Comune di SUZZARA Provincia di Mantova

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1 Comune di SUZZARA Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA

2 COMUNE DI SUZZARA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...6 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI...6 Articolo 1 Oggetto e definizioni...6 Articolo 2 - Competenze...7 Articolo 3 Responsabilità...8 Articolo 4 -Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria...8 Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico...8 Capo II Gratuità ed onerosità dei servizi...9 Articolo 6 - Servizi gratuiti e a pagamento...9 TITOLO II POLIZIA MORTUARIA...10 CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DECESSI SEPOLTURA...10 Articolo 7 - Denuncia della causa di morte e accertamento decessi...10 Articolo 8- Medico Necroscopo...11 Articolo 9 - Rinvenimento di cadaveri o di resti umani...11 Articolo 10- Autorizzazione alla sepoltura...11 Articolo11 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi...11 CAPO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI...12 Articolo 12 - Periodo di osservazione delle salme...12 Articolo 13 - Morte improvvisa o apparente...12 Articolo 14 - Morte per malattia infettiva- diffusiva...12 Articolo 15 - Depositi di osservazione ed obitori...12 TITOLO III ATTIVITA FUNEBRE...13 CAPO I FERETRI...13 Articolo 16 - Deposizione del cadavere nella bara...13 Articolo 17 - Verifica e chiusura feretri...13 Articolo 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti...13 Articolo 19 - Fornitura gratuita di bare...14 Articolo 20 - Targhetta di riconoscimento...14 CAPO II ATTIVITA FUNEBRE...14 Articolo 21 - Attività funebre...14 Articolo 22 Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) dei soggetti esercenti l attività funebre e condizioni ostative...15 Articolo 23- Personale, mezzi e rimesse...15 Articolo 24 - Tutela del dolente e della concorrenza...16 Articolo 25 - Provvedimenti sospensivi dell attività funebre...16 CAPO III- TRASPORTI FUNEBRI...17 Articolo 26 Definizione di trasporto funebre - Modalità di trasporto e percorso

3 Articolo 27 - Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento...17 Articolo 28 - Cortei funebri...18 Articolo 29 - Norme generali per i trasporti...18 Articolo 30 - Riti religiosi e funerali civili- Orario e modalità di svolgimento...19 Articolo 31 - Trasferimento di salme...19 Articolo 32 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività..19 Articolo 33 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.20 Articolo 34 -Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi...20 Articolo 35 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebri...21 Articolo 36 - Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive...21 CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO...21 Articolo 37 - Riscontro diagnostico...21 Articolo 38 - Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività...22 Articolo 39 - Comunicazione del riscontro diagnostico...22 CAPO V - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA...22 Articolo 40 - Cadaveri a disposizione della scienza...22 CAPO VI - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO...22 Articolo 41 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto...22 CAPO VII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE23 Articolo 42- Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri...23 TITOLO IV - CIMITERI...23 CAPO I CIMITERI...23 Articolo 43 - Ubicazione dei cimiteri...23 Articolo 44 - Disposizioni generali Vigilanza...23 Articolo 45 - Reparti speciali nel cimitero...24 Articolo 46 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali...24 CAPO II - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI...25 Articolo 47 - Custodia del cimitero...25 Articolo 48 - Conservazione dei registri...26 CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE...26 Articolo 49 - Disposizioni generali...26 Articolo 50 - Piano cimiteriale...26 Articolo 51 - Zona di rispetto Cimiteriale...27 Articolo 52 Caratteristiche delle sepolture e loro durata...27 Articolo 53 Sepolture a pagamento e gratuite...28 Articolo 54 - Elementi collocabili sulle sepolture...28 Articolo 55- Tumulazione provvisoria...29 CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI...30 Articolo 56 - Esumazioni...30 Articolo 57 - Esumazioni ordinarie...30 Articolo 58 - Esumazione straordinaria...31 Articolo 59- Estumulazioni...31 Articolo 60- Estumulazioni ordinarie...31 Articolo 61 - Estumulazioni straordinarie...32 Articolo 62 - Oneri relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazioni Articolo 63 - Ossario e cinerario Comune - Giardino delle rimembranze...33 Articolo 64 - Raccolta delle ossa

4 Articolo 65 - Oggetti richiesti e/o rinvenuti...34 Articolo 66 - Disponibilità dei materiali...34 CAPO VI - CREMAZIONE...34 Articolo 67 - Crematorio...34 Articolo 68 - Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione...35 Articolo 69 - Urne cinerarie...35 Articolo 70 - Consegna ed affidamento delle ceneri...35 Articolo 71 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri...36 CAPO VII - ORDINAMENTO DEL CIMITERO...37 Articolo 72 - Orario...37 Articolo 73 - Disciplina dell ingresso...37 Articolo 74 - Divieti speciali...37 Articolo 75 - Riti funebri...38 Articolo 76 - Tenuta del cimitero...38 TITOLO V - CONCESSIONI...39 CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE...39 Articolo 77 - Sepolture private...39 Articolo 78 - Durata delle concessioni...40 Articolo 79 - Modalità di concessione...41 Articolo 80 - Uso delle sepolture private individuali...41 Articolo 81 - Uso delle sepolture private di famiglia...42 Articolo 82 - Manutenzione ordinaria e straordinaria...42 Articolo 83 - Costruzione dell opera - Termini...43 CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE...43 Articolo 84 Divisione - Subentri...43 Articolo 85 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di manufatti di durata inferiore a 99 anni...44 Articolo 86- Rinuncia a concessione di aree libere...44 Articolo 87 - Rinuncia alla concessione di aree con parziale o totale costruzione...45 Articolo 88 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua...45 CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE...46 Articolo 89 - Revoca...46 Articolo 90 - Decadenza...46 Articolo 91 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza...46 Articolo 92 Estinzione...47 TITOLO VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI...47 CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI...47 Articolo 93 - Accesso al cimitero...47 Articolo 94 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri...48 Articolo 95 - Responsabilità Articolo 96 - Organizzazione generale del cantiere: recinzione aree - materiali di scavo demolizioni...48 Articolo 97 - Introduzione e deposito di materiali...49 Articolo 98 - Orario di lavoro...49 Articolo 99 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti e festività in generale...49 Articolo Vigilanza

5 Articolo Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri...50 TITOLO VII ILLUMINAZIONE VOTIVA...50 Capo I CARATTERISTICHE E MODALITA DEL SERVIZIO...50 Articolo Ente gestore del servizio...50 Articolo 103- Caratteristiche dell abbonamento e tariffe...50 Articolo Interruzioni consentite del servizio...51 Articolo 105 -Divieti...51 Articolo Modalità di pagamento...51 Articolo 107- Modalità di recesso...51 TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI...51 Capo I Disposizioni varie...51 Articolo Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti...51 Articolo 109 -Registro delle sepolture...52 Articolo 110 Schedario dei defunti...52 Articolo 111 Catasto cimiteriale e registrazioni...52 Articolo Scadenziario delle concessioni...52 Capo II Norme transitorie e disposizioni finali...53 Articolo Efficacia delle disposizioni del regolamento...53 Articolo Cautele...53 Articolo Responsabile del servizio di polizia mortuaria...53 Articolo Regolarizzazione situazioni pregresse...54 Articolo 117 Rifiuti cimiteriali...54 Articolo Norma finale e di rinvio dinamico...54 Articolo Entrata in vigore...54 Parte I Disciplina generale delle tariffe per i servizi funebri e cimiteriali...55 Parte II Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

6 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionale vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. 2. Ai fini del presente regolamento : a) nell ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica; b) nell ambito funebre sono ricompresi l attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi; c) nell ambito cimiteriale è ricompreso l insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la gestione e custodia dei Cimiteri e locali ed aree annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, gestione dell illuminazione elettrica votiva; d) nell ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti. 3. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: Per auto funebre si intende un mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme e cadaveri per bara o cassa si intende il cofano destinato a contenere un cadavere per cadavere si intende un corpo umano privo di funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte per colombaro o loculo si intende un vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro. per esumazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro precedentemente inumato. per estumulazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato. per feretro si intende la bara ed il cadavere in essa contenuto. per giardino delle rimembranze si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e alla conseguente dispersione su richiesta dei familiari o per espressa volontà in vita del defunto. per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni. per inumazione si intende la sepoltura del feretro in terra. per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par Circ. Ministero Sanità 24/93). 6

7 per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione. per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per salma si intende il corpo inanimato di una persona fino all accertamento della morte. per spoglia mortale si intende indifferentemente l uno o l altra delle seguenti fattispecie: cadavere, resto mortale, ceneri, ossa. per tumulazione si intende la sepoltura in loculo, nicchia, celletta o tomba di feretro,cassetta di resti ossei e mortali o di urna cineraria. per trasferimento si intende il trasferimento di un feretro, esterno al cimitero, da una sepoltura ad un altra. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro, interno al cimitero, da una sepoltura ad un altra. Articolo 2 - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza. Il Sindaco si avvale, per l espletamento di detti compiti, del Responsabile dell Ufficio Stato Civile ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazione; 3. Ai fini del presente regolamento: a) Il Dirigente Area Servizi al Territorio ha competenza per tutto quanto riguarda il controllo degli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi cimiteriali, nonché per la programmazione delle opere e dei lavori occorrenti nei cimiteri, delle operazioni cimiteriali e in particolare delle esumazioni ed estumulazioni massive, nonché per l attuazione del piano cimiteriale. b) L Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni alla inumazione, tumulazione e cremazione di cui all art. 74 del D.P.R. 396/2000, alla cremazione di cadaveri, alla dispersione di ceneri di cui agli artt. 2 e 3 della L. 130/2001, provvede alle ricerche e alle pubblicazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell art. 3 della L. 130/2001; c) Il Responsabile dei Servizi Demografici ha competenza per le autorizzazioni al trasporto funebre, all affidamento di ceneri, ad esumazione ed estumulazione, alla cremazione di resti mortali nonché ad ogni altra autorizzazione di competenza comunale. d) Il Responsabile del Servizio Cimiteriale ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per la programmazione dell accettazione di spoglie mortali in cimitero e per la programmazione ed esecuzione di operazioni cimiteriali quali inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione e trasferimento, nonché per la tenuta dei registri cimiteriali. A lui compete inoltre la responsabilità in ordine alla gestione e il mantenimento in efficienza degli edifici, aree e impianti cimiteriali, provvedendo alla loro manutenzione e verifiche di legge, e gestione dell illuminazione elettrica votiva. Ove previsto propone le soluzioni e la programmazione degli interventi al Dirigente dell Area Servizi al territorio e segue le direttive da lui impartite. 4. I funzionari sopra indicati collaborano fra di loro ai fini di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente. 7

8 5. Qualora il servizio venga gestito mediante concessione a terzi, il relativo atto regola quanta parte dei compiti di cui sopra è attribuita al gestore, le responsabilità di cui al successivo articolo e tutto quanto risulti conseguente la forma gestionale, nel rispetto dei principi e dei vincoli disposti dal presente regolamento. Il gestore è tenuto a nominare e a segnalare per iscritto al comune la persona da lui identificata nella sua organizzazione come Responsabile dei Servizi Cimiteriali (del Comune di Suzzara). Articolo 3 Responsabilità 1. Il Comune cura che, all interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. I soggetti privati che operano all interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell autorizzazione ad operare all interno del cimitero. 3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. Articolo 4 -Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria 1. Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, per le parti non modificate per l applicazione sul territorio regionale dal Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità n. 33 del 30/12/2009 Titolo VI Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, d ora in avanti detta legge regionale e dal regolamento regionale Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9/11/2004, come modificato con Regolamento 6 febbraio 2007, n.1 d ora in avanti detto regolamento regionale : D.P.R. 10/9/1990, n. 285; D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396; L. 28/2/2001, n. 26; L. 30/3/2001, n. 130; D.P.R. 15/7/ 2003, n Col termine deliberazione di Giunta Regionale in materia si intende la deliberazione VII/20278 del 21/1/2005, le sue modifiche ed integrazioni, nonché quant altre deliberazioni la Giunta della Regione Lombardia adotti in materia funebre e cimiteriale. Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico 1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio comunale e/o nel cimitero: a. l orario di apertura e chiusura di ogni cimitero b. copia del presente regolamento; c. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla Legge n. 15 dell'11/2/2005 e n. 80 del 14/5/

9 2. Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all art. 5 del regolamento regionale perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque. Capo II Gratuità ed onerosità dei servizi Articolo 6 - Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie di cui all articolo 41 del regolamento regionale o anche il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dal presente regolamento come meglio specificato ai punti d) ed e); b) l utilizzo, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso residenza nel Comune, di celle frigorifere comunali per le prime 24 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale esclusivamente per ragioni igienico sanitarie certificate dall A.S.L.; c) l uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune, ai sensi del comma 3 dell articolo 41 del regolamento regionale. d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri per morti violente, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d urgenza rivalendosi sui soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento; e) la fornitura del feretro, l inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 19; f) la deposizione delle ossa in ossario comune a seguito di disinteresse da parte dei famigliari; g) la dispersione indistinta delle ceneri all interno del cinerario comune a seguito di disinteresse da parte dei famigliari; h) il rilascio delle autorizzazioni di stato civile di cui al comma 1 dell articolo 10; i) l esecuzione di operazioni cimiteriali obbligatoriamente previste al termine dell ordinario periodo di sepoltura, dei relativi provvedimenti d ufficio, laddove non vi sia istanza da parte di richiedente avente titolo per destinazione delle spoglie mortali diversa da quella ordinaria in ossario o cinerario comune. 3. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale. 4. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell articolo 12 del regolamento regionale, onde provvedere al pagamento della cremazione. 5. Il Comune con proprio atto di indirizzo adottato ai sensi dell articolo 107, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l onere per l amministrazione comunale ed i mezzi di copertura. 9

10 6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i Comuni interessati, con relativi prezzi. TITOLO II POLIZIA MORTUARIA CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DECESSI SEPOLTURA Articolo 7 - Denuncia della causa di morte e accertamento decessi 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute DPR. N. 396 del 3/11/2000 art. 72 comma 2, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art.103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto , n.1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, entro 24 ore dal decesso, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell avviso di morte è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso. Per facilitare la trasmissione tempestiva dell avviso stesso, specie nelle ore di chiusura dell ufficio comunale preposto a riceverlo, si potrà ricorrere all utilizzo di fax o posta certificata. 2. Nel caso di morte di malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva devono venire adottate le cautele individuate nell Allegato 9 della delibera di Giunta Regionale n del 21/1/ Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica , n.185. Si osservano le procedure di cui all allegato 9, lettera D, della delibera di GR Lombardia n del 21/1/ Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso per la denuncia della causa di morte, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli n.39 e 45 del D.P.R n L accertamento della morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, da utilizzarsi in tutti i casi di decesso indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, senza la necessità di compilare ulteriore certificazione nel caso di cremazione, è effettuato: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale; c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall ASL territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti; 7. L accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e, comunque, non oltre 48 ore dal decesso. 8. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all Azienda Sanitaria Locale di residenza. 9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. 10

11 10. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Articolo 8- Medico Necroscopo 1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art 74 comma 2 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dall Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. 2. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato. 3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall ASL che li ha nominati ed a questa riferiscono sull espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale. 4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal precedente art. 7. L'accertamento della morte è effettuato ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e sulla base di quanto disposto dagli artt del D.M. Sanità , n L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale , n.582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile. In tali casi l'obbligo della compilazione del certificato di morte di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, compete, in qualità di medico necroscopo, al competente medico legale, o in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art.2, 5 comma, della legge , n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte". Articolo 9 - Rinvenimento di cadaveri o di resti umani 1. Nel caso di rinvenimento di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità Giudiziaria, l'azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Articolo 10- Autorizzazione alla sepoltura 1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 comma 1 del D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale dello Stato Civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di cadaveri, di resti umani od ossa umane di cui al precedente articolo n. 9. Articolo11 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviare al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto, la sepoltura o la cremazione. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda Sanitaria Locale. I genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima, la volontà di avvalersene. La Direzione Sanitaria inoltra all ASL la certificazione circa la richiesta pervenuta indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo. L Azienda Sanitaria Locale rilascia il permesso di trasporto e di seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l evento; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura si provvederà in 11

12 analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11 comma 2 Regolamento Regionale n. 6/2004) CAPO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 12 - Periodo di osservazione delle salme 1. Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso. 2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. 3. Per il periodo di osservazione delle salme si applica quanto previsto dalle norme vigenti, sia in caso possa essere ridotto, sia quando debba essere protratto. Articolo 13 - Morte improvvisa o apparente 1. Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione può essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 12. Negli altri casi il periodo di osservazione è quello stabilito dall'art.4 del D.M. Sanità n.582/94. Articolo 14 - Morte per malattia infettiva- diffusiva 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico necroscopo o del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Articolo 15 - Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune di Suzzara ha stipulato una convenzione con l Ospedale di Suzzara s.p.a., per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto a termini di legge la salma di persone decedute nel territorio comunale. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l ASL territorialmente competente ha certificato l anti-igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o per l effettuazione di riscontro diagnostico, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate. 4. Il deposito delle salme, di cui al precedente comma, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l attività funebre. 5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: alla camera mortuaria di struttura sanitaria; a sala del commiato attrezzata per l osservazione; alla abitazione propria o dei familiari. 6. I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti. 12

13 TITOLO III ATTIVITA FUNEBRE CAPO I FERETRI Articolo 16 - Deposizione del cadavere nella bara 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una bara avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascuna bara si può racchiudere un solo corpo, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso cofano. 3. Il cadavere deve essere di norma collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali (cotone, lana viscosa, lino o seta), o avvolto in lenzuola di cotone. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva vengono adottate le cautele individuate nell Allegato 9 della delibera di Giunta Regionale n del 21/1/2005, richiedendole ai medici competenti. 5. Se la salma risulta portatore di radioattività, l inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente. Il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 17 - Verifica e chiusura feretri 1. La verifica della regolarità del feretro e della chiusura dello stesso, viene affidata all incaricato del trasporto, il quale è tenuto alle verifiche previste dall art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.. 2. Per i trasporti all estero tale verifica è effettuata dall ASL, che può disporre l adozione di particolari misure igienico - sanitarie. Articolo 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura o la cremazione avvengano nell ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono costruite nei modi stabiliti nell allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. 3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 4. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 5. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n.285 e dell allegato 3 al Regolamento Regionale n.6 del 09/11/ Se un feretro, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, va accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del responsabile dei servizi cimiteriali o dal personale tecnico ispettivo dell A.S.L., nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti; 7. Se il feretro proviene da altro Comune, deve essere verificata, sempre da parte del personale a ciò incaricato dei servizi cimiteriali la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in 13

14 terra o a loculo aerato, deve essere praticata nella parte superiore della cassa stagna un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Articolo 19 - Fornitura gratuita di bare 1. Il Comune fornisce gratuitamente la bara per inumazione o cremazione, per cadavere di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o prive di famigliari. Lo stato di bisogno o di indigenza è autocertificato dagli interessati ai sensi della legge n.445/ Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs n.109, come modificato dal D.Lgs n.130 e loro strumenti attuativi ed è verificato ed attestato dai servizi sociali comunali. Articolo 20 - Targhetta di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante impressi in modo indelebile, il nome e il cognome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO II ATTIVITA FUNEBRE Articolo 21 - Attività funebre 1. L attività funebre è definita dall articolo 74 della legge regionale n. 33/2009, ed è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, che hanno inoltrato SCIA o che siano autorizzati all esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio. 3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all attività funebre avviene nella sede indicata nella SCIA/autorizzazione o, su preventiva richiesta dell interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari. 4. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell A.S.L.: a) il controllo della SCIA/autorizzazione dell attività funebre o, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitarla, l ordine e vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni ad essa riferitesi; b) l ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa. 5. I soggetti che esercitano l attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezziario deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. 6. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento. 7. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui al comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale come previsto al comma 2 dell art. 32 del Regolamento Regionale n.6/

15 Articolo 22 Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) dei soggetti esercenti l attività funebre e condizioni ostative 1. Qualora l impresa sia in possesso dei requisiti professionali per l esercizio dell attività funebre previsti dall articolo 32 del regolamento regionale, e requisiti morali previsti dall art. 71 del D. Lgs. 59/2010, presenta allo Sportello Unico del Comune Suzzara la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), completa di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell attività, prevista dall art. 19 della legge 7 agosto 1990, n La SCIA è comprensiva delle attività previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. 3. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi normativi vigenti in materia di commercio, agenzia d affari, cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi alla attività funebre. 4. Nel caso di cui al comma precedente anche in caso di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l espletamento dell esercizio di attività funebre. 5. Per l apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi stabiliti con provvedimento regionale. 6. Le condizioni ostative alla presentazione della SCIA per lo svolgimento dell attività funebre sono prescritte dalla normativa nazionale vigente, e dall art 32 comma 8 del Regolamento Regionale. Il dichiarante dovrà certificare l assenza a proprio carico di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa. 7. Per svolgere l attività funebre nel territorio del Comune è necessario e sufficiente che il soggetto operante sia in possesso indifferentemente da: a) autorizzazione all attività funebre/scia rilasciata/presentata da/ad un Comune della regione Lombardia; b) possesso congiunto di autorizzazione/scia al commercio, ai sensi delle Leggi Regionali nn. 1/2007 e 33/2009 e successive modifiche e integrazioni e di autorizzazione/scia per disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, rilasciata da altro comune dello Stato e contemporaneo rispetto dei requisiti previsti per l esercizio di attività funebre in regione Lombardia; c) possesso di analogo titolo abilitativo all esercizio dell attività funebre in località sita in Stato membro della Unione europea, purché sussista il contemporaneo rispetto dei requisiti previsti per l esercizio di attività funebre in regione Lombardia. Articolo 23- Personale, mezzi e rimesse 1. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dall articolo 37 del regolamento regionale. In caso di trasporti funebri che debordino la regione, devono altresì essere osservate le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/9/1990, n Le imprese esercenti l attività funebre nel territorio comunale occorre che dimostrino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di mezzi per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio, nonché della rimessa avente i requisiti stabiliti dal regolamento regionale. 3. Le imprese funebri devono altresì dichiarare al Comune, in fase di presentazione di SCIA per l esercizio dell attività funebre, quanto richiesto dalla lettera e) del comma 2 dell art. 32 del regolamento regionale. 4. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme. 5. La dotazione di personale deve essere tale da garantire, per ciascun servizio, la presenza di persone necessarie per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza. 15

16 6. Il personale addetto all attività funebre oltre ad essere in possesso dei requisiti del comma 6 dell art. 32 del regolamento regionale vigente, dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, indipendentemente che il contratto di lavoro sia stipulato direttamente con l impresa funebre o con altro soggetto di cui questa si avvale in forza di formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro. 7. L esercente l attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di autofunebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata, purché pari o superiore all anno, nonché secondo le modalità consentite dal comma 3 dell articolo 32 del regolamento regionale. Articolo 24 - Tutela del dolente e della concorrenza 1. L'esercizio dell'attività funebre è fedele ai seguenti principi: a. Il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa; b. L'utente ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento del cadavere; c. Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano; d. Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali; e. Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese; f. Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri; g. Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione; h. Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta; i. Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali. 2. Le imprese autorizzate all esercizio di attività funebre non possono: a) gestire servizi mortuari sanitari all interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie; b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte; c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d obbligo la separazione societaria come stabilita dalla L. 10/10/1990, n È vietato lo svolgimento dell attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari. 4. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative: a) alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici; b) sui compiti dei soggetti abilitati all esercizio dell attività funebre nel proprio territorio e sull assenza o presenza di provvedimenti a loro carico concernenti la tutela del dolente, la concorrenza e il possesso delle documentazioni amministrative occorrenti per operare. 5. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione o, se del caso, la revoca della autorizzazione. 6. Periodicamente personale del Comune effettua controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, irrogando le sanzioni previste. Articolo 25 - Provvedimenti sospensivi dell attività funebre 1. L attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi: a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio; b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee; c) mancanza di decoro nell esecuzione del servizio da parte del personale dell impresa; 16

17 d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese; e) mancato servizio nell orario e nel luogo previsto; f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale; g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l attività funebre. 2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell arco di un biennio determina la decadenza dell autorizzazione/scia presentata. 3. Le condizioni ostative di cui al comma 3 dell articolo 32 del regolamento regionale, se sorgono in capo al titolare di un attività già operante, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all attività funebre, comportano la decadenza del titolo abilitativi allo svolgimento dell attività funebre. CAPO III- TRASPORTI FUNEBRI Articolo 26 Definizione di trasporto funebre - Modalità di trasporto e percorso. 1. Costituisce trasporto funebre di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, all abitazione, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie o le onoranze, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nessun altra sosta se non precedentemente autorizzata, fatto salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. 2. Nella nozione di trasporto di salma e di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro e se salma nel contenitore capace di permettergli eventuali manifestazioni di vita, il prelievo di feretro o contenitore ed il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Se trasporto di salma la consegna alla struttura dell osservazione. 3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R n. 285, dalla specifica normativa regionale e, nell ambito comunale, dalle norme regolamentari di cui ai successivi articoli. 4. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. 5. In tutti i casi, l impresa funebre incaricata del trasporto comunicherà in tempo utile all Ufficio di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli eventuali provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6. L incaricato del trasporto funebre per dar luogo al singolo trasporto di cadavere, resto mortale, urna o ceneri deve richiedere ed ottenere il prescritto decreto o autorizzazione comunale al trasporto di cui al Capo IV del D.P.R. 285/90. Per il rilascio del decreto/autorizzazione è dovuto il diritto previsto in tariffa. 7. Per il trasporto di salma è necessario e sufficiente l attestazione del medico intervenuto, ai sensi dell articolo 39 del R.R. 6/2004. Articolo 27 - Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento. 1. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, rilasciate dall Ufficiale dello Stato Civile o, se del caso dai competenti uffici comunali o dell ASL, i trasporti funebri sono effettuati, su richiesta diretta degli interessati, da soggetti esercenti l attività funebre, muniti della prevista autorizzazione/scia o titolo equipollente di cui al comma 7 dell articolo 22, in possesso almeno dei requisiti di cui all art. 32 del R.R. n. 6/2004. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 2. Sono a carico del Comune, in quanto servizi istituzionali, i trasporti di: 17

18 a) salme raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione; b) salme di persone non abbienti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro. 3. I servizi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere esercitati direttamente dal Comune, oppure possono essere affidati a terzi nei modi di legge. 4. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento. 5. I trasporti sono a carico di chi li richiede o li dispone. Articolo 28 - Cortei funebri 1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa, o al luogo dove si svolgono le esequie civili, e da questi al cimitero. Articolo 29 - Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art L addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria personale responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che: l identità del cadavere corrisponde alle generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all inumazione, tumulazione o cremazione; il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato predisposto secondo quanto previsto dal presente regolamento; sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all art. 72 comma 3 della Legge Regionale n. 33/ L addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l indicazione del comune, dove ha sede l esercente e il numero dell autorizzazione all esercizio dell attività. 4. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 5. Chi effettua il trasporto si assicura che all ora prevista possa essere prenotata l accettazione in cimitero di cadavere, ceneri, resti mortali, ossa. Per ogni prenotazione è dovuto il diritto di cui in tariffa. La prenotazione garantisce l accettazione nell orario stabilito, l accompagnamento al luogo di sepoltura e le successive registrazioni previste da norme e regolamenti. Chi riceve la spoglia mortale verifica la documentazione di accompagnamento e l integrità del feretro o de contenitore, raccoglie le autorizzazioni e attestazioni che accompagnano la spoglia mortale e provvede per la loro conservazione. Successivamente iscrive i dati identificativi della spoglia mortale cronologicamente in apposito registro, eventualmente anche informatico secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanitaria della Giunta Regionale di cui all art. 76, comma 3 lettera b) della legge regionale n. 33/2009e, in sua assenza, dell articolo 52 e seguenti del D.P.R. 285/1990. Inoltre, il personale addetto a ricevere il feretro, compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al Responsabile del Servizio. 6. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 5, su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione. 7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto rilasciato dal l Comune ove è avvenuto il decesso, deve restare in consegna al 18

19 vettore. 8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre. 9. Il trasporto delle salme prima che sia decorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui al Capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita Articolo 30 - Riti religiosi e funerali civili- Orario e modalità di svolgimento. 1. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le fasce orarie per lo svolgimento dei riti religiosi o civili. 2. Il Responsabile del servizio cimiteriale fisserà l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e ne darà comunicazione all Ufficiale di Stato civile del Comune di Suzzara. 3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata. 4. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti religiosi, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 5. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. 6. Ai sensi della L.R. n. 33/2009, il Comune individuerà con ordinanza del Sindaco idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili, ove il feretro potrà essere portato solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Articolo 31 - Trasferimento di salme 1. Il trasporto delle salme, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale siano stati adottati opportuni accorgimenti in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. Del trasporto, è data preventiva comunicazione da parte dell impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all attestazione medica redatta su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale: all Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma. all ASL competente per il luogo di destinazione della salma; al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall abitazione privata. 3. Salvo il trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l accettazione della salma, con l indicazione del luogo di partenza, dell orario di arrivo, dell addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche via fax o altra via telematica, ai soggetti di cui ai primi due punti del precedente comma. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e sono a carico dei familiari richiedenti. 5. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Articolo 32 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio d Igiene Pubblica 19

20 dell ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 14 per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. 3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 33 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di feretri al cimitero di un altro Comune, è autorizzato da personale dei Servizi demografici del Comune, a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve fare riferimento o essere corredata dall autorizzazione di cui all articolo 74 del D.P.R. 396/200 rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. 3. Alla autorizzazione al trasporto è successivamente allegata la certificazione prodotta dall incaricato del trasporto ai sensi della L.R. 33/2009, relativa alla verifica di cui all art. 17, per la consegna al luogo di destinazione del feretro. 4. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. 6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data sulla base di quanto prescritto ai sensi dell Allegato 9 della delibera di Giunta Regionale n del 21/1/ Il trasporto di feretro da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Funzionario incaricato dal Sindaco ove è avvenuto il decesso. Articolo 34 -Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi 1. Il trasporto fuori del Comune di Suzzara di resti ossei, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato da personale dei Servizi demografici 2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati (circolare 24/1993 punto 8.1). Per il relativo trasporto in partenza dal Comune di Suzzara per l estero è sufficiente l autorizzazione al trasporto rilasciata dall personale dei Servizi demografici. 3. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, non è obbligatorio utilizzare un auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza. Si applicano i commi 8 e 9 dell articolo 20 del regolamento regionale. 4. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all articolo 24 del D.P.R. 20

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