parte del Gruppo Nazionale di Lavoro e delle amministrazioni locali facenti parte della Rete RE.A.DY - assicurare un raccordo permanente, tramite l UNAR, con il Gruppo Nazionale di Lavoro, con il Tavolo di coordinamento interistituzionale, con il Gruppo di lavoro con le parti sociali; - svolgere attività di Segreteria tecnica per la realizzazione delle iniziative concordate. Art. 3 (Oneri) L onere a carico del Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui all art. 1, è fissato entro il limite massimo complessivo di ,00 (cinquecentomila/00) a valere sul capitolo 493 iscritto nel Centro di Responsabilità n. 8 Pari opportunità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l anno 2012, che presenta sufficiente disponibilità. Tale importo sarà corrisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità al Comune di Torino, affinchè provveda a quanto indicato al precedente art. 2. Art. 4 (Modalità attuative) Le Parti si avvalgono delle proprie strutture per l attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative. A tal fine con successivo accordo di collaborazione, di cui all art. 15 legge 241/1990, per un importo massimo complessivo di ,00 (cinquecentomila/00), da stipularsi tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comune di Torino, verranno stabilite le modalità tecnico-operative e finanziarie per lo svolgimento dell attività di collaborazione di cui al presente Protocollo. Art. 5 (Comitato tecnico-scientifico) E' costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico con funzioni di indirizzo delle attività previste dal presente Protocollo e di valutazione dei risultati di volta in volta conseguiti. Detto Comitato è presieduto dal Direttore generale dell UNAR e da quattro membri designati dalle Parti (due per ciascuna di esse). Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire uno o anche entrambi i membri come sopra designati, dandone tempestiva comunicazione all'altra. La Partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l Amministrazione Art. 6 (Integrazioni e modifiche) Il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le Parti mediante atto aggiuntivo anche per individuare nuovi aspetti che 6

7 potranno emergere nel corso della collaborazione nonché per l esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità di raccordo. Art. 7 (Durata) Il presente Protocollo ha durata triennale e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti. Roma, Letto, approvato e sottoscritto in, il Il Capo del dipartimento per le Pari Opportunità Cons. Avv. Patrizia De Rose Il legale rappresentante del Comune di Torino 7

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