DECRETO 2 novembre IL RAGIONIERE DELLO STATO del ministero dell'economia e delle finanze. di concerto con

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1 DECRETO 2 novembre 2011 Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria). (GU n. 264 del ) IL RAGIONIERE DELLO STATO del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' del ministero della salute Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica; Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica; Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo; Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, attuativo del citato DPCM 26 marzo 2008; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del 15 luglio 2004 del Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 1, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo; Visto il decreto interministeriale 17 marzo 2008 e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile

2 2008, n. 86 di modifica del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta medica a carico del SSN e SASN; Visto il decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49; Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per reddito; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma 5 del citato art. 50, concernente le modalita' di trasmissione dei dati delle ricette da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari; Considerato di dover definire la tempistica e le modalita' di trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici prescrittori del SSN e dei SASN, nonche' da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocita' di erogazione della prestazione a fronte di ciascuna ricetta elettronica; Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia rende disponibili i dati delle ricette alle ASL, regioni e province autonome e al Ministero della salute; Ritenuto di poter procedere all'attuazione nelle regioni delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tramite accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, nonche' con i SASN, come previsto dal citato decreto 26 febbraio 2010; Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede, tra l'altro, che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative, tenuto conto degli eventuali progetti regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4; Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie; Decreta: Art. 1 Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del presente decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse e' sostituita dalla ricetta elettronica generata dal

3 medico prescrittore secondo le modalita' di cui al disciplinare tecnico Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende sanitarie locali, ai medici prescrittori e alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, i servizi definiti nell'allegato Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008, i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse. 4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'allegato A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'allegato 1 e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile dall'assistito, inerenti l'nre della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito. 7. In caso di indisponibilita' dei dati di cui al comma 6, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'allegato 1 ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria di cui al comma 4, reso disponibile dall'assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di cui al comma 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito. 8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi del comma 11 del predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione erogata, secondo le modalita' di cui all'allegato 1 e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni. 9. Ai sensi del comma 10 del citato art. 50, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8. Art. 2

4 Piano di diffusione nelle regioni della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN 1. Ai sensi del decreto 26 febbraio 2010, richiamato nelle premesse, la diffusione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali SAR, nonche' delle specificita' delle prescrizioni mediche e della loro valenza sul territorio nazionale. 2. Con specifici accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute sara' definita la diffusione e la messa regime delle disposizioni di cui al presente decreto per i SASN. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 inerenti la diffusione presso le singole regioni, le province autonome e i SASN delle disposizioni di cui al presente decreto, sono da concludersi entro settembre In relazione agli accordi di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e' stabilito il programma di messa a regime in ogni singola regione e provincia autonoma, circa il completamento delle attivita' concordate. Art. 3 Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 e successive modificazioni citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2011 Il capo dipartimento della qualita' del Ministero della salute Palumbo Il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio

5 Allegato Disciplinare Tecnico Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e SASN. (articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 1. Introduzione Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche e i servizi resi disponibili dal SAC, ai fini dell'attuazione di quanto previsto articolo 11, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la de-materializzazione della ricetta elettronica dalla fase di prescrizione a quella di erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN. Si riportano di seguito alcune definizioni di concetti esposti di seguito nel documento: Numero Ricetta Elettronica (NRE): numero univoco generato dal Sistema di Accoglienza Centrale tramite il quale e' possibile numerare le ricette elettroniche. Lotto di NRE: insieme di numeri elettronici che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 1 miliardo. Ricettario elettronico: insieme di 100 Numeri di Ricetta Elettronica. Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici (cfr. art. 50, comma 2 del DL 269/2003): sono da intendersi le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed dei policlinici universitari, le Regioni / Province Autonome provviste di SAR. Medici prescrittori: soggetti aventi un rapporto di convenzione con il SSN oppure dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a prescrivere prestazioni a carico del SSN e SASN Strutture di erogazione dei servizi sanitari: strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale identificate mediante la codifica del Ministero della salute, abilitate a erogare prestazioni a carico del SSN Promemoria: copia della ricetta prescritta dal medico 2. Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati Per quanto riguarda le modalita' di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM 26 marzo Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la gestione della ricetta elettronica: 1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di "ricettari elettronici" da parte delle regioni 2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi 3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un

6 medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici 4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE da parte delle regioni, degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi a) Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC b) Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico prescrittore c) Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche 5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori. a) Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica b) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica c) Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica 6. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC a) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica b) Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare c) Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica 7. Servizio di controllo asincrono della validita' dei bollini farmaceutici 8. Servizio di fornitura dati agli erogatori 9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione" 3.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di "ricettari elettronici" da parte delle regioni Il servizio consente alle regioni di comunicare al SAC il fabbisogno massimo di ricettari elettronici da rendere disponibili ai medici prescrittori di propria competenza. La soglia annuale NRE prescrittore serve per limitare la quantita' di NRE che un singolo medico puo' prelevare per se stesso con l'apposito servizio di richiesta lotti, La Regione/P.A. deve indicare il numero massimo di NRE che ogni singolo medico della Regione/P.A. puo' utilizzare in un anno Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi Il servizio consente agli enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o ai prescrittori stessi di richiedere lotti di NRE. Nel caso in cui gli NRE sono richiesti da un ente abilitato all'assegnazione dei ricettari, l'associazione con il codice fiscale del medico e l'indicazione della sua specializzazione puo' essere contestuale alla richiesta o avvenire a posteriori. Nel caso l'associazione sia contestuale, ogni richiesta puo' essere fatta solo per 100 o per 1000 NRE alla volta, ripetuta per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione. Nel caso avvenga a posteriori, devono essere seguite le indicazioni descritte al paragrafo 3.3. La richiesta di NRE da parte del medico prescrittore per se stesso

7 deve sempre essere effettuata per soli 100 NRE alla volta, ripetuta per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione. A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il servizio puo' anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC assegni alla ricetta un NRE al momento della registrazione: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici Il servizio consente agli enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici, di associare uno o piu' NRE ad un medico prescrittore, comunicando al SAC l'associazione NRE - codice fiscale del medico prescrittore - specializzazione del medico. Tale operazione deve essere effettuata solo se nell'utilizzo del "Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi" non e' stato comunicato contestualmente il codice fiscale del medico prescrittore e la sua specializzazione. Il servizio in questione, da un punto di vista temporale, deve seguire il "Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o dai medici stessi" e deve precedere il "Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica". A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il servizio puo' anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC assegni alla ricetta un NRE al momento della trasmissione telematica della ricetta elettronica con esito positivo al SAC, anche tramite SAR: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE I servizi consentono agli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici oppure al medico prescrittore di poter interrogare il SAC al fine di conoscere lo stato degli NRE di propria competenza Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire dati inerenti un intero lotto di NRE di competenza. Tramite tale interrogazione e a seguito di un'apposita funzionalita' che deve essere implementata nel gestionale di cartella clinica, possono essere resi disponibili al medico, in locale, gli NRE con cui numerare in proprio le ricette che compila Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico prescrittore Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire una lista di singoli NRE e la loro associazione con il codice fiscale di un medico prescrittore Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette elettroniche Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire una lista di singoli

8 NRE che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da parte da parte dei medici prescrittori I servizi messi a disposizione del medico consentono di procedere all'invio dei dati della prescrizione a carico del SSN utilizzando i Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal SAC, anche tramite SAR., di visualizzare e di annullare quanto precedentemente inserito, secondo le modalita' di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008. La rettifica di una ricetta elettronica da parte del medico, puo' avvenire tramite annullamento della medesima ricetta ed inserimento di una nuova Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la generazione della ricetta elettronica Il medico prescrittore, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26/3/2008, invia i dati della ricetta elettronica a fronte del verificarsi di ogni evento di prescrizione. Il medico, all'atto dell'invio telematico dei dati della prescrizione al SAC, anche tramite SAR, procede alla stampa del promemoria secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2. Il promemoria terra' conto dell'eventuale richiesta dell'assistito ai sensi dell'art. 87 del Codice della privacy. In particolare, a fronte della specifica richiesta dell'assistito, il medico prescrittore, al momento della trasmissione telematica al SAC, anche tramite SAR, della ricetta elettronica, imposta lo specifico valore nell'apposito campo del tracciato che consente di implementare la funzione di apposizione del c.d. tagliando, di cui al decreto 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta trasmessa con esito positivo come "da erogare". Il SAC, in attuazione del citato articolo 11, comma 16, del D.L. 78/2010, il quale prevede ulteriori modalita' tecniche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al predetto articolo 50, comma 5-bis, rende disponibile ai medici prescrittori, in via ulteriore, il servizio web per la compilazione della ricetta. Il medico prescrittore, servendosi dell'applicazione web presente nel portale del Sistema TS, compila la ricetta elettronica e la invia al SAC. All'atto della registrazione viene fornito il NRE. Tramite detta applicazione e' possibile procedere alla stampa del promemoria da consegnare all'assistito Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica Il servizio permette ad un medico prescrittore di visualizzare una ricetta elettronica inserita da lui stesso, secondo le disposizioni vigenti. Le ricette compilate dai medici del SASN permettono di visualizzare, tutti i dati inseriti, fra i quali, oltre ai dati anagrafici gia' inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, riportati nelle matrici delle ricette cartacee Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica Il servizio permette ad un medico prescrittore di annullare una ricetta elettronica precedentemente inserita. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta annullata con esito positivo come "annuallata".

9 3.6. Servizi di gestione della ricetta elettronica da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC Ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 della L. 326/2003, all'atto dell'utilizzazione della ricetta medica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni del promemoria di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto comunicate dall'assistito, inerenti l'nre della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, ovvero il SAR, con tali due elementi. I servizi consentono alla strutture di erogazione dei servizi sanitari: - di visualizzare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l'assistito sta chiedendo l'erogazione; - di sospendere la ricetta nei casi di indisponibilita' ad erogare le prestazioni in un unico momento temporale, in modo che nessun altro erogatore possa effettuare operazioni su di essa, - di comunicare al SAC l'avvenuta erogazione, totale o parziale, di quanto richiesto, - e, per i soli erogatori farmaceutici, di richiedere al SAC, ovvero al SAR, la cancellazione o annullamento di ricette di propria competenza per diversi casi riconducibili ad errori di dispensazione Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare, in maniera esclusiva rispetto a tutti gli altri erogatori, una ricetta elettronica inserita da un medico prescrittore. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta visualizzata con esito positivo come "in corso di erogazione". La visualizzazione e' condizionata dal fatto che la ricetta sia ancora da erogare. In tal caso, limitatamente alle ricette elettroniche per le quali siano state oscurate dal medico prescrittore le generalita' dell'assistito (con le modalita' descritte nel paragrafo 3.5.1), il SAC fornisce gli specifici servizi che consentono alle strutture di erogazione di visualizzare tali informazioni, nei casi e per le finalita' previste dal decreto 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 87 del Codice della privacy. L'erogatore, nel caso in cui l'erogazione non possa essere effettuata, deve rilasciare, tramite apposita operazione, la ricetta che aveva visualizzato in maniera esclusiva, in modo che sia disponibile agli altri erogatori. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta rilasciata con esito positivo come "da erogare" Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare. Il servizio permette ad una struttura di erogazione di sospendere momentaneamente l'erogazione delle prescrizioni contenute in una ricetta visualizzata e "in corso di erogazione". Cio' puo' avvenire se l'erogazione non puo' essere effettuata in un unico momento temporale ma deve protrarsi nel tempo, in questo caso il servizio garantira' che in tale periodo nessun altro erogatore possa ne' visualizzare ne' tanto meno erogare la ricetta sospesa. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta sospesa con esito positivo come "sospesa". L'operazione di sospensione si conclude automaticamente nel momento in cui avviene l'invio dei dati per la comunicazione della fine erogazione da parte della struttura sanitaria accreditata che l'aveva

10 generata. Diversamente, se l'erogazione non puo' essere effettuata nonostante l'avvenuta sospensione, l'erogatore deve obbligatoriamente revocare quanto precedentemente comunicato, rendendo in tal modo la ricetta nuovamente disponibile agli altri erogatori ovvero "da erogare" Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC da parte delle strutture sanitarie accreditate per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette al SAC (anche tramite il SAR) all'atto dell'utilizzazione della ricetta elettronica le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come "erogata". La trasmissione dei dati della ricetta deve avvenire contestualmente all'erogazione, al fine di garantire l'univocita' di tale operazione, con riferimento alla tempistica di trasmissione della prestazione da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi del citato articolo 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Al momento dell'erogazione e, di conseguenza, dell'invio dei dati: - nel caso di farmaci, la struttura di erogazione trasmette il codice AIC ed il numero identificativo apposti sul bollino presente sulla confezione, di cui al Decreto del Ministro della salute 2 agosto 2001 e s.m.i, oltre ai dati contabili derivanti dalla vendita; - nel caso di prestazioni specialistiche, la struttura di erogazione trasmette il codice della prestazione erogata, oltre ai dati inerenti il ticket e il valore della prestazione. Dichiara, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l'assistito attesta di avere fruito della prestazione Servizio per il rettifica della ricetta da parte delle strutture di erogazione dei servizi farmaceutici Il servizio consente ala struttura per l'erogazione dei servizi farmaceutici, secondo le casistiche previste dalla normativa vigente di riferimento, di comunicare al SAC, anche tramite SAR, la rettifica della stessa, con conseguente annullamento dell'informazione precedentemente fornita sull'utilizzo del numero identificativo univoco della singola prestazione e inserimento della prestazione erogata Servizio di controllo asincrono della validita' dei bollini farmaceutici Al Ministero della salute vengono giornalmente forniti dal SAC i NRE ed i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, estratti da tutte le ricette trasmesse, per il controllo di validita'. Il servizio permette inoltre di raccogliere dalle farmacie i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, da trasmettere al Ministero della salute sempre ai fini del controllo di validita' Servizio di fornitura dati agli erogatori Al fine di consentire all'erogatore di disporre dei dati necessari alla compilazione delle Distinte Contabili Riepilogative da presentare alla ASL di competenza, il servizio consente all'erogatore stesso di disporre di un file contenente i dati relativi alle

11 prestazioni erogate Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione" Al fine di consentire all'erogatore di disporre della documentazione a supporto della rendicontazione per il rimborso al SSR, il servizio consente all'erogatore stesso di disporre di un documento elettronico in formato aperto e non modificabile attestante la corretta trasmissione al SAC dei dati relativi alle prestazioni erogate. L'originale di tale documento elettronico viene conservato a cura del SAC. 4. Modalita' di fruizione dei servizi del SAC Il medico e l'erogatore possono comunicare con il SAC attraverso i consueti canali di fruizione tramite web services o da applicazione web, come previsto dall'art. 50 della L. 326/2003 e dai suoi decreti attuativi e, in particolare, dal DPCM 26/3/2008. In caso di impossibilita' nella fruizione di tali servizi per ragioni dipendenti dal medico o dall'erogatore, devono essere utilizzati gli strumenti gia' messi a disposizione dal SAC per darne comunicazione Altri canali per la fruizione dei servizi Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti. Il SAC rendera' noti tali canali e le relative modalita' di fruizione attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze ( 5. Specifiche tecniche dei servizi messi a disposizione del SAC Di seguito sono descritte le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli sugli stessi, verranno pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze ( secondo le modalita' previste dal DPCM Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno "ricettari elettronici" da parte delle regioni Il servizio deve essere utilizzato dalla Regione/P.A. Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di fabbisogno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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